Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2110/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
DELLA MAGGIORE,
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: "Voglia il Tribunale di Lucca, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Massarosa (LU), il 04/09/05, con il quale la Sig.ra
[...] si univa in matrimonio con il Sig. trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del Comune di Massarosa, al n.37, parte II, Serie A, anno 2005, con il quale i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle stesse condizioni previste nella sentenza di separazione e sopra richiamate. seguenti condizioni: • 1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga più opportuno, dandone obbligatoriamente comunicazione all'altro
758, di proprietà esclusiva della NO resta assegnata a quest'ultima, che ivi vivrà Parte_1 con le figlie. Restano a carico della NO le spese tutte (nessuna esclusa) relative alle Parte_1 utenze della casa coniugale (acqua, luce, gas, telefono, tasi), le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed ogni altra spesa, tassa o imposta inerente il suddetto bene immobile. 3) Le figlie dei ricorrenti, e , vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i Parte_2 Persona_1 genitori, i quali ne cureranno la crescita, l'istruzione e l'educazione secondo i principi dettati dalla
Legge 54/2006, tenendo presenti le loro esigenze ed inclinazioni naturali. 4) Le figlie avranno collocazione prevalente presso la madre, nella ormai ex casa coniugale. Il padre, Signor CP_1
, avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo desideri, previa comunicazione
[...]
(anche telefonica) tra i genitori e compatibilmente con le esigenze e gli impegni anche scolastici delle figlie stesse. In ogni caso, salvo diversi accordi tra i coniugi per sopravvenute e particolari esigenze, il padre starà con le figlie almeno nei seguenti giorni: I e III settimana di ogni mese, dal martedì all'uscita da scuola (oppure dalle ore 09.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando le figlie verranno riaccompagnate a scuola (o casa della madre in periodo non scolastico); II e IV settimana di ogni mese, il martedì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 09.00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21.30 (quando verranno riaccompagnate a casa della madre) e dalle ore
09.00 del sabato al lunedì mattina quando verranno riaccompagnate a scuola (o casa della madre in periodo non scolastico). Durante il tempo che I figli stanno con l'uno o l'altro genitore, gli stessi potranno avvalersi della collaborazione dei familiari. 5) Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni scolastici delle figlie, entrambi potranno tenere con sé le stesse durante il periodo estivo ed invernale, per quindici giorni anche non consecutivi;
i suddetti periodi dovranno essere concordati tra i coniugi con congruo preavviso. 6) Salvo diversi accordi tra i genitori, le figlie trascorreranno le festività solenni (Natale, Capodanno e Pasqua) in maniera alternata tra i genitori, nel senso che se le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore, staranno il giorno successivo (25 dicembre) con l'altro e così ugualmente per il 31 dicembre ed il 01 gennaio e così per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. 7) Per il concorso al mantenimento delle figlie ed Pt_2 Per_1 il Signor verserà alla NO entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 complessiva di euro 350,00 mensili da adeguarsi ad oggi alla rivalutazione istat gia' intervenuta (e salva la futura rivalutazione secondo gli indici ISTAT); le parti precisano che tale somma è comprensiva della mensa scolastica e delle eventuali spese per una babysitter (qualunque sia la necessità o l'esigenza che ne determina la chiamata). Gli assegni familiari mensili (oggi assegno unico) continueranno ad essere percepiti dalla NO , come avvenuto sino ad Parte_1 oggi in pieno accordo tra le parti. Le spese straordinarie relative alle minori (in particolare: scolastiche, mediche, sportivo ricreative;
sul punto si richiama, fermo restando quanto sopra, le linee guida sul mantenimento dei figli di cui all'allegato due del protocollo di intesa siglato tra il Tribunale di Lucca, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, il dell'Ordine Controparte_2 degli Avvocati di Lucca, l' Sezione Territoriale di Lucca, il Dirigente del Tribunale di CP_3
Lucca, in data 07 ottobre 2020) saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%
(cinquantapercento) ciascuno;
le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con l'altro coniuge, documentate fiscalmente e verranno regolate mensilmente.
Resteranno a carico del genitore che le realizza le spese sostenute per i viaggi fatti con le figlie. 8)
Le parti si obbligano reciprocamente a dare il proprio consenso per il rilascio del passaporto. 9) Le parti dichiarano di avere così regolato ogni rapporto patrimoniale, e di null'altro avere economicamente e reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualunque titolo o ragione. 10) Le condizioni di cui al presente atto avranno efficacia dal momento della sottoscrizione dello stesso”.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.2024 presso l'intestato Tribunale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Massarosa (LU) Controparte_1
il 4.9.2005 (registro degli atti di matrimonio del Comune di Massarosa, al n.37, parte II, Serie A, anno 2005), dall'unione con il quale sono nate le figlie (19.06.2006) e 24.09.2011) Pt_2 Per_1
e di essere legalmente separata dal coniuge, giusta Sentenza del Tribunale di Lucca n. 1255/2023, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge in assenza di riconciliazione tra i coniugi, alle medesime condizioni previste nella sentenza di separazione.
All'udienza del 5.3.2025, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, sentita la ricorrente, nella contumacia del resistente, la causa – matura per la decisione – è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione, definita all'esito dell'accordo tra le parti, e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Invero, dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1255/2023, pubblicata il
20.11.2023, il Tribunale di Lucca ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, sicché alla data del deposito del ricorso (12.7.2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale. È da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni di divorzio, in assenza di allegazione di elementi sopravvenuti rispetto a quanto già stabilito nella sentenza di separazione personale dei coniugi, si ritiene di confermarne le relative statuizioni, tenendo conto della rivalutazione ISTAT intervenuta.
La mancata opposizione del resistente, non costituito, la conferma delle condizioni della separazione, in assenza di attività istruttoria, rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Massarosa (LU) il 4.9.2005 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
Viareggio (LU) il 7.1.1981, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 al n. 37 Parte II serie A, alle condizioni di cui al ricorso, sopra trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari