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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9905 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025 /5502
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA IA DE NZ, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice
TA IA DE NZ
N.R.G. 5502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA IA DE NZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5502/2025 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Parte_1 CodiceFiscale_1 de Rinaldo (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corsico CodiceFiscale_2
(MI) alla via Malakoff nr. 5.
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, P.IVA_2
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.02.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale il impugnando il Provvedimento Controparte_1 Prot. n. 0203830, emesso in data 7.10.2022 dall'Ufficio della Motorizzazione di Milano e notificato in data 14.10.2022 alla ricorrente, con il quale è stato disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, adducendone l'illegittimità e chiedendone la revoca.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
La era titolare di patente di guida conseguita nel 2006; a seguito di sentenza n 219/2017 del Pt_1 11/01/2017, il Tribunale di Milano condannava la ricorrente all'arresto per 5 mesi ed alla sospensione della patente di guida per mesi 6 relativamente a fatti avvenuti nell'aprile del 2015 per la violazione dell'all'art. 187, comma 8, D. Lgs 285/1992 (“Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119”). In data 08.06.2015 veniva contestata alla la violazione dell'art. 218, comma 6 del C.d.S. Pt_1
“per aver circolato con la patente sospesa in Magenta…” e, pertanto, in data 24.08.2015, il Prefetto della Provincia di Milano revocava la patente di guida della signora (doc.4 – provvedimento Pt_1 di revoca della patente del Prefetto del 24.08.2015). La è stata ammessa all'espiazione della pena detentiva in regime di affidamento in prova, Pt_1 con decorrenza dal 22.03.2022 e sino al 21.04.2023 in quanto il Magistrato di sorveglianza ha rilevato
“…che sussistono tutte le condizioni di legittimità e di merito per ammettere la condannata alla misura alternativa richiesta, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti e alla meritevolezza dell'affidamento in prova in casi particolari, sia in punto di idoneità della misura al pieno reinserimento della stessa…”. Parte ricorrente, con il parere positivo della Commissione medica della Lombardia, si è iscritta, per due volte a scuola guida, ma non è stata ammessa a sostenere la prova pratica, dopo il superamento delle prove orali, per “…la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art.120, comma 1, CdS…” asserita del resistente. CP_1
Il provvedimento di diniego è stato impugnato dalla avanti al TAR della Lombardia – sede Pt_1 di Milano – che con sentenza pubblicata in data 30.01.2025 (REG. RIC. 03384/2022 – 00327/2025
Reg. Prov. Coll.) e comunicata in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale civile competente per territorio e riemetteva le parti davanti al giudice ordinario.
Riassunto nei termini il giudizio la difesa della ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento emesso per eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, inadeguata ed erronea istruttoria e difetto di motivazione, adducendo l'erronea applicazione dell'art. 120 comma
1 C.d.S. di cui non ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti. In subordine ha richiamato l'applicazione del III comma dell'art. 120 del C.d.S. a norma del quale in caso di revoca della patente il nuovo titolo di guida può essere richiesto a fronte del semplice decorso di un triennio dalla revoca, senza necessità di un provvedimento riabilitativo.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del provvedimento impugnato.
Con decreto del 3.03.2025 il Giudice fissava udienza di discussione per il giorno 10.06.2025.
Ritualmente convenuto in giudizio, si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data
30.05.2025 il deducendo quanto segue. Controparte_1
Nel caso di specie la ricorrente ha subito la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 218 co. 6 C.d.S. e l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano le ha negato il titolo abilitativo, avendo ricevuto una comunicazione ostativa dalla Prefettura di Milano, perché dall'analisi del casellario giudiziale risulta che la ha subito due condanne, Pt_1 rispettivamente negli anni 1996 e 1997, per aver commesso il reato di cui all'art. 73 del D.P.R.
309/1990. Solo per la seconda condanna la ha conseguito un provvedimento riabilitativo, Pt_1 essendo la pena estinta in seguito all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre nella prima l'affidamento in prova era stato revocato e sostituito con la detenzione domiciliare, sicché, in assenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova, alcun provvedimento riabilitativo può ritenersi conseguito. Il resistente ha, pertanto, concluso chiedendo di CP_1 respingere integralmente il ricorso della in quanto infondato. Pt_1
All'udienza del 10.06.2025 il Giudice sentiti i difensori delle parti, ritenuta la causa di natura documentale rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta in data 21.11.2025 il Giudice ha pronunciato sentenza redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso proposto da non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni Parte_1 che seguono.
Preliminarmente non pare inutile ricordare che l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, è limitata agli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio;
l'atto amministrativo non può dunque essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre). Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario, potendo solo essere oggetto di disapplicazione.
Venendo all'esame del merito della vicenda, con il ricorso introduttivo del giudizio la ha Pt_1 chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a disporre della patente di guida;
l'oggetto del procedimento, è, quindi, circoscritto al provvedimento di diniego Prot. n. 0203830, emesso dal Ministero convenuto in data 7.10.2022, con il quale è stato disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, 1° comma, C.d.S., come da comunicazione citata in premessa”.
L'art. 120 comma 1 C.d.S., fondante il diniego del titolo di abilitazione alla guida, infatti, recita testualmente che: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato rientra nell'ambito di tale disposizione, in quanto è costituito dal diniego di rilascio della patente alla in considerazione delle pregresse condanne Pt_1 per il reato di cui agli art. 73 DPR 309/90, risultanti dal certificato del casellario giudiziale prodotto dallo stesso attore.
Nelle ipotesi di diniego al rilascio del titolo di guida, a differenza di quelle della revoca, sussiste il carattere vincolato del provvedimento della PA.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 80/2020, si è occupata della questione relativa all'automatismo del diniego di rilascio della patente a soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74, D.P.R. 309/90. La Corte ha osservato che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia in virtù della sentenza della stessa Corte n. 22/2018 (cioè la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del ritiro della patente che, ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 309/90, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché l'indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti) non sono utilizzabili nel caso di diniego del titolo abilitativo alla guida. Diversamente dal caso in cui la patente viene revocata, non vi è per il diniego lo spazio per una autonoma valutazione da parte della in ordine alla meritevolezza dell'interessato all'ammissione CP_2 all'esame per il conseguimento della patente di guida, dovendo la Pubblica Amministrazione attenersi a un meccanismo vincolato e privo dunque di discrezionalità, di verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
In particolare, il Giudice delle leggi ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Inoltre, si è sottolineato come l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incida in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la diversa gravità del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna costituiscono elementi rilevanti ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida.
Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 cod. strada non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.
Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 C.d.S. sollevate dal TAR Lombardia, in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
Per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
In base ai citati rilievi, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S.
Dalla documentazione agli atti emerge infatti che il provvedimento impugnato è stato emesso dal CP_1 resistente in data 14.10.2022 perché la risultava essere sottoposta all'espiazione di pena detentiva in Pt_1 regime di affidamento in prova, disposta con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano (doc. 5 di parte ricorrente); più nello specifico la nell'ottobre del 2022 era sottoposta ad espiazione di pena Pt_1 detentiva in regime di affidamento in prova ex art. 94 TU D.P.R. 309/90, in esecuzione della sentenza n.
7130/2019, emessa in data 3.06.2019 dal Tribunale ordinario di Milano, definitiva in data 18.09.2019. E di tale circostanza la era a conoscenza per esserle stato notificato il provvedimento in data 1.04.2022. Pt_1
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, quali può considerarsi l'avvenuta estinzione del reato per positiva conclusione dell'affidamento in prova (Cass. civ., sez. 2, 23 agosto 2022 n. 23815).
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda attorea non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene che sussistano validi motivi che giustificano la decisione di compensarle interamente tra le parti, ex art. 92 c.p.c., atteso che da un lato la domanda formulata dalla ricorrente non è stata accolta, dall'altra, però, la difesa del resistente non ha correttamente CP_1 identificato la causa dell'ostativo fondante la propria pretesa, limitandosi a richiamare genericamente che la ha subito sentenze di condanna ex artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 in epoca risalente, ossia nel 1996 Pt_1 e nel 1997, e riconducendo erroneamente la causa dell'ostativo alle sentenze di condanna della Corte D'Appello di Torino del 26.01.1996 e del 22.04.1997. Pur a fronte dell'emissione di un provvedimento interamente vincolato, si ritiene, infatti, che la pubblica Amministrazione abbia l'onere di identificare puntualmente e rendere esplicite e conoscibili al cittadino le condizioni personali in presenza delle quali vengono meno i requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, in tal modo attribuendo a tali condizioni soggettive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...]
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice
TA IA DE NZ
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA IA DE NZ, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 19.12.2025
Il Giudice
TA IA DE NZ
N.R.G. 5502/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA IA DE NZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5502/2025 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Parte_1 CodiceFiscale_1 de Rinaldo (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Corsico CodiceFiscale_2
(MI) alla via Malakoff nr. 5.
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, P.IVA_2
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive d'udienza, depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 6.02.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale il impugnando il Provvedimento Controparte_1 Prot. n. 0203830, emesso in data 7.10.2022 dall'Ufficio della Motorizzazione di Milano e notificato in data 14.10.2022 alla ricorrente, con il quale è stato disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, adducendone l'illegittimità e chiedendone la revoca.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
La era titolare di patente di guida conseguita nel 2006; a seguito di sentenza n 219/2017 del Pt_1 11/01/2017, il Tribunale di Milano condannava la ricorrente all'arresto per 5 mesi ed alla sospensione della patente di guida per mesi 6 relativamente a fatti avvenuti nell'aprile del 2015 per la violazione dell'all'art. 187, comma 8, D. Lgs 285/1992 (“Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119”). In data 08.06.2015 veniva contestata alla la violazione dell'art. 218, comma 6 del C.d.S. Pt_1
“per aver circolato con la patente sospesa in Magenta…” e, pertanto, in data 24.08.2015, il Prefetto della Provincia di Milano revocava la patente di guida della signora (doc.4 – provvedimento Pt_1 di revoca della patente del Prefetto del 24.08.2015). La è stata ammessa all'espiazione della pena detentiva in regime di affidamento in prova, Pt_1 con decorrenza dal 22.03.2022 e sino al 21.04.2023 in quanto il Magistrato di sorveglianza ha rilevato
“…che sussistono tutte le condizioni di legittimità e di merito per ammettere la condannata alla misura alternativa richiesta, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti e alla meritevolezza dell'affidamento in prova in casi particolari, sia in punto di idoneità della misura al pieno reinserimento della stessa…”. Parte ricorrente, con il parere positivo della Commissione medica della Lombardia, si è iscritta, per due volte a scuola guida, ma non è stata ammessa a sostenere la prova pratica, dopo il superamento delle prove orali, per “…la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art.120, comma 1, CdS…” asserita del resistente. CP_1
Il provvedimento di diniego è stato impugnato dalla avanti al TAR della Lombardia – sede Pt_1 di Milano – che con sentenza pubblicata in data 30.01.2025 (REG. RIC. 03384/2022 – 00327/2025
Reg. Prov. Coll.) e comunicata in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale civile competente per territorio e riemetteva le parti davanti al giudice ordinario.
Riassunto nei termini il giudizio la difesa della ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento emesso per eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, inadeguata ed erronea istruttoria e difetto di motivazione, adducendo l'erronea applicazione dell'art. 120 comma
1 C.d.S. di cui non ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti. In subordine ha richiamato l'applicazione del III comma dell'art. 120 del C.d.S. a norma del quale in caso di revoca della patente il nuovo titolo di guida può essere richiesto a fronte del semplice decorso di un triennio dalla revoca, senza necessità di un provvedimento riabilitativo.
Ha, pertanto, concluso chiedendo la revoca del provvedimento impugnato.
Con decreto del 3.03.2025 il Giudice fissava udienza di discussione per il giorno 10.06.2025.
Ritualmente convenuto in giudizio, si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data
30.05.2025 il deducendo quanto segue. Controparte_1
Nel caso di specie la ricorrente ha subito la revoca della patente quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 218 co. 6 C.d.S. e l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano le ha negato il titolo abilitativo, avendo ricevuto una comunicazione ostativa dalla Prefettura di Milano, perché dall'analisi del casellario giudiziale risulta che la ha subito due condanne, Pt_1 rispettivamente negli anni 1996 e 1997, per aver commesso il reato di cui all'art. 73 del D.P.R.
309/1990. Solo per la seconda condanna la ha conseguito un provvedimento riabilitativo, Pt_1 essendo la pena estinta in seguito all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre nella prima l'affidamento in prova era stato revocato e sostituito con la detenzione domiciliare, sicché, in assenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova, alcun provvedimento riabilitativo può ritenersi conseguito. Il resistente ha, pertanto, concluso chiedendo di CP_1 respingere integralmente il ricorso della in quanto infondato. Pt_1
All'udienza del 10.06.2025 il Giudice sentiti i difensori delle parti, ritenuta la causa di natura documentale rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta in data 21.11.2025 il Giudice ha pronunciato sentenza redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso proposto da non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni Parte_1 che seguono.
Preliminarmente non pare inutile ricordare che l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, è limitata agli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio;
l'atto amministrativo non può dunque essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre). Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario, potendo solo essere oggetto di disapplicazione.
Venendo all'esame del merito della vicenda, con il ricorso introduttivo del giudizio la ha Pt_1 chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a disporre della patente di guida;
l'oggetto del procedimento, è, quindi, circoscritto al provvedimento di diniego Prot. n. 0203830, emesso dal Ministero convenuto in data 7.10.2022, con il quale è stato disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, 1° comma, C.d.S., come da comunicazione citata in premessa”.
L'art. 120 comma 1 C.d.S., fondante il diniego del titolo di abilitazione alla guida, infatti, recita testualmente che: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato rientra nell'ambito di tale disposizione, in quanto è costituito dal diniego di rilascio della patente alla in considerazione delle pregresse condanne Pt_1 per il reato di cui agli art. 73 DPR 309/90, risultanti dal certificato del casellario giudiziale prodotto dallo stesso attore.
Nelle ipotesi di diniego al rilascio del titolo di guida, a differenza di quelle della revoca, sussiste il carattere vincolato del provvedimento della PA.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 80/2020, si è occupata della questione relativa all'automatismo del diniego di rilascio della patente a soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74, D.P.R. 309/90. La Corte ha osservato che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia in virtù della sentenza della stessa Corte n. 22/2018 (cioè la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca rispetto alla discrezionalità della parallela misura del ritiro della patente che, ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 309/90, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, nonché l'indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti) non sono utilizzabili nel caso di diniego del titolo abilitativo alla guida. Diversamente dal caso in cui la patente viene revocata, non vi è per il diniego lo spazio per una autonoma valutazione da parte della in ordine alla meritevolezza dell'interessato all'ammissione CP_2 all'esame per il conseguimento della patente di guida, dovendo la Pubblica Amministrazione attenersi a un meccanismo vincolato e privo dunque di discrezionalità, di verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
In particolare, il Giudice delle leggi ha evidenziato che il provvedimento di diniego, operando a monte del conseguimento del titolo, non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato e che, con specifico riferimento al diniego, non vi è alcuna contraddizione nella disciplina vigente tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Inoltre, si è sottolineato come l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incida in modo indifferenziato sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, dal momento che la diversa gravità del reato commesso e la condotta del reo successiva alla condanna costituiscono elementi rilevanti ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale, che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida.
Pertanto, si è ritenuto che il comma 1 dell'art. 120 cod. strada non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.
Le stesse considerazioni sono state espresse dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 81/2020 e da ultimo nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 C.d.S. sollevate dal TAR Lombardia, in relazione ai soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione.
Per le stesse ragioni, stante il chiaro disposto della norma, non è sufficiente il mero decorso del tempo dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna ai fini del rilascio del titolo, occorrendo l'intervento dei provvedimenti riabilitativi previsti dalla legge.
In base ai citati rilievi, il provvedimento di diniego risulta fondato sulla corretta applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 120 C.d.S.
Dalla documentazione agli atti emerge infatti che il provvedimento impugnato è stato emesso dal CP_1 resistente in data 14.10.2022 perché la risultava essere sottoposta all'espiazione di pena detentiva in Pt_1 regime di affidamento in prova, disposta con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano (doc. 5 di parte ricorrente); più nello specifico la nell'ottobre del 2022 era sottoposta ad espiazione di pena Pt_1 detentiva in regime di affidamento in prova ex art. 94 TU D.P.R. 309/90, in esecuzione della sentenza n.
7130/2019, emessa in data 3.06.2019 dal Tribunale ordinario di Milano, definitiva in data 18.09.2019. E di tale circostanza la era a conoscenza per esserle stato notificato il provvedimento in data 1.04.2022. Pt_1
Nel caso in esame, non vi è prova del fatto che sia intervenuta la riabilitazione prevista dagli artt. 178 e 179 c.p., né che siano intervenuti altri provvedimenti riabilitativi, quali può considerarsi l'avvenuta estinzione del reato per positiva conclusione dell'affidamento in prova (Cass. civ., sez. 2, 23 agosto 2022 n. 23815).
Alla luce dei formulati rilievi, la domanda attorea non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, questo Giudice ritiene che sussistano validi motivi che giustificano la decisione di compensarle interamente tra le parti, ex art. 92 c.p.c., atteso che da un lato la domanda formulata dalla ricorrente non è stata accolta, dall'altra, però, la difesa del resistente non ha correttamente CP_1 identificato la causa dell'ostativo fondante la propria pretesa, limitandosi a richiamare genericamente che la ha subito sentenze di condanna ex artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990 in epoca risalente, ossia nel 1996 Pt_1 e nel 1997, e riconducendo erroneamente la causa dell'ostativo alle sentenze di condanna della Corte D'Appello di Torino del 26.01.1996 e del 22.04.1997. Pur a fronte dell'emissione di un provvedimento interamente vincolato, si ritiene, infatti, che la pubblica Amministrazione abbia l'onere di identificare puntualmente e rendere esplicite e conoscibili al cittadino le condizioni personali in presenza delle quali vengono meno i requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, in tal modo attribuendo a tali condizioni soggettive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda svolta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...]
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice
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