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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2024, n. 19472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19472 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 53450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe Molfese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53450/2022 promossa da:
(già Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentata e difesa come in atti
ATTORE contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
(già ) conveniva
[...] Controparte_1
in giudizio il Sig. allegando che questi, avesse pubblicato, condiviso e Controparte_2
commentato a partire dal mese di gennaio sino a marzo 2021, attraverso il proprio profilo Facebook, nonché la propria pagina personale, una serie di post Facebook, nonché n. 4 video dal contenuto palesemente diffamatorio in danno della
[...]
, dei propri Organi e dei dirigenti. Controparte_1 A riprova dell'esistenza nonché della condivisione sui social network dei predetti post
Facebook e video ad opera del Sig. parte attrice provvedeva, previa CP_2
autorizzazione da parte del Giudice adito del 16.09.2022, al deposito della seguente documentazione: ORIGINALE CD-R DATI CON ALL'INTERNO CONTENENTI
FILE MP3 ED MP4 2; COPIA CD-R DATI CON ALL'INTERNO CONTENENTI
FILE MP3 ed MP4; la cancelleria si attivava al fine di reperire un masterizzatore dvd che consentisse la visione degli stessi e che, tuttavia, risultava impossibile visionarne il contenuto alla luce dell'incompatibilità tra la tipologia dei cd-r depositati ed il modello di masterizzatore a disposizione dell'ufficio giudicante;
in ogni caso, si è ritenuto di non dover richiedere una integrazione documentale sul punto, considerata la possibilità di visionare gli screenshot dei predetti post Facebook nonché dei video allegati da parte attrice (file denominato allegati_antolini.zip).
Tra l'altro, a parere di questo ufficio, la visione integrale dei video non risulta dirimente ai fini della decisione, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo del presente provvedimento.
Nessuno si costituiva per la parte convenuta.
All'esito dell'udienza del 01.12.2023, il Giudice adito concedeva termini ex art. 183
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 07.06.2024 per l'esame delle istanze istruttorie.
Parte attrice con note del 05.06.2024, nel riportarsi a tutto quanto precedentemente dedotto, chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Il giudice adito con ordinanza del 07.06.2024 fissava l'udienza del 21.02.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc;
a seguito della riorganizzazione del ruolo ed alla riassegnazione del fascicolo a questo magistrato, si provvedeva alla fissazione dell'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
La domanda dell'attore deve essere rigettata.
Preme evidenziare come, da un esame degli atti di parte, non risulti in alcun modo provata la paternità in capo ad né dei post Facebook né dei video che Controparte_2
l'attore ritiene essere diffamatori: parte attrice, infatti, non ha fornito alcuna prova che i
Pag. 2 di 5 post Facebook e i video siano effettivamente riconducibili all'odierna persona fisica convenuta.
Ed invero, giova sottolineare come non sia sufficiente allegare la stampa cartacea o in
PDF, lo screenshot o il salvataggio dello schermo di una pagina web o di un profilo
Facebook per garantirne il valore probatorio o certificarne l'esistenza su internet, in quanto tale produzione documentale non è idonea a garantirne con certezza l'immodificabilità, la non alterazione e l'integrità.
La copia degli screenshot dei post Facebook nonché della schermata di apertura dei video, pubblicati ed oggetto di causa, non provano, né l'autenticità né l'integrità del messaggio, né la data, né la provenienza da un indirizzo ip riconducibile al convenuto da cui risulti divulgato e ciò in considerazione del fatto che qualsiasi copia cartacea che riproduca una pagina Facebook, se recuperata senza il rispetto delle procedure standard che ne garantiscono la corretta acquisizione, potrebbe anche costituire il risultato di operazioni di adattamento o rielaborazione di pagine effettivamente esistenti, ma di contenuto differente.
In definitiva, l'attore non ha assolto il proprio onere probatorio in quanto non ha acquisito in giudizio con modalità forense (che documenta le modalità con le quali è avvenuta l'acquisizione certificata e la cristallizzazione della prova) la pagina web attraverso la quale sono stati commessi i fatti dei quali si lamenta l'illiceità; non bastano certamente gli screenshot a dimostrare quanto appena premesso, dal momento che non è stato acquisito l'indirizzo IP, ovvero il codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico al momento della connessione da una data postazione, onde individuare il titolare della connessione, i file di log, sui tempi e orari della connessione, gli URL di ogni post (codici numerici) che avrebbero consentito la certa riferibilità del post al Sig. odierno convenuto. Controparte_2
Chiarito quanto sopra, occorre tenere in considerazione che la Suprema Corte, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, ha precisato che l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi può anche non essere necessario qualora però l'attribuzione sia possibile sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono
Pag. 3 di 5 pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname" (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2023, n.
38755); ebbene, nulla di tutto ciò è emerso dagli scritti di parte attrice o dalla documentazione allegata, non essendo stati forniti elementi di carattere indiziario precisi, molteplici e convergenti che consentissero di riferire al convenuto i post ed i video diffamatori per cui è causa.
A ciò si aggiunga che per consolidata giurisprudenza
“alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (ex multis Cass. 14372/24).
Ad ulteriore riprova di quanto affermato, preme evidenziare come parte attrice, oltre a non depositare documentazione idonea, abbia omesso di presentare, nei termini di legge, istanze istruttorie volte ad ottenere e a dimostrare l'identificazione certa dell'autore dei post e dei video oggetto di causa (es. prova testimoniale in ordine all'identificazione della persona in video).
Pertanto, ed in conclusione, a prescindere dal contenuto verosimilmente diffamatorio dei post Facebook e dei video oggetto di causa, sulla scorta della documentazione allegata ad opera di parte attrice non è in alcun modo possibile accertare a) l'identità del
Sig. nonché il rapporto esistente tra le parti avendo parte attrice unicamente CP_2
allegato il mero certificato di residenza dello stesso, limitandosi ad affermare che
“attraverso i predetti post il Sig. accusava la di favorire la presunta CP_2 CP_1 manipolazione e l'alterazione di risultati di gare ufficiali, senza che tali gravi affermazioni siano supportate da elementi di prova e con evidente intenzione di promuovere un sistema di votazione elaborato da una associazione, denominata Dance
Gold System.….nonché la propria candidatura a Presidente Federale che, come avvenuto già in passato, ritirava puntualmente il giorno prima delle elezioni prima dell'apertura delle procedure di voto..”, impedendo in tal modo al Giudice adito di accertare l'identità del soggetto convenuto, b) che la pagina Facebook de quo sia effettivamente riconducibile allo stesso, risultando dagli screen allegati unicamente il
Pag. 4 di 5 presunto luogo di nascita del Sig. non rinvenendosi alcun tipo di informazione CP_2
personale e/o professionale, c) che, dunque, i predetti post e video siano stati effettivamente pubblicati dal Sig. d) l'autenticità e la genuinità degli stessi in CP_2
mancanza di idonea documentazione allegata, ritenendo in definitiva che, in mancanza di un'idonea documentazione atta a dimostrare il contrario, chiunque potrebbe aver pubblicato, condiviso, alterato o manipolato i predetti post e video, con la conseguenza imposta che la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda dell'attore Parte_2
(già );
[...] Controparte_1
-nulla sulle spese.
Roma, 20 dicembre 2024
Il Giudice
Giuseppe Molfese
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe Molfese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53450/2022 promossa da:
(già Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentata e difesa come in atti
ATTORE contro
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
(già ) conveniva
[...] Controparte_1
in giudizio il Sig. allegando che questi, avesse pubblicato, condiviso e Controparte_2
commentato a partire dal mese di gennaio sino a marzo 2021, attraverso il proprio profilo Facebook, nonché la propria pagina personale, una serie di post Facebook, nonché n. 4 video dal contenuto palesemente diffamatorio in danno della
[...]
, dei propri Organi e dei dirigenti. Controparte_1 A riprova dell'esistenza nonché della condivisione sui social network dei predetti post
Facebook e video ad opera del Sig. parte attrice provvedeva, previa CP_2
autorizzazione da parte del Giudice adito del 16.09.2022, al deposito della seguente documentazione: ORIGINALE CD-R DATI CON ALL'INTERNO CONTENENTI
FILE MP3 ED MP4 2; COPIA CD-R DATI CON ALL'INTERNO CONTENENTI
FILE MP3 ed MP4; la cancelleria si attivava al fine di reperire un masterizzatore dvd che consentisse la visione degli stessi e che, tuttavia, risultava impossibile visionarne il contenuto alla luce dell'incompatibilità tra la tipologia dei cd-r depositati ed il modello di masterizzatore a disposizione dell'ufficio giudicante;
in ogni caso, si è ritenuto di non dover richiedere una integrazione documentale sul punto, considerata la possibilità di visionare gli screenshot dei predetti post Facebook nonché dei video allegati da parte attrice (file denominato allegati_antolini.zip).
Tra l'altro, a parere di questo ufficio, la visione integrale dei video non risulta dirimente ai fini della decisione, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo del presente provvedimento.
Nessuno si costituiva per la parte convenuta.
All'esito dell'udienza del 01.12.2023, il Giudice adito concedeva termini ex art. 183
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 07.06.2024 per l'esame delle istanze istruttorie.
Parte attrice con note del 05.06.2024, nel riportarsi a tutto quanto precedentemente dedotto, chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Il giudice adito con ordinanza del 07.06.2024 fissava l'udienza del 21.02.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc;
a seguito della riorganizzazione del ruolo ed alla riassegnazione del fascicolo a questo magistrato, si provvedeva alla fissazione dell'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
La domanda dell'attore deve essere rigettata.
Preme evidenziare come, da un esame degli atti di parte, non risulti in alcun modo provata la paternità in capo ad né dei post Facebook né dei video che Controparte_2
l'attore ritiene essere diffamatori: parte attrice, infatti, non ha fornito alcuna prova che i
Pag. 2 di 5 post Facebook e i video siano effettivamente riconducibili all'odierna persona fisica convenuta.
Ed invero, giova sottolineare come non sia sufficiente allegare la stampa cartacea o in
PDF, lo screenshot o il salvataggio dello schermo di una pagina web o di un profilo
Facebook per garantirne il valore probatorio o certificarne l'esistenza su internet, in quanto tale produzione documentale non è idonea a garantirne con certezza l'immodificabilità, la non alterazione e l'integrità.
La copia degli screenshot dei post Facebook nonché della schermata di apertura dei video, pubblicati ed oggetto di causa, non provano, né l'autenticità né l'integrità del messaggio, né la data, né la provenienza da un indirizzo ip riconducibile al convenuto da cui risulti divulgato e ciò in considerazione del fatto che qualsiasi copia cartacea che riproduca una pagina Facebook, se recuperata senza il rispetto delle procedure standard che ne garantiscono la corretta acquisizione, potrebbe anche costituire il risultato di operazioni di adattamento o rielaborazione di pagine effettivamente esistenti, ma di contenuto differente.
In definitiva, l'attore non ha assolto il proprio onere probatorio in quanto non ha acquisito in giudizio con modalità forense (che documenta le modalità con le quali è avvenuta l'acquisizione certificata e la cristallizzazione della prova) la pagina web attraverso la quale sono stati commessi i fatti dei quali si lamenta l'illiceità; non bastano certamente gli screenshot a dimostrare quanto appena premesso, dal momento che non è stato acquisito l'indirizzo IP, ovvero il codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico al momento della connessione da una data postazione, onde individuare il titolare della connessione, i file di log, sui tempi e orari della connessione, gli URL di ogni post (codici numerici) che avrebbero consentito la certa riferibilità del post al Sig. odierno convenuto. Controparte_2
Chiarito quanto sopra, occorre tenere in considerazione che la Suprema Corte, ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, ha precisato che l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi può anche non essere necessario qualora però l'attribuzione sia possibile sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono
Pag. 3 di 5 pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname" (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2023, n.
38755); ebbene, nulla di tutto ciò è emerso dagli scritti di parte attrice o dalla documentazione allegata, non essendo stati forniti elementi di carattere indiziario precisi, molteplici e convergenti che consentissero di riferire al convenuto i post ed i video diffamatori per cui è causa.
A ciò si aggiunga che per consolidata giurisprudenza
“alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello (ex multis Cass. 14372/24).
Ad ulteriore riprova di quanto affermato, preme evidenziare come parte attrice, oltre a non depositare documentazione idonea, abbia omesso di presentare, nei termini di legge, istanze istruttorie volte ad ottenere e a dimostrare l'identificazione certa dell'autore dei post e dei video oggetto di causa (es. prova testimoniale in ordine all'identificazione della persona in video).
Pertanto, ed in conclusione, a prescindere dal contenuto verosimilmente diffamatorio dei post Facebook e dei video oggetto di causa, sulla scorta della documentazione allegata ad opera di parte attrice non è in alcun modo possibile accertare a) l'identità del
Sig. nonché il rapporto esistente tra le parti avendo parte attrice unicamente CP_2
allegato il mero certificato di residenza dello stesso, limitandosi ad affermare che
“attraverso i predetti post il Sig. accusava la di favorire la presunta CP_2 CP_1 manipolazione e l'alterazione di risultati di gare ufficiali, senza che tali gravi affermazioni siano supportate da elementi di prova e con evidente intenzione di promuovere un sistema di votazione elaborato da una associazione, denominata Dance
Gold System.….nonché la propria candidatura a Presidente Federale che, come avvenuto già in passato, ritirava puntualmente il giorno prima delle elezioni prima dell'apertura delle procedure di voto..”, impedendo in tal modo al Giudice adito di accertare l'identità del soggetto convenuto, b) che la pagina Facebook de quo sia effettivamente riconducibile allo stesso, risultando dagli screen allegati unicamente il
Pag. 4 di 5 presunto luogo di nascita del Sig. non rinvenendosi alcun tipo di informazione CP_2
personale e/o professionale, c) che, dunque, i predetti post e video siano stati effettivamente pubblicati dal Sig. d) l'autenticità e la genuinità degli stessi in CP_2
mancanza di idonea documentazione allegata, ritenendo in definitiva che, in mancanza di un'idonea documentazione atta a dimostrare il contrario, chiunque potrebbe aver pubblicato, condiviso, alterato o manipolato i predetti post e video, con la conseguenza imposta che la domanda attorea deve essere rigettata.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda dell'attore Parte_2
(già );
[...] Controparte_1
-nulla sulle spese.
Roma, 20 dicembre 2024
Il Giudice
Giuseppe Molfese
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