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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso, nel procedimento iscritto al n.
312 -1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 11 aprile 2025;
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 13.2.2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Trapani dello straniero , nato in Controparte_1
TUNISIA in data 10/01/2002 codice C.U.I. ,. C.F._1
2. Con provvedimento emesso dalla Corte di Appello in data 15.2.2025 il trattenimento
è stato convalidato, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 142/2015.
3. Con successivo provvedimento emesso dalla Questura di in data 9.4.2025 è Pt_1 stata disposta la proroga del trattenimento e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di Appello per la convalida.
4. In data 11 aprile 2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia avv. Claudia
Pag. 1 di 5 Nicotra. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
5. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha espresso parere favorevole alla convalida della proroga.
6. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 9.4.2025 alle ore 17.05 e che è stato trasmesso a questa
Corte in data 10.4.2025 alle ore 12:49. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D.Lg.vo n. 286/1998.
7. Va rilevato che, nel caso di specie, gli atti e i documenti del presente procedimento e di quello originario di convalida, acquisito agli atti, offrono elementi sufficienti ed univoci che consentono di ritenere permanenti gli elementi assunti alla base del trattenimento di cui si chiede la proroga, dovendosi ritenere che permangano i motivi di cui al citato art. 6, comma 3, D. Lgs. 142/2015 per mantenere il trattenimento.
8. In sede di audizione all'udienza del giorno 11 aprile 2025 il richiedente ha reso le seguenti dichiarazioni:
''Io sto malissimo non posso stare qui, sono stanco”
9. Tanto premesso si osserva quanto segue.
10. Con provvedimento del 4/3/2025 il Tribunale di Palermo, nell'ambito del giudizio di impugnazione del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_2 provvedimento impugnato, rilevando il mancato rispetto dei termini della procedura c.d. accelerata.
11. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto Controparte_2 legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino
Pag. 2 di 5 all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
12. Alla luce di ciò, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento, ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del richiedente asilo, per tutto il tempo in cui il richiedente asilo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
13. Nel caso di specie, il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.
Lgs. 142/2015, ma l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto è stata accolta in considerazione del mancato rispetto dei termini della procedura accelerata applicata alla domanda del richiedente, senza una valutazione circa la sussistenza nel caso specifico di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, di tal che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
14. Orbene, come già evidenziato nel provvedimento di convalida di questa Corte di
Appello, non pare revocabile in dubbio che la domanda presentata da CP_1
Pag. 3 di 5 ia strumentale in quanto presentata dopo oltre due anni dall'ingresso in Italia e CP_1 solo il confinamento forzoso.
15. Tanto rende evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 6, comma 3, D. Lgs.
142/2015.
16. Il difensore ha dedotto che non si possa legittimare l'ulteriore protrazione del trattenimento, trovando applicazione l'art. 35bis, comma 4, del D. Lgs 25/2008 a norma del quale è concesso un permesso di soggiorno per richiesta di asilo a coloro i quali – come - abbiano ottenuto la sospensione. Rileva, inoltre, che Controparte_1
l'udienza di trattazione del giudizio ex art. 35bis D. Lgs. 25/2008 è fissata per il prossimo 25.11.2025 e rileva come non possa ragionevolmente ritenersi che nel complessivo termine di 12 mesi tale procedimento possa concludersi e, indi, procedere al rimpiatrio, cui è evidentemente finalizzato il trattenimento.
17. Il rilievo non merita accoglimento.
18. È sufficiente rilevare, in proposito, che attesa l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della il rimpatrio non può essere CP_2 eseguito e che, tuttavia, allo stato, permangono le condizioni di trattenimento di cui all'art. 6, comma 3, D. Lgs. 142/2015, come si è già sopra precisato.
19. Va poi aggiunto che, come precisato nella Direttiva 2013/33/UE, la legittimità del trattenimento è soggetta a verifica periodica e che è sempre possibile il riesame in presenza di nuove circostanze.
20. Ed ancora, vi è da considerare che l'imminente decisione della CGUE in tema di paesi sicuri potrebbe anche determinare la necessità di revoca del provvedimento di sospensione, con conseguente possibilità di procedere al rimpatrio.
21. Occorre poi rilevare che quanto precisato nel provvedimento di convalida, in merito ad eventuali ritardi della procedura amministrativa, che dopo detto provvedimento il procedimento amministrativo di esame della domanda si è tempestivamente concluso, di tal che non è possibile sostenere che vi siano stati ritardi non imputabili al
Pag. 4 di 5 richiedente.
22. Da ultimo non sembra possibile l'applicazione di misure alternative, in mancanza del passaporto o di altro documento equipollente, o di un luogo stabile di dimora.
23. Conclusivamente, essendo rimaste immutate le condizioni che hanno dato luogo al trattenimento, la proroga disposta dalla Questura di va convalidata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile,
CONVALIDA il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Questore di
Trapani, in data 9.4.2025, nei confronti di nato in [...] in Controparte_1 data 10/01/2002 codice C.U.I. 06ITGCS
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento
Palermo 11/04/2025
Il Consigliere
Ivana Francesca Mancuso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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