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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4738/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. R.g. 4738/2022 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Arcangelo Parte_1
Procopio ed ET Gorini;
ATTORE
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Latorre;
Parte_2
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmine Controparte_1
Volpetti
ER MA
CONCLUSIONI
Convenuto e terzo chiamato hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.12.2025, chiedendo dichiararsi, tra di loro, la cessata materia del contendere.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore di cui in epigrafe, premesso di aver svolto consulenza immobiliare per il convenuto che si era rivolto alla sua agenzia, contribuendo a fargli concludere l'affare, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire il compenso provvigionale in misura pari ad €8.500,00 oltre iva, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del dovuto.
2. Con comparsa del 22.12.2022 si è costituito il che ha contestato in fatto e diritto Pt_2
l'avversa pretesa, esponendo che, a seguito della sottoscrizione della proposta d'acquisto lo stesso bonificava al venditore la somma di euro 5.000,00 quale caparra confirmatoria. Controparte_1
Tuttavia, non riceveva le informazioni richieste in merito alla situazione condominiale e alla regolarità edilizio-urbanistica dell'appartamento. Si determinava, pertanto, per il recesso con richiesta di restituzione della sola caparra versata. Argomentando sull'inadempimento del venditore e sul legittimo recesso dallo stesso esercitato, previa chiamata in causa del terzo venditore, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda principale e, in via riconvenzionale, la condanna, ai sensi dell'art. 1385, co. 2°, c.c., del terzo chiamato in causa, sig. al pagamento in suo favore Controparte_1 del doppio della caparra confirmatoria, per complessi €. 10.000,00, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2021.
3. Con comparsa del 7.04.2023 si è costituito il terzo chiamato, contestando la ricostruzione in fatto resa dal convenuto e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.
4. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 19.12.2025, convenuto e terzo chiamato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione bonaria della controversia pendente tra gli stessi, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
5. Tanto premesso, stante la richiesta congiunta delle parti, può dichiararsi cessata la materia del contendere tra convenuto e terzo chiamato, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e dunque la necessità di una pronuncia del giudice nel merito.
6. Essendo stato raggiunto, altresì, un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra le suddette parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando sulla lite pendente tra e così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_2 Controparte_1
2) Spese di lite compensate.
3) dispone la prosecuzione del giudizio tra l'attore e il convenuto come già indicato a verbale dell'udienza del 19.12.2025.
Così deciso in Bari il 22.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. R.g. 4738/2022 promossa da rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Arcangelo Parte_1
Procopio ed ET Gorini;
ATTORE
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Latorre;
Parte_2
CONVENUTO/ATTORE IN RICONVENZIONALE
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmine Controparte_1
Volpetti
ER MA
CONCLUSIONI
Convenuto e terzo chiamato hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.12.2025, chiedendo dichiararsi, tra di loro, la cessata materia del contendere.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore di cui in epigrafe, premesso di aver svolto consulenza immobiliare per il convenuto che si era rivolto alla sua agenzia, contribuendo a fargli concludere l'affare, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire il compenso provvigionale in misura pari ad €8.500,00 oltre iva, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del dovuto.
2. Con comparsa del 22.12.2022 si è costituito il che ha contestato in fatto e diritto Pt_2
l'avversa pretesa, esponendo che, a seguito della sottoscrizione della proposta d'acquisto lo stesso bonificava al venditore la somma di euro 5.000,00 quale caparra confirmatoria. Controparte_1
Tuttavia, non riceveva le informazioni richieste in merito alla situazione condominiale e alla regolarità edilizio-urbanistica dell'appartamento. Si determinava, pertanto, per il recesso con richiesta di restituzione della sola caparra versata. Argomentando sull'inadempimento del venditore e sul legittimo recesso dallo stesso esercitato, previa chiamata in causa del terzo venditore, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda principale e, in via riconvenzionale, la condanna, ai sensi dell'art. 1385, co. 2°, c.c., del terzo chiamato in causa, sig. al pagamento in suo favore Controparte_1 del doppio della caparra confirmatoria, per complessi €. 10.000,00, oltre interessi ex D. Lgs.
231/2021.
3. Con comparsa del 7.04.2023 si è costituito il terzo chiamato, contestando la ricostruzione in fatto resa dal convenuto e chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa.
4. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 19.12.2025, convenuto e terzo chiamato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione bonaria della controversia pendente tra gli stessi, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
5. Tanto premesso, stante la richiesta congiunta delle parti, può dichiararsi cessata la materia del contendere tra convenuto e terzo chiamato, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e dunque la necessità di una pronuncia del giudice nel merito.
6. Essendo stato raggiunto, altresì, un accordo sulla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate tra le suddette parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando sulla lite pendente tra e così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_2 Controparte_1
2) Spese di lite compensate.
3) dispone la prosecuzione del giudizio tra l'attore e il convenuto come già indicato a verbale dell'udienza del 19.12.2025.
Così deciso in Bari il 22.12.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato