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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, NA NI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro nr. 473-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.9.2025,
ricorrente
contro
ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede in Via Bolzano n. 25 in 39011 Lana (BZ),
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 6 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni la ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, con sede in Via Bolzano n. 25 in 39011 Lana (BZ), codice fiscale
, al pagamento di € 13.366,00 o di quella somma maggiore o C.F._1
minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale,
rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.9.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata ditta individuale non aveva CP_1
provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da pagina 2 di 6 marzo 2025 a luglio 2025, concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 13.366,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
14.10.2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma capitale relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio e chiedeva – assunta prova orale – di dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle mensilità pagate e condannarsi invece la convenuta al pagamento di euro 5.424,00. Il
Giudice, escussa la testimone, rinviava per discussione al 28.11.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda, come formulata in ricorso era fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi pagina 3 di 6 annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima era in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 13.366,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da marzo a luglio 2025.
In corso di causa la convenuta ha provveduto al saldo dell'importo corrispondente alle mensilità di aprile maggio e giugno 2025, restando debitrice in relazione alle mensilità di marzo (euro 2.492,00) e luglio (euro 2.932,00).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle mensilità
di aprile maggio e giugno, mentre la convenuta va condannata al pagamento, in favore della pagina 4 di 6 ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle mensilità di marzo e luglio
2025 del complessivo importo di euro 5424,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità
sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente effettiva e virtuale e,
considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 473-2025 RGL promossa con ricorso depositato il 4.9.2025 dalla contro ditta individuale Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025;
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Pt_1
5424,00.-, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di pagina 5 di 6 data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità
sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 2.695,50.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA NI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, NA NI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di lavoro nr. 473-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 2.9.2025,
ricorrente
contro
ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede in Via Bolzano n. 25 in 39011 Lana (BZ),
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 6 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni la ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, con sede in Via Bolzano n. 25 in 39011 Lana (BZ), codice fiscale
, al pagamento di € 13.366,00 o di quella somma maggiore o C.F._1
minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale,
rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.9.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata ditta individuale non aveva CP_1
provveduto al pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da pagina 2 di 6 marzo 2025 a luglio 2025, concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 13.366,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
14.10.2025 il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento della somma capitale relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio e chiedeva – assunta prova orale – di dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle mensilità pagate e condannarsi invece la convenuta al pagamento di euro 5.424,00. Il
Giudice, escussa la testimone, rinviava per discussione al 28.11.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda, come formulata in ricorso era fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi pagina 3 di 6 annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima era in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 13.366,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da marzo a luglio 2025.
In corso di causa la convenuta ha provveduto al saldo dell'importo corrispondente alle mensilità di aprile maggio e giugno 2025, restando debitrice in relazione alle mensilità di marzo (euro 2.492,00) e luglio (euro 2.932,00).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle mensilità
di aprile maggio e giugno, mentre la convenuta va condannata al pagamento, in favore della pagina 4 di 6 ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle mensilità di marzo e luglio
2025 del complessivo importo di euro 5424,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità
sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente effettiva e virtuale e,
considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 473-2025 RGL promossa con ricorso depositato il 4.9.2025 dalla contro ditta individuale Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025;
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Pt_1
5424,00.-, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di pagina 5 di 6 data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità
sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di euro 2.695,50.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NA NI
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