Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21149 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12744/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12744 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto della Questura di Roma del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante il rigetto dell'autorizzazione del porto di fucile per l’esercizio venatorio;
- della nota della Questura del -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis della l. n. 241/1990;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente è insorto avverso il provvedimento della Questura di Roma del -OMISSIS-, che ha disposto rigetto dell'istanza, dallo stesso presentata, per l’autorizzazione ( rectius , rinnovo) del porto di fucile per l’esercizio venatorio.
2 - Dalla documentazione di causa si apprende che la determinazione gravata è dipesa da quanto accertato dall’Amministrazione il -OMISSIS-: in tale data il ricorrente veniva fermato dai Carabinieri della Stazione di San Basilio e consegnava spontaneamente loro un involucro con mezzo grammo di cocaina, dichiarando di averlo acquistato occasionalmente per farne uso personale (cfr. doc. 3 del ricorrente). Per tale episodio il medesimo ricorrente ha anche ricevuto il formale invito del Prefetto ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 a non fare più uso della sostanza stupefacente.
3 – Il ricorso è stato affidato a due motivi:
i) il provvedimento impugnato si fonderebbe sull’uso occasionale dello stupefacente fatto dal ricorrente, in assenza della prova che ciò sia realmente accaduto: lo stesso è stato, infatti, trovato in possesso dello stupefacente, che gli è contestualmente stato sequestrato; inoltre, egli ha comprovato, con apposite analisi svolte presso un centro privato, di non aver mai fatto uso di stupefacenti; e del resto, a fronte dell’episodio, il Prefetto si sarebbe limitato a fare uso del più limitato invito ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, senza procedere alla revoca della detenzione ex art. 39 del TUPLS;
ii) l’Amministrazione avrebbe del tutto trascurato di valutare le osservazioni formulate dal ricorrente in relazione al preavviso di rigetto dell’istanza;
4 – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione sui fatti.
5 – Il Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente per carenza del periculum in mora .
6 – In vista dell’udienza, il ricorrente con memoria ha articolato e ribadito le proprie tesi, informando: 1) che la Prefettura gli aveva restituito il 16 marzo 2023 le armi ritirategli in via cautelare l’11 maggio 2022 (cfr. il relativo verbale consegnatogli in pari data); ii) di aver presentato, in data 18 settembre 2025, istanza d’accesso agli atti posti a base di tale determinazione per acquisire la nota richiamata nel verbale di restituzione allo scopo di valorizzarne le risultanze nel presente giudizio.
6 – All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm., sono stati uditi gli avvocati come da verbale e in particolare quello del ricorrente, che ha chiesto il rinvio per proporre motivi aggiunti, avendo affermato di aver acquisito la nota prefettizia richiesta con istanza del 18 settembre 2025 la sera prima dell’odierna udienza. Indi, la causa è passata in decisione.
7 – In via preliminare, il Collegio non può accogliere la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente ritenuto che:
- essa risulta basata su un documento: i) richiamato nel verbale di riconsegna delle armi del 16 marzo 2023) e quindi conosciuto da circa 2 anni prima; ii) ma richiesto con istanza d’accesso solo il 18 settembre 2025; iii) ottenuto – a dire del legale del ricorrente che non lo ha esibito né è stato in grado di riferirne il contenuto – la sera prima dell’udienza, nonostante il decorso di oltre due mesi dall’istanza ostensiva;
- il ricorrente si è difeso pienamente su tutta la documentazione in atti e posta a base del provvedimento gravato; il documento ottenuto, peraltro risalente a circa tre anni addietro, anche a voler ritenere tempestivi i motivi aggiunti preannunciati, nulla di significativo avrebbe potuto aggiungere al thema decidendum del presente giudizio, atteso che esso è risultato prodromico alla revoca del ritiro cautelare delle armi, misura questa ben distinta e diversa per oggetto, fisionomia e presupposti da quello qui impugnato.
A tale stregua il Collegio ritiene l’istanza di rinvio presentata eccessivamente generica e ispirata da finalità dilatorie.
In proposito si sottolinea:
- da un lato, il chiaro tenore del precetto dettato dall’art. 73, comma 1- bis , del cod.proc.amm. (di recente introdotto in fase di attuazione del c.d. “P.N.R.R.”), in forza del quale: “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”: nel caso di specie non risulta invero affatto sussistente alcun “ caso eccezionale ” né alcun evento straordinario non imputabile alla parte istante, che conoscendo il decreto di riconsegna dal marzo 2023, avrebbe potuto e dovuto attivarsi ben prima del 18 settembre 2025 per acquisire il documento in esso chiaramente richiamato; tale rilievo sarebbe, comunque, già ex se astrattamente idoneo a determinare l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti preannunciati;
- dall’altro, il duplice rilievo per cui il presente giudizio è stato incardinato nel lontano 2022 e per cui esso è stato chiamato all’odierna udienza di smaltimento, rilievo questo che induce il Collegio a decidere nel senso della prevalenza della regola generale della decisione della causa all’udienza all’uopo fissata, sull’eccezione costituita dal suo rinvio.
8 – Venendo al merito, il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
9 – Allo scopo di apprezzare appieno l’evidenza di tale conclusione, è opportuna una preliminare ricognizione del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata.
9.1 - Così:
- nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d’armi, giacché tali situazioni costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 del cod.pen. e all’art. 4 comma 1 della l. n. 110/1975;
- l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini devono ritenersi prevalenti e prioritarie rispetto all’interesse del privato al rilascio del titolo; la possibilità di autorizzare l’uso di armi da parte dei privati è, perciò, improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore (Cons. St., III, n. 65/2020);
- detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ( ex multis , Cons. Stato sez. III, n. 4868/2019), ben inteso che il concetto di affidabilità richiesto dalla disciplina in materia postula il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
9.2 - La materia della detenzione e del porto di armi è disciplinata, per quanto di interesse ai fini della presente causa, dagli articoli 11 e 43 del r. d. 18/06/1931, n. 773 (TULPS).
In particolare, l’art. 11, ai commi 2 e 3 del TULPS dispone che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43 comma 2 del TULPS, norma quest’ultima richiamata anche nel provvedimento impugnato, prevede infine che “ la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Il concetto di affidabilità richiesto dalla disciplina menzionata postula inter alia il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
In particolare, l’art. 43, comma 2 del TULPS consente alla competente Autorità, in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi, di valutare non solo la capacità di abuso delle armi da parte del privato, ma anche – e in alternativa – l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (Cons. Stato, III, n. 3879/2016).
9.3 - L’ambito di valutazione dell’Amministrazione è evidentemente connotato da ampia discrezionalità. La latitudine della discrezionalità sottesa ai provvedimenti inibitori materia di armi riduce la rilevanza dell’onere motivazionale posti a carico dell’Amministrazione, giacché è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr. Cons. St., VI, n. 6508/2023).
È perciò necessaria e sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (cfr. Cons. St., III, n. 4334/2017; T.A.R. Piemonte, III, n. 161/2025): la valutazione dell’Amministrazione deve, insomma, trovare fondamento in circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la sussistenza di un rischio di abuso delle armi da parte del privato (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, I, n. 148/2021).
10 – Calando tali coordinate normative nella fattispecie controversa, va osservato che:
- che l’episodio posto a base del provvedimento impugnato si è verificato a poca distanza dell’istanza autorizzatoria e dall’adozione del rigetto avversato, essendosi il primo verificato circa un anno prima (il -OMISSIS-, a fronte della reiezione della sua istanza intervenuta il -OMISSIS-);
- a prescindere dal consumo dello stupefacente acquistato, il fatto che il ricorrente sia stato colto dai Carabinieri in possesso di stupefacente costituisce atto certamente ex se idoneo a pregiudicare quella “buona condotta” evocata dall’art. 43 del TULP, norma questa emblematicamente richiamata nel provvedimento (cfr. “ VISTI ” a pag. 1);
- il provvedimento è stato quindi giustificato da un episodio che, seppur isolato, ha rappresentato un indice attuale di inaffidabilità soggettiva del ricorrente: il fattore temporale ha quindi rafforzato la portata indiziante dalla segnalazione, ai fini della valutazione di inaffidabilità del ricorrente; sul punto, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che “ l’occasionale assunzione di sostanze stupefacenti costituisce causa automatica di impedimento dal rilascio del titolo di porto delle armi soltanto con riferimento al periodo temporale ravvicinato all’episodio di assunzione (qui si è quindi in presenza di attività vincolata)….” (cfr. ex multis , T.A.R. Toscana, II, n. 857/2022; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 822/2022; Cons. St., III, n. 6291/2021).
In linea generale, il Collegio, in merito alla portata dell’art. 1 del d.m. 28 aprile 1998 - norma questa che disciplina i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione dal porto di fucile a uso di caccia e include tra le cause di non idoneità “ l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci ” (n. 5) - si riporta al condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- la fattispecie di “assunzione occasionale” è integrata anche da un’unica segnalazione per “possesso” di stupefacenti per uso personale, essendo comunque determinante la collocazione temporale dell’illecito rispetto al rilascio del titolo, nella specie - come anticipato -assai ravvicinata rispetto all’istanza di detenzione e al provvedimento di rigetto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I- Ter , n. 9608/2025);
- a proposito della distinzione tra “assunzione-uso” e mero “possesso”, non rileva se il consumo di droga sia stato o meno sporadico, essendo sufficiente anche un solo episodio di possesso a supportare il divieto di detenzione di armi per inaffidabilità nel relativo uso, in quanto il contatto con il mondo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, per l’acquisto della droga, non depongono a favore di una condotta irreprensibile e pienamente affidabile, quale si addice a un soggetto detentore di armi (cfr. ex multis , Cons. St., III, n. 3542/2024; id., n. 2404/2017).
In questa prospettiva, il carattere isolato ed episodico della segnalazione, la maggiore minore gravità delle misure assunte dal Prefetto e l’esito degli esami medici - peraltro compiuti dal ricorrente non già presso le Strutture sanitarie pubbliche ma presso una struttura privata e come non connotati da quelle garanzie di attendibilità, quanto alla raccolta dei reperti, alle procedure e agli esiti, tipici delle prime – non possono che risultare irrilevanti ai fini del decidere.
11 – Alla luce di quanto illustrato, il provvedimento impugnato si sottrae alle critiche mosse col primo motivo dal ricorrente, in quanto l’Amministrazione – come emerge dalla lettura congiunta del “TENUTO CONTO” e dei “VISTI” del provvedimento censurato - ha posto a fondamento del divieto un episodio di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, idoneo per le sue componenti fattuale e temporale a pregiudicare la buona condotta e l’affidabilità soggettiva del ricorrente e quindi ad assumere valenza ostativa al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
In tal ottica, non rileva, in definitiva, se il consumo di droga sia stato o meno sporadico, essendo sufficiente anche un solo episodio a supportare il divieto di detenzione di armi per inaffidabilità nel relativo uso.
12 – Altrettanto infondato risulta il secondo mezzo, teso a lamentare che, ai fini dell’adozione della determinazione avversata, non sarebbero state prese in considerazione le osservazioni articolate dal ricorrente nel corso del procedimento.
12.1. Al riguardo il Collegio non può non riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, che:
i) contempera i diritti procedimentali del soggetto istante con le esigenze di celerità e snellezza dell’azione amministrativa, nonché col divieto di aggravamento del procedimento, in omaggio al principio costituzionale di buon andamento e, su tali basi, esclude che l’Amministrazione debba necessariamente confutare, punto per punto, le osservazioni prodotte dal privato (cfr., ex multis , Cons. St., IV, n. 6770/2022);
ii) evidenzia che né l'art. 7, né l'art. 10, né l'art. 10- bis della l. n. 241/1990 impongono all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di esaminare il contributo conoscitivo offerto dall’istante, riportando nel provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo all’uopo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno della decisione assunta (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n.158/2022; id., III, n. 4753/2023).
E proprio questo si è verificato nella fattispecie all’esame, in cui l’Amministrazione ha adottato nel decreto avversato una motivazione che consente di complessivamente comprendere le ragioni della decisione assunta e di verificare la loro ontologica incompatibilità con le argomentazioni dedotte dal ricorrente.
13 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato sulla base di quanto di seguito illustrato.
14 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
IL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LI | EN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.