Sentenza breve 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 22/04/2025, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di TA TA, OR IA Tarquini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2024/2025, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;
B) del diniego e/o mancata concessione alla ricorrente – in quanto portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 nonché invalidità civile al 75% non rivedibile – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente;
C) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 10 settembre 2024, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
D) della omessa valutazione e/o della mancata immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in questione, nonostante il possesso, della parte ricorrente, della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LMCU – Ord. 2011 – Classe LM-46), conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza;
E) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o che, comunque, ha portato al diniego e/o mancata alla concessione alla ricorrente – in quanto portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 e invalidità civile al 75% non rivedibile – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente e, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi, nonché abbia portato alla omessa immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in questione, nonostante il possesso, della parte ricorrente, della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LMCU – Ord. 2011 – Classe LM-46), conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il presente ricorso, rinveniente da riassunzione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare la mancata concessione delle condizioni e degli strumenti appropriati al proprio stato di disabilità, previsti dalla normativa vigente, nel corso dell’espletamento delle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, oltre all’omessa valutazione e/o alla mancata immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in questione, nonostante il possesso, della parte ricorrente, della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LMCU – Ord. 2011 – Classe LM-46), conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza;
- tra gli atti gravati con il presente ricorso figura anche la graduatoria di merito pubblicata il giorno 10 settembre 2024, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile all’immatricolazione;
- i predetti atti sono stati impugnati anche con precedente ricorso presentato innanzi a questo Tribunale, recante R.G. n. 11991/2024, con il quale la parte ricorrente ha contestato, sotto plurimi profili, l’illegittimità delle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui è causa;
- ai sensi dell’art. 8, co. 2, d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, “ Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato ”;
- la giurisprudenza ha precisato che “ l’effetto preclusivo, conseguente al rapporto di alternatività tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale, opera allorché i due gravami abbiano lo stesso oggetto e quindi il medesimo atto (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 15 marzo 1989, n.5), risultando pertanto irrilevante l’eventuale diversità, o non sovrapponbilità, dei motivi dedotti ” (Cons. St., IV, 4.8.2022, n. 6912). Nello stesso senso, v. già Cons. St., IV, n. 3696/2010: “ Secondo il dettato dell’art. 8, d.P.R. n. 1199 del 1971, l’alternatività opera se il medesimo atto viene impugnato dal medesimo interessato nelle due sedi, amministrativa e giurisdizionale. Sul piano oggettivo ciò che rileva è che lo stesso atto sia gravato nelle due sedi, e ciò basta per l’identità della lite, mentre l’identità di lite non è esclusa dalla circostanza che nelle due sedi si deducano, avverso il medesimo atto, vizi diversi, ciò in applicazione del principio processualistico in forza del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile ”;
- tale interpretazione è espressione di un percorso ermeneutico che ha condotto la giurisprudenza a leggere la ratio del principio di alternatività in un’ottica di maggiore tutela della giurisdizione, conferendo una matrice sostanzialistica alla nozione di “alternatività” con riguardo al bene della vita richiesto dal privato (c.d. alternatività sostanziale). Superandosi l’interpretazione letterale dell’art. 8 cit. – che fa escludere l’identità di lite, e dunque la violazione della regola dell’alternatività in caso di impugnativa di atti diversi ma connessi – alla luce di una esegesi teleologica coerente col principio di economia dei mezzi processuali, è stato ritenuto che la preclusione operi quando gli atti connessi impugnati in sedi differenti sono censurati per gli stessi motivi ovvero facciano parte di una vicenda unitaria (come nel caso di specie): “ La ratio del principio, enunciato nell’art.8, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove si stabilisce che “Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”, secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, impone di ritenerlo operante anche in presenza di atti formalmente distinti quando vi sia una sostanziale identità della materia del contendere. Il principio di alternatività, nel suo essere posto a tutela della giurisdizione, intende infatti evitare un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto (Cons. Stato, Sez. I, n.584 del 2010). Il suo ambito di applicazione, esteso al caso in cui l’impugnazione riguardi provvedimenti formalmente distinti ma oggettivamente connessi o comunque in rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza (Cons. Stato, Sez. I, nn. 1328 del 2020 e 3240 del 2019) riflette d’altro canto la nuova concezione del giudizio amministrativo come giudizio sul rapporto e non più solo sull’atto (Cons. Stato, Sez. I, n. 2861 del 2019). Questa relazione tra le controversie deve, perciò, ritenersi sussistente anche quando gli atti gravati siano parte di una più ampia vicenda sostanziale che vede coinvolti il privato e la pubblica amministrazione, con riferimento al medesimo bene della vita (Cons. Stato, Sez. I, n.1328 del 2020), cosicché il principio di alternatività, nella sua accezione sostanziale, impone di rivolgersi allo stesso organo, ogni qualvolta le censure siano riferibili al medesimo rapporto giuridico tra privato e pubblica amministrazione. (Cons. Stato, Sez. I, n. 2861 del 2019) .” (Cons. Stato, sez. I, parere n. 330 del 2022; v. anche Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7712 del 2022; sez. II, sent. n. 6318 del 2020; id., sent. n. 545 del 2020; sez. III, sent. n. 112 del 2020; più recentemente, cfr. Cons. St., VII, 18.1.2024, n. 591);
Ritenuto, in adesione al richiamato indirizzo giurisprudenziale, che il presente ricorso, limitatamente al primo motivo, sia inammissibile per violazione del principio di alternatività, come da avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., avendo il giudizio ad oggetto il medesimo bene della vita (immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia) richiesto con il ricorso R.G. n. 11991/2024, rivolgendosi altresì, almeno parzialmente, avverso i medesimi atti ivi impugnati;
Ritenuto, in ogni caso, che detto motivo sia anche infondato nel merito, in quanto:
- dalla documentazione agli atti risulta che la competente commissione medica ha riconosciuto alla ricorrente la condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104 (handicap non grave, diversamente da quanto asserito nel ricorso);
- la ricorrente afferma, altresì, che le sarebbe stata riconosciuta l’invalidità civile al 75%, ma tale asserzione non è supportata dai documenti acquisiti al fascicolo, risultando soltanto prodotta la consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito del giudizio civile instaurato onde contestare il richiamato accertamento medico, senza che sia data alcuna notizia dell’esito del predetto giudizio (che in realtà non è neppure menzionato dalla parte);
- a prescindere da tali rilievi, l’assunto alla base del ricorso secondo cui ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92 spetterebbe un tempo aggiuntivo pari al 50% non è corretto. Secondo l’art. 9, co. 4, lett. a), del d.m. n. 472/2024, infatti, il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 ha diritto ad un tempo aggiuntivo “ non eccedente il 50% in più ” rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove. Il 50% costituisce, pertanto, la misura massima dell’agevolazione prevista, che nella sua concreta quantificazione è rimessa a una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione;
- la parte ricorrente non ha fondatamente contestato la determinazione amministrativa, limitandosi ad invocare la presunta spettanza del tempo aggiuntivo massimo e allegando genericamente la disparità di trattamento, senza specificamente dedurre in ordine agli aspetti di erroneità o irragionevolezza della valutazione operata dall’Amministrazione;
- la ricorrente afferma di non essere stata collocata a sostenere la prova in un’aula separata rispetto agli altri candidati non beneficiari del tempo aggiuntivo, con la conseguenza che questi ultimi, una volta terminata la prova (nel tempo ordinario ed inferiore a quello della ricorrente), avrebbero creato forte confusione ed un passaggio continuo attorno alla postazione della ricorrente, rendendo – di fatto – vana la concessione del tempo aggiuntivo. Tale deduzione è, tuttavia, da un lato contrastata dall’Università, che invece ha dedotto di aver collocato la ricorrente in un’aula dedicata ai candidati con handicap o DSA (senza che la ricorrente nulla abbia osservato al riguardo), e dall’altro lato smentita dalla documentazione acquisita agli atti, risultando dai documenti del fascicolo (e in particolare dai verbali d’aula) che la ricorrente è stata collocata nel corso delle due prove in un’aula in cui erano presenti, rispettivamente, 19 e 12 candidati;
Ritenuto che anche la pretesa di diretta ammissione della ricorrente ad anni successivi al primo di cui al secondo motivo di ricorso, in disparte gli ulteriori profili di inammissibilità derivanti dalla mancata presentazione, da parte della ricorrente, di una domanda in tal senso rivolta all’Università nel corrente anno accademico e alla conseguente inesistenza di un provvedimento (o di un’inerzia) impugnabile, di cui nel ricorso non è dato conto in alcun modo, sia parimenti infondata;
Ritenuto, infatti, di dover confermare l’avviso già espresso dalla Sezione secondo cui, sulla base di quanto previsto dall’allegato 3, punto 10, del d.m. n. 472/2024, “ l’iscrizione agli anni successivi avviene in generale a seguito della pubblicazione di apposito “avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti”, conformemente alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, Cons. St., VII, 29.12.2022, n. 11647), laddove la deroga a tale procedura, contemplata dal precedente punto 9, riguarda esclusivamente i “candidati collocati in posizione utile in graduatoria” e, quindi, coloro che hanno superato il test di ammissione ” (v. ord. 20.12.2024, n. 5859);
Ritenuto, altresì, di dover ribadire che “ L'esigenza di una valutazione comparativa delle istanze di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea […], nell'ambito di una procedura selettiva aperta ai candidati interessati, risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, consentendo la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e alla stregua di criteri all'uopo predeterminati ”, atteso che “ la disponibilità di posti per trasferimenti è da verificare sulla base "delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna "coorte" è […] un presupposto indefettibile per l'accettazione di iscrizioni ad anni successivi, non essendo possibile "creare" o "prevedere" o "programmare" altrimenti posti da destinare ai trasferimenti ma dovendo tale contingente sempre essere determinato "sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola "coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato ” (Cons. St., VII, 29.12.2022, n. 11647);
Ritenuto che le spese sostenute dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, potendosi fare luogo a compensazione tra tutte le altre parti in mancanza di difese nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. Spese compensate tra tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO