Articolo 4 della Legge 30 giugno 1989, n. 244
Articolo 3
Versione
2 luglio 1989
Art. 4. 1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell' articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall' articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61 , dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.
2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall' articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70 , come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 .
3. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall' articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117 .
4. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall' articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61 , e' abrogato.
5. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117 .
6. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo valutato in lire 26.500.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1989.
Note all' art. 4 :
- L' art. 39 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dall' art. 13 della legge n. 61/1984 , cosi' recita:
"Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'art. 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".
- Si trascrive il testo dell'intero art. 1 della legge n. 70/1980 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):
"Art. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.
Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e di L. 10.000. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all' art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge".
- La legge n. 117/1985 concerne: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione". Si trascrive il testo del relativo art. 1:
"Art. 1. - Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all' art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo e' aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che e' fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica. L'aggiornamento e' calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire. In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare e' quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari e' determinato, con le modalita' indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985". - L' art. 54, comma 1, della legge n. 18/1979 , come modificato dall' art. 16 della legge n. 61/1984 , stabiliva: "Il trattamento economico spettante, a norma dell' art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , ai componenti del seggio e' fissato in L. 75.000 per il presidente e in L. 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge".
Entrata in vigore il 2 luglio 1989