Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2528 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà sul minore , rappresentata e difesa dall'Avv. SCORZA GENNARO c/o il Persona_1 cui studio in VIA DE FRANCHIS, 17 ROSSANO SCALO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, nella spiegata qualità, vedendo riconosciuto, in sede di visita, il figlio minore invalido ma senza il diritto alla indennità di frequenza, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa Per_1 delle pluripatologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data della domanda;
richiedeva,
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
A seguito del rinnovo della CTU con la nomina della Dott.ssa e depositata la Persona_2 relazione peritale alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione previa discussione orale delle
Parti presenti come da verbale.
CP_ 1. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall' ed afferenti al decorso dei termini previsti normativamente per proporre ricorso.
Preliminarmente va rilevato come parte ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Infatti il ricorso per ATP risulta iscritto in data 10.03.2022 laddove la visita presso la competente
Commissione medica è stata espletata il 27.09.2021 ragion per cui risulta rispettato il termine semestrale di decadenza. Risultano parimenti osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il
15.06.2023 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali del 18.05.2023 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il
14.07.2023.
2. Parte ricorrente con il ricorso hanno chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1266/22, accertarsi il diritto all'indennità di frequenza per il figlio minore.
E' da rilevare come l'indennità di frequenza, disciplinata dalla L. 289/1990 prevede, dal punto di vista sanitario, il riconoscimento di detta provvidenza in favore dei minori di anni 18 che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori che abbiano una perdita uditiva superiore a determinati limiti”.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Per_2 dell'esame del periziando e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo al minore presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della indennità di frequenza con decorrenza dalla data della domanda (09.09.2020).
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del minore quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti
La domanda deve quindi accogliersi. 3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo;
quelle di CTU, restano a carico di parte resistente e vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale di udienza,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà sul figlio minore , a seguito di ATP (n. 1262/22 RG) e sulla domanda Persona_1
CP_ proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando in capo a : Persona_1
- la sussistenza del requisito sanitario afferente all'indennità di frequenza con decorrenza dal
09.09.2020;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in €.
2.650,00 oltre accessori di legge e con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Scorza;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che vengono liquidate con separato decreto.
Castrovillari 17 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo