Sentenza 3 dicembre 2013
Ordinanza collegiale 20 novembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/12/2013, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10367/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03534/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2009, proposto da:
Compass Group Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Bissolati, 76;
contro
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 23854/06 emesso dal Tribunale di Roma, munito di formula esecutiva il 25.2.2008, con il quale è stato ingiunto alla Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata il pagamento a favore di Compass Group Italia spa, già Onama spa, della somma di euro 108.089,90, oltre interessi legali “come richiesti”, nonché spese per euro 258,00, competenze per euro 743,00 e onorari per euro 930,00 oltre IVA e CAP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il cons. Domenico Lundini e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
- con sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010 n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle aziende sanitarie ma determina anche disparità di trattamento tra le parti. Effetto tipico della sentenza predetta n. 186/2013 è il venir meno, con efficacia ex tunc, della disposizione di legge incriminata e, con essa, dell’impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza;
- - stante il suddetto pronunciamento del Giudice delle leggi, è stato quindi fissato per la trattazione nell’odierna Camera di Consiglio il ricorso di cui in epigrafe, per ottemperanza al decreto ingiuntivo sopra specificato;
- prospetta e documenta la parte ricorrente di aver notificato all’Azienda Ospedaliera diffida ad adempiere e messa in mora, ai sensi dell’art. 90 comma 2 del RD n. 642/1907, in data 22.1.2009, anche dopo la quale peraltro l’Amministrazione (che non risulta costituita in giudizio nè ha inviato alcuna nota di comunicazione per contrastare gli assunti dell’istante) è rimasta inadempiente, non risultando in effetti aver ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del decreto ingiuntivo suddetto;
- dev’essere peraltro rilevato, in via generale, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310).
- tanto premesso, il ricorso deve essere quindi accolto, per quanto di ragione, con condanna dell’Amministrazione a pagare alla ricorrente, in ottemperanza al decreto ingiuntivo in esecuzione, ove nelle more non ancora provveduto, quanto alla suddetta impresa ancora dovuto, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di persistente mancata piena ottemperanza alla pronuncia citata, provvederà in via sostitutiva, nei successivi 60 (sessanta) giorni, un Commissario ad acta che viene sin d’ora nominato nella persona del Direttore Generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o di un funzionario della Direzione Generale predetta designato dal titolare della stessa. A detto Commissario ad acta l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento;
- si preavverte che il compenso per il Commissario ad acta verrà liquidato dopo lo svolgimento dell’incarico a richiesta del Commissario stesso ed esso verrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente;
- le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per quanto di ragione, e per l’effetto ordina all’Amministrazione di ottemperare al decreto ingiuntivo in esecuzione, nei termini sopra specificati;
Nomina il Commissario ad acta per l’eventuale attività sostitutiva, come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente euro 1500,00 (millecinquecento,00) a titolo di spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
IL SEGRETARIO