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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19463/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19463/2023
Oggi 15.05.2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. , che precisale conclusioni come da note Parte_1 Parte_1 depositate;
per , nessuno. Controparte_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. tramite deposito telematico, ex art. 127 ter cpc, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19463/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, l'avv. proponeva opposizione al decreto di liquidazione del suo Pt_1 compenso, quale difensore d'ufficio di , ammessa al gratuito patrocinio, nata a [...] il CP_2 27.03.76, nel procedimento penale n. 8554/16 R.g.n.r., tenutosi presso il Tribunale Ordinario di Venezia, decreto emesso dal medesimo Tribunale il 23.11.23, lamentando:
l'eccessiva riduzione delle competenze effettuata rispetto al quantum richiesto, mediante una liquidazione “unica” di due fasi diverse, tenutesi innanzi ad autorità giudiziarie diverse (Gip/Gup e Tribunale Monocratico) che, al contrario, sarebbero state effettivamente svolte dal difensore;
la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
Chiedeva, pertanto, la riforma della liquidazione di cui al provvedimento impugnato, per un totale pari ad € 1.032,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, anziché ad euro 358,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione, in cui parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 3 All'esito del procedimento, risulta provato che il ricorrente abbia prestato attività difensiva, quale difensore d'ufficio, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase dibattimentale (cfr. docc. 2, 4, 7, 8, 11, 14).
Di conseguenza, la liquidazione dei suoi compensi deve avvenire distintamente per ciascuna fase, in base ai parametri tabellari medi di riferimento, con decurtazione di 1/3, come recepito nel protocollo d'intesa del CNF prodotto dallo stesso ricorrente ex art. 106 bis dpr 115/2002: per la fase innanzi al GIP, comprensiva di interrogatorio, nella somma di euro 737,00, già decurtata di 1/3; per la fase dibattimentale, nella somma di euro 225,00, già decurtata di 1/3; totale euro 962,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La contumacia del nel presente giudizio, invece, giustifica la liquidazione a suo carico delle CP_1 spese di lite, secondo i parametri tabellari minimi, con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, vista la sostanziale definizione dell'attività difensiva nella fase introduttiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma del decreto di liquidazione opposto, del 23.11.2023, Tribunale di Venezia, emesso nel procedimento penale n. 8554/16 R.g.n.r., liquida a favore del ricorrente il compenso di euro 962,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 132,00 per compensi, oltre euro 125,00 per esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, con allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19463/2023
Oggi 15.05.2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. , che precisale conclusioni come da note Parte_1 Parte_1 depositate;
per , nessuno. Controparte_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. tramite deposito telematico, ex art. 127 ter cpc, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19463/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, l'avv. proponeva opposizione al decreto di liquidazione del suo Pt_1 compenso, quale difensore d'ufficio di , ammessa al gratuito patrocinio, nata a [...] il CP_2 27.03.76, nel procedimento penale n. 8554/16 R.g.n.r., tenutosi presso il Tribunale Ordinario di Venezia, decreto emesso dal medesimo Tribunale il 23.11.23, lamentando:
l'eccessiva riduzione delle competenze effettuata rispetto al quantum richiesto, mediante una liquidazione “unica” di due fasi diverse, tenutesi innanzi ad autorità giudiziarie diverse (Gip/Gup e Tribunale Monocratico) che, al contrario, sarebbero state effettivamente svolte dal difensore;
la violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
Chiedeva, pertanto, la riforma della liquidazione di cui al provvedimento impugnato, per un totale pari ad € 1.032,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, anziché ad euro 358,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione, in cui parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 3 All'esito del procedimento, risulta provato che il ricorrente abbia prestato attività difensiva, quale difensore d'ufficio, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase dibattimentale (cfr. docc. 2, 4, 7, 8, 11, 14).
Di conseguenza, la liquidazione dei suoi compensi deve avvenire distintamente per ciascuna fase, in base ai parametri tabellari medi di riferimento, con decurtazione di 1/3, come recepito nel protocollo d'intesa del CNF prodotto dallo stesso ricorrente ex art. 106 bis dpr 115/2002: per la fase innanzi al GIP, comprensiva di interrogatorio, nella somma di euro 737,00, già decurtata di 1/3; per la fase dibattimentale, nella somma di euro 225,00, già decurtata di 1/3; totale euro 962,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La contumacia del nel presente giudizio, invece, giustifica la liquidazione a suo carico delle CP_1 spese di lite, secondo i parametri tabellari minimi, con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, vista la sostanziale definizione dell'attività difensiva nella fase introduttiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma del decreto di liquidazione opposto, del 23.11.2023, Tribunale di Venezia, emesso nel procedimento penale n. 8554/16 R.g.n.r., liquida a favore del ricorrente il compenso di euro 962,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 132,00 per compensi, oltre euro 125,00 per esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, con allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 3 di 3