TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 191
TAR
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che la controversia sia riconducibile alla lesione di un diritto soggettivo, poiché il finanziamento è riconosciuto dalla legge e all'amministrazione è demandato solo il compito di verificarne i presupposti oggettivi, senza discrezionalità. La revoca del contributo deriva dall'accertamento di un inadempimento o dalla creazione artificiale delle condizioni per l'ottenimento dei benefici, configurandosi come una 'revoca-decadenza sanzionatoria' di natura vincolata. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 191
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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