Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2025, proposto da
Bayer S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il suo studio in NC, piazza Cavour, 23;
Ast di NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Pesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Territoriale di NC- Ast di NC - Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, Azienda Sanitaria Territoriale di NC – Ast di NC Gestione Liquidatoria ex Asur Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Eg Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino, Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Inrca - Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della Determina n. 42 del 23.12.2024 del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di NC, con oggetto “A.S. Fornitura Farmaci 3^ Edizione per Enti SSR, Gara SIMOG n. 8108827 Lotti 150 e 151 – Risoluzione contrattuale”, recante la risoluzione del contratto per la fornitura del farmaco Xarelto® a base del principio attivo rivaroxaban nei dosaggi da 15 mg e da 20 mg, stipulato con Bayer S.p.A. in data 15.12.2022, in relazione ai lotti n. 150 e 151, aggiudicati alla ricorrente nell’ambito dello SDAPA Consip n. 2820182 avente ad oggetto la procedura di gara “Farmaci Edizione n. III” (Simog n. 8108827)” indetta dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR, in qualità di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore regionale delle Marche (SUAM), per la fornitura di principi attivi necessari agli Enti del SSR della Regione Marche, e del documento istruttorio a firma del RUP alla medesima allegato, nonché della relativa comunicazione del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST di NC trasmessa alla ricorrente via pec in data 2.1.2025, con oggetto “Risoluzione contrattuale Farmaco Xarelto – A.Q. Farmaci 3^ edizione”, recante in allegato la Determina del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST di NC n. 42 del 23.12.2024;
b) della comunicazione di avvio del procedimento del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di NC di risoluzione del contratto di fornitura ai sensi dell’art. 16, punto 2, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale della procedura, in quanto atto presupposto, recante in oggetto “Farmaco XARELTO: Appalto specifico fornitura farmaci 3^ edizione per Enti SSR, gara Simog n. 8108827 Lotti 150 – 151”;
c) di tutti gli atti istruttori e presupposti del procedimento di risoluzione del contratto di fornitura avviato dall’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST di NC, delle risultanze del medesimo procedimento, ivi incluse la nota prot. n. 11487 del 18.7.2024, la nota ID AST_AN n. 3701497 dell’1.10.2024, la nota prot. n. 16713 del 14.11.2024 dell’AST NC;
d) in subordine, della clausola della lex specialis di gara di cui all’art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero in subordine per equivalente economico,
e per la condanna
della resistente al risarcimento del danno in forma specifica ovvero in subordine per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ast di NC, della Regione Marche e di Eg SpA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 comma 2 lett. 3 della Costituzione, oltre che degli artt. 1,3,7 e 11 della L. 241/90.
In particolare, con gli atti in epigrafe l’AST di NC ha risolto il contratto per la fornitura del principio attivo rivaroxan nei dosaggi da 15 mg e 20 mg relativamente ai Lotti 150-151 della procedura in oggetto, commercializzati da Bayer, previa richiesta di adeguamento del prezzo.
La risoluzione è stata adottata ai sensi dell’art 16 del Capitolato prestazionale (Risoluzione del contratto e Recesso) punto 2. Che prevede la risoluzione del contratto nei casi in cui: “2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici e/o biosimilari……Nell’ipotesi di cui al precedente punto 2, l’ASUR Marche, procederà……all’espletamento di una nuova procedura acquisitiva…Nelle more degli esiti della nuova procedura acquisitiva, l’Aggiudicatario del farmaco non più coperto da brevetto dovrà adeguare, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell’AIFA, il prezzo della propria offerta almeno al 50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, (ovvero al prezzo ex-factory se pertinente), del farmaco equivalente se economicamente più vantaggioso”.
La ricorrente, negli articolati motivi di ricorso, sostiene che vi sia la copertura brevettuale e il diritto di esclusiva sino al 19 gennaio 2026, con conseguente inapplicabilità dell’art 16, punto 2 del capitolato prestazionale e descrittivo e dell’art 16 dell’accordo quadro.
Lamenta inoltre vizi procedimentali e impugna in via subordinata le clausole di cui all’art 16 del capitolato descrittivo e prestazionale citato, formulando altresì domanda di risarcimento del danno.
Si sono costituiti la Regione Marche, l’Ast di NC e la controinteressata Eg Spa, resistendo al ricorso.
Con memoria in data 22 aprile 2025, la ricorrente ha dichiarato che, nella nelle more della trattazione del ricorso, si è determinata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio in essere, richiedendo altresì la compensazione delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 In ragione dell’esplicita dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
1.1 Con riguardo alla richiesta di compensazione, la Regione Marche e la controinteressata non si sono esplicitamente opposte, mentre l’Ast di NC si è opposta, rimettendosi comunque alla decisione del Collegio sul punto.
1.2 Si ritiene che la complessità della questione principale alla base del ricorso, affrontata da diversi Tribunali Amministrativi e che ha visto da ultimo il respingimento della tesi della ricorrente (tra le tante, Tar Sardegna 19 aprile 2025 n. 333), giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NC nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO