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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV AP, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1644 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FE ZI
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Parlato
A FAVORE DEL SETTORE Controparte_2 [...]
), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore
PARTI RESISTENTI avente ad oggetto: Previdenza complementare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.2.2025, – premesso di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze della dal 22.1.2020 al 19.7.2024 e di essere stato assunto in Controparte_1 virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Manovale di Officina ed inquadramento nel livello retributivo 4 A del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali - FISE ASSOAMBIENTE – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di avere aderito, quale forma di previdenza 1 complementare disciplinata dal D.Lgs.
5.12.2005 n. 252, al “Fondo Nazionale Pensione a favore del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini – PREVIAMBIENTE”, istituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici del C.C.N.L.; che la società datrice di lavoro aveva regolarmente versato la contribuzione al Fondo previdenziale dalla data di assunzione sino al mese di febbraio 2023; che, al contrario, dal mese di marzo 2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (luglio 2024) la pur riportando in busta paga le scritture Controparte_1 contabili riferite al (per le quote mensili del TFR e la contribuzione a suo Controparte_4 carico) e trattenendo dalla retribuzione le somme dovute a titolo di contribuzione volontaria, non aveva provveduto a versarle al che, pertanto, la predetta società era Controparte_4 obbligata al versamento al in relazione alla posizione previdenziale di Controparte_4 esso istante, delle somme ivi quantificate.
Tanto esposto in fatto e richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'inadempimento della società in relazione al mancato versamento al Fondo Previambiente per Controparte_1 il periodo marzo 2023 / luglio 2024 delle quote di trattamento di fine rapporto e dei contributi
– a carico dell'azienda e a carico del lavoratore – di previdenza complementare.
2. Per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al versamento in favore del della somma di € 5.893,27, oltre interessi e Controparte_4 rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, per le causali e per i motivi tutti indicati nella esposizione dei fatti e negli elementi di diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. Condannare la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, la quale resisteva, con varie argomentazioni, al ricorso ex adverso proposto.
Il seppur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio, restando Controparte_4 definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione
2 dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass.
14775/2004).
2.2. Nella specie, le parti hanno sottoposto al Giudice conclusioni conformi, deducendo di aver raggiunto la seguente intesa conciliativa: “a. La provvederà, entro la data del Controparte_1
31.01.2026, al versamento al Fondo della quota di TFR (oltre alla contribuzione CP_4 ulteriore a carico dell'azienda e a quella trattenuta a carico del lavoratore) relativa al mese di luglio 2024 b. La verserà entro il medesimo termine all'Avv. FE Controparte_1
ZI - nella sua qualità di procuratore costituito antistatario - quale contributo alle spese legali, la somma di € 1.100,08 (…)” (cfr., in tal senso, le note di trattazione depositate da parte ricorrente in data 15.12.2025, del tutto sovrapponibili a quelle depositate in pari data dalla società resistente).
2.3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve intendersi venuto meno l'interesse delle parti costituite ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere, col che s'appalesa ultroneo l'esame delle questioni dibattute nei rispettivi scritti difensivi.
3. Non va adottata alcuna statuizione in punto di spese, avendo le parti già concordato la relativa regolamentazione.
Altrettanto deve dirsi per il rimasto intimato. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV AP, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1644/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla in ordine alle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/12/2025
Il Giudice
IV AP
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