Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°42 /2023
R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.Aldo Canino, come da procura in atti
E
elettivamente domiciliato presso la Sede di Teramo, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.Silvana Mariotti e dall'Avv.Armando Gambino
All'udienza del giorno 15 gennaio 2025 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dall' . CP_1
Così deciso in Teramo in data 15 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 8
Per la ricorrente:
“accertare e dichiarare: l'illegittima, la nullità o l'annullamento e l'infondatezza ed inefficacia della comunicazione di revoca del 27.03.2021 e successiva comunicazione dell' del 16 febbraio 2022 diretta alla restituzione dell'importo di Euro 9.000,00 CP_1 percepito dalla ricorrente dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2020, in ordine alla domanda avente Prot. INPS-RDC-2019-488053 per l'ottenimento del Reddito Di
Cittadinanza (R.D.C.), ed ogni atto prodromico e conseguenziale, e per l'effetto, accertare e dichiarare: che nulla dovrà restituirsi all' resistente, Controparte_2 stante la regolarità della citata domanda amministrativa in ragione della documentazione prodotta in atti, per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare: l'illegittima, la nullità o l'annullamento e l'infondatezza ed inefficacia della comunicazione di revoca del 04.05.2021 e successiva comunicazione dell' del 16 novembre 2021 diretta alla restituzione dell'importo di Euro 2.498,81 CP_1 percepito dalla ricorrente dal mese di novembre 2020 al mese di marzo 2021, in ordine alla domanda avente Prot. per l'ottenimento Parte_2 del Reddito Di Cittadinanza(R.D.C.), ed ogni atto prodromico e conseguenziale, e per l'effetto, accertare e dichiarare: che nulla dovrà restituirsi all' Controparte_2 resistente, stante la regolarità della citata domanda amministrativa in ragione della documentazione prodotta in atti, per le causali di cui in narrativa […]”.
*** Per l' : CP_1
“Rigetti il ricorso per infondatezza della pretesa, nonché per la mancanza dei requisiti di legge, per tutte le ragioni ampiamente spiegate in premessa, con conferma dei provvedimenti adottati dall' , per i quali è causa. CP_1 Per l'effetto, accerti e dichiari la rilevanza dell'omissione di comunicazione posta in essere dalla ricorrente all'atto della presentazione delle domande di Reddito di Cittadinanza di cui in premessa, riconoscendo la legittimità dei provvedimenti di revoca e di decadenza dal beneficio posti in essere dall' in danno della ricorrente, CP_1 escludendo ogni possibile ripristino della erogazione dei benefici de quibus;
Rigettare conseguentemente ogni domanda di condanna spiegata in danno dell' , CP_1 in quanto illegittima ed infondata […];
***
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato il 13/01/2023 , in epigrafe Parte_1
generalizzata, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di aver presentato domanda amministrativa avente Prot. INPS-RDC-2019-488053 per l'ottenimento del Reddito Di Cittadinanza (R.D.C.) e che, per l'effetto, l' CP_1
provvedeva all'erogazione della concessa prestazione reddituale per 18 (diciotto) mesi;
- che seguiva la presentazione di una nuova domanda amministrativa di rinnovo del
R.D.C. avente Prot. INPS-RDC-2020-3105462, anch'essa accolta dall'
[...]
; CP_2
2 di 8 - che l' di Teramo, con comunicazione del 27.03.2021, invero, revocava il CP_1
beneficio della prima domanda avente Prot. INPS-RDC-2019-488053, per la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a) 2) L. 26/2019) non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”;
- che l' di Teramo, inoltre, con comunicazione del 04.05.2021, revocava anche il CP_1
beneficio della seconda domanda avente Prot. 3105462, per la CP_3 seguente motivazione: “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. 26/2019”;
- che, per l'effetto, con successiva comunicazione del 16 febbraio 2022, veniva pretesa dall' , la restituzione a carico della ricorrente, dell'importo di € 9.000,00 percepito CP_1
dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2020, in relazione alla prima domanda amministrativa e con comunicazione del 16.11.2021, veniva pretesa dall' , anche la CP_1 restituzione dell'importo di € 2.498,81, percepito per i successivi mesi da novembre
2020 a marzo 2021, in relazione alla seconda domanda di rinnovo;
- che in data 2 luglio 2021 ed in data 6 dicembre 2021, veniva presentata dall'incaricato
Ente di Patronato, istanza di riesame avverso le revoche dal beneficio concesso ed anche avverso le comunicazioni dirette alla restituzione degli importi percepiti a titolo di
R.D.C, invero, tali richieste rimanevano prive di riscontro;
- che, in data 17 marzo 2022, veniva presentato ricorso amministrativo avverso le citate comunicazioni ricevute dall'Ente previdenziale, tuttavia, alcun riscontro perveniva nonostante il decorso di novanta giorni.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente adiva il Tribunale di Teramo, Sezione
Lavoro, per le seguenti motivazioni fattuali e giuridiche:
- inesistenza, quanto al provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza concesso a seguito della domanda Prot. INPS-RDC-2019-488053, del presupposto della revoca, esplicitato nella motivazione del relativo provvedimento, vale a dire la mancanza di residenza in Italia dell'istante, che non risultava, infatti, né avere una residenza diversa da quella dichiarata nella domanda, vale a dire in Mosciano S.Angelo, via Marco Biagi,
n.8, negli ultimi due anni, tanto da aver beneficiato regolarmente delle prestazioni del servizio sanitario nazionale a mezzo del medico di base, dott. di cui Persona_1 chiedeva l'escussione in qualità di teste, né risultava iscritta tra gli irreperibili nel registro della popolazione residente;
- inesistenza, quanto al provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza concesso in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3105462, del presupposto della revoca
3 di 8 stessa, vale a dire l'essere stata la domanda presentata prima del decorso di diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza precedentemente concesso, una volta accertata la legittimità della precedente concessione del beneficio.
Si è costituito in giudizio l' per resistere alla domanda, di cui ha chiesto il CP_1
rigetto, per i motivi in fatto ed in diritto esposti nella memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone due domande, che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la fruizione da parte della ricorrente del reddito di cittadinanza, provvidenza da cui l' l'ha dichiarata decaduta, in relazione sia alla CP_1
provvedenza concessa in accoglimento della domanda prot. INPS-RDC-2019-488053 sia di quella concessa in accoglimento della domanda INPS-RDC-2020-3105462, con la conseguente ripetizione dei ratei indebitamente riscossine.
In sede di costituzione in giudizio l' ha precisato che la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza concesso in accoglimento della prima domanda è stata determinata dalla circostanza dell'inizio a luglio 2018 di un rapporto di lavoro dipendente da parte della ricorrente come collaboratrice domestica, proseguito fino al 28.10.2020 e seguito dalla percezione della NASpI. L'odierna ricorrente avrebbe dovuto dichiarare tale attività nella prima domanda di reddito di cittadinanza del 2019, come pure in quella del 2020 e anche nella dichiarazione sostitutiva unica 2020. Dalle domande amministrative depositate dall' risultava che detta dichiarazione non era stata resa. CP_1
La deduzione svolta dall' è fondata. CP_1
Va premesso che il presente giudizio concerne l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'erogazione del reddito di cittadinanza e la valutazione degli effetti di tale accertamento, ove negativo, con riferimento innanzi tutto alla domanda prot.
[...]
Parte_3
La circostanza dell'essere stato il reddito di cittadinanza – concesso inizialmente dall' in accoglimento di tale domanda – revocato sulla base della motivazione CP_1
della mancanza del presupposto della residenza in Italia della richiedente, è inidonea a rappresentare una causa di preclusione della possibilità per l' di addurre una CP_1
diversa ragione di esclusione del beneficio, potendo incidere solo sul regolamento delle spese di lite.
Infatti, il presente giudizio si configura come giudizio sul rapporto, anziché sulla legittimità dell'atto amministrativo di revoca del reddito di cittadinanza, e la cognizione devoluta al giudicante è pertanto estesa alla verifica tutti i presupposti della concessione
4 di 8 di tale prestazione, di cui sia contestata in giudizio l'esistenza, nello specifico la regolarità della domanda amministrativa in ordine alle dichiarazioni in essa rese dalla parte istante, indipendentemente dai motivi per cui la prestazione, inizialmente concessa in via amministrativa, sia stata poi revocata dall' . Controparte_2
Si rileva dunque, nel merito, che l'art.7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (conv., con modifiche, nella legge n.26 del 28 marzo 2019), invocato dall' , così dispone: CP_1
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La ricorrente ha ottenuto il reddito di cittadinanza con la prima domanda, prot.
INPS-RDC-2019-488053; in essa, per come risulta dalla copia del relativo modulo dalla stessa sottoscritto, nulla veniva dichiarato, nella sezione riservata all'indicazione delle
“Attività lavorative in corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità”.
La sezione avrebbe dovuto essere compilata con l'indicazione del reddito derivante da lavoro dipendente, che la ricorrente percepiva nella sua qualità di collaboratrice familiare in base a contratto di lavoro da lei stipulato nel 2018 ed ancora in corso alla data di presentazione della prima domanda di concessione del reddito di cittadinanza, giusta quanto da lei ammesso nel ricorso introduttivo della presente controversia.
È, quindi, incontestabile che la domanda amministrativa presentata dalla ricorrente
- a cui la stessa ha dedotto, senza, fornire la relativa prova, di aver allegato l'attestazione
ISEE da cui rilevare il reddito da lavoro dipendente in questione – è stata irregolarmente redatta.
Irrilevante è la produzione, effettuata in giudizio dalla ricorrente, dell'attesazione
ISEE riferita al proprio nucleo familiare, da cui risulta l'importo di € 4.865,00 quale indicatore della situazione economica equivalente di esso formato esclusivamente da lei.
Infatti, in tale attestazione si precisa che il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente è avvenuto “in base ai dati contenuti nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica con numero di protocollo CodiceFiscale_1
da in data 07/01/2022”, ossia in data successiva alla Parte_1
presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-488053.
5 di 8 Avrebbe dovuto essere prodotta, invece, l'attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-
488053.
Al fine di stabilire se l'omissione dell'attestazione ISEE da cui rilevare l'esistenza e l'ammontare del reddito da lavoro dipendente fosse irrilevante, come in definitiva viene dall'attrice dedotto in base al presupposto dell'invarianza del reddito e della sufficienza a consentirne l'accertamento dell'acquisizione di una dichiarazione ISEE successiva, sia stata effettivamente ininfluente ai fini della concessione del reddito di cittadinanza.
In altri termini, deve accertarsi in base agli elementi acquisiti in giudizio diversi dalla predetta attestazione, riferita ad un periodo d'imposizione successivo a quello cui deve aversi riguardo ai fini della concessione della prestazione, se la situazione economica dell'attrice sia rimasta invariata rispetto a quella esistente al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-488053.
A tale domanda deve essere data risposta negativa.
Dall'estratto contributivo in atti risulta che la ricorrente nel periodo d'imposta CP_1
relativo al 2018 ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con accreditamento dei relativi contributi previdenziali per n.26 settimane per un reddito pari, in tale semestre, ad € 3.334,50 e nel periodo d'imposizione relativo al 2019 ha ricevuto l'accreditamento di contributi previdenziali per n.52 settimane in base ad un reddito pari ad € 6.747,00; nel periodo dall'01.01.2021 al 26.12.2021, cui si riferisce la dichiarazione posta a base dell'attestazione della situazione economica equivalente prodotta in giudizio dalla ricorrente, il di lei reddito personale era invece costituito dall'indennità NASPI pari ad €
6.742,00.
La domanda di concessione del reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-
488053, in cui la ricorrente si è astenuta dall'indicare alcuna somma percepita a titolo di redditi da lavoro dipendente, avrebbe potuto ritenersi regolarmente compilata, in tale parte, solo se l'attestazione della situazione economica equivalente riferita al periodo di imposizione di riferimento fosse stata ad essa allegata e, in mancanza, fosse risultata perfettamente sovrapponibile, per mancanza di variazioni, all'attestazione dalla stessa depositata a corredo del ricorso giurisdizionale.
Invece, la produzione di tale attestazione nulla dimostra circa l'effettiva invarianza di detta situazione economica equivalente e quindi è inidonea a dimostrare che, sebbene la regolare attestazione difettasse a corredo della domanda di concessione di reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-488053, in ogni caso si sarebbe trattato di mera
6 di 8 carenza di allegazione documentale anziché di omessa dichiarazione di dato, acquisibile tramite integrazione successiva, la cui omissione sarebbe da questa risultata irrilevante.
In sostanza, stante l'incidenza sulla parte attrice dell'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio, in primis quello reddituale, deve ritenersi che, a seguito della contestazione sul punto sollevata dall' in sede CP_1
giudiziale, sarebbe stato onere della stessa fornire la prova di aver allegato alla citata istanza di concessione del reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-488053 attestazione ISEE e, in mancanza, che il dato che sarebbe dovuto risultare da essa fosse, in ogni caso, rimasto successivamente invariato, in tal ipotesi soltanto potendo ritenersi che l'attestazione ISEE prodotta in giudizio, riferita a successivo periodo d'imposizione, valga a dimostrare la regolarità sostanziale della domanda prot. INPS-RDC-2019-
488053 (vale a dire che, se a tale domanda fosse stata allegata attestazione ISEE, questa avrebbe provato che la mancata indicazione nell'istanza del reddito di lavoro dipendente riguardava un dato inidoneo ad escludere il diritto o ridurre la misura della prestazione).
In altri termini, alla data in cui l'attrice ha presentato la prima istanza di reddito di cittadinanza prot.INPS-RDC-2019-488053, anteriore a quella cui è riferita l'attestazione
ISEE prodotta, la situazione economica equivalente era diversa da quella rappresentata in tale attestazione e sarebbe stato pertanto onere della ricorrente produrre l'attestazione
ISEE riferita a quella data al fine di dimostrare che l'istanza stessa era accoglibile, giacchè sarebbe stato sufficiente acquisire attestazione ISEE ad integrazione di essa per rilevarne la percezione da parte dell'istante di reddito il cui importo era rientrante nel limite stabilito per la concessione della richiesta prestazione e per la liquidazione di essa nella misura in effetti erogata, poi, dall' . CP_1
La ricorrente ha inoltre inteso produrre in corso di giudizio l'attestazione ISEE relativa 2020, con le note di trattazione scritta dell'8 settembre 2023.
Anche tale documento, tuttavia, riguarda un periodo d'imposizione differente dal
2018 e come tale è inidoneo a dimostrare la situazione economica della ricorrente alla data dell'istanza di erogazione di reddito di cittadinanza prot. INPS-RDC-2019-488053.
La domanda di accertamento del diritto alla fruizione del reddito di cittadinanza in relazione alla domanda prot. RD 2019 – 488053 deve essere pertanto rigettata. CP_1
Circa la domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto dell' di chiedere CP_1
in restituzione i ratei erogati in forza dell'iniziale accoglimento di tale domanda, di cui all'alinea terzo delle conclusioni del ricorso, si rileva che alla reiezione della domanda di accertamento del diritto alla concessione del reddito di cittadinanza consegue quella
7 di 8 della domanda di accertamento negativo della ripetibilità dei ratei riscossi della prestazione, stante il carattere indebito di questi.
In ordine alla revoca del reddito di cittadinanza disposta con riferimento alla prestazione concessa in accoglimento della domanda successivamente presentata dalla ricorrente, di cui al terzo alinea delle conclusioni del ricorso, il rigetto delle domande citate implica che debba ritenersi sussistente la condizione ostativa alla concessione della prestazione rappresentata dal mancato decorso, alla domanda di presentazione della relativa istanza, di almeno diciotto mesi dalla revoca (art.7, comma 11, d.l.n.4 del
2019, conv., con modificazioni, nella legge n.26 del 2019).
Di conseguenza, va rigettata anche la domanda in esame, diretta ad ottenere una dichiarazione d'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza concesso alla ricorrente in accoglimento della seconda domanda da lei presentata e di dichiarazione di inesistenza del diritto dell' di richiedere in restituzione i ratei della prestazione CP_1
erogati.
Circa le spese di lite, si ritiene ricorrano le condizioni per la dichiarazione di irripetibilità delle stesse da parte dell' , in relazione alla natura della controversia, CP_1 da ritenenersi compresa tra quelle di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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