TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2156/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Crudo e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Annalisa Zucchi, elettivamente domiciliato in Bologna (BO) viale XII Giugno n. 16, presso il difensore avv. Massimiliano Crudo
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Ventura, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Bologna Via Morandi n.10, presso il citato difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa, accertata e dichiarata la nullità ed inammissibilità del decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n. 5005/2023 del 05 dicembre 2023 rg 15868/2023 del Trib. Bologna stante la manifesta mancanza della prova scritta del credito in linea capitale e per la parte degli interessi, ex art. 634 c.p.c., nonché l'infondatezza radicale del credito monitoriamente azionato, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto anche perché proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata art 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 /1990 e 101 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Ulteriormente stante la radicale carenza di prova scritta a fondamento della domanda monitoria
- sulla tipologia e la natura del rapporto di credito giudizialmente dedotto
- sulla pattuizione di interessi convenzionali e commissioni di massimo scoperto spese e competenze di spettanza della banca
- sulla trasparenza degli indici di costo del finanziamento medesimo pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la radicale nullità del rapporto dedotto per violazione del combinato disposto degli articoli 117, 125 bis tub. e dichiarare non dovute le somme portate in decreto con riferimento alla linea capitale e agli interessi;
per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
Ulteriormente nel merito in via di eccezione, accertare e dichiarare la radicale nullità di ogni pattuizione relativa agli interessi e alle spese di tenuta conto e di concessione fido, commissioni di massimo scoperto, per carenza di forma scritta e per l'effetto rideterminare il saldo debitore previa epurazione da ogni illegittimo calcolo e importo a titolo di interessi convenzionali, non pattuiti, spese,
CMS e capitalizzazione trimestrale;
per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme portate in decreto con riferimento agli interessi.
Ulteriormente nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 3, 6 e 7 della fideiussione 28 luglio 2011 e di quelle analoghe contenute nelle fideiussioni precedenti e/o successive ove esistenti per contrarietà all'art. comma 2, lett. a) della L. n. 287 /1990 e 101 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
disporsi per l'effetto applicazione dell'art. 1955, 1956 e 1957 c.c. e dichiarare nulla l'obbligazione fideiussoria o comunque per conseguenza dichiarare la banca ingiungente decaduta ex art. 1957 cc dall'azione nei confronti del garante con revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal fideiussore Parte_1 all'opposta ingiungente. Accertare e dichiarare che giammai fu sottoscritta dal sig. l'estensione della Parte_1 fideiussione di data 31 marzo 2020 versata in atti su doc. 11 al fascicolo monitorio nonché in via di eccezione riconvenzionale accertare e dichiarare l'abusività della concessione di credito consistita nell'erogazione di mutuo di euro 200.000,00 dell'agosto 2020 come risulta nell'EC 09/2020 per l'effetto dichiarare liberato il garante ex art 1956 c.c. dunque revocare e porre nel nulla il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
In via Istruttoria si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU tecnica volta a evidenziare quali siano le effettive condizioni economiche dell'apertura di credito ai fini della rideterminazione del saldo debitore e ai fini della valutazione della sussistenza di abusiva concessione di credito nell'operazione di data 18 agosto 2020 di erogazione di mutuo di euro 200.000,00 salvi ulteriori quesiti da porsi in relazione alle produzioni documentali di parte avversa per la fase della opposizione.
In via Istruttoria si chiede ordine di esibizione della modulistica contrattuale in uso presso la Banca garantita, dal 2003 al 2011, nonché dei modelli utilizzati, dal 2008 al 2011, da almeno 5 Istituti bancari aderenti ad ABI. Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo
Banca di Bologna Credito Cooperativo, Intesa Unicredit spa, salvo altri. Con Controparte_2 espressa riserva di articolare, nei modi e termini di legge, i mezzi istruttori ritenuti più opportuni anche in relazione al contegno processuale adottato da controparte”.
PER DAL 1902 - SOCIETÀ Controparte_1
: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis, acquisito il fascicolo della fase monitoria con Rg 15868/2023 – D.i. 5005/2023-,
- preliminarmente
-confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5005/2023 Tribunale di Bologna e respingere l'istanza di sospensione dello stesso mancandone i presupposti;
pagina 2 di 9 - concedere all'esito il termine per l'introduzione della mediazione ove la stessa non sia ritenuta dal
Giudice già ritualmente svolta in data 28.02.2024 (vd. Doc.n.43-44-45-51);
- dichiarare inammissibile l'intervenuto disconoscimento per le motivazioni di cui in narrativa e in ipotesi di ritenuta ammissibilità del disconoscimento, dato atto che intende avvalersi del CP_1
Doc.n. 11, disporre la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni poste nel contratto di ampliamento del massimale della fideiussione (Doc.n.11) tramite il raffronto delle stesse con le firme indicate come scritture di comparazione in narrativa, con ammissione di prova per testi e di ctu grafologica;
-nel merito
1) accertata e dichiarata la nullità assoluta, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di tutte le domande in essa contenute, rigettarla e rigettare integralmente tutte del domande in essa contenute e conseguentemente, confermare ad ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto integralmente o per il maggiore o minore credito accertato come dovuto ed anche in punto a interessi, spese e compensi o in subordine ed in ogni caso accertato il credito dell'opposta dichiarare tenuto e quindi condannare l'opponente a pagare a Parte_1 Parte_2
1902 , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le
[...] Parte_3 causali di cui in atti, la somma di € 62.661,71 quale saldo debitore del c/c n. 30000031720 intestato ad oltre interessi contrattualmente pattuiti al tasso dell' 11,75 % maturati e Parte_4 maturandi dal 30/09/2023 al saldo, in qualità di fideiussore di oltre ad Parte_4 interessi al tasso contrattuale stabilito indicato in narrativa oltre ad interessi al tasso contrattuale stabilito indicato in narrativa, con decorrenza dalla messa in mora al saldo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.330,00 per compensi, € 406,50 per rimborsi ed oltre spese generali sulla parte imponibile, iva e cpa ed oltre alle spese successive occorrende;
o in via di ulteriore subordine accertato il credito dell'opposta condannare l'attore sempre al Parte_1 pagamento a favore della convenuta anche della diversa somma che risulterà accertata e CP_1 dichiarata dovuta e comunque congrua a giustizia, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al tasso dell' 11,75 % maturati e maturandi dalla messa in mora al saldo;
2) respingere in ogni caso tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
3) confermare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto integralmente oppure per le somme accertate come dovute a seguito dell'istruttoria oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo e/o da domanda al saldo.
4) Rifuse le spese del giudizio di opposizione e della mediazione per € 273,28 (Doc.n.46)”
In via istruttoria si chiede:
A) consentire il deposito in cancelleria dell'originale del documento n. 11;
B) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 31.03.2020 avanti a Lei il sig. ha sottoscritto di suo pugno l'atto di Parte_1 ampliamento della fideiussione che le viene rammostrato ovvero il doc.n. 11 del fascicolo di CP_3
2) “Dica se il sig. o il sig. per tutta la durata contrattuale dal 2009 al 2022, Parte_1 Parte_4 ebbero mai a contestare alcunchè relativamente al contratto di conto corrente n. 30000031720 Par intestato ad ai fidi concessi alla ed in relazione alla fideiussione del 28.07.2011” Parte_4 Tes Si indica come teste l'addetto della filiale di Castiglione dei Pepoli di sig CP_1
c/o . Testimone_2 CP_1
pagina 3 di 9 C) ammettere ctu calligrafica diretta alla verificazione della firma apposta da nel Parte_1
Doc.n.11”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_1
5005/2023 del 5.12.2023, emesso dal Tribunale di Bologna in favore della Parte_2 [...]
dal 1902 , per il pagamento della somma di € 62.661,71, a Controparte_1 Controparte_1 titolo di saldo debitore del c/c n. 30000031720 intestato ad oltre Pt_4 Pt_4 Parte_4 interessi e spese, dovuti dall'opponente quale fideiussore della predetta società.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi:
a) nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e violazione dell'art 117 e 125 TUB, sul rilievo che da un lato la società opposta ha prodotto, in sede monitoria, unicamente un contratto di conto corrente risalente al gennaio 2020, di contro i rapporti collegati a detto conto corrente sono, invece, risalenti al 2013, 2015 e 2017 e, dall'altro, che la produzione dell'estratto ex art. 50 TUB non sia sufficiente a provare il credito vantato;
b) nullità del decreto ingiuntivo per apocrifia della sottoscrizione della fideiussione, non avendo il mai apposto la propria firma all'ampliamento della garanzia fideiussoria datata il 31.3.2020 Pt_1
(versata in atti sub doc. 11 al fascicolo monitorio) e, pertanto, disconoscendone la paternità della medesima sottoscrizione;
c) nullità delle fideiussioni omnibus del 31.3.2020 e 28.7.2011 prestate, in quanto riproduttive di clausole ritenute in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, nonché dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e conseguente intervenuta decadenza della pretesa creditoria nei confronti del fideiussore, stante l'inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.. In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate nelle clausole nn. 2, 3, 6
e 7, in quanto conformi agli artt. 2, 6 e 8 degli schemi di fideiussione trasmessi dall'ABI alle banche e di cui la Banca d'Italia ha rilevato l'illegittimità nel 2005; d) violazione dei canoni di prudenza, diligenza, nonché correttezza e buona fede, per avere l'istituto creditizio continuato a fare credito al debitore principale, nonostante un rilevante saldo negativo in conto corrente, così aggravando la sua posizione per il crescere della esposizione debitoria della società garantita e determinando una situazione riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1956 c.c.
Sulla base di tali argomentazioni, parte attrice ha concluso, previa concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, come da conclusioni riportate in premessa ed in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di CTU contabile.
Nel giudizio così radicato, si è costituita in giudizio la Parte_2 dal 1902 Società Cooperativa chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversaria opposizione, ritenendola infondata, nonché il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto già concessa. In via subordinata, di condannare parte opponente alla somma ingiunta o, in ulteriore subordine, della somma accertata come dovuta.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 14.07.23, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione,
è stata rigettata l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e le ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 20.3.2025, depositati gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla opposta. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame, in cui la parte attrice ha sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato, sia la causa petendi, così da consentire alla banca convenuta di apprestare adeguate difese (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. II, 2, 20/1/2015 n. 1681;
Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese" (Cass.
11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'opponente, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
Si può passare all'esame del merito dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.
3. Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova ex art. 634 c.p.c.; nullità per carenza di prova in ordine agli interessi e ai costi di remunerazione del servizio per le aperture di credito e per il contratto di conto corrente. Violazione degli artt. 117 e 125 TUB.
La doglianza dell'opponente relativa alla carenza documentale è priva di pregio alla luce della documentazione prodotta dalla parte opposta. In particolare, quest'ultima ha prodotto il contratto di c/c sottoscritto il 13.2.2009 n. 30000031720, intestato alla (poi , Parte_5 Parte_4 con il relativo documento di sintesi (doc. 24), nonché il contratto di aperura di c/c sottoscritto il
22.1.2020 con relative condizioni economiche (doc. 25), gli estratti conto e gli scalari dal 2009 al 2019
(doc. 32) e dal 2020 al 2022 (doc. 16 fascicolo monitorio) e, infine, le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali (doc. 34 – 36).
