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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/08/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] [...] Parte_2
elettivamente domiciliati presso l'Avv. FARINA ANDREA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso di e – docenti, rispettivamente assunti in ruolo dal 1.9.2012 ( con- Pt_1 Pt_2 fermato 1.9,2013) e dal 1.9.2011 ( confermata 1.9.2012), dopo precedenti assunzioni sulla base di plurimi e reiterai contratti a termine, hanno chiesto
“Previa disapplicazione della normativa italiana in favore di quella europea, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella graduatoria finalizzata alla individuazione dei docenti soprannumera- ri, all'attribuzione per ogni anno di servizio pre-ruolo del medesimo punteggio previsto per un anno di Servizio di ruolo;
-Conseguentemente, condannare il resistente all'immediato CP_1 riconoscimento in favore dei ricorrenti, nella graduatoria finalizzata alla individuazione dei docen- ti soprannumerari, all'attribuzione per ogni anno di servizio pre-ruolo del medesimo punteggio
1 previsto per un anno di servizio di ruolo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudi- zio, oltre al rimborso spese forfettario, nonché IVA e CPA come per legge. “
Letta la comparsa di costituzione del che ha resistito al ricorso eccependo la carenza di CP_1 interesse ad agire posto che per l'a.s. 2024/25 la graduatoria dei docenti soprannumerari ha esau- rito i suoi effetti e quanto al il conseguimento del titolo di laurea nel maggio 2003, Pt_2
Considerato che i ricorrenti hanno dedotto: quanto al che a seguito d'istanza di ricostruzione di carriera, con provvedimento Pt_1 emesso dall'Istituto Superiore Carlo Denina di Saluzzo prot. n. 74 del 11/04/'14, veniva emanato decreto di ricostruzione di carriera in cui, riconosciuti validi gli anni scolastici superanti i 180 giorni di servizio per anno scolastico svolti durante il periodo preruolo, veniva disposto:: “Alla data del 01/09/2013 è confermato in ruolo;
dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzia- nità: anzianità complessiva preruolo: anni 5 mesi 6 giorni 20 ai fini giuridici ed economici, anni 0 mesi 9 giorni 10 ai soli fini economici;
anzianità di ruolo: anni 0 mesi 4 giorni 0 ai fini giuridici ed economici”, quanto per complessivi “anni 5 mesi 10 giorni 20 ai fini giuridici ed economici, anni
0 mesi 9 giorni 10 ai soli fini economici” ; che in ragione dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il convenuto, il aveva effettuato complessivi giorni CP_1 Pt_1
2.391 di servizio a tempo determinato, pari ad anni 6, mesi 6, giorni 21 d'insegnamento da docen- te precario: lasso temporale, quest'ultimo, superiore all'anzianità preruolo complessiva di anni 5, mesi 6, giorni 20 riconosciuta ai fini giuridici ed economici dal richiamato decreto di ricostruzione di carriera;
che con provvedimento dell'Istituto Superiore Carlo Denina di Saluzzo prot. n. 228 del 21.07.2023, in ossequio a quella che è la vigente normativa, al Prof. veniva riconosciu- Pt_1 ta la progressione della carriera nell'anzianità preruolo che gli era stata decurtata ai soli fini eco- nomici nella misura di 1/3 rispetto al periodo di precariato svolto oltre il quarto anno d'insegnamento.
Quanto al che a seguito d'istanza di ricostruzione di carriera, con provvedimento Pt_2 dell'Istituto Tecnico Industriale Mario Delpozzo di Cuneo prot. n. 1866 de1 20/01/'15, veniva emanato decreto di ricostruzione di carriera in cui, riconosciuti validi gli anni scolastici superanti i
180 giorni di servizio per anno scolastico svolti durante il periodo preruolo, si disponeva:: “Alla data del 01/09/2012 è confermato in ruolo;
dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzia- nità: anzianità complessiva preruolo: anni 6 mesi 8 giorni 0 ai fini giuridici ed economici, anni 1 mesi 4 giorni 0 ai soli fini economici;
anzianità di ruolo: anni 1 mesi 10 giorni 0 ai fini giuridici ed economici”, quanto per complessivi “anni 8 mesi 6 giorni 0 ai fini giuridici ed economici, anni 1 mesi 4 giorni 0 ai soli fini economici”; che in ragione dei plurimi contratti di lavoro a tempo de- terminato stipulati con il convenuto, il ricorrente aveva effettuato complessivi giorni CP_1
2391 di servizio a tempo determinato, pari ad anni 7, mesi 5 giorni 6 d'insegnamento da docente precario: lasso temporale, quest'ultimo, superiore all'anzianità preruolo complessiva di anni 6 me- si 8 giorni 0 riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, dal richiamato decreto di ricostruzione di 2 carriera); che con provvedimento dell'Istituto Tecnico Industriale “M. Delpozzo” di Cuneo, prot.
n. 2205 del 25.06.2019, il Prof. beneficiava di un primo decreto di progressione della car- Pt_2 riera;
che con provvedimento emesso dall'Istituto Superiore “Denina-Pellico-Rivoira”, prot. n.
3361 del 10.06.2023, in ossequio a quella che è la vigente normativa, al Prof. veniva rico- Pt_2 nosciuta la progressione della carriera nell'anzianità preruolo che gli era stata decurtata ai soli fini economici nella misura di 1/3 rispetto al periodo di precariato svolto oltre il quarto anno d'insegnamento; quanto alla posizione di entrambi che i contratti di lavoro a tempo determinato da loro stipulati hanno avuto tutti il quale unico e comune datore di lavoro, differenziandosi unicamen- CP_1 te per la sede didattica presso cui è stata espletata la prestazione lavorativa;
che i CCNL della
Scuola, applicabili ratione temporis, stabiliscono identiche mansioni e non prevedono alcun tipo di differenziazione nell'orario di servizio, nelle attività funzionali all'insegnamento – né individuali
(preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con alunni e famiglie), né collettive (partecipazione ai Collegi dei docenti, ai consigli di classe e ai dipartimenti indetti per disciplina) – tra docenti assunti con contratti a tempo indeterminato e quelli assunti con contratti a tempo determinato;
tuttavia la normativa italiana inerente ai punteggi da assegnarsi in tema di mobilità territoriale o professionale, volontaria o disposta d'ufficio dal resistente, del personale docente, in CP_1 alcune sue parti, differenzia – penalizzandoli – i docenti che hanno svolto attività d'insegnamento sotto contratti a tempo determinato rispetto a quelli assunti con contratti a tempo indeterminato, benché gli stessi svolgano identiche mansioni e attività.
Ed invero: il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/'23, 2023/'24, 2024/'25 sottoscritto il giorno 18.05.2022 parzialmente rettificato con accordo del 21.02.2024 , individua la disciplina di cui alla mobilità ter- ritoriale e professionale sia a domanda (dunque su base volontaria dei docenti) sia d'ufficio (ipo- tesi, quest'ultima, che si verifica quando venga a presentarsi l'ipotesi di personale docente che ab- bia perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL per la riduzione del numero del- le cattedre o degli insegnamenti, oppure risulti in esubero provinciale) applicabili a tutte le catego- rie del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Più nello specifico e per quanto qui d'interesse, l'art. 3 (modalità territoriale) al 7° comma prevede che il “personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuo- la di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità [omissis]”; l'art. 18 detta le regole 3 per l'individuazione dei docenti soprannumerari conseguenti al dimensionamento della rete scola- stica, conseguenti a unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado;
con specifico riferimento al dimensionamento degli istituti nella scuola secondaria di I e II grado, viene disposto: “Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di
I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti se- condo le seguenti modalità. L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle opera- zioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto com- prendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel prov- vedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti com- plessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte [omissis]”.
… “Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all'individuazione del perdente posto e nella ta- bella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre-ruolo e quello in altro ruolo in tali gradua- torie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio”.
L'art. 19 disciplina poi l'individuazione dei perdenti posto della scuola dell'infanzia e della prima- ria, il 20 il trattamento dei perdenti posto della scuola dell'infanzia e della primaria, l'art. 21
l'individuazione dei perdenti posto della scuola secondaria di I e di II grado, il 22 il trattamento dei perdenti posto della scuola secondaria di I e di II grado.
Più nello specifico e con riferimento alla scuola secondaria di I e di II grado, l'art. 22 dispone:
“Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valu- tazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 [omissis].
Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distin- tamente per le cattedre e per i posti di insegnamento;
relativamente ai posti di insegnamento co- stituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti so- prannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista;
B) sostegno udito;
C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente arti- colo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia di- sponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale po- sto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, Più nel dettaglio: 4 Tabella A): valutazione dei titoli ai fini di trasferimenti a domanda e d'ufficio del persona- le docente ed educativo, A1 – anzianità di servizio:
A) “per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza: punti 6”;
B) “per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia: Per la mobilità volontaria punti 6; Per la mobilità d'ufficio: punti 3”.
Nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti (p. 85 del citato CCNI), oltre ad essere espressa- mente previsto che vada “considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla re- stitutio in integrum operata a seguito di un giudicato”, viene specificato che la valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno), mentre nella compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto
(e dei successivi trasferimenti d'ufficio), il servizio pre-ruolo venga valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, a differenza del periodo di ruolo che vale 6 punti per anno scola- stico.
A chiarimento, nella nota esplicativa, si legge ulteriormente: “Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o ricono- scibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale ser- vizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo: primi 4 anni (valutati per intero):
4 anni x 3 punti = 12 punti;
rimanenti 2 anni (valutati due terzi): 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti totale: 12 punti + 4 punti: 16 punti”.
I ricorrenti alla luce di tale assetto normativo hanno richiamato la clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE adottata dal Consiglio dell'Unione Europa in data 28/06/1999 in attuazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 19/03/1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, che prevede: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo me- no favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un con- tratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, evidenziando .che la vigente normativa italiana sulla mobilità, nella compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto (e, dunque, dei successivi trasferimenti d'ufficio del personale docente), codifica un'illegittima disparità di trattamento tra i periodi lavorativi svol- ti sotto contratti a tempo indeterminato (6 punti per anno scolastico) rispetto a quelli svolti sotto la vigenza di un contratto a tempo determinato (valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), ciò in esplicita violazione della clausola 4 Direttiva 1999/70/C.E. e con danno rile- vante – trattandosi di aspetto lavorativo indubbiamente rilevante quale quello di un trasferimento d'ufficio dalla propria sede di lavoro – per quei docenti che, loro malgrado, abbiano dovuto svol- gere diversi contratti a tempo determinato avanti l'immissione in ruolo. 5 Sempre i ricorrenti hanno ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (sia con rife- rimento alla giurisprudenza di legittimità sia di merito) che riconosce, parificandoli sia sotto il profilo economico sia giuridico, i periodi di lavoro svolti dai docenti assunti con contratti a tem- po determinato con quelli prestati sotto la vigenza di contratti a tempo indeterminato e segnata- mente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 31149/19, pubblicata in data
28/11/2019, pronuncia che muove dalla premessa che il legislatore, nel corso degli anni (ossia a partire dagli artt. 3 e 4 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576/'70), abbia “ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del ser- vizio ai fini della carriera” dei docenti assunti in ruolo, ciò in virtù del fatto che, nel sistema scola- stico, “pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione defini- tiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato” ed ha affermato i seguenti principi di diritto: “a)
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disci- plina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitiva- mente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stes- so decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giu- dice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi non potranno essere valorizzate le in- terruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo de- terminato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 de- ve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indetermi- nato.”
Orbene, così ricostruite le posizioni processuali, ritiene l'ufficio che il ricorso vada accolto per le ragioni che seguono.
L'articolata esposizione dei ricorrenti arricchita dai riferimenti normativi consente di affermare che effettivamente si registra una disparità di trattamento sul tema mobilità nei termini specificati tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato per quanto riguarda i punteggi da assegnarsi per la formazione degli “elenchi” per la mobilità, senza che emerga alcuna ragione oggettiva tale da giustificare la disparità stessa. Ed invero medesimo è il datore di lavoro, mede- sima l'attività lavorativa (di insegnamento), unico il CCNL applicabile.
Il non ha dato prova della sussistenza di diversità di condizioni, né appare fondata la ecce- CP_2 zione di carenza di interesse in relazione all'A.S. 2024/25 posto che la disparità di trattamento o sussiste o non sussiste e non può essere relazionata ad un singolo anno scolastico. 6 Deve quindi trovare applicazione il principio di diritto della Cassazione 31149/2019 con disap- plicazione dell'art 485 citato e più in generale della normativa italiana in favore di quella europea, al fine di dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella graduatoria finalizzata alla individuazione dei do- centi soprannumerari, all'attribuzione per ogni anno di servizio pre-ruolo del medesimo punteg- gio previsto per un anno di Servizio di ruolo.
Ne consegue che il convenuto va condannato a riconoscere a e a nella CP_1 Pt_1 Pt_2 graduatoria finalizzata alla individuazione dei docenti soprannumerari, l'attribuzione per ogni an- no di servizio pre-ruolo del medesimo punteggio previsto per un anno di servizio di ruolo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/22 per n. 3 fasi ( non è stata espletata istruttoria) nei valori minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, condanna il convenuto a riconoscere ai ricorrenti e a nella graduatoria CP_1 Pt_1 Pt_2 finalizzata alla individuazione dei docenti soprannumerari l'attribuzione, per ogni anno di servizio pre-ruolo, del medesimo punteggio previsto per un anno di servizio di ruolo
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei predetti ri- CP_1 correnti liquidate in euro 3689,00 per compenso oltre rimborsi ed accessori di legge
Cuneo 23.8.25
Il giudice del lavoro
Dr,Natalia Fiorello
Spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/08/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] [...] Parte_2
elettivamente domiciliati presso l'Avv. FARINA ANDREA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso di e – docenti, rispettivamente assunti in ruolo dal 1.9.2012 ( con- Pt_1 Pt_2 fermato 1.9,2013) e dal 1.9.2011 ( confermata 1.9.2012), dopo precedenti assunzioni sulla base di plurimi e reiterai contratti a termine, hanno chiesto
“Previa disapplicazione della normativa italiana in favore di quella europea, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella graduatoria finalizzata alla individuazione dei docenti soprannumera- ri, all'attribuzione per ogni anno di servizio pre-ruolo del medesimo punteggio previsto per un anno di Servizio di ruolo;
-Conseguentemente, condannare il resistente all'immediato CP_1 riconoscimento in favore dei ricorrenti, nella graduatoria finalizzata alla individuazione dei docen- ti soprannumerari, all'attribuzione per ogni anno di servizio pre-ruolo del medesimo punteggio
1 previsto per un anno di servizio di ruolo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudi- zio, oltre al rimborso spese forfettario, nonché IVA e CPA come per legge. “
Letta la comparsa di costituzione del che ha resistito al ricorso eccependo la carenza di CP_1 interesse ad agire posto che per l'a.s. 2024/25 la graduatoria dei docenti soprannumerari ha esau- rito i suoi effetti e quanto al il conseguimento del titolo di laurea nel maggio 2003, Pt_2
Considerato che i ricorrenti hanno dedotto: quanto al che a seguito d'istanza di ricostruzione di carriera, con provvedimento Pt_1 emesso dall'Istituto Superiore Carlo Denina di Saluzzo prot. n. 74 del 11/04/'14, veniva emanato decreto di ricostruzione di carriera in cui, riconosciuti validi gli anni scolastici superanti i 180 giorni di servizio per anno scolastico svolti durante il periodo preruolo, veniva disposto:: “Alla data del 01/09/2013 è confermato in ruolo;
dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzia- nità: anzianità complessiva preruolo: anni 5 mesi 6 giorni 20 ai fini giuridici ed economici, anni 0 mesi 9 giorni 10 ai soli fini economici;
anzianità di ruolo: anni 0 mesi 4 giorni 0 ai fini giuridici ed economici”, quanto per complessivi “anni 5 mesi 10 giorni 20 ai fini giuridici ed economici, anni
0 mesi 9 giorni 10 ai soli fini economici” ; che in ragione dei plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il convenuto, il aveva effettuato complessivi giorni CP_1 Pt_1
2.391 di servizio a tempo determinato, pari ad anni 6, mesi 6, giorni 21 d'insegnamento da docen- te precario: lasso temporale, quest'ultimo, superiore all'anzianità preruolo complessiva di anni 5, mesi 6, giorni 20 riconosciuta ai fini giuridici ed economici dal richiamato decreto di ricostruzione di carriera;
che con provvedimento dell'Istituto Superiore Carlo Denina di Saluzzo prot. n. 228 del 21.07.2023, in ossequio a quella che è la vigente normativa, al Prof. veniva riconosciu- Pt_1 ta la progressione della carriera nell'anzianità preruolo che gli era stata decurtata ai soli fini eco- nomici nella misura di 1/3 rispetto al periodo di precariato svolto oltre il quarto anno d'insegnamento.
Quanto al che a seguito d'istanza di ricostruzione di carriera, con provvedimento Pt_2 dell'Istituto Tecnico Industriale Mario Delpozzo di Cuneo prot. n. 1866 de1 20/01/'15, veniva emanato decreto di ricostruzione di carriera in cui, riconosciuti validi gli anni scolastici superanti i
180 giorni di servizio per anno scolastico svolti durante il periodo preruolo, si disponeva:: “Alla data del 01/09/2012 è confermato in ruolo;
dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzia- nità: anzianità complessiva preruolo: anni 6 mesi 8 giorni 0 ai fini giuridici ed economici, anni 1 mesi 4 giorni 0 ai soli fini economici;
anzianità di ruolo: anni 1 mesi 10 giorni 0 ai fini giuridici ed economici”, quanto per complessivi “anni 8 mesi 6 giorni 0 ai fini giuridici ed economici, anni 1 mesi 4 giorni 0 ai soli fini economici”; che in ragione dei plurimi contratti di lavoro a tempo de- terminato stipulati con il convenuto, il ricorrente aveva effettuato complessivi giorni CP_1
2391 di servizio a tempo determinato, pari ad anni 7, mesi 5 giorni 6 d'insegnamento da docente precario: lasso temporale, quest'ultimo, superiore all'anzianità preruolo complessiva di anni 6 me- si 8 giorni 0 riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, dal richiamato decreto di ricostruzione di 2 carriera); che con provvedimento dell'Istituto Tecnico Industriale “M. Delpozzo” di Cuneo, prot.
n. 2205 del 25.06.2019, il Prof. beneficiava di un primo decreto di progressione della car- Pt_2 riera;
che con provvedimento emesso dall'Istituto Superiore “Denina-Pellico-Rivoira”, prot. n.
3361 del 10.06.2023, in ossequio a quella che è la vigente normativa, al Prof. veniva rico- Pt_2 nosciuta la progressione della carriera nell'anzianità preruolo che gli era stata decurtata ai soli fini economici nella misura di 1/3 rispetto al periodo di precariato svolto oltre il quarto anno d'insegnamento; quanto alla posizione di entrambi che i contratti di lavoro a tempo determinato da loro stipulati hanno avuto tutti il quale unico e comune datore di lavoro, differenziandosi unicamen- CP_1 te per la sede didattica presso cui è stata espletata la prestazione lavorativa;
che i CCNL della
Scuola, applicabili ratione temporis, stabiliscono identiche mansioni e non prevedono alcun tipo di differenziazione nell'orario di servizio, nelle attività funzionali all'insegnamento – né individuali
(preparazione delle lezioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con alunni e famiglie), né collettive (partecipazione ai Collegi dei docenti, ai consigli di classe e ai dipartimenti indetti per disciplina) – tra docenti assunti con contratti a tempo indeterminato e quelli assunti con contratti a tempo determinato;
tuttavia la normativa italiana inerente ai punteggi da assegnarsi in tema di mobilità territoriale o professionale, volontaria o disposta d'ufficio dal resistente, del personale docente, in CP_1 alcune sue parti, differenzia – penalizzandoli – i docenti che hanno svolto attività d'insegnamento sotto contratti a tempo determinato rispetto a quelli assunti con contratti a tempo indeterminato, benché gli stessi svolgano identiche mansioni e attività.
