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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3341/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3341/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di appello, dall'avv.to Vincenzo Cimino, c.f. , C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore, alla via Roma n. 25
APPELLANTE
E
, p.i. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto CP_1 P.IVA_1 di citazione in appello notificato, dall'avv. Annalisa Sarnataro, c.f. C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore, alla via Michelangelo Lupoli n.
27
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4318/2020, pubblicata il
24.06.2020
Conclusioni per l'appellante : in accoglimento dell'appello proposto, Parte_1 dichiarare la responsabilità medica dell'appellata e condannarla al Controparte_2 risarcimento in favore dell'appellante dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Cont Conclusioni per l'appellata : rigettare l'appello. CP_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 16.03.2011, convenne, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la ed espose che: a) in data 23.03.2006 aveva Controparte_2 subito “un infortunio scolastico” e, a causa dei persistenti dolori al polso sinistro, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore
1 - afferente alla - dove, eseguita una radiografia, era stato refertato Controparte_2
“un trauma distorsivo al polso sx (REF 11965) e non evidenti lesioni ossee; b) nel 2009,
a causa del perdurare dei dolori articolari, all'esito di una visita specialistica, venivano diagnosticati “esiti di frattura di antica data dello scafoide sinistro con frammenti adiacenti, ma non incastrati e non uniti, e con segni di lieve pseudo-artrosi”; c) dall'evento traumatico del 2006 sino al 2009 non aveva subito ulteriori traumi al medesimo arto;
d) nel maggio del 2010 era stato sottoposto ad intervento chirurgico allo scafoide del polso sinistro presso l'Ospedale San Giugliano in Campania;
e) a seguito di visita medico-legale di parte, era stato accertato un danno biologico permanente pari al 4% e un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni. Cont Tanto premesso l'attore lamentò la sussistenza di una responsabilità dell' convenuta, dolendosi del mancato rispetto dei protocolli diagnostici e della errata diagnosi effettuata dal nosocomio di Frattamaggiore nel 2006, che aveva trattato l'infortunio come una mera contusione.
Concluse chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza della condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, quantificati in euro 3.200,00 per danno biologico, euro 2.000,0 per danno morale ed euro 10.000,00 per danno alla vita di relazione.
Si costituì l' e contestò ogni addebito. Controparte_3
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la domanda risarcitoria.
Il primo giudice ha affermato l'insussistenza del nesso di causalità tra la dinamica dell'evento lesivo e le lesioni diagnosticate, che hanno poi condotto alla necessità dell'intervento chirurgico.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha Parte_1 resistito, costituendosi, l' . Controparte_2
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio con riguardo all'insussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate e l'erroneo protocollo sanitario seguito.
2 A suffragio della propria tesi difensiva deduce che la sintomatologia rappresentata avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospettare una frattura dello scafoide, con conseguente necessità di immobilizzazione del polso e prescrizione di accertamenti diagnostici successivi, quali una radiografia di controllo, a distanza di pochi giorni, ovvero, in alternativa, esami più approfonditi come la risonanza magnetica o la TAC, essendo noto che le radiografie eseguite nella fase iniziale del trauma possono risultare falsamente negative.
Aggiunge che, nel caso di specie, il polso non fu immobilizzato, né furono disposti ulteriori accertamenti diagnostici o programmati controlli successivi, condotte che - a fronte di un quadro clinico compatibile con la presenza di una frattura dello scafoide - evidenziano una gestione clinica inadeguata e non conforme ai protocolli comunemente seguiti in casi analoghi a quello di specie.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia “una violazione di legge ed errore di diritto, censurando l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti della responsabilità medica.
In particolare, lamenta come il primo giudice, pur richiamando i principi generali in materia di colpa medica, non abbia dato rilievo al fatto che, nel caso concreto, i sanitari omisero di effettuare i dovuti accertamenti diagnostici.
Richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, l'attore deve provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della patologia e il nesso causale con l'omissione o errore medico, mentre grava sulla struttura l'onere di dimostrare la corretta esecuzione della prestazione.
Sostiene che la violazione dei protocolli ha costituito causa efficiente del danno subito e, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la colpa e la negligenza del personale medico.
Il gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342 n. 2) c.p.c. (l'appello deve contenere, in modo chiaro, sintetico e preciso, “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
Nel caso di specie l'appellante non ha attinto, con gli articolati motivi di gravame, la prioritaria ratio decidendi del giudice di prime cure, che si sostanza nell'esclusione della riconducibilità delle lesioni lamentate alla “dinamica riferita” dell'infortunio scolastico, assunto come essere fonte delle suddette lesioni.
L'esame delle doglianze è, quindi, irrilevante ai fini della decisione.
3 Questa Corte osserva, peraltro, che la dinamica dell'infortunio non è stata affatto descritta, né nell'atto di citazione del giudizio di primo grado né nell'atto di appello.
Non sussistono, quindi, elementi che consentono di ricondurre le lesioni dello scafoide del polso al “genericamente” allegato infortunio scolastico, verificatosi oltre tre anni prima della diagnosi di frattura. Va anche evidenziato come il rilevante intervallo temporale intercorso tra il dedotto “evento traumatico” e il primo riscontro oggettivo della lesione determini una netta discontinuità sotto il profilo eziologico, in mancanza di documentazione clinica (onere a carico dell'attore/appellante) attestante il perdurare di sintomatologia dolorosa o disfunzionale a carico del polso sinistro nel suddetto intervallo temporale.
Sul punto vanno richiamate le considerazioni del c.t.u. rese in replica alle controdeduzioni del ctp, secondo cui “l'intervallo tra il trauma e diagnosi è troppo lungo per poter confermare un nesso, non esistono nei tre anni documentazioni cliniche
e strumentali che confermerebbero il perdurare dei disturbi clinici”.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame.
In considerazione dell'inammissibilità dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello nei sensi di cui in motivazione;
4 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 9.10.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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