La banca ha poi prodotto i contratti di apertura di credito dell'8.5.2009 (doc. 5 fascicolo monitorio), con successive variazioni del 28.7.2011 (doc. 26), del 29.4.2013 (doc. 27), del 18.12.2015 (doc. 28) e del 22.2.2017 (doc. 29).
La produzione di parte opposta deve, pertanto, ritenersi idonea a delineare le condizioni economiche pattuite dalle parti sin dall'originario contratto del 13.2.2009, non essendosi limitata la ricorrente a produrre a fondamento della domanda unicamente l'estratto conto ex art. 50 TUB.
pagina 5 di 9 Il credito azionato in via monitoria è, dunque, provato dalla documentazione allegata dalla creditrice, da cui si evincono gli interessi applicati e i costi esplicitamente previsti.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di opposizione di nullità del decreto opposto in ragione della carenza della forma scritta della pattuizione, che darebbe luogo alla non debenza di somme pretese a titolo di interessi, costi e competenze varie (come indicate in atto di citazione), trovando la domanda monitoria fondamento nelle pattuizioni intercorse tra le parti e di cui la banca ha dato idonea prova.
4. Nullità del decreto ingiuntivo opposto per apocrifia della sottoscrizione della fideiussione.
Disconoscimento della firma sull'ampliamento della fideiussione del 31.3.2020 (doc. 11 fascicolo monitorio).
L'opponente ha disconosciuto la firma apposta sulla garanzia fideiussoria in estensione datata
31.3.2020, allegata sub doc. 11 nel fascicolo monitorio, di cui ha conseguentemente eccepito la nullità/inefficacia.
In ordine a detta doglianza, vale ribadire quanto già argomentato nell'ordinanza del 13.7.2025 che si richiama e in cui si è sottolineato come l'opponente si sia limitato ad affermare, in modo generico e senza addurre riscontri, di non aver apposto le firme sull'estensione della garanzia fideiussoria del
31.3.2020. Si sottolinea come la garanzia dell'opponente ha origine nella fideiussione del 28.7.2011, confermata quanto all'importo di euro 502.000 con l'ulteriore atto del 9.6.2020 a firma del medesimo opponente (doc. 47 parte opposta); atto, quest'ultimo, successivo a quello datato 31.3.2020 oggetto di disconoscimento.
Pertanto, anche a tutto concedere, poiché l'opponente non ha disconosciuto la fideiussione, né l'atto del
9.6.2020 che la richiamava, irrilevante è, ai fini della decisione, il disconoscimento dell'atto intermedio del 31.3.2020, superato dalla dichiarazione integrativa successiva del 9.6.2020, che peraltro prevedeva un importo garantito ben superiore al credito ingiunto. Il disconoscimento non inficia, dunque, né la fideiussione, né il successivo atto integrativo del 9.6.2020 e, dunque, la validità della garanzia.
5. Nullità delle fideiussioni omnibus del 28.7.2011 e del 31.3.2020 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990 e art. 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. L'opponente ha poi eccepito la nullità della fideiussione per la mancata indicazione del punto n. 7 nell'art. 6 enunciato nella proposta di fideiussione, presente invece nella successiva congiunta lettera di accettazione della banca. Anche tale doglianza non ha fondamento, se solo si considera che tale ultimo documento contrattuale risulta sottoscritto contestualmente anche dalla parte opponente.
Neppure può essere accolta l'opposizione sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 2, c. 2 lett. a)
L. 287/1990, essendo le clausole nn. 2, 3, 6 e 7 della fideiussione riproduttive di intese anticoncorrenziali vietate e come tali nulle.
Sul punto si richiamano i precedenti di questo Tribunale (v. per tutte sent. 1909/2023 est. Dott.ssa
Gamberini) che, nel ricordare quanto statuito Sezioni Unite della Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, hanno sostenuto che la mera presenza, all'interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non è di per sè sufficiente a dimostrare che le condizioni contrattuali praticate da parte dell'istituto bancario siano state pagina 6 di 9 frutto di intese illecite a cui quest'ultimo abbia preso parte.
Del resto, sebbene la Suprema Corte abbia rilevato che anche laddove la Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra l'adesione ad intese illecite. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti,
e costretto per tale via ad accettare, per ottenere il finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni “capestro”. In tal senso si è pure espressa la Corte d'Appello di Bologna (sent. n. 1585/2022 del 28.5.2022, dep.
18/7/2022).
Come già indicato in precedenti pronunce di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 826/2022 del
28.3.2022, Giud. Dott.ssa , l'opponente avrebbe quindi dovuto provare di aver rivestito, rispetto Per_1 allo schema negoziale elaborato in dipendenza di illecite intese tra operatori bancari, la qualità di soggetto debole della transazione e di essere stato privato della possibilità di effettiva scelta tra prodotti concorrenti. Ciò che non può ritenersi provato nel caso in esame.
In ogni caso, la Suprema Corte ha concluso per la nullità limitata ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l.
n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., solo ed esclusivamente alle clausole viziate che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. La nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
Nella fattispecie, non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde, dal quale poter evincere che, senza le clausole contestate, le parti non avrebbero concluso il contratto.
D'altro canto, se è vero che per effetto delle clausole in questione la disciplina delle condizioni contrattuali risulta più gravosa per il garante, prevedendo maggiori obblighi a suo carico, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione, è altresì vero che il fideiussore (nel caso di specie socio accomandante della società debitrice principale) avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. A maggior ragione, anche l'istituto bancario avrebbe interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, a fronte dell'alternativa dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (in tal senso si richiama il precedente di questo Tribunale, sent. n. 2046/2024 del 9.5.2024, est. Dott.ssa
Gamberini).
Consegue a quanto esposto che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, clausole che, nella fattispecie, non assumo rilievo. Si sottolinea, infatti, come l'opponente non ha neppure allegato specificatamente l'esistenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita in presenza delle quali la banca avrebbe azionato comunque la garanzia in virtù delle predette clausole;
pertanto, difetterebbe l'interesse, in capo all'opponente, alla declaratoria della nullità parziale, che non varrebbe a liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia.
In conclusione, per le ragioni fin qui espresse, la domanda di accertamento della nullità della pagina 7 di 9 fideiussione de qua per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, in quanto conclusa in attuazione di un'intesa illecita, è infondata e va dunque rigettata.
Quanto all'ulteriore eccezione di decadenza della banca dal diritto di avvalersi delle garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., va innanzitutto chiarito che l'obbligazione assunta dall'opponente rientra nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, sebbene indicata come "fideiussione": nel contratto firmato dall'opponente, infatti, vi è la previsione del pagamento a semplice richiesta (art. 6 comma 1) e della rinuncia ad opporre eccezioni (art. 6 comma
5). Sul punto vale richiamare l'orientamento della Suprema Corte (ord. n. 5478/2024), cui ha aderito il
Tribunale adito nei precedenti citati da parte opposta (per tutte v. sentenza n. 1909/2023), secondo cui
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d.
), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto Controparte_4 di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
La suddetta previsione contrattuale consente di ricondurre l'obbligazione dei garanti nell'alveo del suddetto contratto atipico con causa di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (ex multis, Cass. civ., n. 12152/2016 e 31313/2021).
Tale contratto autonomo ha, dunque, la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, mentre la fideiussione ha come oggetto la garanzia della stessa obbligazione principale altrui, in ragione dell'identità tra la prestazione principale e quella del fideiussore (ex plurimis, Cass. civ., nn. 30181/2020 e 4717/2019).
Dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l'impossibilità di applicare l'invocata previsione di cui all'art. 1957 c.c. - che prevede che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate" - in quanto norma che si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia "a prima richiesta" (in questo senso Cass. civ., Sez. un., 18.02.2010 n. 3947 e Sez. III,
12.02.2015 n. 2762). Infatti, è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata pronuncia n. 3947/2010.
È per tale motivo che al contratto autonomo, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda proprio sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria (Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e
Tribunale Catania, 17.06.2020 n. 2101).
Di conseguenza, l'eccezione formulata da parte opponente va rigettata.
6. Abusiva concessione del credito e liberazione del garante ex art. 1956 c.c.
L'opponente ha lamentato, con l'ultimo motivo di opposizione, che nonostante il conto corrente de quo presentasse a gennaio – marzo 2020 un saldo negativo di euro 222.663,33 e nonostante la società
pagina 8 di 9 debitrice avesse stipulato con la medesima banca tre mutui fondiari (rispettivamente per le somme di euro 160.000, 145.000, 140.000) in rientro non regolare, il 18.8.2020 la banca aveva erogato un ulteriore mutuo per euro 200.000.
La condotta dell'Istituto bancario che erogava un nuovo prestito pur nella consapevolezza dell'incapienza della società debitrice, così aggravando la sua esposizione debitoria, avrebbe violato il canone di buona fede, integrando un'abusiva concessione del credito, con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c..
La doglianza è infondata per plurime ragioni, tutte evidenziate dalla difesa dell'opposta.
Innanzitutto, il mutuo di euro 200.000 era assistito dalla garanzia del Mediocredito Centrale per l'80%
e dalla fideiussione specifica dell'11.8.2020 contestualmente prestata dallo stesso per la Parte_1 somma di euro 240.000 (doc. 31). Se ne desume che fosse a conoscenza del mutuo, di cui Parte_1 sottoscriveva il piano di ammortamento (doc. 30), in tal modo prestando ad esso approvazione.
Peraltro, nella sua veste di socio accomandante della società, aveva anche un potere di controllo e non poteva che essere al corrente della situazione economica societaria.
Inoltre, alla data del mutuo, l'esposizione debitoria della società era migliorata, presentando al 30.6.2020 il minor saldo negativo di euro 78.125,53 (v. docc. 16 e 32 opposta). D'altro canto, l'insolvenza della società si manifestava solo nel 2023, vale a dire ad anni di distanza dal prestito (doc.
15); infatti, fino al 2022 la banca ha riferito come la stessa società avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dai mutui.
Da ultimo, dirimente è l'argomento per cui il mutuo de quo non è stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non essendo garantito dalla fideiussione omnibus del 28.7.2011 azionata in sede monitoria.
In conclusione, le argomentazioni esposte portano al rigetto dell'opposizione e alla conseguente conferma del decreto opposto.
7. Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore di causa, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi (in assenza di istruttoria) per la fase di trattazione.
