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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 25 marzo 2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall' Avv. S. Nisi come da mandato in atti contro
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Aventaggiato come da CP_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., ha proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato il 10/11/2023, a mezzo pec, con il quale il sig. ha intimato il pagamento CP_1
della somma di € 147.878,92 (centoquarantasettemilaottocentosettantotto/92) in forza di sentenza n.2020/2022 del 30/06/2022 (pubblicata l'1/7/2022).
Con comparsa di risposta del 20.02.2024 si costituiva in giudizio il sig. CP_2
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...]
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discissione orale.
Il sig. eccepisce la inefficacia ed invalidità dell'atto di precetto in parte CP_1
qua.
In particolare, lamenta la errata quantificazione della somma precettata.
Assume che il sig. ha illegittimamente intimato il pagamento della CP_1
somma di €.2.246,84 per interessi legali maturati dal 06/12/2006 al 10/11/2023
(ulteriori rispetto ad €.20.301,76), nonché la somma di € 33.414,30 per “rivalutazione monetaria” dal 6/12/2006 a settembre 2023 in quanto somme non dovute.
Orbene, sul punto occorre chiarire che l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Ne consegue che l'atto di precetto dovrà contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.
Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.
Cio chiarito, il titolo a base dell'atto di precetto notificato è la sentenza n.2020/2022 dell'1/7/2022 con cui il G.U. del Tribunale di Lecce ha condannato il al pagamento in favore di della somma di euro € Parte_1 CP_1
91.295,89, oltre accessori come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno
2 patrimoniale.
Nella parte motiva la sentenza azionata statuiva “ Trattandosi di obbligazione di valore, le cifre riconosciute a titolo risarcitorio vanno maggiorate di interessi al tasso legale, calcolati sull'ammontare netto devalutato alla data del sinistro e anno per anno rivalutato sino al saldo.”.
Pertanto, applicando il criterio di calcolo indicato, l'importo liquidato di
€.91.295,89 deve essere dapprima “devalutato” dalla data di liquidazione (30/6/2022) alla data del sinistro (6/12/2006) – ed è pari ad €.71.213,64 – e successivamente su tale importo, annualmente rivalutato, vanno applicati gli interessi legali corrispondenti, alla data del 10.11.2023 (data finale calcolata in precetto), ad € 20.302,39 nonché la corrispondente rivalutazione di € 25.565,70, per un totale complessivo di € 117.081,73
( 71.213,64 + 20.302,39 + 25.565,70).
Ne consegue che sono errate le somme richieste dal creditore opposto, e per altro verso sono errate le somme invocate dal opponente, che ha considerato Pt_1
soltanto gli interessi legali per €.20.301,76 senza alcun tipo di rivalutazione, contrariamente a quanto disposto in sentenza che, come ricordato, ha prescritto la rivalutazione, anno per anno, della sorte capitale maggiorata di interessi al tasso legale calcolati sull'ammontare netto devalutato alla data del sinistro, trattandosi di obbligazione di valore.
In conclusione, la somma precettata deve essere rideterminata nel minor importo di € 117.081,73 a cui vanno sommate le spese di precetto come indicate.
Il parziale accoglimento della domanda avanzata che ha potato ad una rideterminazione della somma precettata, induce il Giudicante a compensare le spese di lite fra le parti in causa.
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P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte la opposizione promossa da , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., e, per l'effetto, ridetermina l'importo precettato nella minor somma di € 117.081,73 di cui € 20.302,39 per interessi legali ed
€ 25.565,70 per rivalutazione monetaria, oltre spese di precetto ivi indicate
2) Spese compensate
. Lecce, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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