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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/08/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 637/2023 promossa da:
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. Ettore Maini appellanti-
contro con il patrocinio dell'avv. Raffaella Vignati CP_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Piacenza del 20/02/2023 e pubblicata il 21/02/2023, assegnata in decisione all'udienza del 15/04/2025
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa ammissione della CTU richiesta dagli appellanti e di cui alla memoria ex art. 183, 6° co. n° 2 c.p.c. di primo grado in data 30.05.2019 e ciò quantomeno in ordine ai danni patiti dagli appellanti in conseguenza ed a seguito del mancato funzionamento dell'impianto di microirrigazione di cui è causa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 84/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 20-21.02.2023 nell'ambito del giudizio R.G. n° 3317/2018, disattesa ogni avversaria eccezione e difesa in quanto infondata in fatto ed in pagina 1 di 6 diritto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso inter partes in data 23/10/18 (Ing. n° 1056/2018; R.G. n° 2724/2018), respingere la pretesa di pagamento così come azionata ex adverso perchè illegittima, infondata in fatto ed in diritto e non provata, e quindi in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'impianto di microirrigazione oggetto di contratto unitario di fornitura intercorso nell'anno 2014 tra e e di cui CP_1 Controparte_2 alle fatture nn. 461/2 e 462/2 di entrambe del 30/06/2014, è risultato affetto da vizi e/o CP_1 difetti e da non conformità rispetto a quanto ordinato ed oggetto di fornitura, tali da rendere lo stesso inidoneo all'uso e/o comunque difforme dall'ordine effettuato da Controparte_2 pronunciare la risoluzione dell'anzidetto contratto intercorso fra le parti con conseguente condanna di
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della parte di prezzo CP_1 corrisposto relativamente alla fornitura di che trattasi pari ad € 12.269,92 ed al risarcimento dei danni tutti da essa patiti in conseguenza dei vizi, difetti e delle non conformità riscontrate nella fornitura di cui sopra: il tutto nella somma risultata in corso di causa o che comunque parrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto al saldo.
In via subordinata: porre in compensazione fino a concorrenza quanto verrà nell'eventualità ritenuto dovuto da e dai di essa soci appellanti ad con quanto da Controparte_2 CP_1 detta società dovuto a quella appellante in conseguenza della anzidetta richiesta risoluzione della fornitura de qua, nonchè a titolo di risarcimento danni/pregiudizi tutti da essa subiti in conseguenza dei vizi, dei difetti e delle difformità dell'impianto di microirrigazione oggetto di fornitura.
Il tutto con vittoria di spese e di compensi del doppio grado.
In via istruttoria, si chiede la ammissione della CTU già dedotta dagli appellanti nella memoria ex art. 183, 6° co n° 2 c.p.c. di primo grado in data 30.05.2019 affinché, compiuto ogni opportuno accertamento e verifica, nonchè esaminati gli atti e la documentazione di causa, venga accertato se le cause del malfunzionamento dell'impianto di microirrigazione oggetto della fornitura di cui è giudizio siano o meno ascrivibili a mancata presenza sull'impianto medesimo di filtri a rete di sicurezza dn 100 con spazzola rotante, come quelli preventivati e da fornirsi da e ciò tenuto conto delle CP_1 caratteristiche chimico/fisiche delle acque irrigue del pozzo aziendale della Controparte_2
indi quantificando i danni tutti patiti da detta ultima società a seguito del mancato utilizzo da parte
[...] sua, nel corso della stagione 2014, dell'impianto di microirrigazione ad essa fornito da per la CP_1 irrigazione dei due appezzamenti della rispettiva superficie di mq 30.000 e mq. 48.000 coltivati a mais, e della loro intervenuta irrigazione per aspersione tramite irrigatore semovente e motopompa Casella Hidrojet 150/500, a tale effetto individuando e quantificando i maggiori costi per consumo di energia elettrica, di gasolio, nonché per manodopera e quant'altro, sopportati da in conseguenza CP_2 dell'anzidetta modalità di irrigazione per aspersione, da essa praticata, rispetto ai consumi ed ai costi che avrebbe sostenuto in caso di utilizzo di impianto di microirrigazione con manichette conforme a quello ad essa da fornirsi da .” CP_1
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'On.le Corte D'appello rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con atto ritualmente notificato, ed i soci e Controparte_2 Parte_2 Pt_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n, 1056/2018 emesso dal Tribunale di Piacenza
[...] il 23/10/2018 con cui era stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 8.715,02, oltre interessi e spese in favore dell'opposta a saldo della fattura n. 462/2 del 30/06/2014 e CP_1 chiedevano la revoca dell'opposta ingiunzione;
in via riconvenzionale, accertato che l'impianto di microirrigazione oggetto di causa era affetto da vizi e/o difetti e comunque non conforme a quanto ordinato, richiedevano la risoluzione del contratto inter partes, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione di quanto già versatole e pari ad € 12.269,92, oltre al risarcimento per inadempimento contrattuale, rivalutazione ed interessi;
in via subordinata, richiedevano di compensare quest'ultimo credito con quanto eventualmente ancora dovuto.
Si costituiva l'opposta che contestava quanto avverso dedotto e richiedeva, previa CP_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 84/2023, pronunciando nella causa n. R.G. 3317/2018, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda formulata dagli opponenti, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, richiamati i principi in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, riteneva pacifiche le circostanze relative all'acquisto e consegna della fornitura di cui alla fattura azionata nonché il mancato integrale pagamento della fattura medesima, essendosi parte opponente limitata a sostenere di avere sospeso i pagamenti all'opposta a seguito della constatazione dei vizi, difetti e difformità.
Il Tribunale, quindi, in relazione alla garanzia per i vizi della cosa venduta, rilevava che l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e le altre faceva carico al compratore mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombeva al venditore nel caso in cui la controparte avesse dimostrato la denunciata inadempienza;
e nel caso di specie, il Tribunale statuiva che il compratore non aveva provato l'esistenza dei vizi e le difformità nella fornitura della merce oggetto della fattura azionata, pere cui ne conseguiva il rigetto dell'opposizione.
Analogamente, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale per difetto di prova.
***
La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società e con richiesta di integrale riforma, Parte_4 Parte_2 Parte_3 previa rimessione istruttoria.
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 15/04/2015 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte preliminarmente conferma il provvedimento istruttorio del 15/09/2023, ritenendo che la causa sia sufficientemente istruita, non necessitando, pertanto, alcun approfondimento istruttorio.
***
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi di impugnazione per motivi di connessione logico- giuridica attenendo alla valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione sul presupposto dell'assenza di pagina 3 di 6 prova circa i vizi e le difformità nella “fornitura di merce” di cui alla fattura azionata in monitorio, sull'erroneo convincimento della irrilevanza, genericità e difetto di prova delle contestazioni formulate dall'opponente/appellante in relazione all'asserito inadempimento dell'opposta/appellata.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha asserito il difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra gli asseriti vizi e/o la mancanza di qualità della merce oggetto del rapporto inter partes e quindi del malfunzionamento dell'impianto di microirrigazione fornito dalla società appellata e dei lamentati danni nella parte in cui la sentenza statuisce che il denunciato malfunzionamento sarebbe riconducibile, in mancanza di diversa prova, ad una erronea installazione da parte della società appellante.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha escluso la prova dei vizi, difetti e non conformità dell'impianto oggetto di fornitura non avendo rilevato l'assenza nell'impianto di microirrigazione fornito da di “filtri a spazzola CP_1 rotante” di cui doveva essere dotata la batteria di “idrocicloni Irritec” e la mancata previsione di alcuna attività di montaggio a carico della società acquirente/appellata, gravante invece sulla società fornitrice/appellata.
I motivi di impugnazione risultano infondati per le ragioni che seguono.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documenti e prove orali) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice, che è risultata incontestata la circostanza dell'acquisto e la consegna del materiale per la microirrigazione secondo quanto indicato nella fattura azionata in monitorio nonché quella riguardante il mancato integrale pagamento da parte della società del prezzo indicato nella richiamata fattura, considerando che l'opponente ha esclusivamente CP_2 sostenuto di aver sospeso il pagamento in favore della società venditrice delle somme convenute CP_1 quando ha verificato la presenza nell'impianto di vizi e difformità che rendevano la cosa inidonea all'uso per cui era stata acquistata, in particolare dovuti all'assenza nella fornitura dei “filtri a spazzola rotante”.
Secondo quanto statuito dalla S.C. (Cass. n. 14895/2023), il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, come nel caso di specie non segue i principi fissati in materia di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento del danno. Infatti, il compratore gode della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, potendo chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, ma in tale circostanza, il compratore è gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass. SS.UU. n. 11748/2019).
In applicazione dei principi sopra esposti ed in conformità a quanto statuito dal Tribunale, la società appellante non ha provato l'esistenza dei vizi e delle difformità nella fornitura della merce di cui alla azionata fattura n. 462/2 del 30/06/2014 e così come ulteriormente indicato nei DDT n. 646/2 del 4/06/2014 e n. 718/2 del 6/06/2014 per un totale di € 11.233,28, risultando così la società CP_2 ancora debitrice della società di € 8.715,02. CP_1
Da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quest'ultima risulta inadempiente al saldo della fornitura di cui al rapporto inter partes.,
Del resto, le contestazioni dell'appellante circa l'inadempimento della controparte, oltre che generiche, sono smentite dalla documentazione in atti risultando che la consegna dei filtri senza le spazzole rotanti, in difformità dagli accordi asseritamente conclusi e posta a fondamento della contestazione relativa alla inidoneità della fornitura all'uso cui era destinata, non solo risulta inconferente (tenendo pagina 4 di 6 conto che la fattura azionata in monitorio non menzionava i citati filtri) ma è altresì contrastata proprio dal DDT del 20/06/2014 n. 874/2 che, per non essere stato formalmente disconosciuto, come anche rilevato dal primo giudice, può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
Inoltre, proprio la consegna di quanto indicato nel DDT richiamato non risulta smentita dalle deposizioni dei testi e i quali dichiarano di non essere stati presenti Testimone_1 Testimone_2 al momento della consegna della merce riferendo esclusivamente di essere a conoscenza di un malfunzionamento dell'impianto, peraltro solo loro riferito da , legale rappresentante Parte_2 della società e le loro contrastanti dichiarazioni non consentono di considerarle idonee a CP_2 chiarire i fatti di causa, risultando pertanto inconferenti (cfr. verbali udienze del 26/03/2021 e 21/05/2021).
Nessun supporto probatorio è stato poi fornito dalla società acquirente in ordine alla sussistenza nel nesso causale tra gli asseriti vizi e/o la mancanza nella merce oggetto di compravendita inter partes della qualità oltre che alla sussistenza di malfunzionamenti nell'impianto e quindi dei lamentati danni.
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
***
Con il quarto motivo di impugnazione (punti 4 e 5 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha statuito il rigetto della domanda riconvenzionale e di quella subordinata per difetto di tempestività nella denuncia, mentre vizi e difformità riscontrati “solo nell'ottobre-novembre 2014” furono immediatamente contestati “una volta intervenuta la messa in funzione dell'impianto e la constatazione del suo malfunzionamento”, con conseguente diritto dell'appellante al risarcimento dei danni ed alla risoluzione del rapporto inter partes e diritto alla restituzione delle somme già versate all'appellata.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la parte acquirente non ha provato di aver denunciato i vizi alla parte venditrice nei termini di legge, non avendo la prima fornito la prova della tempestività della denuncia, in difetto sia di una qualsiasi prova documentale e sia di prova testimoniale, essendo a tal fine inconferenti le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Testimone_2 (cfr. verbali di causa), in quanto tali testi non solo non sono in grado di indicare alcuna data della eventuale denuncia dei vizi da parte dell'acquirente al venditore, ma altresì riferiscono solo di aver saputo da che quest'ultimo aveva telefonato alla società venditrice per denunciare Parte_2 quanto asserito.
Ne risulta pertanto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la decadenza della parte acquirente dalla garanzia di legge e l'infondatezza di ogni diritto risarcitorio.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di avverso la sentenza n. 84/2023
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1 del Tribunale di Piacenza, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico della parte appellante..
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 637/2023 promossa da:
, , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. Ettore Maini appellanti-
contro con il patrocinio dell'avv. Raffaella Vignati CP_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 84/2023 del Tribunale di Piacenza del 20/02/2023 e pubblicata il 21/02/2023, assegnata in decisione all'udienza del 15/04/2025
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa ammissione della CTU richiesta dagli appellanti e di cui alla memoria ex art. 183, 6° co. n° 2 c.p.c. di primo grado in data 30.05.2019 e ciò quantomeno in ordine ai danni patiti dagli appellanti in conseguenza ed a seguito del mancato funzionamento dell'impianto di microirrigazione di cui è causa, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 84/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 20-21.02.2023 nell'ambito del giudizio R.G. n° 3317/2018, disattesa ogni avversaria eccezione e difesa in quanto infondata in fatto ed in pagina 1 di 6 diritto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso inter partes in data 23/10/18 (Ing. n° 1056/2018; R.G. n° 2724/2018), respingere la pretesa di pagamento così come azionata ex adverso perchè illegittima, infondata in fatto ed in diritto e non provata, e quindi in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che l'impianto di microirrigazione oggetto di contratto unitario di fornitura intercorso nell'anno 2014 tra e e di cui CP_1 Controparte_2 alle fatture nn. 461/2 e 462/2 di entrambe del 30/06/2014, è risultato affetto da vizi e/o CP_1 difetti e da non conformità rispetto a quanto ordinato ed oggetto di fornitura, tali da rendere lo stesso inidoneo all'uso e/o comunque difforme dall'ordine effettuato da Controparte_2 pronunciare la risoluzione dell'anzidetto contratto intercorso fra le parti con conseguente condanna di
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della parte di prezzo CP_1 corrisposto relativamente alla fornitura di che trattasi pari ad € 12.269,92 ed al risarcimento dei danni tutti da essa patiti in conseguenza dei vizi, difetti e delle non conformità riscontrate nella fornitura di cui sopra: il tutto nella somma risultata in corso di causa o che comunque parrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto al saldo.
In via subordinata: porre in compensazione fino a concorrenza quanto verrà nell'eventualità ritenuto dovuto da e dai di essa soci appellanti ad con quanto da Controparte_2 CP_1 detta società dovuto a quella appellante in conseguenza della anzidetta richiesta risoluzione della fornitura de qua, nonchè a titolo di risarcimento danni/pregiudizi tutti da essa subiti in conseguenza dei vizi, dei difetti e delle difformità dell'impianto di microirrigazione oggetto di fornitura.
Il tutto con vittoria di spese e di compensi del doppio grado.
In via istruttoria, si chiede la ammissione della CTU già dedotta dagli appellanti nella memoria ex art. 183, 6° co n° 2 c.p.c. di primo grado in data 30.05.2019 affinché, compiuto ogni opportuno accertamento e verifica, nonchè esaminati gli atti e la documentazione di causa, venga accertato se le cause del malfunzionamento dell'impianto di microirrigazione oggetto della fornitura di cui è giudizio siano o meno ascrivibili a mancata presenza sull'impianto medesimo di filtri a rete di sicurezza dn 100 con spazzola rotante, come quelli preventivati e da fornirsi da e ciò tenuto conto delle CP_1 caratteristiche chimico/fisiche delle acque irrigue del pozzo aziendale della Controparte_2
indi quantificando i danni tutti patiti da detta ultima società a seguito del mancato utilizzo da parte
[...] sua, nel corso della stagione 2014, dell'impianto di microirrigazione ad essa fornito da per la CP_1 irrigazione dei due appezzamenti della rispettiva superficie di mq 30.000 e mq. 48.000 coltivati a mais, e della loro intervenuta irrigazione per aspersione tramite irrigatore semovente e motopompa Casella Hidrojet 150/500, a tale effetto individuando e quantificando i maggiori costi per consumo di energia elettrica, di gasolio, nonché per manodopera e quant'altro, sopportati da in conseguenza CP_2 dell'anzidetta modalità di irrigazione per aspersione, da essa praticata, rispetto ai consumi ed ai costi che avrebbe sostenuto in caso di utilizzo di impianto di microirrigazione con manichette conforme a quello ad essa da fornirsi da .” CP_1
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'On.le Corte D'appello rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con atto ritualmente notificato, ed i soci e Controparte_2 Parte_2 Pt_3 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n, 1056/2018 emesso dal Tribunale di Piacenza
[...] il 23/10/2018 con cui era stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 8.715,02, oltre interessi e spese in favore dell'opposta a saldo della fattura n. 462/2 del 30/06/2014 e CP_1 chiedevano la revoca dell'opposta ingiunzione;
in via riconvenzionale, accertato che l'impianto di microirrigazione oggetto di causa era affetto da vizi e/o difetti e comunque non conforme a quanto ordinato, richiedevano la risoluzione del contratto inter partes, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione di quanto già versatole e pari ad € 12.269,92, oltre al risarcimento per inadempimento contrattuale, rivalutazione ed interessi;
in via subordinata, richiedevano di compensare quest'ultimo credito con quanto eventualmente ancora dovuto.
