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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 858/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
858/2024 R.G., promossa da:
, c.f. e partita I.V.A. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parma, viale Gorizia, n. 15, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv.to Giancarlo Buccarella del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Cantelli, n. 11;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al decreto CP_2
ingiuntivo, dall'Avv.to Patrizia Rosato del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata in n Fidenza (PR), Via Berenini, n. 66;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 14.08.2024 e ritualmente notificato, la società
a socio unico proponeva opposizione avverso il D.I. n. 172/2024, Controparte_1
emesso in data 4.07.2024, con cui il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del
Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento, a favore di , di una somma CP_2
pari ad € 27.195,97 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La società opponente eccepiva, anzitutto, la regolare notificazione telematica del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo lo stesso un mero file pdf, e non, per contro, copia informatica estratta dal fascicolo o duplicato informatico;
con la conseguenza per cui, secondo la tesi attorea, la nullità della predetta notifica comporterebbe una immediata dichiarazione di inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. per decorso dei
60 giorni di legge;
termine, questo, previsto per la notifica del decreto stesso e decorrente dalla data di emissione, ossia dal 4 luglio 2024.
Nel merito, la società deduceva l'infondatezza della domanda, evidenziando come, nella fattispecie in controversia, operasse il regime di cui all'art. 105 l. fall. che, nell'ambito delle vendite di azienda endofallimentari, così recita: “salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”.
La società deduceva, poi, che, anche a voler ragionare diversamente, alla luce del contegno assunto dalla signora vi era stata rinuncia alla solidarietà da parte CP_2
della dipendente, la quale – a detta dell'opponente - con la domanda di ammissione allo stato passivo, avrebbe “tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato alla solidarietà”.
Tutto ciò premesso, la società opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa l'integrazione del contraddittorio con il previa ogni opportuna attività NT
istruttoria, anche officiosa (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni pista probatoria offerta o che possa presentarsi) in via principale per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che la domanda di cui al ricorso per ingiunzione è inammissibile, erronea, infondata, non provata o come meglio, ovvero dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficaceex art. 644 c.p.c.; per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare inefficace, infondato e, comunque, privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine e in via riconvenzionale accertare e dichiarare nei confronti del NT
, con sede in Fidenza (PR), via Ludovico della Valle, n. 9, cod. fisc. e
[...]
partita iva , in persona del curatore fallimentare pro tempore, il diritto P.IVA_2
di a socio unico al regresso ex art.1299 c.c. e alla surrogazione ex art. Controparte_1
1203 c.c., per effetto del pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dall'opposta prima della conclusione del Contratto di affitto del ramo di azienda, per
l'importo di euro 14.356,33 o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese, compenso del presente giudizio, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva del 23.10.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la CP_2
reiezione dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 17.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Occorre premettere che, quanto alla quota di TFR maturata dalla lavoratrice nei riguardi della società opponente nella vigenza del contratto di affitto dell'azienda, va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo la società Controparte_1
provveduto alla corresponsione dei predetti emolumenti.
Giova rilevare, sul punto, che la “cessazione della materia del contendere” (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del
1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è, in altri termini, una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Ma, una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice dei procedura civile.
Cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
2.2. Tanto premesso, occorre precisare che la società opponente non ha, tuttavia, provveduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di residuo TFR (e, in particolare, della quota di TFR maturata ante affitto), per un totale pari ad euro
14.365,33.
Sicché, deve valutarsi, nella presente sede, la fondatezza di tale domanda.
2.3. Osserva preliminarmente questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199)1. 1 Da tali considerazioni discende, dunque, che, anche a ritenere fondato il rilievo relativo alla nullità della notifica del ricorso per ingiunzione (vizio che – a detta dell'opponente – inficerebbe tale notifica dal momento che“lo stesso è mero file pdf: non è copia informatica estratta dal fascicolo o duplicato informatico”), il Giudice sarebbe, comunque, tenuto ad accertare, nel merito, la fondatezza della domanda del creditore.
Tale doglianza è, peraltro, palesemente infondata.
Al fine di un corretto inquadramento della questione, è opportuno, anzitutto, muovere dal dato normativo di riferimento.
Il D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2021, dispone, al suo art. 16 bis (la cui rubrica recita: obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), comma 9 bis: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
Il medesimo testo normativo, al successivo art. 16 undecies - modalità dell'attestazione di conformità –, precisa, poi, che: “
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.
Da ultimo, l'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale prevede al suo comma 2 che: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta (…)”.
Fermo il dato normativo di riferimento, nel caso di specie, la creditrice convenuta ha correttamente notificato il ricorso per ingiunzione, allegando copia fotostatica dell'atto munita di attestazione di conformità all'originale.
Posta la regolarità della notifica, l'attore, in discontinuità con quanto previsto dall'art. 23 del c.a.d., non ha, peraltro, “espressamente disconosciuto” la conformità del titolo rispetto all'originale, bensì si è limitato a contestare il mero vizio su di un piano esclusivamente formale attraverso una deduzione meramente stilistica. Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.
A riguardo, va ulteriormente evidenziato che - dando luogo l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34). Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre inoltre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
Di talché, avendo la lavoratrice offerto, in sede monitoria, la prova del credito maturato producendo il cedolino paga relativo al TFR maturato, spetta al debitore fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito fatto valere dall'ingiungente-opposta.
Orbene, come precisato, l'odierna opponente, nella presente sede, ha contestato la fondatezza del credito azionato in monitorio, evidenziando, anzitutto, come, nella fattispecie in controversia, operi il regime di cui all'art. 105 l. fall. che, nell'ambito delle vendite di azienda endofallimentari, così recita: “salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”.
La società ha, poi, dedotto che, anche a voler ragionare diversamente, alla luce del contegno assunto dalla signora vi sarebbe stata rinuncia alla solidarietà da parte CP_2
della dipendente, la quale – a detta dell'opponente - con la domanda di ammissione allo stato passivo, avrebbe “tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato alla solidarietà”.
I motivi di opposizione sono palesemente infondati.
2.4. In punto di diritto, occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 2112 c.c. stabilisce che “(1) In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. (2) Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. (3) …. (4) … (5) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (6) …”.
A tal proposito, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, “Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di una entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nella avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione. In particolare, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve, tuttavia, appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri la loro attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pur mediante la successiva integrazione da parte del cessionario” (Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2009 n. 21481).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “L'art. 2112 c.c. ha carattere imperativo e inderogabile, la disciplina in esso contenuta non va applicata solo in presenza di espressi negozi giuridici di trasferimento di azienda intercorsi fra le parti, ma anche quando l'operazione avvenga “di fatto” ed emerga da sintomatici elementi che evidenziano l'avvenuta cessione della complessa attività imprenditoriale;
in tal caso,
è onere della parte che invoca l'applicazione della norma fornire prova degli indici dell'operazione posta in essere” (Tribunale Varese sez. lav. 13 dicembre 2013).
2.5. In punto di fatto, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate, e, dunque, da ritenersi pacifiche ex art. 115
c.p.c., risulta che, nel caso concreto: (a) la parte opposta è stata assunta dal terzo a far data dal 2.09.2009 in forza di un contratto di lavoro NT
subordinato a tempo indeterminato;
(b) a seguito di affitto di ramo di azienda intercorso tra la società e la cessionaria a socio NT Controparte_1
unico, la parte opposta è passata a lavorare alle dipendenze di quest'ultima società, con decorrenza dal 16.07.2018; (c) con sentenza n. 104/2018, depositata in data
14.12.2018, il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento di NT
; (d) in accoglimento di domanda ex art. 101 l.fall., la signora NT [...]
è stata ammessa al passivo del Fallimento (cronologico 34), per euro CP_2
14.356,33 in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1 c.c., con riserva di esigibilità alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro (“TFR insinuato”); (e) il rapporto di lavoro della signora con la società è cessato, a seguito delle CP_2 Controparte_1
dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice in data 20.10.2023, il 31.12.2023.
2.6. Facendo applicazione, dunque, al caso di specie, delle regole di diritto illustrate in precedenza deriva che i crediti relativi al TFR facenti capo alla odierna parte resistente nei confronti del primo datore di lavoro (maturati a NT
far data dal 2.09.2009 e fino al 15.07.2018, e, dunque, anteriormente al fallimento di si sono trasferiti ex art. 2112 c.c. nei confronti del secondo NT
datore di lavoro, ossia della società a socio unico (quale cessionario e Controparte_1
debitore solidale del cedente) a far data dall'affitto del ramo d'azienda.
Tanto posto, il primo motivo di ricorso - riguardante l'asserita impossibilità di richiedere al cessionario ex art. 2112 c.c. il pagamento dei debiti trasferiti a questo dal cedente poi dichiarato fallito - è infondato.
Premessa l'assoluta inconferenza del richiamo attoreo alla disposizione di cui all'art. 105 Legge Fallimentare – che concerne la diversa ipotesi della liquidazione del complesso aziendale posta in essere, dal curatore, in esecuzione del programma di liquidazione – occorre evidenziare che l'art. 2112 c.c., che, come detto, ha carattere imperativo e inderogabile (di talché, le clausole pattizie contrarie, come quella contemplata dall'art. 12 del contratto di affitto, sono nulle per contrarietà a tale norma imperativa), si limita a prevedere la responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente e le eventuali deroghe a tale responsabilità sono tassative (cfr. art. 47 della L. n. 428 del 1990). Stando così le cose - non ricorrendo, nella fattispecie in controversia, alcuna di tali ipotesi derogatorie - il creditore è libero di scegliere a quale condebitore solidale rivolgersi per ottenere la soddisfazione dei propri crediti, salvo il regresso tra i condebitori solidali.
Peraltro, nessun rilievo assumono, a tal fine, le disposizioni relative al fondo di garanzia gestito da , di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982 e s.m.i. CP_4
Poiché, invero, il diritto alla corresponsione del TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, affinché si configuri l'obbligo contributivo – il quale, si precisa, costituisce un diritto di credito a una prestazione previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (Cass. 17643 del 2020) – è necessario che lo stato d'insolvenza riguardi il datore di lavoro che sia tale al momento della risoluzione, risultando irrilevanti le circostanze relative ad altri soggetti.
Nella specifica ipotesi di trasferimento d'azienda è stato, infatti, sostenuto che “anche quando il fallimento o, comunque, l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario,
l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all CP_4
la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente (Cass. n. 19277 del 2018): scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l'art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) è, infatti, l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie” (Cass. Civ. Sent. 18 novembre 2022, n. 34032).
Palesemente destituito di fondamento è, poi, il secondo motivo di opposizione, non potendo certo riconoscersi all'istanza di ammissione allo stato passivo avanzata dalla ricorrente la valenza di rinuncia alla solidarietà nei riguardi della società
[...]
CP_1
2.7. In conclusione, dunque, avendo la società opponente provveduto, nelle more, al pagamento, a favore della lavoratrice, delle somme spettanti a titolo di TFR maturato durante l'affitto del ramo d'azienda, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stata la pretesa creditoria parzialmente soddisfatta.
La parte opposta – premessa la pacifica esigibilità del credito (essendo provato che il rapporto di lavoro della parte resistente è definitivamente cessato a far data dal
31.12.2023, a seguito di dimissioni) - ha, quindi, diritto al pagamento delle somme spettanti a titolo di residuo TFR (e, in particolare, della quota di TFR maturata ante affitto), per un totale pari ad euro 14.365,33.
Si evidenzia, che - secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità (da cui non sussistono ragioni per discostarsi) - “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano, infine, gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2024, emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 4.07.2024. 2. Dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla quota di TFR maturata dalla lavoratrice nei riguardi della società opponente nella vigenza del contratto di affitto dell'azienda.
3. Condanna la società a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 14.365,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore della parte opposta, a titolo di TFR residuo.
4. Condanna la società a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...]
, spese che si liquidano, quanto al giudizio monitorio, in euro 1.370,00 per CP_2
compensi professionali ed euro 259,00 per anticipazioni, e, quanto alla presente fase di opposizione, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
858/2024 R.G., promossa da:
, c.f. e partita I.V.A. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parma, viale Gorizia, n. 15, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv.to Giancarlo Buccarella del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo Cantelli, n. 11;
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al decreto CP_2
ingiuntivo, dall'Avv.to Patrizia Rosato del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata in n Fidenza (PR), Via Berenini, n. 66;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 14.08.2024 e ritualmente notificato, la società
a socio unico proponeva opposizione avverso il D.I. n. 172/2024, Controparte_1
emesso in data 4.07.2024, con cui il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del
Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento, a favore di , di una somma CP_2
pari ad € 27.195,97 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La società opponente eccepiva, anzitutto, la regolare notificazione telematica del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo lo stesso un mero file pdf, e non, per contro, copia informatica estratta dal fascicolo o duplicato informatico;
con la conseguenza per cui, secondo la tesi attorea, la nullità della predetta notifica comporterebbe una immediata dichiarazione di inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c. per decorso dei
60 giorni di legge;
termine, questo, previsto per la notifica del decreto stesso e decorrente dalla data di emissione, ossia dal 4 luglio 2024.
Nel merito, la società deduceva l'infondatezza della domanda, evidenziando come, nella fattispecie in controversia, operasse il regime di cui all'art. 105 l. fall. che, nell'ambito delle vendite di azienda endofallimentari, così recita: “salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”.
La società deduceva, poi, che, anche a voler ragionare diversamente, alla luce del contegno assunto dalla signora vi era stata rinuncia alla solidarietà da parte CP_2
della dipendente, la quale – a detta dell'opponente - con la domanda di ammissione allo stato passivo, avrebbe “tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato alla solidarietà”.
Tutto ciò premesso, la società opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa l'integrazione del contraddittorio con il previa ogni opportuna attività NT
istruttoria, anche officiosa (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni pista probatoria offerta o che possa presentarsi) in via principale per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che la domanda di cui al ricorso per ingiunzione è inammissibile, erronea, infondata, non provata o come meglio, ovvero dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficaceex art. 644 c.p.c.; per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare inefficace, infondato e, comunque, privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine e in via riconvenzionale accertare e dichiarare nei confronti del NT
, con sede in Fidenza (PR), via Ludovico della Valle, n. 9, cod. fisc. e
[...]
partita iva , in persona del curatore fallimentare pro tempore, il diritto P.IVA_2
di a socio unico al regresso ex art.1299 c.c. e alla surrogazione ex art. Controparte_1
1203 c.c., per effetto del pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dall'opposta prima della conclusione del Contratto di affitto del ramo di azienda, per
l'importo di euro 14.356,33 o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese, compenso del presente giudizio, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge”.
1.2. Con memoria difensiva del 23.10.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la CP_2
reiezione dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 17.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Occorre premettere che, quanto alla quota di TFR maturata dalla lavoratrice nei riguardi della società opponente nella vigenza del contratto di affitto dell'azienda, va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo la società Controparte_1
provveduto alla corresponsione dei predetti emolumenti.
Giova rilevare, sul punto, che la “cessazione della materia del contendere” (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del
1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è, in altri termini, una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Ma, una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice dei procedura civile.
Cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
2.2. Tanto premesso, occorre precisare che la società opponente non ha, tuttavia, provveduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di residuo TFR (e, in particolare, della quota di TFR maturata ante affitto), per un totale pari ad euro
14.365,33.
Sicché, deve valutarsi, nella presente sede, la fondatezza di tale domanda.
2.3. Osserva preliminarmente questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199)1. 1 Da tali considerazioni discende, dunque, che, anche a ritenere fondato il rilievo relativo alla nullità della notifica del ricorso per ingiunzione (vizio che – a detta dell'opponente – inficerebbe tale notifica dal momento che“lo stesso è mero file pdf: non è copia informatica estratta dal fascicolo o duplicato informatico”), il Giudice sarebbe, comunque, tenuto ad accertare, nel merito, la fondatezza della domanda del creditore.
Tale doglianza è, peraltro, palesemente infondata.
Al fine di un corretto inquadramento della questione, è opportuno, anzitutto, muovere dal dato normativo di riferimento.
Il D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2021, dispone, al suo art. 16 bis (la cui rubrica recita: obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali), comma 9 bis: “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
Il medesimo testo normativo, al successivo art. 16 undecies - modalità dell'attestazione di conformità –, precisa, poi, che: “
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.
Da ultimo, l'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale prevede al suo comma 2 che: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta (…)”.
Fermo il dato normativo di riferimento, nel caso di specie, la creditrice convenuta ha correttamente notificato il ricorso per ingiunzione, allegando copia fotostatica dell'atto munita di attestazione di conformità all'originale.
Posta la regolarità della notifica, l'attore, in discontinuità con quanto previsto dall'art. 23 del c.a.d., non ha, peraltro, “espressamente disconosciuto” la conformità del titolo rispetto all'originale, bensì si è limitato a contestare il mero vizio su di un piano esclusivamente formale attraverso una deduzione meramente stilistica. Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.
A riguardo, va ulteriormente evidenziato che - dando luogo l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34). Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre inoltre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
Di talché, avendo la lavoratrice offerto, in sede monitoria, la prova del credito maturato producendo il cedolino paga relativo al TFR maturato, spetta al debitore fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito fatto valere dall'ingiungente-opposta.
Orbene, come precisato, l'odierna opponente, nella presente sede, ha contestato la fondatezza del credito azionato in monitorio, evidenziando, anzitutto, come, nella fattispecie in controversia, operi il regime di cui all'art. 105 l. fall. che, nell'ambito delle vendite di azienda endofallimentari, così recita: “salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”.
La società ha, poi, dedotto che, anche a voler ragionare diversamente, alla luce del contegno assunto dalla signora vi sarebbe stata rinuncia alla solidarietà da parte CP_2
della dipendente, la quale – a detta dell'opponente - con la domanda di ammissione allo stato passivo, avrebbe “tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato alla solidarietà”.
I motivi di opposizione sono palesemente infondati.
2.4. In punto di diritto, occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 2112 c.c. stabilisce che “(1) In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. (2) Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. (3) …. (4) … (5) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. (6) …”.
A tal proposito, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, “Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di una entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nella avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione. In particolare, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve, tuttavia, appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri la loro attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pur mediante la successiva integrazione da parte del cessionario” (Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2009 n. 21481).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “L'art. 2112 c.c. ha carattere imperativo e inderogabile, la disciplina in esso contenuta non va applicata solo in presenza di espressi negozi giuridici di trasferimento di azienda intercorsi fra le parti, ma anche quando l'operazione avvenga “di fatto” ed emerga da sintomatici elementi che evidenziano l'avvenuta cessione della complessa attività imprenditoriale;
in tal caso,
è onere della parte che invoca l'applicazione della norma fornire prova degli indici dell'operazione posta in essere” (Tribunale Varese sez. lav. 13 dicembre 2013).
2.5. In punto di fatto, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate, e, dunque, da ritenersi pacifiche ex art. 115
c.p.c., risulta che, nel caso concreto: (a) la parte opposta è stata assunta dal terzo a far data dal 2.09.2009 in forza di un contratto di lavoro NT
subordinato a tempo indeterminato;
(b) a seguito di affitto di ramo di azienda intercorso tra la società e la cessionaria a socio NT Controparte_1
unico, la parte opposta è passata a lavorare alle dipendenze di quest'ultima società, con decorrenza dal 16.07.2018; (c) con sentenza n. 104/2018, depositata in data
14.12.2018, il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento di NT
; (d) in accoglimento di domanda ex art. 101 l.fall., la signora NT [...]
è stata ammessa al passivo del Fallimento (cronologico 34), per euro CP_2
14.356,33 in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 1 c.c., con riserva di esigibilità alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro (“TFR insinuato”); (e) il rapporto di lavoro della signora con la società è cessato, a seguito delle CP_2 Controparte_1
dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice in data 20.10.2023, il 31.12.2023.
2.6. Facendo applicazione, dunque, al caso di specie, delle regole di diritto illustrate in precedenza deriva che i crediti relativi al TFR facenti capo alla odierna parte resistente nei confronti del primo datore di lavoro (maturati a NT
far data dal 2.09.2009 e fino al 15.07.2018, e, dunque, anteriormente al fallimento di si sono trasferiti ex art. 2112 c.c. nei confronti del secondo NT
datore di lavoro, ossia della società a socio unico (quale cessionario e Controparte_1
debitore solidale del cedente) a far data dall'affitto del ramo d'azienda.
Tanto posto, il primo motivo di ricorso - riguardante l'asserita impossibilità di richiedere al cessionario ex art. 2112 c.c. il pagamento dei debiti trasferiti a questo dal cedente poi dichiarato fallito - è infondato.
Premessa l'assoluta inconferenza del richiamo attoreo alla disposizione di cui all'art. 105 Legge Fallimentare – che concerne la diversa ipotesi della liquidazione del complesso aziendale posta in essere, dal curatore, in esecuzione del programma di liquidazione – occorre evidenziare che l'art. 2112 c.c., che, come detto, ha carattere imperativo e inderogabile (di talché, le clausole pattizie contrarie, come quella contemplata dall'art. 12 del contratto di affitto, sono nulle per contrarietà a tale norma imperativa), si limita a prevedere la responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente e le eventuali deroghe a tale responsabilità sono tassative (cfr. art. 47 della L. n. 428 del 1990). Stando così le cose - non ricorrendo, nella fattispecie in controversia, alcuna di tali ipotesi derogatorie - il creditore è libero di scegliere a quale condebitore solidale rivolgersi per ottenere la soddisfazione dei propri crediti, salvo il regresso tra i condebitori solidali.
Peraltro, nessun rilievo assumono, a tal fine, le disposizioni relative al fondo di garanzia gestito da , di cui all'art. 2 della L. n. 297 del 1982 e s.m.i. CP_4
Poiché, invero, il diritto alla corresponsione del TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, affinché si configuri l'obbligo contributivo – il quale, si precisa, costituisce un diritto di credito a una prestazione previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (Cass. 17643 del 2020) – è necessario che lo stato d'insolvenza riguardi il datore di lavoro che sia tale al momento della risoluzione, risultando irrilevanti le circostanze relative ad altri soggetti.
Nella specifica ipotesi di trasferimento d'azienda è stato, infatti, sostenuto che “anche quando il fallimento o, comunque, l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario,
l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all CP_4
la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente (Cass. n. 19277 del 2018): scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l'art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) è, infatti, l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie” (Cass. Civ. Sent. 18 novembre 2022, n. 34032).
Palesemente destituito di fondamento è, poi, il secondo motivo di opposizione, non potendo certo riconoscersi all'istanza di ammissione allo stato passivo avanzata dalla ricorrente la valenza di rinuncia alla solidarietà nei riguardi della società
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2.7. In conclusione, dunque, avendo la società opponente provveduto, nelle more, al pagamento, a favore della lavoratrice, delle somme spettanti a titolo di TFR maturato durante l'affitto del ramo d'azienda, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stata la pretesa creditoria parzialmente soddisfatta.
La parte opposta – premessa la pacifica esigibilità del credito (essendo provato che il rapporto di lavoro della parte resistente è definitivamente cessato a far data dal
31.12.2023, a seguito di dimissioni) - ha, quindi, diritto al pagamento delle somme spettanti a titolo di residuo TFR (e, in particolare, della quota di TFR maturata ante affitto), per un totale pari ad euro 14.365,33.
Si evidenzia, che - secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità (da cui non sussistono ragioni per discostarsi) - “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano, infine, gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2024, emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 4.07.2024. 2. Dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla quota di TFR maturata dalla lavoratrice nei riguardi della società opponente nella vigenza del contratto di affitto dell'azienda.
3. Condanna la società a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di euro 14.365,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore della parte opposta, a titolo di TFR residuo.
4. Condanna la società a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore di
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, spese che si liquidano, quanto al giudizio monitorio, in euro 1.370,00 per CP_2
compensi professionali ed euro 259,00 per anticipazioni, e, quanto alla presente fase di opposizione, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri