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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 10917/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2025
Oggi, 29.05.2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e del MOT dott. Italo De Felice, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. Capriglione Daniele, il quale si riporta alla memoria conclusionale, l'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate insistendo per l'accoglimento;
- per parte convenuta l'avv. Luigi Ambrosano, per delega dell'avv. Vito Carabotta, il quale si riporta ai propri scritti contestando quelli di controparte e insiste per il rigetto della domanda. In particolare, contesta la dinamica prospettata da parte attrice ed evidenzia che la CTU ha determinato in misura minimale i postumi del sinistro.
L'avv. Capriglione impugna e contesta, evidenziando che gli esiti complessivi dell'istruttoria confermano la dinamica del sinistro prospettata in citazione;
si riporta altresì alle note critiche alla
CTU a firma del proprio CTP.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N.R.G. 10917/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10917/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da
sinistro stradale, vertente tra:
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1
liti in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Massimiliano Auricchio e Daniele
Capriglione, elettivamente domiciliato in Corbara (SA), alla via Cerzone, n.9;
ATTORE
E
2 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito
Carabotta, presso il cui studio, sito in Battipaglia, alla via Zara n.20, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
NONCHÈ
nato il [...] a [...]; Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 29.05.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
in persona del l.r.p.t. e esponendo che il Controparte_1 Controparte_2
giorno 17.08.2017, alle ore 13:15 circa, in Minori (SA), alla via Pioppi, all'altezza del km 0+200 veniva coinvolto in un sinistro stradale causato dal veicolo Ford Fiesta tg.
FA222XE, di proprietà e condotto dal sig. Controparte_2
Ricostruiva la dinamica sostenendo che, nel mentre percorreva in direzione nord la suddetta via, uscendo da una curva destrorsa, trovava la propria corsia di percorrenza ostruita dall'autovettura Ford Fiesta, che proveniva dall'opposto senso di marcia e,
nel sorpasso di un altro veicolo fermo nella propria corsia di percorrenza, invadeva la sede stradale.
Specificava che, per tale motivo, tentava una manovra di emergenza effettuando una brusca frenata e sterzata verso destra, ma, nonostante ciò, perdeva il controllo del proprio veicolo e rovinava in terra.
3 Esponeva che, per tali motivi, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso di Ravello
(SA), Azienda Ospedaliera “OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” ove gli venivano refertate lesioni consistenti in “esiti di trauma contusivo di spalla dx”.
Riferiva altresì che, in seguito al sinistro, all'esito di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali, emergeva la lesione della cuffia dei rotatori e che in data
21.09.2017 si sottoponeva ad un intervento chirurgico di ricostruzione per eliminarne la lesione, al termine del quale applicava tutore per circa tre settimane.
Successivamente praticava sedute di riabilitazione e risultava clinicamente guarito in data 03.04.2018.
Avviava la procedura per il risarcimento dei danni alla propria compagnia assicurativa che si concludeva con esito negativo in quanto il medico Controparte_3
fiduciario incaricato valutava i postumi invalidanti nella misura superiore al 9%; per tale motivo, si rivolgeva alla previa stipula di negoziazione Controparte_1
assistita, parimenti non andata a buon fine.
Concludeva, pertanto, per accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui
è causa il sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo in solido con Controparte_2
la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni personali patite dall'attore in occasione del sinistro de quo, nella misura contenuta in € 52.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, posto che il quantum richiesto eccedeva il limite di valore
4 previsto per la negoziazione assistita. In via principale e nel merito contestava la piena responsabilità dell'evento in capo al proprio assicurato, adducendo alla responsabilità
concorsuale dell'attore nella dinamica del sinistro. In punto di quantum debeatur,
eccepiva che alcune lesioni lamentate dall'attore erano preesistenti al sinistro e dunque non riconducibili al sinistro de quo.
Concludeva, in via preliminare per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare per la carenza di legittimazione passiva e, in via principale e nel merito per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
3. Alla prima udienza del 04.03.2020, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e si concedevano i termini per le Controparte_2
memorie istruttorie.
4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU medico-legale.
5. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 31.01.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.2025.
***
6. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di improcedibilità della domanda è
infondata. Dall'analisi della documentazione allegata, infatti, si evince che parte attrice ha correttamente esperito il tentativo di conciliazione mediante il ricorso alla negoziazione assistita, come previsto dall'art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014) (cfr. produzione di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio). Giova ribadire, inoltre, che la presente controversia, avente
5 ad oggetto risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli, non è soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs. n. 28/2010 e, pertanto, anche tale eccezione
è infondata.
7. Sempre in via preliminare, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa è infondata. Dall'istruttoria espletata emerge chiaramente che l'automobile Ford tg. FA222KE fosse di proprietà del al CP_2
momento del sinistro. Tanto si desume, oltre che dal certificato “PRA”, che indica nel il proprietario, anche dal verbale di polizia municipale redatto il giorno del CP_2
sinistro e in atti, ove il viene identificato quale “proprietario” del veicolo. CP_2
8. Ciò detto, in ordine alla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione vada inquadrata ai sensi dell'art. 2054 c.c., atteso che l'attore lamenta il danno alla persona derivante da circolazione di veicoli a motore.
Come noto, l'art. 2054 c.c. introduce una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli, invece, il suddetto articolo dispone che debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno.
Quanto alla ripartizione della colpa, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054
c.c., comma 2, è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è
consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. civ. n.
19282/2022 e Cass. civ. n. 3764/2021)
6 In ogni caso, il fatto che non si verifichi uno scontro tra i veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 1
c.c., secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che a tal fine non rileva la condotta anomala del danneggiato, ma occorre provare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele necessarie, anche sotto il profilo della velocità, in ossequio al fondamento colposo della responsabilità ricollegabile alla violazione delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia.
9. Passando all'esame del caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Parte_1
9.1. In via preliminare, quanto alla dinamica del sinistro, deve ritenersi provata – alla stregua degli elementi processuali acquisiti in giudizio – la dinamica dell'incidente come prospettata da parte attrice.
Si rinvia, in via principale, al “Rapporto di incidente stradale” del Corpo Associato di
Polizia Locale “Reghinna” – Unità operativa minori”, prot. n. 14/2017, ove si legge la seguente dinamica (cfr. pag. 8), che si riporta a stralcio: “Dalle immagini
conservate tramite l'impianto di video sorveglianza si nota il veicolo Ford che
procedendo in direzione sud superava un veicolo fermo sulla destra. Nel compiere
tale manovra, invase la corsia di sinistra ove transitava il motoveicolo Kawasaki in
direzione nord. Il motoveicolo, stringendosi verso la parete delle case popolari,
rovinava a terra.”
Tale ricostruzione è attendibile e veritiera in quanto derivante dall'analisi delle immagini provenienti dall'impianto di video sorveglianza e confermato dall'agente
7 in sede di deposizione testimoniale: “Confermo di aver redato il Testimone_1
verbale in atti e di aver visionato il filmato estratto dalle telecamere di
videosorveglianza nella stessa giornata come desumibile dallo stesso verbale” (cfr.
verbale di udienza del 13.01.2022”
Inoltre, tale dinamica è confermata dalla prova orale resa all'udienza del 17.06.2021
dal sig. , indifferente, della cui attendibilità non c'è motivo di Controparte_4
dubitare. Il teste, sul punto, riferisce: “Ricordo di aver visto una moto che saliva verso
via Pioppi in direzione di via Torre, sull'opposta corsia di marcia vi era una
macchina scura ferma ed altra macchina che, superandola, si immetteva nell'altra
corsia così ostruendo il passaggio della moto. Il conducente della moto, che era
munito di casco, cercava di evitare l'impatto, sterzava e così perdeva il controllo del
motociclo”.
La medesima ricostruzione è fornita anche dal teste sorella del Tes_2
convenuto contumace che si trovava a bordo del veicolo insieme al Controparte_2
fratello al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 17.06.2021).
10. Attesa la prova del fatto, in ordine al soggetto effettivamente responsabile dell'evento e all'eventuale concorso di colpa del , il Tribunale rileva quanto Pt_1
segue.
Deve darsi atto, innanzitutto, che è pacifico e non contestato che tra l'automobile e il veicolo non vi sia stato alcuno scontro ma che la caduta del dal motociclo Pt_1
derivava dalla manovra che egli ha tentato per evitare l'impatto con l'autovettura Ford
condotta dal CP_2
Per tale ragione, il Tribunale, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ritiene che sia possibile applicare la regola della presunzione di pari
8 responsabilità nella causazione del sinistro e pertanto, occorre comprendere a chi sia imputabile l'effettiva responsabilità dell'occorso sinistro.
Nel caso di specie, mancando elementi concreti in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti (sul punto, l'agente che ha visionato il filmato nulla afferma e la CP_2
parla genericamente di “velocità sostenuta” tenuta dalla moto) ed essendo stata immediata la caduta della moto, si presume che la stessa non poteva essere causata da un semplice sbandamento bensì dalla condotta imprudente del CP_2
È del tutto evidente, alla stregua del dato probatorio, da un lato, l'esclusiva colpa del conducente della Ford e, dall'altro, l'assenza di alcun comportamento colposo del
[...]
, considerando i seguenti elementi. Pt_1
In primo luogo, si tenga conto che il sorpasso è manovra pericolosa e complessa e il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso, non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché
detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là
dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Cfr. Cass. civ., n.
5505/2008).
Si noti che nel caso di specie la suddetta manovra è stata compiuta dal in CP_2
prossimità di una curva, come si evince dalle deposizioni testimoniali (Cfr. teste
“Posso solo riferire che a distanza di mt 50 c'è una curva”). Dirimenti Tes_1
sono le foto prodotte in giudizio dall'attore con la seconda memoria istruttoria,
estrapolate dalle immagini di videosorveglianza, dalle quali emerge con chiarezza la presenza di una curva, nonché anche veicoli fermi in sosta sulla destra della carreggiata percorsa dall'attore.
9 Si aggiunga che la larghezza non eccessiva della carreggiata avrebbe dovuto indurlo a prestare maggiore attenzione. Si aggiunga altresì che non risulta dall'evidenza probatoria agli atti alcun comportamento anomalo in capo al . Pt_1
10. Considerato assolto l'onere della prova in merito all'an della pretesa risarcitoria e venendo all'esame del nesso di causalità, il Tribunale osserva quanto segue.
10.1 In primo luogo, dal confronto tra le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e le osservazioni effettuate dai periti di parte nonché la consulenza redatta dal medico incaricato dell'assicurazione si rileva una parziale diversità di CP_3
conclusioni dal punto di vista del nesso causale tra il sinistro e il danno occorso al
[...]
. Pt_1
Il CTU dott. giunge alla conclusione che l'attore, in seguito al sinistro Per_1
riportava: “Trauma contusivo della spalla destra in soggetto con verosimile
preesistente lesione della cuffia dei rotatori della spalla omolaterale e con lesione
inveterata massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra” (cfr. pag. 17
dell'elaborato peritale).
Il consulente nominato dal Tribunale ritiene, dunque, che la lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra non sia direttamente prodotta dal sinistro per cui è causa in quanto unicamente aggravata dal trauma contusivo, affermando: “si ritiene non
ammissibile il nesso causale tra il sinistro del 17.08.2017 e la lesione della cuffia dei
rotatori della spalla destra poi operata in data 21.09.2017, mentre è ammissibile il
nesso causale tra il sinistro del 17.08.2017 ed il solo trauma contusivo della spalla
destra, così come refertato in Pronto Soccorso.”
Escludendo il suddetto nesso di causalità, il danno biologico è stato individuato nella misura del 2% e il periodo di inabilità ricostruito nei seguenti termini: I.T.T. (al 100%)
10 in giorni 0; I.T.P. (al 75%) in giorni 5; I.T.P. (al 50%) in giorni 30; I.T.P. (al 25%) in giorni 30.
10.2 Di converso, il CT di parte attrice, dott. in sede di note del Per_2
31.08.2022, a pagina 2, critica tale conclusione ritenendola errata nella parte in cui il
CTU ha addebitato la lesione nella cuffia dei rotatori esclusivamente ad un puro processo degenerativo, affermando: “In effetti il trauma subito alla spalla destra per
caduta dalla motocicletta ha determinato l'ulteriore danneggiamento del complesso
tendino-muscolare della cuffia, a sua volta già minato da un iniziale degenerazione
artrosica, come da esami strumentali eseguiti. [...] Quindi si evince chiaramente che
il danno subito ha determinato l'ulteriore rimaneggiamento strutturale dei tendini,
già modicamente sofferenti.” (cfr. note critiche allegate alla consulenza tecnica d'ufficio).
10.3 Non da ultimo, la relazione medico legale del 07.12.2017, effettuata dal dott.
per conto di sempre sulla base della medesima documentazione Per_3 CP_3
(inclusa la cartella clinica dell'ospedale Cardarelli) esprime il giudizio positivo sul nesso causale, nei seguenti termini “Da quanto riferito nel corso della visita medica
esiste verosimilmente nesso causale tra le lesioni riscontrate ed il trauma riferito.
Data la tipologia di lesione vi è nesso causale dato quanto riscontrato rx. Esiste
verosimilmente il nesso causale tra le lesioni riscontrate ed il trauma riferito.” (cfr.
perizia allegata all'atto di citazione).
Il danno biologico veniva individuato nella misura del 11% e il periodo di inabilità
veniva ricostruito nei seguenti termini: I.T.T. (al 100%) in giorni 6; I.T.P. (al 75%) in giorni 25; I.T.P. (al 50%) in giorni 30; I.T.P. (al 25%) in giorni 45.
Gli esiti dei consulenti divergono in parte, ma, ad un attento esame delle rispettive valutazioni, si evince chiaramente che sia il CTU che il CTP riconoscono come certa
11 una pregressa sofferenza della cuffia dei rotatori, sia alla spalla destra (quella interessata dal sinistro) sia alla spalla sinistra.
10.4 Sul punto il Tribunale ritiene provato il nesso di causalità anche con riferimento alla lesione della cuffia dei rotatori, limitatamente alla spalla interessata dal sinistro,
in considerazione del fatto che l'urto ha sicuramente aggravato la situazione preesistente e ha determinato il peggioramento di una malattia che, con elevato grado di probabilità – alla stregua delle conclusioni dei consulenti, corroborate da evidenze scientifiche – era già preesistente.
