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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.TOMASSOLI FILIPPO e dall'avv. Controparte_1
GARATTONI Gianfrancesco elett.te dom.to in Via Lagomaggio n. 48 RIMINI
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La propone appello avverso la Parte_2
sentenza n. 166/2024 resa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.06.2024, non notificata con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva accertato il diritto Controparte_1
del medesimo di beneficiare del trattamento pensionistico per vecchiaia in totalizzazione senza applicazione del contributo di solidarietà e disapplicati i regolamenti della Cassa di istituzione e conferma di tale trattenuta, condannava la a Parte_3
pagina 1 di 6 restituire al ricorrente le trattenute operate a tale titolo dal mese di marzo del 2014 a dicembre del 2023, oltre agli interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo effettivo.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con l' ; 2) CP_2
Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma Pt_1
12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011
(c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione degli artt. 3, 23 e 38 Cost. ; 3) Violazione degli artt. 1, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
4) Errata Pt_1 pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod.civ.
Si è costituito nel presente grado l'appellato , sostenendo l'infondatezza in fatto e Controparte_1 diritto dell'appello proposto dalla Pt_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
1.- Il motivo che denuncia la mancata integrazione del contraddittorio non è fondato, atteso che la domanda ha ad oggetto esclusivamente la contestata imposizione di un contributo di solidarietà da parte CP_ della e che la circostanza che l' sia in concreto l'ente erogatore del trattamento pensionistico in Pt_1
totalizzazione non determina la sussistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo inscindibile con i due enti previdenziali, tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio.
E' del resto noto che la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (v. Cass. Sez. I, 9 marzo 2004 n° 4714). Nella fattispecie, perché la decisione consegua il suo scopo, la partecipazione
CP_ dell' al giudizio non è necessaria, non venendo in rilievo una situazione giuridica strutturalmente pagina 2 di 6 comune ad una pluralità di soggetti.
D'altronde, la domanda che è stata accolta è quella di restituzione della detrazione operata sulla pensione, obbligazione che la non ha contestato possa mettersi in esecuzione, anche senza la Pt_1 collaborazione dell' . CP_2
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
2.- Quanto al merito della dedotta legittimità dell'art. 22 del Regolamento della (di cui ai motivi Pt_1
2 e 3 dell'atto di appello), questo Collegio non ha, infatti, motivo di discostarsi da altri propri precedenti decisi in adesione all'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass., Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n.
23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di pagina 3 di 6 determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico Pt_1
dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Anche la legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv.
639297 – 01).
E' altresì infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza sollevato con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega. In verità, esclusa in radice l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati (come la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti), in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, non acquista rilevanza alcuna ipotesi di ampliamento dello stesso.
Da ultimo, sul punto, con le recenti sentenze nn. 20884 e 23257 del 2024, la Cassazione così si è espressa: “Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della
e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti Pt_1
dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là
pagina 4 di 6 del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
Da quanto sopra esposto, deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della Pt_1 convenuta 1.1.2004 e dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle Pt_1 deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella Pt_1
parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici Pt_1
erogati al ricorrente oggi appellato, per il periodo per cui è causa.
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v. Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025,
n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70 (secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav., n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso. pagina 5 di 6 Dal che consegue che l'appello va respinto.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
B. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro
3.500,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
C. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.TOMASSOLI FILIPPO e dall'avv. Controparte_1
GARATTONI Gianfrancesco elett.te dom.to in Via Lagomaggio n. 48 RIMINI
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La propone appello avverso la Parte_2
sentenza n. 166/2024 resa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.06.2024, non notificata con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , veniva accertato il diritto Controparte_1
del medesimo di beneficiare del trattamento pensionistico per vecchiaia in totalizzazione senza applicazione del contributo di solidarietà e disapplicati i regolamenti della Cassa di istituzione e conferma di tale trattenuta, condannava la a Parte_3
pagina 1 di 6 restituire al ricorrente le trattenute operate a tale titolo dal mese di marzo del 2014 a dicembre del 2023, oltre agli interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo effettivo.
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con l' ; 2) CP_2
Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma Pt_1
12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011
(c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione degli artt. 3, 23 e 38 Cost. ; 3) Violazione degli artt. 1, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006
(Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere;
4) Errata Pt_1 pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod.civ.
Si è costituito nel presente grado l'appellato , sostenendo l'infondatezza in fatto e Controparte_1 diritto dell'appello proposto dalla Pt_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
1.- Il motivo che denuncia la mancata integrazione del contraddittorio non è fondato, atteso che la domanda ha ad oggetto esclusivamente la contestata imposizione di un contributo di solidarietà da parte CP_ della e che la circostanza che l' sia in concreto l'ente erogatore del trattamento pensionistico in Pt_1
totalizzazione non determina la sussistenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo inscindibile con i due enti previdenziali, tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio.
E' del resto noto che la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (v. Cass. Sez. I, 9 marzo 2004 n° 4714). Nella fattispecie, perché la decisione consegua il suo scopo, la partecipazione
CP_ dell' al giudizio non è necessaria, non venendo in rilievo una situazione giuridica strutturalmente pagina 2 di 6 comune ad una pluralità di soggetti.
D'altronde, la domanda che è stata accolta è quella di restituzione della detrazione operata sulla pensione, obbligazione che la non ha contestato possa mettersi in esecuzione, anche senza la Pt_1 collaborazione dell' . CP_2
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
2.- Quanto al merito della dedotta legittimità dell'art. 22 del Regolamento della (di cui ai motivi Pt_1
2 e 3 dell'atto di appello), questo Collegio non ha, infatti, motivo di discostarsi da altri propri precedenti decisi in adesione all'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass., Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n.
23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di pagina 3 di 6 determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico Pt_1
dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Anche la legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv.
639297 – 01).
E' altresì infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza sollevato con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega. In verità, esclusa in radice l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati (come la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti), in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, non acquista rilevanza alcuna ipotesi di ampliamento dello stesso.
Da ultimo, sul punto, con le recenti sentenze nn. 20884 e 23257 del 2024, la Cassazione così si è espressa: “Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della
e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti Pt_1
dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là
pagina 4 di 6 del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
Da quanto sopra esposto, deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della Pt_1 convenuta 1.1.2004 e dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle Pt_1 deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella Pt_1
parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici Pt_1
erogati al ricorrente oggi appellato, per il periodo per cui è causa.
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v. Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025,
n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70 (secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav., n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso. pagina 5 di 6 Dal che consegue che l'appello va respinto.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
B. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro
3.500,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
C. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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