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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2092 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2092 del 2022 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Agrippina CP_1
Porcelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bassiano (LT), P.zza G.
Matteotti n.15, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bianca Controparte_2
Maria Menichelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), alla via
Satrico n. 25, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo:
Conclusioni congiunte delle parti precisate all'udienza odierna “conferma dei provvedimenti presidenziali (assegnazione alla resistente della dependance;
con assegno a carico del padre di mantenimento in favore di di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
Istat e da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e nessun assegno di mantenimento è previsto per l'uno o per
l'altro e a carico dell'altro coniuge, le parti concordano che il ricorrente verserà alla resistente la
Pagina 1 somma complessiva di € 9.000,00 a soddisfazione in via transattiva di ogni pretesa economica, per omessi versamenti di spese straordinarie e di assegni di mantenimento in favore di , Per_1 versando a decorrere dal mese di aprile 2025 200,00 al mese in aggiunta all'assegno di mantenimento per la IA , sino al raggiungimento della somma di € 9.000,00, Le parti Per_1 concordano che l'assegno di mantenimento per e l'assegno di € 200,00 sopra indicato Per_1
verrà versato entro il 20 di ogni mese. Il ricorrente continuerà a farsi carico delle utenze della dependance sino al raggiungimento dell'indipedenza economica della IA, salva necessità di modifica, con compensazione delle spese di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza non definitiva n. 2144 del 2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e che con separata contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori.
Alla data odierna che era stata fissata per escussione dei testi, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo alle condizioni indicate in epigrafe, che sono state lette alle parti e dalle stesse espressamente confermate. Il G.I. ha, pertanto, invitato le parti a precisare le conclusioni e le parti le hanno precisate chiedendo la ratifica dell'accordo, e hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2092 del 2022, così provvede:
“Accoglie le conclusioni congiunte delle parti come riportate in epigrafe.
Compensa integralmente le spese di lite”
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2092 del 2022 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Agrippina CP_1
Porcelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bassiano (LT), P.zza G.
Matteotti n.15, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Bianca Controparte_2
Maria Menichelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina (LT), alla via
Satrico n. 25, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo:
Conclusioni congiunte delle parti precisate all'udienza odierna “conferma dei provvedimenti presidenziali (assegnazione alla resistente della dependance;
con assegno a carico del padre di mantenimento in favore di di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
Istat e da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina;
le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e nessun assegno di mantenimento è previsto per l'uno o per
l'altro e a carico dell'altro coniuge, le parti concordano che il ricorrente verserà alla resistente la
Pagina 1 somma complessiva di € 9.000,00 a soddisfazione in via transattiva di ogni pretesa economica, per omessi versamenti di spese straordinarie e di assegni di mantenimento in favore di , Per_1 versando a decorrere dal mese di aprile 2025 200,00 al mese in aggiunta all'assegno di mantenimento per la IA , sino al raggiungimento della somma di € 9.000,00, Le parti Per_1 concordano che l'assegno di mantenimento per e l'assegno di € 200,00 sopra indicato Per_1
verrà versato entro il 20 di ogni mese. Il ricorrente continuerà a farsi carico delle utenze della dependance sino al raggiungimento dell'indipedenza economica della IA, salva necessità di modifica, con compensazione delle spese di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
Si dà atto che con sentenza non definitiva n. 2144 del 2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e che con separata contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori.
Alla data odierna che era stata fissata per escussione dei testi, le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo alle condizioni indicate in epigrafe, che sono state lette alle parti e dalle stesse espressamente confermate. Il G.I. ha, pertanto, invitato le parti a precisare le conclusioni e le parti le hanno precisate chiedendo la ratifica dell'accordo, e hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 2092 del 2022, così provvede:
“Accoglie le conclusioni congiunte delle parti come riportate in epigrafe.
Compensa integralmente le spese di lite”
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 2