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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Claudia Pedrelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.34345 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente tra
nato a [...], il [...] ( c.f: e ivi residente a[...] C.F._1
Dei Casali, 31 rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Maria Ceccarelli (c.f.:
come da procura allegata all'atto introduttivo, nonché elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'indicato procuratore, in Fiuggi (Fr) - alla Via Capo i Prati, 18.
- Opponente
E
”, con sede in via Sardegna n. Controparte_1 CP_1
129, Codice Fiscale e Numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di al n. CP_1
, Partita Iva , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante, dott. elettivamente domiciliata in via Cola di Rienzo n. Controparte_2 CP_1
265, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Aniballi, (c.f. ), che la rappresenta C.F._3
e difende giusta delega da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- Opposta
**************
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 5 Conclusioni: per l'opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione provvedere come segue: 1) Dichiarare nullo e/o improcedibile il decreto ingiuntivo n.829/2023, non avendo il creditore opposto esperito il procedimento di mediazione obbligatoria condizione di procedibilità ai sensi del decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132) Come affermatato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; 2) Rigettare il decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria spiegata nei confronti dell'odierno opponente in quanto estraneo alla fideiussione e a tutti i documenti prodotti dall'opposta e fatti valere nei suoi confronti;
3) Tuttavia, ai fini difensivi Voglia l'Ill.mo Giudice adito ai sensi dell'art. 210 c.p.c ordinare al funzionario incaricato del Registro delle Imprese di l'esibizione nel presente giudizio dei CP_1 documenti relativi alla cessione delle quote e alla nomina del rapp.te p.t della Controparte_3 avvenuta nell'anno 12.11.2021 ad opera di , al fine di verificare la riconducibilità e/o la CP_4 veridicità delle firme ivi apposte. Con ogni più ampia riserva istruttoria anche alla luce delle avverse difese. Vittoria di spese compensi ed accessori come per legge. Per l'opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui in premessa: In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 823/2023 R.G. n. 343/2023, Tribunale di Roma, per difetto di legittimazione attiva dell'opponente In mero subordine, nel merito: Rigettare integralmente la svolta Parte_1 opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali.
***********
Oggetto del procedimento è il decreto ingiuntivo n.829/2023 (R.G.343/2023) emesso dal Tribunale di
Roma in data 13.1.2023, con il quale veniva ingiunto alla e a Controparte_3 Parte_2 quest'ultimo nei limiti della fideiussione prestata, il pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 69.785,26 oltre accessori.
[...]
In particolare, l'odierna opposta ha agito in via monitoria assumendo il mancato pagamento da parte della di quanto dovuto per effetto dei due contratti di mutuo sottoscritti dalla società Controparte_5
Contr con la : 1) contratto di mutuo chirografario n. 474922, di originari € 100.000,00, sottoscritto in data 7.8.2015, da restituire mediante il pagamento di n. 96 rate posticipate con cadenza mensile (v. doc.
n. 3 allegato alla comparsa di costituzione), a garanzia del quale, prestava fideiussione Parte_3
specifica fino alla concorrenza di € 100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario n. 788932, sottoscritto in data 8.5.2020, di originari € 17.000,00, da restituire mediante il pagamento di n. 48 rate posticipate con cadenza mensile (v. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
La , pertanto, ha notificato il decreto ingiuntivo ad nella Controparte_1 Parte_1
qualità di amministratore unico della come risulta dalla visura della CCIAA Controparte_5
aggiornata al 20 luglio 2023 depositata in atti (v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Conseguentemente, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato Parte_1
deducendo la propria estraneità alla società ingiunta e ai rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio. pagina 2 di 5 Ha dedotto l'opponente di essere stato presumibilmente vittima di una truffa e per l'effetto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La , si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_7 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva dell'opponente
Quanto al merito, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata sia in Parte_1
fatto che in diritto.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 11.9.2024, il giudice, rilevato che la valutazione sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opposta nei confronti dell'opponente avrebbe potuto definire il giudizio, disponeva rinvio per Parte_1 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza di discussione, svoltasi il 5.2.2025 in modalità cartolare, le parti depositavano le rispettive note di udienza precisando le proprie conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*******************
L'opposizione è inammissibile e va rigettata.
Parte opposta, nel proprio atto di costituzione ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opponente avendo , destinatario della notifica del decreto ingiuntivo nella Parte_1 qualità di amministratore unico dell'ingiunta proposto opposizione iure proprio Controparte_5 sull'assunto della propria estraneità rispetto alla società di cui risulta rappresentante legale.
Sul punto, si osserva che come espresso da orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, al fine di determinare la legittimazione deve farsi riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cfr.,
Cass. 35 5/2008; Cass. 11321/2007).
Deve rilevarsi sul punto che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto affermi che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007).
La legittimazione ad agire, dunque, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare.
Ciò premesso, nel caso di specie, deve rilevarsi, innanzitutto, che l tempo della notifica del Pt_1
decreto ingiuntivo risultava legale rappresentante della società ingiunta, come attestato dalla visura camerale aggiornata al 20.7.2023 depositata in atti, e che, pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo si
è efficacemente perfezionata nei confronti della società ingiunta ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
pagina 3 di 5 La norma in questione, infatti, prevede che "la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".
Nel caso in esame va osservato che nella relata (v. copia relata di notifica allegata all'atto di opposizione) è stata indicata la qualità di legale rappresentante della Davis & Co. srls di , Parte_1
qualità che gli apparteneva al tempo della notifica (maggio 2023), come comprovato dalla visura camerale in atti aggiornata al 20.7.2023. E', pertanto, indubbio che la notifica si sia perfezionata regolarmente nei suoi confronti nella qualità di legale rappresentante p.t., e quindi nei confronti di
Davis & Co. srls.
Successivamente, l'opponente ha proposto la presente opposizione, in proprio, dichiarando la propria estraneità rispetto alla società opposta.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del
13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n. 16069), in considerazione del fatto che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a carico della società Davis & Co. srls ed è stato poi ritualmente notificato, unitamente al ricorso, ad Parte_1
indicato quale legale rappresentante della società.
Pertanto, solo la società ingiunta poteva opporsi e non anche l'opponente quale persona fisica – come è avvenuto nel caso in esame – che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva "iure proprio", neanche per contestare la qualità di legale rappresentante della società ingiunta.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ”, ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in proprio e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 829/2023 (rg. 343/2023);
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in favore di parte opposta, in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 23.2.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
Il Giudice
dott. Claudia Pedrelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Claudia Pedrelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.34345 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente tra
nato a [...], il [...] ( c.f: e ivi residente a[...] C.F._1
Dei Casali, 31 rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Maria Ceccarelli (c.f.:
come da procura allegata all'atto introduttivo, nonché elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'indicato procuratore, in Fiuggi (Fr) - alla Via Capo i Prati, 18.
- Opponente
E
”, con sede in via Sardegna n. Controparte_1 CP_1
129, Codice Fiscale e Numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di al n. CP_1
, Partita Iva , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante, dott. elettivamente domiciliata in via Cola di Rienzo n. Controparte_2 CP_1
265, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Aniballi, (c.f. ), che la rappresenta C.F._3
e difende giusta delega da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- Opposta
**************
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 5 Conclusioni: per l'opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione provvedere come segue: 1) Dichiarare nullo e/o improcedibile il decreto ingiuntivo n.829/2023, non avendo il creditore opposto esperito il procedimento di mediazione obbligatoria condizione di procedibilità ai sensi del decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132) Come affermatato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; 2) Rigettare il decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria spiegata nei confronti dell'odierno opponente in quanto estraneo alla fideiussione e a tutti i documenti prodotti dall'opposta e fatti valere nei suoi confronti;
3) Tuttavia, ai fini difensivi Voglia l'Ill.mo Giudice adito ai sensi dell'art. 210 c.p.c ordinare al funzionario incaricato del Registro delle Imprese di l'esibizione nel presente giudizio dei CP_1 documenti relativi alla cessione delle quote e alla nomina del rapp.te p.t della Controparte_3 avvenuta nell'anno 12.11.2021 ad opera di , al fine di verificare la riconducibilità e/o la CP_4 veridicità delle firme ivi apposte. Con ogni più ampia riserva istruttoria anche alla luce delle avverse difese. Vittoria di spese compensi ed accessori come per legge. Per l'opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui in premessa: In via preliminare e pregiudiziale: Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 823/2023 R.G. n. 343/2023, Tribunale di Roma, per difetto di legittimazione attiva dell'opponente In mero subordine, nel merito: Rigettare integralmente la svolta Parte_1 opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali.
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Oggetto del procedimento è il decreto ingiuntivo n.829/2023 (R.G.343/2023) emesso dal Tribunale di
Roma in data 13.1.2023, con il quale veniva ingiunto alla e a Controparte_3 Parte_2 quest'ultimo nei limiti della fideiussione prestata, il pagamento, in favore di Controparte_1
, dell'importo di € 69.785,26 oltre accessori.
[...]
In particolare, l'odierna opposta ha agito in via monitoria assumendo il mancato pagamento da parte della di quanto dovuto per effetto dei due contratti di mutuo sottoscritti dalla società Controparte_5
Contr con la : 1) contratto di mutuo chirografario n. 474922, di originari € 100.000,00, sottoscritto in data 7.8.2015, da restituire mediante il pagamento di n. 96 rate posticipate con cadenza mensile (v. doc.
n. 3 allegato alla comparsa di costituzione), a garanzia del quale, prestava fideiussione Parte_3
specifica fino alla concorrenza di € 100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario n. 788932, sottoscritto in data 8.5.2020, di originari € 17.000,00, da restituire mediante il pagamento di n. 48 rate posticipate con cadenza mensile (v. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione).
La , pertanto, ha notificato il decreto ingiuntivo ad nella Controparte_1 Parte_1
qualità di amministratore unico della come risulta dalla visura della CCIAA Controparte_5
aggiornata al 20 luglio 2023 depositata in atti (v. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione).
Conseguentemente, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato Parte_1
deducendo la propria estraneità alla società ingiunta e ai rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio. pagina 2 di 5 Ha dedotto l'opponente di essere stato presumibilmente vittima di una truffa e per l'effetto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La , si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_7 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva dell'opponente
Quanto al merito, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata sia in Parte_1
fatto che in diritto.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 11.9.2024, il giudice, rilevato che la valutazione sull'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opposta nei confronti dell'opponente avrebbe potuto definire il giudizio, disponeva rinvio per Parte_1 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza di discussione, svoltasi il 5.2.2025 in modalità cartolare, le parti depositavano le rispettive note di udienza precisando le proprie conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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L'opposizione è inammissibile e va rigettata.
Parte opposta, nel proprio atto di costituzione ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opponente avendo , destinatario della notifica del decreto ingiuntivo nella Parte_1 qualità di amministratore unico dell'ingiunta proposto opposizione iure proprio Controparte_5 sull'assunto della propria estraneità rispetto alla società di cui risulta rappresentante legale.
Sul punto, si osserva che come espresso da orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, al fine di determinare la legittimazione deve farsi riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (Cfr.,
Cass. 35 5/2008; Cass. 11321/2007).
Deve rilevarsi sul punto che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto affermi che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007).
La legittimazione ad agire, dunque, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare.
Ciò premesso, nel caso di specie, deve rilevarsi, innanzitutto, che l tempo della notifica del Pt_1
decreto ingiuntivo risultava legale rappresentante della società ingiunta, come attestato dalla visura camerale aggiornata al 20.7.2023 depositata in atti, e che, pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo si
è efficacemente perfezionata nei confronti della società ingiunta ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
pagina 3 di 5 La norma in questione, infatti, prevede che "la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".
Nel caso in esame va osservato che nella relata (v. copia relata di notifica allegata all'atto di opposizione) è stata indicata la qualità di legale rappresentante della Davis & Co. srls di , Parte_1
qualità che gli apparteneva al tempo della notifica (maggio 2023), come comprovato dalla visura camerale in atti aggiornata al 20.7.2023. E', pertanto, indubbio che la notifica si sia perfezionata regolarmente nei suoi confronti nella qualità di legale rappresentante p.t., e quindi nei confronti di
Davis & Co. srls.
Successivamente, l'opponente ha proposto la presente opposizione, in proprio, dichiarando la propria estraneità rispetto alla società opposta.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del
13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n. 16069), in considerazione del fatto che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio è stato emesso a carico della società Davis & Co. srls ed è stato poi ritualmente notificato, unitamente al ricorso, ad Parte_1
indicato quale legale rappresentante della società.
Pertanto, solo la società ingiunta poteva opporsi e non anche l'opponente quale persona fisica – come è avvenuto nel caso in esame – che non può vantare, nel giudizio in questione, alcuna legittimazione attiva "iure proprio", neanche per contestare la qualità di legale rappresentante della società ingiunta.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di ”, ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in proprio e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 829/2023 (rg. 343/2023);
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida, in favore di parte opposta, in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 23.2.2025
Il Giudice
Claudia Pedrelli
Il Giudice
dott. Claudia Pedrelli
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