Si costituiva l'opposta che contestava quanto avverso dedotto e richiedeva, previa CP_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 84/2023, pronunciando nella causa n. R.G. 3317/2018, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda formulata dagli opponenti, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, richiamati i principi in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, riteneva pacifiche le circostanze relative all'acquisto e consegna della fornitura di cui alla fattura azionata nonché il mancato integrale pagamento della fattura medesima, essendosi parte opponente limitata a sostenere di avere sospeso i pagamenti all'opposta a seguito della constatazione dei vizi, difetti e difformità.
Il Tribunale, quindi, in relazione alla garanzia per i vizi della cosa venduta, rilevava che l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e le altre faceva carico al compratore mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombeva al venditore nel caso in cui la controparte avesse dimostrato la denunciata inadempienza;
e nel caso di specie, il Tribunale statuiva che il compratore non aveva provato l'esistenza dei vizi e le difformità nella fornitura della merce oggetto della fattura azionata, pere cui ne conseguiva il rigetto dell'opposizione.
Analogamente, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale per difetto di prova.
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La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società e con richiesta di integrale riforma, Parte_4 Parte_2 Parte_3 previa rimessione istruttoria.
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 15/04/2015 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
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La Corte preliminarmente conferma il provvedimento istruttorio del 15/09/2023, ritenendo che la causa sia sufficientemente istruita, non necessitando, pertanto, alcun approfondimento istruttorio.
***
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi di impugnazione per motivi di connessione logico- giuridica attenendo alla valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione sul presupposto dell'assenza di pagina 3 di 6 prova circa i vizi e le difformità nella “fornitura di merce” di cui alla fattura azionata in monitorio, sull'erroneo convincimento della irrilevanza, genericità e difetto di prova delle contestazioni formulate dall'opponente/appellante in relazione all'asserito inadempimento dell'opposta/appellata.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha asserito il difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra gli asseriti vizi e/o la mancanza di qualità della merce oggetto del rapporto inter partes e quindi del malfunzionamento dell'impianto di microirrigazione fornito dalla società appellata e dei lamentati danni nella parte in cui la sentenza statuisce che il denunciato malfunzionamento sarebbe riconducibile, in mancanza di diversa prova, ad una erronea installazione da parte della società appellante.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha escluso la prova dei vizi, difetti e non conformità dell'impianto oggetto di fornitura non avendo rilevato l'assenza nell'impianto di microirrigazione fornito da di “filtri a spazzola CP_1 rotante” di cui doveva essere dotata la batteria di “idrocicloni Irritec” e la mancata previsione di alcuna attività di montaggio a carico della società acquirente/appellata, gravante invece sulla società fornitrice/appellata.
I motivi di impugnazione risultano infondati per le ragioni che seguono.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documenti e prove orali) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso, come peraltro condivisibilmente statuito dal primo giudice, che è risultata incontestata la circostanza dell'acquisto e la consegna del materiale per la microirrigazione secondo quanto indicato nella fattura azionata in monitorio nonché quella riguardante il mancato integrale pagamento da parte della società del prezzo indicato nella richiamata fattura, considerando che l'opponente ha esclusivamente CP_2 sostenuto di aver sospeso il pagamento in favore della società venditrice delle somme convenute CP_1 quando ha verificato la presenza nell'impianto di vizi e difformità che rendevano la cosa inidonea all'uso per cui era stata acquistata, in particolare dovuti all'assenza nella fornitura dei “filtri a spazzola rotante”.
Secondo quanto statuito dalla S.C. (Cass. n. 14895/2023), il riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, come nel caso di specie non segue i principi fissati in materia di inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di risoluzione e di risarcimento del danno. Infatti, il compratore gode della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, potendo chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, ma in tale circostanza, il compratore è gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass. SS.UU. n. 11748/2019).
In applicazione dei principi sopra esposti ed in conformità a quanto statuito dal Tribunale, la società appellante non ha provato l'esistenza dei vizi e delle difformità nella fornitura della merce di cui alla azionata fattura n. 462/2 del 30/06/2014 e così come ulteriormente indicato nei DDT n. 646/2 del 4/06/2014 e n. 718/2 del 6/06/2014 per un totale di € 11.233,28, risultando così la società CP_2 ancora debitrice della società di € 8.715,02. CP_1
Da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quest'ultima risulta inadempiente al saldo della fornitura di cui al rapporto inter partes.,
Del resto, le contestazioni dell'appellante circa l'inadempimento della controparte, oltre che generiche, sono smentite dalla documentazione in atti risultando che la consegna dei filtri senza le spazzole rotanti, in difformità dagli accordi asseritamente conclusi e posta a fondamento della contestazione relativa alla inidoneità della fornitura all'uso cui era destinata, non solo risulta inconferente (tenendo pagina 4 di 6 conto che la fattura azionata in monitorio non menzionava i citati filtri) ma è altresì contrastata proprio dal DDT del 20/06/2014 n. 874/2 che, per non essere stato formalmente disconosciuto, come anche rilevato dal primo giudice, può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
Inoltre, proprio la consegna di quanto indicato nel DDT richiamato non risulta smentita dalle deposizioni dei testi e i quali dichiarano di non essere stati presenti Testimone_1 Testimone_2 al momento della consegna della merce riferendo esclusivamente di essere a conoscenza di un malfunzionamento dell'impianto, peraltro solo loro riferito da , legale rappresentante Parte_2 della società e le loro contrastanti dichiarazioni non consentono di considerarle idonee a CP_2 chiarire i fatti di causa, risultando pertanto inconferenti (cfr. verbali udienze del 26/03/2021 e 21/05/2021).
Nessun supporto probatorio è stato poi fornito dalla società acquirente in ordine alla sussistenza nel nesso causale tra gli asseriti vizi e/o la mancanza nella merce oggetto di compravendita inter partes della qualità oltre che alla sussistenza di malfunzionamenti nell'impianto e quindi dei lamentati danni.
Ne consegue il rigetto delle doglianze.
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Con il quarto motivo di impugnazione (punti 4 e 5 atto di appello), l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha statuito il rigetto della domanda riconvenzionale e di quella subordinata per difetto di tempestività nella denuncia, mentre vizi e difformità riscontrati “solo nell'ottobre-novembre 2014” furono immediatamente contestati “una volta intervenuta la messa in funzione dell'impianto e la constatazione del suo malfunzionamento”, con conseguente diritto dell'appellante al risarcimento dei danni ed alla risoluzione del rapporto inter partes e diritto alla restituzione delle somme già versate all'appellata.
La doglianza è infondata.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la parte acquirente non ha provato di aver denunciato i vizi alla parte venditrice nei termini di legge, non avendo la prima fornito la prova della tempestività della denuncia, in difetto sia di una qualsiasi prova documentale e sia di prova testimoniale, essendo a tal fine inconferenti le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Testimone_2 (cfr. verbali di causa), in quanto tali testi non solo non sono in grado di indicare alcuna data della eventuale denuncia dei vizi da parte dell'acquirente al venditore, ma altresì riferiscono solo di aver saputo da che quest'ultimo aveva telefonato alla società venditrice per denunciare Parte_2 quanto asserito.
Ne risulta pertanto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, la decadenza della parte acquirente dalla garanzia di legge e l'infondatezza di ogni diritto risarcitorio.
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In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di avverso la sentenza n. 84/2023
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1 del Tribunale di Piacenza, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico della parte appellante..
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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