Sentenza 11 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/09/2002, n. 13255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13255 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2002 |
Testo completo
AULA "B" - E G A N 1 G L . 5 7 E - 3 L 3 3 8 E 1 L D 0 1 . S L T N A D ' R L E I S A I I O E R T D T O I 1 3255/02 NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8466/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron. 30867 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere Ud. 11 giu- Dott. Paolo Stile Consigliere Dott. Grazia Cataldi Consigliere gno 2002 ha pronunciato la seguente: SEN TE NZA sul ricorso proposto da: AR AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede 132, presso l'avv. Antonino Pellicanò, che la rappresenta e difen- de giusta delega in atti;
- ricorrente 2791
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Vin- cenzo Cerioni e Todaro Antonio che lo rappresentano e difendoro giusta delega in atti;
л intimato costituito con procura avversO la sentenza n. 678/99, decisa il 13 luglio 1999 e pubbli- cata il 23 ottobre 1999, resa dal Tribunale di Locri nel procedi- mento n. 328/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Franco Ireni per delega dell'avv. Antonio Todaro;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, ha concluso per l'improcedibilità e in subordine per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 settembre 1998 AR AN conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri in funzione di Giudice del Lavoro l'INPS al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di maternità. Con sentenza in data 11 marzo 1999 il Giudice adito accoglieva la domanda e peraltro compensava per metà le spese di lite che liqui- dava distinguendo solamente quelle per esborsi e indicando una mi- sura forfetaria, inferiore all'ammontare esposto nella notula, per diritti di procuratore e onorario di avvocato. Interponeva appello la AR e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 678/99, emessa in data 13 luglio - 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Locri. A sostegno della decisione il Collegio di merito Osservava che la liquidazione globale di lire 500.000, divisibili in lire 100.000 2 per lire 150.000 per diritti,spese, lire 250.000 per onorario "non pare sproporzionata in rapporto alla natura ed alla non par- ticolare complessità della causa previdenziale". Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne AR AN con atto notificato a mezzo posta, con invio in data 9 marzo 2000, sulla base di un unico complesso motivo. L'INPS si è costituito col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 91 cpc, 24 legge 13 giugno 1942 n. 794, nonché del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585; si rileva l'avvenuta violazione n. 5 dei minimi tariffari;
si lamenta altresì, con riferimento al dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione, non essendo stata in- dicata ragione di sorta per disattendere le analitiche parcelle versate in atti. Si richiama la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui il Giudice del Merito, in presenza di una specifica relativa alle spese, ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, ove non liquidi il tutto in conformità della medesima, deve indi- care sia le voci per le quali non ritiene dovuti i diritti o gli onorari, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli estor- si che considera ingiustificati od eccessivi, in modo da rencere possibile, attraverso il riscontro di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli atti e alle tariffe 3 sez. lav., 28 maggio 1976 n. 1929, rv 380729, conf. ex plu-(cass, ribus 30 gennaio 1975, n. 368, rv 373616, 5 maggio 1975 n. 1740, 24 maggio 1980 n. 3419, rv 407248, 5 agosto 1985 n. 4387). Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come questa Suprema Corte ha già affermato nella sentenza sez. I 16-03-2000, n. 3040, nella quale si confermano i principi sopra richiamati in ordine al potere del giudice del merito di decurtare una notula specifica, ove il ricorso per cassazione avversO la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice non ri- porti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, esso non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia e, pertanto, non essendo auto- per i diritti che per gli onorari, sufficiente, è inammissibile". Nello stesso senso si è espressa questa Corte nella sentenza n. 12741 del 18 ottobre 2001. Tale è appunto la situazione all'esame di questo Collegio poiché ✓ ricorrente si limita a indicare il valore della controversia e gli importi complessivi che deriverebbero dalla applicazione della tariffa professionale per diritti di procuratore e onorario di av- vocato, senza riportare peraltro le voci esposte per tali titoli. Non ricorre ragione di sorta per porre in discussione il sopra ri- chiamato orientamento, in ordine al quale l'odierno ricorrente non formula riserva o critica di sorta, limitandosi a non tenerne con- to. 4 л Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte;
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 11 giugno 2002 IL PRESIDENTE Vincenzo Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE رسheдевала дат selle Смаля IL CANCELLIERE e Depositato in Cancelleria 1. 2002 elle Oggi IL CANCELLIERE H O N More E 5