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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1075/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GENTILINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia
(PV) corso Mazzini 3;
e
, (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'Avv. RICCARDI FERDINANDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia (PV), Via Palestro 10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GARLASCO, in data 27/11/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 14, dell'anno 2004; separati consensualmente con Sentenza n. 85/2024 pubbl. il 21/05/2024, R.G. n.
1075/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“pronunciarsi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e con rito civile in Controparte_1 Parte_1
pag. 1 di 3 Garlasco (PV) il giorno 27 novembre 2004, e ritualmente iscritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del medesimo Comune (parte I, atto n.14, anno 2004), con trasmissione della relativa Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per la relativa annotazione.
[“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di avere sistemazioni abitative autonome e distinte.
3. I coniugi danno atto di avere entrambi piena capacità reddituale e rinunciano pertanto,
l'uno nei confronti dell'altro, a ogni contribuzione di mantenimento.
4. I coniugi terranno ciascuno a proprio carico le spese del proprio legale, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 85/2024 pubbl. il 21/05/2024, R.G. n. 1075/2024 emessa da questo
Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Infine, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene disposto in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
pag. 2 di 3 Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in GARLASCO, in data Controparte_1
27/11/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 14, dell'anno 2004;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1075/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.03.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GENTILINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia
(PV) corso Mazzini 3;
e
, (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'Avv. RICCARDI FERDINANDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia (PV), Via Palestro 10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in GARLASCO, in data 27/11/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 14, dell'anno 2004; separati consensualmente con Sentenza n. 85/2024 pubbl. il 21/05/2024, R.G. n.
1075/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“pronunciarsi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e con rito civile in Controparte_1 Parte_1
pag. 1 di 3 Garlasco (PV) il giorno 27 novembre 2004, e ritualmente iscritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del medesimo Comune (parte I, atto n.14, anno 2004), con trasmissione della relativa Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per la relativa annotazione.
[“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di avere sistemazioni abitative autonome e distinte.
3. I coniugi danno atto di avere entrambi piena capacità reddituale e rinunciano pertanto,
l'uno nei confronti dell'altro, a ogni contribuzione di mantenimento.
4. I coniugi terranno ciascuno a proprio carico le spese del proprio legale, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 85/2024 pubbl. il 21/05/2024, R.G. n. 1075/2024 emessa da questo
Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. Infine, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene disposto in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
pag. 2 di 3 Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in GARLASCO, in data Controparte_1
27/11/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I, n. 14, dell'anno 2004;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3