Art. 9.
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, gia' in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all' articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307, purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, gia' in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all' articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307 , e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307, purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.