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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4317/2017 promossa da:
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale su e , con il Persona_1 Persona_2
patrocinio dell'Avv. Gesmundo Valentina, attori contro in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
Dipierro Rosa e Strada Alessia,
, con il patrocinio dell'Avv. Tedeschi Tiziano, CP_2
convenute
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale su e hanno citato Persona_1 Persona_2 in giudizio la e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “accertare e dichiarare che l'evento mortale per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità, concorrenziale ancorché prevalente, dei convenuti nelle rispettive qualità; conseguentemente, condannare i convenuti al risarcimento, nei confronti degli attori, dei danni da perdita del rapporto parentale, quantificati in euro 796.838,00 ovvero in quell'altra misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora all'intero soddisfo e danno da svalutazione monetaria;
condannarsi gli stessi convenuti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario.”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato di essere eredi legittimi di Persona_3
(rispettivamente genitori, fratello e sorella). Quest'ultimo il 07.01.2009, alle ore 23,00 circa, alla guida della propria Suzuki Swift tg. DR497CN, in compagnia di percorreva la S.P. 55 Parte_3
Bitonto-Molfetta, in direzione Molfetta;
giunto in prossimità del km 4+800, impattava contro un muretto in calcestruzzo, sito sul lato opposto al senso di marcia percorso, a delimitazione del fondo di proprietà di . Il sinistro si sarebbe verificato per la presenza di rami sporgenti CP_2
prospicienti la strada percorsa che ne limitavano la visuale;
il conducente si sarebbe tardivamente accorto di una curva volgente a destra sicché si sarebbe visto costretto a porre in essere una manovra di emergenza azionando energicamente il sistema di frenata della vettura. In conseguenza del riferito impatto, il veicolo si capovolgeva ed il rimasto incastrato nell'abitacolo, decedeva, dopo Pt_1
agonia, a seguito delle gravi lesioni subite.
Dai controlli espletati dagli accertatori intervenuti (sopraggiungevano tempestivamente i Carabinieri di Bitonto nonché, a distanza di circa un'ora, i sanitari del 118, i quali, terminate le manovre di estrazione del ad opera dei Vigili del Fuoco, ne attestavano il decesso) e dalla ricostruzione Pt_1
della dinamica offerta dal consulente tecnico di parte attorea sarebbe stato desumibile un concorso di concause nella determinazione del decesso di , ossia: l'abusiva ed irresponsabile Persona_3
realizzazione, da parte di , di un cordolo in calcestruzzo posto a delimitazione del fondo CP_2
di proprietà, contro cui il impattava;
la presenza di fronde e rami sporgenti situati a Persona_3
ridosso della S.P., che impedivano la piena visibilità del percorso stradale in prossimità del tratto curvilineo ove si verificava l'impatto. Il cordolo sarebbe stato eretto in spregio agli artt. 16 e 26 c.d.s.
e senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ente gestore, il quale, oltre a non vigilare sulla corretta realizzazione del muro di cinta, si sarebbe reso responsabile, a mente degli artt. 2051 c.c. e 14 c.d.s., anche della presenza di fronde e rami sporgenti.
In ragione della ritenuta corresponsabilità della proprietaria del fondo su cui insiste il predetto muro in cemento e della questi venivano diffidati al risarcimento dei danni con Controparte_1
raccomandata spedita il 16.07.2013, alla quale la non dava corso;
la non Controparte_1 CP_2 ritirava il plico. Veniva, dunque, rinnovato l'invio della missiva, ritirata dalla proprietaria intimata il
03.09.2013. In data 23.04.2016, veniva inviata agli odierni convenuti richiesta di adesione alla negoziazione assistita;
in data 29.06.2016, la offriva riscontro negativo, mentre Controparte_1 restava silente . CP_2
Con comparsa depositata il 19.6.2017 si è costituita in giudizio , la quale ha CP_2
chiesto, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in causa di proprietaria Controparte_3
del fondo al momento della edificazione del cordolo. In via principale e nel merito ha domandato il rigetto della domanda;
in via gradata, la condanna della terza chiamata a manlevarla da quanto eventualmente tenuta a corrispondere in favore di parte attorea.
La ha dedotto che il sinistro si verificava a causa della elevatissima velocità del mezzo condotto CP_2
da rispetto alle condizioni ricorrenti al momento dell'evento; ha aggiunto che la Persona_3
curva in prossimità della quale il perdeva il controllo del veicolo condotto era regolarmente Pt_1
attenzionata con segnale di pericolo nonché apposizione di frecce. La convenuta ha, altresì, rappresentato di aver acquistato il fondo rustico sito in agro di Giovinazzo alla c.da Capo d'Uccello in data 08.11.1990 da in epoca precedente detto fondo subiva un parziale Controparte_3 esproprio da parte dell'allora Provincia di che provvedeva ad allargare la strada provinciale CP_1
realizzando il muretto oggetto di contestazione.
Con provvedimento depositato il 27.06.2017, è stata autorizzata la chiamata del terzo.
Con comparsa depositata il 06.12.2017, si è costituita in giudizio la che Controparte_1
ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
L'Ente ha contestato la presenza di criticità sulla sede stradale e dedotto la presenza di segnaletica orizzontale e verticale idonea a preallertare gli utenti dell'approssimarsi di una curva pericolosa come da nota PG 84966 del 27.06.2016 resa dal Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della
Città Metropolitana di Bari. Per converso, il danno lamentato sarebbe riconducibile in via esclusiva alla imprudenza e/o imperizia del giovane conducente, il quale perdeva il controllo del mezzo.
Similmente, alcuna responsabilità sarebbe attribuibile alla già Provincia di Bari in ordine alla presenza del manufatto in calcestruzzo realizzato da sul fondo di proprietà, mai CP_2
autorizzato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., acquisita agli atti del giudizio la documentazione prodotta – tra cui si rinviene anche il fascicolo delle indagini preliminari - la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 19.03.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, non risulta documentata la evocazione della terza chiamata Controparte_3
ad opera della convenuta . CP_2
Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità del deposito della prima memoria istruttoria, intervenuto il 08.01.2018, ad opera di . I termini di cui all'art. 183 CP_2
c. 6 c.p.c. sono stati assegnati all'esito della udienza celebrata il 7.12.2017 e sono rispettivamente scaduti il 08.01.2018, il 7.2.2018 ed il 27.2.2018.
Passando al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ("ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").
Parte attorea ha fondato la domanda sulla seguente ricostruzione degli eventi “nella serata del
7 gennaio 2009, intorno alle ore 23.00, il sig. alla guida del proprio veicolo Suzuki Persona_3
Swiff tg DR 497CN percorreva la strada provinciale 55 Bitonto – Molfetta in direzione Molfetta in compagnia del sig. Giunto in prossimità della kilometrica 4+800 della predetta strada Parte_3
provinciale a causa della presenza di rami sporgenti prospicenti la strada percorsa, che ne limitavano la visuale, il percepiva tardivamente la presenza di una curva involgente a destra. Persona_3
Accortosi della deviazione del rettilineo, sino ad allora percorso, il medesimo poneva in essere una manovra di emergenza, azionando energicamente il sistema frenante della vettura, al fine di controllarne la governabilità. Nonostante la decelerazione del veicolo, il impattava contro un Pt_1
muretto in calcestruzzo – sito sul lato opposto al proprio senso di marcia – posto a delimitazione del fondo di proprietà della sig.ra . In conseguenza di detto impatto l'autoveicolo condotto CP_2 si capovolgeva ed il rimasto incastrato nell'abitacolo a testa in giù, decedeva dopo lacerante Pt_1 agonia a causa delle lesioni subite (…)”.
Gli attori riconducono, dunque, sulla scorta della relazione redatta dal consulente di parte, il decesso del congiunto a una “serie di concause”: la realizzazione del cordolo in calcestruzzo ad opera della , contro il quale impattava l'auto del la presenza di fronde e rami sporgenti di CP_2 Pt_1
piante ed alberi situati a ridosso della strada provinciale che impedivano la visuale del percorso in prossimità.
Ora, preme rilevare che il procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Bari, rubricato al n. 912/2009 RGNR ed aperto in occasione del sinistro, veniva archiviato ravvisandosi la esclusiva responsabilità di nella causazione dell'occorso. Persona_3
Il decorso causale individuato dagli attori non può ritenersi dimostrato.
E' incontestata dalle parti costituite la regolare presenza su entrambe le direzioni di marcia della SP 55 di segnaletica stradale orizzontale e verticale. In particolare: pannello recante la segnalazione di una curva pericolosa a destra, con prescrizione “rallentare”, in corrispondenza del
Km 5 + 100; segnale di doppia curva, la prima a destra, il quale presegnala una serie di curve pericolose in successione in corrispondenza del Km 5+000; limite di velocità di 50 km/h in corrispondenza del Km 4+900; delineatori modulari, indicanti la pericolosità della curva, al km 4+800 ossia in corrispondenza della progressiva chilometrica ove si verificava il sinistro.
Tanto confuta la ricostruzione fornita da parte istante [“il a causa della presenza di Pt_1 rami prospicenti la strada percorsa, che ne limitavano la visuale, percepiva tardivamente la presenza di una curva involgente a destra”] in quanto il conducente avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida sulla scorta delle indicazioni fornite dalla segnaletica presente sul tratto di strada percorso.
La ulteriore doglianza di parte attorea non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
La efficienza causale del cordolo nella causazione dell'evento viene dedotta sulla scorta di una ricostruzione del sinistro che non ha trovato riscontro in sede istruttoria.
Il perito di parte ha fornito il seguente sviluppo: “l'ora notturna e la mancanza di luce artificiale rendevano scarsa la visibilità, mentre la visuale era resa particolarmente limitata dalla presenza di folta vegetazione che occupava parzialmente la destra della corsia di marcia su quella direzione. Giunto a circa trenta metri da una insidiosa curva volgente a destra, , Persona_3
accortosi della presenza dei rami sporgenti che occupavano la destra della propria corsia di marcia, si spostava verso il centro della carreggiata e, decelerando, si portava a raggiungere la velocità di circa
50 Km/h. Dopo aver superato l'ostacolo alla visuale, il vedeva che la strada deviava Pt_1
repentinamente verso destra ma, non avendo più lo spazio né il tempo necessari per intraprendere la regolare impostazione della curva, azionava energicamente l'impianto frenante della propria autovettura. Nonostante questa azione in emergenza e per effetto della frenatura che non consentiva la direzionalità del veicolo, il veicolo proseguiva con la traiettoria rettilinea originaria e usciva dalla sede stradale impattando contro il cordolo e la rete metallica a protezione di un fondo agricolo adiacente”.
Ora, i Carabinieri della Stazione di Bitonto intervenivano sui luoghi dell'evento e riscontravano la presenza del veicolo ribaltato da cui proveniva musica ad alto volume, stante la presenza dello stereo ancora acceso. A seguito dei rilievi effettuati e delle informazioni acquisite pervenivano alla seguente ricostruzione: “(…) Il conduceva la Suzuki Swift lungo la SP 55 Pt_1
in direzione Bitonto – Molfetta a velocità sostenuta quando, giunto in prossimità di una curva a destra senza visuale, perdeva il controllo del proprio veicolo, uscendo dalla sede stradale, benché avesse accennato ad una manovra di emergenza, azionando i freni. Erano infatti rilevate tracce di frenata per una lunghezza di circa 7 metri” (cfr. informativa dei Carabinieri della Compagnia di Molfetta, in atti).
Il terzo trasportato sul mezzo condotto dal rendeva ai verbalizzanti le Pt_1 Parte_3 seguenti dichiarazioni: “Ero a bordo dell'autovettura del mio amico alle ore 22.45 Persona_3
del 07/01/2009 e ci stavamo portando da Bitonto a Molfetta per andare a trovare la mia ragazza.
