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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 4582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4582 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. MI D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2023
Promossa da
in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 Parte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto, dall'avv. Aristide IO congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv.
RM IO ed elett.te domiciliati presso lo studio del primo in Ottaviano
(NA) alla via P. Cappuccio, 12,
-opponente-
Contro
Sig.ra rapp.ta e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio Controparte_1 separato in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Carlo Omero e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via A. Diaz, 32,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22/01/2023 la società opponente, premesso che con decreto ingiuntivo n. 3151/2022 del 15/12/2022 r.g. n. 10447/2022 veniva ingiunta al pagamento della somma di € 4.983,99 per omesso versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022 nonché l'aggiornamento istat, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, in via pagina 1 di 4 preliminare, la nullità del ricorso e/o la insussistenza dei requisiti per la sua emissione, nel merito deduceva l'avvenuto pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2022 in epoca anteriore al deposito in Cancelleria del provvedimento monitorio, nonché la inoperatività della clausola pattizia afferente il preteso automatico aggiornamento del canone locativo, in quanto, pur se previsto in contratto, deve sempre esserne fatta richiesta dal locatore all'inizio di ogni nuova annualità; che, nella fattispecie, l'unica richiesta formulata da parte locatrice e quella del
25/11/2022 con conseguente applicabilità di adeguamento dal mese di dicembre
2022, tanto esposto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3151/22 emesso dal Tribunale di Salerno in data 15/12/2022 per la somma di € 4.983,99 chiedendo, previa fissazione dell'udienza di comparizione, in via preliminare, ove fosse formulata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per il rigetto della stessa, nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione, ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa del 26/05/2023 si costituiva parte opposta che, quanto all'asserito pagamento delle mensilità relative ai mesi di ottobre e novembre, precisava che solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo il debitore ha bonificato, con valuta beneficiario 16/12/2022 la minor somma di € 2.592,66 relativa al canone non aggiornato delle mensilità di ottobre e novembre 2022 e, solo in data 06/01/2023 il canone relativo alla mensilità di dicembre, sempre nella misura non aggiornata di €
1.296,33; che, stante gli avvenuti pagamenti parziali resta ancora dovuta la somma di
€ 1.095,00 pari alla differenza tra quanto ingiunto e quanto, medio tempore versato o, quantomeno, la somma di € 527,28 dalla richiesta del 27/06/2022 a dicembre 2022, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo;
quanto alla pretesa antigiuridicità ed inoperatività della clausola pattizia dell'aggiornamento automatico del canone e della cumulativa richiesta, precisava che più volte sono state formulate richieste di adeguamento ISTAT, mai contestate, anche prima dell'ultima richiesta del
25/11/2022, concludeva, quindi, in via principale e nel merito, previa declatoria della cessazione della materia del contendere riguardo ai pagamenti, medio tempore pagina 2 di 4 intervenuti, ritenere e dichiarare ancora dovuta la somma di € 1.059,00, ovvero la somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, rigettando l'opposizione, condannare l'opponente al relativo pagamento, oltre interessi dalle singole scadenze con vittoria di spese di giudizio nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Non veniva svolta attività istruttoria pertanto la causa veniva rinviata per la discussione
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sulle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo opposto è stato azionato al fine di ottenere il pagamento dei canoni relativi alle mensilità di ottobre- novembre e dicembre 2022 nonché gli aggiornamenti istat, come contrattualmente convenuti.
Quanto ai canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre-novembre e dicembre
2022 effettivamente, medio tempore, gli stessi sono stati eseguiti.
Va, però, precisato che tutte le mensilità richieste risultano pagate successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, pertanto al momento del deposito del ricorso parte conduttrice era morosa nel pagamento dei canoni ingiunti.
Quanto agli aggiornamenti ISTAT, dalla disamina del contratto di locazione all'art. 5) espressamente è convenuto “ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 L. 392/78 ... il canone del contratto di locazione sarà aggiornato annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta da parte dei locatori, nella misura del 75% ...
Ora, è pur vero che contrattualmente è concordato l'aggiornamento automatico però, vi è da precisare, che l'aggiornamento ISTAT, per le locazioni commerciali, non è automatico e deve essere espressamente richiesto dal locatore anche se previsto nel contratto.
È pacifico che per poter applicare l'aumento ISTAT, sono necessari due elementi inscindibili: una clausola esplicita nel contratto e una richiesta specifica e annuale da parte del locatore. Qualsiasi clausola di automatismo è nulla e nessuna richiesta tardiva può avere effetto retroattivo.
Nel caso che ci occupa, pertanto, l'adeguamento ISTAT decorre solo dalla richiesta, ovvero quella del 27/06/2022, pertanto l'importo dovuto è pari ad € 527,28 oltre interessi dalla singola scadenza al soddisfo. pagina 3 di 4 In conclusione, quindi, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 527,28 oltre interessi dalla singola scadenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 532/2023 r.g. tra in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., sig. – opponente- e –opposta - ogni Parte_2 Controparte_1 altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. n. 3151/22 emesso dal Tribunale di Salerno in data
15/12/2022;
2) Condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., sig. , al pagamento in favore di parte opposta, Parte_2 Controparte_1
della somma di € 527,28 oltre interessi come in parte motiva;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle del monitorio, che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 1.850,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 13/11/2025
Il GOP
MI D'SI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. MI D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 532/2023
Promossa da
in persona del legale rapp.te p.t., sig. Parte_1 Parte_2 rapp.ta e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto, dall'avv. Aristide IO congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv.
RM IO ed elett.te domiciliati presso lo studio del primo in Ottaviano
(NA) alla via P. Cappuccio, 12,
-opponente-
Contro
Sig.ra rapp.ta e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio Controparte_1 separato in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Carlo Omero e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via A. Diaz, 32,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22/01/2023 la società opponente, premesso che con decreto ingiuntivo n. 3151/2022 del 15/12/2022 r.g. n. 10447/2022 veniva ingiunta al pagamento della somma di € 4.983,99 per omesso versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022 nonché l'aggiornamento istat, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo eccependo, in via pagina 1 di 4 preliminare, la nullità del ricorso e/o la insussistenza dei requisiti per la sua emissione, nel merito deduceva l'avvenuto pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2022 in epoca anteriore al deposito in Cancelleria del provvedimento monitorio, nonché la inoperatività della clausola pattizia afferente il preteso automatico aggiornamento del canone locativo, in quanto, pur se previsto in contratto, deve sempre esserne fatta richiesta dal locatore all'inizio di ogni nuova annualità; che, nella fattispecie, l'unica richiesta formulata da parte locatrice e quella del
25/11/2022 con conseguente applicabilità di adeguamento dal mese di dicembre
2022, tanto esposto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3151/22 emesso dal Tribunale di Salerno in data 15/12/2022 per la somma di € 4.983,99 chiedendo, previa fissazione dell'udienza di comparizione, in via preliminare, ove fosse formulata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per il rigetto della stessa, nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione, ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa del 26/05/2023 si costituiva parte opposta che, quanto all'asserito pagamento delle mensilità relative ai mesi di ottobre e novembre, precisava che solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo il debitore ha bonificato, con valuta beneficiario 16/12/2022 la minor somma di € 2.592,66 relativa al canone non aggiornato delle mensilità di ottobre e novembre 2022 e, solo in data 06/01/2023 il canone relativo alla mensilità di dicembre, sempre nella misura non aggiornata di €
1.296,33; che, stante gli avvenuti pagamenti parziali resta ancora dovuta la somma di
€ 1.095,00 pari alla differenza tra quanto ingiunto e quanto, medio tempore versato o, quantomeno, la somma di € 527,28 dalla richiesta del 27/06/2022 a dicembre 2022, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo;
quanto alla pretesa antigiuridicità ed inoperatività della clausola pattizia dell'aggiornamento automatico del canone e della cumulativa richiesta, precisava che più volte sono state formulate richieste di adeguamento ISTAT, mai contestate, anche prima dell'ultima richiesta del
25/11/2022, concludeva, quindi, in via principale e nel merito, previa declatoria della cessazione della materia del contendere riguardo ai pagamenti, medio tempore pagina 2 di 4 intervenuti, ritenere e dichiarare ancora dovuta la somma di € 1.059,00, ovvero la somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, rigettando l'opposizione, condannare l'opponente al relativo pagamento, oltre interessi dalle singole scadenze con vittoria di spese di giudizio nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Non veniva svolta attività istruttoria pertanto la causa veniva rinviata per la discussione
Alla odierna udienza, svoltasi in modalità telematica, sulle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Il decreto ingiuntivo opposto è stato azionato al fine di ottenere il pagamento dei canoni relativi alle mensilità di ottobre- novembre e dicembre 2022 nonché gli aggiornamenti istat, come contrattualmente convenuti.
Quanto ai canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre-novembre e dicembre
2022 effettivamente, medio tempore, gli stessi sono stati eseguiti.
Va, però, precisato che tutte le mensilità richieste risultano pagate successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, pertanto al momento del deposito del ricorso parte conduttrice era morosa nel pagamento dei canoni ingiunti.
Quanto agli aggiornamenti ISTAT, dalla disamina del contratto di locazione all'art. 5) espressamente è convenuto “ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 L. 392/78 ... il canone del contratto di locazione sarà aggiornato annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta da parte dei locatori, nella misura del 75% ...
Ora, è pur vero che contrattualmente è concordato l'aggiornamento automatico però, vi è da precisare, che l'aggiornamento ISTAT, per le locazioni commerciali, non è automatico e deve essere espressamente richiesto dal locatore anche se previsto nel contratto.
È pacifico che per poter applicare l'aumento ISTAT, sono necessari due elementi inscindibili: una clausola esplicita nel contratto e una richiesta specifica e annuale da parte del locatore. Qualsiasi clausola di automatismo è nulla e nessuna richiesta tardiva può avere effetto retroattivo.
Nel caso che ci occupa, pertanto, l'adeguamento ISTAT decorre solo dalla richiesta, ovvero quella del 27/06/2022, pertanto l'importo dovuto è pari ad € 527,28 oltre interessi dalla singola scadenza al soddisfo. pagina 3 di 4 In conclusione, quindi, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 527,28 oltre interessi dalla singola scadenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 532/2023 r.g. tra in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., sig. – opponente- e –opposta - ogni Parte_2 Controparte_1 altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. n. 3151/22 emesso dal Tribunale di Salerno in data
15/12/2022;
2) Condanna parte opponente, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., sig. , al pagamento in favore di parte opposta, Parte_2 Controparte_1
della somma di € 527,28 oltre interessi come in parte motiva;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle del monitorio, che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 1.850,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 13/11/2025
Il GOP
MI D'SI
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