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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
Avv. PA Maria nato a [...] l'[...] ( ), Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano Viale Bianca Maria n. 22, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. – pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C. F. e n. Iscrizione al registro Imprese di Milano Controparte_1
– P. VA ) con sede in Milano Galleria Pattari n. 2, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante geom. , quale incorporante di Controparte_2 [...]
a seguito di fusione mediante incorporazione, rappresentata e Controparte_3 pagina 1 di 17 difesa dagli avv.ti Federico CORTI (C. F. – pec. C.F._2
e dall'Avv. Francesca ANTONINI (C. F. Email_2
– pec: , elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Federico CORTI in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7.
E
(C. F. – P. VA ) con sede in Milano Galleria Pattari n. 2, in CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv.
[...]
C. F. quale società incorporante CP_5 C.F._4 Controparte_6
a seguito di fusione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Federico CORTI (C. F. – pec. C.F._2
e dall'Avv. Francesca ANTONINI (C. F. Email_2
– pec: , elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Federico CORTI in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7.
E
PROCEDURA di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. PA Maria BE in persona del liquidatore dott. – contumace nel presente giudizio di appello Controparte_7
APPELLATE
Avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per BE PA Maria, appellante
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nullità della sentenza:
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza, conseguita alla propria incompetenza funzionale riconosciuta dalla stessa dott. nonché alla mera apparenza della sua CP_8
motivazione adottando le misure ritenute appropriate;
nullità della costituzione in giudizio delle parti assistite dall'Avv. Fabio CESARE
pagina 2 di 17 - Accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio, sin dal primo grado e di conseguenza in appello, di Procedura di Liquidazione del patrimonio prof. avv. PA Maria
BE, quale Controparte_3 Controparte_1
incorporante di per essere state difese e rappresentate, Controparte_3 nonché per continuare ad esserlo e tuttora, dall'Avv. Fabio CESARE in qualità di difensore unitario, in violazione delle norme dell'art. 24 del Codice deontologico Forense, richiamato dall'art. 3 della legge 31.12.2012 n. 247, nonché degli art. 24 comma 2 e 111 comma 2, della
Costituzione.
Nullità degli atti e CP_7 CP_9
- Accertare e dichiarare la nullità ex art. 2929 c.c. degli atti compiuti dal Giudice designato, dott. Sergio ROSSETTI e dal dott. , liquidatore, anche in concorso fra loro Controparte_7 ed in collusione con l'avvocato nonché con i legali rappresentanti della CP_5
società e intervenute alla 2^ Controparte_10 Controparte_3
Procedura Competitiva, l'una in veste di proponente, l'altra in veste di aggiudicataria e acquirente;
e specificamente: nullità del “nulla osta” all'autorizzazione CP_7
- Accertare e dichiarare la nullità del “nulla osta” di , a pag. 7, ultimo cpv, del CP_7
parere istanza 29 ottobre 2020 (doc. n. 46) “ad accogliere quanto richiesto da 10
(creditore ipotecario cron 12) e da (aggiudicatario
[...] Controparte_3 del lotto unico) nell'istanza scritta a pag. 1-2, dello stesso Parere istanza per ottenere:
“l'autorizzazione ai sensi dell'art.
7.1 comma 4 legge cartolarizzazione nonché in subordine ai sensi degli artt. 508 e 585 co. 2 c.p.c. al pagamento del prezzo di aggiudicazione di euro
8.050.000 come segue: quanto a euro 5.253.717,40, mediante assunzione del debito ipotecario ammesso al passivo nei confronti del creditore ipotecario . Controparte_10
Nullità dell'autorizzazione del giudice CP_9
- Accertare e dichiarare la nullità della seguente autorizzazione, “visto si autorizza in data:
4.11.2020” del giudice scritta nel frontespizio, in alto a sinistra, dello stesso Parere CP_9
istanza 29 Ottobre 2020 (doc. n. 46);
- Accertare e dichiarare la nullità della richiesta del liquidatore dott. al Controparte_7
giudice designato, dott. Sergio ROSSETTI, contenuta nella Istanza n. 44 10.11.2020 CP_7
pagina 3 di 17 alle pagg. 3-4 (doc. n. 45), di “ordinare, ai sensi dell'art. 14-novies comma 3 … al sig.
Conservatore dei registri immobiliari di Milano 1, Ufficio provinciale di Milano Territorio, servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano … la cancellazione …” del:
* “verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa familiare trascritto in data 25.06.2018 ai nn. reg. part. 35276 / reg. gen. 50465 a favore della signora
[...]
Parte_2
* “verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa familiare trascritto in data 27.06.2018 ai nn. reg. part. 35813 / reg. gen. 51247 a favore della signora
[...]
(rettifica a trascrizione n. 35276 del 25.06.2018); Parte_2
* “decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio trascritto in data
4.11.2019 ai nn. reg. part. 55401 / reg. gen. 81537 a favore della massa dei creditori del fallimento BE PA Maria;
” la nullità dell'atto di vendita della Partecipazione in COFISE:
- Accertare e dichiarare la nullità degli atti esecutivi compiuti nel corso de “La 1^ Prima procedura competitiva” (pag. 3, sub. II, §§9, ss, dell'atto di citazione) per la vendita della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale di Controparte_11
(anche la Partecipazione) – dichiarata fallita con sentenza 18.01.2019 n. 68 – dagli organi della procedura concorsuale “Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento” – omologato dal Tribunale di Milano Sez. II^ Fallimentare in data 5.02.2018 – in persona del dott.
Sergio ROSSETTI, giudice designato, dell'avv. Marco MORO VISCONTI, O.C.C. (Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento), del dott. , liquidatore, Controparte_7 anche in concorso fra loro ed in collusione con l'Avv. nonché con i CP_5 rappresentanti legali, all'epoca dei fatti, delle società, sig. Controparte_12 [...]
e sig.ra interveniente alla 1^ CP_5 Controparte_6 Parte_3
procedura competitiva, l'una in veste di proponente, l'atra in veste di aggiudicataria e acquirente;
e, quindi, accertare e dichiarare anche la nullità dell'aggiudicazione, in data 15 maggio 2019, alla società nonché la compravendita, con atto Controparte_6
avanti al Notaio di Milano, in data 9.09.2019, per euro 50.000,00, della quota Per_1 rappresentativa dell'intero capitale sociale di Controparte_11 dichiarata fallita con sentenza 18.01.2019 n. 68 e, per l'effetto, dichiarare che l'attuale
pagina 4 di 17 esponente, PA Maria BE, come identificato in epigrafe, è tuttora il proprietario della quota rappresentativa del capitale sociale di Controparte_11
Nullità dell'atto di vendita della Porzione minore
- Accertare e dichiarare la nullità degli atti esecutivi compiuti nel corso della 2^ Procedura
Competitiva (pag. 17, sub V, §§ 5 ss., dell'atto di citazione) per la vendita della Porzione minore, nonché degli altri beni elencati nel relativo Bando e nel Programma di liquidazione dagli organi della “Procedura di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. PA Maria EL” – nella quale è stata convertita la precedente procedura di “Accordo” a seguito della sentenza/decreto
23.09.2019, n. 8461 – in persona del dott. Sergio ROSSETTI, giudice designato e del dott.
, liquidatore, anche in concorso fra loro ed in collusione con l'avvocato Controparte_7
nonché con i legali rappresentanti delle società in CP_5 Controparte_10
persona del sig. e con socio unico Controparte_13 Controparte_3
in persona del sig. intervenute alla 2^ procedura Controparte_10 Controparte_2
competitiva, l'una in veste di proponente, l'altra in veste di aggiudicataria e acquirente;
e quindi accertare e dichiarare anche la nullità dell'aggiudicazione in data 15.09.2020 della porzione minore a nonché accertare e dichiarare la nullità del Controparte_3
“Contratto di Compravendita a seguito di procedura competitiva svolta nella procedura di liquidazione del patrimonio (legge 3/2012)”, stipulato il 18.11.2020 a rogito del dottor R_
, Notaio in Milano, Repertorio n.
7.578 Raccolta n. 6.23990, e, per l'effetto, dichiarare
[...]
che l'attuale esponente, PA Maria EL, come identificato in epigrafe, è tuttora il proprietario dei beni immobili che hanno formato oggetto della vendita disciplinata dal predetto
“contratto di compravendita” stipulato il 18.11.2020 a rogito del dottor , Persona_2
Notaio in Milano, Repertorio 7.578 Raccolta n. 6239. Tali beni immobili risultano essere così identificati dal predetto contratto di compravendita alle pagine (senza numero, ma) 3, 4 con le prime due righe di pag. 5:
“1.1 La parte venditrice vende alla parte acquirente, che compra, quanto segue:
(omissis)
- ufficio al piano terzo, composto da tre disimpegni, nove locali adibiti ad ufficio, ripostiglio, altro ripostiglio in quota, quattro bagni, due terrazzi e due balconi;
- appartamento al piano interrato, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due bagni, tre disimpegni e due camere;
pagina 5 di 17 - appartamento al piano quarto, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera, balcone e terrazzo;
- altro appartamento al piano quarto con doppio ingresso, composto da due disimpegni, soggiorno con angolo cottura, quattro servizi, tre camere, balcone e terrazzo;
- serra al piano quinto, insistente sul terrazzo che ricopre l'intera palazzina, ove sono presenti altresì tre tettorie, una piccola piscina ed una fioriera;
- due autorimesse al piano terra;
“1.2. Ai beni in oggetto compete, secondo quanto risulta dai titoli di provenienza oltre citati, la inerente caratura condominiale sulle parti comuni indicate nell'art. 1117 del codice civile.
“Art. 2) Coerenze.
2.1 I Beni in Oggetto confinano con:
- l'ufficio: cortile comune da due lati, altra unità immobiliare e corrile comune, via
ZE;
- appartamento al piano interrato: cortile comune da due lati, di proprietà di terzi, via
ZE;
- appartamento al piano quarto: cortile comune da tre lati, enti comuni e altre unità immobiliare;
- appartamento al piano quarto con doppio ingresso: cortile da due lati, altra unità immobiliare e cortile comune, via ZE;
- serra: cortile comune da due lati, altra unità immobiliare e cortile comune, via ZE;
- autorimessa sub 240: proprietà di terzi, mappale 238, cortile comune, proprietà di terzi;
- autorimessa sub 390: mappale 237, cortile comune, proprietà di terzi, via ZE.
“Art. 3) Identificazione catastale.
3.1 I beni in oggetto sono censiti nel Catasto di Milano (MI) ove sono contraddistinti dai seguenti dati di identificazione catastale e “dati catastali” (d'ora innanzi, complessivamente, i “Dati di Identificazione Catastale”):
Catasto dei fabbricati, foglio di mappa 392,
- mappale 239, subalterno 705, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano 3, categoria A/10, classe 4, vani 12,5 rendita catastale euro 10.651,90;
pagina 6 di 17 - mappale 239, subalterno 502, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano S 1, categoria A/3, classe 4, vani 6, rendita catastale euro 1.332,46;
- mappale 239, subalterno 708, zona censuaria 1, via ET ZE n. 20, piano 4, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale;
euro 1.115,55;
- mappale 239, subalterno 709, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano 4, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, rendita catastale euro 2.370,54;
- mappale 239, subalterno 710, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano 5, categoria C/2, classe 9, metri quadri 170, rendita catastale euro 1.106,25;
- mappale 240, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano T, categoria C/6, classe 5, metri quadri 42, rendita catastale euro 505,40;
- mappale 390, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano T, categoria C/6, classe 7, metri quadri 18, rendita catastale euro 294,69”;
In merito alle domande avversarie:
Mi oppongo all'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni avversarie giacché prive di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto.
Con intera rifusione di onorari e spese di lite.
per appellate Controparte_1 CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale,
- accertare l'inammissibilità dell'appello avversario per tardività; sempre in via pregiudiziale, subordinatamente,
- accertare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il gravame proposto dall'Avv. PA Maria
EL e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.01.2024; rigettando in ogni caso le domanda attoree;
per l'effetto, inoltre,
(I) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 23.03.2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. 21416 (registro generale) e n. 14664 (registro particolare) sugli immobili
pagina 7 di 17 ubicati in 20122 Milano, via ET ZE n. 20 e identificati nel N.C.E.U. del Comune di
Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 705, cat. A/10, consistenza 12,5 vani, piano 3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat,. A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 708, cat. A/2, consistenza 4,0 vani, piano
4;
4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 709, cat. A/2, consistenza 8,5 vani, piano
4;
5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, paino T;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 240, sub. / cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
7) catasto Fabbricati, foglio 392, part 390 sub. / cat. C/6 consistenza 18 metri quadri piano
T; il tutto con esonero di responsabilità del conservatore;
(II) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 25.03.2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 territorio con nota di trascrizione n. 22101 (registro generale) e n. 15141 (registro Particolare) sugli immobili indicati in 20122 Milano, via ET ZE n. 20 e identificati nel N.C.E.U. del Comune di
Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part 239, sub. 705, cat. A/10, consistenza 12,5 vani, piano 3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat. /A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part 239, sub. 708, cat. A/2, consistenza 4,0 vani, piano
4;
4) catasto Fabbricati, foglio 292, part 239, sub. 709, cat. A/2, consistenza 8,5 vani, piano
4;
pagina 8 di 17 5) catasto Fabbricati, foglio 292, part 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, piano 5;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part 240, sub. /, cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
7) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 390, sub. /, cat. C/6, consistenza 18 metri quadri, piano T;
il tutto con esonero di responsabilità del conservatore.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 358/2024 pubblicata in data 11.01.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite rg. 6663/2021 e 24898/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:
- rigetta le domande dell'attore.
- Ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 23 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Milano 1 territorio con nota di trascrizione n. 21416 (registro generale) e n. 14664 (registro particolare), sugli immobili ubicati in 20122 Milano via ET ZE n. 20 e identificati nel
N.C.E.U. del Comune di Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 705, cat. A/10, consistenza 12,5 vani, piano
3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat. A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 708, cat A/2, consistenza 4,0 vani, piano 4;
4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 709, cat. A/2, consistenza 8,5 vani, piano 4;
5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, piano 5;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 240, sub. / cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
pagina 9 di 17 7) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 390, sub. / cat. C/6, consistenza 18 metri quadri, piano T;
il tutto, con esonero di responsabilità del Conservatore;
- ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 25 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. 22101 (registro generale) e n. 15141 (registro particolare), sugli immobili ubicati in 20122 Milano via ET ZE n. 20, e identificati nel
N.C.E.U. del comune di Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 705, cat. A/10 consistenza 12,5 vani, piano
3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat. A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 708, cat. A/2, consistenza 4,0 vani, piano 4;
4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 709, cat. A/2 consistenza 8,5 vani piano 4;
5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, piano 5;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 240, sub. / cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
7) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 390, sub. / cat. C/6, consistenza 18 metri quadri, piano T;
il tutto con esonero di responsabilità del conservatore.
- Condanna altresì l'attore a rifondere:
- a favore di tutte le spese processuali liquidate per i due giudizi riuniti e la CP_4
fase cautelare nel R.G. 6663/2021 in euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, Cpa e VA come per legge;
- a favore della Procedura di Liquidazione del patrimonio di EL e di
[...]
le spese dei due giudizi di merito riuniti liquidate in euro Controparte_3
12.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, cpa e VA di legge e il 50% delle spese del cautelare introdotto nel r.g. 6663/2021 liquidate (già il 50%) in euro 2.000,00 oltre al rimborso spese generali, cpa e VA di legge, compensando il restante 50% delle spese della suddetta fase con le spese del cautelare introdotto da CP_3
pagina 10 di 17 ***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con le distinte domande proposte, dalle quali hanno avuto origine i due procedimenti riuniti, l'attore
Avv. Prof. BE PA Maria chiedeva dichiararsi la nullità degli atti compiuti dagli organi della procedura di Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dal debitore
Avv. BE PA Maria dinanzi la Tribunale di Milano, omologato il 5.02.2018 nell'ambito del quale è stata ceduta la partecipazione totalitaria nella società dichiarata fallita dal CP_11
Tribunale di Milano con sentenza n. 68 del 18.01.2019, di proprietà del sovraindebitato Parte_1 dell'atto di trasferimento del 9.09.2019 a rogito del notar della detta partecipazione sociale Per_1
alla società aggiudicataria (fusa in , nonché la nullità Controparte_6 CP_4
degli atti compiuti dagli organi della Procedura di Liquidazione del Patrimonio del prof. Avv.
BE PA Maria nella quale era stata convertita la procedura dell'Accordo ex art. 14 quater
Legge 3/2021 e la nullità dell'atto di vendita 18.11,.2020 a rogito del notar rep Persona_3
7.578 racc.
6.239 all'aggiudicatario degli immobili di Controparte_3
proprietà del debitore (c.d. porzione minore) siti nello stabile di Milano via ZE 20, per la restante parte di proprietà di . Controparte_14
A fondamento delle domande di nullità delle procedure l'attore oltre a vizi degli atti adduceva l'asserita collusione degli organi della procedura dell'Accordo e della Liquidazione ex legge 3/2021 con i soggetti aggiudicatari delle partecipazioni sociali e della porzione minore dell'immobile, CP_11
nonché la violazione delle regole sulle vendite competitive, con beneficio degli aggiudicatari
( e facenti capo all'Avv. Controparte_6 Controparte_3
che secondo la prospettazione attorea avrebbe costruito l'operazione di acquisto delle CP_5 quote e della porzione minore dell'immobile di via ZE al fine di acquisire il 100% CP_11 dell'immobile di proprietà, per una parte direttamente di per il resto di Parte_1 CP_11
Quanto all'opponibilità della nullità degli atti del procedimento alle acquirenti dei beni dell'attore richiamava la disciplina di cui all'art. 2929 c.c.
Nel giudizio iscritto al n. 6663/2021 r.g. si sono costituiti tutti i convenuti contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande articolate dall'attore.
Nella causa iscritta al n. 25898/29021 r.g. del pari i convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda.
pagina 11 di 17 Con ordinanza del 5.10.2021 le cause erano riunite.
Nel procedimento n. 6663/2021 erano aperti due procedimenti cautelari, introdotti, rispettivamente,
l'uno con ricorso ex art 700 c.p.c. proposto da parte attrice – volto a paralizzare gli effetti di una serie di atti posi in essere nell'ambito della procedura di liquidazione ex legge 3/2021 – rigettato con ordinanza dell'organo giudicante procedente di primo grado del 28.10.2021, e l'altro con ricorso proposto da – volto ad ottenere la cancellazione della domanda giudiziale radicante il CP_3
procedimento principale n. 6663/2021 r.g. effettuata in data 25.03.2021 all'Agenzia delle Entrate di
Milano o in subordine la trascrizione con riserva ai sensi dell'art. 2674 bis c.p.c. – del pari rigettato con ordinanza del 20.07.2021.
Inoltre, con ricorso depositato in data 2.11.2021 l'attore chiedeva la nomina di un curatore speciale alla procedura di liquidazione del patrimonio adducendo la sussistenza di un conflitto di interessi tra il liquidatore dott. e l'ente della procedura di liquidazione, richiesta rigettata con decreto CP_7 collegiale dell'11.11.2021. La richiesta di assegnazione alla procedura di un curatore speciale era reiterata in corso di causa e nuovamente rigettata dall'organo giudicane procedente.
Con memoria del 19.09.2023 l'attore chiedeva dichiararsi la nullità della costituzione in giudizio della
Procedura di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. BE PA Maria e di
[...]
entrambe rappresentate da medesimo unitario difensore per asserita Controparte_3
violazione del dettato normativo di cui agli artt. 101 comma 2 e 24 e 11 cost. in ragione di possibile conflitto di interesse.
***
La causa era decisa con la sentenza impugnata, con la quale l'organo giudicante rigettava le domande articolate dall'attore nei termini indicati in premessa, ordinando, al passaggio in giudicato della sentenza, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il
23.03.2021 all'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano 1 territorio, con nota di trascrizione n. 21416 (registro generale) e n. 14664 (registro particolare), sugli immobili ubicati in Milano via
ET ZE n. 20, identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come specificamente descritti in parte dispositiva, nonché di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 25.03.2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 territorio con nota di trascrizione n. 22101 (registro generale) e n. 15141 (registro particolare) sugli immobili ubicati in
Milano Via ET ZE n. 20 e identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come indicato in parte dispositiva, con esonero da responsabilità per il Conservatore.
pagina 12 di 17 ***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'attore prof. Avv. BE PA Maria, che, censurando la sentenza impugnata, con plurimi motivi di appello ribadiva gli argomenti difensivi articolati nel primo grado di giudizio e gli elementi di fatto posti a fondamento delle domande articolate, chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata.
- Nel presente giudizio di appello si costituivano Controparte_15
quale società incorporante e
[...] Controparte_3 CP_4
quale società incorporante le quali, con comune atto di Controparte_6
costituzione, contestavano integralmente l'atto di gravame proposto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto tardivo. Al riguardo rilevavano che a fronte della notificazione nei confronti dell'appellante della sentenza impugnata, avvenuta in data 16.01.2024,
l'atto di appello era stato notificato agli appellati in data 21.02.2024 ed iscritto a ruolo in data
22.02.2024, quando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., applicabile nella fattispecie in esame, era ormai completamente decorso.
Nel merito contestavano gli articolati motivi di appello e, adducendone l'infondatezza, ne chiedevano il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata, ritenendo corretto il costrutto posto a base della decisione.
Restava contumace nel presente giudizio di appello la Controparte_16
prof. Avv. PA Maria BE.
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevanza preliminare riveste l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate con l'atto di costituzione, avendo la stessa effetto assorbente su ogni altra questione.
***
Tanto premesso vale rilevare che l'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la parte vittoriosa abbia proceduto alla notifica della sentenza alla parte soccombente, fissa il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.
pagina 13 di 17 Solo nel caso in cui la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata trova applicazione il c.d.
“termine lungo” di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza assoggettabile a gravame.
Entrambi i termini ad appellare rivestono natura perentoria.
Il “termine breve” di giorni trenta per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla data di notifica della sentenza impugnanda e risponde all'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo nel tempo la facoltà, data alla parte soccombente, di non accettare la sentenza. Anche nel caso di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. tale termine ad appellare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza.
La notificazione della sentenza eseguita ad opera del difensore della parte munito di procura speciale è atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'espressione <> contenuta nel dettato dell'art. 325 c.p.c. è da riferire ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in forza della procura alle liti loro conferita, hanno il potere di compiere nell'interesse della parte conferitaria tutti gli atti processuali a questi non espressamente riservati (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2019 n. 19530).
Pertanto, la notificazione dell'impugnazione ex art. 350 c.p.c. è l'unico atto idoneo ad impedire decadenza dall'impugnazione, consentendo di verificare se essa sia stata tempestiva o meno
Per quanto riguarda il computo di tali termini si osservano le regole dettate dall'art. 155 e ss. c.p.c. e pertanto nella decorrenza del termine non si tiene conto del periodo di sospensione feriale.
I termini in oggetto rivestono carattere generale in quanto sono applicabili ove la legge non esprima specifiche deroghe.
In forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul soggetto che vi procede, laddove la notifica sia effettuata in prossimità dei termini di scadenza e non abbia a perfezionarsi per cause imputabili al notificante, viene a maturare la decadenza ad appellare per decorso del termine, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 22.11.2018 n.
30245). Nel caso in cui la notifica non sia andata a buon fine per fatti non addebitabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica, deve attivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al relativo compimento.
Nel caso di notifica telematica, secondo il dettato dell'art. 149 bis c.p.c. la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di pagina 14 di 17 posta elettronica certificata del destinatario. Ai fini della determinazione del momento di perfezionamento della notifica medesima per il notificante, come rilevato dal Supremo Consesso di
Giustizia (Cass. Civ. Sez. Un., 20.11.2023 n. 32091), occorre aver riguardo non già al momento della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata, né a quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma a quello in cui è generato il messaggio di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (Cass. Civ. Sez. Un. 20.11.2023 n. 32091).
Il termine è qualificato a decorrenza successiva nel senso che qualora il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 4.05.2012 n. 6728).
Il carattere perentorio del termine in oggetto comporta la decadenza dalla proponibilità del gravame una volta spirato il termine ad appellare, rilevabile anche di ufficio dall'organo giudicante procedente.
Ne consegue che la proposizione dell'appello oltre lo spirare del “termine breve” ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la sentenza sia stata notificata dalla parte vittoriosa, ovvero oltre lo spirare del “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c, applicabile nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, comporta l'inammissibilità dell'appello.
***
Nel caso di specie è documentato in atti che parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha proceduto alla notificazione a parte appellante della sentenza oggetto di gravame in data 16.01.2024, come oggettivamente rilevabile dalla documentazione in atti – da cui emerge che l'atto da notificare, quale la sentenza di primo grado, è stato accettato dal sistema il 16.01.2024 alle ore 16:41:59 e consegnato alla casella di destinazione dei destinatari il 16.01.2024 alle ore 16:42:01 – il che, secondo il dettato dell'art. 325 c.p.c., rende operante il “termine breve”, di giorni trenta, per la proposizione del dell'appello, decorrente dalla notificazione della sentenza in oggetto e dunque dal 16.01.2024.
Del pari è documentato che l'atto di appello risulta notificato da parte appellante alle parti appellate soltanto in data 21.02.2024, come emerge dalla documentazione in atti e segnatamente dai messaggi di accettazione e consegna prodotti dall'appellante, da cui emerge che l'atto in oggetto è stato accettato dal sistema il 21.02.2024 alle ore 16:41:11 e consegnato alle caselle di destinazione in pari data, rispettivamente alle ore 16:41:13 (agli indirizzi – Email_4
– , alle ore 16:41:14 Email_2 Email_5
(agli indirizzi pec: – – Email_6 Email_7
pagina 15 di 17 – ed alle ore 16:41:15 (all'indirizzo pec: Email_8 Email_9
. Emai_10 Email_11
È pertanto accertato che la notifica dell'atto di appello è avvenuta, nei confronti di tutte le parti destinatarie, il 21.02.2024.
Del pari emerge in atti che la costituzione dell'appellante nel presente giudizio di appello è avvenuta in data 22.02.2024.
Pertanto, la notificazione dell'atto di appello è avvenuta ben oltre il “termine breve” ad appellare di giorni trenta previsto dall'art. 325 c.p.c. – applicabile nel caso di specie in quanto la parte vittoriosa in primo grado ha proceduto alla notificazione a controparte della sentenza – decorrente dalla notifica della sentenza appellata, avvenuta, come innanzi rilevato, in data 16.01.2024.
Conseguentemente la proposizione dell'appello, notificato alle parti appellate in data 21.02.2024, risulta tardiva in quanto avvenuta dopo che il termine ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c. era completamente decorso, il che comporta l'inammissibilità dell'appello così come proposto da
BE PA Maria.
***
Per le suddette ragioni va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da BE PA
Maria avverso la sentenza n. 358/2024 del Tribunale Ordinario di Milano del 10.01.2024, pubblicata in data 11.01.2024 e notificata il 16.01.2024.
***
Le spese di lite devono conseguentemente seguire la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante BE PA Maria va condannato alla rifusione in favore delle appellate incorporante di e Controparte_1 Controparte_3
quale società incorporante delle spese di lite del CP_4 Controparte_6
presente grado di appello che, in considerazione del valore indeterminabile della causa di media complessità e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), vanno liquidate, per entrambe, nell'unico complessivo compenso di euro 8.000,00
(ottomila/00) per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed VA come per legge. Vale rilevare che, in tema di liquidazione dei compensi di avvocato, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti è demandato al potere discrezionale del giudice di merito procedente (v. Cass. civ. sez. II, 26.3.2019, n. 8399, conf. Sez. III, 2.9.2009, n. 19089). Nel
pagina 16 di 17 caso di specie, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni delle parti appellate, non sussistono ragioni per procedere alla liquidazione dell'aumento ex art. 4/2, D.m. 55/14 e s.m.i.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante prof.
Avv. BE PA Maria dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BE
PA Maria nei confronti di società incorporante Controparte_1 [...]
e società incorporante Controparte_3 CP_4 [...]
e della Procedura di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. PA Maria Controparte_6
BE, avverso la sentenza n. 358/2024 pubblicata l'11.01.2024 del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello proposto inammissibile;
- condanna BE PA Maria alla rifusione in favore delle appellate costituite
[...]
quale società incorporante Controparte_1 Controparte_3
e quale società incorporante delle spese di lite del CP_4 Controparte_6
presente giudizio di appello che liquida, per entrambe, nell'unico complessivo compenso di euro
8.000,00 (ottomila/00), oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante BE PA
Maria, del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 515/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
Avv. PA Maria nato a [...] l'[...] ( ), Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano Viale Bianca Maria n. 22, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. – pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C. F. e n. Iscrizione al registro Imprese di Milano Controparte_1
– P. VA ) con sede in Milano Galleria Pattari n. 2, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante geom. , quale incorporante di Controparte_2 [...]
a seguito di fusione mediante incorporazione, rappresentata e Controparte_3 pagina 1 di 17 difesa dagli avv.ti Federico CORTI (C. F. – pec. C.F._2
e dall'Avv. Francesca ANTONINI (C. F. Email_2
– pec: , elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Federico CORTI in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7.
E
(C. F. – P. VA ) con sede in Milano Galleria Pattari n. 2, in CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Avv.
[...]
C. F. quale società incorporante CP_5 C.F._4 Controparte_6
a seguito di fusione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, rappresentata e difesa
[...] dagli avv.ti Federico CORTI (C. F. – pec. C.F._2
e dall'Avv. Francesca ANTONINI (C. F. Email_2
– pec: , elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Federico CORTI in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7.
E
PROCEDURA di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. PA Maria BE in persona del liquidatore dott. – contumace nel presente giudizio di appello Controparte_7
APPELLATE
Avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per BE PA Maria, appellante
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nullità della sentenza:
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza, conseguita alla propria incompetenza funzionale riconosciuta dalla stessa dott. nonché alla mera apparenza della sua CP_8
motivazione adottando le misure ritenute appropriate;
nullità della costituzione in giudizio delle parti assistite dall'Avv. Fabio CESARE
pagina 2 di 17 - Accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio, sin dal primo grado e di conseguenza in appello, di Procedura di Liquidazione del patrimonio prof. avv. PA Maria
BE, quale Controparte_3 Controparte_1
incorporante di per essere state difese e rappresentate, Controparte_3 nonché per continuare ad esserlo e tuttora, dall'Avv. Fabio CESARE in qualità di difensore unitario, in violazione delle norme dell'art. 24 del Codice deontologico Forense, richiamato dall'art. 3 della legge 31.12.2012 n. 247, nonché degli art. 24 comma 2 e 111 comma 2, della
Costituzione.
Nullità degli atti e CP_7 CP_9
- Accertare e dichiarare la nullità ex art. 2929 c.c. degli atti compiuti dal Giudice designato, dott. Sergio ROSSETTI e dal dott. , liquidatore, anche in concorso fra loro Controparte_7 ed in collusione con l'avvocato nonché con i legali rappresentanti della CP_5
società e intervenute alla 2^ Controparte_10 Controparte_3
Procedura Competitiva, l'una in veste di proponente, l'altra in veste di aggiudicataria e acquirente;
e specificamente: nullità del “nulla osta” all'autorizzazione CP_7
- Accertare e dichiarare la nullità del “nulla osta” di , a pag. 7, ultimo cpv, del CP_7
parere istanza 29 ottobre 2020 (doc. n. 46) “ad accogliere quanto richiesto da 10
(creditore ipotecario cron 12) e da (aggiudicatario
[...] Controparte_3 del lotto unico) nell'istanza scritta a pag. 1-2, dello stesso Parere istanza per ottenere:
“l'autorizzazione ai sensi dell'art.
7.1 comma 4 legge cartolarizzazione nonché in subordine ai sensi degli artt. 508 e 585 co. 2 c.p.c. al pagamento del prezzo di aggiudicazione di euro
8.050.000 come segue: quanto a euro 5.253.717,40, mediante assunzione del debito ipotecario ammesso al passivo nei confronti del creditore ipotecario . Controparte_10
Nullità dell'autorizzazione del giudice CP_9
- Accertare e dichiarare la nullità della seguente autorizzazione, “visto si autorizza in data:
4.11.2020” del giudice scritta nel frontespizio, in alto a sinistra, dello stesso Parere CP_9
istanza 29 Ottobre 2020 (doc. n. 46);
- Accertare e dichiarare la nullità della richiesta del liquidatore dott. al Controparte_7
giudice designato, dott. Sergio ROSSETTI, contenuta nella Istanza n. 44 10.11.2020 CP_7
pagina 3 di 17 alle pagg. 3-4 (doc. n. 45), di “ordinare, ai sensi dell'art. 14-novies comma 3 … al sig.
Conservatore dei registri immobiliari di Milano 1, Ufficio provinciale di Milano Territorio, servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano … la cancellazione …” del:
* “verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa familiare trascritto in data 25.06.2018 ai nn. reg. part. 35276 / reg. gen. 50465 a favore della signora
[...]
Parte_2
* “verbale di separazione consensuale con assegnazione della casa familiare trascritto in data 27.06.2018 ai nn. reg. part. 35813 / reg. gen. 51247 a favore della signora
[...]
(rettifica a trascrizione n. 35276 del 25.06.2018); Parte_2
* “decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio trascritto in data
4.11.2019 ai nn. reg. part. 55401 / reg. gen. 81537 a favore della massa dei creditori del fallimento BE PA Maria;
” la nullità dell'atto di vendita della Partecipazione in COFISE:
- Accertare e dichiarare la nullità degli atti esecutivi compiuti nel corso de “La 1^ Prima procedura competitiva” (pag. 3, sub. II, §§9, ss, dell'atto di citazione) per la vendita della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale di Controparte_11
(anche la Partecipazione) – dichiarata fallita con sentenza 18.01.2019 n. 68 – dagli organi della procedura concorsuale “Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento” – omologato dal Tribunale di Milano Sez. II^ Fallimentare in data 5.02.2018 – in persona del dott.
Sergio ROSSETTI, giudice designato, dell'avv. Marco MORO VISCONTI, O.C.C. (Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento), del dott. , liquidatore, Controparte_7 anche in concorso fra loro ed in collusione con l'Avv. nonché con i CP_5 rappresentanti legali, all'epoca dei fatti, delle società, sig. Controparte_12 [...]
e sig.ra interveniente alla 1^ CP_5 Controparte_6 Parte_3
procedura competitiva, l'una in veste di proponente, l'atra in veste di aggiudicataria e acquirente;
e, quindi, accertare e dichiarare anche la nullità dell'aggiudicazione, in data 15 maggio 2019, alla società nonché la compravendita, con atto Controparte_6
avanti al Notaio di Milano, in data 9.09.2019, per euro 50.000,00, della quota Per_1 rappresentativa dell'intero capitale sociale di Controparte_11 dichiarata fallita con sentenza 18.01.2019 n. 68 e, per l'effetto, dichiarare che l'attuale
pagina 4 di 17 esponente, PA Maria BE, come identificato in epigrafe, è tuttora il proprietario della quota rappresentativa del capitale sociale di Controparte_11
Nullità dell'atto di vendita della Porzione minore
- Accertare e dichiarare la nullità degli atti esecutivi compiuti nel corso della 2^ Procedura
Competitiva (pag. 17, sub V, §§ 5 ss., dell'atto di citazione) per la vendita della Porzione minore, nonché degli altri beni elencati nel relativo Bando e nel Programma di liquidazione dagli organi della “Procedura di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. PA Maria EL” – nella quale è stata convertita la precedente procedura di “Accordo” a seguito della sentenza/decreto
23.09.2019, n. 8461 – in persona del dott. Sergio ROSSETTI, giudice designato e del dott.
, liquidatore, anche in concorso fra loro ed in collusione con l'avvocato Controparte_7
nonché con i legali rappresentanti delle società in CP_5 Controparte_10
persona del sig. e con socio unico Controparte_13 Controparte_3
in persona del sig. intervenute alla 2^ procedura Controparte_10 Controparte_2
competitiva, l'una in veste di proponente, l'altra in veste di aggiudicataria e acquirente;
e quindi accertare e dichiarare anche la nullità dell'aggiudicazione in data 15.09.2020 della porzione minore a nonché accertare e dichiarare la nullità del Controparte_3
“Contratto di Compravendita a seguito di procedura competitiva svolta nella procedura di liquidazione del patrimonio (legge 3/2012)”, stipulato il 18.11.2020 a rogito del dottor R_
, Notaio in Milano, Repertorio n.
7.578 Raccolta n. 6.23990, e, per l'effetto, dichiarare
[...]
che l'attuale esponente, PA Maria EL, come identificato in epigrafe, è tuttora il proprietario dei beni immobili che hanno formato oggetto della vendita disciplinata dal predetto
“contratto di compravendita” stipulato il 18.11.2020 a rogito del dottor , Persona_2
Notaio in Milano, Repertorio 7.578 Raccolta n. 6239. Tali beni immobili risultano essere così identificati dal predetto contratto di compravendita alle pagine (senza numero, ma) 3, 4 con le prime due righe di pag. 5:
“1.1 La parte venditrice vende alla parte acquirente, che compra, quanto segue:
(omissis)
- ufficio al piano terzo, composto da tre disimpegni, nove locali adibiti ad ufficio, ripostiglio, altro ripostiglio in quota, quattro bagni, due terrazzi e due balconi;
- appartamento al piano interrato, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due bagni, tre disimpegni e due camere;
pagina 5 di 17 - appartamento al piano quarto, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera, balcone e terrazzo;
- altro appartamento al piano quarto con doppio ingresso, composto da due disimpegni, soggiorno con angolo cottura, quattro servizi, tre camere, balcone e terrazzo;
- serra al piano quinto, insistente sul terrazzo che ricopre l'intera palazzina, ove sono presenti altresì tre tettorie, una piccola piscina ed una fioriera;
- due autorimesse al piano terra;
“1.2. Ai beni in oggetto compete, secondo quanto risulta dai titoli di provenienza oltre citati, la inerente caratura condominiale sulle parti comuni indicate nell'art. 1117 del codice civile.
“Art. 2) Coerenze.
2.1 I Beni in Oggetto confinano con:
- l'ufficio: cortile comune da due lati, altra unità immobiliare e corrile comune, via
ZE;
- appartamento al piano interrato: cortile comune da due lati, di proprietà di terzi, via
ZE;
- appartamento al piano quarto: cortile comune da tre lati, enti comuni e altre unità immobiliare;
- appartamento al piano quarto con doppio ingresso: cortile da due lati, altra unità immobiliare e cortile comune, via ZE;
- serra: cortile comune da due lati, altra unità immobiliare e cortile comune, via ZE;
- autorimessa sub 240: proprietà di terzi, mappale 238, cortile comune, proprietà di terzi;
- autorimessa sub 390: mappale 237, cortile comune, proprietà di terzi, via ZE.
“Art. 3) Identificazione catastale.
3.1 I beni in oggetto sono censiti nel Catasto di Milano (MI) ove sono contraddistinti dai seguenti dati di identificazione catastale e “dati catastali” (d'ora innanzi, complessivamente, i “Dati di Identificazione Catastale”):
Catasto dei fabbricati, foglio di mappa 392,
- mappale 239, subalterno 705, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano 3, categoria A/10, classe 4, vani 12,5 rendita catastale euro 10.651,90;
pagina 6 di 17 - mappale 239, subalterno 502, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano S 1, categoria A/3, classe 4, vani 6, rendita catastale euro 1.332,46;
- mappale 239, subalterno 708, zona censuaria 1, via ET ZE n. 20, piano 4, categoria A/2, classe 4, vani 4, rendita catastale;
euro 1.115,55;
- mappale 239, subalterno 709, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano 4, categoria A/2, classe 4, vani 8,5, rendita catastale euro 2.370,54;
- mappale 239, subalterno 710, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano 5, categoria C/2, classe 9, metri quadri 170, rendita catastale euro 1.106,25;
- mappale 240, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano T, categoria C/6, classe 5, metri quadri 42, rendita catastale euro 505,40;
- mappale 390, zona censuaria 1, via ET ZE, n. 20, piano T, categoria C/6, classe 7, metri quadri 18, rendita catastale euro 294,69”;
In merito alle domande avversarie:
Mi oppongo all'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni avversarie giacché prive di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto.
Con intera rifusione di onorari e spese di lite.
per appellate Controparte_1 CP_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale,
- accertare l'inammissibilità dell'appello avversario per tardività; sempre in via pregiudiziale, subordinatamente,
- accertare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il gravame proposto dall'Avv. PA Maria
EL e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.01.2024; rigettando in ogni caso le domanda attoree;
per l'effetto, inoltre,
(I) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 23.03.2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. 21416 (registro generale) e n. 14664 (registro particolare) sugli immobili
pagina 7 di 17 ubicati in 20122 Milano, via ET ZE n. 20 e identificati nel N.C.E.U. del Comune di
Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 705, cat. A/10, consistenza 12,5 vani, piano 3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat,. A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 708, cat. A/2, consistenza 4,0 vani, piano
4;
4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 709, cat. A/2, consistenza 8,5 vani, piano
4;
5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, paino T;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 240, sub. / cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
7) catasto Fabbricati, foglio 392, part 390 sub. / cat. C/6 consistenza 18 metri quadri piano
T; il tutto con esonero di responsabilità del conservatore;
(II) ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 25.03.2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 territorio con nota di trascrizione n. 22101 (registro generale) e n. 15141 (registro Particolare) sugli immobili indicati in 20122 Milano, via ET ZE n. 20 e identificati nel N.C.E.U. del Comune di
Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part 239, sub. 705, cat. A/10, consistenza 12,5 vani, piano 3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat. /A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part 239, sub. 708, cat. A/2, consistenza 4,0 vani, piano
4;
4) catasto Fabbricati, foglio 292, part 239, sub. 709, cat. A/2, consistenza 8,5 vani, piano
4;
pagina 8 di 17 5) catasto Fabbricati, foglio 292, part 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, piano 5;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part 240, sub. /, cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
7) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 390, sub. /, cat. C/6, consistenza 18 metri quadri, piano T;
il tutto con esonero di responsabilità del conservatore.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 358/2024 pubblicata in data 11.01.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite rg. 6663/2021 e 24898/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva:
- rigetta le domande dell'attore.
- Ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 23 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Milano 1 territorio con nota di trascrizione n. 21416 (registro generale) e n. 14664 (registro particolare), sugli immobili ubicati in 20122 Milano via ET ZE n. 20 e identificati nel
N.C.E.U. del Comune di Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 705, cat. A/10, consistenza 12,5 vani, piano
3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat. A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 708, cat A/2, consistenza 4,0 vani, piano 4;
4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 709, cat. A/2, consistenza 8,5 vani, piano 4;
5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, piano 5;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 240, sub. / cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
pagina 9 di 17 7) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 390, sub. / cat. C/6, consistenza 18 metri quadri, piano T;
il tutto, con esonero di responsabilità del Conservatore;
- ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 25 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. 22101 (registro generale) e n. 15141 (registro particolare), sugli immobili ubicati in 20122 Milano via ET ZE n. 20, e identificati nel
N.C.E.U. del comune di Milano come segue:
1) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 705, cat. A/10 consistenza 12,5 vani, piano
3;
2) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 502, cat. A/3, consistenza 6,0 vani, piano
S1;
3) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 708, cat. A/2, consistenza 4,0 vani, piano 4;
4) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 709, cat. A/2 consistenza 8,5 vani piano 4;
5) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 239, sub. 710, cat. C/2, consistenza 170 metri quadri, piano 5;
6) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 240, sub. / cat. C/6, consistenza 42 metri quadri, piano T;
7) catasto Fabbricati, foglio 392, part. 390, sub. / cat. C/6, consistenza 18 metri quadri, piano T;
il tutto con esonero di responsabilità del conservatore.
- Condanna altresì l'attore a rifondere:
- a favore di tutte le spese processuali liquidate per i due giudizi riuniti e la CP_4
fase cautelare nel R.G. 6663/2021 in euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, Cpa e VA come per legge;
- a favore della Procedura di Liquidazione del patrimonio di EL e di
[...]
le spese dei due giudizi di merito riuniti liquidate in euro Controparte_3
12.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, cpa e VA di legge e il 50% delle spese del cautelare introdotto nel r.g. 6663/2021 liquidate (già il 50%) in euro 2.000,00 oltre al rimborso spese generali, cpa e VA di legge, compensando il restante 50% delle spese della suddetta fase con le spese del cautelare introdotto da CP_3
pagina 10 di 17 ***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con le distinte domande proposte, dalle quali hanno avuto origine i due procedimenti riuniti, l'attore
Avv. Prof. BE PA Maria chiedeva dichiararsi la nullità degli atti compiuti dagli organi della procedura di Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dal debitore
Avv. BE PA Maria dinanzi la Tribunale di Milano, omologato il 5.02.2018 nell'ambito del quale è stata ceduta la partecipazione totalitaria nella società dichiarata fallita dal CP_11
Tribunale di Milano con sentenza n. 68 del 18.01.2019, di proprietà del sovraindebitato Parte_1 dell'atto di trasferimento del 9.09.2019 a rogito del notar della detta partecipazione sociale Per_1
alla società aggiudicataria (fusa in , nonché la nullità Controparte_6 CP_4
degli atti compiuti dagli organi della Procedura di Liquidazione del Patrimonio del prof. Avv.
BE PA Maria nella quale era stata convertita la procedura dell'Accordo ex art. 14 quater
Legge 3/2021 e la nullità dell'atto di vendita 18.11,.2020 a rogito del notar rep Persona_3
7.578 racc.
6.239 all'aggiudicatario degli immobili di Controparte_3
proprietà del debitore (c.d. porzione minore) siti nello stabile di Milano via ZE 20, per la restante parte di proprietà di . Controparte_14
A fondamento delle domande di nullità delle procedure l'attore oltre a vizi degli atti adduceva l'asserita collusione degli organi della procedura dell'Accordo e della Liquidazione ex legge 3/2021 con i soggetti aggiudicatari delle partecipazioni sociali e della porzione minore dell'immobile, CP_11
nonché la violazione delle regole sulle vendite competitive, con beneficio degli aggiudicatari
( e facenti capo all'Avv. Controparte_6 Controparte_3
che secondo la prospettazione attorea avrebbe costruito l'operazione di acquisto delle CP_5 quote e della porzione minore dell'immobile di via ZE al fine di acquisire il 100% CP_11 dell'immobile di proprietà, per una parte direttamente di per il resto di Parte_1 CP_11
Quanto all'opponibilità della nullità degli atti del procedimento alle acquirenti dei beni dell'attore richiamava la disciplina di cui all'art. 2929 c.c.
Nel giudizio iscritto al n. 6663/2021 r.g. si sono costituiti tutti i convenuti contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande articolate dall'attore.
Nella causa iscritta al n. 25898/29021 r.g. del pari i convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda.
pagina 11 di 17 Con ordinanza del 5.10.2021 le cause erano riunite.
Nel procedimento n. 6663/2021 erano aperti due procedimenti cautelari, introdotti, rispettivamente,
l'uno con ricorso ex art 700 c.p.c. proposto da parte attrice – volto a paralizzare gli effetti di una serie di atti posi in essere nell'ambito della procedura di liquidazione ex legge 3/2021 – rigettato con ordinanza dell'organo giudicante procedente di primo grado del 28.10.2021, e l'altro con ricorso proposto da – volto ad ottenere la cancellazione della domanda giudiziale radicante il CP_3
procedimento principale n. 6663/2021 r.g. effettuata in data 25.03.2021 all'Agenzia delle Entrate di
Milano o in subordine la trascrizione con riserva ai sensi dell'art. 2674 bis c.p.c. – del pari rigettato con ordinanza del 20.07.2021.
Inoltre, con ricorso depositato in data 2.11.2021 l'attore chiedeva la nomina di un curatore speciale alla procedura di liquidazione del patrimonio adducendo la sussistenza di un conflitto di interessi tra il liquidatore dott. e l'ente della procedura di liquidazione, richiesta rigettata con decreto CP_7 collegiale dell'11.11.2021. La richiesta di assegnazione alla procedura di un curatore speciale era reiterata in corso di causa e nuovamente rigettata dall'organo giudicane procedente.
Con memoria del 19.09.2023 l'attore chiedeva dichiararsi la nullità della costituzione in giudizio della
Procedura di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. BE PA Maria e di
[...]
entrambe rappresentate da medesimo unitario difensore per asserita Controparte_3
violazione del dettato normativo di cui agli artt. 101 comma 2 e 24 e 11 cost. in ragione di possibile conflitto di interesse.
***
La causa era decisa con la sentenza impugnata, con la quale l'organo giudicante rigettava le domande articolate dall'attore nei termini indicati in premessa, ordinando, al passaggio in giudicato della sentenza, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il
23.03.2021 all'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano 1 territorio, con nota di trascrizione n. 21416 (registro generale) e n. 14664 (registro particolare), sugli immobili ubicati in Milano via
ET ZE n. 20, identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come specificamente descritti in parte dispositiva, nonché di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 25.03.2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 territorio con nota di trascrizione n. 22101 (registro generale) e n. 15141 (registro particolare) sugli immobili ubicati in
Milano Via ET ZE n. 20 e identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come indicato in parte dispositiva, con esonero da responsabilità per il Conservatore.
pagina 12 di 17 ***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'attore prof. Avv. BE PA Maria, che, censurando la sentenza impugnata, con plurimi motivi di appello ribadiva gli argomenti difensivi articolati nel primo grado di giudizio e gli elementi di fatto posti a fondamento delle domande articolate, chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata.
- Nel presente giudizio di appello si costituivano Controparte_15
quale società incorporante e
[...] Controparte_3 CP_4
quale società incorporante le quali, con comune atto di Controparte_6
costituzione, contestavano integralmente l'atto di gravame proposto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto tardivo. Al riguardo rilevavano che a fronte della notificazione nei confronti dell'appellante della sentenza impugnata, avvenuta in data 16.01.2024,
l'atto di appello era stato notificato agli appellati in data 21.02.2024 ed iscritto a ruolo in data
22.02.2024, quando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., applicabile nella fattispecie in esame, era ormai completamente decorso.
Nel merito contestavano gli articolati motivi di appello e, adducendone l'infondatezza, ne chiedevano il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata, ritenendo corretto il costrutto posto a base della decisione.
Restava contumace nel presente giudizio di appello la Controparte_16
prof. Avv. PA Maria BE.
All'udienza del 9.01.2025 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevanza preliminare riveste l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle parti appellate con l'atto di costituzione, avendo la stessa effetto assorbente su ogni altra questione.
***
Tanto premesso vale rilevare che l'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la parte vittoriosa abbia proceduto alla notifica della sentenza alla parte soccombente, fissa il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.
pagina 13 di 17 Solo nel caso in cui la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata trova applicazione il c.d.
“termine lungo” di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza assoggettabile a gravame.
Entrambi i termini ad appellare rivestono natura perentoria.
Il “termine breve” di giorni trenta per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla data di notifica della sentenza impugnanda e risponde all'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo nel tempo la facoltà, data alla parte soccombente, di non accettare la sentenza. Anche nel caso di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. tale termine ad appellare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza.
La notificazione della sentenza eseguita ad opera del difensore della parte munito di procura speciale è atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'espressione <
Pertanto, la notificazione dell'impugnazione ex art. 350 c.p.c. è l'unico atto idoneo ad impedire decadenza dall'impugnazione, consentendo di verificare se essa sia stata tempestiva o meno
Per quanto riguarda il computo di tali termini si osservano le regole dettate dall'art. 155 e ss. c.p.c. e pertanto nella decorrenza del termine non si tiene conto del periodo di sospensione feriale.
I termini in oggetto rivestono carattere generale in quanto sono applicabili ove la legge non esprima specifiche deroghe.
In forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul soggetto che vi procede, laddove la notifica sia effettuata in prossimità dei termini di scadenza e non abbia a perfezionarsi per cause imputabili al notificante, viene a maturare la decadenza ad appellare per decorso del termine, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 22.11.2018 n.
30245). Nel caso in cui la notifica non sia andata a buon fine per fatti non addebitabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica, deve attivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al relativo compimento.
Nel caso di notifica telematica, secondo il dettato dell'art. 149 bis c.p.c. la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di pagina 14 di 17 posta elettronica certificata del destinatario. Ai fini della determinazione del momento di perfezionamento della notifica medesima per il notificante, come rilevato dal Supremo Consesso di
Giustizia (Cass. Civ. Sez. Un., 20.11.2023 n. 32091), occorre aver riguardo non già al momento della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata, né a quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma a quello in cui è generato il messaggio di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (Cass. Civ. Sez. Un. 20.11.2023 n. 32091).
Il termine è qualificato a decorrenza successiva nel senso che qualora il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 4.05.2012 n. 6728).
Il carattere perentorio del termine in oggetto comporta la decadenza dalla proponibilità del gravame una volta spirato il termine ad appellare, rilevabile anche di ufficio dall'organo giudicante procedente.
Ne consegue che la proposizione dell'appello oltre lo spirare del “termine breve” ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la sentenza sia stata notificata dalla parte vittoriosa, ovvero oltre lo spirare del “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c, applicabile nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, comporta l'inammissibilità dell'appello.
***
Nel caso di specie è documentato in atti che parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha proceduto alla notificazione a parte appellante della sentenza oggetto di gravame in data 16.01.2024, come oggettivamente rilevabile dalla documentazione in atti – da cui emerge che l'atto da notificare, quale la sentenza di primo grado, è stato accettato dal sistema il 16.01.2024 alle ore 16:41:59 e consegnato alla casella di destinazione dei destinatari il 16.01.2024 alle ore 16:42:01 – il che, secondo il dettato dell'art. 325 c.p.c., rende operante il “termine breve”, di giorni trenta, per la proposizione del dell'appello, decorrente dalla notificazione della sentenza in oggetto e dunque dal 16.01.2024.
Del pari è documentato che l'atto di appello risulta notificato da parte appellante alle parti appellate soltanto in data 21.02.2024, come emerge dalla documentazione in atti e segnatamente dai messaggi di accettazione e consegna prodotti dall'appellante, da cui emerge che l'atto in oggetto è stato accettato dal sistema il 21.02.2024 alle ore 16:41:11 e consegnato alle caselle di destinazione in pari data, rispettivamente alle ore 16:41:13 (agli indirizzi – Email_4
– , alle ore 16:41:14 Email_2 Email_5
(agli indirizzi pec: – – Email_6 Email_7
pagina 15 di 17 – ed alle ore 16:41:15 (all'indirizzo pec: Email_8 Email_9
. Emai_10 Email_11
È pertanto accertato che la notifica dell'atto di appello è avvenuta, nei confronti di tutte le parti destinatarie, il 21.02.2024.
Del pari emerge in atti che la costituzione dell'appellante nel presente giudizio di appello è avvenuta in data 22.02.2024.
Pertanto, la notificazione dell'atto di appello è avvenuta ben oltre il “termine breve” ad appellare di giorni trenta previsto dall'art. 325 c.p.c. – applicabile nel caso di specie in quanto la parte vittoriosa in primo grado ha proceduto alla notificazione a controparte della sentenza – decorrente dalla notifica della sentenza appellata, avvenuta, come innanzi rilevato, in data 16.01.2024.
Conseguentemente la proposizione dell'appello, notificato alle parti appellate in data 21.02.2024, risulta tardiva in quanto avvenuta dopo che il termine ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c. era completamente decorso, il che comporta l'inammissibilità dell'appello così come proposto da
BE PA Maria.
***
Per le suddette ragioni va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da BE PA
Maria avverso la sentenza n. 358/2024 del Tribunale Ordinario di Milano del 10.01.2024, pubblicata in data 11.01.2024 e notificata il 16.01.2024.
***
Le spese di lite devono conseguentemente seguire la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante BE PA Maria va condannato alla rifusione in favore delle appellate incorporante di e Controparte_1 Controparte_3
quale società incorporante delle spese di lite del CP_4 Controparte_6
presente grado di appello che, in considerazione del valore indeterminabile della causa di media complessità e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), vanno liquidate, per entrambe, nell'unico complessivo compenso di euro 8.000,00
(ottomila/00) per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed VA come per legge. Vale rilevare che, in tema di liquidazione dei compensi di avvocato, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti è demandato al potere discrezionale del giudice di merito procedente (v. Cass. civ. sez. II, 26.3.2019, n. 8399, conf. Sez. III, 2.9.2009, n. 19089). Nel
pagina 16 di 17 caso di specie, in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni delle parti appellate, non sussistono ragioni per procedere alla liquidazione dell'aumento ex art. 4/2, D.m. 55/14 e s.m.i.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante prof.
Avv. BE PA Maria dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BE
PA Maria nei confronti di società incorporante Controparte_1 [...]
e società incorporante Controparte_3 CP_4 [...]
e della Procedura di Liquidazione del Patrimonio prof. Avv. PA Maria Controparte_6
BE, avverso la sentenza n. 358/2024 pubblicata l'11.01.2024 del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello proposto inammissibile;
- condanna BE PA Maria alla rifusione in favore delle appellate costituite
[...]
quale società incorporante Controparte_1 Controparte_3
e quale società incorporante delle spese di lite del CP_4 Controparte_6
presente giudizio di appello che liquida, per entrambe, nell'unico complessivo compenso di euro
8.000,00 (ottomila/00), oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante BE PA
Maria, del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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