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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5921/2024 promossa da: nata a [...], il [...], CP_1
e
, nato a [...], il [...], entrambi Controparte_2 difesi e rappresentati dall'Avv. Marco Vicini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via della Zecca 2, Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 01/04/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 10/05/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
561/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato, all'udienza del 01/04/2025, di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] CP_1
PERSICETO (BO), il 26/07/1988 e , nato a [...] Controparte_2
(NA), il 09/07/1987, celebrato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 28/06/2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 21 parte I Ufficio 1 anno 2014;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più
opportuno;
2) prende atto che l'abitazione coniugale di San Giovanni in Persiceto (BO), via Caduti di Benedello n. 7/B,
acquistata dalle parti anteriormente al matrimonio in quote paritetiche, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità, unitamente all'intero mobilio, della sig.ra che, in forza degli accordi intercorsi CP_1
a chiusura di tutti i rapporti economici riferiti all'intercorso rapporto matrimoniale, ne è divenuta l'unica proprietaria con rogito a ministero del notaio dott. in data 28 dicembre 2023, rep. n. Persona_1
pagina 2 di 3 37.056, racc. n. 15.809, cui le parti fanno espresso riferimento e le cui pattuizioni si vogliono richiamare in questa sede;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere, pertanto, a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale, rinunciando, quindi, ad ogni richiesta al riguardo;
4) prende atto che i coniugi sin d'ora si danno reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o dei documenti validi per l'espatrio;
5) nulla sulle spese;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _9.4.2025_____
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5921/2024 promossa da: nata a [...], il [...], CP_1
e
, nato a [...], il [...], entrambi Controparte_2 difesi e rappresentati dall'Avv. Marco Vicini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via della Zecca 2, Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 01/04/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 10/05/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n
561/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato, all'udienza del 01/04/2025, di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] CP_1
PERSICETO (BO), il 26/07/1988 e , nato a [...] Controparte_2
(NA), il 09/07/1987, celebrato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 28/06/2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 21 parte I Ufficio 1 anno 2014;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più
opportuno;
2) prende atto che l'abitazione coniugale di San Giovanni in Persiceto (BO), via Caduti di Benedello n. 7/B,
acquistata dalle parti anteriormente al matrimonio in quote paritetiche, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità, unitamente all'intero mobilio, della sig.ra che, in forza degli accordi intercorsi CP_1
a chiusura di tutti i rapporti economici riferiti all'intercorso rapporto matrimoniale, ne è divenuta l'unica proprietaria con rogito a ministero del notaio dott. in data 28 dicembre 2023, rep. n. Persona_1
pagina 2 di 3 37.056, racc. n. 15.809, cui le parti fanno espresso riferimento e le cui pattuizioni si vogliono richiamare in questa sede;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere, pertanto, a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale, rinunciando, quindi, ad ogni richiesta al riguardo;
4) prende atto che i coniugi sin d'ora si danno reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o dei documenti validi per l'espatrio;
5) nulla sulle spese;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giovanni in Persiceto di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _9.4.2025_____
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
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