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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Ludovica Dotti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1387 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16.10.2024, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata in Roma, via Marcantonio Parte_1 P.IVA_1
Colonna 27, presso lo studio dell'avv. Teresa Chieppa (c.f. ), C.F._1
APPELLANTE, APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Messore del foro di IN (C.F.
), domiciliato in Roma, via Palmiro Togliatti n. 1663, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Patrizia Mazzaroppi,
APPELLATO, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E
(c.f. ), domiciliato in viale Ulpiano 2, Controparte_2 P.IVA_3
Latina, presso lo studio dell'avv. Fabio Tonelli (c.f. ), C.F._3
APPELLATO, APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E
(c.f. , Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1674/2021 emessa dal Tribunale di
1 Roma il 28.01.2021
CONCLUSIONI: La ha rassegnato le proprie conclusioni Parte_1 chiedendo che questa Corte d'appello voglia «riformare, in parte qua, l'impugnata sentenza n. 1674/2021, del Tribunale civile di Roma, Sez. II, pubblicata il 28 gennaio
2021e notificata il 2 febbraio 2021; per l'effetto accertare e dichiarare valido il meccanismo di calcolo operato dalla , in quanto elaborato in ossequio Parte_1
delle disposizioni di legge disciplinanti la materia, con le determinazioni della Pt_1
n.G07259 del 24 giugno 2016, n.G13433 del 15 novembre 2016 e n.G02055 del
[...]
21 febbraio 2017; per l'effetto ritenere legittima la compensazione operata dalla
, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8 del 2010, con ogni Parte_1
conseguenza ed effetto in ordine al vincolo delle somme nei confronti del Comune di
Piedimonte San Germano. In ogni caso rigettare tutte le domande formulate dal
, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in Controparte_4
diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze onorari del doppio grado di giudizio».
Il ha chiesto che questa Corte d'appello Controparte_1 voglia «1) In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Pt_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esplicitate nella
[...] presente comparsa;
2) Accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierno appellato
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_4
impugnata n.1674/2021 emessa dal Tribunale di Roma ed in accoglimento della domanda di accertamento del difetto di legittimazione passiva proposta dal
[...]
, accertare e dichiarare che l'asserito credito vantato dalla Controparte_4
deve essere fatto valere nei confronti del Consorzio Acquedotti Riuniti Parte_1
degli Aurunci per tutte le motivazioni esposte. Con vittoria di spese e Controparte_5
competenze di lite del presente grado di giudizio».
Il ha chiesto che questa Corte d'appello voglia «1) In via Controparte_2 preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis,
c.p.c., dell'appello proposto dalla e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
2) Parte_1 in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dalla in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in Controparte_2
parziale riforma della sentenza impugnata n.1674/2021, emessa dal Tribunale di Roma,
2^ Sezione Civile, ed in accoglimento della domanda di accertamento del difetto di
2 legittimazione passiva proposta dal , accertare e dichiarare, per Controparte_2 tutti i motivi esposti nel presente atto, che l'asserito credito vantato dalla Parte_1
deve essere fatto valere esclusivamente nei confronti del Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci in Liquidazione e non nei confronti dei singoli Comuni ad esso consorziati. 4) Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio».
FATTO E DIRITTO
1.‒ La impugna la sentenza n. 1674 del 28.01.2021, con cui il Parte_1
Tribunale di Roma ha accolto la domanda, proposta dal Controparte_6
di accertamento negativo del credito vantato dalla stessa
[...] Parte_1
per spese di gestione per la somministrazione di acqua per usi potabili.
Nel giudizio di primo grado, il con atto di Controparte_1
citazione notificato il 10.05.2018 ha riassunto innanzi al Tribunale di Roma il giudizio originariamente proposto innanzi al TAR per il , definito con sentenza n. Pt_1
8289/2017 del 12.07.2017, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In questo giudizio svoltosi dinnanzi al TAR per il Lazio, il
[...]
aveva chiesto l'annullamento della determinazione regionale n. Controparte_1
G07259 del 24.06.2016, nonché di qualsiasi altro atto preordinato, presupposto e consequenziale, con cui la ha posto a carico dei Comuni che hanno Parte_1 costituito il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci (d'ora in avanti, anche “il
” o “il Consorzio”) le somme, complessivamente pari a € 6.379.643,52, dovute _7
dallo stesso Consorzio alla per forniture idriche erogate nel periodo Parte_1
1983/2004, ripartendole in proporzione ai fruitori del servizio e disponendone il recupero anche mediante compensazione, in base all'art. 6 della legge n. Parte_1
8 del 2010. All'esito di questa ripartizione, il Controparte_1 risultava debitore a questo titolo della somma di € 43.947,80.
A seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il , con atto di citazione notificato Controparte_1
l'11.05.2018 nei confronti della , del e del Parte_1 Controparte_2 [...]
, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e ha chiesto Controparte_8
l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla , Parte_1 nonché dell'insussistenza del diritto della di applicare la compensazione, Pt_1
3 ovvero, in via subordinata, dell'intervenuta prescrizione decennale del medesimo credito.
La si è costituita nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
contestando i presupposti delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.
I e di , benché ritualmente citati, non si sono Controparte_9 Controparte_8
costituiti nel giudizio di primo grado e sono rimasti contumaci.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 1674 del 28.01.2021, il Tribunale di
Roma, in accoglimento della domanda principale del Controparte_1
ha dichiarato «l'illegittimità e l'inefficacia della determinazione regionale
[...]
n.G07259 del 24.6.2016, relativamente alla imputazione del pagamento pro quota di cui in parte motiva al attore». CP_1
Inoltre, tenuto conto del carattere non liquido del credito vantato dalla Pt_1
, il giudice di primo grado ha escluso la possibilità per la stessa di
[...] Pt_1 operare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 8 del 2010, alcuna compensazione nei confronti del per la riscossione del credito accertato Controparte_1
dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 2016, intervenuta tra il e la _7
. Parte_1
2.‒ Con atto di citazione in appello notificato il 02.03.2021, la ha Parte_1
convenuto in giudizio il , il e il Controparte_1 Controparte_2
e ha impugnato la sentenza sopra indicata, lamentandone Controparte_8
l'erroneità nella parte in cui ha disatteso ‒ ritenendoli irragionevoli e illegittimi ‒ i criteri di calcolo applicati nella ripartizione tra i Comuni consorziati del debito complessivo accertato nei confronti del CARA.
La parte appellante deduce la piena legittimità del meccanismo di calcolo stabilito con le determinazioni regionali n. G07259 del 24.06.2016, n. G13433 del
15.11.2016 e n. G02055 del 21.02.2017 e chiede altresì che sia ritenuta legittima la compensazione operata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 2010. La
ha pertanto chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dal Parte_1 CP_1
appellato.
Il si è costituito nel presente giudizio di Controparte_1
appello e ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La stessa parte appellata ha proposto appello incidentale al fine di ottenere l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa creditoria dedotta in giudizio.
Anche il si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il Controparte_2
4 rigetto dell'impugnazione proposta dalla . La stessa parte appellata ha Parte_1 proposto appello incidentale, al fine di ottenere che ‒ in accoglimento della domanda di accertamento del difetto di legittimazione passiva ‒ questa Corte d'appello accerti che l'asserito credito vantato dalla deve essere fatto valere esclusivamente Parte_1
nei confronti del Consorzio e non nei confronti dei singoli Comuni ad esso consorziati.
Il non si è costituito nel presente giudizio di appello Controparte_8
ed è rimasto contumace.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.10.2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
3.‒ Occorre premettere che la pretesa creditoria dedotta in giudizio è stata inizialmente azionata dalla nei confronti del . Parte_1 _7
Il credito vantato dall'odierna parte appellante ha ad oggetto il recupero di spese di somministrazione dell'acqua potabile agli utenti dei Comuni appartenenti al
Consorzio negli anni compresi tra il 1983 e il 2004. L'importo del credito complessivo della nei confronti del è stato accertato con sentenza del Parte_1 _7
Tribunale di Roma n. 19064 del 14.10.2016, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6956/2012, ottenuto dalla nei confronti dello stesso Parte_1
Consorzio, per il pagamento delle spese di gestione per la somministrazione dell'acqua corrente per usi potabili negli anni compresi tra il 1983 e il 2004 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Con le determinazioni n. G07259 del 24.06.2016, n. G13433 del 15.11.2016 e n.
G02055 del 21.02.2017, la ha indicato in misura di € 6.379.643,52 Parte_1
l'importo complessivamente dovuto dai Comuni appartenenti al Consorzio e ha ripartito tale importo per i singoli Comuni, compreso quello di . Controparte_1
In particolare, nella determinazione regionale n. G13433 del 15.11.2016
(“Recupero dei crediti vantati dalla nei confronti del Consorzio degli Parte_1
acquedotti riuniti degli Aurunci per forniture idriche erogate dalla nel Parte_1 periodo 1983/2004 ‒ Integrazione e rettifica determina G07259 del 24/06/2016”) il debito della è espressamente ricondotto alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 19064 del 2016 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal
CARA, per le forniture idriche erogate dalla nel periodo 1983 ‒ 2004. Parte_1
Nella ripartizione del debito complessivo tra i singoli Comuni appartenenti al
Consorzio, la ha posto a carico del Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 43.947,80 (v. pag. 1 delle “Tabelle riepilogative progressivamente
5 aggiornate degli accertamenti contabili relativi alla ripartizione del debito del consorzio degli acquedotti riuniti degli aurunci - per euro 6.379.643,52 ‒ Det. _7
n. G07259 del 24.06.2016, G13433 del 15.11.2016, G02055 del 21.2.2017”, doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Nel caso in esame, non forma oggetto di contestazione né la circostanza che il appellato ha aderito, quale consorziato, al , né il passaggio in giudicato CP_1 _7
della sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 14.10.2016, né infine che il credito azionato dalla nei confronti del Consorzio è rimasto insoluto. Parte_1
4.‒ Occorre inoltre rilevare che sulla natura giuridica del Consorzio in esame si è pronunciata da tempo la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 13412 del 1991,
a cui si ritiene di dovere dare continuità.
In questa pronuncia, la Corte di cassazione ha rilevato che «il Consorzio fu costituito ai sensi del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, (T.U.L. Comunale e Provinciale, artt.
155-172), il quale detta la disciplina generale di tale categoria di enti, prevedendone la costituzione per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art.
156) e stabilendo il concorso degli enti consorziati. (art. 160). La recente legge n. 142 del 8 giugno 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali ha innovato anche in materia di consorzi traenti pubblici territoriali - (artt. 25 e 23) -, ma non ha immediatamente e direttamente inciso sui consorzi già esistenti, essendosi limitata a stabilirne la revisione nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, revisione che, per quanto concerne il Consorzio ricorrente, nessuna allegazione è stata fatta.
Lo statuto prodotto enuncia quali scopi del Consorzio la progettazione, manutenzione ed esercizio delle opere di presa e delle condotte adduttrici, delle reti idriche e fognanti di tutti i Comuni consorziati, comunque realizzati, nonché la distribuzione diretta dell'acqua secondo norme stabilite da apposito regolamento. (art.
3). Lo statuto stabilisce altresì che al proseguimento delle suddette finalità il Consorzio provvede con i finanziamenti concessi dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno -
(allora esistente) -, da eventuali altri enti e, ove ciò non sia possibile, con i mezzi di bilancio dei Comuni interessati. Inoltre, il Consorzio provvede alla conservazione, manutenzione e funzionamento delle reti idriche e delle relative opere di presa, nonché alle spese di esercizio e di amministrazione con gli introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per forniture d'acqua, da eventuali contributi dello Stato o di altri enti.
Qualora il Consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi
6 anzidetti, i Comuni consorziati sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti. Le spese di manutenzione delle reti fognarie sono a completo carico dei Comuni. Da tale disciplina legale e statuaria, risulta che, mentre molte delle finalità sono perseguite con mezzi finanziamenti dello
Stato e di enti pubblici - che nulla hanno a vedere con corrispettivi per i servizi prestati, il costo della fornitura ai singoli utenti va sostenuto, almeno potenzialmente, con entrate estranee ad una gestione puramente economica. Si deve, quindi, concludere che il Consorzio ha natura non economica» (così Cass. n. 13412 del 1991).
5.‒ Quanto al regime della responsabilità per le obbligazioni assunte dai consorzi con attività esterna, l'art. 2615 cod. civ. sancisce, al primo comma, il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile per obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, mentre, al secondo comma, prevede che per obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile.
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che il tradizionale criterio distintivo tra queste due fattispecie è rappresentato dalla finalità delle obbligazioni, assunte in entrambi i casi dal consorzio in proprio: ove esse attengano al funzionamento del consorzio (ad esempio spese di gestione, personale, ecc.) ovvero all'attuazione dello scopo consortile, verrà in considerazione la responsabilità patrimoniale esclusiva del consorzio;
ove, invece, sia ravvisabile un interesse individuale distinto da quello della collettività dei consorziati, allora opererà la sopra indicata responsabilità solidale. In questo caso, la responsabilità di ciascuno dei consorziati, sia pur nei limiti della rispettiva quota, si somma con quella del consorzio stesso, che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, e cioè quella del consorzio, per l'intero, e quella del consorziato, nei limiti della sua quota, in via alternativa o cumulativa (Cass. n. 12857 del 2024, n. 16052 del 2020, n. 12 del 2019, n. 3664 del 2006).
Nel caso in esame, le obbligazioni assunte sono certamente nell'interesse del
Comune consorziato, trattandosi di importi dovuti per la fruizione di risorse idrico- potabili (originariamente fornite dalla Cassa per il Mezzogiorno, cui è subentrata la
) da parte dei singoli Comuni aderenti al Consorzio. Si tratta dunque di Parte_1
obbligazioni per le quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile.
6.‒ Inoltre, sempre con riferimento al regime della responsabilità per le
7 obbligazioni assunte dal Consorzio, va sottolineato il contenuto dell'art. 4 dello Statuto del CARA (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Questa disposizione, al comma 1, stabilisce che il Consorzio provvede alla conservazione, manutenzione e funzionamento delle reti idriche e delle relative opere di presa, nonché alle spese di esercizio e di amministrazione con gli introiti derivanti dai canoni versati dagli utenti per forniture d'acqua, da eventuali contributi dello Stato o di altri enti e, al comma 2, prevede che «qualora il consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i comuni consorziati sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti».
Sulla natura della responsabilità dei Comuni appartenenti al Consorzio in esame si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto che quella in esame non si configura come una responsabilità dei singoli Comuni iure successionis (tanto più che non risulta, né viene allegato, che il Consorzio sia giuridicamente estinto), bensì di un'ipotesi di responsabilità diretta dei Comuni consorziati, in ragione della disposizione statutaria in esame. Quella di cui si verte costituisce infatti una previsione di carattere generale, che ricomprende anche i casi – non predeterminabili a priori – nei quali il Consorzio risulti sprovvisto di risorse proprie per far fronte alle obbligazioni assunte nello svolgimento dei compiti statutari, nel qual caso i Comuni consorziati sono tenuti a farvi fronte, versando delle quote proporzionali all'utenza dagli stessi rappresentata (Consiglio di Stato sentenza n. 5217 del 2020; TAR per la Campania n.
4928 del 2022).
Sulla base di questi rilievi, l'imputabilità dei debiti del ai singoli Comuni _7
consorziati è stata riconosciuta, oltre che dalla richiamata giurisprudenza amministrativa, dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale di Roma (sentenze n.
10887, n. 4841, n. 4455, n. 4020, n. 3854, n. 3588, n. 3585, n. 3518, n. 732, n. 675 del
2023; n. 3973, n. 3218, n. 3216, n. 3215, n. 3211 del 2022; n. 8036 e n. 1674 del 2021;
n. 17898 e n. 4809 del 2020).
Va d'altra parte rilevato che l'eventualità che nel corso degli anni la gestione finanziaria del Consorzio possa anche essere stata poco avveduta e scrupolosa, non solo non è ragione sufficiente ad esonerare i Comuni consorziati dall'adempiere agli obblighi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio, ma si pone anche in contrasto con la considerazione che proprio ai Comuni spettava il controllo della spesa consortile, in ragione dei poteri loro spettanti in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ente.
8 Nel caso in esame, è provato in via documentale che con sentenza n. 19064 del
2016, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma ha accertato un credito della nei confronti del di € 22.632.121,52, Parte_1 _7 avente ad oggetto le spese di gestione per la somministrazione dell'acqua occorrente per gli usi potabili. In base all'art. 2615, secondo comma, cod. civ. e all'art. 4, comma 2, dello Statuto consortile, il è tenuto al pagamento Controparte_1
pro quota del credito accertato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in tema di responsabilità del singolo consorziato. In considerazione della responsabilità del
, quale appartenente al Consorzio, risulta infondata Controparte_1 la contestazione della parte appellata in ordine all'insussistenza del credito azionato dalla . Parte_1
Per i medesimi motivi deve essere respinto l'appello proposto in via incidentale dal al fine di ottenere l'accertamento del proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria vantata dalla nei Parte_1
confronti dei singoli Comuni consorziati.
7.‒ Con il primo motivo dell'appello, la censura la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito dedotto in giudizio, ritenendo arbitrari e illegittimi i parametri utilizzati per il computo delle quote di spettanza dei singoli Comuni.
Per quanto concerne il criterio di ripartizione del credito tra i singoli consorziati,
l'art. 2615 cod. civ. stabilisce che «il debito si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote». Come sottolineato dalla Corte di cassazione nella richiamata sentenza n. 13412 del 1991, questo criterio di riparto risulta specificato dal richiamato art. 4, comma 2, dello Statuto consortile, che prevede che «qualora il consorzio non possa assolvere i compiti statutari con i proventi anzidetti, i comuni consorziati sono tenuti a versare quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti».
Alla luce di tale disciplina, normativa e statutaria, il computo effettuato nelle determinazioni regionali n. G07259 del 24.06.2016, n. G13433 del 15.11.2016 e n.
G02055 del 21.02.2017 non può ritenersi arbitrario. La ha infatti ripartito Parte_1
il credito complessivamente accertato dal Tribunale di Roma nella richiamata sentenza n. 19064 del 2016 sulla base dei dati relativi all'utenza riportati nell'aggiornamento del
Piano regolatore generale degli acquedotti, adottato con deliberazione della Giunta
9 regionale n. 825 del 27.08.2004 (d'ora in avanti, “il PRGA”, doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
In sostanza, l'importo dovuto è stato determinato dividendo la somma dovuta dal
Consorzio, pari a € 6.379.643,52, per il numero di utenti appartenenti ai Comuni laziali consorziati, come risultanti dall'aggiornamento del PRGA, e moltiplicando il risultato per il numero degli utenti di ciascun Comune (così ottenendo l'importo pro quota da addebitarsi a ciascuno dei Comuni componenti del Consorzio).
Quello del PRGA costituisce un riferimento obiettivo, che tiene conto sia degli utenti residenti, sia di quelli “fluttuanti” del , e indica la consistenza dell'utenza Pt_1
cui sono riferiti i consumi idrici. È pur vero che la ripartizione di consumi risulta basata su di un numero di soggetti variabile, ma ciò non ne comporta l'arbitrarietà, in quanto il
PRGA indica in maniera attendibile il rapporto consumo ‒ dotazione idrica pro capite.
Si tratta infatti di uno strumento di pianificazione elaborato attraverso l'analisi dei flussi demografici, delle specificità dei territori e dei periodi di riferimento, secondo quanto stabilito dal d.P.C.M. 04.03.1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
Pertanto, sebbene il dato numerico della popolazione elaborato nell'ambito del
PRGA non sia basato sui consumi effettivi del periodo 1983-2004, si tratta comunque di un rilevamento non irragionevole del fabbisogno idrico della popolazione, non viziato dalla denunciata confusione tra utenti “effettivi” del servizio idrico e utenti “potenziali”.
Del resto, in applicazione delle previsioni statutarie richiamate, il riparto del debito complessivo non doveva essere effettuato sulla base dei consumi effettivi dei singoli
Comuni, bensì in misura proporzionale al numero di utenti, come risulta dal tenore letterale della clausola dell'art. 4, comma 2, dello Statuto del CARA che ‒ nello specificare il criterio posto dall'art. 2615 cod. civ. ‒ fa espresso riferimento a «quote di concorso da determinare in misura proporzionale al numero dei rispettivi utenti»
(enfasi aggiunta). Conformemente alla previsione statutaria, l'“utente” individuato sulla base del PRGA rappresenta il centro di imputazione di “consumo idrico”. Risulta dunque corretto il criterio di ripartizione del credito tra i Comuni consorziati ‒ tra i quali quello di ‒ basato sul numero degli utenti. Controparte_1
È comunque significativa la circostanza che la contestazione del CP_1
appellato in ordine ai criteri di calcolo applicati dalla non contiene Parte_1
alcuna indicazione circa un criterio alternativo, né circa una diversa base di calcolo. In effetti, il non deduce, né tanto meno dimostra, che in applicazione di diversi CP_1
criteri si dovesse pervenire ad una diversa quantificazione del debito comunale, in
10 ipotesi inferiore a quella effettuata dalla , limitandosi a denunciare Parte_1
l'inaffidabilità dei criteri applicati dalla parte creditrice. La contestazione del
[...]
sulla quantificazione del debito risulta quindi generica e Controparte_1
comunque non fondata, alla luce dei motivi sopra illustrati.
8.‒ Sotto un diverso profilo, a sostegno della propria istanza di rigetto dell'appello, il eccepisce la prescrizione del credito Controparte_1
dedotto in giudizio.
Tuttavia, l'eccepita prescrizione non può essere fatta valere, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1310 cod. civ. e delle conclusioni cui è pervenuta la richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 19064 del 2016, ormai passata in giudicato (avendo tale pronuncia esaminato e disatteso la questione).
9.‒ Il contesta infine l'inapplicabilità della Controparte_1
compensazione.
Tuttavia, in considerazione del riconosciuto carattere liquido ed esigibile del credito azionato dalla , risulta legittima l'applicazione, da parte della Parte_1 stessa dell'istituto della compensazione, ai sensi dell'art. 6 della legge Pt_1
regionale n. 8 del 2010.
Questa disposizione ‒ nel disciplinare l'incasso di crediti della ‒ Pt_1
prevede espressamente che «[l]a direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi prima di effettuare ogni pagamento verifica la posizione debitoria del creditore»
e che «[q]ualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della lo Pt_1 stesso è incassato tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale d'incasso con quietanza di entrata».
10.‒ In applicazione del principio della soccombenza, nei rapporti tra la Pt_1
e il , le spese di entrambi i gradi di giudizio
[...] Controparte_1
devono essere poste a carico della parte appellata, mentre devono essere poste a carico del le sole spese processuali del presente giudizio di appello, Controparte_2
poiché nel giudizio di primo grado lo stesso convenuto dal CP_1 [...]
, non si è costituito. Controparte_1
Le spese si liquidano in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m.
10.03.2014, n. 55, come modificato con d.m. 08.03.2018, n. 37, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30.01.2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
11 d.P.R. 30.05.2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, che prevede l'obbligo del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Pt_1
nei confronti del avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma n. 2384 del 09.02.2021, nonché sugli appelli incidentali rispettivamente proposti dal e dal Controparte_1 CP_2
avverso la medesima sentenza, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...]
1. in accoglimento dell'appello proposto dalla , rigetta le Parte_1
domande avanzate dal nel giudizio di Controparte_1
primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
nei confronti della;
Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale proposto dal nei confronti Controparte_2
della ; Parte_1
4. condanna il al rimborso, in favore della Controparte_1
, delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano Parte_1 per il giudizio di primo grado in € 6.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in € 8.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge;
5. condanna il al rimborso, in favore della , Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, in € 8.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dal
[...]
e del dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Controparte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Roma, 03.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Ludovica Dotti dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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