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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4670/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Giacomo Ingrao che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Natalia Raineri che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 novembre 2020 adiva questo giudice del CP_1
lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal dicembre 2015 al 30 Parte_1
settembre 2020 in forza di un contratto a tempo indeterminato, con qualifica di assistente alla poltrona, e di aver percepito, per il periodo compreso tra il gennaio 2016 e il dicembre 2019, solo 400 euro netti mensili, inferiori agli importi indicati in busta paga, chiedeva di ingiungere all'ex datrice di lavoro il pagamento in proprio favore della complessiva somma di 11.659,83 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, di cui 8.570 euro a titolo di differenze retributive e tredicesima mensilità e 3.089,83 euro per l'intera mensilità di settembre 2020 e il tfr.
La domanda veniva accolta con decreto n. 730/2020 del 18 novembre 2020, avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 15 dicembre 2020.
Nella resistenza dell'opposta, concessa la provvisoria esecutività del decreto limitatamente alla minor somma di 1.406 euro, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del giudizio monitorio, esperito l'interrogatorio formale della lavoratrice e udita la discussione delle parti, all'udienza odierna la causa viene trattenuta per la decisione.
2.- In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. e, in particolare, per mancanza di prova scritta del credito.
L'esistenza e la natura del credito richiesto, nonché il suo concreto ammontare, risultano, infatti, dalle buste paga relative agli anni 2016-2019, nonché da quella relativa al mese di settembre 2020, allegate dalla lavoratrice al ricorso, dalle quali emerge l'importo complessivo dovutole a titolo di retribuzioni per l'anzidetto periodo - cui sono state opportunamente sottratte le somme effettivamente corrisposte nel corso del dedotto rapporto di lavoro, pari a 400 euro mensili - oltre ad un credito, richiesto al netto, di 3.089,83 euro a titolo di intera retribuzione del mese di settembre 2020, residuo di tredicesima mensilità e tfr.
Si rileva, in ogni caso, che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
3.- Nel merito, la ha contestato la debenza delle somme ingiunte, precisando di Pt_1
aver sempre regolarmente corrisposto alla gli importi indicati in busta paga, CP_1
comprensivi di tredicesima mensilità, articolando sul punto una generica e inammissibile prova testimoniale, nonché di averle pagato con bonifico del 14 novembre 2020 (dunque appena una settimana dopo il deposito del ricorso monitorio) la residua somma di 3.089,93 euro, anche a titolo di tfr.
Tali circostanze risultano però solo parzialmente confermate dalla documentazione in atti.
L'opponente, invero, ha prodotto copia delle buste paga relative al periodo 2016-2018
(fatta eccezione per quella di febbraio 2018), quasi tutte debitamente sottoscritte dalla lavoratrice, anche per quietanza (escluse quelle relative alle mensilità di giugno 2016, novembre e dicembre 2018), copia di quelle relative alla tredicesima mensilità 2017 e 2018
(quest'ultima, però, priva di sottoscrizione), nonché di quelle relative al 2019, compresa la
2 tredicesima mensilità, anch'esse sottoscritte dalla lavoratrice ma senza alcuna specifica e, dunque, per mera ricevuta.
L'efficacia probatoria di tali documenti, quanto all'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate, è stata contestata dalla opposta, la quale, anche in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di aver ricevuto unicamente la somma di 400 euro mensili, corrispostale in contanti dalla datrice di lavoro, peraltro anche dopo l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 910, l. n. 205/2017.
Va, dunque, anzitutto chiarito che a norma della richiamata disposizione, “A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario
o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.
Il successivo comma 911 ha introdotto, per l'effetto, il divieto per i datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, intendendosi per tale
“ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata
e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
La stessa norma ha previsto, poi, che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione” (comma 912, ultimo inciso).
Il legislatore, dunque, anche in un'ottica di tutela del lavoratore e cioè al fine di evitare il reiterarsi della prassi della corresponsione da parte dei datori di lavoro di somme inferiori a quelle indicate nei cedolini paga, ha introdotto a decorrere dal 1 luglio 2018 un preciso obbligo di tracciabilità dei pagamenti, privando espressamente di efficacia probatoria, quanto all'avvenuto pagamento degli importi ivi indicati, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga.
3 Ciò anche in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro, ex art. 1 l. n. 4/1953, di consegnare ai dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della stessa, non vi è una presunzione assoluta tra le somme ivi indicate e gli effettivi importi percepiti dal lavoratore, gravando pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento (cfr. anche di recente
Cass. n. 32548/2023 e i numerosi precedenti richiamati, la quale ha ribadito che le buste paga, benché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, provano solo la loro avvenuta consegna ma non anche l'effettivo pagamento, della cui prova è onerato il datore di lavoro).
Ne consegue che in applicazione del citato disposto normativo e in assenza di ulteriore prova dell'avvenuto pagamento in favore della lavoratrice di somme superiori rispetto a quelle dalla stessa indicate, alcuna efficacia può essere riconosciuta ai predetti cedolini stipendiali, quantomeno in relazione alle retribuzioni corrisposte per il periodo successivo al luglio 2018, posto peraltro che fra quelli allegati, solo i prospetti paga relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 recano la sottoscrizione della lavoratrice, anche per quietanza (“ritiro copia del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo aver riscontrato esatte le voci e i tempi di retribuzione”); del resto, anche a prescindere dalla menzionata disposizione, sarebbero comunque prive di efficacia probatoria tanto le buste paga relative alle mensilità di novembre e dicembre 2018 e alla tredicesima mensilità 2018, poiché del tutto prive di sottoscrizione, quanto quelle relative all'intero anno 2019, tredicesima compresa, sulle quali è genericamente apposta la firma della lavoratrice senza alcuna ulteriore specifica e, dunque, per mera ricevuta.
3.1.- Discorso a parte va fatto, invece, per i pagamenti precedenti l'entrata in vigore della l. n. 205/2017, in relazione ai quali non può escludersi a priori l'avvenuta corresponsione alla dipendente di somme in contanti (circostanza peraltro qui dedotta dalla stessa lavoratrice), fermo restando l'onere in capo al datore di lavoro di provare l'avvenuto pagamento.
Ebbene, nel caso di specie tutte le buste paga prodotte dall'opponente e relative al periodo gennaio 2016 - giugno 2018 (fatta eccezione per quelle di giugno 2016, non sottoscritta, e di febbraio 2018, neppure allegata, al pari di quella relativa alla tredicesima mensilità 2016, non in atti) recano la firma della , apposta tanto per ricevuta (“ritiro CP_1 copia del presente prospetto”) che per quietanza (“unitamente all'importo del netto pagato, dopo aver riscontrato esatte le voci e i tempi di retribuzione”); nulla è stato eccepito dalla lavoratrice quanto all'eventuale falsità di tale sottoscrizione o all'invalidità della stessa per
4 eventuali vizi della volontà (poiché apposta, in ipotesi, sotto coercizione o minaccia di licenziamento).
Sul punto, la Suprema Corte ha più volte precisato, sotto la vigenza della precedente normativa, che qualora il dipendente apponga la quietanza, grava su di lui l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata (cfr. Cass. n. 27749/2020). Essa ha distinto, cioè, la sottoscrizione “per ricevuta”, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento, e la sottoscrizione
“per quietanza”, che invece produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello effettivamente ricevuto. Ha, inoltre, precisato che in tali casi alle diciture “per ricevuta/quietanza” o simili non è applicabile il principio di cui all'art. 1370 c.c. – in base al quale le clausole contrattuali che pongono in essere condizioni generali di contratto (ovvero inserite in moduli o formulari) si interpretano, nel dubbio, contro chi ha predisposto tale clausola, ossia a favore del contraente più debole – trattandosi non già di contratto cd. per adesione, ma di contratto individuale di lavoro, nel quale il dipendente ha la possibilità, qui non contestata, di annullare la parte della dicitura “per quietanza”, laddove non corrispondente alla situazione di fatto.
Ne consegue che in relazione a tali mensilità deve dirsi sussistente la prova dell'avvenuto pagamento delle somme riportate in busta paga.
4.- L'opposta ha, poi, prodotto copia dell'attestazione del bonifico n. CRO/TRN
1101203190033784 del 14 novembre 2020, eseguito il successivo 16 novembre, in favore della per l'importo di 3.089,93 euro, a titolo di “saldo tfr più mensilità settembre CP_1
2020”, la cui effettiva ricezione è stata confermata dalla lavoratrice.
In definitiva, dal totale originariamente ingiunto vanno detratte le sole somme effettivamente corrisposte, come risultanti dalla copia delle predette buste paga quietanzate e dal bonifico da ultimo effettuato dalla , per un residuo finale ancora dovuto di 4.290 Pt_1
euro netti a titolo di differenze retributive sulle mensilità di giugno 2016, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 e da gennaio a dicembre 2019, nonché
a titolo di tredicesima mensilità 2016, 2018 e 2019.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato, con condanna di alla Parte_1
corresponsione in favore di della minor somma sopra indicata, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
5 all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. n. 21432/2011).
5.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese di questa fase, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 2.694 euro, oltre accessori.
Restano invece a integrale carico della opponente le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento dell'ex datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a pagare in favore di la residua somma Parte_1 CP_1
netta di 4.290 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, l'opponente a rimborsare all'opposta le spese della fase monitoria e metà di quelle dell'opposizione, liquidata in 2.694 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina,11.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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