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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierlucio Napoli e Parte_1
Francesca Napoli, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato dall'avvocato CP_1 fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 20.9.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro che “dichiari il diritto del Ricorrente alla conferma dell'assegno cat. IO n. 19502583 per il triennio 2024-2026 e conseguentemente condanni l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei da gennaio 2024 nella misura di legge, oltre interessi legali dall'85mo giorno successivo alla domanda amministrativa e rivalutazione monetaria a titolo di danno da ritardo. Con vittoria di spese e compensi di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 147/2022 – utilizzo tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “In favore del signor CP_1 Parte_1
nato il [...] è stato ripristinato in data 24/09/24 l'assegno ordinario
[...]
d'invalidità categoria IO n. 19502583 con decorrenza 01/01/2024 come da domanda di conferma numero domus 2212983100018 del 01/12/2023. L'importo dell'assegno mensile corrisposto è di € 668,20. Gli arretrati, per un importo pari ad € 6.011,41, risultano correttamente liquidati con la rata di novembre 2024”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui il procuratore della parte ricorrente ha aderito, tuttavia, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre che “al pagamento degli interessi legali dall'85mo giorno successivo alla domanda amministrativa e rivalutazione monetaria a titolo di danno da ritardo sui ratei arretrati corrisposti a novembre 2025”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 riconosciuto il diritto per cui è causa, provvedendo alla liquidazione e al pagamento della prestazione invocata (cfr. note di trattazione scritta e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. La regolamentazione del pagamento degli accessori del credito, al di là di ogni mancato riferimento sulla relativa questione nella memoria di costituzione dell' non CP_1 può che rinvenirsi nella previsione legale di cui all'art. 16, L.n. 412/91, sicché l' è CP_1 tenuto a corrispondere esclusivamente gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dall'85^ giorno successivo alla di presentazione della domanda amministrativa. Quanto alla pronuncia sulle spese processuali, la circostanza che il provvedimento di liquidazione di cui trattasi sia intervenuto nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, vale ad enucleare (al momento della presentazione della domanda giudiziale, proposta anteriormente allo spirare del suddetto termine e senza, quindi, attendere l'eventuale favorevole definizione in sede amministrativa del relativo contenzioso) una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed
“eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.9.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere in relazione alla parte della domanda avente ad oggetto il pagamento dei ratei, con condanna dell' al pagamento degli interessi legali CP_1 dall'85mo giorno successivo alla domanda amministrativa;
rigetta la domanda di parte ricorrente volta al pagamento della rivalutazione monetaria a titolo di danno da ritardo sui ratei arretrati corrisposti a novembre 2025; compensa le spese di lite. Lecce, 4 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierlucio Napoli e Parte_1
Francesca Napoli, ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato dall'avvocato CP_1 fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 20.9.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro che “dichiari il diritto del Ricorrente alla conferma dell'assegno cat. IO n. 19502583 per il triennio 2024-2026 e conseguentemente condanni l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei da gennaio 2024 nella misura di legge, oltre interessi legali dall'85mo giorno successivo alla domanda amministrativa e rivalutazione monetaria a titolo di danno da ritardo. Con vittoria di spese e compensi di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del DM 147/2022 – utilizzo tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “In favore del signor CP_1 Parte_1
nato il [...] è stato ripristinato in data 24/09/24 l'assegno ordinario
[...]
d'invalidità categoria IO n. 19502583 con decorrenza 01/01/2024 come da domanda di conferma numero domus 2212983100018 del 01/12/2023. L'importo dell'assegno mensile corrisposto è di € 668,20. Gli arretrati, per un importo pari ad € 6.011,41, risultano correttamente liquidati con la rata di novembre 2024”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui il procuratore della parte ricorrente ha aderito, tuttavia, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre che “al pagamento degli interessi legali dall'85mo giorno successivo alla domanda amministrativa e rivalutazione monetaria a titolo di danno da ritardo sui ratei arretrati corrisposti a novembre 2025”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 riconosciuto il diritto per cui è causa, provvedendo alla liquidazione e al pagamento della prestazione invocata (cfr. note di trattazione scritta e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. La regolamentazione del pagamento degli accessori del credito, al di là di ogni mancato riferimento sulla relativa questione nella memoria di costituzione dell' non CP_1 può che rinvenirsi nella previsione legale di cui all'art. 16, L.n. 412/91, sicché l' è CP_1 tenuto a corrispondere esclusivamente gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dall'85^ giorno successivo alla di presentazione della domanda amministrativa. Quanto alla pronuncia sulle spese processuali, la circostanza che il provvedimento di liquidazione di cui trattasi sia intervenuto nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, vale ad enucleare (al momento della presentazione della domanda giudiziale, proposta anteriormente allo spirare del suddetto termine e senza, quindi, attendere l'eventuale favorevole definizione in sede amministrativa del relativo contenzioso) una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed
“eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.9.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere in relazione alla parte della domanda avente ad oggetto il pagamento dei ratei, con condanna dell' al pagamento degli interessi legali CP_1 dall'85mo giorno successivo alla domanda amministrativa;
rigetta la domanda di parte ricorrente volta al pagamento della rivalutazione monetaria a titolo di danno da ritardo sui ratei arretrati corrisposti a novembre 2025; compensa le spese di lite. Lecce, 4 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma