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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 335/2021 (ivi riunito R.G. 337/2021)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite promosse in grado di appello con ricorsi depositati in data 13 maggio 2021 da
- C.F. E_ P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pizzigoni, Andrea Pesenti e Massimo Tirelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Tirelli in Verona, Via G. Galilei 96 Parte appellante in n. 335/2021 RGL contro
- C.F. NT P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pizzigoni, Andrea Pesenti e Massimo Tirelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Tirelli in Verona, Via G. Galilei 96, Parte appellante in n. 337/2021 RGL nonché contro
- C.F. CP C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Venerando e Marika Curcuruto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Venerando in , Via N. Tommaseo 78/c CP_1
Parte appellata in entrambi i giudizi riuniti Appellante incidentale in n. 337/2021 RGL
*
Oggetto: appelli riuniti ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 503/2020, R.G. 2594/2018 comunicata dalla competente cancelleria in data 17/11/2020;
In punto: differenze retributive
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte appellante in n. 335/2021 RGL: E_
1 IN VIA PRINCIPALE: In riforma della sentenza appellata, respingersi la domanda proposta dalla in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione di spese di entrambi i gradi di CP
Conclusioni per parte appellante in n. NT
337/2021 RGL: In riforma della sentenza appellata, respingersi la domanda proposta dalla CP in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizi
[...]
Conclusioni per parte appellata in n. 335/2021 RGL: CP
1. IN VIA PRELIMINARE DI R
- Disporre la riunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., al presente giudizio del Giudizio Proposto da , pendente dinnanzi a codesta Corte, identificato da NT
R.G. 337/2021 e chiamato all'udienza del 16/06/2022, al fine di evitare rischi di contraddittorietà tra giudicati e per motivi di economia processuale.
2. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del Ricorso in Appello di , per E_ difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., rigettando tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, per tutte le ragioni esposte in atti. e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...] econdo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere c
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP Nella denegata e non creduta ipotesi in cui rso in Appello di E_ dovesse essere ritenuto ammissibile:
3. IN VIA PRINCIPALE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare le eccezioni e domande formulate in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte di E_ ;
[...]
- rigettare le domande tutte di cui al Ricorso in Appello di , in quanto E_ infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...] econdo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere c
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
2
4. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare le eccezioni e domande su formulate e ritenere che la Sentenza sia stata pronunciata in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dovendosi intendere la formula di condanna estesa anche a E_
, la scrivente difesa non si oppone alla riforma e/o alla correzione
[...] limitatamente a tale parte, conseguentemente chiedendo all'adita Corte di accertare e dichiarare che
[...]
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento del NT tutte dedotte in Sentenza, secondo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
- ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo i tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stess te il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
- nel periodo e di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al
[...]
a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati Parte_3 dennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
Conclusioni per parte appellata in n. 337/2021 RGL: CP
1. IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- Disporsi la riunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., del presente giudizio al Giudizio Proposto da , pendente dinnanzi a codesta Corte, identificato da R.G. E_
335/2021 e chiamato all'udienza del 16/06/2022, al fine di evitare rischi di contraddittorietà tra giudicati e per motivi di economia processuale.
2. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del Ricorso in Appello di , per NT difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., rigettando tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, per tutte le ragioni esposte in atti. e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...]
Sentenza, secondo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre
2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali relative NT CP ad entrambi i gradi di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Ricorso in Appello dI NT
dovesse essere ritenuto ammissibile:
[...]
3. IN VIA PRINCIPALE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare le eccezioni e domande formulate in via preliminare di merito:
3 - rigettare le domande tutte di cui al Ricorso in Appello di , in NT quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti. e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...]
Sentenza, secondo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali relative NT CP ad entrambi i gradi di giudizio.
4. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- riformare la Sentenza nelle sole parti in cui non individua espressamente NT
quale unico soggetto obbligato nei confronti della Sig.ra e non quantifica il quantum
[...] CP debeatur secondo le conclusioni formulate nel Ricorso di Primo Grado, e, per tale effetto,
- accertare e dichiarare che sia da ritenersi quale unico soggetto NT obbligato nei confronti della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
Conseguentemente,
- condannare a corrispondere alla Sig.ra la NT CP somma complessiva di Euro 63.033,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui:
Euro 57.102,18 a titolo di differenze retributive per la maggior indennità alla stessa spettante in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 9 Regolamento;
Euro 5.931,37, a titolo di TFR maturato ovvero quella diversa somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare a versare al i maggiori contributi NT Parte_2 dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella somma di Euro 1.713,07 o nella somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali relative NT CP ad entrambi i gradi di giudizio.
4
5. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare quando richiesto e dedotto in via di appello incidentale principale, in via subordinata:
- riformare la Sentenza nella sola parte in cui non individua espressamente NT
quale unico soggetto obbligato nei confronti della Sig.ra e non quantifica specificamente
[...] CP il quantum debeatur e, per tale effetto,
- accertare e dichiarare che sia da ritenersi quale unico soggetto NT obbligato nei confronti della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
Conseguentemente,
- condannare a corrispondere alla Sig.ra la NT CP somma complessiva di cui all'Asseverazione, pari ad Euro 43.831,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, di cui:
Euro 40.709,62, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
Euro 3.121,81, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di TFR maturato;
ovvero quella diversa somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare a versare al i maggiori contributi NT Parte_2 dovuti, per un importo pari Euro 1.314,94, o nella somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali NT CP liquidate in Sentenza e quelle relative al presente giudizio di appello.
6. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (12,5%), oltre IVA e C.P.A.
*
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 503/2020, R.G. 2594/2018, pubblicata il 17/11/2020, il Tribunale di Padova ha accertato che (così genericamente CP_1 indicata in sentenza appellata, senza distinzione tra i due differenti soggetti in primo grado convenuti e qui appellanti) ha corrisposto in favore dell'odierna appellata - in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31, Legge 300/1970, dal mese di settembre 2010 al mese di dicembre 2016 - un'indennità inferiore rispetto a quella indicata dall'art. 9 del Regolamento
5 disciplinante i Trattamenti economici e normativi per gli operatori CP_1
. CP_1
1.1. Tesi della lavoratrice, accolta dal Tribunale di Padova, è che il Sindacato ( ) le aveva corrisposto <un'indennità NT per l'aspettativa sindacale inferiore rispetto al trattamento economico dalla stessa goduto durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con in Controparte_3 violazione di quanto espressamente statuito dal Regolamento per i Trattamenti economici e normativi per gli operatori >> (così, esplicitamente, nell'atto CP_1 introduttivo di primo grado); ciò sul presupposto (in fatto) che <alle dipendenze di la Ricorrente percepiva una retribuzione lorda mensile Controparte_3 pari ad € 2.645,45 (doc. 1), mentre, durante il periodo di aspettativa sindacale, la
le ha riconosciuto un'indennità lorda mensile pari a circa € 2.038,68 (docc. CP_1
4a, 4b e 4c)>> (così, sempre nell'atto introduttivo di primo grado).
La suddetta clausola negoziale prevede infatti che:
<All'operatore (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) in aspettativa sindacale non retribuita va corrisposta una indennità pari a quanto previsto dal livello retributivo afferente alle mansioni esplicate, depurato dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili.
L'indennità non può comunque essere inferiore al trattamento economico precedentemente goduto. All'operatore in aspettativa non retribuita è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente ai soli fini del trattamento economico. […].>>.
1.2. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era indirizzato dalla lavoratrice, e da questa notificato, ad entrambe le odierne appellate.
La tuttavia, proponeva domande solamente in danno di CP [...]
senza in alcun modo chiarire – cosa poi NT fatta in codesta sede di appello - le ragioni della notifica dell'atto introduttivo del giudizio anche alla struttura sindacale nazionale [ E_
].
[...]
1.3. Il Tribunale di Padova ha quindi condannato (senza CP_1 distinzioni tra la struttura regionale e quella provinciale, entrambe convenute in giudizio) al pagamento delle differenze retributive sulla base di 14 mensilità annuali nel periodo di causa (dal settembre 2010 al dicembre 2016), oltre che
6 al versamento delle maggiori somme dovute in percentuale al Pt_2
, il tutto oltre ad interessi legali.
[...]
1.4. Nello specifico, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale svolta, ha affermato il diritto di alle differenze retributive dedotte CP in giudizio in applicazione della clausola di galleggiamento prevista dal regolamento nazionale , accertando che: CP_1
➢ Il regolamento nazionale è obbligatorio per le strutture CP_1 regionali in quanto nel preambolo prevede che CP_1 regionali dovranno provvedere all'approvazione del presente regolamento il quale dovrà essere recepito dalle segreterie delle federazioni territoriali>> essendo per contro irrilevante l'inerzia o il ritardo (quali quelle sussistenti nel caso di specie) di dette strutture che non hanno il potere di richiamarsi al medesimo solamente per quanto attinente alle tabelle retributive;
➢ è documentale l'inquadramento della lavoratrice quale dipendente operatore politico libello B mentre non vi sarebbe alcun elemento da cui desumere la sussistenza di un rapporto di collaborazione come descritto dal sindacato, nemmeno la documentazione prodotta da che CP_1 proverebbe – al contrario – l'intenzione di pagare la lavoratrice a cadenza fissa secondo le tabelle retributive e non con compenso a fattura e partita iva;
➢ in ordine alle voci da ricomprendere nelle differenze retributive deve considerarsi anche il superminimo, in virtù del fatto che il regolamento, facendo riferimento al trattamento economico precedentemente goduto intende ricomprendere tutte le voci retributive, compresa la quattordicesima mensilità presente nelle buste paga relative al precedente rapporto di lavoro;
➢ circa i versamenti al essi vanno parametrati alle Parte_2 maggiori somme dovute alla ricorrente in virtù dell'aliquota percentuale di riferimento;
➢ l'eccezione di prescrizione è infondata decorrendo la stessa dalla cessazione del rapporto.
*
Appello di (causa riunente n. 335/2021 E_
RGL).
2. Ha impugnato la sentenza in parola sulla E_ scorta due motivi di appello.
7 2.1. Con il primo motivo di appello, ha eccepito la nullità della sentenza per assoluta genericità della medesima nella parte in cui ha formulato pronuncia di condanna nei confronti di un solo soggetto denominato , CP_1 inesistente, quando in giudizio erano costituiti due soggetti aventi distinta personalità giuridica e E_ NT
) con conseguente impossibilità di identificare il soggetto
[...] destinatario della condanna.
Ha inoltre eccepito la nullità della sentenza in merito all'oggetto della condanna stante che, nonostante le somme richieste da controparte fossero state contestate, il Tribunale ha condannato al pagamento di generiche differenze retributive senza chiarire sulla base di quale conteggio tra quelli dedotti (dalla lavoratrice oppure da ). NT
Ne sarebbe conseguito, a dire dell'appellante, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 cpc sotto il profilo della contraddittorietà e della incomprensibilità.
2.2. Con il secondo motivo di appello ha E_ rilevato l'omessa pronuncia in merito alle eccezioni proposte con la memoria di costituzione in primo grado, relative alla estraneità in giudizio e all'inammissibilità della domanda nei propri confronti, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
− tutti gli aspetti dedotti in ricorso dalla lavoratrice riguardano il rapporto tra ella e la;
NT
− le conclusioni rassegnate dinnanzi al giudice di primo grado sono state svolte tutte nei confronti di senza NT menzione alcuna di;
E_
− le due associazioni, anche se facenti parte della medesima sigla sindacale, sono due soggetti distinti e autonomi in ragione della struttura sindacale organizzata su due linee, una verticale e una orizzontale. Le articolazioni territoriali di un'associazione sindacale di più alta categoria devono quindi essere considerate quali associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Si è costituita (nell'ambito del giudizio riunente – n. 335/2021 RGL) con memoria depositata il 3.6.2022 prendendo posizione su CP ciascuno dei motivi di appello dedotti.
8 3.1. Preliminarmente, in rito, ha chiesto la riunione del procedimento con quello relativo all'appello proposto da e NT rubricato all'R.G. 337/2021 ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
3.2. Sempre in via preliminare, ma di merito, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello di per insussistenza dei E_ requisiti ex art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si sarebbe limitato a contestare l'asserita erroneità dell'iter logico argomentativo compiuto dal giudice di primo grado nonché la genericità della sentenza senza, tuttavia, indicare specificamente le parti che intendeva impugnare e senza dedurre le specifiche argomentazioni da confutare.
3.3. Nel merito, in ordine al primo motivo di appello parte appellata rileva che, analizzando congiuntamente le conclusioni del ricorso e la motivazione della sentenza, deve intendersi che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione delle differenze retributive è NT
.
[...]
A tal proposito sottolinea come, infatti, le domande di condanna di cui alle conclusioni del ricorso di primo grado erano specificamente ed inequivocabilmente indirizzate esclusivamente alla NT
, con la conseguenza che la specificazione da parte del giudice
[...] sarebbe stata sostanzialmente superflua.
Quanto alla chiamata in causa di , afferma essere E_ evidente che la stessa era necessaria al fine di garantire l'integrità del contraddittorio, essendo Entità giuridica a cui il soggetto obbligato al pagamento aderisce, nonché che ha adottato il regolamento applicabile al rapporto oggetto di causa.
3.4. Relativamente al secondo motivo di appello, in punto di omessa pronuncia circa l'estraneità ai fatti di , l'appellata E_ rileva che – premessa nuovamente l'inammissibilità anche di tale motivo per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. – l'estromissione di
[...]
sarebbe stata del tutto superflua non essendo stata E_ svolta alcuna domanda di condanna e, conseguentemente, di pronuncia nei confronti della stessa. Non sarebbe pertanto rilevabile alcun vizio nell'impugnata sentenza che sarebbe da confermare integralmente in quanto completa di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi utili, con conseguente
9 carenza tanto della legittimazione attiva della , E_ quanto del relativo interesse ad agire, nel giudizio di appello.
3.5. In via subordinata dichiara di non opporsi alla eventuale riforma e/o correzione della sentenza limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata, nella parte di condanna, come estesa anche a E_
, considerato che deve
[...] NT essere considerato quale unico soggetto obbligato nei confronti della lavoratrice per le ragioni già esposte.
*
Appello di (causa riunita n. NT
337/2021 RGL).
4. Ha parimenti impugnato la sentenza in oggetto NT
sulla scorta di tre motivi di appello.
[...]
4.1. Il primo motivo di appello proposto da NT
coincide in tutto e per tutto con il primo motivo di gravame
[...] proposto da . E_
4.2. Con il secondo motivo di appello NT lamenta, nel merito, l'erroneità della sentenza nella parte in cui – andando oltre la domanda della ricorrente – avrebbe accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e CP NT
.
[...]
Ritiene l'appellante che il giudice abbia affermato che dal richiamo espresso delle tabelle retributive previste dal regolamento nazionale CP_1 discenderebbe l'applicazione tout court del medesimo.
Evidenzia che tale ragionamento avrebbe potuto aver un senso solamente nel caso di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in virtù dei richiami automatici ex lege previsti dall'art. 2077 c.c. che, tuttavia, non sarebbe in alcun modo applicabile al caso di specie in quanto, tra la lavoratrice e il sindacato sarebbe intercorso esclusivamente un rapporto di collaborazione fondato sull'art. 31, Legge 300/70.
Secondo l'appellante, quindi, il giudice sarebbe addivenuto ad un accertamento decisivo ai fini della pronuncia (ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) senza alcun elemento e senza alcuna specifica domanda da parte della ricorrente, che si sarebbe limitata a chiedere solo la
10 corresponsione del trattamento economico ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato. Così facendo, e nello specifico apprezzando la documentazione prodotta in maniera errata, il giudice avrebbe emesso una sentenza viziata per ultrapetizione, condannando ingiustamente il sindacato alla corresponsione delle differenze retributive richieste dalla lavoratrice.
2.3. Con il terzo motivo di appello NT rileva l'erroneità della sentenza allorquando riconosce l'applicabilità dell'art. 9 del regolamento al rapporto tra tale associazione E_ sindacale e la argomentando che non può ritenersi applicabile la CP disposizione in parola in quanto non espressamente richiamata nel contratto di lavoro e che, in un contratto privato di tipo collaborativo, è vincolante solo quello che è stato pattuito tra i contraenti, rimanendo indifferente ogni profilo attinente ai rapporti tra i vari livelli dell'organizzazione sindacale.
Nello specifico, le parti avrebbero concordato esclusivamente l'attribuzione di un livello economico parametrato al livello C del regolamento nazionale, intendendo rifarsi esclusivamente a quello e, per contro, ritenendo escluso ogni altro richiamo alla parte normativa.
Inoltre, la mancata adozione del regolamento nazionale da parte di
[...]
sarebbe del tutto irrilevante in quanto questione NT attinente al rapporto tra i due livelli dell'organizzazione sindacale.
4.4. L'appellante si riporta infine alle deduzioni e alle contestazioni relative ai conteggi e all'eccezione di prescrizione rilevando che gli importi previsti dal regolamento di , come previsto dal preambolo E_ rappresenterebbero un massimale retributivo che non può essere superato. In ragione di ciò, non si dovrebbe tenere conto del superminimo mensile riconosciuto dal precedente datore all'odierna appellata, ma limitarsi a considerare esclusivamente gli emolumenti riconosciuti alla lavoratrice dalla
. NT
5. Con memoria depositata il 03.06.2022 si è costituita CP prendendo posizione sui motivi di appello dedotti da controparte e presentando appello incidentale.
5.1. Preliminarmente, in rito, chiede la riunione della presente causa con quella rubricata all'R.G. 335/2021 avente ad oggetto l'impugnazione della medesima pronuncia.
11 5.2. Sempre in via preliminare ma nel merito eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da per carenza dei NT requisiti ex art. 342 cpc. in quanto l'appellante si sarebbe limitato a contestare l'asserita erroneità dell'iter logico argomentativo compiuto dal giudice di primo grado nonché la genericità della sentenza senza, tuttavia, indicare specificamente le parti della sentenza che intendeva impugnare e senza dedurre le specifiche argomentazioni da confutare.
5.3. Prendendo posizione sul primo motivo di appello rileva che, analizzando congiuntamente le conclusioni del ricorso e la motivazione della sentenza, sarebbe inequivocabile l'identificazione di NT
quale unico soggetto obbligato a corrispondere le pretese
[...] differenze retributive. A tal proposito sottolinea che le domande di condanna di cui al ricorso di primo grado sono state inequivocabilmente indirizzate in via esclusiva a e, pertanto, la relativa NT specificazione in dispositivo sarebbe stata del tutto superflua. Inoltre, puntualizza che la chiamata in causa di era E_ finalizzata esclusivamente a garantire l'integrità del contraddittorio posto che aderisce a NT E_
e che quest'ultima è la sigla sindacale che ha adottato il regolamento dedotto in giudizio.
Ha ribadito, infine, l'inammissibilità dell'appello in ordine alla presunta impossibilità di identificare l'oggetto della condanna, per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc, nonché, per le medesime ragioni, dell'asserita contraddittorietà della sentenza.
5.4. Rispetto alla censura rivolta alla sentenza nella parte in cui, secondo l'appellante, il giudice si sarebbe pronunciato ultra petitum sulla qualificazione del rapporto osserva quanto segue:
➢ La sentenza non ha statuito sulla natura del rapporto di lavoro intercorso tra e la limitandosi a dare NT CP atto di ciò che risultava immediatamente dalla documentazione in atti. Da questa, infatti, emergerebbe che sarebbe stata la stessa
[...]
a dare applicazione degli istituti propri del NT rapporto subordinato. A tal proposito sarebbero inconfutabili prove documentali i cedolini mensili – dai quali risultano retribuite le tipiche voci del rapporto subordinato – nonché l'accordo transattivo proposto dal sindacato, in cui sarebbero richiamate le medesime voci retributive.
12 ➢ Le argomentazioni dedotte dall'appellante in punto di normativa applicabile sarebbero infondate in quanto basate esclusivamente sul richiamo all'art. 31 L. 300/1970. La disposizione, tuttavia, si limita a riconoscere il diritto dei lavoratori ad ottenere un periodo di aspettativa sindacale non retribuita e non entra nel merito della qualificazione del rapporto intercorrente tra il lavoratore n aspettativa e l'organizzazione sindacale.
➢ L'art. 9 del Regolamento nazionale , al contrario di quanto CP_1 dedotto dall'appellante, presupporrebbe necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base del fatto che: a) nel testo della disposizione vengono richiamati gli istituti propri del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'art. in parola è inserito all'interno del Capitolo I del Regolamento, rubricato “assunzione” che menziona discipline applicabili esclusivamente al rapporto di lavoro subordinato. Secondo parte appellata queste sarebbero evidenze documentali che proverebbero logicamente il fatto che il rapporto di lavoro di cui causa dovrebbe qualificarsi come subordinato.
➢ Anche a voler accedere alla teoria di parte appellante, non vi sarebbe alcuna conseguenza in punto di fondatezza delle pretese della lavoratrice, stante la circostanza per cui il sindacato ha adottato un regolamento che prevede la regola vincolante per cui l'indennità attribuita agli operatori in aspettativa non retribuita non può comunque essere inferiore al trattamento economico precedentemente riconosciuto al lavoratore. 5.5. In ordine al secondo motivo di appello relativo all'asserita inapplicabilità dell'art. 9 del Regolamento al rapporto intercorrente con la lavoratrice, la lavoratrice constata che una lettura sistematica del medesimo impedirebbe l'interpretazione fornita dall'appellante principale in quanto, per espressa previsione contenuta nel preambolo, tutte le strutture territoriali della CP_1
sono vincolate ad applicarlo nella sua interezza e a tutti i rapporti con gli
[...] operatori sindacali, tanto nella parte normativa quanto in quella economica. In alcun modo l'organizzazione territoriale potrebbe svincolarsi dall'applicazione del regolamento eccependo il ritardo o l'inerzia nel recepimento del suddetto mediante propria deliberazione.
Inoltre, evidenzia che la documentazione prodotta e richiamata dalla
[...]
non è idonea a sostenere l'inapplicabilità del NT regolamento in quanto, nelle comunicazioni valorizzate dal sindacato a tal fine, sarebbero esplicitamente richiamati i livelli retributivi previsti dal regolamento in parola. Peraltro, non sarebbe nemmeno vero che le delibere
13 prodotte in giudizio fossero dirette a riconoscere la sola applicazione della parte retributiva del regolamento, in quanto dalle stesse si evincerebbe – al contrario – che l'appellante avrebbe provveduto ad adeguare la misura dei valori della tabelle retributive allegate al regolamento per i trattamenti economici e normativi per i dirigenti e gli operatori della
[...]
, senza che in ciò si possa leggere alcuna esclusione – NT esplicita o implicita – della parte normativa del regolamento.
5.6. Quanto alla reiterata eccezione di prescrizione delle somme richieste dalla lavoratrice espone che:
➢ Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sia il verbale del 23.12.2016 (cfr doc 8 ricorso) sia la missiva del 16.06.2017 (cfr doc. 11 ricorso) sarebbero atti idonei ad interrompere la prescrizione stante l'individuazione specifica del soggetto obbligato e la esplicita richiesta di adempimento in essi contenuti;
➢ In ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro rimane sospeso sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe la correttezza della statuizione del giudice di prime cure che ha dichiarato la sospensione della prescrizione dei crediti maturati dalla lavoratrice, sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. ha inoltre proposto appello incidentale avverso la CP pronuncia del Tribunale, in ragione della mancata esecuzione della stessa da parte di , sulla base dell'assunta mancata NT indicazione del soggetto condannato, nonché in ragione della mancata quantificazione dell'importo dovuto a titolo di differenze retributive.
Secondo la lavoratrice, infatti, sebbene il percorso motivazionale seguito dal giudice sia condivisibile in punto di diritto, avrebbe comunque omesso di identificare quale soggetto passivo della NT sentenza di condanna, nonché di quantificare espressamente ed analiticamente l'ammontare delle differenze retributive e contributive spettanti. Chiede quindi, la riforma della pronuncia di primo grado con condanna di
[...]
al pagamento delle somme quantificate nel NT conteggio dimesso in sede di deposito del ricorso di primo grado.
7. Gli appelli riuniti, entrambi iscritti a ruolo in data 13/5/2021 e con prima udienza fissata al 16/6/2022, sono stati rinviati per ragioni organizzative con decreti dell'1/6/2022, del 30/5/2023 e del 25/9/2024 e quindi
14 definitivamente trattati, dispostane la riunione, all'udienza del 5/6/2025 nel corso della quale sono stati decisi.
******
8. Deve trovare accoglimento, in quanto fondato, il secondo motivo di appello proposto da al pari dell'appello E_ incidentale proposto dalla essendo di contro infondato, dovendo CP pertanto essere rigettato, l'intero gravame proposto da
[...]
. NT
9. Deve innanzitutto essere affermata la piena ammissibilità, nel loro insieme, degli appelli proposti tanto da quanto NT da . E_
Entrambe gli atti di appello, ne è sufficiente una rapida lettura, individuano chiaramente le parti della sentenza sottoposte a censura, i motivi per cui si ritengono ingiuste e le argomentazioni a sostegno delle pretese di riforma della sentenza gravata.
Deve pertanto essere disattesa l'eccezione, di inammissibilità del gravame, sul punto sollevata dalla CP
10. Ciò detto, e quindi muovendo dal primo motivo di appello con il quale sia sia E_ NT chiedono sia affermata la nullità della sentenza appellata, ne reputa il Collegio la sostanziale inammissibilità non indicando le parti appellanti quale dovrebbe essere la conseguenza della ritenuta invalidità della pronuncia appellata la quale, al più, andrebbe – come in effetti qui avviene - emendata da parte della Corte d'Appello con chiara indicazione di chi sia il soggetto tenuto al pagamento in favore della CP
11. Le considerazioni sopra svolte consentono in ogni caso di passare al secondo motivo di appello proposto che deve, E_ per ovvie ragioni, essere accolto.
Ed infatti, premesso come la come la stessa in effetti conferma, non CP ha avanzato alcuna domanda in danno di , non vi E_ era conseguentemente alcuna ragione – non essendovi la necessità di integrare alcun contraddittorio – di convenire tale soggetto in giudizio e di impegnarlo, con tanto di spese per l'assistenza tecnica, nel presente contenzioso anche in grado di appello. Deve al riguardo essere precisato come parte appellata abbia
15 argomentato in codesta sede d'appello inordine alla necessaria presenza di in giudizio senza quindi avere ipotizzato che la E_ notifica del ricorso introduttivo di primo grado a tale soggetto aveva valore di mera litis denuntiatio.
Quanto all'interesse da parte di a proporre E_ appello, deve essere evidenziato come la pronuncia resa dal Tribunale di Padova fosse in effetti ambigua su quale, tra i soggetti convenuti, dovesse intendersi destinatario della pronuncia di condanna considerato anche il fatto che il giudice patavino pare avere inteso quale entità unica, CP_1 dotata di una struttura, seppur diversificata, costituita da un doppio livello, nazionale e provinciale.
11.1. In ogni caso, del tutto inutile, alla luce delle domande formulate dalle solamente in danno di , è stata CP NT la citazione in giudizio di , il cui secondo motivo E_ di appello deve, conseguentemente, essere accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione dei costi di giudizio, dovendosi anche tenere conto del fatto, sotto tale ultimo aspetto, che parte appellata non ha certo aderito alle conclusioni rassegnate da essendosi invero E_ limitata solo ad acconsentire alla specificazione che solo
[...]
dovesse intendersi il soggetto tenuto a pagare. Il che, NT
a ben vedere, conferma che non vi era alcun contraddittorio – né necessario né facoltativo – che meritasse di essere integrato rispetto a E_
.
[...]
12. Venendo ora all'appello proposto da NT
– del cui primo motivo si è già sopra detto per affermarne
[...]
l'inammissibilità – rileva il Collegio la sostanziale inammissibilità, oltre che del primo, anche del secondo motivo di impugnazione con il quale la parte si duole per avere il giudice di primo grado accertato – andando oltre alla domanda - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la CP
e . NT
Rileva infatti il Collegio come, a ben vedere, l'appellante paia non avere colto il ragionamento svolto dal giudice di prime cure che, relativamente al Regolamento, si è limitato ad accertarne l'applicabilità al caso di specie in virtù di quanto previsto dal preambolo senza svolgere alcuna valutazione (invero
16 necessaria solo con riferimento al tema della prescrizione, di cui in appresso) in merito alla natura del rapporto intercorso tra le parti.
Tale Regolamento, infatti, ma di ciò si dirà meglio oltre, prevede che le organizzazioni territoriali siano obbligate a recepirlo mediante deliberazione dei propri organi esecutivi e, conseguentemente, ad applicarlo a tutti i rapporti di lavoro intercorrenti con i propri operatori (senza specificare alcunché in relazione alla natura di tali rapporti).
Per esser più precisi, il giudice di prime cure si è limitato a rilevare, oltre a quanto detto, che a nulla sarebbe valsa la mera inerzia o ritardo dell'organizzazione sindacale nel prevedere all'approvazione del regolamento in parola, posto che sarebbe stato del tutto illegittimo da parte delle medesime limitarsi ad un richiamo parziale del regolamento (ad esempio alla sola parte retributiva con esclusione della parte normativa o viceversa). In sostanza, il ragionamento del giudice patavino si limita a constatare quanto risulta documentalmente dal regolamento dedotto in giudizio, senza nulla dire in relazione alla sua applicabilità per via della natura subordinata del rapporto tra
. CP NT CP_1
12.1. Natura subordinata che, detto in via meramente incidentale (salvo che per i riflessi della tematica sul decorso della prescrizione di cui oltre), può dirsi pacifica. Ciò in considerazione del fatto che il rapporto in questione è sorto nell'anno 2010 sotto la vigenza degli art. 61 e ss del DLgs 276/2003 che imponeva la formulazione di un progetto in ipotesi di rapporti di lavoro non subordinato.
Dovendosi peraltro evidenziare come assolutamente non condivisibile sia la tesi dell'appellante secondo cui l'art. 31, Legge 300/1970, descriverebbe una particolare tipologia di rapporto di lavoro, comunque non subordinato (quindi, parasubordinato). Invero l'art. 31, Legge 300/1970, lungi dal descrivere una particolare tipologia di rapporto collaborativo, si limita ad attribuire un diritto in capo al lavoratore da far valere verso il datore di lavoro (diritto alla sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa sindacale e, in genere, politica) e certamente non si estende fino a descrivere una qualche tipologia di rapporto tra lavoratore distaccato e Sindacato.
In ogni caso, lo si deve qui definitivamente ribadire, nell'economia della vertenza e della decisione adottata dal giudice del primo grado e della Corte, è del tutto irrilevante la qualificazione del rapporto di cui, infatti, la sentenza di
17 primo grado non si occupa essendosi limitata a valutare i documenti prodotti (in particolare le buste paga del periodo di causa e le comunicazioni operate dalla nei confronti della lavoratrice) per NT rilevare l'insussistenza di un mero rapporto di collaborazione che il sindacato asserisce essere intercorso con la quindi limitando il proprio CP accertamento all'applicabilità dell'art. 9 del Regolamento e al conseguente diritto della ricorrente ad ottenere le differenze retributive per il periodo di causa secondo la quantificazione specificata nel medesimo dispositivo.
13. Circa il terzo motivo di appello, per come formulato, lo stesso è certamente da rigettare.
Parte appellante, che non allega di non essere tenuta al rispetto del regolamento , contesta che il rapporto di lavoro E_ tra le parti sia regolato, tra gli altri, anche dall'art. 9 del suddetto regolamento;
ciò in quanto tale clausola negoziale non sarebbe richiamata dal contratto stipulato tra le parti (contratto che, per inciso, se ed in quanto trasfuso in un atto scritto, non risulta essere stato depositato in giudizio da alcuna delle parti).
In definitiva, secondo , ciò che le parti NT non hanno espressamente voluto, non esiste.
Tale affermazione non può essere condivisa non essendo affatto necessario, al fine dell'applicazione dell'art. 9 del Regolamento in esame al rapporto di lavoro tra le parti, che tale clausola sia espressamente richiamata dal contratto tra le parti formalmente stipulato.
Ed infatti, reputa il Collegio come nel caso di specie, posto che
[...]
non contesta di essere tenuta al rispetto del NT
Regolamento denominato <Trattamenti economici e normativi per gli operatori
, si versi in ipotesi di contratto in favore di terzo (secondo lo CP_1 schema e la disciplina di cui agli art. 1411 ss cc.) essendosi
[...]
impegnata verso a NT E_ rispettare, nei confronti dei propri lavoratori (qualunque sia il rapporto con gli stessi), le clausole contenute nel suddetto Regolamento.
Ed infatti nel suo preambolo – come sopra detto, evidentemente accettato da
– il Regolamento in esame stabilisce che: NT
<Il presente “Regolamento” vige per la determinazione dei trattamenti economici e normativi degli operatori della impegnati nella struttura Nazionale e nelle CP_1
18 strutture Regionali e Territoriali. La le Federazioni Regionali e Controparte_4
Territoriali sono tenute al rispetto del presente Regolamento. I trattamenti normativi ed economici di cui al presente Regolamento, rappresentano i riferimenti del compenso ordinario
o indennità di carica a valere per la Federazione Nazionale, Territoriali e Regionali. Come tali pertanto non potranno essere superati>>.
È anche vero che il preambolo del Regolamento, subito dopo al passaggio sopra riportato, stabilisce che: <Gli Esecutivi Regionali della dovranno CP_1 provvedere alla approvazione del presente Regolamento, che dovrà essere recepito dalle Segreterie delle Federazioni territoriali e regionali. Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura. Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, Assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR e alla previdenza complementare, comunque conseguenti ai trattamenti come sopra determinati, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi comitati esecutivi (o direttivi) su quello patrimoniale>>.
Tale ulteriore previsione è tuttavia, per quanto qui di rilievo, irrilevante e non vale ad escludere la diretta operatività della clausola invocata dalla CP atteso che:
1) Il vincolo per le strutture territoriali, in favore dei lavoratori (secondo lo schema del contratto/atto unilaterale a favore di terzo ex art. 1411 cc e art. 1324 cc) già sussiste in ragione del tenore della prima parte del preambolo e, evidentemente (dal momento che nessuno lo contesta), in forza del rapporto di confederazione tra struttura territoriale e struttura nazionale;
2) anche ove si ritenesse che la struttura provinciale è vincolata verso il lavoratore al rispetto dell'art. 9 solo dopo il suo recepimento, si verserebbe in ogni caso in una situazione di inadempimento verso con riflessi (risarcitori) nei confronti del lavoratore E_ che risulta pur sempre beneficiario di una clausola predisposta da in favore di terzo. E_
Da quanto appena sopra detto, deve affermarsi, in definitiva, che l'art. 9 del Regolamento in commento, produrrà sempre e comunque i propri effetti – diretti ovvero indiretti - in favore dei lavoratori e, tra questi, la CP
Quanto poi al profilo soggettivo deve essere rilevato come il Regolamento faccia riferimento agli operatori in generale, senza alcuna ulteriore specificazione relativa alla natura del rapporto che lega questi
19 all'organizzazione. Da ciò ne discende – riprendendo già quanto sopra affermato - che la qualificazione del rapporto è del tutto irrilevante ai fini del decidere, posto che la categoria degli operatori ricomprende, indistintamente, tanto lavoratori assunti direttamente dal sindacato con contratto di lavoro subordinato, tanto lavoratori assunti con altre forme contrattuali, quanto operatori (qualunque sia il rapporto che li lega a ) in distacco CP_1 tramite aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970.
Ne consegue che le disposizioni del regolamento – tanto nella sua parte economica quanto nella sua parte normativa – trovano necessaria applicazione anche agli operatori in aspettativa non retribuita.
In definitiva, non vi possono essere dubbi in merito al fatto che esso debba essere applicato al caso di specie, posto che fa riferimento specifico agli operatori in aspettativa sindacale non retribuita (esattamente come la
, garantendo loro un'indennità comunque non inferiore al CP trattamento economico goduto presso il datore di lavoro da cui sono stati distaccati.
14. Quanto, infine, al quarto motivo di appello, afferente ai conteggi, rileva il Collegio come la relativa contestazione sia oltremodo generica e, quantomeno in grado di appello, del tutto incomprensibile in quanto non ancorata, come dovrebbe essere una contestazione che possa dirsi specifica, ad un qualche conteggio alternativo.
14.1. La contestazione qui in esame risulta infatti ben individualizzata e comprensibile solo con rifermento alla pretesa di parte appellante a che non si tenga conto del superminimo riconosciuto alla dall'azienda datrice di CP lavoro e che ha sopportato il distacco.
Tale eccezione, tuttavia, si scontra con il tenore letterale dell'art. 9 del Regolamento, si veda in particolare il secondo comma (attenendo il primo alle mansioni in concreto assegnate al lavoratore presso il Sindacato), che prende come base di calcolo non la retribuzione da CCNL ma la retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore dal suo datore di lavoro.
14.2. Quanto poi alla prescrizione, il motivo di appello è altrettanto generico in quanto non contesta in modo argomentato la pronuncia di primo grado che è, peraltro, del tutto condivisibile.
20 Ed infatti, la prescrizione, in assenza di tutela reale in sede di licenziamento (cfr. art. 4, Legge 108/1990), certamente decorre, viste le considerazioni di Corte Cost. n. 63/1966, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, si colloca nell'anno 2016; dovendosi qui precisare, per una migliore comprensione del rigetto del sotto-motivo di appello, come la controversia sia stata promossa in primo grado nel corso dell'anno 2018 e, quindi, entro i 5 anni di maturazione della prescrizione.
15. Venendo ora all'appello incidentale proposto dalla certamente CP accoglibile, in quanto già svolta in primo grado e dal Tribunale di Padova non valgiata, è la doglianza afferente alla quantificazione del credito azionato che ben può essere indicato – stante l'assenza di contestazione da parte di
[...]
di cui si è detto sopra – nella misura precisata NT dall'appellante incidentale.
Ed infatti, il conteggio della che muove dal presupposto CP
(assolutamente incontestato) che la retribuzione erogata dal datore di lavoro fosse pari ad € 2.645,45 mentre quella erogata dal sindacato era pari ad € 2.038,68, conduce alle seguenti somme (come detto non contestate neppure in atto di appello):
➢ differenze retributive € 63.033,54, di cui € 57.102,18 per differenze retributive ordinarie ed € 5.931,37, a titolo di incidenza sul TFR maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
➢ incidenza sulle somme da versare al Fondo Veneto in misura pari ad € 1.713,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dovendosi precisare come, con riferimento alla somma pari ad € 1.713,07
non abbia sviluppato alcun motivo di NT appello;
ciò impedendo al Collegio ogni qualsiasi vaglio di correttezza della sentenza appellata che, a ben vedere, ha pronunciato condanna all'effettuazione di un pagamento in favore di un terzo, non già parte in causa.
16. Quanto alle spese di lite, le stesse certamente possono essere liquidate in base al principio di soccombenza secondo valori coerenti con quelli, non contestati quanto alla loro misura, di cui alla sentenza di primo grado e quindi, tenuto conto della disciplina di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, del valore di controversia e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria, nella concreta misura di cui al dispositivo tenuto anche conto, data la liquidazione prossima ai valori minimi di scaglione, della semplicità della
21 controversia soprattutto con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra la . CP E_
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da NT
in danno di;
[...] CP
- in accoglimento del secondo motivo di appello proposto da E_
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara
[...]
l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da CP in danno della parte appellante per difetto di E_ interesse ad agire;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed CP in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
a pagare in favore di la NT CP complessiva somma di € 63.033,54, di cui € 5.931,37 a titolo di tfr, ed inoltre a versare al l'ulteriore somma pari ad € 1.713,07, il tutto oltre Parte_2 interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte appellata a rifondere in favore CP dell'appellante le spese di lite da queste E_ sostenute, a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 5.360,00 e, quanto al presente grado di giudizio di appello, la somma di € 4.997,00, oltre a quanto corrisposto della parte appellante a titolo di contributo unificato ed oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa);
- condanna parte appellante a NT rifondere in favore dell'appellata le spese di lite da queste CP sostenute, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.997,00, oltre a quanto corrisposto della parte appellante in via incidentale a titolo di contributo unificato ed oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di NT
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per
[...] il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 giugno 2025.
22 Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite promosse in grado di appello con ricorsi depositati in data 13 maggio 2021 da
- C.F. E_ P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pizzigoni, Andrea Pesenti e Massimo Tirelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Tirelli in Verona, Via G. Galilei 96 Parte appellante in n. 335/2021 RGL contro
- C.F. NT P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Pizzigoni, Andrea Pesenti e Massimo Tirelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Tirelli in Verona, Via G. Galilei 96, Parte appellante in n. 337/2021 RGL nonché contro
- C.F. CP C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Venerando e Marika Curcuruto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Venerando in , Via N. Tommaseo 78/c CP_1
Parte appellata in entrambi i giudizi riuniti Appellante incidentale in n. 337/2021 RGL
*
Oggetto: appelli riuniti ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 503/2020, R.G. 2594/2018 comunicata dalla competente cancelleria in data 17/11/2020;
In punto: differenze retributive
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte appellante in n. 335/2021 RGL: E_
1 IN VIA PRINCIPALE: In riforma della sentenza appellata, respingersi la domanda proposta dalla in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione di spese di entrambi i gradi di CP
Conclusioni per parte appellante in n. NT
337/2021 RGL: In riforma della sentenza appellata, respingersi la domanda proposta dalla CP in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizi
[...]
Conclusioni per parte appellata in n. 335/2021 RGL: CP
1. IN VIA PRELIMINARE DI R
- Disporre la riunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., al presente giudizio del Giudizio Proposto da , pendente dinnanzi a codesta Corte, identificato da NT
R.G. 337/2021 e chiamato all'udienza del 16/06/2022, al fine di evitare rischi di contraddittorietà tra giudicati e per motivi di economia processuale.
2. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del Ricorso in Appello di , per E_ difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., rigettando tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, per tutte le ragioni esposte in atti. e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...] econdo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere c
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP Nella denegata e non creduta ipotesi in cui rso in Appello di E_ dovesse essere ritenuto ammissibile:
3. IN VIA PRINCIPALE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare le eccezioni e domande formulate in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte di E_ ;
[...]
- rigettare le domande tutte di cui al Ricorso in Appello di , in quanto E_ infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...] econdo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere c
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
2
4. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare le eccezioni e domande su formulate e ritenere che la Sentenza sia stata pronunciata in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, dovendosi intendere la formula di condanna estesa anche a E_
, la scrivente difesa non si oppone alla riforma e/o alla correzione
[...] limitatamente a tale parte, conseguentemente chiedendo all'adita Corte di accertare e dichiarare che
[...]
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento del NT tutte dedotte in Sentenza, secondo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
- ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo i tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stess te il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
- nel periodo e di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al
[...]
a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati Parte_3 dennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
Conclusioni per parte appellata in n. 337/2021 RGL: CP
1. IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- Disporsi la riunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., del presente giudizio al Giudizio Proposto da , pendente dinnanzi a codesta Corte, identificato da R.G. E_
335/2021 e chiamato all'udienza del 16/06/2022, al fine di evitare rischi di contraddittorietà tra giudicati e per motivi di economia processuale.
2. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del Ricorso in Appello di , per NT difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., rigettando tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, per tutte le ragioni esposte in atti. e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...]
Sentenza, secondo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre
2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali relative NT CP ad entrambi i gradi di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Ricorso in Appello dI NT
dovesse essere ritenuto ammissibile:
[...]
3. IN VIA PRINCIPALE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare le eccezioni e domande formulate in via preliminare di merito:
3 - rigettare le domande tutte di cui al Ricorso in Appello di , in NT quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti. e, per tale effetto,
- confermare integralmente la Sentenza, accertando e dichiarando che NT
sia da ritenersi quale unico soggetto obbligato al pagamento delle somme tutte dedotte in
[...]
Sentenza, secondo i criteri ivi indicati, in favore della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali relative NT CP ad entrambi i gradi di giudizio.
4. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- riformare la Sentenza nelle sole parti in cui non individua espressamente NT
quale unico soggetto obbligato nei confronti della Sig.ra e non quantifica il quantum
[...] CP debeatur secondo le conclusioni formulate nel Ricorso di Primo Grado, e, per tale effetto,
- accertare e dichiarare che sia da ritenersi quale unico soggetto NT obbligato nei confronti della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
Conseguentemente,
- condannare a corrispondere alla Sig.ra la NT CP somma complessiva di Euro 63.033,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui:
Euro 57.102,18 a titolo di differenze retributive per la maggior indennità alla stessa spettante in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 9 Regolamento;
Euro 5.931,37, a titolo di TFR maturato ovvero quella diversa somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare a versare al i maggiori contributi NT Parte_2 dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella somma di Euro 1.713,07 o nella somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali relative NT CP ad entrambi i gradi di giudizio.
4
5. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse rigettare quando richiesto e dedotto in via di appello incidentale principale, in via subordinata:
- riformare la Sentenza nella sola parte in cui non individua espressamente NT
quale unico soggetto obbligato nei confronti della Sig.ra e non quantifica specificamente
[...] CP il quantum debeatur e, per tale effetto,
- accertare e dichiarare che sia da ritenersi quale unico soggetto NT obbligato nei confronti della Sig.ra in quanto: CP
ha violato le prescrizioni dell'art. 9 del Regolamento avendo, nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, riconosciuto alla Sig.ra un'indennità per l'aspettativa sindacale CP inferiore rispetto al trattamento economico goduto dalla stessa durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con Controparte_3
nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2016, ha versato al Pt_2 somme a titolo di contributi inferiori rispetto a quelle dovute, che avrebbero dovuto essere calcolati
[...] sulla maggior indennità spettante alla Sig.ra durante l'aspettativa sindacale. CP
Conseguentemente,
- condannare a corrispondere alla Sig.ra la NT CP somma complessiva di cui all'Asseverazione, pari ad Euro 43.831,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, di cui:
Euro 40.709,62, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
Euro 3.121,81, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di TFR maturato;
ovvero quella diversa somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- condannare a versare al i maggiori contributi NT Parte_2 dovuti, per un importo pari Euro 1.314,94, o nella somma che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- condannare a rifondere alla Sig.ra le spese legali NT CP liquidate in Sentenza e quelle relative al presente giudizio di appello.
6. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (12,5%), oltre IVA e C.P.A.
*
Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 503/2020, R.G. 2594/2018, pubblicata il 17/11/2020, il Tribunale di Padova ha accertato che (così genericamente CP_1 indicata in sentenza appellata, senza distinzione tra i due differenti soggetti in primo grado convenuti e qui appellanti) ha corrisposto in favore dell'odierna appellata - in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31, Legge 300/1970, dal mese di settembre 2010 al mese di dicembre 2016 - un'indennità inferiore rispetto a quella indicata dall'art. 9 del Regolamento
5 disciplinante i Trattamenti economici e normativi per gli operatori CP_1
. CP_1
1.1. Tesi della lavoratrice, accolta dal Tribunale di Padova, è che il Sindacato ( ) le aveva corrisposto <un'indennità NT per l'aspettativa sindacale inferiore rispetto al trattamento economico dalla stessa goduto durante il rapporto di lavoro precedentemente intercorso con in Controparte_3 violazione di quanto espressamente statuito dal Regolamento per i Trattamenti economici e normativi per gli operatori >> (così, esplicitamente, nell'atto CP_1 introduttivo di primo grado); ciò sul presupposto (in fatto) che <alle dipendenze di la Ricorrente percepiva una retribuzione lorda mensile Controparte_3 pari ad € 2.645,45 (doc. 1), mentre, durante il periodo di aspettativa sindacale, la
le ha riconosciuto un'indennità lorda mensile pari a circa € 2.038,68 (docc. CP_1
4a, 4b e 4c)>> (così, sempre nell'atto introduttivo di primo grado).
La suddetta clausola negoziale prevede infatti che:
<All'operatore (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) in aspettativa sindacale non retribuita va corrisposta una indennità pari a quanto previsto dal livello retributivo afferente alle mansioni esplicate, depurato dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili.
L'indennità non può comunque essere inferiore al trattamento economico precedentemente goduto. All'operatore in aspettativa non retribuita è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente ai soli fini del trattamento economico. […].>>.
1.2. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era indirizzato dalla lavoratrice, e da questa notificato, ad entrambe le odierne appellate.
La tuttavia, proponeva domande solamente in danno di CP [...]
senza in alcun modo chiarire – cosa poi NT fatta in codesta sede di appello - le ragioni della notifica dell'atto introduttivo del giudizio anche alla struttura sindacale nazionale [ E_
].
[...]
1.3. Il Tribunale di Padova ha quindi condannato (senza CP_1 distinzioni tra la struttura regionale e quella provinciale, entrambe convenute in giudizio) al pagamento delle differenze retributive sulla base di 14 mensilità annuali nel periodo di causa (dal settembre 2010 al dicembre 2016), oltre che
6 al versamento delle maggiori somme dovute in percentuale al Pt_2
, il tutto oltre ad interessi legali.
[...]
1.4. Nello specifico, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale svolta, ha affermato il diritto di alle differenze retributive dedotte CP in giudizio in applicazione della clausola di galleggiamento prevista dal regolamento nazionale , accertando che: CP_1
➢ Il regolamento nazionale è obbligatorio per le strutture CP_1 regionali in quanto nel preambolo prevede che CP_1 regionali dovranno provvedere all'approvazione del presente regolamento il quale dovrà essere recepito dalle segreterie delle federazioni territoriali>> essendo per contro irrilevante l'inerzia o il ritardo (quali quelle sussistenti nel caso di specie) di dette strutture che non hanno il potere di richiamarsi al medesimo solamente per quanto attinente alle tabelle retributive;
➢ è documentale l'inquadramento della lavoratrice quale dipendente operatore politico libello B mentre non vi sarebbe alcun elemento da cui desumere la sussistenza di un rapporto di collaborazione come descritto dal sindacato, nemmeno la documentazione prodotta da che CP_1 proverebbe – al contrario – l'intenzione di pagare la lavoratrice a cadenza fissa secondo le tabelle retributive e non con compenso a fattura e partita iva;
➢ in ordine alle voci da ricomprendere nelle differenze retributive deve considerarsi anche il superminimo, in virtù del fatto che il regolamento, facendo riferimento al trattamento economico precedentemente goduto intende ricomprendere tutte le voci retributive, compresa la quattordicesima mensilità presente nelle buste paga relative al precedente rapporto di lavoro;
➢ circa i versamenti al essi vanno parametrati alle Parte_2 maggiori somme dovute alla ricorrente in virtù dell'aliquota percentuale di riferimento;
➢ l'eccezione di prescrizione è infondata decorrendo la stessa dalla cessazione del rapporto.
*
Appello di (causa riunente n. 335/2021 E_
RGL).
2. Ha impugnato la sentenza in parola sulla E_ scorta due motivi di appello.
7 2.1. Con il primo motivo di appello, ha eccepito la nullità della sentenza per assoluta genericità della medesima nella parte in cui ha formulato pronuncia di condanna nei confronti di un solo soggetto denominato , CP_1 inesistente, quando in giudizio erano costituiti due soggetti aventi distinta personalità giuridica e E_ NT
) con conseguente impossibilità di identificare il soggetto
[...] destinatario della condanna.
Ha inoltre eccepito la nullità della sentenza in merito all'oggetto della condanna stante che, nonostante le somme richieste da controparte fossero state contestate, il Tribunale ha condannato al pagamento di generiche differenze retributive senza chiarire sulla base di quale conteggio tra quelli dedotti (dalla lavoratrice oppure da ). NT
Ne sarebbe conseguito, a dire dell'appellante, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 cpc sotto il profilo della contraddittorietà e della incomprensibilità.
2.2. Con il secondo motivo di appello ha E_ rilevato l'omessa pronuncia in merito alle eccezioni proposte con la memoria di costituzione in primo grado, relative alla estraneità in giudizio e all'inammissibilità della domanda nei propri confronti, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
− tutti gli aspetti dedotti in ricorso dalla lavoratrice riguardano il rapporto tra ella e la;
NT
− le conclusioni rassegnate dinnanzi al giudice di primo grado sono state svolte tutte nei confronti di senza NT menzione alcuna di;
E_
− le due associazioni, anche se facenti parte della medesima sigla sindacale, sono due soggetti distinti e autonomi in ragione della struttura sindacale organizzata su due linee, una verticale e una orizzontale. Le articolazioni territoriali di un'associazione sindacale di più alta categoria devono quindi essere considerate quali associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Si è costituita (nell'ambito del giudizio riunente – n. 335/2021 RGL) con memoria depositata il 3.6.2022 prendendo posizione su CP ciascuno dei motivi di appello dedotti.
8 3.1. Preliminarmente, in rito, ha chiesto la riunione del procedimento con quello relativo all'appello proposto da e NT rubricato all'R.G. 337/2021 ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
3.2. Sempre in via preliminare, ma di merito, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello di per insussistenza dei E_ requisiti ex art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si sarebbe limitato a contestare l'asserita erroneità dell'iter logico argomentativo compiuto dal giudice di primo grado nonché la genericità della sentenza senza, tuttavia, indicare specificamente le parti che intendeva impugnare e senza dedurre le specifiche argomentazioni da confutare.
3.3. Nel merito, in ordine al primo motivo di appello parte appellata rileva che, analizzando congiuntamente le conclusioni del ricorso e la motivazione della sentenza, deve intendersi che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione delle differenze retributive è NT
.
[...]
A tal proposito sottolinea come, infatti, le domande di condanna di cui alle conclusioni del ricorso di primo grado erano specificamente ed inequivocabilmente indirizzate esclusivamente alla NT
, con la conseguenza che la specificazione da parte del giudice
[...] sarebbe stata sostanzialmente superflua.
Quanto alla chiamata in causa di , afferma essere E_ evidente che la stessa era necessaria al fine di garantire l'integrità del contraddittorio, essendo Entità giuridica a cui il soggetto obbligato al pagamento aderisce, nonché che ha adottato il regolamento applicabile al rapporto oggetto di causa.
3.4. Relativamente al secondo motivo di appello, in punto di omessa pronuncia circa l'estraneità ai fatti di , l'appellata E_ rileva che – premessa nuovamente l'inammissibilità anche di tale motivo per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. – l'estromissione di
[...]
sarebbe stata del tutto superflua non essendo stata E_ svolta alcuna domanda di condanna e, conseguentemente, di pronuncia nei confronti della stessa. Non sarebbe pertanto rilevabile alcun vizio nell'impugnata sentenza che sarebbe da confermare integralmente in quanto completa di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi utili, con conseguente
9 carenza tanto della legittimazione attiva della , E_ quanto del relativo interesse ad agire, nel giudizio di appello.
3.5. In via subordinata dichiara di non opporsi alla eventuale riforma e/o correzione della sentenza limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata, nella parte di condanna, come estesa anche a E_
, considerato che deve
[...] NT essere considerato quale unico soggetto obbligato nei confronti della lavoratrice per le ragioni già esposte.
*
Appello di (causa riunita n. NT
337/2021 RGL).
4. Ha parimenti impugnato la sentenza in oggetto NT
sulla scorta di tre motivi di appello.
[...]
4.1. Il primo motivo di appello proposto da NT
coincide in tutto e per tutto con il primo motivo di gravame
[...] proposto da . E_
4.2. Con il secondo motivo di appello NT lamenta, nel merito, l'erroneità della sentenza nella parte in cui – andando oltre la domanda della ricorrente – avrebbe accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e CP NT
.
[...]
Ritiene l'appellante che il giudice abbia affermato che dal richiamo espresso delle tabelle retributive previste dal regolamento nazionale CP_1 discenderebbe l'applicazione tout court del medesimo.
Evidenzia che tale ragionamento avrebbe potuto aver un senso solamente nel caso di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in virtù dei richiami automatici ex lege previsti dall'art. 2077 c.c. che, tuttavia, non sarebbe in alcun modo applicabile al caso di specie in quanto, tra la lavoratrice e il sindacato sarebbe intercorso esclusivamente un rapporto di collaborazione fondato sull'art. 31, Legge 300/70.
Secondo l'appellante, quindi, il giudice sarebbe addivenuto ad un accertamento decisivo ai fini della pronuncia (ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) senza alcun elemento e senza alcuna specifica domanda da parte della ricorrente, che si sarebbe limitata a chiedere solo la
10 corresponsione del trattamento economico ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato. Così facendo, e nello specifico apprezzando la documentazione prodotta in maniera errata, il giudice avrebbe emesso una sentenza viziata per ultrapetizione, condannando ingiustamente il sindacato alla corresponsione delle differenze retributive richieste dalla lavoratrice.
2.3. Con il terzo motivo di appello NT rileva l'erroneità della sentenza allorquando riconosce l'applicabilità dell'art. 9 del regolamento al rapporto tra tale associazione E_ sindacale e la argomentando che non può ritenersi applicabile la CP disposizione in parola in quanto non espressamente richiamata nel contratto di lavoro e che, in un contratto privato di tipo collaborativo, è vincolante solo quello che è stato pattuito tra i contraenti, rimanendo indifferente ogni profilo attinente ai rapporti tra i vari livelli dell'organizzazione sindacale.
Nello specifico, le parti avrebbero concordato esclusivamente l'attribuzione di un livello economico parametrato al livello C del regolamento nazionale, intendendo rifarsi esclusivamente a quello e, per contro, ritenendo escluso ogni altro richiamo alla parte normativa.
Inoltre, la mancata adozione del regolamento nazionale da parte di
[...]
sarebbe del tutto irrilevante in quanto questione NT attinente al rapporto tra i due livelli dell'organizzazione sindacale.
4.4. L'appellante si riporta infine alle deduzioni e alle contestazioni relative ai conteggi e all'eccezione di prescrizione rilevando che gli importi previsti dal regolamento di , come previsto dal preambolo E_ rappresenterebbero un massimale retributivo che non può essere superato. In ragione di ciò, non si dovrebbe tenere conto del superminimo mensile riconosciuto dal precedente datore all'odierna appellata, ma limitarsi a considerare esclusivamente gli emolumenti riconosciuti alla lavoratrice dalla
. NT
5. Con memoria depositata il 03.06.2022 si è costituita CP prendendo posizione sui motivi di appello dedotti da controparte e presentando appello incidentale.
5.1. Preliminarmente, in rito, chiede la riunione della presente causa con quella rubricata all'R.G. 335/2021 avente ad oggetto l'impugnazione della medesima pronuncia.
11 5.2. Sempre in via preliminare ma nel merito eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto da per carenza dei NT requisiti ex art. 342 cpc. in quanto l'appellante si sarebbe limitato a contestare l'asserita erroneità dell'iter logico argomentativo compiuto dal giudice di primo grado nonché la genericità della sentenza senza, tuttavia, indicare specificamente le parti della sentenza che intendeva impugnare e senza dedurre le specifiche argomentazioni da confutare.
5.3. Prendendo posizione sul primo motivo di appello rileva che, analizzando congiuntamente le conclusioni del ricorso e la motivazione della sentenza, sarebbe inequivocabile l'identificazione di NT
quale unico soggetto obbligato a corrispondere le pretese
[...] differenze retributive. A tal proposito sottolinea che le domande di condanna di cui al ricorso di primo grado sono state inequivocabilmente indirizzate in via esclusiva a e, pertanto, la relativa NT specificazione in dispositivo sarebbe stata del tutto superflua. Inoltre, puntualizza che la chiamata in causa di era E_ finalizzata esclusivamente a garantire l'integrità del contraddittorio posto che aderisce a NT E_
e che quest'ultima è la sigla sindacale che ha adottato il regolamento dedotto in giudizio.
Ha ribadito, infine, l'inammissibilità dell'appello in ordine alla presunta impossibilità di identificare l'oggetto della condanna, per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc, nonché, per le medesime ragioni, dell'asserita contraddittorietà della sentenza.
5.4. Rispetto alla censura rivolta alla sentenza nella parte in cui, secondo l'appellante, il giudice si sarebbe pronunciato ultra petitum sulla qualificazione del rapporto osserva quanto segue:
➢ La sentenza non ha statuito sulla natura del rapporto di lavoro intercorso tra e la limitandosi a dare NT CP atto di ciò che risultava immediatamente dalla documentazione in atti. Da questa, infatti, emergerebbe che sarebbe stata la stessa
[...]
a dare applicazione degli istituti propri del NT rapporto subordinato. A tal proposito sarebbero inconfutabili prove documentali i cedolini mensili – dai quali risultano retribuite le tipiche voci del rapporto subordinato – nonché l'accordo transattivo proposto dal sindacato, in cui sarebbero richiamate le medesime voci retributive.
12 ➢ Le argomentazioni dedotte dall'appellante in punto di normativa applicabile sarebbero infondate in quanto basate esclusivamente sul richiamo all'art. 31 L. 300/1970. La disposizione, tuttavia, si limita a riconoscere il diritto dei lavoratori ad ottenere un periodo di aspettativa sindacale non retribuita e non entra nel merito della qualificazione del rapporto intercorrente tra il lavoratore n aspettativa e l'organizzazione sindacale.
➢ L'art. 9 del Regolamento nazionale , al contrario di quanto CP_1 dedotto dall'appellante, presupporrebbe necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla base del fatto che: a) nel testo della disposizione vengono richiamati gli istituti propri del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'art. in parola è inserito all'interno del Capitolo I del Regolamento, rubricato “assunzione” che menziona discipline applicabili esclusivamente al rapporto di lavoro subordinato. Secondo parte appellata queste sarebbero evidenze documentali che proverebbero logicamente il fatto che il rapporto di lavoro di cui causa dovrebbe qualificarsi come subordinato.
➢ Anche a voler accedere alla teoria di parte appellante, non vi sarebbe alcuna conseguenza in punto di fondatezza delle pretese della lavoratrice, stante la circostanza per cui il sindacato ha adottato un regolamento che prevede la regola vincolante per cui l'indennità attribuita agli operatori in aspettativa non retribuita non può comunque essere inferiore al trattamento economico precedentemente riconosciuto al lavoratore. 5.5. In ordine al secondo motivo di appello relativo all'asserita inapplicabilità dell'art. 9 del Regolamento al rapporto intercorrente con la lavoratrice, la lavoratrice constata che una lettura sistematica del medesimo impedirebbe l'interpretazione fornita dall'appellante principale in quanto, per espressa previsione contenuta nel preambolo, tutte le strutture territoriali della CP_1
sono vincolate ad applicarlo nella sua interezza e a tutti i rapporti con gli
[...] operatori sindacali, tanto nella parte normativa quanto in quella economica. In alcun modo l'organizzazione territoriale potrebbe svincolarsi dall'applicazione del regolamento eccependo il ritardo o l'inerzia nel recepimento del suddetto mediante propria deliberazione.
Inoltre, evidenzia che la documentazione prodotta e richiamata dalla
[...]
non è idonea a sostenere l'inapplicabilità del NT regolamento in quanto, nelle comunicazioni valorizzate dal sindacato a tal fine, sarebbero esplicitamente richiamati i livelli retributivi previsti dal regolamento in parola. Peraltro, non sarebbe nemmeno vero che le delibere
13 prodotte in giudizio fossero dirette a riconoscere la sola applicazione della parte retributiva del regolamento, in quanto dalle stesse si evincerebbe – al contrario – che l'appellante avrebbe provveduto ad adeguare la misura dei valori della tabelle retributive allegate al regolamento per i trattamenti economici e normativi per i dirigenti e gli operatori della
[...]
, senza che in ciò si possa leggere alcuna esclusione – NT esplicita o implicita – della parte normativa del regolamento.
5.6. Quanto alla reiterata eccezione di prescrizione delle somme richieste dalla lavoratrice espone che:
➢ Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, sia il verbale del 23.12.2016 (cfr doc 8 ricorso) sia la missiva del 16.06.2017 (cfr doc. 11 ricorso) sarebbero atti idonei ad interrompere la prescrizione stante l'individuazione specifica del soggetto obbligato e la esplicita richiesta di adempimento in essi contenuti;
➢ In ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro rimane sospeso sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Ne conseguirebbe la correttezza della statuizione del giudice di prime cure che ha dichiarato la sospensione della prescrizione dei crediti maturati dalla lavoratrice, sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. ha inoltre proposto appello incidentale avverso la CP pronuncia del Tribunale, in ragione della mancata esecuzione della stessa da parte di , sulla base dell'assunta mancata NT indicazione del soggetto condannato, nonché in ragione della mancata quantificazione dell'importo dovuto a titolo di differenze retributive.
Secondo la lavoratrice, infatti, sebbene il percorso motivazionale seguito dal giudice sia condivisibile in punto di diritto, avrebbe comunque omesso di identificare quale soggetto passivo della NT sentenza di condanna, nonché di quantificare espressamente ed analiticamente l'ammontare delle differenze retributive e contributive spettanti. Chiede quindi, la riforma della pronuncia di primo grado con condanna di
[...]
al pagamento delle somme quantificate nel NT conteggio dimesso in sede di deposito del ricorso di primo grado.
7. Gli appelli riuniti, entrambi iscritti a ruolo in data 13/5/2021 e con prima udienza fissata al 16/6/2022, sono stati rinviati per ragioni organizzative con decreti dell'1/6/2022, del 30/5/2023 e del 25/9/2024 e quindi
14 definitivamente trattati, dispostane la riunione, all'udienza del 5/6/2025 nel corso della quale sono stati decisi.
******
8. Deve trovare accoglimento, in quanto fondato, il secondo motivo di appello proposto da al pari dell'appello E_ incidentale proposto dalla essendo di contro infondato, dovendo CP pertanto essere rigettato, l'intero gravame proposto da
[...]
. NT
9. Deve innanzitutto essere affermata la piena ammissibilità, nel loro insieme, degli appelli proposti tanto da quanto NT da . E_
Entrambe gli atti di appello, ne è sufficiente una rapida lettura, individuano chiaramente le parti della sentenza sottoposte a censura, i motivi per cui si ritengono ingiuste e le argomentazioni a sostegno delle pretese di riforma della sentenza gravata.
Deve pertanto essere disattesa l'eccezione, di inammissibilità del gravame, sul punto sollevata dalla CP
10. Ciò detto, e quindi muovendo dal primo motivo di appello con il quale sia sia E_ NT chiedono sia affermata la nullità della sentenza appellata, ne reputa il Collegio la sostanziale inammissibilità non indicando le parti appellanti quale dovrebbe essere la conseguenza della ritenuta invalidità della pronuncia appellata la quale, al più, andrebbe – come in effetti qui avviene - emendata da parte della Corte d'Appello con chiara indicazione di chi sia il soggetto tenuto al pagamento in favore della CP
11. Le considerazioni sopra svolte consentono in ogni caso di passare al secondo motivo di appello proposto che deve, E_ per ovvie ragioni, essere accolto.
Ed infatti, premesso come la come la stessa in effetti conferma, non CP ha avanzato alcuna domanda in danno di , non vi E_ era conseguentemente alcuna ragione – non essendovi la necessità di integrare alcun contraddittorio – di convenire tale soggetto in giudizio e di impegnarlo, con tanto di spese per l'assistenza tecnica, nel presente contenzioso anche in grado di appello. Deve al riguardo essere precisato come parte appellata abbia
15 argomentato in codesta sede d'appello inordine alla necessaria presenza di in giudizio senza quindi avere ipotizzato che la E_ notifica del ricorso introduttivo di primo grado a tale soggetto aveva valore di mera litis denuntiatio.
Quanto all'interesse da parte di a proporre E_ appello, deve essere evidenziato come la pronuncia resa dal Tribunale di Padova fosse in effetti ambigua su quale, tra i soggetti convenuti, dovesse intendersi destinatario della pronuncia di condanna considerato anche il fatto che il giudice patavino pare avere inteso quale entità unica, CP_1 dotata di una struttura, seppur diversificata, costituita da un doppio livello, nazionale e provinciale.
11.1. In ogni caso, del tutto inutile, alla luce delle domande formulate dalle solamente in danno di , è stata CP NT la citazione in giudizio di , il cui secondo motivo E_ di appello deve, conseguentemente, essere accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione dei costi di giudizio, dovendosi anche tenere conto del fatto, sotto tale ultimo aspetto, che parte appellata non ha certo aderito alle conclusioni rassegnate da essendosi invero E_ limitata solo ad acconsentire alla specificazione che solo
[...]
dovesse intendersi il soggetto tenuto a pagare. Il che, NT
a ben vedere, conferma che non vi era alcun contraddittorio – né necessario né facoltativo – che meritasse di essere integrato rispetto a E_
.
[...]
12. Venendo ora all'appello proposto da NT
– del cui primo motivo si è già sopra detto per affermarne
[...]
l'inammissibilità – rileva il Collegio la sostanziale inammissibilità, oltre che del primo, anche del secondo motivo di impugnazione con il quale la parte si duole per avere il giudice di primo grado accertato – andando oltre alla domanda - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la CP
e . NT
Rileva infatti il Collegio come, a ben vedere, l'appellante paia non avere colto il ragionamento svolto dal giudice di prime cure che, relativamente al Regolamento, si è limitato ad accertarne l'applicabilità al caso di specie in virtù di quanto previsto dal preambolo senza svolgere alcuna valutazione (invero
16 necessaria solo con riferimento al tema della prescrizione, di cui in appresso) in merito alla natura del rapporto intercorso tra le parti.
Tale Regolamento, infatti, ma di ciò si dirà meglio oltre, prevede che le organizzazioni territoriali siano obbligate a recepirlo mediante deliberazione dei propri organi esecutivi e, conseguentemente, ad applicarlo a tutti i rapporti di lavoro intercorrenti con i propri operatori (senza specificare alcunché in relazione alla natura di tali rapporti).
Per esser più precisi, il giudice di prime cure si è limitato a rilevare, oltre a quanto detto, che a nulla sarebbe valsa la mera inerzia o ritardo dell'organizzazione sindacale nel prevedere all'approvazione del regolamento in parola, posto che sarebbe stato del tutto illegittimo da parte delle medesime limitarsi ad un richiamo parziale del regolamento (ad esempio alla sola parte retributiva con esclusione della parte normativa o viceversa). In sostanza, il ragionamento del giudice patavino si limita a constatare quanto risulta documentalmente dal regolamento dedotto in giudizio, senza nulla dire in relazione alla sua applicabilità per via della natura subordinata del rapporto tra
. CP NT CP_1
12.1. Natura subordinata che, detto in via meramente incidentale (salvo che per i riflessi della tematica sul decorso della prescrizione di cui oltre), può dirsi pacifica. Ciò in considerazione del fatto che il rapporto in questione è sorto nell'anno 2010 sotto la vigenza degli art. 61 e ss del DLgs 276/2003 che imponeva la formulazione di un progetto in ipotesi di rapporti di lavoro non subordinato.
Dovendosi peraltro evidenziare come assolutamente non condivisibile sia la tesi dell'appellante secondo cui l'art. 31, Legge 300/1970, descriverebbe una particolare tipologia di rapporto di lavoro, comunque non subordinato (quindi, parasubordinato). Invero l'art. 31, Legge 300/1970, lungi dal descrivere una particolare tipologia di rapporto collaborativo, si limita ad attribuire un diritto in capo al lavoratore da far valere verso il datore di lavoro (diritto alla sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa sindacale e, in genere, politica) e certamente non si estende fino a descrivere una qualche tipologia di rapporto tra lavoratore distaccato e Sindacato.
In ogni caso, lo si deve qui definitivamente ribadire, nell'economia della vertenza e della decisione adottata dal giudice del primo grado e della Corte, è del tutto irrilevante la qualificazione del rapporto di cui, infatti, la sentenza di
17 primo grado non si occupa essendosi limitata a valutare i documenti prodotti (in particolare le buste paga del periodo di causa e le comunicazioni operate dalla nei confronti della lavoratrice) per NT rilevare l'insussistenza di un mero rapporto di collaborazione che il sindacato asserisce essere intercorso con la quindi limitando il proprio CP accertamento all'applicabilità dell'art. 9 del Regolamento e al conseguente diritto della ricorrente ad ottenere le differenze retributive per il periodo di causa secondo la quantificazione specificata nel medesimo dispositivo.
13. Circa il terzo motivo di appello, per come formulato, lo stesso è certamente da rigettare.
Parte appellante, che non allega di non essere tenuta al rispetto del regolamento , contesta che il rapporto di lavoro E_ tra le parti sia regolato, tra gli altri, anche dall'art. 9 del suddetto regolamento;
ciò in quanto tale clausola negoziale non sarebbe richiamata dal contratto stipulato tra le parti (contratto che, per inciso, se ed in quanto trasfuso in un atto scritto, non risulta essere stato depositato in giudizio da alcuna delle parti).
In definitiva, secondo , ciò che le parti NT non hanno espressamente voluto, non esiste.
Tale affermazione non può essere condivisa non essendo affatto necessario, al fine dell'applicazione dell'art. 9 del Regolamento in esame al rapporto di lavoro tra le parti, che tale clausola sia espressamente richiamata dal contratto tra le parti formalmente stipulato.
Ed infatti, reputa il Collegio come nel caso di specie, posto che
[...]
non contesta di essere tenuta al rispetto del NT
Regolamento denominato <Trattamenti economici e normativi per gli operatori
, si versi in ipotesi di contratto in favore di terzo (secondo lo CP_1 schema e la disciplina di cui agli art. 1411 ss cc.) essendosi
[...]
impegnata verso a NT E_ rispettare, nei confronti dei propri lavoratori (qualunque sia il rapporto con gli stessi), le clausole contenute nel suddetto Regolamento.
Ed infatti nel suo preambolo – come sopra detto, evidentemente accettato da
– il Regolamento in esame stabilisce che: NT
<Il presente “Regolamento” vige per la determinazione dei trattamenti economici e normativi degli operatori della impegnati nella struttura Nazionale e nelle CP_1
18 strutture Regionali e Territoriali. La le Federazioni Regionali e Controparte_4
Territoriali sono tenute al rispetto del presente Regolamento. I trattamenti normativi ed economici di cui al presente Regolamento, rappresentano i riferimenti del compenso ordinario
o indennità di carica a valere per la Federazione Nazionale, Territoriali e Regionali. Come tali pertanto non potranno essere superati>>.
È anche vero che il preambolo del Regolamento, subito dopo al passaggio sopra riportato, stabilisce che: <Gli Esecutivi Regionali della dovranno CP_1 provvedere alla approvazione del presente Regolamento, che dovrà essere recepito dalle Segreterie delle Federazioni territoriali e regionali. Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura. Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, Assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR e alla previdenza complementare, comunque conseguenti ai trattamenti come sopra determinati, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi comitati esecutivi (o direttivi) su quello patrimoniale>>.
Tale ulteriore previsione è tuttavia, per quanto qui di rilievo, irrilevante e non vale ad escludere la diretta operatività della clausola invocata dalla CP atteso che:
1) Il vincolo per le strutture territoriali, in favore dei lavoratori (secondo lo schema del contratto/atto unilaterale a favore di terzo ex art. 1411 cc e art. 1324 cc) già sussiste in ragione del tenore della prima parte del preambolo e, evidentemente (dal momento che nessuno lo contesta), in forza del rapporto di confederazione tra struttura territoriale e struttura nazionale;
2) anche ove si ritenesse che la struttura provinciale è vincolata verso il lavoratore al rispetto dell'art. 9 solo dopo il suo recepimento, si verserebbe in ogni caso in una situazione di inadempimento verso con riflessi (risarcitori) nei confronti del lavoratore E_ che risulta pur sempre beneficiario di una clausola predisposta da in favore di terzo. E_
Da quanto appena sopra detto, deve affermarsi, in definitiva, che l'art. 9 del Regolamento in commento, produrrà sempre e comunque i propri effetti – diretti ovvero indiretti - in favore dei lavoratori e, tra questi, la CP
Quanto poi al profilo soggettivo deve essere rilevato come il Regolamento faccia riferimento agli operatori in generale, senza alcuna ulteriore specificazione relativa alla natura del rapporto che lega questi
19 all'organizzazione. Da ciò ne discende – riprendendo già quanto sopra affermato - che la qualificazione del rapporto è del tutto irrilevante ai fini del decidere, posto che la categoria degli operatori ricomprende, indistintamente, tanto lavoratori assunti direttamente dal sindacato con contratto di lavoro subordinato, tanto lavoratori assunti con altre forme contrattuali, quanto operatori (qualunque sia il rapporto che li lega a ) in distacco CP_1 tramite aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970.
Ne consegue che le disposizioni del regolamento – tanto nella sua parte economica quanto nella sua parte normativa – trovano necessaria applicazione anche agli operatori in aspettativa non retribuita.
In definitiva, non vi possono essere dubbi in merito al fatto che esso debba essere applicato al caso di specie, posto che fa riferimento specifico agli operatori in aspettativa sindacale non retribuita (esattamente come la
, garantendo loro un'indennità comunque non inferiore al CP trattamento economico goduto presso il datore di lavoro da cui sono stati distaccati.
14. Quanto, infine, al quarto motivo di appello, afferente ai conteggi, rileva il Collegio come la relativa contestazione sia oltremodo generica e, quantomeno in grado di appello, del tutto incomprensibile in quanto non ancorata, come dovrebbe essere una contestazione che possa dirsi specifica, ad un qualche conteggio alternativo.
14.1. La contestazione qui in esame risulta infatti ben individualizzata e comprensibile solo con rifermento alla pretesa di parte appellante a che non si tenga conto del superminimo riconosciuto alla dall'azienda datrice di CP lavoro e che ha sopportato il distacco.
Tale eccezione, tuttavia, si scontra con il tenore letterale dell'art. 9 del Regolamento, si veda in particolare il secondo comma (attenendo il primo alle mansioni in concreto assegnate al lavoratore presso il Sindacato), che prende come base di calcolo non la retribuzione da CCNL ma la retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore dal suo datore di lavoro.
14.2. Quanto poi alla prescrizione, il motivo di appello è altrettanto generico in quanto non contesta in modo argomentato la pronuncia di primo grado che è, peraltro, del tutto condivisibile.
20 Ed infatti, la prescrizione, in assenza di tutela reale in sede di licenziamento (cfr. art. 4, Legge 108/1990), certamente decorre, viste le considerazioni di Corte Cost. n. 63/1966, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di specie, si colloca nell'anno 2016; dovendosi qui precisare, per una migliore comprensione del rigetto del sotto-motivo di appello, come la controversia sia stata promossa in primo grado nel corso dell'anno 2018 e, quindi, entro i 5 anni di maturazione della prescrizione.
15. Venendo ora all'appello incidentale proposto dalla certamente CP accoglibile, in quanto già svolta in primo grado e dal Tribunale di Padova non valgiata, è la doglianza afferente alla quantificazione del credito azionato che ben può essere indicato – stante l'assenza di contestazione da parte di
[...]
di cui si è detto sopra – nella misura precisata NT dall'appellante incidentale.
Ed infatti, il conteggio della che muove dal presupposto CP
(assolutamente incontestato) che la retribuzione erogata dal datore di lavoro fosse pari ad € 2.645,45 mentre quella erogata dal sindacato era pari ad € 2.038,68, conduce alle seguenti somme (come detto non contestate neppure in atto di appello):
➢ differenze retributive € 63.033,54, di cui € 57.102,18 per differenze retributive ordinarie ed € 5.931,37, a titolo di incidenza sul TFR maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
➢ incidenza sulle somme da versare al Fondo Veneto in misura pari ad € 1.713,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dovendosi precisare come, con riferimento alla somma pari ad € 1.713,07
non abbia sviluppato alcun motivo di NT appello;
ciò impedendo al Collegio ogni qualsiasi vaglio di correttezza della sentenza appellata che, a ben vedere, ha pronunciato condanna all'effettuazione di un pagamento in favore di un terzo, non già parte in causa.
16. Quanto alle spese di lite, le stesse certamente possono essere liquidate in base al principio di soccombenza secondo valori coerenti con quelli, non contestati quanto alla loro misura, di cui alla sentenza di primo grado e quindi, tenuto conto della disciplina di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, del valore di controversia e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria, nella concreta misura di cui al dispositivo tenuto anche conto, data la liquidazione prossima ai valori minimi di scaglione, della semplicità della
21 controversia soprattutto con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra la . CP E_
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da NT
in danno di;
[...] CP
- in accoglimento del secondo motivo di appello proposto da E_
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara
[...]
l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da CP in danno della parte appellante per difetto di E_ interesse ad agire;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed CP in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
a pagare in favore di la NT CP complessiva somma di € 63.033,54, di cui € 5.931,37 a titolo di tfr, ed inoltre a versare al l'ulteriore somma pari ad € 1.713,07, il tutto oltre Parte_2 interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte appellata a rifondere in favore CP dell'appellante le spese di lite da queste E_ sostenute, a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 5.360,00 e, quanto al presente grado di giudizio di appello, la somma di € 4.997,00, oltre a quanto corrisposto della parte appellante a titolo di contributo unificato ed oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa);
- condanna parte appellante a NT rifondere in favore dell'appellata le spese di lite da queste CP sostenute, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.997,00, oltre a quanto corrisposto della parte appellante in via incidentale a titolo di contributo unificato ed oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di NT
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per
[...] il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 giugno 2025.
22 Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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