Mentre percorrevamo la strada provinciale per Molfetta, giunti ad una curva, il mio amico che guidava la sua autovettura non è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, a causa della forte velocità che io gli dicevo di rallentare, andando ad urtare contro un muretto di cemento per poi ribaltarci”.
Il dunque, non adottava una condotta di guida consona allo stato e condizione dei Pt_1 luoghi (orario notturno, presenza di curve, limite di velocità) e non indossava la cintura di sicurezza.
Tanto premesso, ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente, fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41
c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis,
Cass. n. 20619/2014). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Nel caso di specie, la conformazione dei luoghi era adeguatamente preannunciata dalla segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Come descritto dal Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della con nota PG 0084966 del 27.06.2016, si individuavano: “un Controparte_1
pannello recante la segnalazione di una curva pericolosa a destra, con prescrizione 'rallentare', in corrispondenza del km 5+100 circa;
un segnale di doppia curva, la prima a destra, il quale presegnala la presenza di una serie di curve pericolose in successione, in corrispondenza del km 5+000 circa;
un limite di velocità di 50 km/h in corrispondenza del km 4+900 circa;
delineatori modulari indicanti lo pericolosità della curva, al km 4+800 circa, ovvero in corrispondenza della progressiva chilometrica ove sarebbe occorso il sinistro.”
Le risultanze della relazione sono corroborate dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti, presente in atti.
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa assunta dal concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere Pt_1 che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla responsabilità di quest'ultimo. Come, difatti, dedotto dai convenuti non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per il conducente del mezzo di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Deve, dunque, concludersi che, in assenza della imprudente condotta di guida posta in essere da
, il quale peraltro nell'occasione non indossava neanche i dovuti mezzi di Persona_3 contenimento, l'evento non si sarebbe verificato.
Non può, dunque, reputarsi dimostrata la versione dei fatti descritta dagli attori, se non la circostanza pacifica del verificarsi del sinistro stradale e fermo restando che ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. quel che rileva non è l'evento lesivo in sé posto che è onere di parte istante dimostrare che il danno si è verificato a causa della res. In mancanza di idoneo supporto probatorio, questa deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all' id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
A distinte conclusioni non si potrebbe pervenire mediante qualificazione della domanda ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c. richiedendo, anche la richiamata fattispecie, la ricorrenza del nesso causale reciso dalla condotta assunta dallo Pt_1
Preme aggiungere che è stato genericamente allegato dagli attori, in assenza di elementi a supporto, che ad una diversa conformazione del cordolo sarebbe conseguita una distinta dinamica dell'evento stanti la condotta di guida del conducente del veicolo, come emersa in sede istruttoria, e la mancata adozione, ad opera di quest'ultimo, dei dovuti mezzi di contenimento.
La ricostruzione dell'occorso come risultante dalla documentazione in atti, invero richiamata da tutte le parti costituite, ha reso ultroneo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria (cfr. ord. del
21.3.2019).
Le spese di lite sono regolante secondo la soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6; avendo riguardo ai valori minimi tabellari ex art. 4 co. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità, applicato l'aumento di cui all'art. 6 nella misura che si ritiene congrua del
10%).
Non si procede alla regolazione degli esborsi non risultando questi documentati.
Ricorrono i presupposti per la condanna degli attori ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c.
– da quantificarsi in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo - avendo questi instaurato il giudizio sulla scorta di una ricostruzione sconfessata dagli esiti degli accertamenti e dei rilievi intervenuti in epoca immediatamente successiva al sinistro idonei a palesare l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento. Persona_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_2
in euro 12.351,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Tiziano Tedeschi ai sensi del disposto di cui all'art. 93 c.p.c.
- condanna gli attori in solido alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in euro 12.351,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese
[...]
nella misura del 15% ed oneri riflessi come per legge;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento dell'importo di euro 200,00 in favore di ognuno dei convenuti, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo, ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c. 3
c.p.c. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.03.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4317/2017 promossa da:
e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale su e , con il Persona_1 Persona_2
patrocinio dell'Avv. Gesmundo Valentina, attori contro in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
Dipierro Rosa e Strada Alessia,
, con il patrocinio dell'Avv. Tedeschi Tiziano, CP_2
convenute
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale su e hanno citato Persona_1 Persona_2 in giudizio la e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “accertare e dichiarare che l'evento mortale per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità, concorrenziale ancorché prevalente, dei convenuti nelle rispettive qualità; conseguentemente, condannare i convenuti al risarcimento, nei confronti degli attori, dei danni da perdita del rapporto parentale, quantificati in euro 796.838,00 ovvero in quell'altra misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora all'intero soddisfo e danno da svalutazione monetaria;
condannarsi gli stessi convenuti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario.”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato di essere eredi legittimi di Persona_3
(rispettivamente genitori, fratello e sorella). Quest'ultimo il 07.01.2009, alle ore 23,00 circa, alla guida della propria Suzuki Swift tg. DR497CN, in compagnia di percorreva la S.P. 55 Parte_3
Bitonto-Molfetta, in direzione Molfetta;
giunto in prossimità del km 4+800, impattava contro un muretto in calcestruzzo, sito sul lato opposto al senso di marcia percorso, a delimitazione del fondo di proprietà di . Il sinistro si sarebbe verificato per la presenza di rami sporgenti CP_2
prospicienti la strada percorsa che ne limitavano la visuale;
il conducente si sarebbe tardivamente accorto di una curva volgente a destra sicché si sarebbe visto costretto a porre in essere una manovra di emergenza azionando energicamente il sistema di frenata della vettura. In conseguenza del riferito impatto, il veicolo si capovolgeva ed il rimasto incastrato nell'abitacolo, decedeva, dopo Pt_1
agonia, a seguito delle gravi lesioni subite.
Dai controlli espletati dagli accertatori intervenuti (sopraggiungevano tempestivamente i Carabinieri di Bitonto nonché, a distanza di circa un'ora, i sanitari del 118, i quali, terminate le manovre di estrazione del ad opera dei Vigili del Fuoco, ne attestavano il decesso) e dalla ricostruzione Pt_1
della dinamica offerta dal consulente tecnico di parte attorea sarebbe stato desumibile un concorso di concause nella determinazione del decesso di , ossia: l'abusiva ed irresponsabile Persona_3
realizzazione, da parte di , di un cordolo in calcestruzzo posto a delimitazione del fondo CP_2
di proprietà, contro cui il impattava;
la presenza di fronde e rami sporgenti situati a Persona_3
ridosso della S.P., che impedivano la piena visibilità del percorso stradale in prossimità del tratto curvilineo ove si verificava l'impatto. Il cordolo sarebbe stato eretto in spregio agli artt. 16 e 26 c.d.s.
e senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ente gestore, il quale, oltre a non vigilare sulla corretta realizzazione del muro di cinta, si sarebbe reso responsabile, a mente degli artt. 2051 c.c. e 14 c.d.s., anche della presenza di fronde e rami sporgenti.
In ragione della ritenuta corresponsabilità della proprietaria del fondo su cui insiste il predetto muro in cemento e della questi venivano diffidati al risarcimento dei danni con Controparte_1
raccomandata spedita il 16.07.2013, alla quale la non dava corso;
la non Controparte_1 CP_2 ritirava il plico. Veniva, dunque, rinnovato l'invio della missiva, ritirata dalla proprietaria intimata il
03.09.2013. In data 23.04.2016, veniva inviata agli odierni convenuti richiesta di adesione alla negoziazione assistita;
in data 29.06.2016, la offriva riscontro negativo, mentre Controparte_1 restava silente . CP_2
Con comparsa depositata il 19.6.2017 si è costituita in giudizio , la quale ha CP_2
chiesto, in via preliminare, autorizzazione alla chiamata in causa di proprietaria Controparte_3
del fondo al momento della edificazione del cordolo. In via principale e nel merito ha domandato il rigetto della domanda;
in via gradata, la condanna della terza chiamata a manlevarla da quanto eventualmente tenuta a corrispondere in favore di parte attorea.
La ha dedotto che il sinistro si verificava a causa della elevatissima velocità del mezzo condotto CP_2
da rispetto alle condizioni ricorrenti al momento dell'evento; ha aggiunto che la Persona_3
curva in prossimità della quale il perdeva il controllo del veicolo condotto era regolarmente Pt_1
attenzionata con segnale di pericolo nonché apposizione di frecce. La convenuta ha, altresì, rappresentato di aver acquistato il fondo rustico sito in agro di Giovinazzo alla c.da Capo d'Uccello in data 08.11.1990 da in epoca precedente detto fondo subiva un parziale Controparte_3 esproprio da parte dell'allora Provincia di che provvedeva ad allargare la strada provinciale CP_1
realizzando il muretto oggetto di contestazione.
Con provvedimento depositato il 27.06.2017, è stata autorizzata la chiamata del terzo.
Con comparsa depositata il 06.12.2017, si è costituita in giudizio la che Controparte_1
ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
L'Ente ha contestato la presenza di criticità sulla sede stradale e dedotto la presenza di segnaletica orizzontale e verticale idonea a preallertare gli utenti dell'approssimarsi di una curva pericolosa come da nota PG 84966 del 27.06.2016 resa dal Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della
Città Metropolitana di Bari. Per converso, il danno lamentato sarebbe riconducibile in via esclusiva alla imprudenza e/o imperizia del giovane conducente, il quale perdeva il controllo del mezzo.
Similmente, alcuna responsabilità sarebbe attribuibile alla già Provincia di Bari in ordine alla presenza del manufatto in calcestruzzo realizzato da sul fondo di proprietà, mai CP_2
autorizzato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., acquisita agli atti del giudizio la documentazione prodotta – tra cui si rinviene anche il fascicolo delle indagini preliminari - la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 19.03.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, non risulta documentata la evocazione della terza chiamata Controparte_3
ad opera della convenuta . CP_2
Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione di inammissibilità del deposito della prima memoria istruttoria, intervenuto il 08.01.2018, ad opera di . I termini di cui all'art. 183 CP_2
c. 6 c.p.c. sono stati assegnati all'esito della udienza celebrata il 7.12.2017 e sono rispettivamente scaduti il 08.01.2018, il 7.2.2018 ed il 27.2.2018.
Passando al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ("ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").
Parte attorea ha fondato la domanda sulla seguente ricostruzione degli eventi “nella serata del
7 gennaio 2009, intorno alle ore 23.00, il sig. alla guida del proprio veicolo Suzuki Persona_3
Swiff tg DR 497CN percorreva la strada provinciale 55 Bitonto – Molfetta in direzione Molfetta in compagnia del sig. Giunto in prossimità della kilometrica 4+800 della predetta strada Parte_3
provinciale a causa della presenza di rami sporgenti prospicenti la strada percorsa, che ne limitavano la visuale, il percepiva tardivamente la presenza di una curva involgente a destra. Persona_3
Accortosi della deviazione del rettilineo, sino ad allora percorso, il medesimo poneva in essere una manovra di emergenza, azionando energicamente il sistema frenante della vettura, al fine di controllarne la governabilità. Nonostante la decelerazione del veicolo, il impattava contro un Pt_1
muretto in calcestruzzo – sito sul lato opposto al proprio senso di marcia – posto a delimitazione del fondo di proprietà della sig.ra . In conseguenza di detto impatto l'autoveicolo condotto CP_2 si capovolgeva ed il rimasto incastrato nell'abitacolo a testa in giù, decedeva dopo lacerante Pt_1 agonia a causa delle lesioni subite (…)”.
Gli attori riconducono, dunque, sulla scorta della relazione redatta dal consulente di parte, il decesso del congiunto a una “serie di concause”: la realizzazione del cordolo in calcestruzzo ad opera della , contro il quale impattava l'auto del la presenza di fronde e rami sporgenti di CP_2 Pt_1
piante ed alberi situati a ridosso della strada provinciale che impedivano la visuale del percorso in prossimità.
Ora, preme rilevare che il procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica di Bari, rubricato al n. 912/2009 RGNR ed aperto in occasione del sinistro, veniva archiviato ravvisandosi la esclusiva responsabilità di nella causazione dell'occorso. Persona_3
Il decorso causale individuato dagli attori non può ritenersi dimostrato.
E' incontestata dalle parti costituite la regolare presenza su entrambe le direzioni di marcia della SP 55 di segnaletica stradale orizzontale e verticale. In particolare: pannello recante la segnalazione di una curva pericolosa a destra, con prescrizione “rallentare”, in corrispondenza del
Km 5 + 100; segnale di doppia curva, la prima a destra, il quale presegnala una serie di curve pericolose in successione in corrispondenza del Km 5+000; limite di velocità di 50 km/h in corrispondenza del Km 4+900; delineatori modulari, indicanti la pericolosità della curva, al km 4+800 ossia in corrispondenza della progressiva chilometrica ove si verificava il sinistro.
Tanto confuta la ricostruzione fornita da parte istante [“il a causa della presenza di Pt_1 rami prospicenti la strada percorsa, che ne limitavano la visuale, percepiva tardivamente la presenza di una curva involgente a destra”] in quanto il conducente avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida sulla scorta delle indicazioni fornite dalla segnaletica presente sul tratto di strada percorso.
La ulteriore doglianza di parte attorea non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
La efficienza causale del cordolo nella causazione dell'evento viene dedotta sulla scorta di una ricostruzione del sinistro che non ha trovato riscontro in sede istruttoria.
Il perito di parte ha fornito il seguente sviluppo: “l'ora notturna e la mancanza di luce artificiale rendevano scarsa la visibilità, mentre la visuale era resa particolarmente limitata dalla presenza di folta vegetazione che occupava parzialmente la destra della corsia di marcia su quella direzione. Giunto a circa trenta metri da una insidiosa curva volgente a destra, , Persona_3
accortosi della presenza dei rami sporgenti che occupavano la destra della propria corsia di marcia, si spostava verso il centro della carreggiata e, decelerando, si portava a raggiungere la velocità di circa
50 Km/h. Dopo aver superato l'ostacolo alla visuale, il vedeva che la strada deviava Pt_1
repentinamente verso destra ma, non avendo più lo spazio né il tempo necessari per intraprendere la regolare impostazione della curva, azionava energicamente l'impianto frenante della propria autovettura. Nonostante questa azione in emergenza e per effetto della frenatura che non consentiva la direzionalità del veicolo, il veicolo proseguiva con la traiettoria rettilinea originaria e usciva dalla sede stradale impattando contro il cordolo e la rete metallica a protezione di un fondo agricolo adiacente”.
Ora, i Carabinieri della Stazione di Bitonto intervenivano sui luoghi dell'evento e riscontravano la presenza del veicolo ribaltato da cui proveniva musica ad alto volume, stante la presenza dello stereo ancora acceso. A seguito dei rilievi effettuati e delle informazioni acquisite pervenivano alla seguente ricostruzione: “(…) Il conduceva la Suzuki Swift lungo la SP 55 Pt_1
in direzione Bitonto – Molfetta a velocità sostenuta quando, giunto in prossimità di una curva a destra senza visuale, perdeva il controllo del proprio veicolo, uscendo dalla sede stradale, benché avesse accennato ad una manovra di emergenza, azionando i freni. Erano infatti rilevate tracce di frenata per una lunghezza di circa 7 metri” (cfr. informativa dei Carabinieri della Compagnia di Molfetta, in atti).
Il terzo trasportato sul mezzo condotto dal rendeva ai verbalizzanti le Pt_1 Parte_3 seguenti dichiarazioni: “Ero a bordo dell'autovettura del mio amico alle ore 22.45 Persona_3
del 07/01/2009 e ci stavamo portando da Bitonto a Molfetta per andare a trovare la mia ragazza.
Mentre percorrevamo la strada provinciale per Molfetta, giunti ad una curva, il mio amico che guidava la sua autovettura non è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, a causa della forte velocità che io gli dicevo di rallentare, andando ad urtare contro un muretto di cemento per poi ribaltarci”.
Il dunque, non adottava una condotta di guida consona allo stato e condizione dei Pt_1 luoghi (orario notturno, presenza di curve, limite di velocità) e non indossava la cintura di sicurezza.
Tanto premesso, ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente, fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità
(cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41
c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis,
Cass. n. 20619/2014). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Nel caso di specie, la conformazione dei luoghi era adeguatamente preannunciata dalla segnaletica stradale, orizzontale e verticale. Come descritto dal Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della con nota PG 0084966 del 27.06.2016, si individuavano: “un Controparte_1
pannello recante la segnalazione di una curva pericolosa a destra, con prescrizione 'rallentare', in corrispondenza del km 5+100 circa;
un segnale di doppia curva, la prima a destra, il quale presegnala la presenza di una serie di curve pericolose in successione, in corrispondenza del km 5+000 circa;
un limite di velocità di 50 km/h in corrispondenza del km 4+900 circa;
delineatori modulari indicanti lo pericolosità della curva, al km 4+800 circa, ovvero in corrispondenza della progressiva chilometrica ove sarebbe occorso il sinistro.”
Le risultanze della relazione sono corroborate dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti, presente in atti.
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa assunta dal concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere Pt_1 che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla responsabilità di quest'ultimo. Come, difatti, dedotto dai convenuti non è emerso che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità per il conducente del mezzo di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Deve, dunque, concludersi che, in assenza della imprudente condotta di guida posta in essere da
, il quale peraltro nell'occasione non indossava neanche i dovuti mezzi di Persona_3 contenimento, l'evento non si sarebbe verificato.
Non può, dunque, reputarsi dimostrata la versione dei fatti descritta dagli attori, se non la circostanza pacifica del verificarsi del sinistro stradale e fermo restando che ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c. quel che rileva non è l'evento lesivo in sé posto che è onere di parte istante dimostrare che il danno si è verificato a causa della res. In mancanza di idoneo supporto probatorio, questa deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all' id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
A distinte conclusioni non si potrebbe pervenire mediante qualificazione della domanda ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c. richiedendo, anche la richiamata fattispecie, la ricorrenza del nesso causale reciso dalla condotta assunta dallo Pt_1
Preme aggiungere che è stato genericamente allegato dagli attori, in assenza di elementi a supporto, che ad una diversa conformazione del cordolo sarebbe conseguita una distinta dinamica dell'evento stanti la condotta di guida del conducente del veicolo, come emersa in sede istruttoria, e la mancata adozione, ad opera di quest'ultimo, dei dovuti mezzi di contenimento.
La ricostruzione dell'occorso come risultante dalla documentazione in atti, invero richiamata da tutte le parti costituite, ha reso ultroneo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria (cfr. ord. del
21.3.2019).
Le spese di lite sono regolante secondo la soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6; avendo riguardo ai valori minimi tabellari ex art. 4 co. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità, applicato l'aumento di cui all'art. 6 nella misura che si ritiene congrua del
10%).
Non si procede alla regolazione degli esborsi non risultando questi documentati.
Ricorrono i presupposti per la condanna degli attori ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c.
– da quantificarsi in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo - avendo questi instaurato il giudizio sulla scorta di una ricostruzione sconfessata dagli esiti degli accertamenti e dei rilievi intervenuti in epoca immediatamente successiva al sinistro idonei a palesare l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento. Persona_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_2
in euro 12.351,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Tiziano Tedeschi ai sensi del disposto di cui all'art. 93 c.p.c.
- condanna gli attori in solido alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
che liquida in euro 12.351,35 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese
[...]
nella misura del 15% ed oneri riflessi come per legge;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento dell'importo di euro 200,00 in favore di ognuno dei convenuti, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo, ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c. 3
c.p.c. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.03.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco