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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/12/2024, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 95/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 95/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
COroparte_1
RESISTENTE/I
COroparte_2
Oggi 17/12/2024 ad ore 10.05 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. FILIPPO GIUSEPPE, l'Avv. QUATTROCOLO VALENTINA e Parte_1
l'Avv. CASTELLARI MICHELE hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. MARTINELLI GROSSI ANNA ha depositato le note di trattazione COroparte_1
scritta.
Per l'avv. RIGHI ALESSANDRO ha depositato le note di trattazione COroparte_2
scritta.
Dato atto di quanto sopra il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 28 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Belvedere n. Parte_1 C.F._1
10, Bologna, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti GIUSEPPE FILIPPO,
VALENTINA QUATTROCOLO e MICHELE CASTELLARI;
RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore COroparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in V.le Gramsci n. 7/A, Mirandola (MO), Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA MARTINELLI GROSSI;
RESISTENTE
C.F. , in persona del dott. COroparte_2 P.IVA_2 COroparte_3
e del dott. , rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale, COroparte_4
elettivamente domiciliata in via Toschi n. 10, Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv.
ALESSANDRO RIGHI;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, assunto dalla
[...]
in data 01.02.2007, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con CP_1
qualifica di operaio di 3° livello, premettendo di aver subito gravi infortuni sul lavoro, di aver sviluppato una malattia professionale e, conseguentemente, un'incapacità lavorativa specifica, nonché di essere stato licenziato dalla Società per giusta causa, eccependo la responsabilità dell'ex datrice di pagina 2 di 28 lavoro per i danni subiti e l'illegittimità del licenziamento, lamentando inoltre la mancata liquidazione da parte della di una porzione del TFR al medesimo effettivamente dovuto, e COroparte_1
altresì la mancata retribuzione del lavoro straordinario dallo stesso espletato in pendenza di rapporto, ha chiesto di:
1. “accertare la responsabilità della con sede in DO (MO), Via degli COroparte_1
Estensi n. 6, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
per gli infortuni sul lavoro occorsi al ricorrente nelle date del 30.04.2014 e del 16.02.2021, nonché per la malattia professionale di cui è affetto il signor e per la sua Parte_1 incapacità lavorativa specifica, così come indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la con sede in DO (MO), Via degli Estensi n. 6, cod. fisc. e p. iva COroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore: P.IVA_1
Co
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza dei medesimi sinistri e della medesima malattia professionale, mediante il pagamento in favore del signor della somma di Euro 315.427,50= (Euro Parte_1
trecentoquindiciquattrocentoventisette/50) oltre spese, o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria ovverosia all'esito dell'espletanda CTU medico – legale, secondo i criteri indicati in narrativa. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
1.2 al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances lavorative future da liquidarsi secondo equità, tenendo conto dell'ultimo reddito percepito, dell'età del ricorrente e della residua vita sulla base dei parametri indicati da Cass. Civ. n. 20615/2015 e nella misura che sarà precisata all'esito dell'espletanda CTU medica;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa, conseguentemente, accertata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, disporre la reintegrazione del lavoratore ex art. 18, comma 4, L. 300/70 e condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità prevista dal medesimo comma 4 ed al versamento dei relativi contributi;
3. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la resistente al pagamento in favore del
ricorrente della somma complessiva di Euro 15.200,27= a titolo di straordinari maturati e non pagati, ovverosia nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via subordinata e salvo gravame:
pagina 3 di 28
1. dichiarare nullo, illegittimo e/o l'inefficace e, comunque, annullare il licenziamento impugnato
e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 comma 5 e 6 della L. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor
[...]
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 12 (dodici) mensilità Pt_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.353,78= al mese, ovvero nella diversa somma che riterrà dovuta, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, del numero di dipendenti della società resistente, del comportamento e delle condizioni delle parti, e, comunque, nella misura non inferiore a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo saldo;
2. In ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona COroparte_1
del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del signor della somma residua Pt_1
di Euro 9.600,00= a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero, nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa”.
Specificamente, ha dedotto che:
• già dipendente della a seguito di cessione d'azienda, sarebbe stato assunto alle CP_6
dipendenze della in data 01.02.2007; COroparte_1
• l'orario di lavoro previsto dal contratto sarebbe stato di 40 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30, da lunedì al venerdì;
• tuttavia, dal mese di ottobre 2012 al mese di dicembre 2017, il medesimo avrebbe svolto la propria attività lavorativa presso la sede di Rubiera, con mutamento drastico dell'orario lavorativo e modifica in peius delle condizioni di lavoro, maturando ore di straordinario mai riconosciute e mai retribuite dalla Società;
• fin dalla data di assunzione, avrebbe eseguito mansioni di assemblaggio dei forni in metallo e ceramica, con montaggio e assemblaggio di pezzi metallici, con sollevamento a mani di tubi in metallo di varie misure, che avrebbero raggiunto anche i 6 metri di lunghezza e i 40kg di peso;
• sarebbe stato anche costretto a sollevare a mani e montare barre cilindriche in metallo piene, con diametro di 10cm, lunghezza che avrebbe variato da 80cm a 1 metro e un peso specifico di
61,66kg al metro, nonché a sollevare a mani barre di lamiera e ad effettuare saldature di pezzi meccanici di varie misure;
pagina 4 di 28 • per l'espletamento delle mansioni, avrebbe fatto uso di strumenti quali saldatore a filo, bombola a gas, fiamma ossidrica, trapano a percussione, flessibile da taglio con un peso di circa 7/8kg, smeriglio con peso di circa 5/6kg, mazza in metallo di circa 7/8kg e pistola ad aria compressa;
• gli interventi sarebbero spesso stati effettuati ad altezze di due metri e che, pertanto, gli avrebbero comportato uno sforzo particolare e un carico sulle articolazioni notevole;
• per l'espletamento delle menzionate mansioni si sarebbe avvalso di scale e sgabelli mobili forniti dal datore di lavoro;
• in data 30.04.2014 sarebbe caduto da una scala in dotazione, priva dei necessari presidi di protezione, riportando una lesione alla spalla sinistra, al gomito e alla testa, come si evincerebbe anche dalla certificazione medica del P.S. Ospedale di Mirandola del 30.04.20141;
• a seguito di un lungo e refertato periodo di convalescenza sarebbe ritornato al lavoro e avrebbe ripreso le medesime mansioni per le quali era stato assunto, con le medesime modalità descritte;
• tra l'altro, l'uso di strumenti rumorosi avrebbe richiesto la dotazione di cuffie idonee ad attutire i rumori e ad evitare danni all'apparato uditivo, mentre l'azienda gli avrebbe messo a disposizione soltanto dei tappi di gomma non idonei a prevenire predetti danni, tanto che avrebbe sviluppato una conclamata e sensibile riduzione dell'udito;
• in data 16.02.2021 avrebbe nuovamente subito una caduta da una scala/sgabello priva di dotazioni di sicurezza, riportando una forte contusione alla spalla destra, all'avambraccio sinistro, ginocchio sinistro, nonché un trauma dorso lombare;
• le proprie condizioni di salute e le lesioni riportate nella citata circostanza lo avrebbero costretto ad un lungo e refertato periodo di convalescenza;
• Il medico legale gli avrebbe diagnosticato un quadro polipatologico complesso2 e, altresì, una perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100% di quella totale;
• durante il periodo di convalescenza dall'ultimo infortunio del 16.02.2021, nonostante la presenza di certificazione medica della struttura ospedaliera e di certificazione INAIL, che avrebbero giustificato l'assenza dal lavoro del medesimo, la Società avrebbe promosso nei suoi confronti un procedimento disciplinare, contestandogli “atteggiamenti incompatibili con lo stato di inabilità assoluta temporanea al lavoro”, per poi comminargli la sanzione del licenziamento per giusta causa in data 22.04.2021;
• la Società non avrebbe provveduto a consegnargli l'ultima busta paga comprensiva dei conteggi di fine rapporto, né a corrispondergli le somme nel frattempo maturate, ivi comprese quelle relative al trattamento di fine rapporto.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza delle domande formulate dal COroparte_1
ricorrente e chiedendo di:
1. “in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte del ricorrente avverso dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso e tutte le domande COroparte_1
ivi formulate, nessuna esclusa, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto da avverso per alcun titolo, COroparte_1 Parte_1
ragione o causa;
1.2 in via di estremo subordine, salvo gravame, nella increduta ipotesi in cui fossero accolte anche solo parzialmente le domande del ricorrente, in applicazione alla polizza assicurativa
n.400068011, dichiarare tenuta la , in persona del leale COroparte_2
rappresentante p.t., con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, c.f.
e P. IVA , a tenere indenne e manlevata la medesima P.IVA_3 P.IVA_4 CP_1
[... da qualsiasi pretesa e/o richiesta e/o condanna alla corresponsione di somme che fosse eventualmente tenuta a versare a favore di Parte_1
2. ancora, in relazione alla impugnazione del licenziamento, in via principale,
i. accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande del ricorrente avverso
[...]
in ordine al recesso datoriale senza preavviso di cui in narrativa;
CP_1
ii. così accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato con lettera datata 27.04.2021 e la conseguente intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal
30.04.2021;
cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita), diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente”. pagina 6 di 28 e, conseguentemente dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso e tutte le domande ivi formulate anche in punto alla impugnazione del licenziamento, nessuna esclusa, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto da
[...]
a CP_1 Parte_1
2.1 in via di estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ed increduta ipotesi in cui le domande avversarie trovassero anche solo parziale accoglimento, dichiarare la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 30.04.2021, con applicazione della indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto e comunque entro la massima di nr. 6 mensilità in applicazione all'art. 8 l. 604/66 e
s.m., o nella diversa misura minore, anche secondo giustizia ed equità che fosse ritenuta dovuta;
3. ancora, in relazione alla domanda per differenze retributive, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande per differenze retributive, a qualsivoglia titolo, anche straordinari e trattamento di fine rapporto, formulate da avverso Parte_1 CP_1
[...
dichiarando inammissibile e/o respingere il ricorso e tutte le domande ivi formulate, nessuna esclusa, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto da avverso per alcun titolo, ragione o causa;
COroparte_1 Parte_1
4. In ogni caso, con vittoria di compensi legali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
In particolare, ha eccepito che:
• la opererebbe nel settore della meccanica dal 2012, occupandosi COroparte_1
prevalentemente di carpenteria medio-leggera;
• da sempre la Società sarebbe stata attenta al rispetto della normativa sulla sicurezza, provvedendo nel tempo ad ogni adempimento di legge a proprio carico;
• nella propria storia, non avrebbe mai subito sanzioni degne di nota, a fronte del costante rispetto della normativa sulla sicurezza, e avrebbe sempre osservato la normativa giuslavoristica in ogni aspetto;
• nel corso della subordinazione, il ricorrente avrebbe svolto sempre la medesima mansione, ovvero quella di saldatore e carpentiere, dotato di ogni dispositivo di sicurezza;
• dal 30.04.2014 al 26.09.2014 sarebbe rimasto assente dal lavoro per asserito Parte_1
infortunio sul lavoro e che la malattia sarebbe stata prorogata fino al 06.03.2015;
pagina 7 di 28 • in data 16.02.2021, sarebbe scivolato da uno sgabello e, a seguito di tale Parte_1
evento, sarebbe rimasto assente dal lavoro continuativamente, con certificati che si sarebbero protratti sino al 18.05.2021;
• recandosi presso il datore per il ritiro delle buste paga, si sarebbe presentato il 25.03.2021 ed il
26.03.2021, accompagnato in auto dal figlio, con braccio immobilizzato mediante tutore, riferendo in azienda di essere ancora impossibilitato a muoversi, tanto da non riuscire neppure a guidare e dover sottoscrivere mediante l'utilizzo della mano sinistra;
CO
• dall'indagine dell'investigatore privato incaricato la avrebbe appreso che, nelle giornate del 10,11,17 marzo 2021 e 1aprile 2022, il ricorrente avrebbe posto in essere condotte incompatibili con le condizioni di salute riferite al datore;
• infatti, il ricorrente sarebbe stato sorpreso senza tutore, intento a guidare, a sollevare bambini, a sollevare e trasportare buste della spesa e casse di bottiglie, nello svolgimento della ordinaria vita quotidiana, così muovendosi ed utilizzando gli arti senza impedimento alcuno, in totale antitesi con quanto riferito al datore nello stesso periodo;
• parte datoriale, previa contestazione disciplinare del 16.04.2021, avrebbe provveduto ad irrogare il licenziamento disciplinare al ricorrente in data 27.04.2021;
CO
• successivamente al recesso datoriale, in data 14.01.2022, sarebbe pervenuta a il rigetto da parte dell'Inail di tutte e tre le malattie professionali denunziate dal sig. ; Pt_1
CO
• il 26.10.2021 sarebbe pervenuta a la richiesta del Lavoratore per il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di Conciliazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena;
• il tentativo di conciliazione presso la Commissione di Conciliazione non sarebbe andato a buon fine per assenza del lavoratore che, a dire del proprio legale, sarebbe stato trattenuto all'estero in carcere;
• nelle more, avrebbe provveduto a saldare il TFR maturato dal ricorrente. CP_1
Si è costituita quale terzo chiamato in causa, eccependo l'eccessiva e COroparte_2
mancata prova delle pretese risarcitorie della parte ricorrente, associandosi alle difese rassegnate dalla parte resistente, chiedendo di:
1. “respingere le domande formulate da nei confronti di Parte_1 COroparte_1
siccome infondate in fatto e in diritto;
pagina 8 di 28
1.1. in subordine, detrarre dall'importo risarcitorio dovuto al ricorrente in relazione ai
danni che saranno accertati, l'accertando importo della prestazione INAIL corrispondente ex lege ai danni stessi;
2. respingere la domanda di garanzia formulata da nei confronti di COroparte_1 [...]
siccome infondata in fatto e in diritto;
CP_2
2.2 in subordine, contenere l'obbligo di garanzia gravante su nel limite COroparte_2 dell'ammontare civilistico del danno al netto dell'accertando importo delle prestazioni dovute dall'INAIL in relazione ai danni che saranno accertati;
3. contenere, inoltre detto obbligo nei limiti tutti di cui alle polizze in atti, e in particolare nei limiti di massimale e con applicazione di scoperti e franchigie previsti dal contratto”.
In particolare, ha eccepito che:
• avrebbe stipulato con polizza multi-rischi denominata “Generattività” COroparte_2 CP_1
avente n. 400068011, decorrente dal 30/6/2020, la quale prevederebbe un massimale di €
2.000.000,00 per la garanzia “responsabilità civile verso gli operai” (RCO), con franchigia fissa a carico dell'assicurato di € 3.000,00 per ogni lavoratore infortunato;
• la polizza coprirebbe l'assicurato sia a fronte della rivalsa INAIL, che a fronte del danno
“differenziale”, cioè di quella parte di danno calcolato secondo criteri civilistici che eccede la prestazione INAIL;
• sarebbero escluse dalla garanzia su entrambe le menzionate polizze, sia ai fini della rivalsa
INAIL che a quelli del danno differenziale, le malattie professionali, non essendo, pertanto, coperti dalla polizza i danni lamentati dal ricorrente;
• inoltre, sarebbero esclusi i danni, patrimoniali o non patrimoniali, conseguenti ad eventi non costituenti sinistro indennizzabile, quale l'illegittimo licenziamento o la mancata corresponsione di emolumenti contrattualmente dovuti.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'ART. 2087 C.C.
E' ormai acclarato che, in caso di infortunio su lavoro e malattia professionale, qualora il lavoratore intenda agire nei confronti del datore di lavoro, può farlo solo nei limiti del c.d. danno biologico differenziale vigendo per la restante parte del danno biologico (quella a carico dell'istituto assicuratore) il principio dell'esonero da responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali occorsi ai propri dipendenti, che costituisce uno degli effetti della costituzione automatica ed obbligatoria del pagina 9 di 28 rapporto assicurativo: infatti, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell'ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale)1, riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria (cfr. Cass. 5aggio 2010, n. 10834; 20 giugno 2003, n. 9909; 29 gennaio 2002, n. 1114; 16 giugno 2001, n. 8182). Come è noto, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 29 febbraio 2013, n. 2038; 17 febbraio 2009, n. 3786; 13 agosto 2008, n. 21590;
23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n. 9817). Pertanto, alla luce del citato criterio di riparto dell'onere della prova, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).
Sempre a norma dell'art. 2087 c.c., infatti, il datore di lavoro è, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 13 gennaio 2017, n. 798): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa pagina 10 di 28 volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319). In materia di responsabilità datoriale per danni da infortunio sul lavoro si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, 1 comma)
(Cass. Sez. Lav., Sent. n. 9817 del 14/04/2008). Per pacifica giurisprudenza il datore di lavoro è responsabile anche quando l'evento si verifichi per negligenza e imprudenza del lavoratore: "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere" (Cass. Sez. L, Sent. n.
4656 del 25/02/2011; Cass. sez. lav. 17.4.2004 n. 7328; Cass. sez. lav. 14.4.2008 n. 9817; Cass. Sez. L,
Sent. n. 1994 del 13/02/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 2512 del 04/02/2013). Il principio enunciato è riferibile anche alla condotta dei lavoratori che con l'infortunato interagiscono (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 novembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 2209).
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, di essere occupato della pulizia dei tubi di manitù in metallo che raggiungevano la lunghezza di 4/5 metri circa, con un peso specifico che superava anche i 40
(quaranta) chilogrammi, sollevandoli con le mani da terra e, dopo averli posizionati sul banco di lavoro, pulendoli col flessibile, nonché, una volta effettuata la pulizia, sollevandoli e trasportandoli negli appositi spazi perché fosse effettuata la verniciatura.
Egli ha dedotto altresì di aver effettuato lavorazioni “ad altezze di oltre due metri che richiedevano uno sforzo particolare ed un carico sulle articolazioni notevole”, posto che avrebbe dovuto “sollevare e/o sostenere i materiali e gli strumenti di lavoro, via via utilizzati, con le braccia tese in alto” nonché
“effettuare operazioni di sollevamento e posizionamento dei predetti materiali e di utilizzo dei pagina 11 di 28 richiamati strumenti di lavoro con le ginocchia piegate in basso, assumendo posizioni particolarmente scomode e con un equilibrio precario”; ha eccepito altresì di aver eseguito le summenzionate operazioni di sollevamento e montaggio salendo su scale e sgabelli mobili forniti dal datore di lavoro, privi di sostegni di protezione, dai quali sarebbe caduto per ben due volte riportando gravi lesioni.
Tali circostanze avrebbero contribuito in maniera preminente e decisiva al verificarsi degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale, di cui egli sarebbe affetto, essendo stato esposto a rumore otolesivo per lunghi periodi, a movimentazione manuale di carichi e a movimenti ripetitivi e a vibrazioni.
La resistente, da parte sua, ha contestato la ricostruzione avversaria, eccependo:
• di aver provveduto nel tempo a ogni adempimento di legge a proprio carico, ad esempio, provvedendo alla Formazione e all'addestramento dei Lavoratori, con anche attestati di partecipazione afferenti all'odierno ricorrente;
• nel corso di un'ispezione dall' presso il sito aziendale nel marzo 2019, non sarebbero Pt_3
state rilevate infrazioni sulla sicurezza;
CO
• tutti i i dipendenti di sarebbero stati da sempre tenuti all'utilizzo di tappi /otoprotettori ed occhiali;
• l'infortunio del 2014 non sarebbe di competenza Inail, come sostenuto dallo stesso ente previdenziale;
• tutte le richieste di malattia professionale del ricorrente sarebbero state rigettate dall'INAIL;
CO
• L'organizzazione produttiva di sarebbe distribuita mediante lavorazioni a catena, suddivisi tra i diversi operai;
nello specifico, il sig. avrebbe svolto funzioni di Pt_1
saldatura ed assemblaggio di pezzi, le cui dimensioni e pesi sarebbero state nettamente inferiori a quanto asserito in propri atti;
CO
• si occuperebbe prevalentemente di attività di c.d. carpenteria medio-leggera;
• ogni sollevamento e spostamento di pezzi avverrebbe tramite l'utilizzo di specifici strumenti che consentono, così, di evitare qualsiasi sforzo all'operaio, quali carroponti, muletti ed elettrocalamita, la quale ultima può arrivare a sollevare fino a 300 kg;
• quanto alla lavorazione della manitou, il peso dei singoli pezzi avrebbe potuto raggiungere i 35 kg, da suddividersi comunque tra due operai poiché il sollevamento avveniva sempre in coppia pagina 12 di 28 e con l'ausilio dei mezzi meccanici sopra detti;
• in ogni caso, il sig. si sarebbe occupato esclusivamente della pulitura dei tubolari di Pt_1
manitou già realizzati: ciò comportava che il ricorrente non dovesse sollevare pesi.
Tirando le fila del discorso, a detta del ricorrente, la nocività dell'ambiente lavorativo deriverebbe dal fatto che le mansioni a lui assegnate implicassero il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, l'adozione di posture incongrue con strumenti pesanti o vibranti ovvero all'esposizione a forti rumori senza adeguate misure di sicurezza, nonché, quanto agli infortuni, dall'inidoneità dei supporti.
In base alla documentazione versata in atti e all'istruttoria testimoniale condotta non può dirsi raggiunta la prova della dedotta nocività dell'ambiente di lavoro ovvero del nesso causale tra quest'ultima e le menomazioni lamentate dal ricorrente, se non limitatamente ai due infortuni sopra menzionati.
a) Movimentazione carichi
Quanto al sollevamento e alla movimentazione carichi, è emerso come i componenti fossero sostanzialmente delle dimensioni e del peso indicati dalla parte resistente, salvo per alcune commesse
(assunte due, tre volte l'anno) che implicavano il maneggio di componenti più pesanti, movimentati tramite appositi macchinari (calamite, carroponti, bandiere, paranchi, carrello elevatore), ovvero manualmente, ma principalmente da due lavoratori.
Tali assunti si ricavano, in primo luogo, dalla relazione sulla valutazione del rischio movimentazione carichi.
pagina 13 di 28 In secondo luogo, dalla documentazione prodotta (doc. 36 bis memoria).
In terzo luogo, sono stati oggetto di conferma a opera delle deposizioni testimoniali assunte.
: “Confermo che i componenti fossero lunghi 3,5 metri al massimo;
ADR in altre Testimone_1
commesse è capitato che ce ne fossero di più lunghe, non succedeva spesso, una volta-due all'anno al massimo (…)21. La rete fondale veniva trasportata da due persone, non ricordo quanto pesasse;
23.
Confermo 24. Il documento concerne i singoli componenti del complessivo piastra porta forche;
sono specificati il peso e la lunghezza di ogni singolo pezzo;
i pezzi venivano sollevati con palanchi, carroponti e bandiere;
sta al dipendente utilizzarli;
a volte il ricorrente sollevava manualmente;
27.
Confermo che il ricorrente realizzasse i suddetti componenti;
venivano movimentati con mezzi meccanici;
venivano movimentati manualmente nella realizzazione del kit sempre da due persone. 28.
Confermo quanto al capitolo. I documenti raffigurano i tempi di lavorazione e i modelli 29. Nella saldatura la movimentazione dei moduli avviene sempre con carroponte”.
: “ (…) 15. La lunghezza dei componenti variava;
quelli di questa commessa Parte_4
arrivavano a circa 3 metri;
al massimo si arrivava a 3,5 m;
16. I componenti venivano trasportati sul camion, 4 moduli, due e due sopra l'altro, caricati con muletto.
pagina 14 di 28 Il ricorrente si occupava dell'assemblaggio solo della parte bassa, perché la parte alta veniva assemblata in un'altra postazione. 20. Confermo, nello specifico faceva puntatura. 21. Non so quanto pesasse la rete fondale, circa 20 kg, veniva trasportata da due persone, non essendo rigida.
(…) 26. Le movimentazioni avvenivano tramite calamite, bandiere, carroponti, muletti ADR il sig.
usava questi strumenti;
ADR l'ho visto movimentare manualmente tubi vuoti da 10-12 kg;
Pt_1
(…) i pezzi pesavano intorno a 30 kg e venivano movimentati tramite calamita. 28. Confermo, i documenti recano le specifiche dei componenti col relativo peso 30. L'immagine rappresenta la postazione di lavoro (…) ” .
“ (…) i componenti sono lunghi circa 3329 mm;
ADR vengono realizzati anche COroparte_7
componenti più lunghi, al massimo 4 metri;
se ne occupava anche il 16. I moduli vengono Pt_1
trasportati sul camion a due a due, quattro al massimo, in quanto il mezzo ha una lunghezza di 9,5 m;
17; (…) ADR il peso dei componenti è indicato nel doc. 36 bis, ed è compreso tra 0,54 kg e 17,30 kg;
20. Confermo che il ricorrente si occupasse anche della saldatura del telaio;
21; la rete fondale pesava circa 15 kg;
essa veniva movimentata da due persone;
ADR anche il ricorrente la movimentava insieme a un collega 22. Nel doc. 37 è raffigurata la movimentazione della rete fondale;
(…) Confermo che i pezzi avessero il peso indicato nel doc. 38” (…) In TPM usiamo calamite, carroponti, bandiere, paranchi, carrello elevatore, come da foto (doc. 39) che mi viene mostrata;
27. Il sig. puliva i Pt_1 pezzi indicati e li movimentava avvalendosi dei mezzi meccanici;
qualche volta l'ho visto movimentarli manualmente;
ADR nessuno gli ha detto niente;
ADR i pezzi pesavano una trentina di kg;
28.
Confermo che il sig. si occupava della pulitura dei tubolari;
i pesi corrispondo a quelli Pt_1
indicati sui documenti che mi vengono mostrati. 29. Il ricorrente si occupava della saldatura dei soli telai;
per lo spostamento dei tubolari utilizzava bandiera o calamita, non lo faceva manualmente;
30.
Nell'immagine è raffigurato l'”imbancalamento dei tubolari”; avviene prima l'assemblaggio, poi la saldatura;
la movimentazione avviene con carroponte e carrelli elevatori”.
“Sul cap. 6): “Sì, è vero precisando però che la lunghezza dei tubi arrivava fino a Parte_5
circa cinque metri più o meno. Confermo che potevano pesare più o meno anche 40 kg. Ne sono a conoscenza perché anche io facevo lo stesso lavoro. Riconosco e confermo le foto di cui al documento
n. 6 bis che mi viene mostrato”.
A D.R.: “Non ho mai pesato i tubi;
per me pesano circa 40 kg;
i tubi sono di ferro”.
Sul cap. 7): “E' vero che il ricorrente lavorava i. Preciso che si tratta di lavorazioni che non si fanno sempre. Preciso che non so se il ricorrente li prendesse con le mani. So che c'è una
pagina 15 di 28 calamita per tirare su i. E' vero che il ricorrente sollevava a mani le barre di lamiera, ma lo faceva con un altro lavoratore. Non sono a conoscenza né del peso dei , né del peso delle barre di lamiera ”.
Ora è vero che i testi (sia di parte ricorrente che parte resistente) hanno riferito di aver visto il ricorrente occuparsi da solo della movimentazione di tubolari. Senonché, non è affatto provato che ciò avvenisse con tale frequenza da impingere nell'area del rischio della movimentazione carichi.
A tale affermazione si perviene, in primo luogo, sulla base della considerazione del fatto che lo spostamento delle componenti, prodromico a tutte le altre attività svolte dal personale, già di per sé costituisce una minima frazione di tutta l'attività complessiva.
Ciò emerge già dalla lettura del DVR:
La suddetta rappresentazione non è stata smentita in istruttoria.
Anzi, risulta corroborata dalle schede di lavorazione (docc. 38 bis e ss. – oggetto di conferma testimoniale) in cui è raffigurato il minutaggio dedicato dal ricorrente all'assemblaggio, peraltro non oggetto di contestazione.
Inoltre, appare inverosimile che, pur potendo utilizzare mezzi meccanici o farsi coadiuvare da colleghi, abbia sempre masochisticamente provveduto alla movimentazione individuale dei componenti più pesanti.
pagina 16 di 28 Ancorché, ove ciò fosse avvenuto, avrebbe dovuto essere impedito dal datore di lavoro in ottemperanza al debito di sicurezza3, tale eventualità sarebbe credibile ove imposta a livello “ambientale” da esigenze della lavorazione, le quali, secondo l'id quod plerumque accidit, possono indurre il lavoratore a bypassare procedure più sicure, a discapito della propria incolumità, per incrementare la propria produttività. Ma ciò non è stato prospettato, né è altrimenti emerso in istruttoria.
b) Sull'assunzione di posture incongrue
Una ricostruzione analoga può essere tratteggiata per quanto concerne le posture incongrue.
Nel Dvr si può leggere quanto segue:
I testi di parte ricorrente hanno confermato come il lavoro in azienda assicurasse una certa variabilità delle posture in ragione delle attività da svolgersi volta per volta.
“Sul cap. 12): “Sì, è vero, precisando che le posizioni da tenere variano perché Parte_5 bisogna pulire ed assemblare sia in basso, sia in mezzo, sia in alto”.
Ylla “ (…) Sul cap. 12): “Sì, è vero, dipendeva dal lavoro che si doveva fare, ma Testimone_2
non è che si lavora solo tenendo gli strumenti con le braccia tese in alto, è un misto. Quello che si tiene 3"il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa" (Cass., n. 25597/2021). pagina 17 di 28 in alto spesso è la torcia per fare le saldature;
Sul cap. 13): “Sì, è vero, ma, come detto sopra, dipende, nel senso che non si sta né sempre con le braccia tese in alto, né sempre con le ginocchia piegate, dipende da ciò che si deve fare;
ci sono diverse posizioni che uno deve tenere per svolgere il lavoro”.
Sul cap. 13): “Sì, è vero, la posizione che assumeva, dipendeva dal lavoro che doveva Testimone_3 fare”.
In altre parole, non vi è prova di assunzione di posture incongrue di durata e di intensità tale da costituire un pericolo per la salute del ricorrente.
c) Vibrazioni
L'azienda dispone di una valutazione specifica del Rischio, che comunque viene qualificato con indice
“basso”.
Bassa è altresì la classe di rischio in cui è collocato il ricorrente in relazione alle condizioni di impiego.
Nel ricorso, il lavoratore fa riferimento a una “mazza in metallo di circa 7/8 kg, con manico di legno o ferro, appositamente utilizzata per colpire le pareti del forno al fine di verificare il corretto posizionamento e/o assestamento dei pezzi assemblati, la quale trasmetteva forti vibrazioni su tutto il corpo del dipendente”, strumento di cui tuttavia non viene fatta menzione nel DVR tra gli strumenti in grado di trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero.
A ogni modo, il lavoratore non ha fornito sufficienti elementi per inferire sotto questo aspetto la nocività dell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento all'intensità e alla durata dell'esposizione a rischio, considerato che, comunque, la società abbia documentato di aver rifornito il ricorrente dei pagina 18 di 28 guanti quale DPI.
Ylla Sul cap. 10): “E' vero che la mazza in metallo dà vibrazioni su tutto il corpo Testimone_2
e lo so perché l'ho utilizzata anche io. Preciso, però, che le vibrazioni vengono date solo quando si utilizza la mazza contro le pareti dei forni grandi;
i forni piccoli non danno vibrazioni. Preciso che la mazza in questione è pesante”; : “Sul cap. 10): “Sì, è vero;
le vibrazioni non arrivavano Testimone_3
su proprio tutto tutto il corpo, ma le vibrazioni si sentono;
i piedi rimangono fermi. Ne sono a conoscenza perché anche io ho utilizzato la mazza in metallo contro le pareti del forno”.
d) Rumore
Quanto al fattore di cui sopra, la sezione dedicata del DVR prevede un rischio di esposizione per il lavoratori impiegati nelle mansioni di saltatore, pe cui indica le raccomandazioni di seguito specificate:
A corroborare la documentazione prodotta sul punto, i testi hanno confermato come fossero stati messi a disposizione dei lavoratori, tra cui il ricorrente, i relativi DPI (sia tappi che cuffie) e che l'azienda vigilasse sul loro utilizzo (ex plurimis, “se il capofficina si accorgeva che un lavoratore CP_7 non utilizzasse i DPI quest'ultimo veniva ripreso”). Non sono emersi, né sono stati dedotti, ulteriori elementi da cui sia possibile inferire la nocività dell'ambiente di lavoro.
pagina 19 di 28 e) Sull'infortunio del 30 aprile 2014
La dinamica dell'infortunio non è cristallina: da un lato infatti, alcuni testi hanno indirettamente confermato la caduta, riferendo come il ricorrente stesse lavorando alla smerigliatura forni utilizzando uno sgabello (v. : “(…) il ricorrente stava facendo la smerigliatura di un COroparte_8 forno industriale Sacmi”; : sul capitolo n. 14 del ricorso introduttivo: “Vero che, per Tes_4
svolgere le operazioni di assemblaggio e/o montaggio dei forni in metallo/ceramica di cui ai precedenti capitoli di prova, il ricorrente saliva su scale e sgabelli mobili forniti dal datore di lavoro”: “Sì, è vero.
Uno degli sgabelli che utilizzava il ricorrente era, esempio, quello che mi viene mostrato al documento n. 6 bis di colore verde”), dall'altro il teste ha dichiarato che “il ricorrente, convinto che Tes_1 Per_1 lo stesse ancora rincorrendo”, si sarebbe girato inciampando “su un cavo di massa ed è andato a sbattere contro un modulo in ferro che era lì davanti”, ricostruzione che coinciderebbe con quanto riferito dal ricorrente stesso in P.S. (Cfr. doc. 6: “il paz. Riferisce di aver inciampato”).
Entrambe le dinamiche, in ogni caso, manifesterebbero la responsabilità del datore di lavoro: nella prima ipotesi, per aver messo a disposizione uno sgabello avente dimensioni esigue, tali da non consentire un adeguato spazio di manovra al lavoratore, successivamente sostituito con panche (cfr. i testi sul punto); nella seconda, nell'aver consentito la presenza di cavi idonei a intralciare il cammino dei lavoratori e a provocare una caduta.
Tuttavia, anche in questo frangente deve essere esclusa la piena fondatezza delle domande del ricorrente sul punto, giusta l'inidoneità dell'evento a cagionare una menomazione permanente dell'integrità fisica del ricorrente, né – a fortiori – a determinare l'insorgenza o l'aggravamento di una malattia professionale.
Come correttamente messo in evidenza da parte resistente, sulla base della documentazione prodotta, si evince che il ricorrente sia rimasto assente dal lavoro dal 30.04.2014 al 26.09.2014 per il suddetto infortunio sul lavoro. A settembre 2014, il Centro Medico Legale INAIL di Modena, tuttavia, visitato il sig. ha rilevato come il caso non fosse di competenza Inail, dandone notizia al Curante Pt_1
(doc.20). Ne conseguiva rilascio di certificazione medica per malattia, con decorrenza a ritroso dal
30.04.2014 e scadenza al 31.10.2014, poi prorogati sino al 06.03.2015 (doc.20bis). Nelle more con comunicazione 18.12.2014 è stata altresì respinta anche la domanda di ricaduta presentata dal lavoratore il 15.12.2014, con definizione negativa della pratica medesima (doc. 20 ter).
Sul punto, in ogni caso, è stato conferito incarico a CTU, la quale ha escluso la sussistenza di menomazioni permanenti (cfr. infra).
pagina 20 di 28 f) Sull'infortunio del 16 febbraio 2021
L'evento in questione risulta processualmente accertato sulla base della sentenza del Tribunale di
Modena n. 600/2024, resa nel giudizio di impugnazione del licenziamento del ricorrente.
Come è noto, infatti, nei casi di pregiudizialità logica, il giudizio sulla causa pregiudicata può basarsi sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nella causa pregiudicante tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione, cioè attraverso la pronuncia di primo grado e ciò sul rilievo che "la duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto" (in senso conforme, Cass. Ord. n. 17936 del 2018; Cass. n. 26251 del 2017; Cass. n. 13823 del 2016; Cass. n.
6207 del 2014; Cass. n. 21505 del 2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 10/10/2018) 04-01-2019, n.
80; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19/06/2012, n. 10027).
L'istruttoria condotta non ha consentito di acquisire elementi probatori idonei a ribaltare il suddetto giudizio.
SULLA CTU
Sulla base delle descritte coordinate, è stato conferito il seguente incarico a CTU medico-legale: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti di parte, sottoposta la parte ricorrente a visita medica ed agli accertamenti specialistici del caso: se il ricorrente sia affetto da patologie;
se tali patologie siano da porre (anche con riferimento allo stato anteriore della medesima) in relazione causale o concausale gli infortuni degli infortuni del 30.04.2014 e del 16.2.2021; calcoli il danno biologico eventualmente correlato alle suddette menomazioni psicofisiche, ovvero quelle scaturite dai suddetti infortuni, secondo i previsti dalle Tabelle di valutazione danno in CP_9
Responsabilità civile”, sia singolarmente che complessivamente”.
La CTU, esaminati gli atti e visitato il ricorrente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dal complesso degli accertamenti clinici e strumentali conseguiti nelle immediatezze di quell'evento e poi proseguiti anche a distanza di tempo12, non sono emersi elementi di giudizio che - ad oggi - consentano di
pagina 21 di 28 confermare che quell'evento sia stato produttivo di lesioni traumatiche acute a carico delle strutture articolari (tessuti molli e/o ossei) della spalla sn;
per contro, il quadro clinico allora accertato
(cervico-brachialgia accompagnata da limitazione funzionale - di non sempre attendibile apprezzabilità in sede clinica – alla spalla sn) ben può essere causalmente ascritto alle patologie degenerative pre-esistente a carico sia del rachide cervicale sia della medesima spalla sn (i.e.: artrosi cervicale con discopatie multiple in associazione a tendinopatia della c.d. cuffia dei rotatori).
Spalla dx (infortunio del 16/02/2021)
Al di là delle contestazioni sollevate dal Datore di Lavoro sulla dinamica di accadimento dell'infortunio riferita dal Lavoratore in occasione delle prime cure (Lavoratore: caduta da un ponteggio dall'altezza di un metro;
Datore di Lavoro: se mai, caduta da uno sgabello dell'altezza di cm 50), le annotazioni riportate nelle certificazioni relative agli accertamenti ad esso conseguiti rimandano comunque ad un trauma contusivo della spalla dx, insistito – lo si ricorda - su un distretto articolare già affetto dalla predetta tendinopatia degenerativa a carico della c.d. cuffia dei rotatori. In tale ottica, sebbene le indagini strumentali di approfondimento diagnostico nel complesso esperite non abbiano evidenziato lesioni ossee di significato traumatico acuto, le risultanze emerse dall'indagine strumentale di maggiore attendibilità diagnostica per lo studio dei tessuti molli articolari (i.e.: RM) esperita nel caso di specie13, avvalorerebbero - invece - la natura traumatica acuta (o, meglio, sub acuta) dei reperti descritti a carico della borsa sotto-acromion-deltoidea (“marcata distensione flogistica”) e del recesso sinoviale sottoscapolare (“in tono minore”) nonché della guaina del tendine del capo lungo del bicipite nel tratto extra articolare.
Per quanto sin qui considerato, da un punto di vista medico-legale, solo il secondo infortunio
(16/02/2021) risulta aver prodotto conseguenze lesive di natura traumatica acuta, compendiabili nel risentimento infiammatorio delle strutture articolari plausibilmente attinte dalla contusione (i.e.: borsa sub-acromion-deltoidea e tendine del capo lungo del bicipite).
Lesioni traumatiche acute della natura e dell'entità di quelle riscontrate nel caso di specie alla spalla dx a seguito del secondo infortunio (16/02/2021) abitualmente esitano in ripercussioni funzionali di minima (se non nulla) entità, ancorché all'arto superiore dominante (trattasi di soggetto destrimane).
Nel caso di specie, essendo che il quadro clinico rilevato alla spalla dx è di entità tale da essere con ogni probabilità largamente attribuibile alle menomazioni pre-esistenti (discopatia cervicale e tendinopatia degenerativa della c.d. cuffia dei rotatori), quanto ascrivibile ai soli postumi presumibilmente reliquati alle predette lesioni traumatiche acute è prudenzialmente stimabile in una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile in misura non superiore al 2% (due percento) pagina 22 di 28 di danno biologico permanente, ex D.M. 3 luglio 200314 e secondo le indicazioni valutative riportate in autorevole Letteratura scientifica di settore”.
A seguito di richiesta di integrazione, la CTU ha chiarito quanto segue: “ (…) Risulta dunque l'INAIL che per quell'evento abbia nel mentre indennizzato la somma corrispondente ad un periodo di inabilità assoluta al lavoro (IAL) continuativa sino al 26/09/2014, per complessivi giorni n.14618: con il c.d. senno di poi, si ritiene che in tale periodo sia ampiamente riassorbito l'intero periodo di inabilità temporanea biologica, che, in considerazione della definitiva insussistenza di lesioni traumatiche acute a carico della spalla, può essere verosimilmente ricondotto ai soli esiti – ancorché temporanei – di un trauma contusivo superficiale (ovvero in assenza di lesioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle attendibilmente riportate ai tessuti tegumentari, ovvero cute e – al più - sottocute), pertanto guaribile secondo la prognosi inizialmente riportata alla dimissione dal Pronto Soccorso, ovvero in giorni n.”10”, da computarsi come inabilità temporanea biologica in misura parziale al
25% (in relazione alle limitazioni alla vita di relazione plausibilmente ascrivibili ad un trauma dei tessuti tegumentari della spalla non dominante).
Spalla dx (infortunio del 16/02/2021)
Come già ampiamente illustrato dapprima in apposita sezione relativa alla disamina della documentazione sanitaria e poi svolto in riposta al precedente punto 2), cui pertanto si rimanda per la più ampia dissertazione, qui conviene brevemente rammentare che nell'occorso infortunio il ricorrente altrettanto riportava un trauma contusivo polidistrettuale, che attingeva anche la spalla dx
e cui seguivano accertamenti di approfondimento diagnostico20, i quali mostravano lesioni di natura traumatica acuta (o, meglio, sub acuta) a carico di strutture articolari (i.e.: alla borsa sotto- acromion-deltoidea, “marcata distensione flogistica”; anche al recesso sinoviale sottoscapolare, ma
“in tono minore”; nonché alla guaina del tendine del capo lungo del bicipite nel tratto extra articolare).
Tali lesioni articolari sono plausibilmente da considerarsi solo parzialmente responsabili delle limitazioni funzionali all'epoca osservate in sede clinica a carico della spalla destra, le quali, invece, sono largamente ascrivibili ad alterazioni degenerative pre-esistenti a carico della c.d. cuffia dei rotatori della spalla dx, che, in ultimo, rendevano ragione dei ripetuti cicli di terapia medica infiltrativa anti-infiammatoria.
Ciò detto, con il c.d. senno di poi, si ritiene che il periodo di inabilità temporanea biologica ascrivibile alle sole predette lesioni traumatiche acute (o – meglio - subacute) a carico delle suddette strutture articolari, quale intervenuto sino alla loro plausibile stabilizzazione con postumi permanenti, pagina 23 di 28 ovvero al netto dell'ulteriore periodo in via esclusiva ascrivibile al trattamento della pre-esistente tendinopatia degenerativa21, sia quantificabile in misura complessiva di giorni n.104 di inabilità temporanea biologica, da articolarsi come segue:
- parziale al 75%: giorni n.10;
- parziale al 50%: giorni n.47;
- parziale al 25%: giorni n.47”.
SULLE STATUIZIONI RISARCITORIE
Le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Come è noto, il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale
(Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 9744/2019). Il danno all'integrità psico- fisica deve essere liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate al 2024). La
Suprema Corte ha recentemente statuito che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano costituiscono il parametro per la liquidazione del danno alla persona, “poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. sent. 7 giugno 2011 n. 12408; Cass., sez. VI, Ord. 04.01.2013 n. 134).
Quanto alla "voce" relativa all'indennizzo da inabilità temporanea va dato seguito al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, trattandosi di indennizzo che copre la perdita patrimoniale derivante dalla mancata percezione dell'ordinaria retribuzione, la stessa non può sovrapporsi al risarcimento del danno civilistico che, invece, ristora il pregiudizio di natura non patrimoniale, non trattandosi di poste omogenee e, quindi, non potendosi operare determinando il differenziale (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2019, n. 9744; Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 4972 del 02/03/2018).
pagina 24 di 28 Quindi al ricorrente – di anni 42 al momento del consolidamento dei postumi (che si aggancia alla cessazione dell'inabilità temporanea), con riferimento all'infortunio del 2014, spetta l'importo di €
287,50 a titolo di danno biologico temporaneo nonché, con riferimento all'infortunio del 2021, quando l'infortunato aveva 49 anni al momento del consolidamento dei postumi, spetta l'importo di € 7.729,25
a titolo di danno non patrimoniale (€ 2.813,00 a titolo di danno biologico permanente e sofferenza soggettiva ed € 4.916,25 a titolo di danno biologico temporaneo).
Il ricorrente, pertanto, ha maturato il diritto a percepire, a titolo di complessivo danno non patrimoniale,
l'importo complessivo di € 8.015,75.
L'importo de quo, in quanto esprime il valore per equivalente del danno in moneta attuale, deve essere maggiorato di interessi legali calcolati sul capitale devalutato alla data del consolidamento dei postumi e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione. Il ristoro del danno morale (cd. sofferenza patita) è compreso nel suddetto importo, poiché le tabelle del Tribunale di
Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale. E' prevista una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (Cass. Sez. 6 - 3, Sent. n. 20111 del 24/09/2014;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 5243 del 06/03/2014). Parte ricorrente non ha evidenziato in ricorso ulteriori aspetti relativi alla personalizzazione del danno che possano consentire una liquidazione separata.
Come è noto, la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ove il fatto illecito abbia avuto incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019). La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, (nella fattispecie non allegate) ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa,
pagina 25 di 28 tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico.
SULLO STRAORDINARIO
Il ricorrente ha dedotto che, a far tempo dal mese di ottobre 2012 e fino al mese di dicembre dell'anno
2017, il turno di lavoro avrebbe subito un drastico cambiamento. E infatti, nel medesimo periodo, il signor su disposizioni del datore di lavoro, avrebbe dovuto presentarsi presso l'azienda di Pt_1
DO alle ore 6:30, per poi essere caricato insieme agli altri operai su un furgone aziendale e trasferito nella sede di Rubiera (RE), ove avrebbe svolto la sua attività lavorativa fino alle ore 16:30, con una pausa dalle 12:00 alle 12:25, per poi essere nuovamente caricato sul veicolo aziendale e trasportato nella sede di DO (MO), ove sarebbe giunto verso le ore 17:30, alcune volte anche alle
18:00/18:30.
A suo dire, tale variazione degli orari di lavoro gli avrebbe fatto maturare un monte ore di straordinario che non sarebbe stato né riconosciuto, né pagato.
Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (Cass. 9 dicembre 1999 n. 13804; Cass. 11 aprile 2003 n. 5775).
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2010, ha chiarito che laddove l'eccesso al punto di raccolta rappresenti una semplice comodità per il lavoratore, il quale può determinarsi se accedervi o meno, potendosi in alternativa recare direttamente al cantiere di appartenenza, l'orario di lavoro inizierà a decorrere dall'entrata in cantiere. Diversamente, qualora i lavoratori siano obbligati a recarsi al punto di raccolta ovvero se ciò si renda necessario per reperire strumenti o per utilizzare particolari mezzi di trasporto e cioè è il datore di lavoro a richiedere al lavoratore di mettersi a disposizione sin da questo momento, allora da tale momento inizierà a computarsi l'orario di lavoro (principio ripreso dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 14 maggio 2019, causa C-55/2018 e prima ancora dalla
Corte di Cassazione, cfr. sentenza n. 17511 del 26/07/2010 e da ultimo Corte d'Appello di L'Aquila, sent. n. 134/2022).
Ebbene, la resistente ha provato che, a seguito dell'evento sismico del 2012, diverse aziende, tra cui la CO
, iniziarono a delocalizzare le proprie attività in zone limitrofe meno danneggiate dall'evento pagina 26 di 28 sismico, delocalizzazione consentita, appunto, solo presso Comuni all'esterno del cratere sismico al fine di occupare capannoni dotati di agibilità. CO
, in particolare, reperì sito a Rubiera dotato di carroponte e di sistemi di sollevamento che consentisse la esecuzione delle proprie attività produttive.
L'azienda mise dunque a disposizione a proprie spese un pulmino per il trasporto dei lavoratori dalla sede aziendale di DO a quella temporanea di Rubiera e viceversa, anticipandone il rientro alle 17-
17,30, su richiesta dei lavoratori medesimi (Cfr. deposizioni dei testi , Tes_5 CP_7
; doc. 42). Tes_1
E' del tutto evidente, dunque, che l'utilizzazione del pullmino fosse una facilitazione per i dipendenti, e che non vi fosse obbligo di recarsi presso la sede aziendale all'orario stabilito, sicché non può costituire orario di lavoro il tempo impiegato per raggiungere la sede delocalizzata di Rubiera, con conseguente infondatezza della prospettazione attorea.
SUL TFR
La parte resistente ha documentato la corresponsione dell'emolumento nella misura risultante dalla busta paga (cfr. contabile in atti).
Non vi è prova della sussistenza dei fatti costitutivi in merito alla debenza di somme ulteriori.
SULLA DOMANDA DI GARANZIA
La domanda di garanzia non può trovare accoglimento, in quanto non è contestato che la garanzia invocata non operi per danni che restino al di sotto della soglia di indennizzabilità INAIL (6% secondo tabella delle menomazioni).
SULLE SPESE
Le spese sono compensate per quattro quinti nei rapporti tra ricorrente e resistente, mentre per un CO quinto sono posti a carico della resistente , mentre sono compensate nei rapporti tra quest'ultima la compagnia assicurativa, giusta la complessità dell'istruttoria solo all'esito della quale è stato possibile accertare una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica in misura inferiore alla soglia assicurata.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa pagina 27 di 28 riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00), e si determina in € 9.459 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico di . COroparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) IC , in persona del legale rappresentante, p.t. responsabile degli COroparte_1
infortuni occorsi a in data 30.04.2014 e del 16.2.2021; Parte_1
2) ND , in persona del legale rappresentante, al pagamento in COroparte_1
favore di , a titolo di danno non patrimoniale per gli infortuni di cui al Parte_1
capo 1), degli importi di € 287,50 ed € 7.729,25, maggiorati di interessi legali calcolati sul capitale devalutato, rispettivamente, al 10.05.2014 al 31.05.2021, e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione, e di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sul capitale mensilmente rivalutato) dalla data della decisione fino al saldo;
3) RIGETTA ogni altra domanda spiegata dal ricorrente;
4) IC compensate le spese di lite tra e nella COroparte_1 Parte_1
misura di quattro quinti;
5) ND , in persona del legale rappresentante, al pagamento di un COroparte_1
quinto delle spese di lite, liquidate in € 1891,8 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
6) RIGETTA la domanda di manleva spiegata da nei confronti di COroparte_1
; COroparte_2
7) IC compensate le spese tra le parti di cui al capo 6);
8) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di . COroparte_1
Modena, 19 dicembre 2024
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… poli contuso da caduta accidentale sul posto di lavoro. Dolore in regione spalla sinistra a livello della gleno omerale sinistra. Limitazione funzionale. Riferisce inoltre dolore in regione dorso-lombare alla digitopressione delle ultime apofisi spinose a tutto il tratto lombare. Rivalutazione ore 20:30… Il paziente riferisce di aver inciampato di conseguenza ha battuto la testa e solo successivamente al trauma cranico è caduto sul fianco sinistro riportando il trauma della spalla e dell'arto superiore sinistro..”. 2 “il Sig. risulta affetto da un quadro polipatologico consistente in: -spalla destra congelata in esiti di plurimi Pt_1 infortuni lavorativi, con limitazione funzionale ai minimi gradi e sintomatologia dolorosa poco responsiva al trattamento;
- entesopatia cronica dei muscoli di spalla sinistra con limitazione funzionale ai medi e massimi gradi e sintomatologia dolorosa;
- ipoacusia mista grave bilaterale con presenza di acufeni;
- Discopatie cervicali multiple in rachide verticalizzato con protrusioni a livello C3-C4 C4-C5 C5-C6 e C6-C7 con interessamento delle radici nervose spinali;
- Discopatie lombari multiple L1-L2, L4-L5 e L5-S1 che comprimono il sacco durale, con produzione di deficit nervosi a carico degli arti inferiori in deambulazione sensibilmente limitata. Osservando come i suddetti esiti risultino inquadrabili in un quadro di postumi permanenti come sopra detto e derivanti esclusivamente o concausalmente dall'attività lavorativa, si ricorda che per malattia professionale si intenda comunemente un “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” ulteriormente definibile come “una patologia la pagina 5 di 28
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 95/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
COroparte_1
RESISTENTE/I
COroparte_2
Oggi 17/12/2024 ad ore 10.05 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. FILIPPO GIUSEPPE, l'Avv. QUATTROCOLO VALENTINA e Parte_1
l'Avv. CASTELLARI MICHELE hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. MARTINELLI GROSSI ANNA ha depositato le note di trattazione COroparte_1
scritta.
Per l'avv. RIGHI ALESSANDRO ha depositato le note di trattazione COroparte_2
scritta.
Dato atto di quanto sopra il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 28 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Belvedere n. Parte_1 C.F._1
10, Bologna, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti GIUSEPPE FILIPPO,
VALENTINA QUATTROCOLO e MICHELE CASTELLARI;
RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore COroparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in V.le Gramsci n. 7/A, Mirandola (MO), Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA MARTINELLI GROSSI;
RESISTENTE
C.F. , in persona del dott. COroparte_2 P.IVA_2 COroparte_3
e del dott. , rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale, COroparte_4
elettivamente domiciliata in via Toschi n. 10, Reggio Emilia, rappresentata e difesa dall'avv.
ALESSANDRO RIGHI;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, assunto dalla
[...]
in data 01.02.2007, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con CP_1
qualifica di operaio di 3° livello, premettendo di aver subito gravi infortuni sul lavoro, di aver sviluppato una malattia professionale e, conseguentemente, un'incapacità lavorativa specifica, nonché di essere stato licenziato dalla Società per giusta causa, eccependo la responsabilità dell'ex datrice di pagina 2 di 28 lavoro per i danni subiti e l'illegittimità del licenziamento, lamentando inoltre la mancata liquidazione da parte della di una porzione del TFR al medesimo effettivamente dovuto, e COroparte_1
altresì la mancata retribuzione del lavoro straordinario dallo stesso espletato in pendenza di rapporto, ha chiesto di:
1. “accertare la responsabilità della con sede in DO (MO), Via degli COroparte_1
Estensi n. 6, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
per gli infortuni sul lavoro occorsi al ricorrente nelle date del 30.04.2014 e del 16.02.2021, nonché per la malattia professionale di cui è affetto il signor e per la sua Parte_1 incapacità lavorativa specifica, così come indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la con sede in DO (MO), Via degli Estensi n. 6, cod. fisc. e p. iva COroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore: P.IVA_1
Co
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza dei medesimi sinistri e della medesima malattia professionale, mediante il pagamento in favore del signor della somma di Euro 315.427,50= (Euro Parte_1
trecentoquindiciquattrocentoventisette/50) oltre spese, o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria ovverosia all'esito dell'espletanda CTU medico – legale, secondo i criteri indicati in narrativa. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
1.2 al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances lavorative future da liquidarsi secondo equità, tenendo conto dell'ultimo reddito percepito, dell'età del ricorrente e della residua vita sulla base dei parametri indicati da Cass. Civ. n. 20615/2015 e nella misura che sarà precisata all'esito dell'espletanda CTU medica;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa, conseguentemente, accertata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, disporre la reintegrazione del lavoratore ex art. 18, comma 4, L. 300/70 e condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità prevista dal medesimo comma 4 ed al versamento dei relativi contributi;
3. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la resistente al pagamento in favore del
ricorrente della somma complessiva di Euro 15.200,27= a titolo di straordinari maturati e non pagati, ovverosia nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta, da liquidarsi anche in via equitativa all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via subordinata e salvo gravame:
pagina 3 di 28
1. dichiarare nullo, illegittimo e/o l'inefficace e, comunque, annullare il licenziamento impugnato
e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 18 comma 5 e 6 della L. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor
[...]
di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 12 (dodici) mensilità Pt_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 2.353,78= al mese, ovvero nella diversa somma che riterrà dovuta, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente, del numero di dipendenti della società resistente, del comportamento e delle condizioni delle parti, e, comunque, nella misura non inferiore a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo saldo;
2. In ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona COroparte_1
del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del signor della somma residua Pt_1
di Euro 9.600,00= a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero, nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa”.
Specificamente, ha dedotto che:
• già dipendente della a seguito di cessione d'azienda, sarebbe stato assunto alle CP_6
dipendenze della in data 01.02.2007; COroparte_1
• l'orario di lavoro previsto dal contratto sarebbe stato di 40 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30, da lunedì al venerdì;
• tuttavia, dal mese di ottobre 2012 al mese di dicembre 2017, il medesimo avrebbe svolto la propria attività lavorativa presso la sede di Rubiera, con mutamento drastico dell'orario lavorativo e modifica in peius delle condizioni di lavoro, maturando ore di straordinario mai riconosciute e mai retribuite dalla Società;
• fin dalla data di assunzione, avrebbe eseguito mansioni di assemblaggio dei forni in metallo e ceramica, con montaggio e assemblaggio di pezzi metallici, con sollevamento a mani di tubi in metallo di varie misure, che avrebbero raggiunto anche i 6 metri di lunghezza e i 40kg di peso;
• sarebbe stato anche costretto a sollevare a mani e montare barre cilindriche in metallo piene, con diametro di 10cm, lunghezza che avrebbe variato da 80cm a 1 metro e un peso specifico di
61,66kg al metro, nonché a sollevare a mani barre di lamiera e ad effettuare saldature di pezzi meccanici di varie misure;
pagina 4 di 28 • per l'espletamento delle mansioni, avrebbe fatto uso di strumenti quali saldatore a filo, bombola a gas, fiamma ossidrica, trapano a percussione, flessibile da taglio con un peso di circa 7/8kg, smeriglio con peso di circa 5/6kg, mazza in metallo di circa 7/8kg e pistola ad aria compressa;
• gli interventi sarebbero spesso stati effettuati ad altezze di due metri e che, pertanto, gli avrebbero comportato uno sforzo particolare e un carico sulle articolazioni notevole;
• per l'espletamento delle menzionate mansioni si sarebbe avvalso di scale e sgabelli mobili forniti dal datore di lavoro;
• in data 30.04.2014 sarebbe caduto da una scala in dotazione, priva dei necessari presidi di protezione, riportando una lesione alla spalla sinistra, al gomito e alla testa, come si evincerebbe anche dalla certificazione medica del P.S. Ospedale di Mirandola del 30.04.20141;
• a seguito di un lungo e refertato periodo di convalescenza sarebbe ritornato al lavoro e avrebbe ripreso le medesime mansioni per le quali era stato assunto, con le medesime modalità descritte;
• tra l'altro, l'uso di strumenti rumorosi avrebbe richiesto la dotazione di cuffie idonee ad attutire i rumori e ad evitare danni all'apparato uditivo, mentre l'azienda gli avrebbe messo a disposizione soltanto dei tappi di gomma non idonei a prevenire predetti danni, tanto che avrebbe sviluppato una conclamata e sensibile riduzione dell'udito;
• in data 16.02.2021 avrebbe nuovamente subito una caduta da una scala/sgabello priva di dotazioni di sicurezza, riportando una forte contusione alla spalla destra, all'avambraccio sinistro, ginocchio sinistro, nonché un trauma dorso lombare;
• le proprie condizioni di salute e le lesioni riportate nella citata circostanza lo avrebbero costretto ad un lungo e refertato periodo di convalescenza;
• Il medico legale gli avrebbe diagnosticato un quadro polipatologico complesso2 e, altresì, una perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 100% di quella totale;
• durante il periodo di convalescenza dall'ultimo infortunio del 16.02.2021, nonostante la presenza di certificazione medica della struttura ospedaliera e di certificazione INAIL, che avrebbero giustificato l'assenza dal lavoro del medesimo, la Società avrebbe promosso nei suoi confronti un procedimento disciplinare, contestandogli “atteggiamenti incompatibili con lo stato di inabilità assoluta temporanea al lavoro”, per poi comminargli la sanzione del licenziamento per giusta causa in data 22.04.2021;
• la Società non avrebbe provveduto a consegnargli l'ultima busta paga comprensiva dei conteggi di fine rapporto, né a corrispondergli le somme nel frattempo maturate, ivi comprese quelle relative al trattamento di fine rapporto.
Si è costituita la deducendo l'infondatezza delle domande formulate dal COroparte_1
ricorrente e chiedendo di:
1. “in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte del ricorrente avverso dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso e tutte le domande COroparte_1
ivi formulate, nessuna esclusa, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto da avverso per alcun titolo, COroparte_1 Parte_1
ragione o causa;
1.2 in via di estremo subordine, salvo gravame, nella increduta ipotesi in cui fossero accolte anche solo parzialmente le domande del ricorrente, in applicazione alla polizza assicurativa
n.400068011, dichiarare tenuta la , in persona del leale COroparte_2
rappresentante p.t., con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, c.f.
e P. IVA , a tenere indenne e manlevata la medesima P.IVA_3 P.IVA_4 CP_1
[... da qualsiasi pretesa e/o richiesta e/o condanna alla corresponsione di somme che fosse eventualmente tenuta a versare a favore di Parte_1
2. ancora, in relazione alla impugnazione del licenziamento, in via principale,
i. accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande del ricorrente avverso
[...]
in ordine al recesso datoriale senza preavviso di cui in narrativa;
CP_1
ii. così accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato con lettera datata 27.04.2021 e la conseguente intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal
30.04.2021;
cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita), diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente”. pagina 6 di 28 e, conseguentemente dichiarare inammissibile e/o respingere il ricorso e tutte le domande ivi formulate anche in punto alla impugnazione del licenziamento, nessuna esclusa, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto da
[...]
a CP_1 Parte_1
2.1 in via di estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ed increduta ipotesi in cui le domande avversarie trovassero anche solo parziale accoglimento, dichiarare la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 30.04.2021, con applicazione della indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto e comunque entro la massima di nr. 6 mensilità in applicazione all'art. 8 l. 604/66 e
s.m., o nella diversa misura minore, anche secondo giustizia ed equità che fosse ritenuta dovuta;
3. ancora, in relazione alla domanda per differenze retributive, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle domande per differenze retributive, a qualsivoglia titolo, anche straordinari e trattamento di fine rapporto, formulate da avverso Parte_1 CP_1
[...
dichiarando inammissibile e/o respingere il ricorso e tutte le domande ivi formulate, nessuna esclusa, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto da avverso per alcun titolo, ragione o causa;
COroparte_1 Parte_1
4. In ogni caso, con vittoria di compensi legali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
In particolare, ha eccepito che:
• la opererebbe nel settore della meccanica dal 2012, occupandosi COroparte_1
prevalentemente di carpenteria medio-leggera;
• da sempre la Società sarebbe stata attenta al rispetto della normativa sulla sicurezza, provvedendo nel tempo ad ogni adempimento di legge a proprio carico;
• nella propria storia, non avrebbe mai subito sanzioni degne di nota, a fronte del costante rispetto della normativa sulla sicurezza, e avrebbe sempre osservato la normativa giuslavoristica in ogni aspetto;
• nel corso della subordinazione, il ricorrente avrebbe svolto sempre la medesima mansione, ovvero quella di saldatore e carpentiere, dotato di ogni dispositivo di sicurezza;
• dal 30.04.2014 al 26.09.2014 sarebbe rimasto assente dal lavoro per asserito Parte_1
infortunio sul lavoro e che la malattia sarebbe stata prorogata fino al 06.03.2015;
pagina 7 di 28 • in data 16.02.2021, sarebbe scivolato da uno sgabello e, a seguito di tale Parte_1
evento, sarebbe rimasto assente dal lavoro continuativamente, con certificati che si sarebbero protratti sino al 18.05.2021;
• recandosi presso il datore per il ritiro delle buste paga, si sarebbe presentato il 25.03.2021 ed il
26.03.2021, accompagnato in auto dal figlio, con braccio immobilizzato mediante tutore, riferendo in azienda di essere ancora impossibilitato a muoversi, tanto da non riuscire neppure a guidare e dover sottoscrivere mediante l'utilizzo della mano sinistra;
CO
• dall'indagine dell'investigatore privato incaricato la avrebbe appreso che, nelle giornate del 10,11,17 marzo 2021 e 1aprile 2022, il ricorrente avrebbe posto in essere condotte incompatibili con le condizioni di salute riferite al datore;
• infatti, il ricorrente sarebbe stato sorpreso senza tutore, intento a guidare, a sollevare bambini, a sollevare e trasportare buste della spesa e casse di bottiglie, nello svolgimento della ordinaria vita quotidiana, così muovendosi ed utilizzando gli arti senza impedimento alcuno, in totale antitesi con quanto riferito al datore nello stesso periodo;
• parte datoriale, previa contestazione disciplinare del 16.04.2021, avrebbe provveduto ad irrogare il licenziamento disciplinare al ricorrente in data 27.04.2021;
CO
• successivamente al recesso datoriale, in data 14.01.2022, sarebbe pervenuta a il rigetto da parte dell'Inail di tutte e tre le malattie professionali denunziate dal sig. ; Pt_1
CO
• il 26.10.2021 sarebbe pervenuta a la richiesta del Lavoratore per il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di Conciliazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena;
• il tentativo di conciliazione presso la Commissione di Conciliazione non sarebbe andato a buon fine per assenza del lavoratore che, a dire del proprio legale, sarebbe stato trattenuto all'estero in carcere;
• nelle more, avrebbe provveduto a saldare il TFR maturato dal ricorrente. CP_1
Si è costituita quale terzo chiamato in causa, eccependo l'eccessiva e COroparte_2
mancata prova delle pretese risarcitorie della parte ricorrente, associandosi alle difese rassegnate dalla parte resistente, chiedendo di:
1. “respingere le domande formulate da nei confronti di Parte_1 COroparte_1
siccome infondate in fatto e in diritto;
pagina 8 di 28
1.1. in subordine, detrarre dall'importo risarcitorio dovuto al ricorrente in relazione ai
danni che saranno accertati, l'accertando importo della prestazione INAIL corrispondente ex lege ai danni stessi;
2. respingere la domanda di garanzia formulata da nei confronti di COroparte_1 [...]
siccome infondata in fatto e in diritto;
CP_2
2.2 in subordine, contenere l'obbligo di garanzia gravante su nel limite COroparte_2 dell'ammontare civilistico del danno al netto dell'accertando importo delle prestazioni dovute dall'INAIL in relazione ai danni che saranno accertati;
3. contenere, inoltre detto obbligo nei limiti tutti di cui alle polizze in atti, e in particolare nei limiti di massimale e con applicazione di scoperti e franchigie previsti dal contratto”.
In particolare, ha eccepito che:
• avrebbe stipulato con polizza multi-rischi denominata “Generattività” COroparte_2 CP_1
avente n. 400068011, decorrente dal 30/6/2020, la quale prevederebbe un massimale di €
2.000.000,00 per la garanzia “responsabilità civile verso gli operai” (RCO), con franchigia fissa a carico dell'assicurato di € 3.000,00 per ogni lavoratore infortunato;
• la polizza coprirebbe l'assicurato sia a fronte della rivalsa INAIL, che a fronte del danno
“differenziale”, cioè di quella parte di danno calcolato secondo criteri civilistici che eccede la prestazione INAIL;
• sarebbero escluse dalla garanzia su entrambe le menzionate polizze, sia ai fini della rivalsa
INAIL che a quelli del danno differenziale, le malattie professionali, non essendo, pertanto, coperti dalla polizza i danni lamentati dal ricorrente;
• inoltre, sarebbero esclusi i danni, patrimoniali o non patrimoniali, conseguenti ad eventi non costituenti sinistro indennizzabile, quale l'illegittimo licenziamento o la mancata corresponsione di emolumenti contrattualmente dovuti.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'ART. 2087 C.C.
E' ormai acclarato che, in caso di infortunio su lavoro e malattia professionale, qualora il lavoratore intenda agire nei confronti del datore di lavoro, può farlo solo nei limiti del c.d. danno biologico differenziale vigendo per la restante parte del danno biologico (quella a carico dell'istituto assicuratore) il principio dell'esonero da responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali occorsi ai propri dipendenti, che costituisce uno degli effetti della costituzione automatica ed obbligatoria del pagina 9 di 28 rapporto assicurativo: infatti, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell'ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale)1, riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria (cfr. Cass. 5aggio 2010, n. 10834; 20 giugno 2003, n. 9909; 29 gennaio 2002, n. 1114; 16 giugno 2001, n. 8182). Come è noto, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 29 febbraio 2013, n. 2038; 17 febbraio 2009, n. 3786; 13 agosto 2008, n. 21590;
23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n. 9817). Pertanto, alla luce del citato criterio di riparto dell'onere della prova, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).
Sempre a norma dell'art. 2087 c.c., infatti, il datore di lavoro è, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 13 gennaio 2017, n. 798): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa pagina 10 di 28 volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319). In materia di responsabilità datoriale per danni da infortunio sul lavoro si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, 1 comma)
(Cass. Sez. Lav., Sent. n. 9817 del 14/04/2008). Per pacifica giurisprudenza il datore di lavoro è responsabile anche quando l'evento si verifichi per negligenza e imprudenza del lavoratore: "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere" (Cass. Sez. L, Sent. n.
4656 del 25/02/2011; Cass. sez. lav. 17.4.2004 n. 7328; Cass. sez. lav. 14.4.2008 n. 9817; Cass. Sez. L,
Sent. n. 1994 del 13/02/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 2512 del 04/02/2013). Il principio enunciato è riferibile anche alla condotta dei lavoratori che con l'infortunato interagiscono (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 novembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 2209).
Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, di essere occupato della pulizia dei tubi di manitù in metallo che raggiungevano la lunghezza di 4/5 metri circa, con un peso specifico che superava anche i 40
(quaranta) chilogrammi, sollevandoli con le mani da terra e, dopo averli posizionati sul banco di lavoro, pulendoli col flessibile, nonché, una volta effettuata la pulizia, sollevandoli e trasportandoli negli appositi spazi perché fosse effettuata la verniciatura.
Egli ha dedotto altresì di aver effettuato lavorazioni “ad altezze di oltre due metri che richiedevano uno sforzo particolare ed un carico sulle articolazioni notevole”, posto che avrebbe dovuto “sollevare e/o sostenere i materiali e gli strumenti di lavoro, via via utilizzati, con le braccia tese in alto” nonché
“effettuare operazioni di sollevamento e posizionamento dei predetti materiali e di utilizzo dei pagina 11 di 28 richiamati strumenti di lavoro con le ginocchia piegate in basso, assumendo posizioni particolarmente scomode e con un equilibrio precario”; ha eccepito altresì di aver eseguito le summenzionate operazioni di sollevamento e montaggio salendo su scale e sgabelli mobili forniti dal datore di lavoro, privi di sostegni di protezione, dai quali sarebbe caduto per ben due volte riportando gravi lesioni.
Tali circostanze avrebbero contribuito in maniera preminente e decisiva al verificarsi degli infortuni sul lavoro e della malattia professionale, di cui egli sarebbe affetto, essendo stato esposto a rumore otolesivo per lunghi periodi, a movimentazione manuale di carichi e a movimenti ripetitivi e a vibrazioni.
La resistente, da parte sua, ha contestato la ricostruzione avversaria, eccependo:
• di aver provveduto nel tempo a ogni adempimento di legge a proprio carico, ad esempio, provvedendo alla Formazione e all'addestramento dei Lavoratori, con anche attestati di partecipazione afferenti all'odierno ricorrente;
• nel corso di un'ispezione dall' presso il sito aziendale nel marzo 2019, non sarebbero Pt_3
state rilevate infrazioni sulla sicurezza;
CO
• tutti i i dipendenti di sarebbero stati da sempre tenuti all'utilizzo di tappi /otoprotettori ed occhiali;
• l'infortunio del 2014 non sarebbe di competenza Inail, come sostenuto dallo stesso ente previdenziale;
• tutte le richieste di malattia professionale del ricorrente sarebbero state rigettate dall'INAIL;
CO
• L'organizzazione produttiva di sarebbe distribuita mediante lavorazioni a catena, suddivisi tra i diversi operai;
nello specifico, il sig. avrebbe svolto funzioni di Pt_1
saldatura ed assemblaggio di pezzi, le cui dimensioni e pesi sarebbero state nettamente inferiori a quanto asserito in propri atti;
CO
• si occuperebbe prevalentemente di attività di c.d. carpenteria medio-leggera;
• ogni sollevamento e spostamento di pezzi avverrebbe tramite l'utilizzo di specifici strumenti che consentono, così, di evitare qualsiasi sforzo all'operaio, quali carroponti, muletti ed elettrocalamita, la quale ultima può arrivare a sollevare fino a 300 kg;
• quanto alla lavorazione della manitou, il peso dei singoli pezzi avrebbe potuto raggiungere i 35 kg, da suddividersi comunque tra due operai poiché il sollevamento avveniva sempre in coppia pagina 12 di 28 e con l'ausilio dei mezzi meccanici sopra detti;
• in ogni caso, il sig. si sarebbe occupato esclusivamente della pulitura dei tubolari di Pt_1
manitou già realizzati: ciò comportava che il ricorrente non dovesse sollevare pesi.
Tirando le fila del discorso, a detta del ricorrente, la nocività dell'ambiente lavorativo deriverebbe dal fatto che le mansioni a lui assegnate implicassero il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, l'adozione di posture incongrue con strumenti pesanti o vibranti ovvero all'esposizione a forti rumori senza adeguate misure di sicurezza, nonché, quanto agli infortuni, dall'inidoneità dei supporti.
In base alla documentazione versata in atti e all'istruttoria testimoniale condotta non può dirsi raggiunta la prova della dedotta nocività dell'ambiente di lavoro ovvero del nesso causale tra quest'ultima e le menomazioni lamentate dal ricorrente, se non limitatamente ai due infortuni sopra menzionati.
a) Movimentazione carichi
Quanto al sollevamento e alla movimentazione carichi, è emerso come i componenti fossero sostanzialmente delle dimensioni e del peso indicati dalla parte resistente, salvo per alcune commesse
(assunte due, tre volte l'anno) che implicavano il maneggio di componenti più pesanti, movimentati tramite appositi macchinari (calamite, carroponti, bandiere, paranchi, carrello elevatore), ovvero manualmente, ma principalmente da due lavoratori.
Tali assunti si ricavano, in primo luogo, dalla relazione sulla valutazione del rischio movimentazione carichi.
pagina 13 di 28 In secondo luogo, dalla documentazione prodotta (doc. 36 bis memoria).
In terzo luogo, sono stati oggetto di conferma a opera delle deposizioni testimoniali assunte.
: “Confermo che i componenti fossero lunghi 3,5 metri al massimo;
ADR in altre Testimone_1
commesse è capitato che ce ne fossero di più lunghe, non succedeva spesso, una volta-due all'anno al massimo (…)21. La rete fondale veniva trasportata da due persone, non ricordo quanto pesasse;
23.
Confermo 24. Il documento concerne i singoli componenti del complessivo piastra porta forche;
sono specificati il peso e la lunghezza di ogni singolo pezzo;
i pezzi venivano sollevati con palanchi, carroponti e bandiere;
sta al dipendente utilizzarli;
a volte il ricorrente sollevava manualmente;
27.
Confermo che il ricorrente realizzasse i suddetti componenti;
venivano movimentati con mezzi meccanici;
venivano movimentati manualmente nella realizzazione del kit sempre da due persone. 28.
Confermo quanto al capitolo. I documenti raffigurano i tempi di lavorazione e i modelli 29. Nella saldatura la movimentazione dei moduli avviene sempre con carroponte”.
: “ (…) 15. La lunghezza dei componenti variava;
quelli di questa commessa Parte_4
arrivavano a circa 3 metri;
al massimo si arrivava a 3,5 m;
16. I componenti venivano trasportati sul camion, 4 moduli, due e due sopra l'altro, caricati con muletto.
pagina 14 di 28 Il ricorrente si occupava dell'assemblaggio solo della parte bassa, perché la parte alta veniva assemblata in un'altra postazione. 20. Confermo, nello specifico faceva puntatura. 21. Non so quanto pesasse la rete fondale, circa 20 kg, veniva trasportata da due persone, non essendo rigida.
(…) 26. Le movimentazioni avvenivano tramite calamite, bandiere, carroponti, muletti ADR il sig.
usava questi strumenti;
ADR l'ho visto movimentare manualmente tubi vuoti da 10-12 kg;
Pt_1
(…) i pezzi pesavano intorno a 30 kg e venivano movimentati tramite calamita. 28. Confermo, i documenti recano le specifiche dei componenti col relativo peso 30. L'immagine rappresenta la postazione di lavoro (…) ” .
“ (…) i componenti sono lunghi circa 3329 mm;
ADR vengono realizzati anche COroparte_7
componenti più lunghi, al massimo 4 metri;
se ne occupava anche il 16. I moduli vengono Pt_1
trasportati sul camion a due a due, quattro al massimo, in quanto il mezzo ha una lunghezza di 9,5 m;
17; (…) ADR il peso dei componenti è indicato nel doc. 36 bis, ed è compreso tra 0,54 kg e 17,30 kg;
20. Confermo che il ricorrente si occupasse anche della saldatura del telaio;
21; la rete fondale pesava circa 15 kg;
essa veniva movimentata da due persone;
ADR anche il ricorrente la movimentava insieme a un collega 22. Nel doc. 37 è raffigurata la movimentazione della rete fondale;
(…) Confermo che i pezzi avessero il peso indicato nel doc. 38” (…) In TPM usiamo calamite, carroponti, bandiere, paranchi, carrello elevatore, come da foto (doc. 39) che mi viene mostrata;
27. Il sig. puliva i Pt_1 pezzi indicati e li movimentava avvalendosi dei mezzi meccanici;
qualche volta l'ho visto movimentarli manualmente;
ADR nessuno gli ha detto niente;
ADR i pezzi pesavano una trentina di kg;
28.
Confermo che il sig. si occupava della pulitura dei tubolari;
i pesi corrispondo a quelli Pt_1
indicati sui documenti che mi vengono mostrati. 29. Il ricorrente si occupava della saldatura dei soli telai;
per lo spostamento dei tubolari utilizzava bandiera o calamita, non lo faceva manualmente;
30.
Nell'immagine è raffigurato l'”imbancalamento dei tubolari”; avviene prima l'assemblaggio, poi la saldatura;
la movimentazione avviene con carroponte e carrelli elevatori”.
“Sul cap. 6): “Sì, è vero precisando però che la lunghezza dei tubi arrivava fino a Parte_5
circa cinque metri più o meno. Confermo che potevano pesare più o meno anche 40 kg. Ne sono a conoscenza perché anche io facevo lo stesso lavoro. Riconosco e confermo le foto di cui al documento
n. 6 bis che mi viene mostrato”.
A D.R.: “Non ho mai pesato i tubi;
per me pesano circa 40 kg;
i tubi sono di ferro”.
Sul cap. 7): “E' vero che il ricorrente lavorava i
pagina 15 di 28 calamita per tirare su i
Ora è vero che i testi (sia di parte ricorrente che parte resistente) hanno riferito di aver visto il ricorrente occuparsi da solo della movimentazione di tubolari. Senonché, non è affatto provato che ciò avvenisse con tale frequenza da impingere nell'area del rischio della movimentazione carichi.
A tale affermazione si perviene, in primo luogo, sulla base della considerazione del fatto che lo spostamento delle componenti, prodromico a tutte le altre attività svolte dal personale, già di per sé costituisce una minima frazione di tutta l'attività complessiva.
Ciò emerge già dalla lettura del DVR:
La suddetta rappresentazione non è stata smentita in istruttoria.
Anzi, risulta corroborata dalle schede di lavorazione (docc. 38 bis e ss. – oggetto di conferma testimoniale) in cui è raffigurato il minutaggio dedicato dal ricorrente all'assemblaggio, peraltro non oggetto di contestazione.
Inoltre, appare inverosimile che, pur potendo utilizzare mezzi meccanici o farsi coadiuvare da colleghi, abbia sempre masochisticamente provveduto alla movimentazione individuale dei componenti più pesanti.
pagina 16 di 28 Ancorché, ove ciò fosse avvenuto, avrebbe dovuto essere impedito dal datore di lavoro in ottemperanza al debito di sicurezza3, tale eventualità sarebbe credibile ove imposta a livello “ambientale” da esigenze della lavorazione, le quali, secondo l'id quod plerumque accidit, possono indurre il lavoratore a bypassare procedure più sicure, a discapito della propria incolumità, per incrementare la propria produttività. Ma ciò non è stato prospettato, né è altrimenti emerso in istruttoria.
b) Sull'assunzione di posture incongrue
Una ricostruzione analoga può essere tratteggiata per quanto concerne le posture incongrue.
Nel Dvr si può leggere quanto segue:
I testi di parte ricorrente hanno confermato come il lavoro in azienda assicurasse una certa variabilità delle posture in ragione delle attività da svolgersi volta per volta.
“Sul cap. 12): “Sì, è vero, precisando che le posizioni da tenere variano perché Parte_5 bisogna pulire ed assemblare sia in basso, sia in mezzo, sia in alto”.
Ylla “ (…) Sul cap. 12): “Sì, è vero, dipendeva dal lavoro che si doveva fare, ma Testimone_2
non è che si lavora solo tenendo gli strumenti con le braccia tese in alto, è un misto. Quello che si tiene 3"il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa" (Cass., n. 25597/2021). pagina 17 di 28 in alto spesso è la torcia per fare le saldature;
Sul cap. 13): “Sì, è vero, ma, come detto sopra, dipende, nel senso che non si sta né sempre con le braccia tese in alto, né sempre con le ginocchia piegate, dipende da ciò che si deve fare;
ci sono diverse posizioni che uno deve tenere per svolgere il lavoro”.
Sul cap. 13): “Sì, è vero, la posizione che assumeva, dipendeva dal lavoro che doveva Testimone_3 fare”.
In altre parole, non vi è prova di assunzione di posture incongrue di durata e di intensità tale da costituire un pericolo per la salute del ricorrente.
c) Vibrazioni
L'azienda dispone di una valutazione specifica del Rischio, che comunque viene qualificato con indice
“basso”.
Bassa è altresì la classe di rischio in cui è collocato il ricorrente in relazione alle condizioni di impiego.
Nel ricorso, il lavoratore fa riferimento a una “mazza in metallo di circa 7/8 kg, con manico di legno o ferro, appositamente utilizzata per colpire le pareti del forno al fine di verificare il corretto posizionamento e/o assestamento dei pezzi assemblati, la quale trasmetteva forti vibrazioni su tutto il corpo del dipendente”, strumento di cui tuttavia non viene fatta menzione nel DVR tra gli strumenti in grado di trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero.
A ogni modo, il lavoratore non ha fornito sufficienti elementi per inferire sotto questo aspetto la nocività dell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento all'intensità e alla durata dell'esposizione a rischio, considerato che, comunque, la società abbia documentato di aver rifornito il ricorrente dei pagina 18 di 28 guanti quale DPI.
Ylla Sul cap. 10): “E' vero che la mazza in metallo dà vibrazioni su tutto il corpo Testimone_2
e lo so perché l'ho utilizzata anche io. Preciso, però, che le vibrazioni vengono date solo quando si utilizza la mazza contro le pareti dei forni grandi;
i forni piccoli non danno vibrazioni. Preciso che la mazza in questione è pesante”; : “Sul cap. 10): “Sì, è vero;
le vibrazioni non arrivavano Testimone_3
su proprio tutto tutto il corpo, ma le vibrazioni si sentono;
i piedi rimangono fermi. Ne sono a conoscenza perché anche io ho utilizzato la mazza in metallo contro le pareti del forno”.
d) Rumore
Quanto al fattore di cui sopra, la sezione dedicata del DVR prevede un rischio di esposizione per il lavoratori impiegati nelle mansioni di saltatore, pe cui indica le raccomandazioni di seguito specificate:
A corroborare la documentazione prodotta sul punto, i testi hanno confermato come fossero stati messi a disposizione dei lavoratori, tra cui il ricorrente, i relativi DPI (sia tappi che cuffie) e che l'azienda vigilasse sul loro utilizzo (ex plurimis, “se il capofficina si accorgeva che un lavoratore CP_7 non utilizzasse i DPI quest'ultimo veniva ripreso”). Non sono emersi, né sono stati dedotti, ulteriori elementi da cui sia possibile inferire la nocività dell'ambiente di lavoro.
pagina 19 di 28 e) Sull'infortunio del 30 aprile 2014
La dinamica dell'infortunio non è cristallina: da un lato infatti, alcuni testi hanno indirettamente confermato la caduta, riferendo come il ricorrente stesse lavorando alla smerigliatura forni utilizzando uno sgabello (v. : “(…) il ricorrente stava facendo la smerigliatura di un COroparte_8 forno industriale Sacmi”; : sul capitolo n. 14 del ricorso introduttivo: “Vero che, per Tes_4
svolgere le operazioni di assemblaggio e/o montaggio dei forni in metallo/ceramica di cui ai precedenti capitoli di prova, il ricorrente saliva su scale e sgabelli mobili forniti dal datore di lavoro”: “Sì, è vero.
Uno degli sgabelli che utilizzava il ricorrente era, esempio, quello che mi viene mostrato al documento n. 6 bis di colore verde”), dall'altro il teste ha dichiarato che “il ricorrente, convinto che Tes_1 Per_1 lo stesse ancora rincorrendo”, si sarebbe girato inciampando “su un cavo di massa ed è andato a sbattere contro un modulo in ferro che era lì davanti”, ricostruzione che coinciderebbe con quanto riferito dal ricorrente stesso in P.S. (Cfr. doc. 6: “il paz. Riferisce di aver inciampato”).
Entrambe le dinamiche, in ogni caso, manifesterebbero la responsabilità del datore di lavoro: nella prima ipotesi, per aver messo a disposizione uno sgabello avente dimensioni esigue, tali da non consentire un adeguato spazio di manovra al lavoratore, successivamente sostituito con panche (cfr. i testi sul punto); nella seconda, nell'aver consentito la presenza di cavi idonei a intralciare il cammino dei lavoratori e a provocare una caduta.
Tuttavia, anche in questo frangente deve essere esclusa la piena fondatezza delle domande del ricorrente sul punto, giusta l'inidoneità dell'evento a cagionare una menomazione permanente dell'integrità fisica del ricorrente, né – a fortiori – a determinare l'insorgenza o l'aggravamento di una malattia professionale.
Come correttamente messo in evidenza da parte resistente, sulla base della documentazione prodotta, si evince che il ricorrente sia rimasto assente dal lavoro dal 30.04.2014 al 26.09.2014 per il suddetto infortunio sul lavoro. A settembre 2014, il Centro Medico Legale INAIL di Modena, tuttavia, visitato il sig. ha rilevato come il caso non fosse di competenza Inail, dandone notizia al Curante Pt_1
(doc.20). Ne conseguiva rilascio di certificazione medica per malattia, con decorrenza a ritroso dal
30.04.2014 e scadenza al 31.10.2014, poi prorogati sino al 06.03.2015 (doc.20bis). Nelle more con comunicazione 18.12.2014 è stata altresì respinta anche la domanda di ricaduta presentata dal lavoratore il 15.12.2014, con definizione negativa della pratica medesima (doc. 20 ter).
Sul punto, in ogni caso, è stato conferito incarico a CTU, la quale ha escluso la sussistenza di menomazioni permanenti (cfr. infra).
pagina 20 di 28 f) Sull'infortunio del 16 febbraio 2021
L'evento in questione risulta processualmente accertato sulla base della sentenza del Tribunale di
Modena n. 600/2024, resa nel giudizio di impugnazione del licenziamento del ricorrente.
Come è noto, infatti, nei casi di pregiudizialità logica, il giudizio sulla causa pregiudicata può basarsi sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nella causa pregiudicante tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione, cioè attraverso la pronuncia di primo grado e ciò sul rilievo che "la duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto" (in senso conforme, Cass. Ord. n. 17936 del 2018; Cass. n. 26251 del 2017; Cass. n. 13823 del 2016; Cass. n.
6207 del 2014; Cass. n. 21505 del 2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 10/10/2018) 04-01-2019, n.
80; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19/06/2012, n. 10027).
L'istruttoria condotta non ha consentito di acquisire elementi probatori idonei a ribaltare il suddetto giudizio.
SULLA CTU
Sulla base delle descritte coordinate, è stato conferito il seguente incarico a CTU medico-legale: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti di parte, sottoposta la parte ricorrente a visita medica ed agli accertamenti specialistici del caso: se il ricorrente sia affetto da patologie;
se tali patologie siano da porre (anche con riferimento allo stato anteriore della medesima) in relazione causale o concausale gli infortuni degli infortuni del 30.04.2014 e del 16.2.2021; calcoli il danno biologico eventualmente correlato alle suddette menomazioni psicofisiche, ovvero quelle scaturite dai suddetti infortuni, secondo i previsti dalle Tabelle di valutazione danno in CP_9
Responsabilità civile”, sia singolarmente che complessivamente”.
La CTU, esaminati gli atti e visitato il ricorrente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dal complesso degli accertamenti clinici e strumentali conseguiti nelle immediatezze di quell'evento e poi proseguiti anche a distanza di tempo12, non sono emersi elementi di giudizio che - ad oggi - consentano di
pagina 21 di 28 confermare che quell'evento sia stato produttivo di lesioni traumatiche acute a carico delle strutture articolari (tessuti molli e/o ossei) della spalla sn;
per contro, il quadro clinico allora accertato
(cervico-brachialgia accompagnata da limitazione funzionale - di non sempre attendibile apprezzabilità in sede clinica – alla spalla sn) ben può essere causalmente ascritto alle patologie degenerative pre-esistente a carico sia del rachide cervicale sia della medesima spalla sn (i.e.: artrosi cervicale con discopatie multiple in associazione a tendinopatia della c.d. cuffia dei rotatori).
Spalla dx (infortunio del 16/02/2021)
Al di là delle contestazioni sollevate dal Datore di Lavoro sulla dinamica di accadimento dell'infortunio riferita dal Lavoratore in occasione delle prime cure (Lavoratore: caduta da un ponteggio dall'altezza di un metro;
Datore di Lavoro: se mai, caduta da uno sgabello dell'altezza di cm 50), le annotazioni riportate nelle certificazioni relative agli accertamenti ad esso conseguiti rimandano comunque ad un trauma contusivo della spalla dx, insistito – lo si ricorda - su un distretto articolare già affetto dalla predetta tendinopatia degenerativa a carico della c.d. cuffia dei rotatori. In tale ottica, sebbene le indagini strumentali di approfondimento diagnostico nel complesso esperite non abbiano evidenziato lesioni ossee di significato traumatico acuto, le risultanze emerse dall'indagine strumentale di maggiore attendibilità diagnostica per lo studio dei tessuti molli articolari (i.e.: RM) esperita nel caso di specie13, avvalorerebbero - invece - la natura traumatica acuta (o, meglio, sub acuta) dei reperti descritti a carico della borsa sotto-acromion-deltoidea (“marcata distensione flogistica”) e del recesso sinoviale sottoscapolare (“in tono minore”) nonché della guaina del tendine del capo lungo del bicipite nel tratto extra articolare.
Per quanto sin qui considerato, da un punto di vista medico-legale, solo il secondo infortunio
(16/02/2021) risulta aver prodotto conseguenze lesive di natura traumatica acuta, compendiabili nel risentimento infiammatorio delle strutture articolari plausibilmente attinte dalla contusione (i.e.: borsa sub-acromion-deltoidea e tendine del capo lungo del bicipite).
Lesioni traumatiche acute della natura e dell'entità di quelle riscontrate nel caso di specie alla spalla dx a seguito del secondo infortunio (16/02/2021) abitualmente esitano in ripercussioni funzionali di minima (se non nulla) entità, ancorché all'arto superiore dominante (trattasi di soggetto destrimane).
Nel caso di specie, essendo che il quadro clinico rilevato alla spalla dx è di entità tale da essere con ogni probabilità largamente attribuibile alle menomazioni pre-esistenti (discopatia cervicale e tendinopatia degenerativa della c.d. cuffia dei rotatori), quanto ascrivibile ai soli postumi presumibilmente reliquati alle predette lesioni traumatiche acute è prudenzialmente stimabile in una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile in misura non superiore al 2% (due percento) pagina 22 di 28 di danno biologico permanente, ex D.M. 3 luglio 200314 e secondo le indicazioni valutative riportate in autorevole Letteratura scientifica di settore”.
A seguito di richiesta di integrazione, la CTU ha chiarito quanto segue: “ (…) Risulta dunque l'INAIL che per quell'evento abbia nel mentre indennizzato la somma corrispondente ad un periodo di inabilità assoluta al lavoro (IAL) continuativa sino al 26/09/2014, per complessivi giorni n.14618: con il c.d. senno di poi, si ritiene che in tale periodo sia ampiamente riassorbito l'intero periodo di inabilità temporanea biologica, che, in considerazione della definitiva insussistenza di lesioni traumatiche acute a carico della spalla, può essere verosimilmente ricondotto ai soli esiti – ancorché temporanei – di un trauma contusivo superficiale (ovvero in assenza di lesioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle attendibilmente riportate ai tessuti tegumentari, ovvero cute e – al più - sottocute), pertanto guaribile secondo la prognosi inizialmente riportata alla dimissione dal Pronto Soccorso, ovvero in giorni n.”10”, da computarsi come inabilità temporanea biologica in misura parziale al
25% (in relazione alle limitazioni alla vita di relazione plausibilmente ascrivibili ad un trauma dei tessuti tegumentari della spalla non dominante).
Spalla dx (infortunio del 16/02/2021)
Come già ampiamente illustrato dapprima in apposita sezione relativa alla disamina della documentazione sanitaria e poi svolto in riposta al precedente punto 2), cui pertanto si rimanda per la più ampia dissertazione, qui conviene brevemente rammentare che nell'occorso infortunio il ricorrente altrettanto riportava un trauma contusivo polidistrettuale, che attingeva anche la spalla dx
e cui seguivano accertamenti di approfondimento diagnostico20, i quali mostravano lesioni di natura traumatica acuta (o, meglio, sub acuta) a carico di strutture articolari (i.e.: alla borsa sotto- acromion-deltoidea, “marcata distensione flogistica”; anche al recesso sinoviale sottoscapolare, ma
“in tono minore”; nonché alla guaina del tendine del capo lungo del bicipite nel tratto extra articolare).
Tali lesioni articolari sono plausibilmente da considerarsi solo parzialmente responsabili delle limitazioni funzionali all'epoca osservate in sede clinica a carico della spalla destra, le quali, invece, sono largamente ascrivibili ad alterazioni degenerative pre-esistenti a carico della c.d. cuffia dei rotatori della spalla dx, che, in ultimo, rendevano ragione dei ripetuti cicli di terapia medica infiltrativa anti-infiammatoria.
Ciò detto, con il c.d. senno di poi, si ritiene che il periodo di inabilità temporanea biologica ascrivibile alle sole predette lesioni traumatiche acute (o – meglio - subacute) a carico delle suddette strutture articolari, quale intervenuto sino alla loro plausibile stabilizzazione con postumi permanenti, pagina 23 di 28 ovvero al netto dell'ulteriore periodo in via esclusiva ascrivibile al trattamento della pre-esistente tendinopatia degenerativa21, sia quantificabile in misura complessiva di giorni n.104 di inabilità temporanea biologica, da articolarsi come segue:
- parziale al 75%: giorni n.10;
- parziale al 50%: giorni n.47;
- parziale al 25%: giorni n.47”.
SULLE STATUIZIONI RISARCITORIE
Le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Come è noto, il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale
(Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 9744/2019). Il danno all'integrità psico- fisica deve essere liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate al 2024). La
Suprema Corte ha recentemente statuito che, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano costituiscono il parametro per la liquidazione del danno alla persona, “poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. sent. 7 giugno 2011 n. 12408; Cass., sez. VI, Ord. 04.01.2013 n. 134).
Quanto alla "voce" relativa all'indennizzo da inabilità temporanea va dato seguito al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, trattandosi di indennizzo che copre la perdita patrimoniale derivante dalla mancata percezione dell'ordinaria retribuzione, la stessa non può sovrapporsi al risarcimento del danno civilistico che, invece, ristora il pregiudizio di natura non patrimoniale, non trattandosi di poste omogenee e, quindi, non potendosi operare determinando il differenziale (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2019, n. 9744; Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 4972 del 02/03/2018).
pagina 24 di 28 Quindi al ricorrente – di anni 42 al momento del consolidamento dei postumi (che si aggancia alla cessazione dell'inabilità temporanea), con riferimento all'infortunio del 2014, spetta l'importo di €
287,50 a titolo di danno biologico temporaneo nonché, con riferimento all'infortunio del 2021, quando l'infortunato aveva 49 anni al momento del consolidamento dei postumi, spetta l'importo di € 7.729,25
a titolo di danno non patrimoniale (€ 2.813,00 a titolo di danno biologico permanente e sofferenza soggettiva ed € 4.916,25 a titolo di danno biologico temporaneo).
Il ricorrente, pertanto, ha maturato il diritto a percepire, a titolo di complessivo danno non patrimoniale,
l'importo complessivo di € 8.015,75.
L'importo de quo, in quanto esprime il valore per equivalente del danno in moneta attuale, deve essere maggiorato di interessi legali calcolati sul capitale devalutato alla data del consolidamento dei postumi e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione. Il ristoro del danno morale (cd. sofferenza patita) è compreso nel suddetto importo, poiché le tabelle del Tribunale di
Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale. E' prevista una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (Cass. Sez. 6 - 3, Sent. n. 20111 del 24/09/2014;
Cass. Sez. 3, Sent. n. 5243 del 06/03/2014). Parte ricorrente non ha evidenziato in ricorso ulteriori aspetti relativi alla personalizzazione del danno che possano consentire una liquidazione separata.
Come è noto, la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, ove il fatto illecito abbia avuto incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019). La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, (nella fattispecie non allegate) ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e non può quindi costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa,
pagina 25 di 28 tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico.
SULLO STRAORDINARIO
Il ricorrente ha dedotto che, a far tempo dal mese di ottobre 2012 e fino al mese di dicembre dell'anno
2017, il turno di lavoro avrebbe subito un drastico cambiamento. E infatti, nel medesimo periodo, il signor su disposizioni del datore di lavoro, avrebbe dovuto presentarsi presso l'azienda di Pt_1
DO alle ore 6:30, per poi essere caricato insieme agli altri operai su un furgone aziendale e trasferito nella sede di Rubiera (RE), ove avrebbe svolto la sua attività lavorativa fino alle ore 16:30, con una pausa dalle 12:00 alle 12:25, per poi essere nuovamente caricato sul veicolo aziendale e trasportato nella sede di DO (MO), ove sarebbe giunto verso le ore 17:30, alcune volte anche alle
18:00/18:30.
A suo dire, tale variazione degli orari di lavoro gli avrebbe fatto maturare un monte ore di straordinario che non sarebbe stato né riconosciuto, né pagato.
Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (Cass. 9 dicembre 1999 n. 13804; Cass. 11 aprile 2003 n. 5775).
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2010, ha chiarito che laddove l'eccesso al punto di raccolta rappresenti una semplice comodità per il lavoratore, il quale può determinarsi se accedervi o meno, potendosi in alternativa recare direttamente al cantiere di appartenenza, l'orario di lavoro inizierà a decorrere dall'entrata in cantiere. Diversamente, qualora i lavoratori siano obbligati a recarsi al punto di raccolta ovvero se ciò si renda necessario per reperire strumenti o per utilizzare particolari mezzi di trasporto e cioè è il datore di lavoro a richiedere al lavoratore di mettersi a disposizione sin da questo momento, allora da tale momento inizierà a computarsi l'orario di lavoro (principio ripreso dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 14 maggio 2019, causa C-55/2018 e prima ancora dalla
Corte di Cassazione, cfr. sentenza n. 17511 del 26/07/2010 e da ultimo Corte d'Appello di L'Aquila, sent. n. 134/2022).
Ebbene, la resistente ha provato che, a seguito dell'evento sismico del 2012, diverse aziende, tra cui la CO
, iniziarono a delocalizzare le proprie attività in zone limitrofe meno danneggiate dall'evento pagina 26 di 28 sismico, delocalizzazione consentita, appunto, solo presso Comuni all'esterno del cratere sismico al fine di occupare capannoni dotati di agibilità. CO
, in particolare, reperì sito a Rubiera dotato di carroponte e di sistemi di sollevamento che consentisse la esecuzione delle proprie attività produttive.
L'azienda mise dunque a disposizione a proprie spese un pulmino per il trasporto dei lavoratori dalla sede aziendale di DO a quella temporanea di Rubiera e viceversa, anticipandone il rientro alle 17-
17,30, su richiesta dei lavoratori medesimi (Cfr. deposizioni dei testi , Tes_5 CP_7
; doc. 42). Tes_1
E' del tutto evidente, dunque, che l'utilizzazione del pullmino fosse una facilitazione per i dipendenti, e che non vi fosse obbligo di recarsi presso la sede aziendale all'orario stabilito, sicché non può costituire orario di lavoro il tempo impiegato per raggiungere la sede delocalizzata di Rubiera, con conseguente infondatezza della prospettazione attorea.
SUL TFR
La parte resistente ha documentato la corresponsione dell'emolumento nella misura risultante dalla busta paga (cfr. contabile in atti).
Non vi è prova della sussistenza dei fatti costitutivi in merito alla debenza di somme ulteriori.
SULLA DOMANDA DI GARANZIA
La domanda di garanzia non può trovare accoglimento, in quanto non è contestato che la garanzia invocata non operi per danni che restino al di sotto della soglia di indennizzabilità INAIL (6% secondo tabella delle menomazioni).
SULLE SPESE
Le spese sono compensate per quattro quinti nei rapporti tra ricorrente e resistente, mentre per un CO quinto sono posti a carico della resistente , mentre sono compensate nei rapporti tra quest'ultima la compagnia assicurativa, giusta la complessità dell'istruttoria solo all'esito della quale è stato possibile accertare una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica in misura inferiore alla soglia assicurata.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa pagina 27 di 28 riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00), e si determina in € 9.459 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU sono poste a carico di . COroparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) IC , in persona del legale rappresentante, p.t. responsabile degli COroparte_1
infortuni occorsi a in data 30.04.2014 e del 16.2.2021; Parte_1
2) ND , in persona del legale rappresentante, al pagamento in COroparte_1
favore di , a titolo di danno non patrimoniale per gli infortuni di cui al Parte_1
capo 1), degli importi di € 287,50 ed € 7.729,25, maggiorati di interessi legali calcolati sul capitale devalutato, rispettivamente, al 10.05.2014 al 31.05.2021, e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione, e di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sul capitale mensilmente rivalutato) dalla data della decisione fino al saldo;
3) RIGETTA ogni altra domanda spiegata dal ricorrente;
4) IC compensate le spese di lite tra e nella COroparte_1 Parte_1
misura di quattro quinti;
5) ND , in persona del legale rappresentante, al pagamento di un COroparte_1
quinto delle spese di lite, liquidate in € 1891,8 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
6) RIGETTA la domanda di manleva spiegata da nei confronti di COroparte_1
; COroparte_2
7) IC compensate le spese tra le parti di cui al capo 6);
8) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di . COroparte_1
Modena, 19 dicembre 2024
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “… poli contuso da caduta accidentale sul posto di lavoro. Dolore in regione spalla sinistra a livello della gleno omerale sinistra. Limitazione funzionale. Riferisce inoltre dolore in regione dorso-lombare alla digitopressione delle ultime apofisi spinose a tutto il tratto lombare. Rivalutazione ore 20:30… Il paziente riferisce di aver inciampato di conseguenza ha battuto la testa e solo successivamente al trauma cranico è caduto sul fianco sinistro riportando il trauma della spalla e dell'arto superiore sinistro..”. 2 “il Sig. risulta affetto da un quadro polipatologico consistente in: -spalla destra congelata in esiti di plurimi Pt_1 infortuni lavorativi, con limitazione funzionale ai minimi gradi e sintomatologia dolorosa poco responsiva al trattamento;
- entesopatia cronica dei muscoli di spalla sinistra con limitazione funzionale ai medi e massimi gradi e sintomatologia dolorosa;
- ipoacusia mista grave bilaterale con presenza di acufeni;
- Discopatie cervicali multiple in rachide verticalizzato con protrusioni a livello C3-C4 C4-C5 C5-C6 e C6-C7 con interessamento delle radici nervose spinali;
- Discopatie lombari multiple L1-L2, L4-L5 e L5-S1 che comprimono il sacco durale, con produzione di deficit nervosi a carico degli arti inferiori in deambulazione sensibilmente limitata. Osservando come i suddetti esiti risultino inquadrabili in un quadro di postumi permanenti come sopra detto e derivanti esclusivamente o concausalmente dall'attività lavorativa, si ricorda che per malattia professionale si intenda comunemente un “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” ulteriormente definibile come “una patologia la pagina 5 di 28