Ed invero: il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/'23, 2023/'24, 2024/'25 sottoscritto il giorno 18.05.2022 parzialmente rettificato con accordo del 21.02.2024 , individua la disciplina di cui alla mobilità ter- ritoriale e professionale sia a domanda (dunque su base volontaria dei docenti) sia d'ufficio (ipo- tesi, quest'ultima, che si verifica quando venga a presentarsi l'ipotesi di personale docente che ab- bia perso la titolarità definitiva ai sensi dell'articolo 36 del CCNL per la riduzione del numero del- le cattedre o degli insegnamenti, oppure risulti in esubero provinciale) applicabili a tutte le catego- rie del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Più nello specifico e per quanto qui d'interesse, l'art. 3 (modalità territoriale) al 7° comma prevede che il “personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuo- la di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità [omissis]”; l'art. 18 detta le regole 3 per l'individuazione dei docenti soprannumerari conseguenti al dimensionamento della rete scola- stica, conseguenti a unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado;
con specifico riferimento al dimensionamento degli istituti nella scuola secondaria di I e II grado, viene disposto: “Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di
I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti se- condo le seguenti modalità. L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle opera- zioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto com- prendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel prov- vedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti com- plessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte [omissis]”.
… “Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti commi si applicano i criteri previsti negli articoli del presente CCNI relativi all'individuazione del perdente posto e nella ta- bella di valutazione dei titoli e dei servizi per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione del soprannumerario. Il servizio pre-ruolo e quello in altro ruolo in tali gradua- torie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio”.
L'art. 19 disciplina poi l'individuazione dei perdenti posto della scuola dell'infanzia e della prima- ria, il 20 il trattamento dei perdenti posto della scuola dell'infanzia e della primaria, l'art. 21
l'individuazione dei perdenti posto della scuola secondaria di I e di II grado, il 22 il trattamento dei perdenti posto della scuola secondaria di I e di II grado.
Più nello specifico e con riferimento alla scuola secondaria di I e di II grado, l'art. 22 dispone:
“Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valu- tazione allegata, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 [omissis].
Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distin- tamente per le cattedre e per i posti di insegnamento;
relativamente ai posti di insegnamento co- stituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti so- prannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista;
B) sostegno udito;
C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente arti- colo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia di- sponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale po- sto. Nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, Più nel dettaglio: 4 Tabella A): valutazione dei titoli ai fini di trasferimenti a domanda e d'ufficio del persona- le docente ed educativo, A1 – anzianità di servizio:
A) “per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza: punti 6”;
B) “per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia: Per la mobilità volontaria punti 6; Per la mobilità d'ufficio: punti 3”.
Nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti (p. 85 del citato CCNI), oltre ad essere espressa- mente previsto che vada “considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla re- stitutio in integrum operata a seguito di un giudicato”, viene specificato che la valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno), mentre nella compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto
(e dei successivi trasferimenti d'ufficio), il servizio pre-ruolo venga valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, a differenza del periodo di ruolo che vale 6 punti per anno scola- stico.
A chiarimento, nella nota esplicativa, si legge ulteriormente: “Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o ricono- scibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale ser- vizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo: primi 4 anni (valutati per intero):
4 anni x 3 punti = 12 punti;
rimanenti 2 anni (valutati due terzi): 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti totale: 12 punti + 4 punti: 16 punti”.
I ricorrenti alla luce di tale assetto normativo hanno richiamato la clausola 4 della Direttiva
1999/70/CE adottata dal Consiglio dell'Unione Europa in data 28/06/1999 in attuazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 19/03/1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, che prevede: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo me- no favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un con- tratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, evidenziando .che la vigente normativa italiana sulla mobilità, nella compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione dei perdenti posto (e, dunque, dei successivi trasferimenti d'ufficio del personale docente), codifica un'illegittima disparità di trattamento tra i periodi lavorativi svol- ti sotto contratti a tempo indeterminato (6 punti per anno scolastico) rispetto a quelli svolti sotto la vigenza di un contratto a tempo determinato (valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), ciò in esplicita violazione della clausola 4 Direttiva 1999/70/C.E. e con danno rile- vante – trattandosi di aspetto lavorativo indubbiamente rilevante quale quello di un trasferimento d'ufficio dalla propria sede di lavoro – per quei docenti che, loro malgrado, abbiano dovuto svol- gere diversi contratti a tempo determinato avanti l'immissione in ruolo. 5 Sempre i ricorrenti hanno ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (sia con rife- rimento alla giurisprudenza di legittimità sia di merito) che riconosce, parificandoli sia sotto il profilo economico sia giuridico, i periodi di lavoro svolti dai docenti assunti con contratti a tem- po determinato con quelli prestati sotto la vigenza di contratti a tempo indeterminato e segnata- mente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 31149/19, pubblicata in data
28/11/2019, pronuncia che muove dalla premessa che il legislatore, nel corso degli anni (ossia a partire dagli artt. 3 e 4 del D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576/'70), abbia “ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del ser- vizio ai fini della carriera” dei docenti assunti in ruolo, ciò in virtù del fatto che, nel sistema scola- stico, “pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione defini- tiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato” ed ha affermato i seguenti principi di diritto: “a)
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disci- plina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitiva- mente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stes- so decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giu- dice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi non potranno essere valorizzate le in- terruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo de- terminato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 de- ve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indetermi- nato.”
Orbene, così ricostruite le posizioni processuali, ritiene l'ufficio che il ricorso vada accolto per le ragioni che seguono.
L'articolata esposizione dei ricorrenti arricchita dai riferimenti normativi consente di affermare che effettivamente si registra una disparità di trattamento sul tema mobilità nei termini specificati tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato per quanto riguarda i punteggi da assegnarsi per la formazione degli “elenchi” per la mobilità, senza che emerga alcuna ragione oggettiva tale da giustificare la disparità stessa. Ed invero medesimo è il datore di lavoro, mede- sima l'attività lavorativa (di insegnamento), unico il CCNL applicabile.
Il non ha dato prova della sussistenza di diversità di condizioni, né appare fondata la ecce- CP_2 zione di carenza di interesse in relazione all'A.S. 2024/25 posto che la disparità di trattamento o sussiste o non sussiste e non può essere relazionata ad un singolo anno scolastico. 6 Deve quindi trovare applicazione il principio di diritto della Cassazione 31149/2019 con disap- plicazione dell'art 485 citato e più in generale della normativa italiana in favore di quella europea, al fine di dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella graduatoria finalizzata alla individuazione dei do- centi soprannumerari, all'attribuzione per ogni anno di servizio pre-ruolo del medesimo punteg- gio previsto per un anno di Servizio di ruolo.
Ne consegue che il convenuto va condannato a riconoscere a e a nella CP_1 Pt_1 Pt_2 graduatoria finalizzata alla individuazione dei docenti soprannumerari, l'attribuzione per ogni an- no di servizio pre-ruolo del medesimo punteggio previsto per un anno di servizio di ruolo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 147/22 per n. 3 fasi ( non è stata espletata istruttoria) nei valori minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, condanna il convenuto a riconoscere ai ricorrenti e a nella graduatoria CP_1 Pt_1 Pt_2 finalizzata alla individuazione dei docenti soprannumerari l'attribuzione, per ogni anno di servizio pre-ruolo, del medesimo punteggio previsto per un anno di servizio di ruolo
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei predetti ri- CP_1 correnti liquidate in euro 3689,00 per compenso oltre rimborsi ed accessori di legge
Cuneo 23.8.25
Il giudice del lavoro
Dr,Natalia Fiorello
Spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/08/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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