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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/11/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 156/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.°156/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno ” e vertente TRA
, nato ad [...] il [...] ivi residente in [...]
) rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Mario Aniello C.F._1 Ercolino (C.F. ) ed elett.te dom.to ai fini del presente atto nel suo studio C.F._2 in Mugnano del Cardinale alla Via Campo n° 15;
- Appellante E
, nata a [...] il [...] e residente in Marigliano (Na) CP_1 al Corso Umberto I n. 315, (c.f. elettivamente domiciliata in Nola (Na) C.F._3 alla Via San Felice n. 56 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Giannini (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._4
- Appellata E (P.I.. , con sede in Verona, Lungadige Controparte_2 P.IVA_1 Cangrande n. 16, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_3 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta Atto del 09.04.2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798 per notar Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Persona_1 Bonito (c.f. ), giusta procura in atti;
C.F._5
- Appellata
Conclusioni: per parte appellante: “L'Avv. Mario Ercolino in difesa dell'appellante Parte_1
, rassegna le seguenti conclusioni come riportate nell'atto di appello: 1)
[...] Preliminarmente Voglia l'On.le Tribunale di Avellino ritenere ammissibile procedibile e fondato il presente appello in applicazione dei criteri determinati dalla novella L. 134/2012 art. 54 in parziale modifica dell'art. 342 cpc;
2) Voglia l'On.le Tribunale di Avellino adito in totale riforma della sentenza impugnata n° 1363/2021del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di appello del 07.01.2022 ( punti 1--2- 3 - 4) e per l'effetto accogliere in toto il presente atto di appello e, previa declaratoria di responsabilità al 100% unica ed esclusiva della convenuta condannare la al risarcimento CP_1 Controparte_4 integrale di tutti i danni materiali e non come patiti e patiendi dall'attore , Parte_1 pagando la somma di Euro € 1559,37 o quella maggiore o minore di competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Voglia l'On.le Tribunale di Avellino adito in parziale riforma della sentenza impugnata n°1363/2021 del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di appello del 07.01.2022 ( punti 1--2- 3- 4) e per l'effetto accogliere il presente atto di appello e,
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previa declaratoria di pari corresponsabilità al 50% o nella misura maggiore o minore che sarà determinata dall'On. Giudicante, di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, condannare la al risarcimento integrale di tutti i danni materiali e non come patiti e Controparte_4 patiendi dall'attore , pagando la quella somma maggiore o minore di Parte_1 competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 4) Voglia l'On.le Tribunale di Avellino condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Primo Grado e del presente Giudizio in Appello, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”. Per parte appellata “L'avv. Francesco Paolo Bonito, nella qualità di difensore Controparte_2 dell'appellata ,, in persona del legale rapp.te p.t., nel presente Controparte_5 procedimento promosso dal sig. , avverso la sentenza n. 1363/2021 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Avellino pubblicata in data 10.06.2021, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata e alle eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi formulate, che qui si abbiano per interamente ripetute e trascritte, e chiede ancora una volta , in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi di cui al capo II della comparsa Inoltre, nel merito, previo totale rigetto del gravame proposto, attesa l'inammissibilità e la infondatezza, sia in fatto che diritto, dei motivi ad esso sottesi, confermare integralmente la sentenza impugnata. Infine, in mero subordine e senza acquiescenza, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, contenere il risarcimento nei limiti dei danni effettivamente e concretamente provati nonché nei limiti di legge, escludendo, per le ragioni menzionate, il pagamento di ogni altra voce di danno non compiutamente allegata e dimostrata nel corso del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite, in favore della concludente. Chiede - previa verifica dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio - trattenersi la causa in decisione, con la concessione degli ordinari termini ex art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Impugna sin d'ora le avverse note di trattazione scritta”. Per parte appellata “dichiararsi la nullità, l'improponibilità, improcedibilità e/o CP_1 inammissibilità dell'atto di Appello per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 14/04/2022 a firma dell'avv. Sebastiano Tramontano;
• rigettarsi l'Appello, così come proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in diritto e confermarsi Parte_1 integralmente la Sentenza di I grado n. 1363/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, dott. Cerullo, nel procedimento civile recante n. 1081/2019 R.G; • condannarsi l'appellante, e comunque chi di dovere, al pagamento in favore della sig.ra delle spese e dei CP_1 compensi di lite anche del presente grado di giudizio, come da nota spese che sarà depositata unitamente alla comparsa conclusionale, con distrazione al sottoscritto procuratore. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuale memoria di replica.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la Sentenza n. 1363/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, in data 04.06.2021 e depositata in cancelleria data 10.06.2021. Parte appellante permetteva che: con atto di citazione del 07.01.2019 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Avellino, e la soc. CP_1 [...]
al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi all'autovettura CP_4 Fiat 500, TG. Fl 319SZ di proprietà; che in data 2 ottobre 2018 su Via Roma nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV) tale autovettura Fiat 500 targata FL319SZ, in sosta sul lato destro della carreggiata, veniva investita al lato sinistro dal veicolo Nissan RA targata CN509LX di proprietà di dalla stessa condotta, ed assicurata con la CP_1 CP_6 Controparte_7 polizza n° 30/125274314; in conseguenza dell'incidente la vettura Fiat 500 targata FL319SZ riportava ingenti e consistenti danni con interessamento della carrozzeria, danni
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successivamente quantificati nella somma di €1559,37; senza esito restavano la richiesta di risarcimento danno, in regime di risarcimento diretto ex. Art. 149 CdA, alla convenuta
[...] e l'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 alla detta CP_4 compagnia iscritta la causa a ruolo, essa veniva istruita ed infine il Controparte_4 Giudice di Pace adito in data 10.06.2021 depositava Sentenza n. 1363/2021 con la quale rigettava la domanda con condanna di esso attore al pagamento delle spese di causa. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1) nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione”, avendo il giudicante definito il procedimento ignorando l'attività istruttoria espletata da essa parte attrice e con motivazione apparente;
“2 violazione e falsa applicazione degli articoli 113/115”, contestando l'appellante la sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico sulla base di un erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, con riferimento sia alla documentazione prodotta che alla prova testimoniale;
in particolare, eccependo “la violazione dell'art. 2054 c.c. e art. 173 c.d.s.” per aver il giudice di pace attribuito l'esclusiva responsabilità del verificarsi del sinistro, senza tener conto della circostanza che dal compendio probatorio del primo grado fosse emerso che al momento dell'evento la conducente del veicolo danneggiante stesse impegnando con la mano il cellulare, in violazione ed erronea applicazione dell'articolo 173, co. 2, che vieta ai conducenti, durante la marcia, di utilizzare apparecchi, smartphone, computer portatili e notebook;
l'erronea valutazione della documentazione rilasciata dalla Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, relativa all'esistenza del segnale di divieto di sosta sul lato destro della strada interessata dal sinistro, eccependo l'esistenza di segnaletica di divieto di sosta sul lato sinistro della carreggiata, anziché su quello destro dove si trovava in sosta il proprio veicolo;
la violazione nell'articolo 157 co. 7 Cds, per l'erronea applicazione della presunzione di responsabilità, atteso che, al momento dell'urto, esso appellante si trovava già all'interno della vettura, con la portiera in fase di chiusura e non di apertura, precisando che tale circostanza poteva essere desunta dalla disamina della propria c.t.p. e dal materiale fotografico relativo ai danni riportati dai veicoli;
“3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cpc relazione all'articolo 2697 c.c.”, contestando l'appellante che il giudice di pace non avesse tenuto conto delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, con riferimento alla prova per testimoni, al comportamento dell'attore, al comportamento del convenuto e ai danni relativi ai veicoli coinvolti;
“4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c., contestando l'appellante che il Giudice di Pace, in assenza della prova sull'esatta dinamica del sinistro e del grado di colpa dei due conducenti, avrebbe dovuto applicare il criterio sussidiario della pari responsabilità previsto dall'art. 2054 c.c. Parte appellante concludeva: “1) Preliminarmente Voglia il Tribunale di Avellino ritenere ammissibile procedibile e fondato il presente appello in applicazione dei criteri determinati dalla novella L. 134/2012 art. 54 in parziale modifica dell'art. 342 cpc;
2) Voglia il Tribunale di Avellino adito in totale riforma delle sentenza impugnata n° 1363/2021del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ( punti 1--2- 3 - 4) e per l'effetto accogliere in toto il presente atto di appello e, previa declaratoria di responsabilità al 100% unica ed esclusiva della convenuta condannare la CP_1 [...] al risarcimento integrale di tutti i danni materiali e non come patiti e patiendi CP_4 dall'attore , pagando la somma di Euro € 1559,37 o quella maggiore o minore Parte_1 di competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3)Voglia il Tribunale di Avellino adito in parziale riforma delle sentenza impugnata n° 1363/2021 del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ( punti 1--2- 3- 4) e per l'effetto accogliere il presente atto di appello e, previa declaratoria di pari corresponsabilità al 50% o nella misura maggiore o minore che sarà determinata dall'On. Giudicante, di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, condannare la al risarcimento integrale di tutti i danni materiali e non Controparte_4 come patiti e patiendi dall'attore , pagando la quella somma maggiore o Parte_1
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minore di competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di CP_8
e del presente Giudizio in Appello.”.
[...] Con Comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo: l'inammissibilità ed Controparte_9 improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., con riferimento ai termini di notifica del gravame e all'iscrizione a ruolo del giudizio nei termini previsti dagli articoli 347 e 348 c.p.c.; nel merito l'infondatezza dei motivi di appello, avendo il Giudice motivato le ragioni del rigetto della domanda con riguardo alle deposizioni dei testi ed alla documentazione allegata e correttamente analizzato gli elementi probatori forniti, da cui il rigetto della domanda per mancanza di prova;
evidenziando che il Giudice avesse altresì ritenuto la domanda improcedibile accogliendo l'eccezione ritualmente sollevata per non avere l'attore consentito la visione del proprio veicolo;
evidenziando la correttezza della pronuncia anche in ordine alla quantificazione del danno, laddove il Giudice aveva ritenuto lo stesso non provato e non supportato da valida documentazione fiscale. Parte appellata concludeva: “a) - in via del tutto preliminare, dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione per i motivi esposti al capo I) del presente atto;
c) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi di cui al capo II della presente comparsa, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
c) - previo rigetto del gravame proposto, attesa l'inammissibilità e la infondatezza, sia in fatto che diritto, dei motivi ad esso sottesi, confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite, in favore della concludente”. Con Comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata che CP_1 eccepiva: l'improcedibilità dell'appello e la decadenza dall'impugnazione; l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c.; la nullità dell'appello, per omessa specifica indicazione dei motivi di gravame;
l'infondatezza del gravame, con conferma della sentenza appellata sulla base delle corretta valutazione da parte del giudice di pace delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio primo grado. Parte appellata concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza o difesa, - Dichiarare la nullità, l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto - di Appello per i motivi anzidetti;
- Rigettare l'Appello, così come proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in - diritto e confermare integralmente Pt_1 la sentenza di 1° grado n. 1363/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino, dott. Cerullo nel procedimento civile recante NRG 1081/2019; - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio (anche del presente grado di giudizio (con attribuzione al sottoscritto difensore).”. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, infine, veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In limine litis, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dalle parti appellate ex art. 342 c.p.c., giova notare come, secondo la giurisprudenza prevalente, detta norma non esiga né un progetto di sentenza alternativo a quello di cui alla pronuncia gravata, né la trascrizione della stessa, ma soltanto la chiara ed inequivoca indicazione delle contestazioni a questa rivolte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10916/2017; v. anche Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Discende che, nel caso di specie, l'indicazione dei motivi di appello, di cui all'atto introduttivo, vada giudicata rituale, atteso che risultano ben individuabili le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze e le modifiche della Sentenza di primo grado richieste. Tanto chiarito, può ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione.
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Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha, in sintesi, Parte_1 contestato la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione, lamentando che il Giudice avesse ignorato l'attività istruttoria espletata da essa parte attrice, vanificando l'attività difensiva e travisando gravemente alcune circostanze di fatto, deducendo che la sentenza con motivazione apparente fosse assolutamente nulla in quanto affetta da “error in procedendo”, eccependo anche che la sentenza non offrisse una precisa e puntuale applicazione delle norme di diritto fondanti il provvedimento di rigetto della domanda, in palese disapplicazione di quanto emerso dalla prova documentale e testimoniale. Le contestazioni sono infondate. Va notato come dalla lettura della Sentenza impugnata emerga chiaramente che il Giudice di prime cure abbia fondato la motivazione di rigetto della domanda attorea sulla scorta della disamina di tutto il materiale istruttorio, ovvero sulla valutazione e sul confronto delle deposizioni rese dai testi escussi, nonché sulla documentazione allegata. Non può, pertanto, reputarsi sussistente il lamentato vizio di omessa o carente motivazione, il quale ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. in tema ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 06/06/2012), né il vizio di motivazione “apparente”, che ricorre allorquando la motivazione sia basata su una affermazione generale e astratta (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024), ovvero quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022), tutti vizi non evidenziabili nel provvedimento impugnato. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., con riguardo alla valutazione delle risultanze della prova orale e della deposizione della teste , nonché la violazione dell'art. 2054 Testimone_1 C.c. e dell'art.173 Cds., nonché ha contestato le risultanze dell'attività della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, prodotte dalla convenuta, ha contestato la violazione dell'art. 157 Cds e ha eccepito l'infondatezza di quanto riportato dal Giudice circa la mancata messa a disposizione del veicolo Fiat 500 per la stima dei danni. Anche le predette doglianze non hanno pregio. Anzitutto, circa la prova testimoniale, è bene ricordare come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010). Nel caso di specie, il Giudice motivava le ragioni del convincimento circa la minore attendibilità della teste , cognata dell'attore , per avere ella fornito dichiarazioni Tes_1 Pt_1 generiche e contraddittorie sulle modalità del sinistro, nonché imprecise ed incomplete con valutazioni soggettive circa la possibilità per le autovetture di sostare lungo la Via Nazionale, contrapponendole al contenuto della deposizione del teste anch'egli Testimone_2 testimone diretto del sinistro, ma non legato alle parti in causa ed indifferente agli interessi in lite. Inoltre, la deposizione della teste non consentiva di appurare con certezza la Tes_1
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contestata circostanza dell'uso del cellulare da parte di al momento del sinistro, CP_1 in quanto tale dichiarazione non corrispondeva a quella resa dal teste , che Tes_2 espressamente negava tale fatto. Inoltre, il medesimo teste negava pure il fatto che Tes_2 la vettura Nissan RA condotta dalla avesse “sbandato”, come sostenuto invece da CP_1 parte attrice. Parimenti è a dirsi circa la questione relativa all'apertura dello sportello, poiché il teste confermava che il conducente dell'autovettura Fiat 500, in sosta in violazione Tes_2 del divieto esistente, all'improvviso avesse aperto lo sportello anteriore provocando la collisione con l'autovettura Nissan RA che sopraggiungeva e espressamente negava la veridicità dell'opposta ricostruzione di parte attrice (v. Verbale di udienza del 3/12/2020, fasc. I grado). Peraltro, circa la condotta tenuta nell'occasione dallo , il Tribunale non può Pt_1 esimersi dal soggiungere come, ai sensi dell'art. 157 Codice della strada, comma 7, “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”, sicché, nel caso di specie, essendo evidente che lo sportello della autovettura Fiat 500 fosse certamente aperto al momento dell'urto con l'autovettura Nissan RA, la manovra posta in essere dallo costituiva comunque pericolo ed intralcio per Pt_1 la circolazione ed era gravemente imprudente. Circa il parcheggio in divieto di sosta, costituiva poi circostanza documentale che, a fronte di richiesta del difensore della del seguente contenuto: CP_1
il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mugnano del Cardinale avesse riscontrato l'inoltrata richiesta con nota del seguente tenore:
Pertanto, la delibazione sul punto del primo Giudice che contrapponeva alla valutazione della teste non solo l'opposto contenuto della deposizione del teste , ma anche Tes_1 Tes_2 la documentazione allegata dalla difesa convenuta, privilegiando il contenuto di quest'ultima,
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risulta senza dubbio corretta (v. in tema ex multis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015 “Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.”). In merito alla mancata ispezione dell'autoveicolo Fiat 500, vi è da constatare come non fosse stato affatto documentato che parte attrice avesse dato seguito all'invito rivolto dall'Assicurazione a far sottoporre il proprio mezzo ad ispezione, sicché la conseguenza da trarne era quella della improcedibilità della domanda (v. in tema Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 25/01/2018), come accertato dal primo Giudice. Quanto alla stima dei danni, va, inoltre, dato rilievo alle argomentazioni spese dal primo Giudice anche in merito allo scarso valore probatorio del preventivo di riparazione dell'autoveicolo, non accompagnato da documentazione fiscale ("In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha infatti valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (Cass., 15 maggio 2013, n. 11765)" (Cass. civ. 10315/2014), aspetto nemmeno oggetto di specifica impugnativa in questa sede.
Il secondo motivo di appello va, quindi, rigettato. Con il terzo motivo l'appellante contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. In proposito vi è, anzitutto, da rammentare il fondamentale insegnamento secondo cui "La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni,, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato
o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016).” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016). Nel caso di specie non si riscontra nella pronuncia impugnata alcuna illegittima inversione o scorretta attribuzione degli oneri probatori, mentre, quanto al compendio probatorio, il Giudice di pace ha ampiamente motivato la scelta di attribuire maggior peso al materiale istruttorio costituito dalla deposizione del teste , in quanto indifferente Tes_2 rispetto agli interessi in lite e non legato alle parti in causa ed alla Nota proveniente dalla Polizia municipale del Comune di Mugnano del Cardinale. Pertanto infondata è anche la doglianza appellante di violazione dell'art. 116 c.p.c. (v. ancora ex multis Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n.2573 “Per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 116 del Cpc è necessario considerare che, poiché esso prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente
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apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione (peraltro, e più correttamente ai sensi del n. 4 dell'articolo 360 del Cpc) è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso, oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi.”). In aggiunta, è bene rammentare che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., le prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. SU n. 898/99; Cass. n.1117/17; Cass n. 25696/2018; Cass n. 25697/2018). In particolare, l'esame e la valutazione dei documenti esibiti e delle risultanze delle prove testimoniali involgono, invero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Nell'ipotesi concreta, deve escludersi un mal governo delle risultanze istruttorie o un non corretto utilizzo del libero convincimento, avendo non solo il Giudice di Pace indicato le ragioni a fondamento della scelta di valorizzare una deposizione testimoniale piuttosto che un'altra, ma anche operato una congrua valutazione complessiva ed unitaria del materiale probatorio, individuando la convergenza tra prova testimoniale e prove documentali. Anche il terzo motivo di appello va, dunque, rigettato. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c., ritenendo che nel caso di specie tale principio avrebbe dovuto essere applicato per l'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. La tesi non è condivisibile. Sulla scorta del rilievo maggiormente determinante ascritto alla deposizione del teste
, per quanto sopra detto, e della documentazione allegata, il Giudice di Pace ha Tes_2 tratto la corretta conseguenza che la responsabilità esclusiva del sinistro di causa fosse da ascrivere proprio al veicolo attoreo. In vero, non si ignora che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a vincere la presunzione di concorso dell'altro, all'uopo essendo necessario un riscontro che il danneggiato si sia attenuto alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (v. ex multis Cass Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01) “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.”), cionondimeno tale opzione ermeneutica viene completata con l'affermazione che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv. 620533 - 01). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere
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fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 13672 del 21/05/2019 Rv. 654218 - 01, Cass. n. 09425 del 27/04/2011 Rv. 617824 - 01 e Cass. n. 09550 del 22/04/2009 Rv. 608197 - 01)”. (cf. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12884). Orbene, nel caso di specie, essendo emerso che il conducente della vettura Fiat 500 avesse aperto all'improvviso e mentre era fermo in spazio non consentito lo sportello, violando l'art. 157 comma 7 Cds, è stato validamente escluso il concorso di colpa a carico del conducente della autovettura Nissan RA. In conclusione, la motivazione addotta dal primo Giudice a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea si appalesa, dunque, nel suo complesso, corretta e risulta immune dalle censure e dai vizi contestati dalla difesa appellante. Data l'infondatezza dei motivi proposti, l'appello di avverso la Parte_1 Sentenza n. 1363/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino va, dunque, rigettato. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in favore delle parti appellate, in base alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (fino a €5.200,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate. Va poi rammentato che, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede, quindi, come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti Parte_1 appellate, delle spese di giudizio, che si liquidano, per ciascuna delle parti appellate, in €1.278,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
con distrazione, quanto all'appellata in favore del CP_1 procuratore costituito, Avv. Raffaele Giannini, per dichiarato anticipo.
3. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 31 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.°156/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno ” e vertente TRA
, nato ad [...] il [...] ivi residente in [...]
) rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Mario Aniello C.F._1 Ercolino (C.F. ) ed elett.te dom.to ai fini del presente atto nel suo studio C.F._2 in Mugnano del Cardinale alla Via Campo n° 15;
- Appellante E
, nata a [...] il [...] e residente in Marigliano (Na) CP_1 al Corso Umberto I n. 315, (c.f. elettivamente domiciliata in Nola (Na) C.F._3 alla Via San Felice n. 56 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Giannini (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._4
- Appellata E (P.I.. , con sede in Verona, Lungadige Controparte_2 P.IVA_1 Cangrande n. 16, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_3 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta Atto del 09.04.2019, rep. n. 15593, racc. n. 8798 per notar Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Persona_1 Bonito (c.f. ), giusta procura in atti;
C.F._5
- Appellata
Conclusioni: per parte appellante: “L'Avv. Mario Ercolino in difesa dell'appellante Parte_1
, rassegna le seguenti conclusioni come riportate nell'atto di appello: 1)
[...] Preliminarmente Voglia l'On.le Tribunale di Avellino ritenere ammissibile procedibile e fondato il presente appello in applicazione dei criteri determinati dalla novella L. 134/2012 art. 54 in parziale modifica dell'art. 342 cpc;
2) Voglia l'On.le Tribunale di Avellino adito in totale riforma della sentenza impugnata n° 1363/2021del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di appello del 07.01.2022 ( punti 1--2- 3 - 4) e per l'effetto accogliere in toto il presente atto di appello e, previa declaratoria di responsabilità al 100% unica ed esclusiva della convenuta condannare la al risarcimento CP_1 Controparte_4 integrale di tutti i danni materiali e non come patiti e patiendi dall'attore , Parte_1 pagando la somma di Euro € 1559,37 o quella maggiore o minore di competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Voglia l'On.le Tribunale di Avellino adito in parziale riforma della sentenza impugnata n°1363/2021 del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di appello del 07.01.2022 ( punti 1--2- 3- 4) e per l'effetto accogliere il presente atto di appello e,
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previa declaratoria di pari corresponsabilità al 50% o nella misura maggiore o minore che sarà determinata dall'On. Giudicante, di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, condannare la al risarcimento integrale di tutti i danni materiali e non come patiti e Controparte_4 patiendi dall'attore , pagando la quella somma maggiore o minore di Parte_1 competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 4) Voglia l'On.le Tribunale di Avellino condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di Primo Grado e del presente Giudizio in Appello, con attribuzione allo scrivente difensore antistatario”. Per parte appellata “L'avv. Francesco Paolo Bonito, nella qualità di difensore Controparte_2 dell'appellata ,, in persona del legale rapp.te p.t., nel presente Controparte_5 procedimento promosso dal sig. , avverso la sentenza n. 1363/2021 emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Avellino pubblicata in data 10.06.2021, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata e alle eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi formulate, che qui si abbiano per interamente ripetute e trascritte, e chiede ancora una volta , in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi di cui al capo II della comparsa Inoltre, nel merito, previo totale rigetto del gravame proposto, attesa l'inammissibilità e la infondatezza, sia in fatto che diritto, dei motivi ad esso sottesi, confermare integralmente la sentenza impugnata. Infine, in mero subordine e senza acquiescenza, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto, contenere il risarcimento nei limiti dei danni effettivamente e concretamente provati nonché nei limiti di legge, escludendo, per le ragioni menzionate, il pagamento di ogni altra voce di danno non compiutamente allegata e dimostrata nel corso del precedente grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite, in favore della concludente. Chiede - previa verifica dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio - trattenersi la causa in decisione, con la concessione degli ordinari termini ex art. 190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Impugna sin d'ora le avverse note di trattazione scritta”. Per parte appellata “dichiararsi la nullità, l'improponibilità, improcedibilità e/o CP_1 inammissibilità dell'atto di Appello per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 14/04/2022 a firma dell'avv. Sebastiano Tramontano;
• rigettarsi l'Appello, così come proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in diritto e confermarsi Parte_1 integralmente la Sentenza di I grado n. 1363/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, dott. Cerullo, nel procedimento civile recante n. 1081/2019 R.G; • condannarsi l'appellante, e comunque chi di dovere, al pagamento in favore della sig.ra delle spese e dei CP_1 compensi di lite anche del presente grado di giudizio, come da nota spese che sarà depositata unitamente alla comparsa conclusionale, con distrazione al sottoscritto procuratore. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuale memoria di replica.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la Sentenza n. 1363/2021, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, in data 04.06.2021 e depositata in cancelleria data 10.06.2021. Parte appellante permetteva che: con atto di citazione del 07.01.2019 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Avellino, e la soc. CP_1 [...]
al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi all'autovettura CP_4 Fiat 500, TG. Fl 319SZ di proprietà; che in data 2 ottobre 2018 su Via Roma nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV) tale autovettura Fiat 500 targata FL319SZ, in sosta sul lato destro della carreggiata, veniva investita al lato sinistro dal veicolo Nissan RA targata CN509LX di proprietà di dalla stessa condotta, ed assicurata con la CP_1 CP_6 Controparte_7 polizza n° 30/125274314; in conseguenza dell'incidente la vettura Fiat 500 targata FL319SZ riportava ingenti e consistenti danni con interessamento della carrozzeria, danni
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successivamente quantificati nella somma di €1559,37; senza esito restavano la richiesta di risarcimento danno, in regime di risarcimento diretto ex. Art. 149 CdA, alla convenuta
[...] e l'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 alla detta CP_4 compagnia iscritta la causa a ruolo, essa veniva istruita ed infine il Controparte_4 Giudice di Pace adito in data 10.06.2021 depositava Sentenza n. 1363/2021 con la quale rigettava la domanda con condanna di esso attore al pagamento delle spese di causa. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1) nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione”, avendo il giudicante definito il procedimento ignorando l'attività istruttoria espletata da essa parte attrice e con motivazione apparente;
“2 violazione e falsa applicazione degli articoli 113/115”, contestando l'appellante la sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico sulla base di un erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, con riferimento sia alla documentazione prodotta che alla prova testimoniale;
in particolare, eccependo “la violazione dell'art. 2054 c.c. e art. 173 c.d.s.” per aver il giudice di pace attribuito l'esclusiva responsabilità del verificarsi del sinistro, senza tener conto della circostanza che dal compendio probatorio del primo grado fosse emerso che al momento dell'evento la conducente del veicolo danneggiante stesse impegnando con la mano il cellulare, in violazione ed erronea applicazione dell'articolo 173, co. 2, che vieta ai conducenti, durante la marcia, di utilizzare apparecchi, smartphone, computer portatili e notebook;
l'erronea valutazione della documentazione rilasciata dalla Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, relativa all'esistenza del segnale di divieto di sosta sul lato destro della strada interessata dal sinistro, eccependo l'esistenza di segnaletica di divieto di sosta sul lato sinistro della carreggiata, anziché su quello destro dove si trovava in sosta il proprio veicolo;
la violazione nell'articolo 157 co. 7 Cds, per l'erronea applicazione della presunzione di responsabilità, atteso che, al momento dell'urto, esso appellante si trovava già all'interno della vettura, con la portiera in fase di chiusura e non di apertura, precisando che tale circostanza poteva essere desunta dalla disamina della propria c.t.p. e dal materiale fotografico relativo ai danni riportati dai veicoli;
“3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cpc relazione all'articolo 2697 c.c.”, contestando l'appellante che il giudice di pace non avesse tenuto conto delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, con riferimento alla prova per testimoni, al comportamento dell'attore, al comportamento del convenuto e ai danni relativi ai veicoli coinvolti;
“4) violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c., contestando l'appellante che il Giudice di Pace, in assenza della prova sull'esatta dinamica del sinistro e del grado di colpa dei due conducenti, avrebbe dovuto applicare il criterio sussidiario della pari responsabilità previsto dall'art. 2054 c.c. Parte appellante concludeva: “1) Preliminarmente Voglia il Tribunale di Avellino ritenere ammissibile procedibile e fondato il presente appello in applicazione dei criteri determinati dalla novella L. 134/2012 art. 54 in parziale modifica dell'art. 342 cpc;
2) Voglia il Tribunale di Avellino adito in totale riforma delle sentenza impugnata n° 1363/2021del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ( punti 1--2- 3 - 4) e per l'effetto accogliere in toto il presente atto di appello e, previa declaratoria di responsabilità al 100% unica ed esclusiva della convenuta condannare la CP_1 [...] al risarcimento integrale di tutti i danni materiali e non come patiti e patiendi CP_4 dall'attore , pagando la somma di Euro € 1559,37 o quella maggiore o minore Parte_1 di competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 3)Voglia il Tribunale di Avellino adito in parziale riforma delle sentenza impugnata n° 1363/2021 del Giudice di Pace di Avellino ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ( punti 1--2- 3- 4) e per l'effetto accogliere il presente atto di appello e, previa declaratoria di pari corresponsabilità al 50% o nella misura maggiore o minore che sarà determinata dall'On. Giudicante, di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, condannare la al risarcimento integrale di tutti i danni materiali e non Controparte_4 come patiti e patiendi dall'attore , pagando la quella somma maggiore o Parte_1
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minore di competenza che il Tribunale riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di CP_8
e del presente Giudizio in Appello.”.
[...] Con Comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo: l'inammissibilità ed Controparte_9 improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., con riferimento ai termini di notifica del gravame e all'iscrizione a ruolo del giudizio nei termini previsti dagli articoli 347 e 348 c.p.c.; nel merito l'infondatezza dei motivi di appello, avendo il Giudice motivato le ragioni del rigetto della domanda con riguardo alle deposizioni dei testi ed alla documentazione allegata e correttamente analizzato gli elementi probatori forniti, da cui il rigetto della domanda per mancanza di prova;
evidenziando che il Giudice avesse altresì ritenuto la domanda improcedibile accogliendo l'eccezione ritualmente sollevata per non avere l'attore consentito la visione del proprio veicolo;
evidenziando la correttezza della pronuncia anche in ordine alla quantificazione del danno, laddove il Giudice aveva ritenuto lo stesso non provato e non supportato da valida documentazione fiscale. Parte appellata concludeva: “a) - in via del tutto preliminare, dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione per i motivi esposti al capo I) del presente atto;
c) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto per i motivi di cui al capo II della presente comparsa, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
c) - previo rigetto del gravame proposto, attesa l'inammissibilità e la infondatezza, sia in fatto che diritto, dei motivi ad esso sottesi, confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite, in favore della concludente”. Con Comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'appellata che CP_1 eccepiva: l'improcedibilità dell'appello e la decadenza dall'impugnazione; l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c.; la nullità dell'appello, per omessa specifica indicazione dei motivi di gravame;
l'infondatezza del gravame, con conferma della sentenza appellata sulla base delle corretta valutazione da parte del giudice di pace delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio primo grado. Parte appellata concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza o difesa, - Dichiarare la nullità, l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto - di Appello per i motivi anzidetti;
- Rigettare l'Appello, così come proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in - diritto e confermare integralmente Pt_1 la sentenza di 1° grado n. 1363/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino, dott. Cerullo nel procedimento civile recante NRG 1081/2019; - Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio (anche del presente grado di giudizio (con attribuzione al sottoscritto difensore).”. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, infine, veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. In limine litis, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dalle parti appellate ex art. 342 c.p.c., giova notare come, secondo la giurisprudenza prevalente, detta norma non esiga né un progetto di sentenza alternativo a quello di cui alla pronuncia gravata, né la trascrizione della stessa, ma soltanto la chiara ed inequivoca indicazione delle contestazioni a questa rivolte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10916/2017; v. anche Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Discende che, nel caso di specie, l'indicazione dei motivi di appello, di cui all'atto introduttivo, vada giudicata rituale, atteso che risultano ben individuabili le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze e le modifiche della Sentenza di primo grado richieste. Tanto chiarito, può ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione.
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Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha, in sintesi, Parte_1 contestato la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione, lamentando che il Giudice avesse ignorato l'attività istruttoria espletata da essa parte attrice, vanificando l'attività difensiva e travisando gravemente alcune circostanze di fatto, deducendo che la sentenza con motivazione apparente fosse assolutamente nulla in quanto affetta da “error in procedendo”, eccependo anche che la sentenza non offrisse una precisa e puntuale applicazione delle norme di diritto fondanti il provvedimento di rigetto della domanda, in palese disapplicazione di quanto emerso dalla prova documentale e testimoniale. Le contestazioni sono infondate. Va notato come dalla lettura della Sentenza impugnata emerga chiaramente che il Giudice di prime cure abbia fondato la motivazione di rigetto della domanda attorea sulla scorta della disamina di tutto il materiale istruttorio, ovvero sulla valutazione e sul confronto delle deposizioni rese dai testi escussi, nonché sulla documentazione allegata. Non può, pertanto, reputarsi sussistente il lamentato vizio di omessa o carente motivazione, il quale ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. in tema ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 06/06/2012), né il vizio di motivazione “apparente”, che ricorre allorquando la motivazione sia basata su una affermazione generale e astratta (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024), ovvero quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022), tutti vizi non evidenziabili nel provvedimento impugnato. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., con riguardo alla valutazione delle risultanze della prova orale e della deposizione della teste , nonché la violazione dell'art. 2054 Testimone_1 C.c. e dell'art.173 Cds., nonché ha contestato le risultanze dell'attività della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, prodotte dalla convenuta, ha contestato la violazione dell'art. 157 Cds e ha eccepito l'infondatezza di quanto riportato dal Giudice circa la mancata messa a disposizione del veicolo Fiat 500 per la stima dei danni. Anche le predette doglianze non hanno pregio. Anzitutto, circa la prova testimoniale, è bene ricordare come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di prova testimoniale, l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito -la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata- ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse.” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17630 del 28/07/2010). Nel caso di specie, il Giudice motivava le ragioni del convincimento circa la minore attendibilità della teste , cognata dell'attore , per avere ella fornito dichiarazioni Tes_1 Pt_1 generiche e contraddittorie sulle modalità del sinistro, nonché imprecise ed incomplete con valutazioni soggettive circa la possibilità per le autovetture di sostare lungo la Via Nazionale, contrapponendole al contenuto della deposizione del teste anch'egli Testimone_2 testimone diretto del sinistro, ma non legato alle parti in causa ed indifferente agli interessi in lite. Inoltre, la deposizione della teste non consentiva di appurare con certezza la Tes_1
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contestata circostanza dell'uso del cellulare da parte di al momento del sinistro, CP_1 in quanto tale dichiarazione non corrispondeva a quella resa dal teste , che Tes_2 espressamente negava tale fatto. Inoltre, il medesimo teste negava pure il fatto che Tes_2 la vettura Nissan RA condotta dalla avesse “sbandato”, come sostenuto invece da CP_1 parte attrice. Parimenti è a dirsi circa la questione relativa all'apertura dello sportello, poiché il teste confermava che il conducente dell'autovettura Fiat 500, in sosta in violazione Tes_2 del divieto esistente, all'improvviso avesse aperto lo sportello anteriore provocando la collisione con l'autovettura Nissan RA che sopraggiungeva e espressamente negava la veridicità dell'opposta ricostruzione di parte attrice (v. Verbale di udienza del 3/12/2020, fasc. I grado). Peraltro, circa la condotta tenuta nell'occasione dallo , il Tribunale non può Pt_1 esimersi dal soggiungere come, ai sensi dell'art. 157 Codice della strada, comma 7, “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”, sicché, nel caso di specie, essendo evidente che lo sportello della autovettura Fiat 500 fosse certamente aperto al momento dell'urto con l'autovettura Nissan RA, la manovra posta in essere dallo costituiva comunque pericolo ed intralcio per Pt_1 la circolazione ed era gravemente imprudente. Circa il parcheggio in divieto di sosta, costituiva poi circostanza documentale che, a fronte di richiesta del difensore della del seguente contenuto: CP_1
il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Mugnano del Cardinale avesse riscontrato l'inoltrata richiesta con nota del seguente tenore:
Pertanto, la delibazione sul punto del primo Giudice che contrapponeva alla valutazione della teste non solo l'opposto contenuto della deposizione del teste , ma anche Tes_1 Tes_2 la documentazione allegata dalla difesa convenuta, privilegiando il contenuto di quest'ultima,
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risulta senza dubbio corretta (v. in tema ex multis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015 “Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.”). In merito alla mancata ispezione dell'autoveicolo Fiat 500, vi è da constatare come non fosse stato affatto documentato che parte attrice avesse dato seguito all'invito rivolto dall'Assicurazione a far sottoporre il proprio mezzo ad ispezione, sicché la conseguenza da trarne era quella della improcedibilità della domanda (v. in tema Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1829 del 25/01/2018), come accertato dal primo Giudice. Quanto alla stima dei danni, va, inoltre, dato rilievo alle argomentazioni spese dal primo Giudice anche in merito allo scarso valore probatorio del preventivo di riparazione dell'autoveicolo, non accompagnato da documentazione fiscale ("In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha infatti valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur (Cass., 15 maggio 2013, n. 11765)" (Cass. civ. 10315/2014), aspetto nemmeno oggetto di specifica impugnativa in questa sede.
Il secondo motivo di appello va, quindi, rigettato. Con il terzo motivo l'appellante contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. In proposito vi è, anzitutto, da rammentare il fondamentale insegnamento secondo cui "La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni,, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato
o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016).” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016). Nel caso di specie non si riscontra nella pronuncia impugnata alcuna illegittima inversione o scorretta attribuzione degli oneri probatori, mentre, quanto al compendio probatorio, il Giudice di pace ha ampiamente motivato la scelta di attribuire maggior peso al materiale istruttorio costituito dalla deposizione del teste , in quanto indifferente Tes_2 rispetto agli interessi in lite e non legato alle parti in causa ed alla Nota proveniente dalla Polizia municipale del Comune di Mugnano del Cardinale. Pertanto infondata è anche la doglianza appellante di violazione dell'art. 116 c.p.c. (v. ancora ex multis Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n.2573 “Per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 116 del Cpc è necessario considerare che, poiché esso prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente
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apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione (peraltro, e più correttamente ai sensi del n. 4 dell'articolo 360 del Cpc) è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso, oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi.”). In aggiunta, è bene rammentare che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., le prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. SU n. 898/99; Cass. n.1117/17; Cass n. 25696/2018; Cass n. 25697/2018). In particolare, l'esame e la valutazione dei documenti esibiti e delle risultanze delle prove testimoniali involgono, invero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Nell'ipotesi concreta, deve escludersi un mal governo delle risultanze istruttorie o un non corretto utilizzo del libero convincimento, avendo non solo il Giudice di Pace indicato le ragioni a fondamento della scelta di valorizzare una deposizione testimoniale piuttosto che un'altra, ma anche operato una congrua valutazione complessiva ed unitaria del materiale probatorio, individuando la convergenza tra prova testimoniale e prove documentali. Anche il terzo motivo di appello va, dunque, rigettato. Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c., ritenendo che nel caso di specie tale principio avrebbe dovuto essere applicato per l'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. La tesi non è condivisibile. Sulla scorta del rilievo maggiormente determinante ascritto alla deposizione del teste
, per quanto sopra detto, e della documentazione allegata, il Giudice di Pace ha Tes_2 tratto la corretta conseguenza che la responsabilità esclusiva del sinistro di causa fosse da ascrivere proprio al veicolo attoreo. In vero, non si ignora che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente a vincere la presunzione di concorso dell'altro, all'uopo essendo necessario un riscontro che il danneggiato si sia attenuto alle norme sulla circolazione e di comune prudenza (v. ex multis Cass Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01) “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.”), cionondimeno tale opzione ermeneutica viene completata con l'affermazione che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 26004 del 05/12/2011 Rv. 620533 - 01). L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere
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fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 13672 del 21/05/2019 Rv. 654218 - 01, Cass. n. 09425 del 27/04/2011 Rv. 617824 - 01 e Cass. n. 09550 del 22/04/2009 Rv. 608197 - 01)”. (cf. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12884). Orbene, nel caso di specie, essendo emerso che il conducente della vettura Fiat 500 avesse aperto all'improvviso e mentre era fermo in spazio non consentito lo sportello, violando l'art. 157 comma 7 Cds, è stato validamente escluso il concorso di colpa a carico del conducente della autovettura Nissan RA. In conclusione, la motivazione addotta dal primo Giudice a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea si appalesa, dunque, nel suo complesso, corretta e risulta immune dalle censure e dai vizi contestati dalla difesa appellante. Data l'infondatezza dei motivi proposti, l'appello di avverso la Parte_1 Sentenza n. 1363/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino va, dunque, rigettato. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in favore delle parti appellate, in base alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (fino a €5.200,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate. Va poi rammentato che, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede, quindi, come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da . Parte_1
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti Parte_1 appellate, delle spese di giudizio, che si liquidano, per ciascuna delle parti appellate, in €1.278,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
con distrazione, quanto all'appellata in favore del CP_1 procuratore costituito, Avv. Raffaele Giannini, per dichiarato anticipo.
3. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_1 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 31 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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