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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1134/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1134/2018 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.IVA: CP_1 Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), (C.F.: e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F.: elettivamente domiciliati in Gela, alla Via G. Falcone n. 5,
[...] C.F._3 presso lo studio dell'avv. Riccardo Lana (C.F.: ), che li rappresenta e difende C.F._4 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato.
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 Parte_4
(C.F.: e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Gela, alla Via Navarra n. 68, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Purromedi
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contrino (C.F.: C.F._5
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato. C.F._6
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA nonché contro
pagina 1 di 11 (C.F./P.IVA: e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_5
(C.F.: e P.IVA: , elettivamente domiciliata in Parte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
Agrigento, alla Via A. De Gasperi n. 5, presso lo studio dell'avv. Pietro D'Alessandro (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in C.F._7 surroga e di nuovo difensore su foglio separato.
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale parte attrice opponente ha chiesto l'estromissione dell'istituto di credito convenuto in ragione dell'intervento della cessionaria, insistendo per il richiamo del C.T.U. e, in via subordinata, ha concluso come in atti, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e a tutta la produzione documentale versata nel fascicolo processuale, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; parte intervenuta opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa, eccependo quanto dedotto da controparte e, in particolare, riportandosi alle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 26.11.2018, nel successivo atto di costituzione in surroga del 25.09.2019 e nella memoria autorizzata ex art. 183 co. VI nr. 1 c.p.c., chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 agosto 2018, la società “
[...]
, e Parte_6 Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 9 agosto 2018,
[...] con il quale la e per essa, quale mandataria, la ha ingiunto il pagamento Controparte_2 Parte_4 della complessiva somma di euro 223.460,67 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 20 giugno 2007 tra il
Banco di Sicilia S.p.A. e la società “ , Parte_6
e con garanzia ipotecaria prestata da . Parte_1 Parte_2 Parte_3
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno dedotto:
pagina 2 di 11 1. la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta dalla legge, stante la difformità delle condizioni negoziali pattuite rispetto al contenuto tipico del contratto di mutuo come determinato dalla Banca d'Italia, nonché la difformità tra l'ISC/TAEG pattuito e quello effettivamente applicato dalla mutuante, con conseguente applicabilità al caso di specie del tasso di interesse legale nonché della disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità del contratto per violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale in relazione agli obblighi informativi gravanti sull'istituto di credito, non essendo state riportate, in dettaglio, le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG
(motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la natura usuraria del tasso d'interesse moratorio e la correlativa rideterminazione del saldo debitorio in ragione della conversione forzosa del mutuo oneroso in mutuo gratuito (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità del contratto di mutuo per l'indebita applicazione di interessi anatocistici, nonché la violazione del divieto imposto dall'art. 1283 c.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
5. la natura usuraria del tasso previsto per estinzione anticipata del mutuo, atteso che tale onere comporta l'applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore alla soglia (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
6. l'usurarietà del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) per effetto del superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla Legge n. 108/1996 (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, dichiararsi la nullità, illegittimità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si è costituita in giudizio l'opposta e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 Parte_4 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 7 ottobre 2019, si è costituita in giudizio la società cessionaria rappresentata dalla procuratrice quale Controparte_3 Parte_5 successore a titolo particolare della a seguito della cessione pro-soluto ed in blocco ai Controparte_2 sensi dell'art. 58 T.U.B. dei crediti vantati da quest'ultima, ivi compreso quello azionato in executivis contro gli odierni opponenti.
pagina 3 di 11 Con ordinanza emessa in data 09 novembre 2018, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie;
in accoglimento della richiesta di parte opponente, con ordinanza emessa in data 25 novembre 2020, è stato assegnato incarico al C.T.U. dott. Persona_1
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di opposizione, in relazione al quale le parti opponenti hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo per inosservanza della forma prescritta dalla legge, è manifestamente infondato.
Sul punto, si osserva che il contratto di mutuo in oggetto rispetta la forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 117, co. III T.U.B. (cfr. doc. n. 1 di cui all'atto di citazione). Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna. Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.
Ciò posto, è opportuno evidenziare che, nel caso di specie, la documentazione contrattuale consegnata dalla banca alla parte mutuataria risulta essere completa: la stessa produzione documentale di parte opponente consta, infatti, dell'allegato documento di sintesi (cfr. All. “B”) e del piano di ammortamento. La doglianza è priva di fondamento e va dunque respinta.
Allo stesso modo, non merita accoglimento l'ulteriore censura attinente all'omessa indicazione dettagliata delle singole voci di costo componenti il TAEG, in relazione alle quali gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto per violazione dei doveri di trasparenza, correttezza e buona fede precontrattuale. In merito, poi, alla presunta divergenza tra il T.A.E.G. pattuito in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca mutuante, va ritenuto che l'omessa o non corretta specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, non rientrando nella nozione di tasso,
pagina 4 di 11 prezzo o condizione, di cui all'art. 117, co VI, seconda parte del T.U.B. (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n.
39169 del 09.12.2021, secondo cui “l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”); ed ancora più di recente “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”
(Cass. sez. 1 ord. nr. 4597/2023 - Rv. 666991). Ne discende che l'eventuale difformità dell' CP_4 rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola, potendo semmai comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento. Sul punto, parte attrice ha richiamato le norme che regolano i doveri di agire secondo correttezza, trasparenza e buona fede, senza in alcun modo adempiere sull'onere della prova su di essa gravante vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, dal momento che, a parere di questo
Giudice, la responsabilità precontrattuale è da qualificarsi quale responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. sent. nr. 2473/2019).
In particolare, per quanto concerne le ipotesi di inosservanza delle regole di condotta da parte degli operatori economici e/o intermediari finanziari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur affermando che le norme di cui al D.lgs. 01/09/1993, n. 385 (T.U.B.) circa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1375 e 1175 c.c. sono imperative, hanno escluso che la loro violazione dia luogo a nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., in base alla distinzione fra le norme di comportamento dei contraenti e le norme di validità del contratto (sul punto, cfr. Cassazione Civile,
Sez. Un., 06/05/2016, n. 9140, secondo cui: “Unicamente la violazione di precetti inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, non già l'inosservanza di norme, quand'anche imperative,
pagina 5 di 11 riguardanti il comportamento dei contraenti;
inosservanza che può costituire solo fonte di responsabilità per danni.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 10/04/2014, n. 8462; Cassazione Civile,
Sez. Un., 19/12/2007, n. 26724). Ed invero, la nullità per contrasto con norme imperative postula la violazione attinente ad elementi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto e non, invece, alla illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative o in fase di esecuzione, salve le ipotesi in cui la sanzione di nullità non sia espressamente prevista con riferimento a detta ipotesi. In tale contesto, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e quella degli obblighi informativi, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la formazione e stipula del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno;
se riguardano, invece, le singole operazioni compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale. In ogni caso, alla violazione dei suaccennati doveri di comportamento non può conseguire la nullità del contratto o delle sue clausole, non incidendo sulla genesi del regolamento contrattuale e l'opponente avrebbe dovuto proporre domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale in capo alla mutuante, provandone gli elementi costitutivi. Ne discende, pertanto, il rigetto del primo e del secondo motivo di opposizione.
Con riferimento, inoltre, all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati nel contratto di mutuo per cui è causa, le relative doglianze appaiono manifestamente infondate.
In premessa, ritiene questo Giudice di dover chiarire che per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto e devono tenersi distinti gli interessi corrispettivi da quelli moratori. Il superamento del tasso-soglia, infatti, non può conseguire dalla sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, avendo gli stessi natura diversa e non potendo coesistere (cfr. Cass. ord. nr. 31615/2021 – Rv. 662738). Nel caso in esame, invero, deve farsi applicazione dei criteri di calcolo fissati dalla Suprema Corte, così come espressamente indicati nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite (cfr. Cassazione Civile, S.U., 18/09/2020, n. 19597, secondo cui:
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”). Va, altresì, precisato che ai fini della determinazione del T.A.E.G. non può tenersi conto degli oneri connessi all'estinzione anticipata del mutuo. Non può, infatti,
pagina 6 di 11 condividersi la tesi difensiva degli opponenti, secondo cui nel computo del T.A.E.G. effettivo andrebbero incluse anche le commissioni da addebitare al mutuatario nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
La commissione di estinzione anticipata, infatti, per sua natura, non rappresenta una remunerazione della banca dipendente dall'effettiva durata del finanziamento (cfr. art. cfr. art.
2-bis d.l. nr. 185/08, convertito con modificazioni dalla l.n. 2/2009 “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”).
Questa interpretazione letterale della norma è supportata dalla pronuncia n. 7352 del 07 marzo 2022 della Suprema Corte, chiarificatrice sul punto: “questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n.
19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n.
9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi
pagina 7 di 11 finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Ebbene, condividendo l'impostazione della Suprema Corte, si ritiene che ai fini del calcolo del tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non possano ricomprendersi quelle voci che esulano dalla funzione remunerativa che l'ordinamento attribuisce a interessi corrispettivi. La previsione di una commissione di estinzione anticipata del mutuo, infatti, rappresenta un costo eventualmente sostenuto dal debitore e la sua ragion d'essere non deve essere ricercata nella remunerazione del creditore per la fuoriuscita del capitale mutuato dalla propria disponibilità giuridica a vantaggio di quella del debitore, essendo la stessa finalizzata ad intervenire nel caso di scioglimento del regolamento contrattuale – senza con tale affermazione voler entrare nel dibattito giurisprudenziale della qualificazione della sopra menzionata commissione quale clausola penale ovvero multa penitenziale.
A tale conclusione si giunge anche attraverso l'analisi delle più recenti “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” pubblicate dalla Banca d'Italia, nelle quali si precisa che
“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”.
Pertanto, in accordo con i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, la soglia di usura va determinata escludendo dal computo del T.A.E.G. gli oneri, le spese e qualsiasi altro costo inerente all'estinzione anticipata del mutuo.
Tanto chiarito, la consulenza tecnica d'ufficio risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi. Devono pertanto richiamarsi per condividerli le risultanze cui il nominato C.T.U. è giunto affermando che i tassi di interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti rispettino il tasso soglia (cfr. pagg. 19 e 20 della relazione di C.T.U.).
Di converso, devono disattendersi le conclusioni cui è giunta la C.T.U. in ordine alla verifica delle condizioni economiche applicabili al rapporto in essere e ricavabili dal contratto, in esito alla quale pagina 8 di 11 l'ausiliare incaricato ha compiuto la ricostruzione del piano di ammortamento e la rideterminazione del saldo debitorio (cfr. pag. 21 e ss. della relazione di C.T.U.). Esclusa, infatti, la presenza di qualsivoglia profilo di usurarietà delle clausole contrattuali relative alla determinazione dei tassi di interesse, riscontrata la legittimità e la correttezza delle somme ingiunte, va, pertanto, confermato nel quantum il debito residuo del mutuatario verso la banca convenuta, siccome risultante dall'atto di intimazione in oggetto. E' appena il caso di affermare, infatti, che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass., Sez. U., sent. nr. 15130/2024 - Rv. 671092 - 02), sicché alcuna sostituzione dei tassi contrattualmente pattuiti può operare nel caso di specie: l'applicazione dei tassi di interessi applicati in forza del contratto di mutuo siglato tra le parti devi ritenersi valida, dal momento che gli stessi non devono essere sostituiti con i tassi di interessi normativamente previsti.
In conclusione, deve dichiararsi la legittimità delle pattuizioni contrattuali relative alla determinazione degli interessi e l'inapplicabilità al caso di specie della sanzione prevista dall'art. 1815, comma II c.c. invocata da parte opponente.
L'infondatezza delle relative censure comporta, dunque, il rigetto del terzo, del quinto e del sesto motivo di opposizione.
Anche l'ulteriore motivo di opposizione di cui al nr. 4 non è meritevole di accoglimento. Con riguardo, infatti, alla pretesa illegittimità ex art. 1283 c.c. del meccanismo anatocistico previsto nel contratto in esame, deve rilevarsi che le parti, all'art. 4 del contratto di mutuo hanno convenuto che: “L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento sia di preammortamento e non pagato, produce interessi di mora nella misura indicata al successivo comma, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della società finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. (…)” (cfr. doc. n. 1 di cui all'atto di citazione). Gli interessi moratori, nella previsione contrattuale voluta dalle parti, non si sostituiscono agli interessi corrispettivi né si cumulano ad essi, giacché essi sono già maturati e conglobati nella rata scaduta del capitale dovuto. D'altra parte, deve escludersi che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” implichi automaticamente la produzione di anatocismo. La caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di pagina 9 di 11 privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Il metodo “alla francese” comporta, invero, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Ne consegue l'infondatezza delle censure dedotte da parte attrice come quarto motivo di opposizione. Per completezza di motivazione, non può questo Giudice non rilevare come nessuno dei motivi in forza dei quali è stata originariamente spiegata l'odierna opposizione attiene all'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, non essendosi fatta questione, tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi atti di causa, di censure concernenti il piano di ammortamento.
Allo stesso modo, non può tenersi conto della sollevata eccezione di nullità parziale del contratto di finanziamento per effetto della “manipolazione” del tasso Euribor accertata dalla Commissione
Antitrsut Europea. Da tali premesse discende l'inammissibilità della censura di indeterminatezza del piano finanziario e di quella riguardante la nullità dei tassi Euribor “manipolati” – e della conseguente domanda di rideterminazione del quantum debendi – proposta per la prima volta in sede di comparse conclusionali, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, “la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove” (in tal senso, cfr. Cassazione
Civile, Sez. VI, 12/01/2012, n. 315). Le domande proposte da parte opponente in seno alla comparsa ex art. 190 c.p.c. devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili. Si rileva, infine, che la parte intervenuta ha ritualmente prodotto i documenti richiesti da questo Giudice con ordinanza ex art. 210
c.p.c. del 1 febbraio 2024: dall'esame di tale documentazione risulta che la ha corrisposto Parte_7 la somma di euro 19.422,86 in favore di in esecuzione dell'accordo transattivo tra di Controparte_2 essi concluso in data 14 dicembre 2017, riguardante una pluralità di clienti garantiti, fra cui la società
“ , odierna opponente. Il versamento Parte_6 effettuato da ad riporta la data del 27 dicembre 2017, ossia una data Parte_7 Controparte_2 anteriore a quella di notifica dell'atto di intimazione opposto, come si evince dall'estratto conto allegato, dal quale emerge che la somma è stata scomputata dal dovuto (cfr. nota depositata dall'intervenuta in data 29 febbraio 2024). Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione non può ritenersi fondata e merita rigetto.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, complessità bassa e parametri minimi), nonché alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 1.276,00, per la fase introduttiva euro 814,00, per la fase istruttoria e di trattazione euro
2.835,00 e per la fase decisionale euro 2.127,00, e così complessivamente euro 7.052,00). Le spese di
C.T.U. liquidata in euro 5.000,00 come da decreto del 19 luglio 2021 devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla società “ Parte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Parte_3
2. condanna la società “ , in persona Parte_6 del suo legale rappresentante pro-tempore, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di e per essa, Controparte_3 quale mandataria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che liquida nella Parte_5 misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate in euro 5.000,00.
Gela, 1 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1134/2018 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.IVA: CP_1 Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 Parte_1
(C.F.: ), (C.F.: e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F.: elettivamente domiciliati in Gela, alla Via G. Falcone n. 5,
[...] C.F._3 presso lo studio dell'avv. Riccardo Lana (C.F.: ), che li rappresenta e difende C.F._4 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione su foglio separato.
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 Parte_4
(C.F.: e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Gela, alla Via Navarra n. 68, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Purromedi
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contrino (C.F.: C.F._5
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato. C.F._6
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA nonché contro
pagina 1 di 11 (C.F./P.IVA: e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_5
(C.F.: e P.IVA: , elettivamente domiciliata in Parte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
Agrigento, alla Via A. De Gasperi n. 5, presso lo studio dell'avv. Pietro D'Alessandro (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione in C.F._7 surroga e di nuovo difensore su foglio separato.
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale parte attrice opponente ha chiesto l'estromissione dell'istituto di credito convenuto in ragione dell'intervento della cessionaria, insistendo per il richiamo del C.T.U. e, in via subordinata, ha concluso come in atti, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e a tutta la produzione documentale versata nel fascicolo processuale, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; parte intervenuta opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa, eccependo quanto dedotto da controparte e, in particolare, riportandosi alle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 26.11.2018, nel successivo atto di costituzione in surroga del 25.09.2019 e nella memoria autorizzata ex art. 183 co. VI nr. 1 c.p.c., chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 agosto 2018, la società “
[...]
, e Parte_6 Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 9 agosto 2018,
[...] con il quale la e per essa, quale mandataria, la ha ingiunto il pagamento Controparte_2 Parte_4 della complessiva somma di euro 223.460,67 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del titolo stragiudiziale costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 20 giugno 2007 tra il
Banco di Sicilia S.p.A. e la società “ , Parte_6
e con garanzia ipotecaria prestata da . Parte_1 Parte_2 Parte_3
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti hanno dedotto:
pagina 2 di 11 1. la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta dalla legge, stante la difformità delle condizioni negoziali pattuite rispetto al contenuto tipico del contratto di mutuo come determinato dalla Banca d'Italia, nonché la difformità tra l'ISC/TAEG pattuito e quello effettivamente applicato dalla mutuante, con conseguente applicabilità al caso di specie del tasso di interesse legale nonché della disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
2. la nullità del contratto per violazione dei principi di trasparenza e correttezza precontrattuale in relazione agli obblighi informativi gravanti sull'istituto di credito, non essendo state riportate, in dettaglio, le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG
(motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
3. la natura usuraria del tasso d'interesse moratorio e la correlativa rideterminazione del saldo debitorio in ragione della conversione forzosa del mutuo oneroso in mutuo gratuito (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
4. la nullità del contratto di mutuo per l'indebita applicazione di interessi anatocistici, nonché la violazione del divieto imposto dall'art. 1283 c.c. (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
5. la natura usuraria del tasso previsto per estinzione anticipata del mutuo, atteso che tale onere comporta l'applicazione di un tasso di interesse effettivo superiore alla soglia (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
6. l'usurarietà del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) per effetto del superamento dei limiti (c.d. tasso soglia) imposti dalla Legge n. 108/1996 (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.);
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, dichiararsi la nullità, illegittimità o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si è costituita in giudizio l'opposta e per essa, quale mandataria, la Controparte_2 Parte_4 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 7 ottobre 2019, si è costituita in giudizio la società cessionaria rappresentata dalla procuratrice quale Controparte_3 Parte_5 successore a titolo particolare della a seguito della cessione pro-soluto ed in blocco ai Controparte_2 sensi dell'art. 58 T.U.B. dei crediti vantati da quest'ultima, ivi compreso quello azionato in executivis contro gli odierni opponenti.
pagina 3 di 11 Con ordinanza emessa in data 09 novembre 2018, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie;
in accoglimento della richiesta di parte opponente, con ordinanza emessa in data 25 novembre 2020, è stato assegnato incarico al C.T.U. dott. Persona_1
La causa, rinviata per successive udienze, preso atto del mutamento della persona fisica del Giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
**************
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di opposizione, in relazione al quale le parti opponenti hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo per inosservanza della forma prescritta dalla legge, è manifestamente infondato.
Sul punto, si osserva che il contratto di mutuo in oggetto rispetta la forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 117, co. III T.U.B. (cfr. doc. n. 1 di cui all'atto di citazione). Peraltro, è lo stesso testo unico bancario che ne impone la consegna di un esemplare al cliente, il quale ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento ovvero dichiari di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna. Ne consegue che, invero, il diritto del cliente di ottenere la consegna della documentazione bancaria non si limita certo ai documenti inerenti singole operazioni, ma si estende anche alla documentazione contrattuale costitutiva del rapporto intrapreso.
Ciò posto, è opportuno evidenziare che, nel caso di specie, la documentazione contrattuale consegnata dalla banca alla parte mutuataria risulta essere completa: la stessa produzione documentale di parte opponente consta, infatti, dell'allegato documento di sintesi (cfr. All. “B”) e del piano di ammortamento. La doglianza è priva di fondamento e va dunque respinta.
Allo stesso modo, non merita accoglimento l'ulteriore censura attinente all'omessa indicazione dettagliata delle singole voci di costo componenti il TAEG, in relazione alle quali gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto per violazione dei doveri di trasparenza, correttezza e buona fede precontrattuale. In merito, poi, alla presunta divergenza tra il T.A.E.G. pattuito in contratto e quello effettivamente applicato dalla banca mutuante, va ritenuto che l'omessa o non corretta specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, non rientrando nella nozione di tasso,
pagina 4 di 11 prezzo o condizione, di cui all'art. 117, co VI, seconda parte del T.U.B. (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n.
39169 del 09.12.2021, secondo cui “l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”); ed ancora più di recente “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n.
385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”
(Cass. sez. 1 ord. nr. 4597/2023 - Rv. 666991). Ne discende che l'eventuale difformità dell' CP_4 rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola, potendo semmai comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento. Sul punto, parte attrice ha richiamato le norme che regolano i doveri di agire secondo correttezza, trasparenza e buona fede, senza in alcun modo adempiere sull'onere della prova su di essa gravante vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, dal momento che, a parere di questo
Giudice, la responsabilità precontrattuale è da qualificarsi quale responsabilità extracontrattuale (cfr.
Cass. sent. nr. 2473/2019).
In particolare, per quanto concerne le ipotesi di inosservanza delle regole di condotta da parte degli operatori economici e/o intermediari finanziari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur affermando che le norme di cui al D.lgs. 01/09/1993, n. 385 (T.U.B.) circa la violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1375 e 1175 c.c. sono imperative, hanno escluso che la loro violazione dia luogo a nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., in base alla distinzione fra le norme di comportamento dei contraenti e le norme di validità del contratto (sul punto, cfr. Cassazione Civile,
Sez. Un., 06/05/2016, n. 9140, secondo cui: “Unicamente la violazione di precetti inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, non già l'inosservanza di norme, quand'anche imperative,
pagina 5 di 11 riguardanti il comportamento dei contraenti;
inosservanza che può costituire solo fonte di responsabilità per danni.”; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 10/04/2014, n. 8462; Cassazione Civile,
Sez. Un., 19/12/2007, n. 26724). Ed invero, la nullità per contrasto con norme imperative postula la violazione attinente ad elementi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto e non, invece, alla illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative o in fase di esecuzione, salve le ipotesi in cui la sanzione di nullità non sia espressamente prevista con riferimento a detta ipotesi. In tale contesto, la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e quella degli obblighi informativi, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la formazione e stipula del contratto, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno;
se riguardano, invece, le singole operazioni compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale. In ogni caso, alla violazione dei suaccennati doveri di comportamento non può conseguire la nullità del contratto o delle sue clausole, non incidendo sulla genesi del regolamento contrattuale e l'opponente avrebbe dovuto proporre domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale in capo alla mutuante, provandone gli elementi costitutivi. Ne discende, pertanto, il rigetto del primo e del secondo motivo di opposizione.
Con riferimento, inoltre, all'usurarietà dei tassi d'interesse applicati nel contratto di mutuo per cui è causa, le relative doglianze appaiono manifestamente infondate.
In premessa, ritiene questo Giudice di dover chiarire che per l'accertamento del superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento della stipula del contratto e devono tenersi distinti gli interessi corrispettivi da quelli moratori. Il superamento del tasso-soglia, infatti, non può conseguire dalla sommatoria degli interessi corrispettivi a quelli moratori, avendo gli stessi natura diversa e non potendo coesistere (cfr. Cass. ord. nr. 31615/2021 – Rv. 662738). Nel caso in esame, invero, deve farsi applicazione dei criteri di calcolo fissati dalla Suprema Corte, così come espressamente indicati nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite (cfr. Cassazione Civile, S.U., 18/09/2020, n. 19597, secondo cui:
“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”). Va, altresì, precisato che ai fini della determinazione del T.A.E.G. non può tenersi conto degli oneri connessi all'estinzione anticipata del mutuo. Non può, infatti,
pagina 6 di 11 condividersi la tesi difensiva degli opponenti, secondo cui nel computo del T.A.E.G. effettivo andrebbero incluse anche le commissioni da addebitare al mutuatario nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
La commissione di estinzione anticipata, infatti, per sua natura, non rappresenta una remunerazione della banca dipendente dall'effettiva durata del finanziamento (cfr. art. cfr. art.
2-bis d.l. nr. 185/08, convertito con modificazioni dalla l.n. 2/2009 “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”).
Questa interpretazione letterale della norma è supportata dalla pronuncia n. 7352 del 07 marzo 2022 della Suprema Corte, chiarificatrice sul punto: “questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n.
19597, pag. 18); in questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n.
9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi
pagina 7 di 11 finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Ebbene, condividendo l'impostazione della Suprema Corte, si ritiene che ai fini del calcolo del tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non possano ricomprendersi quelle voci che esulano dalla funzione remunerativa che l'ordinamento attribuisce a interessi corrispettivi. La previsione di una commissione di estinzione anticipata del mutuo, infatti, rappresenta un costo eventualmente sostenuto dal debitore e la sua ragion d'essere non deve essere ricercata nella remunerazione del creditore per la fuoriuscita del capitale mutuato dalla propria disponibilità giuridica a vantaggio di quella del debitore, essendo la stessa finalizzata ad intervenire nel caso di scioglimento del regolamento contrattuale – senza con tale affermazione voler entrare nel dibattito giurisprudenziale della qualificazione della sopra menzionata commissione quale clausola penale ovvero multa penitenziale.
A tale conclusione si giunge anche attraverso l'analisi delle più recenti “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” pubblicate dalla Banca d'Italia, nelle quali si precisa che
“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”.
Pertanto, in accordo con i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, la soglia di usura va determinata escludendo dal computo del T.A.E.G. gli oneri, le spese e qualsiasi altro costo inerente all'estinzione anticipata del mutuo.
Tanto chiarito, la consulenza tecnica d'ufficio risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico con riferimento al calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra espressi. Devono pertanto richiamarsi per condividerli le risultanze cui il nominato C.T.U. è giunto affermando che i tassi di interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti rispettino il tasso soglia (cfr. pagg. 19 e 20 della relazione di C.T.U.).
Di converso, devono disattendersi le conclusioni cui è giunta la C.T.U. in ordine alla verifica delle condizioni economiche applicabili al rapporto in essere e ricavabili dal contratto, in esito alla quale pagina 8 di 11 l'ausiliare incaricato ha compiuto la ricostruzione del piano di ammortamento e la rideterminazione del saldo debitorio (cfr. pag. 21 e ss. della relazione di C.T.U.). Esclusa, infatti, la presenza di qualsivoglia profilo di usurarietà delle clausole contrattuali relative alla determinazione dei tassi di interesse, riscontrata la legittimità e la correttezza delle somme ingiunte, va, pertanto, confermato nel quantum il debito residuo del mutuatario verso la banca convenuta, siccome risultante dall'atto di intimazione in oggetto. E' appena il caso di affermare, infatti, che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass., Sez. U., sent. nr. 15130/2024 - Rv. 671092 - 02), sicché alcuna sostituzione dei tassi contrattualmente pattuiti può operare nel caso di specie: l'applicazione dei tassi di interessi applicati in forza del contratto di mutuo siglato tra le parti devi ritenersi valida, dal momento che gli stessi non devono essere sostituiti con i tassi di interessi normativamente previsti.
In conclusione, deve dichiararsi la legittimità delle pattuizioni contrattuali relative alla determinazione degli interessi e l'inapplicabilità al caso di specie della sanzione prevista dall'art. 1815, comma II c.c. invocata da parte opponente.
L'infondatezza delle relative censure comporta, dunque, il rigetto del terzo, del quinto e del sesto motivo di opposizione.
Anche l'ulteriore motivo di opposizione di cui al nr. 4 non è meritevole di accoglimento. Con riguardo, infatti, alla pretesa illegittimità ex art. 1283 c.c. del meccanismo anatocistico previsto nel contratto in esame, deve rilevarsi che le parti, all'art. 4 del contratto di mutuo hanno convenuto che: “L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento sia di preammortamento e non pagato, produce interessi di mora nella misura indicata al successivo comma, dal giorno della scadenza e fino al giorno del pagamento a carico della società finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. (…)” (cfr. doc. n. 1 di cui all'atto di citazione). Gli interessi moratori, nella previsione contrattuale voluta dalle parti, non si sostituiscono agli interessi corrispettivi né si cumulano ad essi, giacché essi sono già maturati e conglobati nella rata scaduta del capitale dovuto. D'altra parte, deve escludersi che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” implichi automaticamente la produzione di anatocismo. La caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di pagina 9 di 11 privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Il metodo “alla francese” comporta, invero, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Ne consegue l'infondatezza delle censure dedotte da parte attrice come quarto motivo di opposizione. Per completezza di motivazione, non può questo Giudice non rilevare come nessuno dei motivi in forza dei quali è stata originariamente spiegata l'odierna opposizione attiene all'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi debitori, non essendosi fatta questione, tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi atti di causa, di censure concernenti il piano di ammortamento.
Allo stesso modo, non può tenersi conto della sollevata eccezione di nullità parziale del contratto di finanziamento per effetto della “manipolazione” del tasso Euribor accertata dalla Commissione
Antitrsut Europea. Da tali premesse discende l'inammissibilità della censura di indeterminatezza del piano finanziario e di quella riguardante la nullità dei tassi Euribor “manipolati” – e della conseguente domanda di rideterminazione del quantum debendi – proposta per la prima volta in sede di comparse conclusionali, poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, “la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove” (in tal senso, cfr. Cassazione
Civile, Sez. VI, 12/01/2012, n. 315). Le domande proposte da parte opponente in seno alla comparsa ex art. 190 c.p.c. devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili. Si rileva, infine, che la parte intervenuta ha ritualmente prodotto i documenti richiesti da questo Giudice con ordinanza ex art. 210
c.p.c. del 1 febbraio 2024: dall'esame di tale documentazione risulta che la ha corrisposto Parte_7 la somma di euro 19.422,86 in favore di in esecuzione dell'accordo transattivo tra di Controparte_2 essi concluso in data 14 dicembre 2017, riguardante una pluralità di clienti garantiti, fra cui la società
“ , odierna opponente. Il versamento Parte_6 effettuato da ad riporta la data del 27 dicembre 2017, ossia una data Parte_7 Controparte_2 anteriore a quella di notifica dell'atto di intimazione opposto, come si evince dall'estratto conto allegato, dal quale emerge che la somma è stata scomputata dal dovuto (cfr. nota depositata dall'intervenuta in data 29 febbraio 2024). Per tutte le ragioni dianzi esposte, l'opposizione non può ritenersi fondata e merita rigetto.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, complessità bassa e parametri minimi), nonché alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro 1.276,00, per la fase introduttiva euro 814,00, per la fase istruttoria e di trattazione euro
2.835,00 e per la fase decisionale euro 2.127,00, e così complessivamente euro 7.052,00). Le spese di
C.T.U. liquidata in euro 5.000,00 come da decreto del 19 luglio 2021 devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla società “ Parte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...] Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Parte_3
2. condanna la società “ , in persona Parte_6 del suo legale rappresentante pro-tempore, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di e per essa, Controparte_3 quale mandataria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che liquida nella Parte_5 misura di euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate in euro 5.000,00.
Gela, 1 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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