Vanno altresì refuse all'opposta le spese di mediazione di euro 273,28 (doc. 46).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
273,28 per spese di mediazione, euro 11.268 per compensi del difensore, oltre spese generali,
I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2156/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Crudo e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Annalisa Zucchi, elettivamente domiciliato in Bologna (BO) viale XII Giugno n. 16, presso il difensore avv. Massimiliano Crudo
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Ventura, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in Bologna Via Morandi n.10, presso il citato difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa, accertata e dichiarata la nullità ed inammissibilità del decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n. 5005/2023 del 05 dicembre 2023 rg 15868/2023 del Trib. Bologna stante la manifesta mancanza della prova scritta del credito in linea capitale e per la parte degli interessi, ex art. 634 c.p.c., nonché l'infondatezza radicale del credito monitoriamente azionato, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto anche perché proposto con abuso del diritto ed in violazione della normativa di legge richiamata art 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 /1990 e 101 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Ulteriormente stante la radicale carenza di prova scritta a fondamento della domanda monitoria
- sulla tipologia e la natura del rapporto di credito giudizialmente dedotto
- sulla pattuizione di interessi convenzionali e commissioni di massimo scoperto spese e competenze di spettanza della banca
- sulla trasparenza degli indici di costo del finanziamento medesimo pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la radicale nullità del rapporto dedotto per violazione del combinato disposto degli articoli 117, 125 bis tub. e dichiarare non dovute le somme portate in decreto con riferimento alla linea capitale e agli interessi;
per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
Ulteriormente nel merito in via di eccezione, accertare e dichiarare la radicale nullità di ogni pattuizione relativa agli interessi e alle spese di tenuta conto e di concessione fido, commissioni di massimo scoperto, per carenza di forma scritta e per l'effetto rideterminare il saldo debitore previa epurazione da ogni illegittimo calcolo e importo a titolo di interessi convenzionali, non pattuiti, spese,
CMS e capitalizzazione trimestrale;
per l'effetto revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme portate in decreto con riferimento agli interessi.
Ulteriormente nel merito accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 3, 6 e 7 della fideiussione 28 luglio 2011 e di quelle analoghe contenute nelle fideiussioni precedenti e/o successive ove esistenti per contrarietà all'art. comma 2, lett. a) della L. n. 287 /1990 e 101 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
disporsi per l'effetto applicazione dell'art. 1955, 1956 e 1957 c.c. e dichiarare nulla l'obbligazione fideiussoria o comunque per conseguenza dichiarare la banca ingiungente decaduta ex art. 1957 cc dall'azione nei confronti del garante con revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal fideiussore Parte_1 all'opposta ingiungente. Accertare e dichiarare che giammai fu sottoscritta dal sig. l'estensione della Parte_1 fideiussione di data 31 marzo 2020 versata in atti su doc. 11 al fascicolo monitorio nonché in via di eccezione riconvenzionale accertare e dichiarare l'abusività della concessione di credito consistita nell'erogazione di mutuo di euro 200.000,00 dell'agosto 2020 come risulta nell'EC 09/2020 per l'effetto dichiarare liberato il garante ex art 1956 c.c. dunque revocare e porre nel nulla il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
In via Istruttoria si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU tecnica volta a evidenziare quali siano le effettive condizioni economiche dell'apertura di credito ai fini della rideterminazione del saldo debitore e ai fini della valutazione della sussistenza di abusiva concessione di credito nell'operazione di data 18 agosto 2020 di erogazione di mutuo di euro 200.000,00 salvi ulteriori quesiti da porsi in relazione alle produzioni documentali di parte avversa per la fase della opposizione.
In via Istruttoria si chiede ordine di esibizione della modulistica contrattuale in uso presso la Banca garantita, dal 2003 al 2011, nonché dei modelli utilizzati, dal 2008 al 2011, da almeno 5 Istituti bancari aderenti ad ABI. Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo
Banca di Bologna Credito Cooperativo, Intesa Unicredit spa, salvo altri. Con Controparte_2 espressa riserva di articolare, nei modi e termini di legge, i mezzi istruttori ritenuti più opportuni anche in relazione al contegno processuale adottato da controparte”.
PER DAL 1902 - SOCIETÀ Controparte_1
: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis, acquisito il fascicolo della fase monitoria con Rg 15868/2023 – D.i. 5005/2023-,
- preliminarmente
-confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5005/2023 Tribunale di Bologna e respingere l'istanza di sospensione dello stesso mancandone i presupposti;
pagina 2 di 9 - concedere all'esito il termine per l'introduzione della mediazione ove la stessa non sia ritenuta dal
Giudice già ritualmente svolta in data 28.02.2024 (vd. Doc.n.43-44-45-51);
- dichiarare inammissibile l'intervenuto disconoscimento per le motivazioni di cui in narrativa e in ipotesi di ritenuta ammissibilità del disconoscimento, dato atto che intende avvalersi del CP_1
Doc.n. 11, disporre la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni poste nel contratto di ampliamento del massimale della fideiussione (Doc.n.11) tramite il raffronto delle stesse con le firme indicate come scritture di comparazione in narrativa, con ammissione di prova per testi e di ctu grafologica;
-nel merito
1) accertata e dichiarata la nullità assoluta, l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo e di tutte le domande in essa contenute, rigettarla e rigettare integralmente tutte del domande in essa contenute e conseguentemente, confermare ad ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto integralmente o per il maggiore o minore credito accertato come dovuto ed anche in punto a interessi, spese e compensi o in subordine ed in ogni caso accertato il credito dell'opposta dichiarare tenuto e quindi condannare l'opponente a pagare a Parte_1 Parte_2
1902 , in persona del legale rappresentante pro tempore, per le
[...] Parte_3 causali di cui in atti, la somma di € 62.661,71 quale saldo debitore del c/c n. 30000031720 intestato ad oltre interessi contrattualmente pattuiti al tasso dell' 11,75 % maturati e Parte_4 maturandi dal 30/09/2023 al saldo, in qualità di fideiussore di oltre ad Parte_4 interessi al tasso contrattuale stabilito indicato in narrativa oltre ad interessi al tasso contrattuale stabilito indicato in narrativa, con decorrenza dalla messa in mora al saldo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.330,00 per compensi, € 406,50 per rimborsi ed oltre spese generali sulla parte imponibile, iva e cpa ed oltre alle spese successive occorrende;
o in via di ulteriore subordine accertato il credito dell'opposta condannare l'attore sempre al Parte_1 pagamento a favore della convenuta anche della diversa somma che risulterà accertata e CP_1 dichiarata dovuta e comunque congrua a giustizia, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al tasso dell' 11,75 % maturati e maturandi dalla messa in mora al saldo;
2) respingere in ogni caso tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
3) confermare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto integralmente oppure per le somme accertate come dovute a seguito dell'istruttoria oltre interessi come da ricorso per decreto ingiuntivo e/o da domanda al saldo.
4) Rifuse le spese del giudizio di opposizione e della mediazione per € 273,28 (Doc.n.46)”
In via istruttoria si chiede:
A) consentire il deposito in cancelleria dell'originale del documento n. 11;
B) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 31.03.2020 avanti a Lei il sig. ha sottoscritto di suo pugno l'atto di Parte_1 ampliamento della fideiussione che le viene rammostrato ovvero il doc.n. 11 del fascicolo di CP_3
2) “Dica se il sig. o il sig. per tutta la durata contrattuale dal 2009 al 2022, Parte_1 Parte_4 ebbero mai a contestare alcunchè relativamente al contratto di conto corrente n. 30000031720 Par intestato ad ai fidi concessi alla ed in relazione alla fideiussione del 28.07.2011” Parte_4 Tes Si indica come teste l'addetto della filiale di Castiglione dei Pepoli di sig CP_1
c/o . Testimone_2 CP_1
pagina 3 di 9 C) ammettere ctu calligrafica diretta alla verificazione della firma apposta da nel Parte_1
Doc.n.11”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Parte_1
5005/2023 del 5.12.2023, emesso dal Tribunale di Bologna in favore della Parte_2 [...]
dal 1902 , per il pagamento della somma di € 62.661,71, a Controparte_1 Controparte_1 titolo di saldo debitore del c/c n. 30000031720 intestato ad oltre Pt_4 Pt_4 Parte_4 interessi e spese, dovuti dall'opponente quale fideiussore della predetta società.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi:
a) nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e violazione dell'art 117 e 125 TUB, sul rilievo che da un lato la società opposta ha prodotto, in sede monitoria, unicamente un contratto di conto corrente risalente al gennaio 2020, di contro i rapporti collegati a detto conto corrente sono, invece, risalenti al 2013, 2015 e 2017 e, dall'altro, che la produzione dell'estratto ex art. 50 TUB non sia sufficiente a provare il credito vantato;
b) nullità del decreto ingiuntivo per apocrifia della sottoscrizione della fideiussione, non avendo il mai apposto la propria firma all'ampliamento della garanzia fideiussoria datata il 31.3.2020 Pt_1
(versata in atti sub doc. 11 al fascicolo monitorio) e, pertanto, disconoscendone la paternità della medesima sottoscrizione;
c) nullità delle fideiussioni omnibus del 31.3.2020 e 28.7.2011 prestate, in quanto riproduttive di clausole ritenute in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, nonché dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e conseguente intervenuta decadenza della pretesa creditoria nei confronti del fideiussore, stante l'inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.. In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate nelle clausole nn. 2, 3, 6
e 7, in quanto conformi agli artt. 2, 6 e 8 degli schemi di fideiussione trasmessi dall'ABI alle banche e di cui la Banca d'Italia ha rilevato l'illegittimità nel 2005; d) violazione dei canoni di prudenza, diligenza, nonché correttezza e buona fede, per avere l'istituto creditizio continuato a fare credito al debitore principale, nonostante un rilevante saldo negativo in conto corrente, così aggravando la sua posizione per il crescere della esposizione debitoria della società garantita e determinando una situazione riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1956 c.c.
Sulla base di tali argomentazioni, parte attrice ha concluso, previa concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, come da conclusioni riportate in premessa ed in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di CTU contabile.
Nel giudizio così radicato, si è costituita in giudizio la Parte_2 dal 1902 Società Cooperativa chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversaria opposizione, ritenendola infondata, nonché il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto già concessa. In via subordinata, di condannare parte opponente alla somma ingiunta o, in ulteriore subordine, della somma accertata come dovuta.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 14.07.23, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione,
è stata rigettata l'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e le ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 20.3.2025, depositati gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla opposta. La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda, ipotesi da escludere nel caso in esame, in cui la parte attrice ha sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato, sia la causa petendi, così da consentire alla banca convenuta di apprestare adeguate difese (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. II, 2, 20/1/2015 n. 1681;
Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese" (Cass.
11751/2013; 3363/2019). Nella specie, tenuto conto della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'opponente, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
Si può passare all'esame del merito dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.
3. Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova ex art. 634 c.p.c.; nullità per carenza di prova in ordine agli interessi e ai costi di remunerazione del servizio per le aperture di credito e per il contratto di conto corrente. Violazione degli artt. 117 e 125 TUB.
La doglianza dell'opponente relativa alla carenza documentale è priva di pregio alla luce della documentazione prodotta dalla parte opposta. In particolare, quest'ultima ha prodotto il contratto di c/c sottoscritto il 13.2.2009 n. 30000031720, intestato alla (poi , Parte_5 Parte_4 con il relativo documento di sintesi (doc. 24), nonché il contratto di aperura di c/c sottoscritto il
22.1.2020 con relative condizioni economiche (doc. 25), gli estratti conto e gli scalari dal 2009 al 2019
(doc. 32) e dal 2020 al 2022 (doc. 16 fascicolo monitorio) e, infine, le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali (doc. 34 – 36).
La banca ha poi prodotto i contratti di apertura di credito dell'8.5.2009 (doc. 5 fascicolo monitorio), con successive variazioni del 28.7.2011 (doc. 26), del 29.4.2013 (doc. 27), del 18.12.2015 (doc. 28) e del 22.2.2017 (doc. 29).
La produzione di parte opposta deve, pertanto, ritenersi idonea a delineare le condizioni economiche pattuite dalle parti sin dall'originario contratto del 13.2.2009, non essendosi limitata la ricorrente a produrre a fondamento della domanda unicamente l'estratto conto ex art. 50 TUB.
pagina 5 di 9 Il credito azionato in via monitoria è, dunque, provato dalla documentazione allegata dalla creditrice, da cui si evincono gli interessi applicati e i costi esplicitamente previsti.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di opposizione di nullità del decreto opposto in ragione della carenza della forma scritta della pattuizione, che darebbe luogo alla non debenza di somme pretese a titolo di interessi, costi e competenze varie (come indicate in atto di citazione), trovando la domanda monitoria fondamento nelle pattuizioni intercorse tra le parti e di cui la banca ha dato idonea prova.
4. Nullità del decreto ingiuntivo opposto per apocrifia della sottoscrizione della fideiussione.
Disconoscimento della firma sull'ampliamento della fideiussione del 31.3.2020 (doc. 11 fascicolo monitorio).
L'opponente ha disconosciuto la firma apposta sulla garanzia fideiussoria in estensione datata
31.3.2020, allegata sub doc. 11 nel fascicolo monitorio, di cui ha conseguentemente eccepito la nullità/inefficacia.
In ordine a detta doglianza, vale ribadire quanto già argomentato nell'ordinanza del 13.7.2025 che si richiama e in cui si è sottolineato come l'opponente si sia limitato ad affermare, in modo generico e senza addurre riscontri, di non aver apposto le firme sull'estensione della garanzia fideiussoria del
31.3.2020. Si sottolinea come la garanzia dell'opponente ha origine nella fideiussione del 28.7.2011, confermata quanto all'importo di euro 502.000 con l'ulteriore atto del 9.6.2020 a firma del medesimo opponente (doc. 47 parte opposta); atto, quest'ultimo, successivo a quello datato 31.3.2020 oggetto di disconoscimento.
Pertanto, anche a tutto concedere, poiché l'opponente non ha disconosciuto la fideiussione, né l'atto del
9.6.2020 che la richiamava, irrilevante è, ai fini della decisione, il disconoscimento dell'atto intermedio del 31.3.2020, superato dalla dichiarazione integrativa successiva del 9.6.2020, che peraltro prevedeva un importo garantito ben superiore al credito ingiunto. Il disconoscimento non inficia, dunque, né la fideiussione, né il successivo atto integrativo del 9.6.2020 e, dunque, la validità della garanzia.
5. Nullità delle fideiussioni omnibus del 28.7.2011 e del 31.3.2020 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990 e art. 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. L'opponente ha poi eccepito la nullità della fideiussione per la mancata indicazione del punto n. 7 nell'art. 6 enunciato nella proposta di fideiussione, presente invece nella successiva congiunta lettera di accettazione della banca. Anche tale doglianza non ha fondamento, se solo si considera che tale ultimo documento contrattuale risulta sottoscritto contestualmente anche dalla parte opponente.
Neppure può essere accolta l'opposizione sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 2, c. 2 lett. a)
L. 287/1990, essendo le clausole nn. 2, 3, 6 e 7 della fideiussione riproduttive di intese anticoncorrenziali vietate e come tali nulle.
Sul punto si richiamano i precedenti di questo Tribunale (v. per tutte sent. 1909/2023 est. Dott.ssa
Gamberini) che, nel ricordare quanto statuito Sezioni Unite della Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, hanno sostenuto che la mera presenza, all'interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, non è di per sè sufficiente a dimostrare che le condizioni contrattuali praticate da parte dell'istituto bancario siano state pagina 6 di 9 frutto di intese illecite a cui quest'ultimo abbia preso parte.
Del resto, sebbene la Suprema Corte abbia rilevato che anche laddove la Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra l'adesione ad intese illecite. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti,
e costretto per tale via ad accettare, per ottenere il finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni “capestro”. In tal senso si è pure espressa la Corte d'Appello di Bologna (sent. n. 1585/2022 del 28.5.2022, dep.
18/7/2022).
Come già indicato in precedenti pronunce di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 826/2022 del
28.3.2022, Giud. Dott.ssa , l'opponente avrebbe quindi dovuto provare di aver rivestito, rispetto Per_1 allo schema negoziale elaborato in dipendenza di illecite intese tra operatori bancari, la qualità di soggetto debole della transazione e di essere stato privato della possibilità di effettiva scelta tra prodotti concorrenti. Ciò che non può ritenersi provato nel caso in esame.
In ogni caso, la Suprema Corte ha concluso per la nullità limitata ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l.
n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., solo ed esclusivamente alle clausole viziate che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. La nullità di singole clausole contrattuali si estende all'intero contratto solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
Nella fattispecie, non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde, dal quale poter evincere che, senza le clausole contestate, le parti non avrebbero concluso il contratto.
D'altro canto, se è vero che per effetto delle clausole in questione la disciplina delle condizioni contrattuali risulta più gravosa per il garante, prevedendo maggiori obblighi a suo carico, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione, è altresì vero che il fideiussore (nel caso di specie socio accomandante della società debitrice principale) avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. A maggior ragione, anche l'istituto bancario avrebbe interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, a fronte dell'alternativa dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (in tal senso si richiama il precedente di questo Tribunale, sent. n. 2046/2024 del 9.5.2024, est. Dott.ssa
Gamberini).
Consegue a quanto esposto che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, clausole che, nella fattispecie, non assumo rilievo. Si sottolinea, infatti, come l'opponente non ha neppure allegato specificatamente l'esistenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita in presenza delle quali la banca avrebbe azionato comunque la garanzia in virtù delle predette clausole;
pertanto, difetterebbe l'interesse, in capo all'opponente, alla declaratoria della nullità parziale, che non varrebbe a liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia.
In conclusione, per le ragioni fin qui espresse, la domanda di accertamento della nullità della pagina 7 di 9 fideiussione de qua per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, in quanto conclusa in attuazione di un'intesa illecita, è infondata e va dunque rigettata.
Quanto all'ulteriore eccezione di decadenza della banca dal diritto di avvalersi delle garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., va innanzitutto chiarito che l'obbligazione assunta dall'opponente rientra nel tipo contrattuale della garanzia autonoma o “a prima richiesta”, sebbene indicata come "fideiussione": nel contratto firmato dall'opponente, infatti, vi è la previsione del pagamento a semplice richiesta (art. 6 comma 1) e della rinuncia ad opporre eccezioni (art. 6 comma
5). Sul punto vale richiamare l'orientamento della Suprema Corte (ord. n. 5478/2024), cui ha aderito il
Tribunale adito nei precedenti citati da parte opposta (per tutte v. sentenza n. 1909/2023), secondo cui
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d.
), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto Controparte_4 di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
La suddetta previsione contrattuale consente di ricondurre l'obbligazione dei garanti nell'alveo del suddetto contratto atipico con causa di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (ex multis, Cass. civ., n. 12152/2016 e 31313/2021).
Tale contratto autonomo ha, dunque, la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, mentre la fideiussione ha come oggetto la garanzia della stessa obbligazione principale altrui, in ragione dell'identità tra la prestazione principale e quella del fideiussore (ex plurimis, Cass. civ., nn. 30181/2020 e 4717/2019).
Dalla natura autonoma del contratto, distinto dalla fideiussione, deriva anche l'impossibilità di applicare l'invocata previsione di cui all'art. 1957 c.c. - che prevede che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia promosso le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate" - in quanto norma che si fonda sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, collegamento che non sussiste in caso di garanzia "a prima richiesta" (in questo senso Cass. civ., Sez. un., 18.02.2010 n. 3947 e Sez. III,
12.02.2015 n. 2762). Infatti, è proprio l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata pronuncia n. 3947/2010.
È per tale motivo che al contratto autonomo, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda proprio sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria (Cass. civ., Sez. I, 17.10.2011 n. 21399 e
Tribunale Catania, 17.06.2020 n. 2101).
Di conseguenza, l'eccezione formulata da parte opponente va rigettata.
6. Abusiva concessione del credito e liberazione del garante ex art. 1956 c.c.
L'opponente ha lamentato, con l'ultimo motivo di opposizione, che nonostante il conto corrente de quo presentasse a gennaio – marzo 2020 un saldo negativo di euro 222.663,33 e nonostante la società
pagina 8 di 9 debitrice avesse stipulato con la medesima banca tre mutui fondiari (rispettivamente per le somme di euro 160.000, 145.000, 140.000) in rientro non regolare, il 18.8.2020 la banca aveva erogato un ulteriore mutuo per euro 200.000.
La condotta dell'Istituto bancario che erogava un nuovo prestito pur nella consapevolezza dell'incapienza della società debitrice, così aggravando la sua esposizione debitoria, avrebbe violato il canone di buona fede, integrando un'abusiva concessione del credito, con conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c..
La doglianza è infondata per plurime ragioni, tutte evidenziate dalla difesa dell'opposta.
Innanzitutto, il mutuo di euro 200.000 era assistito dalla garanzia del Mediocredito Centrale per l'80%
e dalla fideiussione specifica dell'11.8.2020 contestualmente prestata dallo stesso per la Parte_1 somma di euro 240.000 (doc. 31). Se ne desume che fosse a conoscenza del mutuo, di cui Parte_1 sottoscriveva il piano di ammortamento (doc. 30), in tal modo prestando ad esso approvazione.
Peraltro, nella sua veste di socio accomandante della società, aveva anche un potere di controllo e non poteva che essere al corrente della situazione economica societaria.
Inoltre, alla data del mutuo, l'esposizione debitoria della società era migliorata, presentando al 30.6.2020 il minor saldo negativo di euro 78.125,53 (v. docc. 16 e 32 opposta). D'altro canto, l'insolvenza della società si manifestava solo nel 2023, vale a dire ad anni di distanza dal prestito (doc.
15); infatti, fino al 2022 la banca ha riferito come la stessa società avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dai mutui.
Da ultimo, dirimente è l'argomento per cui il mutuo de quo non è stato posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non essendo garantito dalla fideiussione omnibus del 28.7.2011 azionata in sede monitoria.
In conclusione, le argomentazioni esposte portano al rigetto dell'opposizione e alla conseguente conferma del decreto opposto.
7. Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore di causa, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi (in assenza di istruttoria) per la fase di trattazione.
Vanno altresì refuse all'opposta le spese di mediazione di euro 273,28 (doc. 46).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
273,28 per spese di mediazione, euro 11.268 per compensi del difensore, oltre spese generali,
I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 9 di 9