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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 488/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del g sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Galletti, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. L'avv. Galletti rappresenta che la sua istanza di deposito relativa ai bilanci societari è da intendersi con riguardo a tutti gli esercizi dal 2017 al 2020. Insiste per la loro acquisizione. Il Giudice Ritenutane l'irrilevanza ai fini del decidere, respinge l'istanza di deposito e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
024, promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 vv. Marco Galletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, ha promosso Parte_1 azione d'accertamento negativo nei confronti dell' per la declaratoria dell'insussistenza del debito contributivo per gli anni 2018, 2019 e 2020 riferibile a e dipendenti della società per cui Parte_2 Parte_3
l'Istituto ha ritenuto sussistere un credito da eccedenza di massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995. 1.1. A sostegno della sua pretesa, la società ha spiegato che i due dipendenti, con una dichiarazione indirizzata al datore di lavoro, avrebbero esplicitamente esercitato l'opzione relativa al sistema contributivo [cfr. docc. 8 e 9 ricorrente]. A dire della società, ciò sarebbe sufficiente a destituire di fondamento la pretesa dell'Ente, dal momento che le modalità d'esercizio dell'opzione non sono formalizzate sul versante normativo, il quale, in particolare, non subordinerebbe l'efficace esercizio dell'opzione medesima a condizioni o ratifiche da parte dell' né a particolari comunicazioni, men che meno dotate di requisiti formali, verso l' . CP_2
1.2. Ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, nel procedere ai versamenti contributivi secondo le indicazioni ricevute dai suoi dipendenti, la società avrebbe trasmesso i modelli UniEmens barrando apposita casella da cui s'evincerebbe l'esercizio dell'opzione [cfr. doc. 14 ricorrente].
1.3. Infine, ha posto in luce che, di fronte ad analoga vicenda che ha contrapposto la società all' per i contributi relativi all'anno 2015, le spiegazioni fornite da in sede amministrativa avevano condotto l' a rimeditare la Pt_1 CP_2 propria diffida, ciò che renderebbe contraddittorio l'opposto contegno serbato nella presente vicenda, in cui l' ha rigettato i ricorsi amministrativi costringendo la società ad agire in giudizio.
* 2. L' si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha ribadito che non risulta alcun esercizio dell'opzione da parte dei soggetti coinvolti e che le loro dichiarazioni, in quanto rivolte al solo datore di lavoro, sono prive di rilievo rispetto all' . CP_2
Ha poi sottolineato che, dal punto di vista normativo, l'art. 1, comma 280, legge n. 208 del 2015, con norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995, avrebbe descritto le modalità d'esercizio dell'opzione. Infine, i flussi non varrebbero infine a determinare la ridetta CP_3 opzione, rappresentando soltanto lo stimolo che ha condotto l' a verificare sollecitare il pagamento dei contributi per cui è causa [cfr. docc. 4 e ss. .
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995, «per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT». Nel fornire un'interpretazione autentica a questa disposizione, l'art. 1, comma 280, legge n. 208 del 2015, ha stabilito che «il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda». L'art. 1, comma 23, legge n. 335 del 1995, richiamato dall'art. 1, comma 18, legge cit., introduce la facoltà del lavoratore di optare per il regime contributivo, con conseguente applicazione del massimale, subordinatamente alla sussistenza di requisiti specifici e previo esercizio dell'opzione. In particolare, la disposizione menzionata stabilisce che «per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo». A sua volta, l'art. 2 del decreto-legge 28/09/2001 n. 355, convertito nella Legge 27/11/2001 n. 417, stabiliva i seguenti principi di interpretazione autentica: «1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto».
4.1. Ciò posto, nella fattispecie l'unico profilo controverso è se i lavoratori di sopra menzionati, attraverso la loro dichiarazione indirizzata unicamente al Pt_1 datore di lavoro [cfr. docc. 8 e 9 ricorrente], abbiano validamente esercitato l'opzione e se, in tal senso, possa rilevare la circostanza che il flusso di CP_3 provenienza datoriale fornisca indicazione sull'avvenuto esercizio dell'opzione [cfr. doc. 14 ricorrente].
4.2. Così perimetrato il thema decidendum, si ritiene di condividere quanto recentemente statuito dalla Corte d'appello di Milano in vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio [C. App. Milano, n. 515/2023]. La Corte ha premesso che «tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 2115 cod. civ., la fattispecie di assicurazione sociale va scomposta in due rapporti fra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha per oggetto l'obbligo di costituire la provvista ovvero di pagare contributi previdenziali. L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi, mentre il lavoratore è unicamente beneficiario della prestazione previdenziale» Di seguito, la Corte ha ricordato che «l'esercizio del diritto di opzione ex art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995 attiene al rapporto previdenziale e spetta quindi al singolo lavoratore, perché dall'esercizio o meno del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi, cioè il concreto ammontare del trattamento pensionistico. Dal lato passivo il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè dell'opzione, è l'altro contraente del rapporto previdenziale, cioè l'ente di assicurazione sociale, che per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, sussistendone i requisiti, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico. Il rapporto contributivo, ovvero l'entità dei contributi dovuti, con l'applicazione o meno del massimale, è solo una conseguenza della dichiarazione di volontà del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale. L'opzione ex art. 1, comma 23 costituisce un atto unilaterale avente rilevanza patrimoniale di natura recettizia che può produrre efficacia solo nel e dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata». È stato quindi evidenziato che «la denuncia della posizione contributiva del lavoratore (modelli Uniemens) non può costituire un atto di comunicazione dell'opzione perché si tratta di dichiarazioni obbligatoria per legge proveniente dal datore di lavoro e non dal soggetto titolare del diritto di opzione;
la denuncia suddetta costituisce solo l'assolvimento dell'obbligo di denuncia mensile della posizione del lavoratore e della posizione contributiva;
né può scorgersi un comportamento concludente del lavoratore nella predisposizione e nell'invio dei modelli nonché nel versamento contributivo in misura ridotta, trattandosi di fatti ed atti riferibili esclusivamente al datore di lavoro, che è parte sì del rapporto contributivo, ma non del rapporto previdenziale, dal cui atteggiarsi dipende il contenuto del primo e non viceversa. Le disposizioni normative non attribuisco al datore di lavoro nessuna funzione di sostituto o delegato/mandatario nell'esercizio o comunicazione dell'avvenuto esercizio dell'opzione fatta dal dipendente all'ente previdenziale». Tenuto conto di tali principi, la Corte ha concluso nel senso di escludere che il lavoratore avesse validamente esercitato l'opzione ex art. 1, comma 23, legge n. 335 del 1995 presentando una dichiarazione scritta al datore di lavoro. Infatti, «nella fattispecie infatti non risulta provato…che il lavoratore, solo titolare del diritto di opzione, abbia provveduto ad esercitare nei confronti dell legittimato passivo del rapporto CP_1 previdenziale, l'opzione in discussione che, ex art. 2 comma 18 l. 335/1995 implica l'applicazione di un massimale contributivo “con effetto sui periodi contributivi ….successivi alla data di esercizio di opzione”», con la precisazione che si tratta di un atto da trasmettere «nei confronti dell legittimato passivo nel rapporto Controparte_4 previdenziale e destinatario della dichiarazione, atto unilaterale recettizio, del lavoratore». Nella fattispecie scrutinata dalla Corte d'appello di Milano, analoga alla presente vicenda, è stato così posta in luce la mancanza d'un valido esercizio del diritto di opzione del lavoratore, titolare del diritto, nei confronti dell' quale CP_1 fondamentale presupposto per l'applicazione del massimale. Il datore di lavoro, in difetto di quel presupposto, e limitandosi a ricevere la dichiarazione del suo lavoratore senza minimamente preoccuparsi che vi fosse stato un valido esercizio dell'opzione nei confronti dell' , ha illegittimamente applicato il massimale, CP_2 con la condivisibile precisazione, risalente ad altro precedente della medesima Corte d'appello che «secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti … E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo» [C. App. Milano, n. 1006/2022]. Va infine condivisa anche l'osservazione per cui non viene in rilievo «una mera questione di forma dell'esercizio del diritto di opzione nei confronti dell'istituto previdenziale ma proprio di un difetto di un valido esercizio dell'opzione nei confronti dello stesso CP_2 da parte del solo titolare del diritto», con conseguente irrilevanza delle prove orali dedotte dalla società. Va quindi respinta la domanda d'accertamento negativo del debito contributivo di cui all'invito alla regolarizzazione.
4.3. Ciò chiarito, va poi osservato che valorizzando il quadro di fatto Pt_1 sopra ricostruito, ha chiesto, in via subordinata, che venga dichiarato che, quanto meno, nulla è dovuto a titolo di sanzioni. Questa domanda, secondo un'interpretazione teleologica dell'atto processuale, può intendersi anche come volta ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio applicato dall' che, come risulta dalla memoria difensiva, ha ritenuto sussistere i presupposti dell'evasione contributiva di cui all'art. 118, lett. b), legge n. 388 del 2020. Orbene, va ricordato che, ai sensi dell'art. 116, comma 8, legge n. 338 del 2000, «i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge». La norma tratteggia le due ipotesi della a) omissione contributiva e della b) evasione contributiva, la cui distinzione è rimessa, tra l'altro, all'elemento soggettivo relativo a quest'ultima, la quale sola implica, nella fenomenologia della condotta datoriale, la presunzione della finalità di occultamento dei dati. È una presunzione che lo stesso datore di lavoro ha l'onere di vincere, dimostrando l'assenza d'un intento fraudolento [cfr. Cass., n. 20446/2022]. La vicenda concreta manifesta l'assenza d'un siffatto intento, non ravvisabile nella condotta di sicché si ritiene che la sanzione applicabile sia quella di cui Pt_1 all'art. 118, lett. a), legge n. 388 del 2000. Se i fatti occorsi determinano questa sussunzione, difforme da quella prospettata dall' non valgono, al contempo, ad eliminare la sanzione medesima. Infatti, «in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale» [Cass., n. 16262/2018]. La Cassazione ha del resto precisato che «tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive»
[Cass., n. 12533/2019]. In conclusione, al debito contributivo rivendicato dall' dovrà applicarsi la sanzione civile per l'omissione contributiva.
* 5. La peculiarità della questione e la mancanza di precedenti di legittimità inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che è Parte_1 tenuta al pagamento delle sanzioni civili, da quantificarsi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388 del 2000, rispetto al debito contributivo rivendicato dall' per gli anni 2018, 2019 e 2020 e riferibile a e Parte_2
Parte_3 respinge per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del g sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Galletti, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. L'avv. Galletti rappresenta che la sua istanza di deposito relativa ai bilanci societari è da intendersi con riguardo a tutti gli esercizi dal 2017 al 2020. Insiste per la loro acquisizione. Il Giudice Ritenutane l'irrilevanza ai fini del decidere, respinge l'istanza di deposito e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
024, promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 vv. Marco Galletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, ha promosso Parte_1 azione d'accertamento negativo nei confronti dell' per la declaratoria dell'insussistenza del debito contributivo per gli anni 2018, 2019 e 2020 riferibile a e dipendenti della società per cui Parte_2 Parte_3
l'Istituto ha ritenuto sussistere un credito da eccedenza di massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995. 1.1. A sostegno della sua pretesa, la società ha spiegato che i due dipendenti, con una dichiarazione indirizzata al datore di lavoro, avrebbero esplicitamente esercitato l'opzione relativa al sistema contributivo [cfr. docc. 8 e 9 ricorrente]. A dire della società, ciò sarebbe sufficiente a destituire di fondamento la pretesa dell'Ente, dal momento che le modalità d'esercizio dell'opzione non sono formalizzate sul versante normativo, il quale, in particolare, non subordinerebbe l'efficace esercizio dell'opzione medesima a condizioni o ratifiche da parte dell' né a particolari comunicazioni, men che meno dotate di requisiti formali, verso l' . CP_2
1.2. Ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, nel procedere ai versamenti contributivi secondo le indicazioni ricevute dai suoi dipendenti, la società avrebbe trasmesso i modelli UniEmens barrando apposita casella da cui s'evincerebbe l'esercizio dell'opzione [cfr. doc. 14 ricorrente].
1.3. Infine, ha posto in luce che, di fronte ad analoga vicenda che ha contrapposto la società all' per i contributi relativi all'anno 2015, le spiegazioni fornite da in sede amministrativa avevano condotto l' a rimeditare la Pt_1 CP_2 propria diffida, ciò che renderebbe contraddittorio l'opposto contegno serbato nella presente vicenda, in cui l' ha rigettato i ricorsi amministrativi costringendo la società ad agire in giudizio.
* 2. L' si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha ribadito che non risulta alcun esercizio dell'opzione da parte dei soggetti coinvolti e che le loro dichiarazioni, in quanto rivolte al solo datore di lavoro, sono prive di rilievo rispetto all' . CP_2
Ha poi sottolineato che, dal punto di vista normativo, l'art. 1, comma 280, legge n. 208 del 2015, con norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995, avrebbe descritto le modalità d'esercizio dell'opzione. Infine, i flussi non varrebbero infine a determinare la ridetta CP_3 opzione, rappresentando soltanto lo stimolo che ha condotto l' a verificare sollecitare il pagamento dei contributi per cui è causa [cfr. docc. 4 e ss. .
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 18, legge n. 335 del 1995, «per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT». Nel fornire un'interpretazione autentica a questa disposizione, l'art. 1, comma 280, legge n. 208 del 2015, ha stabilito che «il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda». L'art. 1, comma 23, legge n. 335 del 1995, richiamato dall'art. 1, comma 18, legge cit., introduce la facoltà del lavoratore di optare per il regime contributivo, con conseguente applicazione del massimale, subordinatamente alla sussistenza di requisiti specifici e previo esercizio dell'opzione. In particolare, la disposizione menzionata stabilisce che «per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo». A sua volta, l'art. 2 del decreto-legge 28/09/2001 n. 355, convertito nella Legge 27/11/2001 n. 417, stabiliva i seguenti principi di interpretazione autentica: «1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto».
4.1. Ciò posto, nella fattispecie l'unico profilo controverso è se i lavoratori di sopra menzionati, attraverso la loro dichiarazione indirizzata unicamente al Pt_1 datore di lavoro [cfr. docc. 8 e 9 ricorrente], abbiano validamente esercitato l'opzione e se, in tal senso, possa rilevare la circostanza che il flusso di CP_3 provenienza datoriale fornisca indicazione sull'avvenuto esercizio dell'opzione [cfr. doc. 14 ricorrente].
4.2. Così perimetrato il thema decidendum, si ritiene di condividere quanto recentemente statuito dalla Corte d'appello di Milano in vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio [C. App. Milano, n. 515/2023]. La Corte ha premesso che «tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 2115 cod. civ., la fattispecie di assicurazione sociale va scomposta in due rapporti fra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha per oggetto l'obbligo di costituire la provvista ovvero di pagare contributi previdenziali. L'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi, mentre il lavoratore è unicamente beneficiario della prestazione previdenziale» Di seguito, la Corte ha ricordato che «l'esercizio del diritto di opzione ex art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995 attiene al rapporto previdenziale e spetta quindi al singolo lavoratore, perché dall'esercizio o meno del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi, cioè il concreto ammontare del trattamento pensionistico. Dal lato passivo il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè dell'opzione, è l'altro contraente del rapporto previdenziale, cioè l'ente di assicurazione sociale, che per effetto dell'esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore, sussistendone i requisiti, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico. Il rapporto contributivo, ovvero l'entità dei contributi dovuti, con l'applicazione o meno del massimale, è solo una conseguenza della dichiarazione di volontà del lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale. L'opzione ex art. 1, comma 23 costituisce un atto unilaterale avente rilevanza patrimoniale di natura recettizia che può produrre efficacia solo nel e dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto a cui è destinata». È stato quindi evidenziato che «la denuncia della posizione contributiva del lavoratore (modelli Uniemens) non può costituire un atto di comunicazione dell'opzione perché si tratta di dichiarazioni obbligatoria per legge proveniente dal datore di lavoro e non dal soggetto titolare del diritto di opzione;
la denuncia suddetta costituisce solo l'assolvimento dell'obbligo di denuncia mensile della posizione del lavoratore e della posizione contributiva;
né può scorgersi un comportamento concludente del lavoratore nella predisposizione e nell'invio dei modelli nonché nel versamento contributivo in misura ridotta, trattandosi di fatti ed atti riferibili esclusivamente al datore di lavoro, che è parte sì del rapporto contributivo, ma non del rapporto previdenziale, dal cui atteggiarsi dipende il contenuto del primo e non viceversa. Le disposizioni normative non attribuisco al datore di lavoro nessuna funzione di sostituto o delegato/mandatario nell'esercizio o comunicazione dell'avvenuto esercizio dell'opzione fatta dal dipendente all'ente previdenziale». Tenuto conto di tali principi, la Corte ha concluso nel senso di escludere che il lavoratore avesse validamente esercitato l'opzione ex art. 1, comma 23, legge n. 335 del 1995 presentando una dichiarazione scritta al datore di lavoro. Infatti, «nella fattispecie infatti non risulta provato…che il lavoratore, solo titolare del diritto di opzione, abbia provveduto ad esercitare nei confronti dell legittimato passivo del rapporto CP_1 previdenziale, l'opzione in discussione che, ex art. 2 comma 18 l. 335/1995 implica l'applicazione di un massimale contributivo “con effetto sui periodi contributivi ….successivi alla data di esercizio di opzione”», con la precisazione che si tratta di un atto da trasmettere «nei confronti dell legittimato passivo nel rapporto Controparte_4 previdenziale e destinatario della dichiarazione, atto unilaterale recettizio, del lavoratore». Nella fattispecie scrutinata dalla Corte d'appello di Milano, analoga alla presente vicenda, è stato così posta in luce la mancanza d'un valido esercizio del diritto di opzione del lavoratore, titolare del diritto, nei confronti dell' quale CP_1 fondamentale presupposto per l'applicazione del massimale. Il datore di lavoro, in difetto di quel presupposto, e limitandosi a ricevere la dichiarazione del suo lavoratore senza minimamente preoccuparsi che vi fosse stato un valido esercizio dell'opzione nei confronti dell' , ha illegittimamente applicato il massimale, CP_2 con la condivisibile precisazione, risalente ad altro precedente della medesima Corte d'appello che «secondo i principi generali che regolano il rapporto assicurativo, incombe sul datore di lavoro l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti … E' evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, deve mettere nel conto – qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli - di essere comunque esposto ad un rischio nel caso in cui quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e qualora non sussistano, come nel caso di specie, i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo» [C. App. Milano, n. 1006/2022]. Va infine condivisa anche l'osservazione per cui non viene in rilievo «una mera questione di forma dell'esercizio del diritto di opzione nei confronti dell'istituto previdenziale ma proprio di un difetto di un valido esercizio dell'opzione nei confronti dello stesso CP_2 da parte del solo titolare del diritto», con conseguente irrilevanza delle prove orali dedotte dalla società. Va quindi respinta la domanda d'accertamento negativo del debito contributivo di cui all'invito alla regolarizzazione.
4.3. Ciò chiarito, va poi osservato che valorizzando il quadro di fatto Pt_1 sopra ricostruito, ha chiesto, in via subordinata, che venga dichiarato che, quanto meno, nulla è dovuto a titolo di sanzioni. Questa domanda, secondo un'interpretazione teleologica dell'atto processuale, può intendersi anche come volta ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio applicato dall' che, come risulta dalla memoria difensiva, ha ritenuto sussistere i presupposti dell'evasione contributiva di cui all'art. 118, lett. b), legge n. 388 del 2020. Orbene, va ricordato che, ai sensi dell'art. 116, comma 8, legge n. 338 del 2000, «i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge». La norma tratteggia le due ipotesi della a) omissione contributiva e della b) evasione contributiva, la cui distinzione è rimessa, tra l'altro, all'elemento soggettivo relativo a quest'ultima, la quale sola implica, nella fenomenologia della condotta datoriale, la presunzione della finalità di occultamento dei dati. È una presunzione che lo stesso datore di lavoro ha l'onere di vincere, dimostrando l'assenza d'un intento fraudolento [cfr. Cass., n. 20446/2022]. La vicenda concreta manifesta l'assenza d'un siffatto intento, non ravvisabile nella condotta di sicché si ritiene che la sanzione applicabile sia quella di cui Pt_1 all'art. 118, lett. a), legge n. 388 del 2000. Se i fatti occorsi determinano questa sussunzione, difforme da quella prospettata dall' non valgono, al contempo, ad eliminare la sanzione medesima. Infatti, «in tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale» [Cass., n. 16262/2018]. La Cassazione ha del resto precisato che «tra omissione contributiva e somme aggiuntive - che hanno natura di sanzioni civili - vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo;
ne consegue che l'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, esclude non solo la rilevanza dell'elemento soggettivo, ma anche l'idoneità del provvedimento giudiziale sospensivo della cartella ad impedire il maturare delle predette somme aggiuntive»
[Cass., n. 12533/2019]. In conclusione, al debito contributivo rivendicato dall' dovrà applicarsi la sanzione civile per l'omissione contributiva.
* 5. La peculiarità della questione e la mancanza di precedenti di legittimità inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che è Parte_1 tenuta al pagamento delle sanzioni civili, da quantificarsi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388 del 2000, rispetto al debito contributivo rivendicato dall' per gli anni 2018, 2019 e 2020 e riferibile a e Parte_2
Parte_3 respinge per il resto il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri