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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5543/2025 V.G. R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5543/25 R.G. V.G. promossa da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Maria Clementina Astorino Parte_1
e da
nato a [...] in data [...], con gli avv.ti Paola Adreani e Simona Parte_2 Cerini
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento di matrimonio civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire lo scioglimento del matrimonio ivi indicato;
-Precisato che le parti davano atto di vivere separate sin dalla loro comparizione in Tribunale nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. n. 420/2025 e che da allora non si erano più riconciliate, né erano intenzionate a farlo;
-Rilevato che le parti rassegnavano le conclusioni congiunte di cui al ricorso, che qui si intendono ritrascritte; -Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni eque rispetto all'interesse della prole ed alla situazione economica delle parti;
-Osservato che possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso;
P . Q . M .
DISPONE lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/10/2012 in Parabiago. Dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni del ricorso, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio dell'01/12/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5543/25 R.G. V.G. promossa da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Maria Clementina Astorino Parte_1
e da
nato a [...] in data [...], con gli avv.ti Paola Adreani e Simona Parte_2 Cerini
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento di matrimonio civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti al fine di conseguire lo scioglimento del matrimonio ivi indicato;
-Precisato che le parti davano atto di vivere separate sin dalla loro comparizione in Tribunale nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. n. 420/2025 e che da allora non si erano più riconciliate, né erano intenzionate a farlo;
-Rilevato che le parti rassegnavano le conclusioni congiunte di cui al ricorso, che qui si intendono ritrascritte; -Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di condizioni eque rispetto all'interesse della prole ed alla situazione economica delle parti;
-Osservato che possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso;
P . Q . M .
DISPONE lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/10/2012 in Parabiago. Dà atto che le parti hanno pattuito le condizioni del ricorso, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio dell'01/12/2025
Il Presidente Estensore