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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 950/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473
bis. 51 c.p.c. da
nata a [...] il [...], assistita Parte_1
in giudizio dall'avv. FILIPPETTO ANTONELLA
e da
nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito in giudizio dall'avv. FILIPPETTO ANTONELLA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso Il Tribunale,
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché
risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito
del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei
coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727);
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente
la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza,
per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di cessazione/scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini
Pag. 2 di 3 previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
formulate nel ricorso depositato in data 12/05/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza,
per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso il 17/06/2025
Il presidente est.
Chiara Sandini
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