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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est. dott.ssa Alessandra Ferraro - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 147/2023 R.G. (alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 163/2023 R.G.), trattenuta in decisione all'udienza dell'1/4/2025, vertente tra
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci-
APPELLANTE e appellato nel procedimento riunito n. 163/2023 contro
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso
Vito Russo e Antonella Liuzzi-
APPELLATA e appellante nel procedimento riunito n. 163/2023 nonché contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 TR
, in proprio e in qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1
(c.f. ), tutti in proprio e in qualità di eredi Persona_2 C.F._3 di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrica Cavallo Persona_3
Cavallo-
già (p. iva , in Controparte_4 CP_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefania Bello-
LP VA (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._4 dagli Avv.ti Vincenzo Farina e Sergio Losavio- già (p. iva Controparte_4 Controparte_6
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_4
e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Giannoccaro e Antonila De Pandis- appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.196/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 25.01.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 1° aprile 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 10.9.2002 (iscritto al 3932/2002 RG),
e , in proprio ed in Persona_2 Controparte_2 Persona_1 qualità di eredi di , convenivano in giudizio Persona_3 P_
ET OR, e , chiedendo la loro condanna Controparte_7 Controparte_8 in solido al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro
381.596,83, patiti a causa del sinistro stradale in cui aveva perso la vita la loro congiunta.
Gli attori esponevano che: -in data 21.11.2000, intorno alle ore 8:55,
percorreva la Strada Statale 613 (c.d. superstrada Brindisi- Persona_3
Lecce, in direzione di quest'ultimo centro), alla guida della propria autovettura, allorquando, nel completare la manovra di sorpasso di altra auto lungo una curva sinistrorsa, impattava violentemente contro l'autocarro autocarro AT EC - Daily
35.8 targato AP104JN, intestato a ET OR, noleggiato da
[...]
e condotto da . Il mezzo si trovava fermo sulla Controparte_1 Controparte_8 corsia di sorpasso, a ridosso della barriera spartitraffico, al fine di effettuare lavori di manutenzione dell'aiuola spartitraffico;
-la presenza del mezzo, che costituiva ostacolo alla circolazione, non era adeguatamente segnalata, dato che l'unica segnaletica predisposta consisteva in un segnale di “divieto di sorpasso” posizionato a soli 10 mt. di distanza dal mezzo, un segnale di “direzione obbligatoria a destra” sito sullo stesso autocarro e un segnale di “lavori in corso” posizionato a circa 50 mt. e disposto in una posizione tale da rendersi invisibile alla -la Persona_3 conducente, pertanto, si trovava nell'impossibilità di evitare l'impatto con il mezzo, nonostante vi tentasse frenando bruscamente;
-la ditta appaltatrice dei lavori non pag. 2/26 aveva dunque rispettato le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, nonché agli artt. 30,31 e 34 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada relativi alla segnaletica di cantiere. Parte attrice chiedeva dunque il risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 381.596,83, di cui 175.595,34
a titolo di danno morale (82.633,10 per e 92.962,24 per i Sigg.ri Per_2
; 5.164,57 a titolo di danno biologico iure hereditatis e 15.493,71 Persona_3 quale danno morale iure hereditatis; 82.633,10 a titolo di danno esistenziale in capo al coniuge;
92.962,00 a titolo di danno esistenziale in favore dei Per_2 genitori;
a titolo di danno patrimoniale, 5.100,00 per i danni all'autovettura e
4.648,11 per le spese funerarie.
Con comparsa depositata in data 05.11.2002, si costituiva Controparte_9
., in seguito , in qualità di impresa assicuratrice
[...] Controparte_10 dell'autocarro, deducendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della la quale viaggiava a velocità sostenuta, ben oltre il limite Persona_3 consentito;
evidenziava dunque l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni, rispetto ai quali contestava altresì la quantificazione.
Con comparsa depositata in data 28.11.2002, si costituiva
[...]
(d'ora innanzi , ditta appaltatrice dei lavori di Controparte_1 P_ manutenzione dell'aiuola spartitraffico, la quale deduceva le medesime censure svolte da Controparte_9
Nel corso del giudizio si costituiva, con atto di intervento volontario,
[...]
in qualità di impresa assicuratrice della società la Controparte_6 P_ quale deduceva anch'essa l'esclusiva responsabilità della nella Persona_3 causazione del sinistro, anche sulla scorta delle sopravvenienze probatorie. Più precisamente, la deducente Compagnia evidenziava che vi era stato un errore nella relazione d'intervento riportante i rilievi svolti sul luogo del sinistro: in essa era stato erroneamente riportato che , il quale aveva il compito di Per_4 presegnalare la presenza del cantiere a mezzo di bandierina rossa e giubbotto fosforescente, si trovava a mt. 55 dal mezzo, mentre invece la corretta indicazione doveva essere di mt. 155, come successivamente chiarito dagli stessi verbalizzanti con specifica nota del 18.07.2005. Tanto consentiva di ritenere che il cantiere fosse correttamente segnalato e dunque che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi interamente alla in via gradata, la Compagnia chiedeva Persona_3
pag. 3/26 che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un concorso di colpa della società che eseguiva i lavori, questa deve essere intesa in una percentuale minima, da tanto derivando una diversa quantificazione dei danni.
Si costituiva, infine, ET OR, assumendo l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, stante la sua condotta di guida e la Persona_3 velocità di percorrenza da questa tenuta. Evidenziava altresì che la responsabilità del proprietario del mezzo non poteva in alcun modo dirsi sussistente dato che l'autocarro era in uso alla in forza di regolare contratto di fornitura e P_ noleggio, da ciò derivando che non poteva essere richiesto a quest'ultimo alcun danno per mancata segnalazione del cantiere né poteva individuarsi in capo al proprietario del mezzo una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'attività svolta dalla citata impresa.
rimaneva contumace. Controparte_8
2. Con successivo atto di citazione del 18.02.2005, dava avvio al Pt_1 procedimento iscritto al n. 828/2005 R.G. (che veniva riunito a quello iscritto al n.
3932/2002 RG) nei confronti di ET OR, e P_ Controparte_9 chiedendo di accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla ed a ET OR e, per l'effetto, condannarli, in solido P_ tra loro e con al pagamento della somma di euro Controparte_9
221.936,13 ai sensi dell'art. 1916 c.c.: più precisamente, deduceva di aver Pt_1 provveduto, trattandosi di infortunio sul lavoro, ad erogare, ai sensi del T.U.
n.1124/1965, il previsto indennizzo in favore dei superstiti, ammontante, al momento della domanda, alla somma di euro 221.936,13, che l'Istituto aveva diritto a recuperare dai responsabili del sinistro.
Nel giudizio introdotto da si costituiva per la società Pt_1 Controparte_9
, quale impresa assicuratrice dell'autocarro AT EC tg. AP104JN Controparte_11 di proprietà di ET OR, contestando la domanda;
deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla imprudente condotta di guida di;
impugnava anche nel quantum la Persona_3 domanda attrice “perché assurda e infondata”; disconosceva le prestazioni di cui l' chiedeva il rimborso. Pt_1
In detto giudizio si costituiva altresì la quale, in primo luogo, P_ chiedeva di chiamare in giudizio la Compagnia Controparte_12
pag. 4/26 , con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione per la Controparte_13 responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata da ogni pagamento di somme che dovessero essere poste a suo carico. Avverso la domanda proposta dall la convenuta deduceva la mancanza di prova dell'effettivo pagamento Pt_1 Cont dell'indennità, sia per omessa comunicazione alla della richiesta di rimborso e sia per genericità delle voci indicate nel prospetto di spesa e nell'attestato di spesa prodotti dall . Nel merito, deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da Pt_1 imputare esclusivamente a , richiamando a sostegno il Persona_3 rapporto di servizio redatto dalla Polizia Stradale, dal quale emergeva, in capo alla predetta, la velocità eccessiva e non adeguata alle condizioni della strada per la presenza di lavori stradali debitamente segnalati;
richiamava altresì la relazione di perizia redatta dall'ing. , incaricato dal Pubblico Ministero nel Persona_5 procedimento penale a carico di , legale rappresentante della Controparte_14 P_
[...
In ordine al quantum della domanda di rimborso avanzata dall' la società Pt_1 convenuta contestava la mancanza di prova circa l'effettiva riscossione degli importi da parte degli eredi di , i quali avevano promosso un Persona_3 analogo giudizio di risarcimento danni per la somma di euro 381.596,83, per cui un'eventuale condanna al rimborso richiesto da verrebbe a determinare una Pt_1 duplicazione del risarcimento
3.-Disposta la riunione dei due procedimenti e istruita la causa a mezzo documenti, prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 25.01.2023, ha accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in oggetto, Controparte_1 condannandola al pagamento della somma di euro 255.740 in favore di Per_2
a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto coniugale;
euro
[...]
154.790,60 in favore di a titolo di danno non patrimoniale da Controparte_2 perdita del rapporto genitoriale;
euro 154.790,60 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto genitoriale in favore di e Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi di;
3.191,20 in favore di
[...] Persona_1 Per_2
a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie;
ha rigettato ogni
[...] ulteriore istanza nei confronti di ha rigettato ogni domanda risarcitoria P_ avanzata nei confronti di ET OR, e Controparte_4
pag. 5/26 ; - ha accolto parzialmente la domanda di surroga avanzata da Controparte_8
e, per l'effetto, condannato a pagare in favore dell'istituto la somma di Pt_1 P_ euro 1.456,92; -ha accolto la domanda di garanzia formulata da nei P_ confronti di e, per l'effetto, condannato quest'ultima a Controparte_6 tenere indenne la propria assicurata entro il limite del massimale di euro
158.228,45.
3.1. A sostegno della decisione, il primo giudice ha escluso innanzitutto l'applicazione al caso di specie delle norme in materia di circolazione stradale ex art.2054 c.c., ritenendo trattarsi di un sinistro avvenuto tra un veicolo in movimento e un autocarro fermo, impiegato in un cantiere mobile,; ha quindi ritenuto applicabili i principi generali di cui all'art. 2043 c.c., in relazione ad un'azione di responsabilità civile per omessa predisposizione della segnaletica stradale;
pertanto, unica legittimata passiva è da ritenersi la società incaricata di eseguire i lavori di manutenzione, cui l'autocarro era in uso, con esclusione P_ della legittimazione del proprietario del veicolo ET OR e del conducente dello stesso;
inammissibile quindi l'azione diretta del danneggiato Controparte_8 nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
Nel merito, il tribunale ha rilevato che dall'informativa conclusiva del
30.01.2001 della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, erano emerse le seguenti circostanze: la presenza di un cartello temporaneo di lavori in corso a circa
50 metri dal punto in cui si trovava l'autocarro, un cartello temporaneo di divieto di sorpasso ed altra segnaletica indicante passaggio obbligatorio a destra ed un cartello con la scritta “rallentare” posizionato sulla parte posteriore del mezzo.
Quindi, tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'art. 21 del Codice della Strada, nonché nel documento denominato “Sistemazione della segnaletica mobile di cantiere sulla Strada Statale 613”, sottoscritto da ente appaltante e società appaltatrice, la causa del sinistro è da addebitarsi in via esclusiva alla mancanza di idonea segnaletica, senza che la condotta di guida della possa essere Persona_3 in alcun modo oggetto di esame.
3.2. Relativamente alla determinazione dei danni, il giudice ha ritenuto di riconoscere il danno non patrimoniale subito dai congiunti iure proprio da perdita del rapporto parentale inteso in maniera unitaria, ma non anche quello iure hereditatis, essendo la donna deceduta nelle ore immediatamente successive al pag. 6/26 sinistro e non potendo dunque configurarsi una sofferenza derivante dalla coscienza della morte imminente;
ha riconosciuto altresì il danno patrimoniale relativo alle spese funerarie sostenute ma non anche i danni subiti dalla vettura poiché gli attori non avevano prodotto il necessario certificato di avvenuta demolizione.
3.3. Quanto alla domanda avanzata da , il giudicante ha rilevato che la Pt_1 stessa può essere accolta solo nei confronti di e nei limiti dell'assegno P_ erogato a titolo di spese funerarie, con esclusione del diritto di surroga per le somme erogate ai superstiti per la perdita dei benefici economici che la lavoratrice deceduta apportava al nucleo familiare, non avendo gli Persona_3 eredi della stessa richiesto in giudizio il risarcimento di tali danni.
3.4. Quanto, infine, alla domanda di garanzia formulata da
[...] nei confronti della propria impresa assicuratrice, Controparte_1 [...]
il Tribunale ha ritenuto di accoglierla essendo incontestata la Controparte_6 sussistenza della copertura assicurativa, sia pure nei limiti del massimale convenuto.
4.-Avverso detta sentenza, hanno proposto impugnazione sia (causa Pt_1 iscritto al n. 147/2023 RG) che (causa iscritta al n. 163/2023 RG), con P_ distinti atti di appello, articolando i motivi che saranno più avanti esaminati.
Nel giudizio di secondo grado si sono costituite Controparte_4 già (impresa assicuratrice dell'autocarro AT EC) con Controparte_11 comparsa depositata in data 2.10.2023, e già Controparte_4 [...]
(compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di Controparte_6 P_ con comparsa depositata il 20.10.2023.
Si sono costituiti con comparsa depositata il 25.10.2023 gli attori in primo grado , , in proprio e in qualità di eredi di Controparte_2 TR
, e tutti in proprio e in qualità di eredi di Persona_1 Persona_2
. Persona_3
Si è costituito infine ET OR, proprietario dell'autocarro AT EC, con comparsa depositata il 31.10.2023.
Tutti gli appellati hanno contestato a vario titolo i motivi di impugnazione.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c.
pag. 7/26 ** ** **
5. E' opportuno esaminare in primo luogo l'appello proposto da P_
e che pone in discussione profili della decisione aventi priorità Controparte_1 logica rispetto al gravame dell' concernente il diritto di surroga derivante Pt_1 dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a carico dell' nei confronti dei Pt_1 congiunti del lavoratore.
Con l'impugnazione proposta da vengono contestate: a) la P_ riconduzione del sinistro nell'ambito delle norme generali della responsabilità da fatto illecito ex art.2043, con esclusione di quelle in materia di circolazione stradale ex art.2054 c.c., b) la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale
e le conseguenti valutazioni in termini di responsabilità, c) nonché l'entità delle obbligazioni risarcitorie.
5.1. In particolare, col primo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che al caso di specie non sia applicabile l'art. 2054 c.c., ma la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., omettendo di considerare che l'autocarro coinvolto nel sinistro non era un ostacolo fisso, ma parte di un cd. cantiere mobile, e che, dunque, fosse in movimento da ciò derivando che l'azione esercitata doveva intendersi quale azione mirata al risarcimento dei danni da circolazione stradale: del resto, evidenzia la deducente, la circostanza per cui quello in oggetto dovesse considerarsi un cd. cantiere mobile era incontestata tra le parti ed anche confermata sia nel rapporto della Polizia di Stato intervenuta sul luogo del sinistro, sia nell'elaborato del ctu nel quale si legge che l'autocarro si muoveva avanzando di circa 3 km/h.
Dalla corretta individuazione della fattispecie in oggetto come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c., deriva inoltre la responsabilità del proprietario del veicolo, che può escludersi solo qualora quest'ultimo dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà; infine, dall'applicazione della citata norma, deriva anche, a differenza di quanto statuito dal primo giudice,
l'ammissibilità dell'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
5.2. Il motivo è fondato. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che pag. 8/26 il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata (da ultimo, Cass. n.1812/2025, Rv. 673738
- 02). La S.C. ha precisato che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054
c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo
(Cass. n. 30723/2022, Rv. 666048 – 01; Cass. S.U. n. 8620/2015, Rv. 635401 -
01).
Sulla base di questi enunciati, non vi è dubbio che il sinistro per cui è causa, anche sulla base delle sole circostanze obiettive descritte nell'atto di citazione e non contestate (collisione dell'autovettura condotta da “con un Persona_3 autocarro fermo sulla corsia di sorpasso a ridosso della barriera spartitraffico di centro strada”), rientri nel concetto di circolazione stradale, con applicazione della norma di cui all'art. 2054 c.c., dal momento che l'autocarro AT EC, in posizione di fermo e attinto dalla autovettura della era adibito ad un uso Persona_3 concreto (cantiere mobile per interventi di manutenzione stradale) senza dubbio rispondente alle caratteristiche del veicolo medesimo.
Ne consegue che, rispetto all'azione risarcitoria esercitata dagli eredi della e in via di surroga dall' sono legittimati passivi non soltanto Persona_3 Pt_1 P_
[...
quale impresa che effettuava i lavori stradali e impiegava l'autocarro AT EC coinvolto nel sinistro (la quale ha chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile , ora Controparte_6 [...]
), ma anche ET OR, quale proprietario, e la Controparte_4
(ora ), impresa assicuratrice Controparte_15 Controparte_4 dello stesso veicolo, nonché , conducente dell'autocarro, rimasto Controparte_8 contumace anche in secondo grado.
pag. 9/26 5.3. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice P_ non abbia ricostruito correttamente la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, non tenendo conto delle risultanze probatorie emerse in corso di causa: in particolare, il Tribunale non ha considerato che nel corso del giudizio la Polizia
Stradale, a seguito di richiesta specifica, con nota del 18.07.2005 ha chiarito che l'esatta posizione del moviere era a mt. 155 e non a mt. 55, come erroneamente indicato nella prima relazione, da ciò derivando che il cantiere era adeguatamente segnalato e visibile;
il primo giudice non ha neppure tenuto conto delle caratteristiche del luogo del sinistro, dato che tra la fine della curva ad ampio raggio e con piena visibilità e il punto in cui si trovava l'autocarro intercorrevano ben 350 metri di rettilineo, che avrebbero consentito alla di avvedersi Persona_3 in tempo del cantiere se quest'ultima avesse tenuto una condotta di guida adeguata;
né può avere alcun rilievo, secondo la deducente, il riferimento alle prescrizioni previste nel documento denominato “Sistemazione della segnaletica mobile di cantiere sulla Strada Statale 613” pur citato dal giudice, poiché detto documento non è stato mai invocato dalle parti né da queste prodotto, ma solo allegato dal c.t.u.; infine, le stesse prove testimoniali confermano la presenza del moviere, intento a segnalare il cantiere, e dei cartelli, in particolare quello apposto sull'autocarro stesso.
5.4. Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice non abbia riconosciuto l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro: il giudice ha errato nel sostenere che la condotta di guida non doveva essere oggetto di esame dato che viaggiava senza avere le necessarie informazioni.
Secondo l'appellante, invece, tenuto conto che non vi erano ostacoli alla visibilità, che le condizioni climatiche erano ottimali ed il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, è di tutta evidenza che la se avesse avuto una condotta Persona_3 di guida diligente e adeguata, avrebbe evitato l'impatto. Cont In via gradata, deduce che, quand'anche non si volesse ritenere la responsabilità in via esclusiva della comunque se ne doveva Persona_3 riconoscere l'apporto causale.
Deduce infine l'appellante che la sentenza è errata anche nella parte in cui condanna l'impresa assicuratrice del veicolo a rifondere solo nella misura del massimale, e non anche quanto dovuto a titolo di rivalutazione e interessi.
pag. 10/26 6. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono in parte fondati.
6.1. In ordine alla dinamica del sinistro, sulla base della informativa conclusiva della Polizia Stradale – Sezione di Lecce in atti e delle valutazioni contenute nella
CTU espletata in primo grado, si è accertato che in data 21.11.2000, Persona_3
a bordo del veicolo AT TO, percorreva la strada S.P. 613 in direzione
[...]
Lecce ad una velocità di circa 110 km/h allorquando, all'altezza del km 30,700, si avvedeva tardivamente dell'autocarro AT EC (di proprietà di ET OR
e noleggiato alla che era fermo sulla corsia di sorpasso, tentava una P_ frenata di emergenza spostandosi verso il centro strada, ma non riusciva ad evitare l'impatto; al momento dell'urto la AT TO aveva una velocità di cica 50-60 km/h; la collisione determinava una rotazione in senso antiorario della TO che andava ad impattare anche con il veicolo SE OL condotto da e che si Persona_6 trovava sulla corsia di destra.
Il consulente d'ufficio ha accertato che: -la segnaletica rilevata dagli agenti intervenuti non risulta conforme alla normativa vigente essendo posizionata entro i
100 metri dal cantiere e non a distanza di 500 metri;
-la velocità di guida tenuta dalla superiore al limite di 90 km/h, non consentiva l'opportuno Persona_3 controllo del veicolo che un guidatore deve sempre garantire ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada;
-una vettura che marcia a 90 km/h ha necessità, per arrestarsi completamente, di uno spazio di 70 metri.
6.2. In ordine alle cause del sinistro, il ctu ha affermato che la coesistenza dei due fattori - corretta segnalazione del cantiere e velocità di guida entro il limite dei
90 km/h - avrebbe consentito alla di evitare il sinistro o quantomeno di Persona_3 ridurne le conseguenze controllando agevolmente il veicolo.
Nella risposta alle osservazioni delle parti, il consulente d'ufficio, con riferimento alla segnaletica mancante o insufficiente, ha riconosciuto che la situazione rilevata dagli agenti era in effetti ancora peggiore, posto che essi riferivano che la segnaletica si trovava entro i 50 metri (prima del punto in cui era fermo l'autocarro), così come non si può escludere che alcuno dei cartelli sia stato spostato per facilitare i soccorsi;
comunque ha confermato la non idonea segnalazione, già evidenziata nelle conclusioni dell'elaborato.
pag. 11/26 Con riferimento al coefficiente causale della velocità di guida, il consulente d'ufficio ha ribadito di aver fatto riferimento a dati universalmente riconosciuti e dunque ha confermato che anche la velocità di guida tenuta dalla ebbe Persona_3 un valore concorsuale nella causazione del sinistro.
Inoltre, rispondendo ai rilievi mossi dalla il ctu ha escluso la CP_4 responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro, Persona_3 confermando che entrambe le condizioni citate, eccessiva velocità di guida e inidonea segnaletica, hanno concorso a determinare la verificazione dell'incidente.
Per altro verso, in risposta ai rilievi di con riferimento alla segnaletica, P_ il perito ha ribadito che le prescrizioni normative non erano state rispettate. Infatti, dal verbale degli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto, emerge che il cantiere mobile coinvolto nel sinistro risultava segnalato dai seguenti cartelli: lavori in corso – posto a 100 metri (distanza, questa, corretta dal ctu a 50 metri nella risposta alle osservazioni dei consulenti di parte) ; passaggio obbligatorio a destra – posto a 80 mt.; limite di velocità 30 km/h – posto a 40 metri;
deviazione a destra – posto a 20 metri. Non venivano rilevati cartelli di presegnalazione cantiere a 500 metri. In difformità del Decreto 10.07.2002 del Ministero dei Trasporti, “nel cantiere in esame era assente qualunque segnaletica alla distanza di 500 metri dallo stesso, atta a consentire l'opportuno rallentamento dei veicoli marcianti sulla corsia di sorpasso e la loro opportuna canalizzazione sulla normale corsia di marcia”
(relazione ctu ing. , pagg. 18 e segg). Persona_7 Cont L'appellante e anche la difesa di ET OR, al fine di escludere la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori stradali, in dissenso con le valutazioni del ctu (in parte condivise dal Tribunale), hanno sottolineato la presenza del “moviere”, addetto a segnalare con bandierina rossa la presenza del cantiere, ad una distanza di circa 150 metri, invece che a quella di 50 metri, indicata dal consulente d'ufficio.
In realtà, su questa circostanza gli elementi acquisiti non consentono di fare completa chiarezza. Nel rapporto in data 22.1.2001 della Polizia Stradale intervenuta nella immediatezza dei fatti, la distanza del c.d. moviere (nella persona di ) viene descritta “in corrispondenza del primo cartello Persona_8 indicante i 'lavori in corso' posto a circa 55,00 metri dal punto in cui si trovava
pag. 12/26 fermo l'autocarro coinvolto nell'incidente per segnalarne la presenza” (rapporto citato, penultima pagina, paragrafo “Varie”).
Con nota del 18.7.2005 – a distanza di quasi cinque anni dal fatto – la Polizia
Stradale precisava che “per errore” nell'informativa conclusiva al paragrafo “Varie” veniva trascritto che (moviere munito di bandiera rossa e Persona_8 giubbino fluorescente) si trovava a mt.55 dalla sezione d'urto, mentre è da intendersi a mt.155.
Tale ultima indicazione si pone in contrasto con la precedente descrizione dei luoghi effettuata dagli agenti intervenuti nella immediatezza dei fatti, senza che sia stata fornita alcuna plausibile spiegazione del presunto errore, rilevato peraltro dopo un notevole lasso di tempo.
Si consideri che la stessa presenza del “moviere” in prossimità del segnale posto a 55 metri dal luogo dell'incidente, è stata rilevata dagli agenti sulla base delle dichiarazioni dello stesso (v. dichiarazioni rese agli agenti in data Per_4
21.11.2000, allegate al rapporto informativo della Polizia Stradale). Occorre evidenziare, in ordine alla scarsa attendibilità del teste (incaricato di tale Per_4 specifica mansione e quindi, già per questo, interessato a fornire una versione dei fatti che lo scagionasse di eventuali responsabilità verso il proprio datore di lavoro), che gli automobilisti incolonnati sulla corsia di destra, i quali hanno assistito all'incidente, hanno dichiarato in sede penale di non aver notato la presenza di operai che sventolavano bandierine prima del luogo dell'incidente (teste Per_6 verbale udienza 26.5.2005, pag.21-22); un operaio con la bandierina è stato avvistato soltanto dopo l'urto ed egli proveniva dalla parte anteriore dell'autocarro ovvero da una direzione opposta rispetto a quella da cui proveniva la vettura della
(teste , verbale citato, p. 26). Persona_3 Testimone_1
In relazione alla velocità di guida della risulta accertato che Persona_3 questa viaggiava ad una velocità di 100-110 km/h; anche questo dato appare approssimativo per difetto, in quanto lo stesso ctu non ha escluso che la velocità dell'autovettura potesse essere anche superiore (intorno a 120 km/h come rilevato dal ctp della parte convenuta e dal consulente tecnico ing. nominato Persona_5 dal pubblico ministero nel procedimento penale); in ogni caso, la velocità accertata era superiore al limite esistente su quel tratto di strada (90 km/h). Inoltre, la condotta di guida della predetta è da ritenersi non adeguata alle condizioni della pag. 13/26 viabilità in quel tratto di strada. In sostanza, la donna ha effettuato, a velocità sostenuta, una manovra di sorpasso di una serie di veicoli incolonnati nella corsia di destra (questa circostanza è stata riferita dal teste , senza avvedersi della Per_6 presenza del cantiere mobile, il quale, nonostante l'assenza di idonea segnalazione, poteva essere avvistato con un certo anticipo, ponendo maggiore attenzione nella guida.
6.3. Tenendo conto che alcuni aspetti della dinamica sono rimasti incerti
(precisa velocità dell'autovettura della vittima ed esatta collocazione dei segnali) e che nessuna delle opposte parti ha fornito la prova della responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura o dell'impresa che utilizzava l'autocarro, in base agli elementi acquisti si può sicuramente affermare che vi è stato un concorso di colpa nella causazione del sinistro. Cont Con riferimento alla posizione della società esecutrice dei lavori, non vi è dubbio che il codice della strada e la normativa dettata dall'ANAS in ordine al cantiere mobile teatro dell'incidente, imponesse l'installazione di una appropriata segnalazione a distanza non inferiore a 500 metri dall'inizio del cantiere, al fine di consentire agli utenti della strada le opportune manovre.
L'autocarro costituiva un evidente ostacolo alla circolazione e, tenuto conto della tipologia della strada interessata dal cantiere mobile (superstrada a quattro corsie, che funge di collegamento tra due capoluoghi di provincia, notoriamente caratterizzata da un elevato volume di traffico), avrebbe dovuto essere segnalato con grande anticipo e con mezzi agevolmente avvistabili. La collocazione di cartelli a circa 55 e 35 metri dall'inizio del cantiere e la presenza di un “moviere” con incerta collocazione rispetto all'inizio del cantiere, in dette condizioni di viabilità, risultavano evidentemente insufficienti allo scopo di consentire agli automobilisti di porre in essere in sicurezza le manovre di rientro dalla corsia di sorpasso. Ai fini della imputazione del concorso di responsabilità all'impresa, in relazione alla presenza dell'autocarro che costituiva ostacolo alla circolazione, risulta decisiva la circostanza che i segnali avrebbero dovuto essere posti ad una distanza ben maggiore, ad almeno 500 metri dall'inizio del cantiere.
In definitiva, alla causazione sinistro hanno concorso una pluralità di fattori, gli uni da riconnettersi alla presenza sulla sede stradale dell'autocarro AT EC in assenza di adeguata segnaletica del cantiere mobile nel quale il mezzo era pag. 14/26 impiegato, l'altra alla condotta della vittima dello stesso sinistro (conducente della
AT TO che sopraggiungeva ad eccessiva velocità).
Nel caso di specie deve trovare applicazione la norma espressa nell'art. 2054, comma 2°, c.c., secondo la quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Infatti, nella specie risulta accertata l'esistenza di elementi di colpa a carico di entrambi i soggetti coinvolti, senza che sia possibile determinare con certezza la maggiore misura della colpa di uno rispetto all'altro. Ne consegue il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, stabilita dalla norma in parola, poichè nel caso di specie, non sono emersi elementi sicuri dai quali si possa ricavare una maggiore responsabilità di uno o dell'altro dei soggetti coinvolti nel sinistro, il quale pertanto va imputato ad entrambi in eguale misura.
6.4. Sul piano dell'obbligazione risarcitoria, in primo luogo, in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., deve applicarsi nel caso in esame la norma dell'art. 1227, comma 1°, c.c., secondo la quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Poiché, nel caso di specie, la colpa della conducente ha concorso - in base alla Persona_3 presunzione ex art. 2054 - per il 50% nella causazione del sinistro, della stessa misura deve essere diminuito il risarcimento dei danni subiti dai familiari della medesima.
In secondo luogo, per il lato passivo di detta obbligazione, il risarcimento deve essere posto a carico della quale impresa titolare del cantiere mobile teatro P_ del sinistro ed utilizzatrice dell'autocarro AT EC. Della stessa obbligazione deve rispondere anche il proprietario dell'autocarro, in quanto l'art.2054, 3 comma c.c. prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, a meno che non dimostri che la circolazione dello stesso sia avvenuta contro la sua volontà. Nella specie, attesa l'esistenza di un contratto di noleggio dell'autocarro perché fosse utilizzato nell'attività di impresa, va esclusa in radice l'ipotesi che il veicolo sia stato in concreto impiegato al di fuori delle previsioni contrattuali e in contrasto con la volontà del proprietario.
pag. 15/26 Risultano inconferenti le osservazioni svolte dal ET in ordine alla esclusione di una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'impiego sul cantiere del mezzo ed alla predisposizione della segnaletica. L'art. 2054, terzo comma, cod. civ., prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, per cui l'unica possibilità per il titolare del mezzo è dare la prova che il veicolo è stato messo in circolazione contro la sua volontà. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) all'art. 91, comma secondo, per i veicoli concessi in leasing, è stata estesa la responsabilità solidale al locatario, con esclusione del proprietario concedente.
Ne consegue che, fatta eccezione per il caso del veicolo oggetto di leasing, di usufrutto e di vendita con patto di riservato dominio, per le altre ipotesi di utilizzazione del mezzo resta ferma la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi.
Va invece esclusa la responsabilità del conducente dell'autocarro _8
, poiché, in ragione del contesto e della dinamica dell'incidente, può ritenersi
[...] acquisita la prova della estraneità dello stesso nella determinazione dell'evento: infatti, risulta accertato che al momento della collisione l'autocarro era fermo sulla carreggiata, tanto in conformità delle disposizioni che il responsabile del cantiere aveva dato per l'esecuzione dei lavori (il movimento e le soste dell'autocarro, segnando lo stesso il punto di inizio del cantiere mobile, non erano determinate dal conducente, ma dallo stato di avanzamento dei lavori sulla carreggiata); il veicolo era utilizzato per detta esecuzione e non risulta in alcun modo che il conducente dello stesso dovesse occuparsi della collocazione della segnaletica, così da potergli muovere un rimprovero per la mancata collocazione dei segnali almeno 500 metri prima del cantiere (tenuto conto di questi aspetti, non si vede come il conducente avrebbe potuto evitare la collisione).
Attesa la responsabilità ex art.2054, 3 comma c.c., del proprietario dell'autocarro AT EC, risulta fondata l'azione risarcitoria esperita direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo , ora Controparte_11 CP_4
.
[...]
7. Con il quarto motivo l'appellante contesta la quantificazione dei P_ danni operata dal Tribunale. Assume la difesa che il primo giudice, pur dichiarando di rifarsi alle Tabelle di , ha liquidato poi importi del tutto sproporzionati, CP_6
pag. 16/26 dimostrando di non applicare i criteri che, secondo le citate Tabelle, devono costituire il riferimento oggettivo che consenta la valutazione del caso di specie.
Inoltre, il primo giudice ha omesso di fornire qualsivoglia dato, determinando il vizio di carenza di motivazione, circa il ragionamento logico giuridico seguito per giungere alla disposta quantificazione.
7.1. Il motivo, oltre che ai limiti di ammissibilità per la sua genericità, risulta privo di fondamento. Come sopra accennato, il giudice di primo grado ha ritenuto di riconoscere il danno non patrimoniale subito dai congiunti iure proprio da perdita del rapporto parentale inteso in maniera unitaria, e ha escluso il danno iure hereditatis; ha riconosciuto altresì il danno patrimoniale, limitatamente alle spese funerarie sostenute.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – a questo deve intendersi riferita la censura della parte appellante - il Tribunale ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 2022. Ha quindi determinato in concreto i danni risarcibili ai congiunti (marito e genitori della vittima), tenuto conto del “valore punto” di euro 3.365,00 e dell'età della vittima alla data del decesso (anni 37), liquidando le seguenti somme:
1) a coniuge convivente, avente al momento in cui rimase Persona_2 vedovo anni 40, considerata l'assenza di figli, una somma ammontante ad €
255.740,00;
2) al genitore non convivente , deceduta in corso di Persona_1 causa, avente alla data dell'evento anni 72, considerati i familiari superstiti, ovvero la figlia e il coniuge , una somma ammontante ad € CP_3 Controparte_2
154.790,60;
3) al genitore non convivente , avente alla data Controparte_2 dell'evento anni 79, considerati gli allora familiari superstiti, ovverosia, oltre la figlia anche la coniuge , una somma ammontante ad € 154.790,60. CP_3 Per_1
Dette somme sono corrette, in quanto non sono altro che il risultato dei conteggi effettuati in base ai parametri enunciati nelle citate Tabelle: per valore punto base euro 3.365,00 Persona_2 punti in base all'età del congiunto 22 punti in base all'età della vittima 22 punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
pag. 17/26 punti in base al numero dei familiari nel nucleo primario 16 punti per qualità/intensità della relazione (minimo) 0 totale 76 punti x 3.365 = euro 255.740 (che corrisponde all'importo minimo liquidabile); per ciascuno dei genitori non conviventi con la vittima: valore punto base euro
3.365,00
punti in base all'età del congiunto 12
punti in base all'età della vittima 22
punti in base al numero dei familiari nel nucleo primario 12
punti per qualità/intensità della relazione (minimo) 0 totale 46 punti x 3.365 = euro 154.790 (che corrisponde all'importo minimo liquidabile).
Detti importi vanno ridotti della metà, in ragione del concorso di responsabilità della vittima nella determinazione del sinistro. Ne consegue che a Persona_2
è dovuta la somma di euro 127.870, oltre accessori, ed a ciascuno dei genitori la somma di euro 77.395, oltre accessori (importo complessivo euro 282.660, oltre accessori).
7.2. Al pagamento di tali somme sono tenuti, in solido, la ET P_
OR e la compagnia assicuratrice dell'autocarro AT EC , Controparte_11 ora . Controparte_4
La (ora ) quale compagnia Controparte_6 Controparte_4 che garantisce la società per la responsabilità civile verso terzi, dovrà P_ tenere indenne detta srl fino alla concorrenza del massimale di polizza pari ad euro
258.228,45, precisando che di tale importo, come espressamente indicato nella sentenza di primo grado, è residuata la somma di euro 158.228,45. Infatti al punto
5 del dispositivo della sentenza, si legge: "accoglie la domanda di garanzia formulata da e nei confronti di P_ Controparte_1 Controparte_6
e, per l'effetto, condanna la società assicuratrice a tenere indenne la suddetta assicurata dalle conseguenze economiche derivanti a suo carico per effetto della presente sentenza entro, tuttavia, il limite residuo del massimale di € 158.228,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla decisione sino al soddisfo". Su tale statuizione tanto quanto e nei loro rispettivi Pt_1 P_ Controparte_1
pag. 18/26 atti, hanno completamente omesso di proporre specifico motivo di appello, con la conseguenza che tale capo della sentenza, è divenuta definitiva.
Poiché non sono in contestazione l'operatività di detta polizza e l'importo del massimale indicato dalla Compagnia, risulta inammissibile la censura, espressa Cont dalla nell'atto di appello, circa l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'impresa assicuratrice a rifondere la società assicurata solo nella misura del massimale, e non anche per quanto dovuto a titolo di rivalutazione e interessi.
Ha affermato la giurisprudenza che nell'assicurazione della responsabilità civile, la domanda con la quale l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chieda di essere manlevato dal proprio assicuratore anche oltre il limite del massimale, invocandone il colpevole ritardo nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, con conseguente lievitazione del risarcimento dovuto dall'assicurato (cosiddetta responsabilità per "mala gestio"), deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella semplice chiamata in garanzia o nella domanda di essere tenuto indenne "da tutte le pretese attoree", a nulla rilevando che l'attore abbia formulato una domanda di condanna dell'assicurato-danneggiante al pagamento del capitale, degli interessi e della rivalutazione (Cass. n. 1606/2014, Rv. 629854 - 01).
Nel caso in esame, la è intervenuta Controparte_16 volontariamente in giudizio con atto di intervento depositato il 12.10.2005. A seguito di tale atto, con cui l'interveniente precisava i limiti della propria obbligazione nei confronti dell'assicurata indicando il massimale in parola, P_ quest'ultima società alcun rilievo o domanda ebbe a formulare nei confronti della
Compagnia: con la memoria di replica ex art.184 cpc depositata il 12.12.2005 la società assicurata si limitò a prendere atto dell'intervento volontario della
[...]
, chiedendo di essere manlevata “per ogni eventuale esborso che CP_6 dovesse essere ritenuto per dovuto in conseguenza della domanda degli attori … e della domanda dell' ; nessun cenno a somme superiori al massimale di Pt_1 polizza.
** ** **
8. – L'appellante ha dedotto di aver indennizzato l'infortunio sul Pt_1 lavoro occorso a in data 21.11.2000, erogando ai superstiti Persona_3
pag. 19/26 la somma complessiva di euro 640.731,40, e di conseguenza ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto di agire in surroga nei confronti dei responsabili del sinistro con condanna dei medesimi in solido a rivalere l' della somma Pt_1 suddetta o di quella inferiore o superiore che dovesse risultare in corso di causa, anche per effetto di successivi miglioramenti della rendita, oltre interessi e rivalutazione. Ha quindi chiesto di dichiarare la responsabilità esclusiva di e P_ conseguentemente di , nel sinistro per cui è causa, e, per Controparte_6
l'effetto, condannare le predette appellate a risarcire all'appellante i danni subiti a causa del sinistro, oltre accessori.
8.1. In particolare, col primo motivo di appello denuncia la violazione Pt_1 dell'art.1916 c.c. e rivendica il proprio diritto ad ottenere il rimborso del risarcimento del danno. L'appellante si duole che il Tribunale non abbia disposto l'integrale rimborso delle somme erogate a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dagli artt. 1916, 2043 e 2055 c.c.. Premessa la disciplina del diritto di surroga e dei principi ad esso applicabili, l osserva che nel caso di specie il Pt_1 sinistro è stato causato da un terzo estraneo, verso il quale il danneggiato può agire direttamente per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie e, di conseguenza, anche l medesimo può agire in surrogazione. L precisa Pt_1 Pt_1 che la rendita erogata in favore dei congiunti del lavoratore deceduto mira a preservare questi ultimi dal pregiudizio economico, e dunque patrimoniale, che deriverebbe dalla perdita del reddito del proprio familiare, da ciò derivando il proprio diritto di sostituirsi nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato a titolo di ristoro del danno patrimoniale, che, da parte del primo giudice, non è stato correttamente quantificato. La difesa evidenzia di aver provato l'esistenza del danno patrimoniale sofferto dagli eredi del danneggiato, nonché la liquidazione del danno medesimo da parte dell attraverso l'attestazione di spesa, che Pt_1 costituisce documentazione idonea a rendere piena prova dell'esistenza del credito.
Specifica infine che, al momento della presentazione dell'appello, la rendita erogata era pari alla somma di euro 640.731,40.
8.2. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, in ordine alla domanda di surroga (art. 1916 c.c.) esercitata da al fine di ottenere dai danneggianti il rimborso delle erogazioni economiche già Pt_1 riconosciute ex d.p.r. 1124/1965 in favore del coniuge della vittima, l'ha accolta pag. 20/26 solo nei confronti di e nei ristretti limiti della Controparte_1 somma erogata a titolo di assegno funerario ammontante ad € 1.456,92. Ha escluso per la restante maggior parte delle somme erogate dall' il diritto di Pt_1 surroga, “essendo necessario ai fini della surroga, sia che il danneggiato sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile sia che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio oggetto del credito e non un altro, nel caso concreto è dirimente la mancata richiesta a monte di risarcimento dei danni patrimoniali da perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava al nucleo familiare”. Il primo giudice ha richiamato a sostegno la pronuncia della Corte di Cassazione sez. 6-3, 18 ottobre 2019 n. 26647.
In realtà con la citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integra una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale;
tale surrogazione incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra.
Ne consegue che, in primo luogo, l' ha diritto di surrogarsi, vale a dire Pt_1 subentra nella stessa posizione del danneggiato nei confronti del responsabile con riferimento al diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale che ha indennizzato: infatti, il surrogante sì surroga nel credito che ha indennizzato e non eventualmente in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile;
egli si surroga nella misura in cui ha pagato e solo entro questa misura acquista il credito di cui era titolare il danneggiato.
Nel caso che ci occupa la surroga non è esclusa per il fatto che gli attori non hanno richiesto, nel presente giudizio, il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava al nucleo familiare. La richiesta di una siffatta voce di danno avrebbe dato luogo ad una duplicazione e sarebbe stata rigettata, in quanto gli stessi hanno già ricevuto dall il ristoro per tale danno patrimoniale. Ma ciò non esclude che l' Pt_1 assicuratore sociale possa agire nei confronti del danneggiante per recuperare quanto erogato al danneggiato, surrogandosi al relativo credito. I soli limiti di pag. 21/26 Co questo diritto di surroga sono – come precisato dalla - l'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo e l'importo effettivamente erogato dall' . Pt_1
A fronte della erogazione di somme finalizzate a indennizzare i superstiti della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava al nucleo familiare, l ha esercitato legittimamente il diritto di surroga, proponendo Pt_1 apposita azione di restituzione nei confronti dei responsabili. Si deve pertanto ritenere che il danno in parola, determinato con riferimento alla concreta retribuzione del lavoratore al momento del decesso, abbia già trovato un ristoro nella rendita costituita dall'INAIL in favore dell'attore , e ciò esclude Per_2
l'assegnazione di ulteriori somme allo stesso titolo, a meno che il danneggiato non fornisca la prova dell'esistenza di danni patrimoniali ulteriori rispetto alle somme riconosciute dall'istituto previdenziale.
Per altro verso, non vi è ragione di esonerare i responsabili del fatto illecito produttivo di danni dall'obbligazione risarcitoria relativa al danno patrimoniale conseguente alla cessazione del reddito da attività lavorativa. Con la liquidazione dell'indennizzo e la costituzione della rendita da parte dell nonché con Pt_1
l'esercizio del diritto di surroga, si è verificata la successione ex lege del diritto al risarcimento del danno patrimoniale dal danneggiato all'istituto previdenziale, alla quale corrisponde la legittimazione passiva degli autori dell'illecito, nei limiti della quota di responsabilità agli stessi ascrivibile.
In definitiva, stante l'azione di surroga esercitata nel presente giudizio, i rapporti tra l' e i responsabili del danno, come sopra individuati, devono essere Pt_1 regolati tenendo conto del concorso di responsabilità della vittima pari al 50% e quindi, ponendo a carico degli appellati, in solido tra loro, la metà del costo dell'infortunio. Tale costo corrisponde ad una rendita ai superstiti la cui somma capitalizzata ammonta per l'intero ad euro 640.731,40 (come documentato da apposita attestazione di credito a firma del dirigente della Sede di Lecce, non Pt_1 specificamente contestata), per cui il diritto di surroga va accolto nella misura di euro 320.365,70.
In ragione del predetto concorso di responsabilità della vittima deve essere ridotta del 50% anche la somma di euro 1.452,92 erogata dall a titolo di Pt_1 rimborso delle spese funebri, per cui allo stesso titolo è dovuto l'importo di euro
728,46,
pag. 22/26 In definitiva l'azione di surroga proposta dall risulta fondata per la somma Pt_1 complessiva di euro 321.094,16 (320.365,70 + 728,46), oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo.
8.3. Con il secondo motivo, lamenta che il primo giudice non ha Pt_1 riconosciuto la responsabilità, in capo all'impresa assicuratrice del responsabile civile, per mala gestio, limitando pertanto l'obbligo di Controparte_6 manlevare l'assicurata solo nei limiti del Controparte_1 massimale: il Tribunale ha omesso di considerare che, con il proprio comportamento, l'impresa non ha adempiuto gli obblighi contrattuali nei confronti della propria assicurata, consistenti nel preservarla dalle conseguenze pregiudizievoli di un evento da essa determinato e dunque tenerla indenne dalle pretese risarcitorie di terzi danneggiati. Pertanto, il deducente rileva che l'impresa assicuratrice deve rispondere per il maggior danno conseguente all'inutile decorso del termine di cui all'art. 8 D.L. 576/1978, tenuto anche conto che al momento della richiesta di rimborso il costo sostenuto da era notevolmente inferiore e, Pt_1 per l'effetto, essere condannata a coprire l'intera somma senza che possa valere il limite del massimale pattuito in sede contrattuale.
8.4. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
La domanda di affermazione di responsabilità della Controparte_6 per mala gestio è prima di tutto inammissibile, in quanto non risulta proposta nell'atto di citazione in primo grado. In ogni caso la domanda risulta infondata, in quanto non è legittimata ad avanzare nei confronti di Pt_1 Controparte_4
(già , che è assicuratore ex art. 1917 c.c. di
[...] Controparte_6 P_
e (responsabile del danno), azione diretta per ottenere una Controparte_1 condanna solidale al pagamento delle somme erogate ai danneggiati. Appare evidente che (ora è Controparte_6 Controparte_4 presente in giudizio in virtù del contratto di assicurazione con per il P_ quale è stata chiamata a rispondere entro i limiti del massimale garantito. Non sussiste pertanto per la possibilità di esercitare direttamente il diritto di Pt_1 surroga nei confronti della predetta Compagnia.
pag. 23/26 9. Risulta assorbito il quinto motivo dell'appello proposto da relativo P_ alla condanna alle spese, in quanto la riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado.
Per questo aspetto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite – accoglimento, sia pure parziale, sia della domanda risarcitoria proposta dagli attori e sia di quella di surroga dell' a fronte della negatoria di ogni responsabilità in Pt_1 capo alle parti convenute e ET OR, e rispettive Compagnie di P_ assicurazione – la Corte ritiene di regolare le spese del doppio grado in favore delle parti attrice in conformità al criterio della soccombenza, parametrando il compenso sulla basa del decisum e quindi dello scaglione da 260.001 a 520.000 (in prossimità dei minimi, avuto riguardo alle somme in concreto liquidate).
Per quanto riguarda i rapporti tra e , ora P_ Controparte_6
, e tra la stessa Compagnia e va confermata l'integrale CP_4 Pt_1 compensazione disposta dal giudice di primo grado, stante la mancata impugnazione del capo 7) della sentenza;
per il giudizio di appello, tenuto conto del complessivo esito della lite e della natura secondaria del motivo di gravame Co proposto dalla e dell' in ordine alla estensione della garanzia oltre il Pt_1 massimale (il quale è stato rigettato con la conferma della fondatezza della domanda di garanzia nei limiti del massimale), si ritiene sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese anche per il secondo grado.
Le spese della CTU espletata in primo grado sulla dinamica e sulle cause del sinistro, tenuto conto dell'esito del giudizio con riferimento al riparto delle responsabilità, vanno poste a carico di di ET OR (e per P_ quest'ultimo di in luogo di ), degli attori e CP_4 Controparte_10 Persona_3 dell' per un quarto ciascuno. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulle impugnazioni avverso la sentenza n.196/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 25.01.2023, proposte con distinti atti di appello da e nei confronti di Controparte_1 Pt_1 CP_2
, in proprio e in qualità di eredi di
[...] TR Persona_1
, e , tutti in proprio e in qualità di eredi di
[...] Persona_2 Persona_3
LP VA, (ora
[...] Controparte_10 CP_4
pag. 24/26 e (ora Controparte_6 Controparte_6 [...]
), così provvede: Controparte_4
1) accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti da e da Pt_1 P_
[...
2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro stradale in cui è deceduta è ascrivibile alla pari Persona_3 responsabilità ex art.2054, 2 comma, c.c. di e ET OR da una P_ parte ed alla vittima dall'altra;
3) dichiara altresì la sussistenza del diritto di surroga ex art.1916 c.c. dell' in relazione a tutte le voci di danno patrimoniale indennizzate, tenuto del Pt_1 concorso di responsabilità di cui al capo che precede;
4) condanna, in solido, ET Controparte_1
OR e (quest'ultima per , quale Controparte_4 Controparte_10 impresa assicuratrice per la RCA dell'autocarro AT EC tg. AP104JN) a risarcire il danno in favore di e Controparte_2 TR Per_2
, nella indicata qualità, liquidato in complessivi euro 282.660, di cui euro
[...]
127.870 in favore del , euro 77.395 in favore di ed euro Per_2 Controparte_2
77.395 in favore di e , oltre interessi legali Controparte_2 TR dal giorno del fatto (21.11.2000) al soddisfo, questi ultimi conteggiati sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata anno per anno fino al soddisfo;
5) condanna, in solido, ET Controparte_1
OR e (quest'ultima per conto di Controparte_4 P_0
, quale impresa assicuratrice per la RCA dell'autocarro AT EC tg. AP104JN) al
[...] pagamento in favore di della somma di euro 321.094,16, oltre interessi legali Pt_1 dal giorno della domanda al soddisfo;
6) conferma il capo 5) della sentenza impugnata relativo alla domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
(per conto di ); Controparte_4 Controparte_6
7) condanna ET OR e P_ Controparte_4
(quest'ultima per conto di ) in solido alla rifusione delle spese di lite Controparte_11 del doppio grado in favore di e Controparte_2 TR
, nella indicata qualità, liquidate in complessivi € 31.352 Persona_2
pag. 25/26 comprensivi della maggiorazione per la difesa di più parti (di cui € 15.080 per compensi ed € 672 per esborsi relativi al giudizio di primo grado ed € 15.600 per compensi del giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese di studio nelle misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore costituito;
8) condanna ET OR e P_ Controparte_4
(quest'ultima per conto di ) in solido alla rifusione delle spese di Controparte_10 lite del doppio grado in favore di liquidate in complessivi € 26.629 (di cui € Pt_1
11.600 per compensi ed € 500 per esborsi relativi al giudizio di primo grado ed €
12.000 per compensi ed € 2.529 per esborsi del giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese di studio nelle misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore costituito;
9) compensa integralmente le spese tra P_ Controparte_6
(ora ) e in relazione alla domanda di garanzia;
[...] CP_4 Pt_1
10) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico di di ET OR, e per esso di P_ Controparte_4
, degli attori e dell' per un quarto ciascuno.
[...] Persona_3 Pt_1
Lecce, 25 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott. Giovanni Surdo - consigliere est. dott.ssa Alessandra Ferraro - consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 147/2023 R.G. (alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 163/2023 R.G.), trattenuta in decisione all'udienza dell'1/4/2025, vertente tra
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Vinci-
APPELLANTE e appellato nel procedimento riunito n. 163/2023 contro
(p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso
Vito Russo e Antonella Liuzzi-
APPELLATA e appellante nel procedimento riunito n. 163/2023 nonché contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._1 TR
, in proprio e in qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1
(c.f. ), tutti in proprio e in qualità di eredi Persona_2 C.F._3 di tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrica Cavallo Persona_3
Cavallo-
già (p. iva , in Controparte_4 CP_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefania Bello-
LP VA (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._4 dagli Avv.ti Vincenzo Farina e Sergio Losavio- già (p. iva Controparte_4 Controparte_6
), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_4
e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Giannoccaro e Antonila De Pandis- appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.196/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 25.01.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 1° aprile 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 10.9.2002 (iscritto al 3932/2002 RG),
e , in proprio ed in Persona_2 Controparte_2 Persona_1 qualità di eredi di , convenivano in giudizio Persona_3 P_
ET OR, e , chiedendo la loro condanna Controparte_7 Controparte_8 in solido al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro
381.596,83, patiti a causa del sinistro stradale in cui aveva perso la vita la loro congiunta.
Gli attori esponevano che: -in data 21.11.2000, intorno alle ore 8:55,
percorreva la Strada Statale 613 (c.d. superstrada Brindisi- Persona_3
Lecce, in direzione di quest'ultimo centro), alla guida della propria autovettura, allorquando, nel completare la manovra di sorpasso di altra auto lungo una curva sinistrorsa, impattava violentemente contro l'autocarro autocarro AT EC - Daily
35.8 targato AP104JN, intestato a ET OR, noleggiato da
[...]
e condotto da . Il mezzo si trovava fermo sulla Controparte_1 Controparte_8 corsia di sorpasso, a ridosso della barriera spartitraffico, al fine di effettuare lavori di manutenzione dell'aiuola spartitraffico;
-la presenza del mezzo, che costituiva ostacolo alla circolazione, non era adeguatamente segnalata, dato che l'unica segnaletica predisposta consisteva in un segnale di “divieto di sorpasso” posizionato a soli 10 mt. di distanza dal mezzo, un segnale di “direzione obbligatoria a destra” sito sullo stesso autocarro e un segnale di “lavori in corso” posizionato a circa 50 mt. e disposto in una posizione tale da rendersi invisibile alla -la Persona_3 conducente, pertanto, si trovava nell'impossibilità di evitare l'impatto con il mezzo, nonostante vi tentasse frenando bruscamente;
-la ditta appaltatrice dei lavori non pag. 2/26 aveva dunque rispettato le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, nonché agli artt. 30,31 e 34 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada relativi alla segnaletica di cantiere. Parte attrice chiedeva dunque il risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma di euro 381.596,83, di cui 175.595,34
a titolo di danno morale (82.633,10 per e 92.962,24 per i Sigg.ri Per_2
; 5.164,57 a titolo di danno biologico iure hereditatis e 15.493,71 Persona_3 quale danno morale iure hereditatis; 82.633,10 a titolo di danno esistenziale in capo al coniuge;
92.962,00 a titolo di danno esistenziale in favore dei Per_2 genitori;
a titolo di danno patrimoniale, 5.100,00 per i danni all'autovettura e
4.648,11 per le spese funerarie.
Con comparsa depositata in data 05.11.2002, si costituiva Controparte_9
., in seguito , in qualità di impresa assicuratrice
[...] Controparte_10 dell'autocarro, deducendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità della la quale viaggiava a velocità sostenuta, ben oltre il limite Persona_3 consentito;
evidenziava dunque l'infondatezza della richiesta di risarcimento dei danni, rispetto ai quali contestava altresì la quantificazione.
Con comparsa depositata in data 28.11.2002, si costituiva
[...]
(d'ora innanzi , ditta appaltatrice dei lavori di Controparte_1 P_ manutenzione dell'aiuola spartitraffico, la quale deduceva le medesime censure svolte da Controparte_9
Nel corso del giudizio si costituiva, con atto di intervento volontario,
[...]
in qualità di impresa assicuratrice della società la Controparte_6 P_ quale deduceva anch'essa l'esclusiva responsabilità della nella Persona_3 causazione del sinistro, anche sulla scorta delle sopravvenienze probatorie. Più precisamente, la deducente Compagnia evidenziava che vi era stato un errore nella relazione d'intervento riportante i rilievi svolti sul luogo del sinistro: in essa era stato erroneamente riportato che , il quale aveva il compito di Per_4 presegnalare la presenza del cantiere a mezzo di bandierina rossa e giubbotto fosforescente, si trovava a mt. 55 dal mezzo, mentre invece la corretta indicazione doveva essere di mt. 155, come successivamente chiarito dagli stessi verbalizzanti con specifica nota del 18.07.2005. Tanto consentiva di ritenere che il cantiere fosse correttamente segnalato e dunque che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi interamente alla in via gradata, la Compagnia chiedeva Persona_3
pag. 3/26 che, quand'anche si volesse ritenere sussistente un concorso di colpa della società che eseguiva i lavori, questa deve essere intesa in una percentuale minima, da tanto derivando una diversa quantificazione dei danni.
Si costituiva, infine, ET OR, assumendo l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, stante la sua condotta di guida e la Persona_3 velocità di percorrenza da questa tenuta. Evidenziava altresì che la responsabilità del proprietario del mezzo non poteva in alcun modo dirsi sussistente dato che l'autocarro era in uso alla in forza di regolare contratto di fornitura e P_ noleggio, da ciò derivando che non poteva essere richiesto a quest'ultimo alcun danno per mancata segnalazione del cantiere né poteva individuarsi in capo al proprietario del mezzo una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'attività svolta dalla citata impresa.
rimaneva contumace. Controparte_8
2. Con successivo atto di citazione del 18.02.2005, dava avvio al Pt_1 procedimento iscritto al n. 828/2005 R.G. (che veniva riunito a quello iscritto al n.
3932/2002 RG) nei confronti di ET OR, e P_ Controparte_9 chiedendo di accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla ed a ET OR e, per l'effetto, condannarli, in solido P_ tra loro e con al pagamento della somma di euro Controparte_9
221.936,13 ai sensi dell'art. 1916 c.c.: più precisamente, deduceva di aver Pt_1 provveduto, trattandosi di infortunio sul lavoro, ad erogare, ai sensi del T.U.
n.1124/1965, il previsto indennizzo in favore dei superstiti, ammontante, al momento della domanda, alla somma di euro 221.936,13, che l'Istituto aveva diritto a recuperare dai responsabili del sinistro.
Nel giudizio introdotto da si costituiva per la società Pt_1 Controparte_9
, quale impresa assicuratrice dell'autocarro AT EC tg. AP104JN Controparte_11 di proprietà di ET OR, contestando la domanda;
deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da imputare esclusivamente alla imprudente condotta di guida di;
impugnava anche nel quantum la Persona_3 domanda attrice “perché assurda e infondata”; disconosceva le prestazioni di cui l' chiedeva il rimborso. Pt_1
In detto giudizio si costituiva altresì la quale, in primo luogo, P_ chiedeva di chiamare in giudizio la Compagnia Controparte_12
pag. 4/26 , con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione per la Controparte_13 responsabilità civile, per essere dalla stessa manlevata da ogni pagamento di somme che dovessero essere poste a suo carico. Avverso la domanda proposta dall la convenuta deduceva la mancanza di prova dell'effettivo pagamento Pt_1 Cont dell'indennità, sia per omessa comunicazione alla della richiesta di rimborso e sia per genericità delle voci indicate nel prospetto di spesa e nell'attestato di spesa prodotti dall . Nel merito, deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da Pt_1 imputare esclusivamente a , richiamando a sostegno il Persona_3 rapporto di servizio redatto dalla Polizia Stradale, dal quale emergeva, in capo alla predetta, la velocità eccessiva e non adeguata alle condizioni della strada per la presenza di lavori stradali debitamente segnalati;
richiamava altresì la relazione di perizia redatta dall'ing. , incaricato dal Pubblico Ministero nel Persona_5 procedimento penale a carico di , legale rappresentante della Controparte_14 P_
[...
In ordine al quantum della domanda di rimborso avanzata dall' la società Pt_1 convenuta contestava la mancanza di prova circa l'effettiva riscossione degli importi da parte degli eredi di , i quali avevano promosso un Persona_3 analogo giudizio di risarcimento danni per la somma di euro 381.596,83, per cui un'eventuale condanna al rimborso richiesto da verrebbe a determinare una Pt_1 duplicazione del risarcimento
3.-Disposta la riunione dei due procedimenti e istruita la causa a mezzo documenti, prova testimoniale e CTU, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 25.01.2023, ha accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro in oggetto, Controparte_1 condannandola al pagamento della somma di euro 255.740 in favore di Per_2
a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto coniugale;
euro
[...]
154.790,60 in favore di a titolo di danno non patrimoniale da Controparte_2 perdita del rapporto genitoriale;
euro 154.790,60 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto genitoriale in favore di e Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi di;
3.191,20 in favore di
[...] Persona_1 Per_2
a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie;
ha rigettato ogni
[...] ulteriore istanza nei confronti di ha rigettato ogni domanda risarcitoria P_ avanzata nei confronti di ET OR, e Controparte_4
pag. 5/26 ; - ha accolto parzialmente la domanda di surroga avanzata da Controparte_8
e, per l'effetto, condannato a pagare in favore dell'istituto la somma di Pt_1 P_ euro 1.456,92; -ha accolto la domanda di garanzia formulata da nei P_ confronti di e, per l'effetto, condannato quest'ultima a Controparte_6 tenere indenne la propria assicurata entro il limite del massimale di euro
158.228,45.
3.1. A sostegno della decisione, il primo giudice ha escluso innanzitutto l'applicazione al caso di specie delle norme in materia di circolazione stradale ex art.2054 c.c., ritenendo trattarsi di un sinistro avvenuto tra un veicolo in movimento e un autocarro fermo, impiegato in un cantiere mobile,; ha quindi ritenuto applicabili i principi generali di cui all'art. 2043 c.c., in relazione ad un'azione di responsabilità civile per omessa predisposizione della segnaletica stradale;
pertanto, unica legittimata passiva è da ritenersi la società incaricata di eseguire i lavori di manutenzione, cui l'autocarro era in uso, con esclusione P_ della legittimazione del proprietario del veicolo ET OR e del conducente dello stesso;
inammissibile quindi l'azione diretta del danneggiato Controparte_8 nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
Nel merito, il tribunale ha rilevato che dall'informativa conclusiva del
30.01.2001 della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, erano emerse le seguenti circostanze: la presenza di un cartello temporaneo di lavori in corso a circa
50 metri dal punto in cui si trovava l'autocarro, un cartello temporaneo di divieto di sorpasso ed altra segnaletica indicante passaggio obbligatorio a destra ed un cartello con la scritta “rallentare” posizionato sulla parte posteriore del mezzo.
Quindi, tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'art. 21 del Codice della Strada, nonché nel documento denominato “Sistemazione della segnaletica mobile di cantiere sulla Strada Statale 613”, sottoscritto da ente appaltante e società appaltatrice, la causa del sinistro è da addebitarsi in via esclusiva alla mancanza di idonea segnaletica, senza che la condotta di guida della possa essere Persona_3 in alcun modo oggetto di esame.
3.2. Relativamente alla determinazione dei danni, il giudice ha ritenuto di riconoscere il danno non patrimoniale subito dai congiunti iure proprio da perdita del rapporto parentale inteso in maniera unitaria, ma non anche quello iure hereditatis, essendo la donna deceduta nelle ore immediatamente successive al pag. 6/26 sinistro e non potendo dunque configurarsi una sofferenza derivante dalla coscienza della morte imminente;
ha riconosciuto altresì il danno patrimoniale relativo alle spese funerarie sostenute ma non anche i danni subiti dalla vettura poiché gli attori non avevano prodotto il necessario certificato di avvenuta demolizione.
3.3. Quanto alla domanda avanzata da , il giudicante ha rilevato che la Pt_1 stessa può essere accolta solo nei confronti di e nei limiti dell'assegno P_ erogato a titolo di spese funerarie, con esclusione del diritto di surroga per le somme erogate ai superstiti per la perdita dei benefici economici che la lavoratrice deceduta apportava al nucleo familiare, non avendo gli Persona_3 eredi della stessa richiesto in giudizio il risarcimento di tali danni.
3.4. Quanto, infine, alla domanda di garanzia formulata da
[...] nei confronti della propria impresa assicuratrice, Controparte_1 [...]
il Tribunale ha ritenuto di accoglierla essendo incontestata la Controparte_6 sussistenza della copertura assicurativa, sia pure nei limiti del massimale convenuto.
4.-Avverso detta sentenza, hanno proposto impugnazione sia (causa Pt_1 iscritto al n. 147/2023 RG) che (causa iscritta al n. 163/2023 RG), con P_ distinti atti di appello, articolando i motivi che saranno più avanti esaminati.
Nel giudizio di secondo grado si sono costituite Controparte_4 già (impresa assicuratrice dell'autocarro AT EC) con Controparte_11 comparsa depositata in data 2.10.2023, e già Controparte_4 [...]
(compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di Controparte_6 P_ con comparsa depositata il 20.10.2023.
Si sono costituiti con comparsa depositata il 25.10.2023 gli attori in primo grado , , in proprio e in qualità di eredi di Controparte_2 TR
, e tutti in proprio e in qualità di eredi di Persona_1 Persona_2
. Persona_3
Si è costituito infine ET OR, proprietario dell'autocarro AT EC, con comparsa depositata il 31.10.2023.
Tutti gli appellati hanno contestato a vario titolo i motivi di impugnazione.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c.
pag. 7/26 ** ** **
5. E' opportuno esaminare in primo luogo l'appello proposto da P_
e che pone in discussione profili della decisione aventi priorità Controparte_1 logica rispetto al gravame dell' concernente il diritto di surroga derivante Pt_1 dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a carico dell' nei confronti dei Pt_1 congiunti del lavoratore.
Con l'impugnazione proposta da vengono contestate: a) la P_ riconduzione del sinistro nell'ambito delle norme generali della responsabilità da fatto illecito ex art.2043, con esclusione di quelle in materia di circolazione stradale ex art.2054 c.c., b) la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale
e le conseguenti valutazioni in termini di responsabilità, c) nonché l'entità delle obbligazioni risarcitorie.
5.1. In particolare, col primo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che al caso di specie non sia applicabile l'art. 2054 c.c., ma la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., omettendo di considerare che l'autocarro coinvolto nel sinistro non era un ostacolo fisso, ma parte di un cd. cantiere mobile, e che, dunque, fosse in movimento da ciò derivando che l'azione esercitata doveva intendersi quale azione mirata al risarcimento dei danni da circolazione stradale: del resto, evidenzia la deducente, la circostanza per cui quello in oggetto dovesse considerarsi un cd. cantiere mobile era incontestata tra le parti ed anche confermata sia nel rapporto della Polizia di Stato intervenuta sul luogo del sinistro, sia nell'elaborato del ctu nel quale si legge che l'autocarro si muoveva avanzando di circa 3 km/h.
Dalla corretta individuazione della fattispecie in oggetto come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c., deriva inoltre la responsabilità del proprietario del veicolo, che può escludersi solo qualora quest'ultimo dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà; infine, dall'applicazione della citata norma, deriva anche, a differenza di quanto statuito dal primo giudice,
l'ammissibilità dell'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
5.2. Il motivo è fondato. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che pag. 8/26 il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata (da ultimo, Cass. n.1812/2025, Rv. 673738
- 02). La S.C. ha precisato che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054
c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo
(Cass. n. 30723/2022, Rv. 666048 – 01; Cass. S.U. n. 8620/2015, Rv. 635401 -
01).
Sulla base di questi enunciati, non vi è dubbio che il sinistro per cui è causa, anche sulla base delle sole circostanze obiettive descritte nell'atto di citazione e non contestate (collisione dell'autovettura condotta da “con un Persona_3 autocarro fermo sulla corsia di sorpasso a ridosso della barriera spartitraffico di centro strada”), rientri nel concetto di circolazione stradale, con applicazione della norma di cui all'art. 2054 c.c., dal momento che l'autocarro AT EC, in posizione di fermo e attinto dalla autovettura della era adibito ad un uso Persona_3 concreto (cantiere mobile per interventi di manutenzione stradale) senza dubbio rispondente alle caratteristiche del veicolo medesimo.
Ne consegue che, rispetto all'azione risarcitoria esercitata dagli eredi della e in via di surroga dall' sono legittimati passivi non soltanto Persona_3 Pt_1 P_
[...
quale impresa che effettuava i lavori stradali e impiegava l'autocarro AT EC coinvolto nel sinistro (la quale ha chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile , ora Controparte_6 [...]
), ma anche ET OR, quale proprietario, e la Controparte_4
(ora ), impresa assicuratrice Controparte_15 Controparte_4 dello stesso veicolo, nonché , conducente dell'autocarro, rimasto Controparte_8 contumace anche in secondo grado.
pag. 9/26 5.3. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice P_ non abbia ricostruito correttamente la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi, non tenendo conto delle risultanze probatorie emerse in corso di causa: in particolare, il Tribunale non ha considerato che nel corso del giudizio la Polizia
Stradale, a seguito di richiesta specifica, con nota del 18.07.2005 ha chiarito che l'esatta posizione del moviere era a mt. 155 e non a mt. 55, come erroneamente indicato nella prima relazione, da ciò derivando che il cantiere era adeguatamente segnalato e visibile;
il primo giudice non ha neppure tenuto conto delle caratteristiche del luogo del sinistro, dato che tra la fine della curva ad ampio raggio e con piena visibilità e il punto in cui si trovava l'autocarro intercorrevano ben 350 metri di rettilineo, che avrebbero consentito alla di avvedersi Persona_3 in tempo del cantiere se quest'ultima avesse tenuto una condotta di guida adeguata;
né può avere alcun rilievo, secondo la deducente, il riferimento alle prescrizioni previste nel documento denominato “Sistemazione della segnaletica mobile di cantiere sulla Strada Statale 613” pur citato dal giudice, poiché detto documento non è stato mai invocato dalle parti né da queste prodotto, ma solo allegato dal c.t.u.; infine, le stesse prove testimoniali confermano la presenza del moviere, intento a segnalare il cantiere, e dei cartelli, in particolare quello apposto sull'autocarro stesso.
5.4. Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice non abbia riconosciuto l'esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro: il giudice ha errato nel sostenere che la condotta di guida non doveva essere oggetto di esame dato che viaggiava senza avere le necessarie informazioni.
Secondo l'appellante, invece, tenuto conto che non vi erano ostacoli alla visibilità, che le condizioni climatiche erano ottimali ed il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, è di tutta evidenza che la se avesse avuto una condotta Persona_3 di guida diligente e adeguata, avrebbe evitato l'impatto. Cont In via gradata, deduce che, quand'anche non si volesse ritenere la responsabilità in via esclusiva della comunque se ne doveva Persona_3 riconoscere l'apporto causale.
Deduce infine l'appellante che la sentenza è errata anche nella parte in cui condanna l'impresa assicuratrice del veicolo a rifondere solo nella misura del massimale, e non anche quanto dovuto a titolo di rivalutazione e interessi.
pag. 10/26 6. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono in parte fondati.
6.1. In ordine alla dinamica del sinistro, sulla base della informativa conclusiva della Polizia Stradale – Sezione di Lecce in atti e delle valutazioni contenute nella
CTU espletata in primo grado, si è accertato che in data 21.11.2000, Persona_3
a bordo del veicolo AT TO, percorreva la strada S.P. 613 in direzione
[...]
Lecce ad una velocità di circa 110 km/h allorquando, all'altezza del km 30,700, si avvedeva tardivamente dell'autocarro AT EC (di proprietà di ET OR
e noleggiato alla che era fermo sulla corsia di sorpasso, tentava una P_ frenata di emergenza spostandosi verso il centro strada, ma non riusciva ad evitare l'impatto; al momento dell'urto la AT TO aveva una velocità di cica 50-60 km/h; la collisione determinava una rotazione in senso antiorario della TO che andava ad impattare anche con il veicolo SE OL condotto da e che si Persona_6 trovava sulla corsia di destra.
Il consulente d'ufficio ha accertato che: -la segnaletica rilevata dagli agenti intervenuti non risulta conforme alla normativa vigente essendo posizionata entro i
100 metri dal cantiere e non a distanza di 500 metri;
-la velocità di guida tenuta dalla superiore al limite di 90 km/h, non consentiva l'opportuno Persona_3 controllo del veicolo che un guidatore deve sempre garantire ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada;
-una vettura che marcia a 90 km/h ha necessità, per arrestarsi completamente, di uno spazio di 70 metri.
6.2. In ordine alle cause del sinistro, il ctu ha affermato che la coesistenza dei due fattori - corretta segnalazione del cantiere e velocità di guida entro il limite dei
90 km/h - avrebbe consentito alla di evitare il sinistro o quantomeno di Persona_3 ridurne le conseguenze controllando agevolmente il veicolo.
Nella risposta alle osservazioni delle parti, il consulente d'ufficio, con riferimento alla segnaletica mancante o insufficiente, ha riconosciuto che la situazione rilevata dagli agenti era in effetti ancora peggiore, posto che essi riferivano che la segnaletica si trovava entro i 50 metri (prima del punto in cui era fermo l'autocarro), così come non si può escludere che alcuno dei cartelli sia stato spostato per facilitare i soccorsi;
comunque ha confermato la non idonea segnalazione, già evidenziata nelle conclusioni dell'elaborato.
pag. 11/26 Con riferimento al coefficiente causale della velocità di guida, il consulente d'ufficio ha ribadito di aver fatto riferimento a dati universalmente riconosciuti e dunque ha confermato che anche la velocità di guida tenuta dalla ebbe Persona_3 un valore concorsuale nella causazione del sinistro.
Inoltre, rispondendo ai rilievi mossi dalla il ctu ha escluso la CP_4 responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro, Persona_3 confermando che entrambe le condizioni citate, eccessiva velocità di guida e inidonea segnaletica, hanno concorso a determinare la verificazione dell'incidente.
Per altro verso, in risposta ai rilievi di con riferimento alla segnaletica, P_ il perito ha ribadito che le prescrizioni normative non erano state rispettate. Infatti, dal verbale degli agenti intervenuti nella immediatezza del fatto, emerge che il cantiere mobile coinvolto nel sinistro risultava segnalato dai seguenti cartelli: lavori in corso – posto a 100 metri (distanza, questa, corretta dal ctu a 50 metri nella risposta alle osservazioni dei consulenti di parte) ; passaggio obbligatorio a destra – posto a 80 mt.; limite di velocità 30 km/h – posto a 40 metri;
deviazione a destra – posto a 20 metri. Non venivano rilevati cartelli di presegnalazione cantiere a 500 metri. In difformità del Decreto 10.07.2002 del Ministero dei Trasporti, “nel cantiere in esame era assente qualunque segnaletica alla distanza di 500 metri dallo stesso, atta a consentire l'opportuno rallentamento dei veicoli marcianti sulla corsia di sorpasso e la loro opportuna canalizzazione sulla normale corsia di marcia”
(relazione ctu ing. , pagg. 18 e segg). Persona_7 Cont L'appellante e anche la difesa di ET OR, al fine di escludere la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori stradali, in dissenso con le valutazioni del ctu (in parte condivise dal Tribunale), hanno sottolineato la presenza del “moviere”, addetto a segnalare con bandierina rossa la presenza del cantiere, ad una distanza di circa 150 metri, invece che a quella di 50 metri, indicata dal consulente d'ufficio.
In realtà, su questa circostanza gli elementi acquisiti non consentono di fare completa chiarezza. Nel rapporto in data 22.1.2001 della Polizia Stradale intervenuta nella immediatezza dei fatti, la distanza del c.d. moviere (nella persona di ) viene descritta “in corrispondenza del primo cartello Persona_8 indicante i 'lavori in corso' posto a circa 55,00 metri dal punto in cui si trovava
pag. 12/26 fermo l'autocarro coinvolto nell'incidente per segnalarne la presenza” (rapporto citato, penultima pagina, paragrafo “Varie”).
Con nota del 18.7.2005 – a distanza di quasi cinque anni dal fatto – la Polizia
Stradale precisava che “per errore” nell'informativa conclusiva al paragrafo “Varie” veniva trascritto che (moviere munito di bandiera rossa e Persona_8 giubbino fluorescente) si trovava a mt.55 dalla sezione d'urto, mentre è da intendersi a mt.155.
Tale ultima indicazione si pone in contrasto con la precedente descrizione dei luoghi effettuata dagli agenti intervenuti nella immediatezza dei fatti, senza che sia stata fornita alcuna plausibile spiegazione del presunto errore, rilevato peraltro dopo un notevole lasso di tempo.
Si consideri che la stessa presenza del “moviere” in prossimità del segnale posto a 55 metri dal luogo dell'incidente, è stata rilevata dagli agenti sulla base delle dichiarazioni dello stesso (v. dichiarazioni rese agli agenti in data Per_4
21.11.2000, allegate al rapporto informativo della Polizia Stradale). Occorre evidenziare, in ordine alla scarsa attendibilità del teste (incaricato di tale Per_4 specifica mansione e quindi, già per questo, interessato a fornire una versione dei fatti che lo scagionasse di eventuali responsabilità verso il proprio datore di lavoro), che gli automobilisti incolonnati sulla corsia di destra, i quali hanno assistito all'incidente, hanno dichiarato in sede penale di non aver notato la presenza di operai che sventolavano bandierine prima del luogo dell'incidente (teste Per_6 verbale udienza 26.5.2005, pag.21-22); un operaio con la bandierina è stato avvistato soltanto dopo l'urto ed egli proveniva dalla parte anteriore dell'autocarro ovvero da una direzione opposta rispetto a quella da cui proveniva la vettura della
(teste , verbale citato, p. 26). Persona_3 Testimone_1
In relazione alla velocità di guida della risulta accertato che Persona_3 questa viaggiava ad una velocità di 100-110 km/h; anche questo dato appare approssimativo per difetto, in quanto lo stesso ctu non ha escluso che la velocità dell'autovettura potesse essere anche superiore (intorno a 120 km/h come rilevato dal ctp della parte convenuta e dal consulente tecnico ing. nominato Persona_5 dal pubblico ministero nel procedimento penale); in ogni caso, la velocità accertata era superiore al limite esistente su quel tratto di strada (90 km/h). Inoltre, la condotta di guida della predetta è da ritenersi non adeguata alle condizioni della pag. 13/26 viabilità in quel tratto di strada. In sostanza, la donna ha effettuato, a velocità sostenuta, una manovra di sorpasso di una serie di veicoli incolonnati nella corsia di destra (questa circostanza è stata riferita dal teste , senza avvedersi della Per_6 presenza del cantiere mobile, il quale, nonostante l'assenza di idonea segnalazione, poteva essere avvistato con un certo anticipo, ponendo maggiore attenzione nella guida.
6.3. Tenendo conto che alcuni aspetti della dinamica sono rimasti incerti
(precisa velocità dell'autovettura della vittima ed esatta collocazione dei segnali) e che nessuna delle opposte parti ha fornito la prova della responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura o dell'impresa che utilizzava l'autocarro, in base agli elementi acquisti si può sicuramente affermare che vi è stato un concorso di colpa nella causazione del sinistro. Cont Con riferimento alla posizione della società esecutrice dei lavori, non vi è dubbio che il codice della strada e la normativa dettata dall'ANAS in ordine al cantiere mobile teatro dell'incidente, imponesse l'installazione di una appropriata segnalazione a distanza non inferiore a 500 metri dall'inizio del cantiere, al fine di consentire agli utenti della strada le opportune manovre.
L'autocarro costituiva un evidente ostacolo alla circolazione e, tenuto conto della tipologia della strada interessata dal cantiere mobile (superstrada a quattro corsie, che funge di collegamento tra due capoluoghi di provincia, notoriamente caratterizzata da un elevato volume di traffico), avrebbe dovuto essere segnalato con grande anticipo e con mezzi agevolmente avvistabili. La collocazione di cartelli a circa 55 e 35 metri dall'inizio del cantiere e la presenza di un “moviere” con incerta collocazione rispetto all'inizio del cantiere, in dette condizioni di viabilità, risultavano evidentemente insufficienti allo scopo di consentire agli automobilisti di porre in essere in sicurezza le manovre di rientro dalla corsia di sorpasso. Ai fini della imputazione del concorso di responsabilità all'impresa, in relazione alla presenza dell'autocarro che costituiva ostacolo alla circolazione, risulta decisiva la circostanza che i segnali avrebbero dovuto essere posti ad una distanza ben maggiore, ad almeno 500 metri dall'inizio del cantiere.
In definitiva, alla causazione sinistro hanno concorso una pluralità di fattori, gli uni da riconnettersi alla presenza sulla sede stradale dell'autocarro AT EC in assenza di adeguata segnaletica del cantiere mobile nel quale il mezzo era pag. 14/26 impiegato, l'altra alla condotta della vittima dello stesso sinistro (conducente della
AT TO che sopraggiungeva ad eccessiva velocità).
Nel caso di specie deve trovare applicazione la norma espressa nell'art. 2054, comma 2°, c.c., secondo la quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Infatti, nella specie risulta accertata l'esistenza di elementi di colpa a carico di entrambi i soggetti coinvolti, senza che sia possibile determinare con certezza la maggiore misura della colpa di uno rispetto all'altro. Ne consegue il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, stabilita dalla norma in parola, poichè nel caso di specie, non sono emersi elementi sicuri dai quali si possa ricavare una maggiore responsabilità di uno o dell'altro dei soggetti coinvolti nel sinistro, il quale pertanto va imputato ad entrambi in eguale misura.
6.4. Sul piano dell'obbligazione risarcitoria, in primo luogo, in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., deve applicarsi nel caso in esame la norma dell'art. 1227, comma 1°, c.c., secondo la quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Poiché, nel caso di specie, la colpa della conducente ha concorso - in base alla Persona_3 presunzione ex art. 2054 - per il 50% nella causazione del sinistro, della stessa misura deve essere diminuito il risarcimento dei danni subiti dai familiari della medesima.
In secondo luogo, per il lato passivo di detta obbligazione, il risarcimento deve essere posto a carico della quale impresa titolare del cantiere mobile teatro P_ del sinistro ed utilizzatrice dell'autocarro AT EC. Della stessa obbligazione deve rispondere anche il proprietario dell'autocarro, in quanto l'art.2054, 3 comma c.c. prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, a meno che non dimostri che la circolazione dello stesso sia avvenuta contro la sua volontà. Nella specie, attesa l'esistenza di un contratto di noleggio dell'autocarro perché fosse utilizzato nell'attività di impresa, va esclusa in radice l'ipotesi che il veicolo sia stato in concreto impiegato al di fuori delle previsioni contrattuali e in contrasto con la volontà del proprietario.
pag. 15/26 Risultano inconferenti le osservazioni svolte dal ET in ordine alla esclusione di una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'impiego sul cantiere del mezzo ed alla predisposizione della segnaletica. L'art. 2054, terzo comma, cod. civ., prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, per cui l'unica possibilità per il titolare del mezzo è dare la prova che il veicolo è stato messo in circolazione contro la sua volontà. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) all'art. 91, comma secondo, per i veicoli concessi in leasing, è stata estesa la responsabilità solidale al locatario, con esclusione del proprietario concedente.
Ne consegue che, fatta eccezione per il caso del veicolo oggetto di leasing, di usufrutto e di vendita con patto di riservato dominio, per le altre ipotesi di utilizzazione del mezzo resta ferma la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi.
Va invece esclusa la responsabilità del conducente dell'autocarro _8
, poiché, in ragione del contesto e della dinamica dell'incidente, può ritenersi
[...] acquisita la prova della estraneità dello stesso nella determinazione dell'evento: infatti, risulta accertato che al momento della collisione l'autocarro era fermo sulla carreggiata, tanto in conformità delle disposizioni che il responsabile del cantiere aveva dato per l'esecuzione dei lavori (il movimento e le soste dell'autocarro, segnando lo stesso il punto di inizio del cantiere mobile, non erano determinate dal conducente, ma dallo stato di avanzamento dei lavori sulla carreggiata); il veicolo era utilizzato per detta esecuzione e non risulta in alcun modo che il conducente dello stesso dovesse occuparsi della collocazione della segnaletica, così da potergli muovere un rimprovero per la mancata collocazione dei segnali almeno 500 metri prima del cantiere (tenuto conto di questi aspetti, non si vede come il conducente avrebbe potuto evitare la collisione).
Attesa la responsabilità ex art.2054, 3 comma c.c., del proprietario dell'autocarro AT EC, risulta fondata l'azione risarcitoria esperita direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo , ora Controparte_11 CP_4
.
[...]
7. Con il quarto motivo l'appellante contesta la quantificazione dei P_ danni operata dal Tribunale. Assume la difesa che il primo giudice, pur dichiarando di rifarsi alle Tabelle di , ha liquidato poi importi del tutto sproporzionati, CP_6
pag. 16/26 dimostrando di non applicare i criteri che, secondo le citate Tabelle, devono costituire il riferimento oggettivo che consenta la valutazione del caso di specie.
Inoltre, il primo giudice ha omesso di fornire qualsivoglia dato, determinando il vizio di carenza di motivazione, circa il ragionamento logico giuridico seguito per giungere alla disposta quantificazione.
7.1. Il motivo, oltre che ai limiti di ammissibilità per la sua genericità, risulta privo di fondamento. Come sopra accennato, il giudice di primo grado ha ritenuto di riconoscere il danno non patrimoniale subito dai congiunti iure proprio da perdita del rapporto parentale inteso in maniera unitaria, e ha escluso il danno iure hereditatis; ha riconosciuto altresì il danno patrimoniale, limitatamente alle spese funerarie sostenute.
Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – a questo deve intendersi riferita la censura della parte appellante - il Tribunale ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 2022. Ha quindi determinato in concreto i danni risarcibili ai congiunti (marito e genitori della vittima), tenuto conto del “valore punto” di euro 3.365,00 e dell'età della vittima alla data del decesso (anni 37), liquidando le seguenti somme:
1) a coniuge convivente, avente al momento in cui rimase Persona_2 vedovo anni 40, considerata l'assenza di figli, una somma ammontante ad €
255.740,00;
2) al genitore non convivente , deceduta in corso di Persona_1 causa, avente alla data dell'evento anni 72, considerati i familiari superstiti, ovvero la figlia e il coniuge , una somma ammontante ad € CP_3 Controparte_2
154.790,60;
3) al genitore non convivente , avente alla data Controparte_2 dell'evento anni 79, considerati gli allora familiari superstiti, ovverosia, oltre la figlia anche la coniuge , una somma ammontante ad € 154.790,60. CP_3 Per_1
Dette somme sono corrette, in quanto non sono altro che il risultato dei conteggi effettuati in base ai parametri enunciati nelle citate Tabelle: per valore punto base euro 3.365,00 Persona_2 punti in base all'età del congiunto 22 punti in base all'età della vittima 22 punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
pag. 17/26 punti in base al numero dei familiari nel nucleo primario 16 punti per qualità/intensità della relazione (minimo) 0 totale 76 punti x 3.365 = euro 255.740 (che corrisponde all'importo minimo liquidabile); per ciascuno dei genitori non conviventi con la vittima: valore punto base euro
3.365,00
punti in base all'età del congiunto 12
punti in base all'età della vittima 22
punti in base al numero dei familiari nel nucleo primario 12
punti per qualità/intensità della relazione (minimo) 0 totale 46 punti x 3.365 = euro 154.790 (che corrisponde all'importo minimo liquidabile).
Detti importi vanno ridotti della metà, in ragione del concorso di responsabilità della vittima nella determinazione del sinistro. Ne consegue che a Persona_2
è dovuta la somma di euro 127.870, oltre accessori, ed a ciascuno dei genitori la somma di euro 77.395, oltre accessori (importo complessivo euro 282.660, oltre accessori).
7.2. Al pagamento di tali somme sono tenuti, in solido, la ET P_
OR e la compagnia assicuratrice dell'autocarro AT EC , Controparte_11 ora . Controparte_4
La (ora ) quale compagnia Controparte_6 Controparte_4 che garantisce la società per la responsabilità civile verso terzi, dovrà P_ tenere indenne detta srl fino alla concorrenza del massimale di polizza pari ad euro
258.228,45, precisando che di tale importo, come espressamente indicato nella sentenza di primo grado, è residuata la somma di euro 158.228,45. Infatti al punto
5 del dispositivo della sentenza, si legge: "accoglie la domanda di garanzia formulata da e nei confronti di P_ Controparte_1 Controparte_6
e, per l'effetto, condanna la società assicuratrice a tenere indenne la suddetta assicurata dalle conseguenze economiche derivanti a suo carico per effetto della presente sentenza entro, tuttavia, il limite residuo del massimale di € 158.228,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla decisione sino al soddisfo". Su tale statuizione tanto quanto e nei loro rispettivi Pt_1 P_ Controparte_1
pag. 18/26 atti, hanno completamente omesso di proporre specifico motivo di appello, con la conseguenza che tale capo della sentenza, è divenuta definitiva.
Poiché non sono in contestazione l'operatività di detta polizza e l'importo del massimale indicato dalla Compagnia, risulta inammissibile la censura, espressa Cont dalla nell'atto di appello, circa l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'impresa assicuratrice a rifondere la società assicurata solo nella misura del massimale, e non anche per quanto dovuto a titolo di rivalutazione e interessi.
Ha affermato la giurisprudenza che nell'assicurazione della responsabilità civile, la domanda con la quale l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chieda di essere manlevato dal proprio assicuratore anche oltre il limite del massimale, invocandone il colpevole ritardo nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, con conseguente lievitazione del risarcimento dovuto dall'assicurato (cosiddetta responsabilità per "mala gestio"), deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella semplice chiamata in garanzia o nella domanda di essere tenuto indenne "da tutte le pretese attoree", a nulla rilevando che l'attore abbia formulato una domanda di condanna dell'assicurato-danneggiante al pagamento del capitale, degli interessi e della rivalutazione (Cass. n. 1606/2014, Rv. 629854 - 01).
Nel caso in esame, la è intervenuta Controparte_16 volontariamente in giudizio con atto di intervento depositato il 12.10.2005. A seguito di tale atto, con cui l'interveniente precisava i limiti della propria obbligazione nei confronti dell'assicurata indicando il massimale in parola, P_ quest'ultima società alcun rilievo o domanda ebbe a formulare nei confronti della
Compagnia: con la memoria di replica ex art.184 cpc depositata il 12.12.2005 la società assicurata si limitò a prendere atto dell'intervento volontario della
[...]
, chiedendo di essere manlevata “per ogni eventuale esborso che CP_6 dovesse essere ritenuto per dovuto in conseguenza della domanda degli attori … e della domanda dell' ; nessun cenno a somme superiori al massimale di Pt_1 polizza.
** ** **
8. – L'appellante ha dedotto di aver indennizzato l'infortunio sul Pt_1 lavoro occorso a in data 21.11.2000, erogando ai superstiti Persona_3
pag. 19/26 la somma complessiva di euro 640.731,40, e di conseguenza ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto di agire in surroga nei confronti dei responsabili del sinistro con condanna dei medesimi in solido a rivalere l' della somma Pt_1 suddetta o di quella inferiore o superiore che dovesse risultare in corso di causa, anche per effetto di successivi miglioramenti della rendita, oltre interessi e rivalutazione. Ha quindi chiesto di dichiarare la responsabilità esclusiva di e P_ conseguentemente di , nel sinistro per cui è causa, e, per Controparte_6
l'effetto, condannare le predette appellate a risarcire all'appellante i danni subiti a causa del sinistro, oltre accessori.
8.1. In particolare, col primo motivo di appello denuncia la violazione Pt_1 dell'art.1916 c.c. e rivendica il proprio diritto ad ottenere il rimborso del risarcimento del danno. L'appellante si duole che il Tribunale non abbia disposto l'integrale rimborso delle somme erogate a titolo di indennizzo secondo quanto previsto dagli artt. 1916, 2043 e 2055 c.c.. Premessa la disciplina del diritto di surroga e dei principi ad esso applicabili, l osserva che nel caso di specie il Pt_1 sinistro è stato causato da un terzo estraneo, verso il quale il danneggiato può agire direttamente per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie e, di conseguenza, anche l medesimo può agire in surrogazione. L precisa Pt_1 Pt_1 che la rendita erogata in favore dei congiunti del lavoratore deceduto mira a preservare questi ultimi dal pregiudizio economico, e dunque patrimoniale, che deriverebbe dalla perdita del reddito del proprio familiare, da ciò derivando il proprio diritto di sostituirsi nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato a titolo di ristoro del danno patrimoniale, che, da parte del primo giudice, non è stato correttamente quantificato. La difesa evidenzia di aver provato l'esistenza del danno patrimoniale sofferto dagli eredi del danneggiato, nonché la liquidazione del danno medesimo da parte dell attraverso l'attestazione di spesa, che Pt_1 costituisce documentazione idonea a rendere piena prova dell'esistenza del credito.
Specifica infine che, al momento della presentazione dell'appello, la rendita erogata era pari alla somma di euro 640.731,40.
8.2. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, in ordine alla domanda di surroga (art. 1916 c.c.) esercitata da al fine di ottenere dai danneggianti il rimborso delle erogazioni economiche già Pt_1 riconosciute ex d.p.r. 1124/1965 in favore del coniuge della vittima, l'ha accolta pag. 20/26 solo nei confronti di e nei ristretti limiti della Controparte_1 somma erogata a titolo di assegno funerario ammontante ad € 1.456,92. Ha escluso per la restante maggior parte delle somme erogate dall' il diritto di Pt_1 surroga, “essendo necessario ai fini della surroga, sia che il danneggiato sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile sia che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio oggetto del credito e non un altro, nel caso concreto è dirimente la mancata richiesta a monte di risarcimento dei danni patrimoniali da perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava al nucleo familiare”. Il primo giudice ha richiamato a sostegno la pronuncia della Corte di Cassazione sez. 6-3, 18 ottobre 2019 n. 26647.
In realtà con la citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integra una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale;
tale surrogazione incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra.
Ne consegue che, in primo luogo, l' ha diritto di surrogarsi, vale a dire Pt_1 subentra nella stessa posizione del danneggiato nei confronti del responsabile con riferimento al diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale che ha indennizzato: infatti, il surrogante sì surroga nel credito che ha indennizzato e non eventualmente in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile;
egli si surroga nella misura in cui ha pagato e solo entro questa misura acquista il credito di cui era titolare il danneggiato.
Nel caso che ci occupa la surroga non è esclusa per il fatto che gli attori non hanno richiesto, nel presente giudizio, il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava al nucleo familiare. La richiesta di una siffatta voce di danno avrebbe dato luogo ad una duplicazione e sarebbe stata rigettata, in quanto gli stessi hanno già ricevuto dall il ristoro per tale danno patrimoniale. Ma ciò non esclude che l' Pt_1 assicuratore sociale possa agire nei confronti del danneggiante per recuperare quanto erogato al danneggiato, surrogandosi al relativo credito. I soli limiti di pag. 21/26 Co questo diritto di surroga sono – come precisato dalla - l'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo e l'importo effettivamente erogato dall' . Pt_1
A fronte della erogazione di somme finalizzate a indennizzare i superstiti della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava al nucleo familiare, l ha esercitato legittimamente il diritto di surroga, proponendo Pt_1 apposita azione di restituzione nei confronti dei responsabili. Si deve pertanto ritenere che il danno in parola, determinato con riferimento alla concreta retribuzione del lavoratore al momento del decesso, abbia già trovato un ristoro nella rendita costituita dall'INAIL in favore dell'attore , e ciò esclude Per_2
l'assegnazione di ulteriori somme allo stesso titolo, a meno che il danneggiato non fornisca la prova dell'esistenza di danni patrimoniali ulteriori rispetto alle somme riconosciute dall'istituto previdenziale.
Per altro verso, non vi è ragione di esonerare i responsabili del fatto illecito produttivo di danni dall'obbligazione risarcitoria relativa al danno patrimoniale conseguente alla cessazione del reddito da attività lavorativa. Con la liquidazione dell'indennizzo e la costituzione della rendita da parte dell nonché con Pt_1
l'esercizio del diritto di surroga, si è verificata la successione ex lege del diritto al risarcimento del danno patrimoniale dal danneggiato all'istituto previdenziale, alla quale corrisponde la legittimazione passiva degli autori dell'illecito, nei limiti della quota di responsabilità agli stessi ascrivibile.
In definitiva, stante l'azione di surroga esercitata nel presente giudizio, i rapporti tra l' e i responsabili del danno, come sopra individuati, devono essere Pt_1 regolati tenendo conto del concorso di responsabilità della vittima pari al 50% e quindi, ponendo a carico degli appellati, in solido tra loro, la metà del costo dell'infortunio. Tale costo corrisponde ad una rendita ai superstiti la cui somma capitalizzata ammonta per l'intero ad euro 640.731,40 (come documentato da apposita attestazione di credito a firma del dirigente della Sede di Lecce, non Pt_1 specificamente contestata), per cui il diritto di surroga va accolto nella misura di euro 320.365,70.
In ragione del predetto concorso di responsabilità della vittima deve essere ridotta del 50% anche la somma di euro 1.452,92 erogata dall a titolo di Pt_1 rimborso delle spese funebri, per cui allo stesso titolo è dovuto l'importo di euro
728,46,
pag. 22/26 In definitiva l'azione di surroga proposta dall risulta fondata per la somma Pt_1 complessiva di euro 321.094,16 (320.365,70 + 728,46), oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo.
8.3. Con il secondo motivo, lamenta che il primo giudice non ha Pt_1 riconosciuto la responsabilità, in capo all'impresa assicuratrice del responsabile civile, per mala gestio, limitando pertanto l'obbligo di Controparte_6 manlevare l'assicurata solo nei limiti del Controparte_1 massimale: il Tribunale ha omesso di considerare che, con il proprio comportamento, l'impresa non ha adempiuto gli obblighi contrattuali nei confronti della propria assicurata, consistenti nel preservarla dalle conseguenze pregiudizievoli di un evento da essa determinato e dunque tenerla indenne dalle pretese risarcitorie di terzi danneggiati. Pertanto, il deducente rileva che l'impresa assicuratrice deve rispondere per il maggior danno conseguente all'inutile decorso del termine di cui all'art. 8 D.L. 576/1978, tenuto anche conto che al momento della richiesta di rimborso il costo sostenuto da era notevolmente inferiore e, Pt_1 per l'effetto, essere condannata a coprire l'intera somma senza che possa valere il limite del massimale pattuito in sede contrattuale.
8.4. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
La domanda di affermazione di responsabilità della Controparte_6 per mala gestio è prima di tutto inammissibile, in quanto non risulta proposta nell'atto di citazione in primo grado. In ogni caso la domanda risulta infondata, in quanto non è legittimata ad avanzare nei confronti di Pt_1 Controparte_4
(già , che è assicuratore ex art. 1917 c.c. di
[...] Controparte_6 P_
e (responsabile del danno), azione diretta per ottenere una Controparte_1 condanna solidale al pagamento delle somme erogate ai danneggiati. Appare evidente che (ora è Controparte_6 Controparte_4 presente in giudizio in virtù del contratto di assicurazione con per il P_ quale è stata chiamata a rispondere entro i limiti del massimale garantito. Non sussiste pertanto per la possibilità di esercitare direttamente il diritto di Pt_1 surroga nei confronti della predetta Compagnia.
pag. 23/26 9. Risulta assorbito il quinto motivo dell'appello proposto da relativo P_ alla condanna alle spese, in quanto la riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado.
Per questo aspetto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite – accoglimento, sia pure parziale, sia della domanda risarcitoria proposta dagli attori e sia di quella di surroga dell' a fronte della negatoria di ogni responsabilità in Pt_1 capo alle parti convenute e ET OR, e rispettive Compagnie di P_ assicurazione – la Corte ritiene di regolare le spese del doppio grado in favore delle parti attrice in conformità al criterio della soccombenza, parametrando il compenso sulla basa del decisum e quindi dello scaglione da 260.001 a 520.000 (in prossimità dei minimi, avuto riguardo alle somme in concreto liquidate).
Per quanto riguarda i rapporti tra e , ora P_ Controparte_6
, e tra la stessa Compagnia e va confermata l'integrale CP_4 Pt_1 compensazione disposta dal giudice di primo grado, stante la mancata impugnazione del capo 7) della sentenza;
per il giudizio di appello, tenuto conto del complessivo esito della lite e della natura secondaria del motivo di gravame Co proposto dalla e dell' in ordine alla estensione della garanzia oltre il Pt_1 massimale (il quale è stato rigettato con la conferma della fondatezza della domanda di garanzia nei limiti del massimale), si ritiene sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese anche per il secondo grado.
Le spese della CTU espletata in primo grado sulla dinamica e sulle cause del sinistro, tenuto conto dell'esito del giudizio con riferimento al riparto delle responsabilità, vanno poste a carico di di ET OR (e per P_ quest'ultimo di in luogo di ), degli attori e CP_4 Controparte_10 Persona_3 dell' per un quarto ciascuno. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulle impugnazioni avverso la sentenza n.196/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 25.01.2023, proposte con distinti atti di appello da e nei confronti di Controparte_1 Pt_1 CP_2
, in proprio e in qualità di eredi di
[...] TR Persona_1
, e , tutti in proprio e in qualità di eredi di
[...] Persona_2 Persona_3
LP VA, (ora
[...] Controparte_10 CP_4
pag. 24/26 e (ora Controparte_6 Controparte_6 [...]
), così provvede: Controparte_4
1) accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti da e da Pt_1 P_
[...
2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro stradale in cui è deceduta è ascrivibile alla pari Persona_3 responsabilità ex art.2054, 2 comma, c.c. di e ET OR da una P_ parte ed alla vittima dall'altra;
3) dichiara altresì la sussistenza del diritto di surroga ex art.1916 c.c. dell' in relazione a tutte le voci di danno patrimoniale indennizzate, tenuto del Pt_1 concorso di responsabilità di cui al capo che precede;
4) condanna, in solido, ET Controparte_1
OR e (quest'ultima per , quale Controparte_4 Controparte_10 impresa assicuratrice per la RCA dell'autocarro AT EC tg. AP104JN) a risarcire il danno in favore di e Controparte_2 TR Per_2
, nella indicata qualità, liquidato in complessivi euro 282.660, di cui euro
[...]
127.870 in favore del , euro 77.395 in favore di ed euro Per_2 Controparte_2
77.395 in favore di e , oltre interessi legali Controparte_2 TR dal giorno del fatto (21.11.2000) al soddisfo, questi ultimi conteggiati sulla somma devalutata alla data dell'evento e progressivamente rivalutata anno per anno fino al soddisfo;
5) condanna, in solido, ET Controparte_1
OR e (quest'ultima per conto di Controparte_4 P_0
, quale impresa assicuratrice per la RCA dell'autocarro AT EC tg. AP104JN) al
[...] pagamento in favore di della somma di euro 321.094,16, oltre interessi legali Pt_1 dal giorno della domanda al soddisfo;
6) conferma il capo 5) della sentenza impugnata relativo alla domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
(per conto di ); Controparte_4 Controparte_6
7) condanna ET OR e P_ Controparte_4
(quest'ultima per conto di ) in solido alla rifusione delle spese di lite Controparte_11 del doppio grado in favore di e Controparte_2 TR
, nella indicata qualità, liquidate in complessivi € 31.352 Persona_2
pag. 25/26 comprensivi della maggiorazione per la difesa di più parti (di cui € 15.080 per compensi ed € 672 per esborsi relativi al giudizio di primo grado ed € 15.600 per compensi del giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese di studio nelle misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore costituito;
8) condanna ET OR e P_ Controparte_4
(quest'ultima per conto di ) in solido alla rifusione delle spese di Controparte_10 lite del doppio grado in favore di liquidate in complessivi € 26.629 (di cui € Pt_1
11.600 per compensi ed € 500 per esborsi relativi al giudizio di primo grado ed €
12.000 per compensi ed € 2.529 per esborsi del giudizio di appello), oltre rimborso forfettario spese di studio nelle misura del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore costituito;
9) compensa integralmente le spese tra P_ Controparte_6
(ora ) e in relazione alla domanda di garanzia;
[...] CP_4 Pt_1
10) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a carico di di ET OR, e per esso di P_ Controparte_4
, degli attori e dell' per un quarto ciascuno.
[...] Persona_3 Pt_1
Lecce, 25 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio Francesco Esposito
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