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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2265/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 28.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.2265/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Russolillo Eva;
Parte_1
opponente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55, rapp.ta e difesa come in atti;
opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2024 parte ricorrente, già invalida civile nella misura del 100%
e riconosciuta in sede di revisione dalla CMO invalida al 74%, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali chiedendo riconoscersi l'invalidità nella misura del 100% a far data dalla visita di revisione e/
o da diversa data. L' si costituiva opponendosi alla CP_1 domanda.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, nominato ctu la dott.ssa , è pronunciata la presente sentenza nei Per_1 termini ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.ssa , ha affermato che “Tenuto conto delle Per_1
suddette affezioni, si può tranquillamente affermare che le patologie di cui è affetta la ricorrente non determinano il riconoscimento di totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
Si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 80%”.
La ricorrente di anni 57 (al momento della visita), sulla base della Parte_1 documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: "ESITI DI MASTECTOMIA MAMMELLA DESTRA + LINFOADENECTOMIA
ASCELLARE OMOLATERALE PER CARCINOMA DELLA TRATTATO CP_2
SUCCESSIVAMENTE CON E (2011) IN ATTUALE CP_3 CP_4
Co
RECIDIVA SCHELETRICA A LIVELLO DI LI TRATTATA CON (2015), CP_5
, " Controparte_6 Controparte_7
Dall'accertamento è emerso che: “All'esame obiettivo, presenta cicatrice chirurgica a livello della mammella di destra che si estende fino al cavo ascella omolaterale. La stessa si presenta mobile rispetto ai piani sottostanti, normo-cromica e priva di formazioni da riferire a cheloidi.
Presenza di protesi mammaria omolaterale. Presenza di protesi mammaria omolaterale. Alla palpazione non si segnalano grossolane tumefazioni a carico del residuo ghiandolare, né a livello del cavo ascellare omolaterale. Assenza di linfedema arto superiore di destra. Pertanto, per la patologia oncologica, in attuale trattamento con ormonoterapia per la durata complessiva di cinque anni, si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M.
05.02.92, una percentuale invalidante del 70% (cod. 9323). Scissa dalla patologia oncologica, sebbene in parte collegata, vi è la patologia osteoarticolare caratterizzata sia dagli esiti del secondarismo che dalla degenerazione artrosica. […] Nella norma il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma.
Ugualmente autonomi i cambi posturali e la stazione eretta. Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere per analogia, una percentuale invalidante del 35% (cod. 7217,
D.M. 05.02.92). Oltre alle patologie descritte, la ricorrente riferisce, in anamnesi, di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione di verosimile neoformazione a carico della paratiroide: per tale intervento, sebbene non supportato da documentazione medica, la scrivente riscontra una cicatrice chirurgica a carico del collo. Tuttavia, non si ritiene opportuno una valutazione in questa sede. Infine, non sono state evidenziate altre patologie a carico dei restanti apparati anatomici, il tutto confermato anche dall'assenza di certificazioni in merito. In conclusione, le patologie appena indicate possono indirizzare per il riconoscimento alla sig.ra , alla luce dell'applicazione del calcolo Parte_1 riduzionistico a scalare di Balthazard, di una invalidità pari al 80% con decorrenza a far data dalla ultima visita collegiale di revisione, ossia 28.03.23”.
In definitiva, considerate le condizioni della ricorrente, la CTU ritiene che la ricorrente sia invalida in misura dell'80%, con decorrenza a far data dal 28.03.2023, data in cui la CMO ha ritenuto la stessa non più invalida al 100% bensì in misura pari al 74%.
Le patologie di cui è affetta la ricorrente non determinano quindi il riconoscimento di totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
Le conclusioni rese dal CTU sono logiche e coerenti e sono pertanto condivise e fatte proprie.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, vista la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 5366/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida in misura pari all'80%, con decorrenza a far data dal 28.03.2023;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili, vista la dichiarazione reddituale in atti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 29.05.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 28.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.2265/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Russolillo Eva;
Parte_1
opponente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55, rapp.ta e difesa come in atti;
opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2024 parte ricorrente, già invalida civile nella misura del 100%
e riconosciuta in sede di revisione dalla CMO invalida al 74%, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali chiedendo riconoscersi l'invalidità nella misura del 100% a far data dalla visita di revisione e/
o da diversa data. L' si costituiva opponendosi alla CP_1 domanda.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, nominato ctu la dott.ssa , è pronunciata la presente sentenza nei Per_1 termini ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.ssa , ha affermato che “Tenuto conto delle Per_1
suddette affezioni, si può tranquillamente affermare che le patologie di cui è affetta la ricorrente non determinano il riconoscimento di totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
Si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico obiettive permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando, in riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 05.02.1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 80%”.
La ricorrente di anni 57 (al momento della visita), sulla base della Parte_1 documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: "ESITI DI MASTECTOMIA MAMMELLA DESTRA + LINFOADENECTOMIA
ASCELLARE OMOLATERALE PER CARCINOMA DELLA TRATTATO CP_2
SUCCESSIVAMENTE CON E (2011) IN ATTUALE CP_3 CP_4
Co
RECIDIVA SCHELETRICA A LIVELLO DI LI TRATTATA CON (2015), CP_5
, " Controparte_6 Controparte_7
Dall'accertamento è emerso che: “All'esame obiettivo, presenta cicatrice chirurgica a livello della mammella di destra che si estende fino al cavo ascella omolaterale. La stessa si presenta mobile rispetto ai piani sottostanti, normo-cromica e priva di formazioni da riferire a cheloidi.
Presenza di protesi mammaria omolaterale. Presenza di protesi mammaria omolaterale. Alla palpazione non si segnalano grossolane tumefazioni a carico del residuo ghiandolare, né a livello del cavo ascellare omolaterale. Assenza di linfedema arto superiore di destra. Pertanto, per la patologia oncologica, in attuale trattamento con ormonoterapia per la durata complessiva di cinque anni, si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M.
05.02.92, una percentuale invalidante del 70% (cod. 9323). Scissa dalla patologia oncologica, sebbene in parte collegata, vi è la patologia osteoarticolare caratterizzata sia dagli esiti del secondarismo che dalla degenerazione artrosica. […] Nella norma il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma.
Ugualmente autonomi i cambi posturali e la stazione eretta. Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere per analogia, una percentuale invalidante del 35% (cod. 7217,
D.M. 05.02.92). Oltre alle patologie descritte, la ricorrente riferisce, in anamnesi, di essersi sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione di verosimile neoformazione a carico della paratiroide: per tale intervento, sebbene non supportato da documentazione medica, la scrivente riscontra una cicatrice chirurgica a carico del collo. Tuttavia, non si ritiene opportuno una valutazione in questa sede. Infine, non sono state evidenziate altre patologie a carico dei restanti apparati anatomici, il tutto confermato anche dall'assenza di certificazioni in merito. In conclusione, le patologie appena indicate possono indirizzare per il riconoscimento alla sig.ra , alla luce dell'applicazione del calcolo Parte_1 riduzionistico a scalare di Balthazard, di una invalidità pari al 80% con decorrenza a far data dalla ultima visita collegiale di revisione, ossia 28.03.23”.
In definitiva, considerate le condizioni della ricorrente, la CTU ritiene che la ricorrente sia invalida in misura dell'80%, con decorrenza a far data dal 28.03.2023, data in cui la CMO ha ritenuto la stessa non più invalida al 100% bensì in misura pari al 74%.
Le patologie di cui è affetta la ricorrente non determinano quindi il riconoscimento di totale e permanente inabilità lavorativa 100%.
Le conclusioni rese dal CTU sono logiche e coerenti e sono pertanto condivise e fatte proprie.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, vista la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 5366/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida in misura pari all'80%, con decorrenza a far data dal 28.03.2023;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili, vista la dichiarazione reddituale in atti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 29.05.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo