TRIB
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/01/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1463/2023
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Francesca Ajello Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
CUI rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Cavazzini del Foro di C.F._2
Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2023, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Trieste, emanato il 13 ottobre 2022 e notificato il 13 marzo 2023, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- il provvedimento impugnato risulta privo di motivazione, in quanto fa rinvio al parere non favorevole emanato dalla , il cui Organizzazione_1 contenuto non è però né riportato né allegato, con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente e illegittimità del provvedimento per omessa motivazione, con conseguente nullità, annullabilità o comunque inefficacia dello stesso;
- il richiedente è fuggito dal Pakistan in giovane età a causa di una lite familiare riguardante la proprietà di alcuni terreni, nell'ambito della quale egli e la sua famiglia hanno subìto minacce e aggressioni fisiche;
- in Italia egli si è pienamente integrato, prestando attività lavorativa ormai da anni nel settore della ristorazione, intrattenendo rapporti interpersonali sia con connazionali presenti sul territorio sia con cittadini italiani e frequentando la parrocchia, apprendendo la lingua italiana nella vita quotidiana.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della nullità, annullabilità del titolo e l'inefficacia dello stesso e per l'effetto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonostante la regolarità della notifica (così come ordinata dal Giudice all'udienza del 3 ottobre 2023), il non si Controparte_1
è costituito.
All'udienza del 19 dicembre 2023, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e il giudice, autorizzato il deposito di tali note, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Il 21 dicembre 2023 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione lavorativa.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sono privi di rilievo i dedotti vizi di legittimità della decisone amministrativa, posto che il giudizio introdotto non è un giudizio sull'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione speciale), né sulla regolarità di quel procedimento, bensì sulla effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata;
in questo senso, qualsiasi carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa omessa motivazione del provvedimento in lingua conosciuta dal richiedente, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. in tal senso Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi, sul giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, con principi applicabili anche al caso di specie in cui si tratta di protezione speciale).
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della ai sensi Organizzazione_1 dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
Pag. 3 di 6 - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Pag. 4 di 6 Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che il ricorrente è presente sul territorio italiano quanto meno da settembre 2021 (cfr. buste paga agli atti) nel corso dei quasi tre anni di permanenza egli ha documentato di aver portato avanti con continuità attività lavorativa come lavoratore dipendente nel settore della ristorazione, con contratti a tempo determinato che si sono susseguiti senza soluzione di continuità e percependo una retribuzione via via crescente (cfr. contratti di lavoro, dichiarazione Unilav e buste paga agli atti), Egli, inoltre, ha raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua italiana, come dimostrato dal fatto che egli ha sostenuto l'interrogatorio libero in italiano, nonostante non risulta abbia seguito corsi di lingua, circostanza da cui è possibile desumersi una buona integrazione anche dal punto di vista sociale – oltre che lavorativa – del ricorrente.
Alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo inserimento sociale in Italia del ricorrente, dalla continuativa attività lavorativa, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno
Pag. 5 di 6 dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non era stata fornita all' , sussistono gravi Org_2 motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di , nato in [...], il Parte_1
25/12/1998, C.F. , CUI 05W76FT, e C.F._1 conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti
Trieste, 11/01/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 1463/2023
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Francesca Ajello Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
CUI rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Cavazzini del Foro di C.F._2
Trieste
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2023, ha impugnato il Parte_1 decreto del Questore della Provincia di Trieste, emanato il 13 ottobre 2022 e notificato il 13 marzo 2023, con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- il provvedimento impugnato risulta privo di motivazione, in quanto fa rinvio al parere non favorevole emanato dalla , il cui Organizzazione_1 contenuto non è però né riportato né allegato, con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente e illegittimità del provvedimento per omessa motivazione, con conseguente nullità, annullabilità o comunque inefficacia dello stesso;
- il richiedente è fuggito dal Pakistan in giovane età a causa di una lite familiare riguardante la proprietà di alcuni terreni, nell'ambito della quale egli e la sua famiglia hanno subìto minacce e aggressioni fisiche;
- in Italia egli si è pienamente integrato, prestando attività lavorativa ormai da anni nel settore della ristorazione, intrattenendo rapporti interpersonali sia con connazionali presenti sul territorio sia con cittadini italiani e frequentando la parrocchia, apprendendo la lingua italiana nella vita quotidiana.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione della nullità, annullabilità del titolo e l'inefficacia dello stesso e per l'effetto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonostante la regolarità della notifica (così come ordinata dal Giudice all'udienza del 3 ottobre 2023), il non si Controparte_1
è costituito.
All'udienza del 19 dicembre 2023, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, reso in lingua italiana, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e il giudice, autorizzato il deposito di tali note, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Il 21 dicembre 2023 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione lavorativa.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sono privi di rilievo i dedotti vizi di legittimità della decisone amministrativa, posto che il giudizio introdotto non è un giudizio sull'atto amministrativo che contiene la decisione impugnata (il diniego di protezione speciale), né sulla regolarità di quel procedimento, bensì sulla effettiva sussistenza del diritto (soggettivo) ad ottenere la protezione invocata;
in questo senso, qualsiasi carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa omessa motivazione del provvedimento in lingua conosciuta dal richiedente, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. in tal senso Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi, sul giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, con principi applicabili anche al caso di specie in cui si tratta di protezione speciale).
Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Al riguardo, si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico
Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della ai sensi Organizzazione_1 dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
Pag. 3 di 6 - ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del
D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione speciale in relazione alle quali l'istante avesse già ricevuto l'appuntamento per la formalizzazione prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L.
130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano,
o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Pag. 4 di 6 Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di tale fattispecie.
Chiarito dunque che la versione normativa applicabile al caso di cui trattasi
è quella vigente dopo il D.L. 130/2020 e prima del D.L. 20/2023, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che il ricorrente è presente sul territorio italiano quanto meno da settembre 2021 (cfr. buste paga agli atti) nel corso dei quasi tre anni di permanenza egli ha documentato di aver portato avanti con continuità attività lavorativa come lavoratore dipendente nel settore della ristorazione, con contratti a tempo determinato che si sono susseguiti senza soluzione di continuità e percependo una retribuzione via via crescente (cfr. contratti di lavoro, dichiarazione Unilav e buste paga agli atti), Egli, inoltre, ha raggiunto un buon livello di conoscenza della lingua italiana, come dimostrato dal fatto che egli ha sostenuto l'interrogatorio libero in italiano, nonostante non risulta abbia seguito corsi di lingua, circostanza da cui è possibile desumersi una buona integrazione anche dal punto di vista sociale – oltre che lavorativa – del ricorrente.
Alla luce degli elementi presentati dalla difesa, il Collegio ritiene che, sulla base dei criteri indicati dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, tenuto conto della sussistenza di un significativo inserimento sociale in Italia del ricorrente, dalla continuativa attività lavorativa, della durata del suo soggiorno in Italia, e dei deboli legami familiari, culturali e sociale con il suo Paese d'origine, l'eventuale ritorno
Pag. 5 di 6 dell'istante nel Paese di origine costituirebbe una lesione del suo diritto al rispetto della propria vita privata.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione del ricorrente.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerando che la decisione è stata assunta anche sulla base di documentazione che non era stata fornita all' , sussistono gravi Org_2 motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza dei motivi che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.Lgs. 286/1998, nella versione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, impediscono il rientro nel Paese di origine di , nato in [...], il Parte_1
25/12/1998, C.F. , CUI 05W76FT, e C.F._1 conseguentemente dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa le spese tra le parti
Trieste, 11/01/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 6 di 6