Si aggiunga che, quanto alle osservazioni del CTU in ordine alla mancata diagnosi in sede di Pronto Soccorso, che:
- la lesione della cuffia dei rotatori venne diagnosticata in seguito con la risonanza magnetica, esame ben diverso da quello (rx) praticato in sede di pronto soccorso;
- l'assenza di escoriazioni riconducibili ad un trauma violento non può essere direttamente ricollegato ad una lesione che ben può avvenire anche con un trauma meno violento.
10.5 In conclusione, il giudicante ritiene provato il nesso causale tra la caduta ed entrambi i danni riportati dall'attore, sebbene debba procedersi ad una quantificazione del danno tenendo conto di quanto segue.
In materia di danno differenziale la Corte di Cassazione si è pronunciata di recente,
consolidando alcuni principi (Cfr. Cass. civ. 11/11/2019, n. 28986, e da ultimo ribaditi da Cass. 29/09/2022, n. 28327; 29/11/2022, n. 35025, 21/08/2020, n. 17555;
06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117).
Nel caso in cui le lesioni conseguenti ad un sinistro abbiano inciso in termini peggiorativi su una patologia preesistente, ai fini della quantificazione del danno è
necessario calcolare il valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata e
12 sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 28896 del 2019).
In altri termini, occorre effettuare una quantificazione rapportata alla invalidità
complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono concorrente, hanno aggravato la precedente condizione dell'appellante) per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a determinare il
«differenziale» risarcitorio spettante al danneggiato.
11. Passando al calcolo delle poste, il Tribunale ritiene congrua una quantificazione complessiva, successiva al sinistro, pari al 9%.
Sul punto si rimanda alla consulenza redatta dalla che ha Controparte_5
individuato nella misura dell'11% i postumi complessivamente riportati, tenuto conto anche della pregressa patologia di cui l'attore era già portatore, da ridurre in considerazione delle risultanze mediche in atti e degli esiti lesivi al 9%.
Va individuata, a questo punto, la percentuale di invalidità derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti.
Il Tribunale, in ragione dell'entità di tali lesioni, ossia “iniziale degenerazione
artrosica” stima equa una valutazione pari al 3% (pregressa patologia di cui l'attore è
risultato già affetto).
12. Va effettuata, quindi, la quantificazione monetaria delle singole poste.
Sul punto si precisa che nel caso di specie si tratta di lesioni c.d. “micropermanenti”
(fino al 9%) e per la liquidazione dello stesso trovano applicazione le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, da ultimo aggiornate al 2024, in quanto è un caso di danno alla
13 persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p..
11.2 Sviluppando i calcoli in base all'orientamento della Corte di Cassazione, si otterrà, quanto al danno complessivo pari al 9%:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro: 51
Percentuale di invalidità permanente: 9%
Punto base danno permanente: €947,30
Totale danno biologico permanente = € 15.589,24
Sviluppando i calcoli riguardo il valore monetario corrispondente alla patologia originaria, pari al 3%:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro: 51
Percentuale di invalidità pregressa: 3%
Punto base danno permanente: €947,30
Totale danno biologico pregresso = € 2.711,17
Applicando il principio espresso dalla Corte di Cassazione, il valore monetario del danno biologico c.d. differenziale è pari a € 12.878,07.
In ordine alla quantificazione monetaria del periodo di invalidità, il Tribunale ritiene congruo, stante la natura dei postumi, i giorni di ricovero nonché il periodo di riabilitazione, la somma pari ad €1.500,00, così come da consulenza della CP_3
che si ritiene di condividere sul punto.
14 11.3 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori.
12. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle spese mediche sostenute, pari ad
€ 6.978,25; le stesse, tenuto conto dell'incidenza della pregressa patologia, di cui si è
dato conto, si stimano congrue e pertinenti, perché riferite al sinistro in oggetto, ivi incluse le spese per il ricovero e l'intervento, nella misura di euro 4.000,00.
13. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di , la Parte_1 CP_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento
[...] Controparte_2
della somma totale di € 18.378,07 di cui € 14.378,07 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo e € 4.000,00 per spese mediche;
somme già interamente rivalutate all'attualità, oltre interessi legali su tali somme, devalutate al sinistro ed anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat, dal
17/08/2017 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
14. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della e di in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1) accerta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del Controparte_2
sinistro;
2) per l'effetto, condanna la in persona del lrpt, nonché Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle seguenti CP_2 Parte_1
somme: A) € 14.378,07 oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 17/08/2017 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità
sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
nonché B) € 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna la e in solido tra loro, in Controparte_1 Controparte_2
persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 3.500,00 per onorari ed € 545,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi agli avvocati Daniele Capriglione e Massimiliano
Auricchio, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente e per intero le spese di CTU,
come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico della Controparte_1
e di in solido tra loro.
[...] Controparte_2
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, il 29/05/2025.
Il giudice
Francesco Rossini
16
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 10917/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2025
Oggi, 29.05.2025, dinnanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e del MOT dott. Italo De Felice, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. Capriglione Daniele, il quale si riporta alla memoria conclusionale, l'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate insistendo per l'accoglimento;
- per parte convenuta l'avv. Luigi Ambrosano, per delega dell'avv. Vito Carabotta, il quale si riporta ai propri scritti contestando quelli di controparte e insiste per il rigetto della domanda. In particolare, contesta la dinamica prospettata da parte attrice ed evidenzia che la CTU ha determinato in misura minimale i postumi del sinistro.
L'avv. Capriglione impugna e contesta, evidenziando che gli esiti complessivi dell'istruttoria confermano la dinamica del sinistro prospettata in citazione;
si riporta altresì alle note critiche alla
CTU a firma del proprio CTP.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N.R.G. 10917/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10917/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da
sinistro stradale, vertente tra:
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1
liti in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Massimiliano Auricchio e Daniele
Capriglione, elettivamente domiciliato in Corbara (SA), alla via Cerzone, n.9;
ATTORE
E
2 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Vito
Carabotta, presso il cui studio, sito in Battipaglia, alla via Zara n.20, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
NONCHÈ
nato il [...] a [...]; Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 29.05.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
in persona del l.r.p.t. e esponendo che il Controparte_1 Controparte_2
giorno 17.08.2017, alle ore 13:15 circa, in Minori (SA), alla via Pioppi, all'altezza del km 0+200 veniva coinvolto in un sinistro stradale causato dal veicolo Ford Fiesta tg.
FA222XE, di proprietà e condotto dal sig. Controparte_2
Ricostruiva la dinamica sostenendo che, nel mentre percorreva in direzione nord la suddetta via, uscendo da una curva destrorsa, trovava la propria corsia di percorrenza ostruita dall'autovettura Ford Fiesta, che proveniva dall'opposto senso di marcia e,
nel sorpasso di un altro veicolo fermo nella propria corsia di percorrenza, invadeva la sede stradale.
Specificava che, per tale motivo, tentava una manovra di emergenza effettuando una brusca frenata e sterzata verso destra, ma, nonostante ciò, perdeva il controllo del proprio veicolo e rovinava in terra.
3 Esponeva che, per tali motivi, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso di Ravello
(SA), Azienda Ospedaliera “OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” ove gli venivano refertate lesioni consistenti in “esiti di trauma contusivo di spalla dx”.
Riferiva altresì che, in seguito al sinistro, all'esito di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali, emergeva la lesione della cuffia dei rotatori e che in data
21.09.2017 si sottoponeva ad un intervento chirurgico di ricostruzione per eliminarne la lesione, al termine del quale applicava tutore per circa tre settimane.
Successivamente praticava sedute di riabilitazione e risultava clinicamente guarito in data 03.04.2018.
Avviava la procedura per il risarcimento dei danni alla propria compagnia assicurativa che si concludeva con esito negativo in quanto il medico Controparte_3
fiduciario incaricato valutava i postumi invalidanti nella misura superiore al 9%; per tale motivo, si rivolgeva alla previa stipula di negoziazione Controparte_1
assistita, parimenti non andata a buon fine.
Concludeva, pertanto, per accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui
è causa il sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo in solido con Controparte_2
la società in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni personali patite dall'attore in occasione del sinistro de quo, nella misura contenuta in € 52.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, posto che il quantum richiesto eccedeva il limite di valore
4 previsto per la negoziazione assistita. In via principale e nel merito contestava la piena responsabilità dell'evento in capo al proprio assicurato, adducendo alla responsabilità
concorsuale dell'attore nella dinamica del sinistro. In punto di quantum debeatur,
eccepiva che alcune lesioni lamentate dall'attore erano preesistenti al sinistro e dunque non riconducibili al sinistro de quo.
Concludeva, in via preliminare per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
sempre in via preliminare per la carenza di legittimazione passiva e, in via principale e nel merito per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
3. Alla prima udienza del 04.03.2020, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e si concedevano i termini per le Controparte_2
memorie istruttorie.
4. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e
CTU medico-legale.
5. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 31.01.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.05.2025.
***
6. In via preliminare, si rileva che l'eccezione di improcedibilità della domanda è
infondata. Dall'analisi della documentazione allegata, infatti, si evince che parte attrice ha correttamente esperito il tentativo di conciliazione mediante il ricorso alla negoziazione assistita, come previsto dall'art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014) (cfr. produzione di parte allegata all'atto introduttivo del giudizio). Giova ribadire, inoltre, che la presente controversia, avente
5 ad oggetto risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli, non è soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs. n. 28/2010 e, pertanto, anche tale eccezione
è infondata.
7. Sempre in via preliminare, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa è infondata. Dall'istruttoria espletata emerge chiaramente che l'automobile Ford tg. FA222KE fosse di proprietà del al CP_2
momento del sinistro. Tanto si desume, oltre che dal certificato “PRA”, che indica nel il proprietario, anche dal verbale di polizia municipale redatto il giorno del CP_2
sinistro e in atti, ove il viene identificato quale “proprietario” del veicolo. CP_2
8. Ciò detto, in ordine alla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione vada inquadrata ai sensi dell'art. 2054 c.c., atteso che l'attore lamenta il danno alla persona derivante da circolazione di veicoli a motore.
Come noto, l'art. 2054 c.c. introduce una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli, invece, il suddetto articolo dispone che debba presumersi, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno.
Quanto alla ripartizione della colpa, la giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054
c.c., comma 2, è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è
consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. civ. n.
19282/2022 e Cass. civ. n. 3764/2021)
6 In ogni caso, il fatto che non si verifichi uno scontro tra i veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 1
c.c., secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che a tal fine non rileva la condotta anomala del danneggiato, ma occorre provare che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele necessarie, anche sotto il profilo della velocità, in ossequio al fondamento colposo della responsabilità ricollegabile alla violazione delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia.
9. Passando all'esame del caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Parte_1
9.1. In via preliminare, quanto alla dinamica del sinistro, deve ritenersi provata – alla stregua degli elementi processuali acquisiti in giudizio – la dinamica dell'incidente come prospettata da parte attrice.
Si rinvia, in via principale, al “Rapporto di incidente stradale” del Corpo Associato di
Polizia Locale “Reghinna” – Unità operativa minori”, prot. n. 14/2017, ove si legge la seguente dinamica (cfr. pag. 8), che si riporta a stralcio: “Dalle immagini
conservate tramite l'impianto di video sorveglianza si nota il veicolo Ford che
procedendo in direzione sud superava un veicolo fermo sulla destra. Nel compiere
tale manovra, invase la corsia di sinistra ove transitava il motoveicolo Kawasaki in
direzione nord. Il motoveicolo, stringendosi verso la parete delle case popolari,
rovinava a terra.”
Tale ricostruzione è attendibile e veritiera in quanto derivante dall'analisi delle immagini provenienti dall'impianto di video sorveglianza e confermato dall'agente
7 in sede di deposizione testimoniale: “Confermo di aver redato il Testimone_1
verbale in atti e di aver visionato il filmato estratto dalle telecamere di
videosorveglianza nella stessa giornata come desumibile dallo stesso verbale” (cfr.
verbale di udienza del 13.01.2022”
Inoltre, tale dinamica è confermata dalla prova orale resa all'udienza del 17.06.2021
dal sig. , indifferente, della cui attendibilità non c'è motivo di Controparte_4
dubitare. Il teste, sul punto, riferisce: “Ricordo di aver visto una moto che saliva verso
via Pioppi in direzione di via Torre, sull'opposta corsia di marcia vi era una
macchina scura ferma ed altra macchina che, superandola, si immetteva nell'altra
corsia così ostruendo il passaggio della moto. Il conducente della moto, che era
munito di casco, cercava di evitare l'impatto, sterzava e così perdeva il controllo del
motociclo”.
La medesima ricostruzione è fornita anche dal teste sorella del Tes_2
convenuto contumace che si trovava a bordo del veicolo insieme al Controparte_2
fratello al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 17.06.2021).
10. Attesa la prova del fatto, in ordine al soggetto effettivamente responsabile dell'evento e all'eventuale concorso di colpa del , il Tribunale rileva quanto Pt_1
segue.
Deve darsi atto, innanzitutto, che è pacifico e non contestato che tra l'automobile e il veicolo non vi sia stato alcuno scontro ma che la caduta del dal motociclo Pt_1
derivava dalla manovra che egli ha tentato per evitare l'impatto con l'autovettura Ford
condotta dal CP_2
Per tale ragione, il Tribunale, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ritiene che sia possibile applicare la regola della presunzione di pari
8 responsabilità nella causazione del sinistro e pertanto, occorre comprendere a chi sia imputabile l'effettiva responsabilità dell'occorso sinistro.
Nel caso di specie, mancando elementi concreti in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti (sul punto, l'agente che ha visionato il filmato nulla afferma e la CP_2
parla genericamente di “velocità sostenuta” tenuta dalla moto) ed essendo stata immediata la caduta della moto, si presume che la stessa non poteva essere causata da un semplice sbandamento bensì dalla condotta imprudente del CP_2
È del tutto evidente, alla stregua del dato probatorio, da un lato, l'esclusiva colpa del conducente della Ford e, dall'altro, l'assenza di alcun comportamento colposo del
[...]
, considerando i seguenti elementi. Pt_1
In primo luogo, si tenga conto che il sorpasso è manovra pericolosa e complessa e il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso, non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché
detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là
dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Cfr. Cass. civ., n.
5505/2008).
Si noti che nel caso di specie la suddetta manovra è stata compiuta dal in CP_2
prossimità di una curva, come si evince dalle deposizioni testimoniali (Cfr. teste
“Posso solo riferire che a distanza di mt 50 c'è una curva”). Dirimenti Tes_1
sono le foto prodotte in giudizio dall'attore con la seconda memoria istruttoria,
estrapolate dalle immagini di videosorveglianza, dalle quali emerge con chiarezza la presenza di una curva, nonché anche veicoli fermi in sosta sulla destra della carreggiata percorsa dall'attore.
9 Si aggiunga che la larghezza non eccessiva della carreggiata avrebbe dovuto indurlo a prestare maggiore attenzione. Si aggiunga altresì che non risulta dall'evidenza probatoria agli atti alcun comportamento anomalo in capo al . Pt_1
10. Considerato assolto l'onere della prova in merito all'an della pretesa risarcitoria e venendo all'esame del nesso di causalità, il Tribunale osserva quanto segue.
10.1 In primo luogo, dal confronto tra le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e le osservazioni effettuate dai periti di parte nonché la consulenza redatta dal medico incaricato dell'assicurazione si rileva una parziale diversità di CP_3
conclusioni dal punto di vista del nesso causale tra il sinistro e il danno occorso al
[...]
. Pt_1
Il CTU dott. giunge alla conclusione che l'attore, in seguito al sinistro Per_1
riportava: “Trauma contusivo della spalla destra in soggetto con verosimile
preesistente lesione della cuffia dei rotatori della spalla omolaterale e con lesione
inveterata massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra” (cfr. pag. 17
dell'elaborato peritale).
Il consulente nominato dal Tribunale ritiene, dunque, che la lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra non sia direttamente prodotta dal sinistro per cui è causa in quanto unicamente aggravata dal trauma contusivo, affermando: “si ritiene non
ammissibile il nesso causale tra il sinistro del 17.08.2017 e la lesione della cuffia dei
rotatori della spalla destra poi operata in data 21.09.2017, mentre è ammissibile il
nesso causale tra il sinistro del 17.08.2017 ed il solo trauma contusivo della spalla
destra, così come refertato in Pronto Soccorso.”
Escludendo il suddetto nesso di causalità, il danno biologico è stato individuato nella misura del 2% e il periodo di inabilità ricostruito nei seguenti termini: I.T.T. (al 100%)
10 in giorni 0; I.T.P. (al 75%) in giorni 5; I.T.P. (al 50%) in giorni 30; I.T.P. (al 25%) in giorni 30.
10.2 Di converso, il CT di parte attrice, dott. in sede di note del Per_2
31.08.2022, a pagina 2, critica tale conclusione ritenendola errata nella parte in cui il
CTU ha addebitato la lesione nella cuffia dei rotatori esclusivamente ad un puro processo degenerativo, affermando: “In effetti il trauma subito alla spalla destra per
caduta dalla motocicletta ha determinato l'ulteriore danneggiamento del complesso
tendino-muscolare della cuffia, a sua volta già minato da un iniziale degenerazione
artrosica, come da esami strumentali eseguiti. [...] Quindi si evince chiaramente che
il danno subito ha determinato l'ulteriore rimaneggiamento strutturale dei tendini,
già modicamente sofferenti.” (cfr. note critiche allegate alla consulenza tecnica d'ufficio).
10.3 Non da ultimo, la relazione medico legale del 07.12.2017, effettuata dal dott.
per conto di sempre sulla base della medesima documentazione Per_3 CP_3
(inclusa la cartella clinica dell'ospedale Cardarelli) esprime il giudizio positivo sul nesso causale, nei seguenti termini “Da quanto riferito nel corso della visita medica
esiste verosimilmente nesso causale tra le lesioni riscontrate ed il trauma riferito.
Data la tipologia di lesione vi è nesso causale dato quanto riscontrato rx. Esiste
verosimilmente il nesso causale tra le lesioni riscontrate ed il trauma riferito.” (cfr.
perizia allegata all'atto di citazione).
Il danno biologico veniva individuato nella misura del 11% e il periodo di inabilità
veniva ricostruito nei seguenti termini: I.T.T. (al 100%) in giorni 6; I.T.P. (al 75%) in giorni 25; I.T.P. (al 50%) in giorni 30; I.T.P. (al 25%) in giorni 45.
Gli esiti dei consulenti divergono in parte, ma, ad un attento esame delle rispettive valutazioni, si evince chiaramente che sia il CTU che il CTP riconoscono come certa
11 una pregressa sofferenza della cuffia dei rotatori, sia alla spalla destra (quella interessata dal sinistro) sia alla spalla sinistra.
10.4 Sul punto il Tribunale ritiene provato il nesso di causalità anche con riferimento alla lesione della cuffia dei rotatori, limitatamente alla spalla interessata dal sinistro,
in considerazione del fatto che l'urto ha sicuramente aggravato la situazione preesistente e ha determinato il peggioramento di una malattia che, con elevato grado di probabilità – alla stregua delle conclusioni dei consulenti, corroborate da evidenze scientifiche – era già preesistente.
Si aggiunga che, quanto alle osservazioni del CTU in ordine alla mancata diagnosi in sede di Pronto Soccorso, che:
- la lesione della cuffia dei rotatori venne diagnosticata in seguito con la risonanza magnetica, esame ben diverso da quello (rx) praticato in sede di pronto soccorso;
- l'assenza di escoriazioni riconducibili ad un trauma violento non può essere direttamente ricollegato ad una lesione che ben può avvenire anche con un trauma meno violento.
10.5 In conclusione, il giudicante ritiene provato il nesso causale tra la caduta ed entrambi i danni riportati dall'attore, sebbene debba procedersi ad una quantificazione del danno tenendo conto di quanto segue.
In materia di danno differenziale la Corte di Cassazione si è pronunciata di recente,
consolidando alcuni principi (Cfr. Cass. civ. 11/11/2019, n. 28986, e da ultimo ribaditi da Cass. 29/09/2022, n. 28327; 29/11/2022, n. 35025, 21/08/2020, n. 17555;
06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117).
Nel caso in cui le lesioni conseguenti ad un sinistro abbiano inciso in termini peggiorativi su una patologia preesistente, ai fini della quantificazione del danno è
necessario calcolare il valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata e
12 sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di applicare la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 28896 del 2019).
In altri termini, occorre effettuare una quantificazione rapportata alla invalidità
complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono concorrente, hanno aggravato la precedente condizione dell'appellante) per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a determinare il
«differenziale» risarcitorio spettante al danneggiato.
11. Passando al calcolo delle poste, il Tribunale ritiene congrua una quantificazione complessiva, successiva al sinistro, pari al 9%.
Sul punto si rimanda alla consulenza redatta dalla che ha Controparte_5
individuato nella misura dell'11% i postumi complessivamente riportati, tenuto conto anche della pregressa patologia di cui l'attore era già portatore, da ridurre in considerazione delle risultanze mediche in atti e degli esiti lesivi al 9%.
Va individuata, a questo punto, la percentuale di invalidità derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti.
Il Tribunale, in ragione dell'entità di tali lesioni, ossia “iniziale degenerazione
artrosica” stima equa una valutazione pari al 3% (pregressa patologia di cui l'attore è
risultato già affetto).
12. Va effettuata, quindi, la quantificazione monetaria delle singole poste.
Sul punto si precisa che nel caso di specie si tratta di lesioni c.d. “micropermanenti”
(fino al 9%) e per la liquidazione dello stesso trovano applicazione le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, da ultimo aggiornate al 2024, in quanto è un caso di danno alla
13 persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p..
11.2 Sviluppando i calcoli in base all'orientamento della Corte di Cassazione, si otterrà, quanto al danno complessivo pari al 9%:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro: 51
Percentuale di invalidità permanente: 9%
Punto base danno permanente: €947,30
Totale danno biologico permanente = € 15.589,24
Sviluppando i calcoli riguardo il valore monetario corrispondente alla patologia originaria, pari al 3%:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro: 51
Percentuale di invalidità pregressa: 3%
Punto base danno permanente: €947,30
Totale danno biologico pregresso = € 2.711,17
Applicando il principio espresso dalla Corte di Cassazione, il valore monetario del danno biologico c.d. differenziale è pari a € 12.878,07.
In ordine alla quantificazione monetaria del periodo di invalidità, il Tribunale ritiene congruo, stante la natura dei postumi, i giorni di ricovero nonché il periodo di riabilitazione, la somma pari ad €1.500,00, così come da consulenza della CP_3
che si ritiene di condividere sul punto.
14 11.3 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori.
12. Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle spese mediche sostenute, pari ad
€ 6.978,25; le stesse, tenuto conto dell'incidenza della pregressa patologia, di cui si è
dato conto, si stimano congrue e pertinenti, perché riferite al sinistro in oggetto, ivi incluse le spese per il ricovero e l'intervento, nella misura di euro 4.000,00.
13. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di , la Parte_1 CP_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento
[...] Controparte_2
della somma totale di € 18.378,07 di cui € 14.378,07 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo e € 4.000,00 per spese mediche;
somme già interamente rivalutate all'attualità, oltre interessi legali su tali somme, devalutate al sinistro ed anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat, dal
17/08/2017 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
14. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della e di in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, in base ai valori compresi tra minimi e medi, sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1) accerta la responsabilità esclusiva di nella verificazione del Controparte_2
sinistro;
2) per l'effetto, condanna la in persona del lrpt, nonché Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di delle seguenti CP_2 Parte_1
somme: A) € 14.378,07 oltre interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 17/08/2017 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità
sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
nonché B) € 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna la e in solido tra loro, in Controparte_1 Controparte_2
persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 3.500,00 per onorari ed € 545,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi agli avvocati Daniele Capriglione e Massimiliano
Auricchio, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente e per intero le spese di CTU,
come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico della Controparte_1
e di in solido tra loro.
[...] Controparte_2
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, il 29/05/2025.
Il giudice
Francesco Rossini
16