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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 14 marzo 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2589/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Mercogliano e da Parte_1
questo elett.te domiciliata in Avellino, alla via S. Moccia n. 90, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 000347697 per la somma di
€#33.000# (trentatremila), notificata in data 20.07.2022, a titolo di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al mese di aprile
2015. Parte resistente si è costituito, producendo altresì anche “atto di rettifica” con cui l'importo della somma dovuta al ricorrente è rideterminato CP_ in €#10.000#. Successivamente, l' con note depositate in data 23.10.2023, per l'udienza del 26.10.2023, ha rideterminato l'importo della sanzione dovuta in €#3.838,77# (tremilaottocentotrentotto,77).
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'ordinanza di ingiunzione impugnata. CP_ L'Istituto produce missiva di accertamento 0800.10/07/2017.0158294, notificata al ricorrente in data 26.10.2017 comprovante la notifica.
Il ricorrente eccepisce altresì l'insussistenza della pretesa contributiva in mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sua responsabilità.
“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass., sezione VI civile, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1921).
Ciò premesso, l'Ente previdenziale a fondamento del suo diritto ha prodotto verbale di accertamento riferito alla violazione di cui è causa, consistente nel mancato pagamento della somma di €#1.279,59#
(milleduecentosettantanove,59) sul DMag 2015/2014.
L'omissione è pacifica. Parte ricorrente non offre ulteriori e contrari elementi probatori, nemmeno affermando in termini chiari ed esplicito di aver provveduto al pagamento delle somme di cui all'accertamento ovvero negando il relativo obbligo.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va precisato come “…Trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità…condiviso dal collegio, in forza del quale l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di
Pag. 2 di 4 un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione
…”. (Cass. civile, II sezione, n. 21924 del 31 luglio 2021, da ultimo Cass, civile II sezione, n. 35025 del 14 dicembre 2023).
Segue il rigetto del ricorso.
In corso di causa è intervenuto il D.L. 48/2023 convertito con modifiche in legge 153/2023, ed a mente del quale all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo
CP_ omesso». L' con note depositate in data 23.10.2023, per l'udienza del
26.10.2023, ha rideterminato l'importo della sanzione dovuta in
€#3.838,77# (tremilaottocentotrentotto,77), tale importo appare corretto e congruo.
Quanto alle spese di lite, va ritenuta la soccombenza di parte ricorrente, la quale va pertanto condannata, per tale ragione, al pagamento a favore di resistente di una somma che, in base ai criteri di cui al DM CP_1
147/2022, è liquidata in €#1.800# (milleottocento) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 96 co. 3 Cpc, a mente del quale se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannarla al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma introduce una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del
30/06/2010). Trattasi di innovazione finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
Pag. 3 di 4 Il ricorso è stato fondato anche sulla negazione della notifica dell'avviso prodoromico al provvedimento sanzionatorio, notifica che invece risulta essere stata regolarmente effettuata, e tanto integra se non dolo almeno la colpa grave. Il ricorrente va quindi condannato al pagamento a favore di
CP_ della ulteriore somma di €#1.000# (mille).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2589/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...]
respinta così decide:
1) Previa rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nei termini e nella misura di cui alla parte motiva, rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 lite, liquidate nella somma di €#1.800# (milleottocento) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
CP_ 3) Condanna al pagamento a favore di ai sensi Parte_1 dell'art. 96 co. 3 C.p.c., della ulteriore somma di €#1.000# (mille).
Avellino, udienza del 14 marzo 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 14 marzo 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2589/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Mercogliano e da Parte_1
questo elett.te domiciliata in Avellino, alla via S. Moccia n. 90, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI- 000347697 per la somma di
€#33.000# (trentatremila), notificata in data 20.07.2022, a titolo di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative al mese di aprile
2015. Parte resistente si è costituito, producendo altresì anche “atto di rettifica” con cui l'importo della somma dovuta al ricorrente è rideterminato CP_ in €#10.000#. Successivamente, l' con note depositate in data 23.10.2023, per l'udienza del 26.10.2023, ha rideterminato l'importo della sanzione dovuta in €#3.838,77# (tremilaottocentotrentotto,77).
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'ordinanza di ingiunzione impugnata. CP_ L'Istituto produce missiva di accertamento 0800.10/07/2017.0158294, notificata al ricorrente in data 26.10.2017 comprovante la notifica.
Il ricorrente eccepisce altresì l'insussistenza della pretesa contributiva in mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sua responsabilità.
“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass., sezione VI civile, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1921).
Ciò premesso, l'Ente previdenziale a fondamento del suo diritto ha prodotto verbale di accertamento riferito alla violazione di cui è causa, consistente nel mancato pagamento della somma di €#1.279,59#
(milleduecentosettantanove,59) sul DMag 2015/2014.
L'omissione è pacifica. Parte ricorrente non offre ulteriori e contrari elementi probatori, nemmeno affermando in termini chiari ed esplicito di aver provveduto al pagamento delle somme di cui all'accertamento ovvero negando il relativo obbligo.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va precisato come “…Trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità…condiviso dal collegio, in forza del quale l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di
Pag. 2 di 4 un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione
…”. (Cass. civile, II sezione, n. 21924 del 31 luglio 2021, da ultimo Cass, civile II sezione, n. 35025 del 14 dicembre 2023).
Segue il rigetto del ricorso.
In corso di causa è intervenuto il D.L. 48/2023 convertito con modifiche in legge 153/2023, ed a mente del quale all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo
CP_ omesso». L' con note depositate in data 23.10.2023, per l'udienza del
26.10.2023, ha rideterminato l'importo della sanzione dovuta in
€#3.838,77# (tremilaottocentotrentotto,77), tale importo appare corretto e congruo.
Quanto alle spese di lite, va ritenuta la soccombenza di parte ricorrente, la quale va pertanto condannata, per tale ragione, al pagamento a favore di resistente di una somma che, in base ai criteri di cui al DM CP_1
147/2022, è liquidata in €#1.800# (milleottocento) oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 96 co. 3 Cpc, a mente del quale se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannarla al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma introduce una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del
30/06/2010). Trattasi di innovazione finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
Pag. 3 di 4 Il ricorso è stato fondato anche sulla negazione della notifica dell'avviso prodoromico al provvedimento sanzionatorio, notifica che invece risulta essere stata regolarmente effettuata, e tanto integra se non dolo almeno la colpa grave. Il ricorrente va quindi condannato al pagamento a favore di
CP_ della ulteriore somma di €#1.000# (mille).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2589/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...]
respinta così decide:
1) Previa rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nei termini e nella misura di cui alla parte motiva, rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 lite, liquidate nella somma di €#1.800# (milleottocento) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
CP_ 3) Condanna al pagamento a favore di ai sensi Parte_1 dell'art. 96 co. 3 C.p.c., della ulteriore somma di €#1.000# (mille).
Avellino, udienza del 14 marzo 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4