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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 801/2024 del ruolo generale, promossa da in persona della procuratrice speciale Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Mazzotta e Chiara Mazzotta in forza di Parte_2 procura speciale in calce al ricorso in appello APPELLANTE, APPELLATA INCIDENTALE contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Rusconi, Francesco Rusconi e ONtroparte_1
LA TI in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
ONclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata: a) in tesi, rigetti integralmente le domande avanzate dal nei confronti del ONsorzio CP_1 MP (oggi banca MP); b) in ipotesi, dichiari che il deve essere inquadrato nella categoria dei quadri direttivi CP_1 di 1° livello Ccnl credito, con ogni conseguenza di legge anche sul piano retributivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
ONclusioni per l'appellato: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'appello principale e confermare la sentenza per la parte impugnata da , già Parte_1 ONtroparte_2
per i motivi di cui alla narrativa;
[...] 2) in parziale riforma della sentenza n. 40/2024 del 2 febbraio 2024, pubblicata il 21 giugno 2024, del Tribunale di Siena, Sez. lav., accogliere l'appello incidentale promosso dal sig. ed all'effetto dichiarare il diritto dell'appellante incidentale al mantenimento della CP_1 retribuzione annua lorda pari a euro 56.317,24, pari ad una retribuzione mensile di euro 4.332,10;
3) con vittoria di spese, rimborso del contributo unificato e compensi professionali liquidati a termini del d.m. 55/2014 e successive modifiche.
Svolgimento del processo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Siena il ONtroparte_1 [...]
alle cui dipendenze ha dedotto di lavorare, di ONtroparte_3 fatto, fin dal 18 febbraio 2010, pur essendo formalmente dipendente della Sistemi informativi s.p.a., e poi della Kyndryl s.p.a. dal 2021, a seguito di cessione di ramo di azienda. Ha dedotto ON che entrambe le società sarebbero subappaltatici della in un “presunto appalto” conferito ON dal ONsorzio, appunto, alla .
Il ricorrente ha dedotto il carattere fittizio di tali appalti a cascata, ed ha sostenuto di essere inserito stabilmente, anche dal punto di vista gerarchico, nella struttura organizzativa del ONsorzio, costituito tra le società del gruppo per gestire Parte_1 centralmente i servizi informatici, le banche dati e le reti di trasmissione in favore di tutte le consorziate. In particolare, ha esposto di lavorare all'interno del settore Sistemi di rete, coordinato da facente parte del servizio Sistemi tecnologici;
ha precisato che Testimone_1 il responsabile di tale servizio, come anche e quasi tutto il personale del ONsorzio, Tes_1
è dipendente della . Parte_3
Ha chiesto conclusivamente accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette del ONsorzio, con decorrenza dal 18 febbraio 2010 e con inquadramento come quadro di 2° livello Ccnl aziende di credito, ma con diritto a mantenere la retribuzione in godimento, di importo superiore a quella prevista da tale inquadramento.
Si è costituto il ONsorzio convenuto, chiarendo anzitutto di aver effettivamente conferito ON alla nel 2007 l'appalto di una serie di servizi informatici. In tale contratto di appalto, denominato Global Service National Agreement (GSNA), nel 2021 è subentrata la Kyndryl, cui ON l ha ceduto un ramo di azienda. Ha sostenuto che fa parte di un gruppo di CP_1
ON specialisti scelti dall' per rendere al ONsorzio determinati servizi compresi nel GSNA. Ha spiegato che la Kyndryl s.p.a., datrice di lavoro effettiva e non formale di è una società CP_1
ON del gruppo , e che si tratta di una multinazionale che opera nel settore dell'informatica.
Ha sostenuto che l'attività di all'interno di questo gruppo di lavoratori, collocati CP_1
Co materialmente presso il ONsorzio, è diretta da due dipendenti , cioè Persona_1
e “referenti contrattuali” per l'appalto. Non ha negato che il ricorrente possa Persona_2 avere anche rapporti diretti con il personale del ONsorzio, ma ciò è dovuto alla natura ON dell'attività da lui svolta in favore dell' , che è strettamente interconnessa con quella del
ONsorzio.
Sicchè le numerose mail prodotte dal ricorrente sono appunto richieste di servizi rivolte ON dal ONsorzio a questo gruppo di lavoratori . Ha ammesso, poi, quanto all'impiego di soli mezzi strumentali forniti dal ONsorzio, che effettivamente questo è proprietario di tutte le ON strutture hardware utilizzate, ed inoltre dà in dotazione ai lavoratori del gruppo un telefono fisso;
ma ciò è previsto dal contratto di appalto, come anche l'assegnazione ai dipendenti dell'appaltatrice di un account aziendale di posta elettronica. Sostiene che comunque, CP_1 lavora in un locale separato dalle stanze in cui opera il personale del ONsorzio.
Dal punto di vista dell'inquadramento richiesto dal ricorrente, il ONsorzio ha evidenziato che questi percepisce una retribuzione assai più elevata di quella che gli spetterebbe se fosse un quadro ai sensi del Ccnl aziende di credito;
il che conferma che si tratta di un appalto del tutto genuino, non di un caso di sfruttamento ad opera di un intermediario fittizio.
La causa è stata istruita con escussione di testi.
All'esito, il Tribunale con sentenza del 21 giugno 2024 n. 40 ha accolto la domanda di di accertamento del rapporto di lavoro diretto col ONsorzio, con inquadramento nel CP_1
2° livello Ccnl aziende di credito. Ha rigettato invece la sua pretesa al mantenimento del superminimo accordatogli dalle sue datrici di lavoro formali.
Propone appello la , che nel frattempo ha incorporato il Parte_1
. spiega a sua volta appello incidentale. ONtroparte_2 CP_1
Motivi della decisione
ON il primo motivo di appello, la lamenta che il Tribunale abbia trascurato Pt_1
l'aspetto della interconnessione tra l'attività oggetto dell'appalto GSNA ed il funzionamento dei server del ONsorzio e dei software;
tale situazione richiede inevitabilmente che dipendenti dell'appaltatrice e dipendenti del consorzio lavorino fianco a fianco, senza che ciò incida sulla legittimità dell'appalto. Ha trascurato anche che all'epoca dell'avvio dell'appalto in CP_1
ON questione, era già dipendente da dieci anni della (o meglio della sua controllata Sistemi
Informativi s.p.a.), quindi aveva già maturato uno specifico know how. Il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto la natura dell'appalto, che, come spesso avviene per l'affidamento all'esterno di attività informatiche, è a “bassa intensità organizzativa”: l'appaltatrice rende servizi immateriali, know how, quindi non utilizza attrezzature proprie, ma del committente, senza che ciò incida sulla genuinità dell'appalto. La giurisprudenza di legittimità consolidata ha affermato che, in questo settore, l'appalto è lecito anche se la committente dà in uso all'appaltatrice tutte le attrezzature, purchè quest'ultima fornisca da parte sua software, competenze e comunque di attività immateriali, che siano determinanti nell'economia dell'appalto.
ON il secondo motivo, la lamenta che il Tribunale abbia Parte_1 accolto la domanda di nche sotto il profilo dell'inquadramento preteso. Sostiene che, CP_1 in realtà, la figura del quadro di secondo livello richiede, oltre alla elevata specializzazione professionale, anche il coordinamento di altri lavoratori, oppure poteri di rappresentanza verso l'esterno: nelle mansioni di non sussiste né l'una né l'altra cosa. CP_1
L'appello principale non può essere accolto.
La dedotta, stretta contiguità del servizio dato in appalto con l'ordinaria attività del
ONsorzio, ora non vale a derogare agli ordinari criteri di Parte_1 valutazione della genuinità di un appalto di servizi. Tali criteri com'è noto sono la
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” e “l'assunzione del rischio di impresa”, ai sensi dell'art. 29 d.lgn. 276/2003. I due presupposti devono sussiste entrambi.
Riguardo al primo, la norma effettivamente consente in modo esplicito che i “mezzi necessari” siano costituiti solo da un gruppo di lavoratori, purchè siano in grado di rendere autonomamente uno specifico servizio, anche senza particolari attrezzature (nel caso in esame è pacifico che l'appaltatrice Sistemi informativi s.p.a., e poi la subentrata non forniscono alcuna ONtroparte_5 attrezzatura informatica né di altro tipo, tutto viene apprestato dal ONsorzio committente, compresa la postazione di lavoro, il badge, l'account di posta elettronica). Ma proprio in questi appalti “a bassa intensità organizzativa”, o labour intensive come pure sono chiamati in dottrina, deve emergere in maniera ancora più chiara che negli altri “l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori”, da parte dell'impresa appaltatrice, per evitare che l'assunzione del servizio in capo a questa si risolva nella messa a disposizione di personale in favore della committente, in quanto tale vietata, al di fuori dei modi e delle forme della somministrazione di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante non deroga alla necessaria regola dell'organizzazione e della direzione dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice, ma afferma un altro principio desunto dall'art. 29 del d.lg. 276/2003, per vero non contestato in causa, cioè che nel servizio appaltato possono essere presenti anche solo attrezzature e macchine di proprietà dell'appaltante, quando l'oggetto stesso dell'appalto consiste in un'attività da svolgere su tali beni da parte di personale qualificato (Cass. 11 maggio 1994 n.
4585; Cass. 15 luglio 2009 n. 16488, ma vi si può aggiungere la più recente Cass. 27 novembre
2018 n. 30694, riferita a fattispecie realizzatasi nel vigore dell'art. 29 d.lg. n. 276/2003).
Nel caso in esame risulta invece, documentalmente, che il potere organizzativo e direttivo non è stato esercitato nei confronti di dalla Sistemi Informativi s.r.l. né dalla CP_1 subentrata Kyndryl, ma direttamente dal ONsorzio committente. Ne sono prova, prima ancora delle testimonianze assunte dal Tribunale, su cui si fonda la sentenza, le centinaia di mail prodotte da ON tali comunicazioni il ONsorzio, nella persona di o CP_1 Testimone_1 anche di altri ( responsabile dell' servizio Sistemi tecnologici, o , Persona_3 Persona_4 tc.), impartisce a isposizioni, compiti, incarichi Persona_5 Persona_6 CP_1
e richieste di spiegazioni (molto spesso semplicemente inoltrandogli segnalazioni e richieste varie provenienti da altri dipendenti del gruppo MP), senza alcun ruolo anche solo di intermediazione di o che secondo il ONsorzio odierno appellante Per_1 Per_2 sarebbero i “referenti” dell'appalto. Solo a titolo di esempio, si vedano le mail del 29 giugno
2010, del 13 dicembre 2010, dell'11 gennaio 2011, del 13 aprile 2011, del 4 maggio 2011, del
9 settembre 2011, del 13 dicembre 2011, del 9 marzo 2012, del 4 ottobre 2012, del 25 ottobre
2012, del 23 gennaio 2013, del 5 novembre 2013, del 3 settembre 2014, del 16 gennaio 2015, del 13 agosto 2015, del 7 maggio 2016, del 5 luglio 2018, del 17 febbraio 2020.
Tali mail sono dirette al solo altre invece sono dirette a lui insieme a CP_1 Tes_2 dipendente della MP e appartenente allo stesso settore Sistemi di rete (mail del 2
[...] febbraio 2011, del 30 settembre 2011, del 3 ottobre 2011, del 10 ottobre 2012, dell'8 febbraio
2018, del 9 aprile 2020); altre volte ancora destinatario o firmatario delle mail insieme CP_1
a tutto il settore Sistemi di rete, o parte di esso (mail del 2 aprile 2014, del 23 aprile 2014, del
5 maggio 2014, del 21 maggio 2014, del 24 giugno2014, del 4 agosto 2014, del 2 marzo 2015, del 23 giugno 2015, del 7 maggio 2016, del 7 marzo 2017, del 19 settembre 2019, del 4 dicembre 2019, del 15 gennaio 2021). Altre volte ancora, autorizza altri dipendenti Tes_1 del gruppo MP a rivolgersi a per richieste varie (mail del 25 maggio 2010, dell'8 CP_1 febbraio 2012, del 12 giugno 2012, del 10 dicembre 2019, del 26 agosto 2020).
Il capo settore del resto, nelle mail si esprime riguardo a come un Tes_1 CP_1 membro del suo gruppo di sottordinati, aventi obiettivi comuni (mail del 3 ottobre 2011, del 23 settembre 2014, del 5 maggio 2015, del 25 settembre 2020, del 10 ottobre 2020).
In definitiva, da tali documenti (la cui autenticità non è mai stata contestata) emerge con chiarezza che il lavoro di è diretto dal capo del settore Sistemi di rete, ossia appunto CP_1
dipendente come si è detto della banca MP, distaccato presso il ONsorzio;
Testimone_1 inoltre funge da intermediario delle richieste del ONsorzio a in alcuni casi Tes_1 CP_1 non vi è alcuna intermediazione. Ed emerge che è considerato dal personale del CP_1
ONsorzio, evidentemente, non un esterno ma appunto un componente del settore Sistemi di rete (la “squadra”, come la chiama ella mail del 25 settembre 2020). Altre mail (del Tes_1
18 aprile 2011, del 29 marzo 2012, del 26 luglio 2021) mostrano peraltro come ovesse CP_1 inserire le proprie richieste di ferie nello stesso piano ferie degli altri appartenenti al settore.
In tutte queste comunicazioni - indicate solo a titolo di esempio rispetto alle numerosissime altre - i pretesi referenti dell'appaltatrice, non compaiono Per_1 Per_2 mai;
né il ONsorzio ha prodotto alcuna documentazione del ruolo organizzativo che essi dovrebbero avere (e avere avuto) rispetto all'operato di documentazione che CP_1 dovrebbe pur esserci, se tale ruolo fosse effettivo, ed in particolare se fosse vero quanto ha riferito il teste che il ONsorzio rivolgerebbe a tali referenti le richieste di attività. Persona_3
Verosimilmente essi si occupano invece degli aspetti contabili dell'appalto, per esempio gli stati di avanzamento periodici e l'autorizzazione delle ore di straordinario su richiesta del ONsorzio, come pure riferito dallo stesso oltre che da Per_3 Tes_1
Al di là delle previsioni del contratto di appalto, quindi – o meglio della parte del capitolato prodotta in causa - di fatto l'esecuzione dello stesso si è concretato in un apporto quantitativo al lavoro del ONsorzio, e precisamente alla sua articolazione denominata, appunto, settore
Sistemi di rete.
Apporto quantitativo confermato, del resto, dalla circostanza riferita da Testimone_1 sentito come teste comune, secondo cui è stato a suo tempo inserito nell'appalto non CP_1 per necessità di personale dell'appaltatrice, ma del ONsorzio stesso (“… quando giunse
la struttura [cioè il settore Sistemi di rete] si occupava del seguimento delle CP_1 problematiche operative e della gestione operativa delle strutture di telecomunicazione e networking a livello sistemistico per tutto il Gruppo [MP]. Ci fu presentato dalla struttura di ON ON allora di , perché chi seguiva per il consorzio il contratto nel periodo aveva fatto richiesta di un supporto in questa attività prevalentemente di TLC e di networking, fino a quel ON momento non c'era in quell'ambito nel contratto questo servizio, ma fino a quel momento ON
aveva garantito altri servizi, quali Mainframe, Storage, DB, etc., collaborando con altre strutture del ONsorzio. A.d.r. Non ricordo onestamente come nacque la cosa, ma qualcuno del ON ONsorzio ritenne necessario estendere il perimetro dei servizi anche in questo diverso ambito. A.d.r. Ero io il preposto di settore di questa struttura relativamente piccola, 5.6 persone, me compreso. A.d.r. Sicuramente la richiesta non è nata da me, chiaramente ho appreso positivamente della novità, un aiuto ci faceva comodo.” Stando a questa testimonianza, poi, e a quella di u sottoposto dal settore Sistemi di rete – e non dalla società Testimone_2 CP_1 appaltatrice - ad una prova informale e ad un periodo di formazione, sia pur breve.
Il secondo motivo di appello è anch'esso infondato. Il Ccnl aziende di credito, nelle formulazioni avutesi nel periodo di causa, prevede che i “quadri direttivi” – nei quali pacificamente dovrebbe essere inquadrato come dipendente del ONsorzio – siano CP_1 suddivisi in quattro livelli retributivi. Non detta però una distinzione delle mansioni tra questi livelli, se non per i preposti a succursali. Pertanto nel caso in esame occorre rifarsi ad altri criteri, quale quello utilizzato dal Tribunale della similitudine delle mansioni svolte da CP_1
a quelle di altri lavoratori del settore Sistemi di rete, ed in particolare di del 2° Testimone_2 livello quadri. Secondo l'appellante, invece, tale similitudine sussisterebbe con Parte_4
dell'inferiore 1° livello quadri. Tale considerazione si basa però solo sulla testimonianza
[...] della stessa secondo cui “… Gli venivano [a chieste e dette di fare attività, da Pt_4 CP_1 noi o da seconda della esigenza, sia a voce che per iscritto, a volte in maniera Testimone_1 anche colloquiale. A.d.r. Anche perché a volte queste attività le svolgevamo anche insieme, o le suddividevamo o le svolgevamo insieme a seconda delle esigenze (…) Il responsabile dell'ufficio era anch'egli operativo, quindi per esperienza lavorativa veniva Tes_1 Tes_2 più operativo, ed io, sempre sul piano operativo, e come detto a venivano affidate CP_1 attività di configurazione, che svolgeva come detto sia in autonomia, sia con me, o Tes_2
a seconda del tipo di lavoro”. Tuttavia, anche sotto questo aspetto appare più Tes_1 significativa la prova documentale, ossia le mail prodotte, in molte delle quali l'incarico viene dato congiuntamente a e a considerati fungibili dai mittenti, evidentemente per CP_1 Tes_2 l'equivalenza professionale tra i due (oltre alle mail sopra citate, cfr. anche mail dell'8 febbraio
2012, del 21 febbraio 2012, dell'8 febbraio 2018, del 20 aprile 2018, del 15 ottobre 2019, del 9 aprile 2020, del 2 novembre 2020, del 24 novembre 2020). Sono molto rare, invece, le mail che hanno come destinataria insieme a Non appare evidente, insomma, Pt_4 CP_1
l'equivalenza professionale tra questi due. Sicchè anche sotto questo aspetto la sentenza va confermata.
Si ritiene fondata, invece, l'impugnazione incidentale di Secondo il Tribunale, CP_1 egli in ragione dell'individuazione del ONsorzio come suo datore di lavoro reale, non avrebbe diritto a mantenere la sua retribuzione, che è più elevata di quella prevista dal Ccnl aziende di credito per i quadri di secondo livello;
il ONsorzio avrebbe solo l'obbligo di retribuire il lavoratore secondo il Ccnl applicato, non anche di riconoscergli eventuali trattamenti di miglior favore. Tale assunto non è condivisibile. Si applicano ratione temporis l'art. 27 secondo comma d.lg. .n 2767/2003 e poi l'art. 38 terzo comma d.lg. n. 81/2015 di identico tenore: il secondo periodo di tali commi prevede che, in caso di fornitura abusiva di manodopera, “Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. La piana interpretazione della norma porta a ritenere che si debbano imputare all'utilizzatore tutte le decisioni adottate dal somministratore abusivo, comprese quelle relative alla retribuzione. Ed evidentemente l'utilizzatore, nel caso in esame il ONsorzio (ora Banca MP s.p.a.), non può ridurre la retribuzione del lavoratore, a parità di mansioni.
La difesa della Banca MP, nella discussione orale, ha sostenuto che la norma in realtà serve solo ad imputare all'utilizzatore i pagamenti delle retribuzioni e dei contributi previdenziali effettuati dal somministratore, così che i lavoratori e gli enti non possano pretenderli nuovamente. Ma, osserva la Corte, questo è il disposto del primo periodo dei commi citati, che appunto dispone in punto di pagamenti effettuati. Il secondo periodo ha un significato ulteriore, cioè appunto quello di “trasferire” il rapporto di lavoro al suo titolare effettivo, dalla parte datoriale, con tutte le sue caratteristiche, anche retributive. Potrebbe discutersi, casomai, se il superminimo che in tal modo iene ad avere sia riassorbibile o meno nei futuri aumenti CP_1 retributivi delle contrattazione collettiva, ma la questione non è stata sollevata in causa. Deve conclusivamente riformarsi la sentenza per questa parte, dichiarando il diritto di a mantenere la retribuzione riconosciutagli dalla formale datrice di lavoro, cioè euro CP_1
4.332,10 lordi al mese per tredici mensilità.
Data la soccombenza, l'appellante principale è tenuta alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della causa.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Siena in funzione di giudice del lavoro del 21 giugno 2024 n. 40; accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la stessa sentenza, e in ONtroparte_1 parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, dichiara il diritto di conservare CP_1 quantitativamente la retribuzione annua lorda di euro 56.317,24, pari ad una retribuzione mensile di euro 4.332,10; condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 5.400, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Dichiara che sussiste, in capo all'appellante principale, il presupposto processuale richiesto dall'art 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 30 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 801/2024 del ruolo generale, promossa da in persona della procuratrice speciale Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Mazzotta e Chiara Mazzotta in forza di Parte_2 procura speciale in calce al ricorso in appello APPELLANTE, APPELLATA INCIDENTALE contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Rusconi, Francesco Rusconi e ONtroparte_1
LA TI in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
ONclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata: a) in tesi, rigetti integralmente le domande avanzate dal nei confronti del ONsorzio CP_1 MP (oggi banca MP); b) in ipotesi, dichiari che il deve essere inquadrato nella categoria dei quadri direttivi CP_1 di 1° livello Ccnl credito, con ogni conseguenza di legge anche sul piano retributivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
ONclusioni per l'appellato: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'appello principale e confermare la sentenza per la parte impugnata da , già Parte_1 ONtroparte_2
per i motivi di cui alla narrativa;
[...] 2) in parziale riforma della sentenza n. 40/2024 del 2 febbraio 2024, pubblicata il 21 giugno 2024, del Tribunale di Siena, Sez. lav., accogliere l'appello incidentale promosso dal sig. ed all'effetto dichiarare il diritto dell'appellante incidentale al mantenimento della CP_1 retribuzione annua lorda pari a euro 56.317,24, pari ad una retribuzione mensile di euro 4.332,10;
3) con vittoria di spese, rimborso del contributo unificato e compensi professionali liquidati a termini del d.m. 55/2014 e successive modifiche.
Svolgimento del processo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Siena il ONtroparte_1 [...]
alle cui dipendenze ha dedotto di lavorare, di ONtroparte_3 fatto, fin dal 18 febbraio 2010, pur essendo formalmente dipendente della Sistemi informativi s.p.a., e poi della Kyndryl s.p.a. dal 2021, a seguito di cessione di ramo di azienda. Ha dedotto ON che entrambe le società sarebbero subappaltatici della in un “presunto appalto” conferito ON dal ONsorzio, appunto, alla .
Il ricorrente ha dedotto il carattere fittizio di tali appalti a cascata, ed ha sostenuto di essere inserito stabilmente, anche dal punto di vista gerarchico, nella struttura organizzativa del ONsorzio, costituito tra le società del gruppo per gestire Parte_1 centralmente i servizi informatici, le banche dati e le reti di trasmissione in favore di tutte le consorziate. In particolare, ha esposto di lavorare all'interno del settore Sistemi di rete, coordinato da facente parte del servizio Sistemi tecnologici;
ha precisato che Testimone_1 il responsabile di tale servizio, come anche e quasi tutto il personale del ONsorzio, Tes_1
è dipendente della . Parte_3
Ha chiesto conclusivamente accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette del ONsorzio, con decorrenza dal 18 febbraio 2010 e con inquadramento come quadro di 2° livello Ccnl aziende di credito, ma con diritto a mantenere la retribuzione in godimento, di importo superiore a quella prevista da tale inquadramento.
Si è costituto il ONsorzio convenuto, chiarendo anzitutto di aver effettivamente conferito ON alla nel 2007 l'appalto di una serie di servizi informatici. In tale contratto di appalto, denominato Global Service National Agreement (GSNA), nel 2021 è subentrata la Kyndryl, cui ON l ha ceduto un ramo di azienda. Ha sostenuto che fa parte di un gruppo di CP_1
ON specialisti scelti dall' per rendere al ONsorzio determinati servizi compresi nel GSNA. Ha spiegato che la Kyndryl s.p.a., datrice di lavoro effettiva e non formale di è una società CP_1
ON del gruppo , e che si tratta di una multinazionale che opera nel settore dell'informatica.
Ha sostenuto che l'attività di all'interno di questo gruppo di lavoratori, collocati CP_1
Co materialmente presso il ONsorzio, è diretta da due dipendenti , cioè Persona_1
e “referenti contrattuali” per l'appalto. Non ha negato che il ricorrente possa Persona_2 avere anche rapporti diretti con il personale del ONsorzio, ma ciò è dovuto alla natura ON dell'attività da lui svolta in favore dell' , che è strettamente interconnessa con quella del
ONsorzio.
Sicchè le numerose mail prodotte dal ricorrente sono appunto richieste di servizi rivolte ON dal ONsorzio a questo gruppo di lavoratori . Ha ammesso, poi, quanto all'impiego di soli mezzi strumentali forniti dal ONsorzio, che effettivamente questo è proprietario di tutte le ON strutture hardware utilizzate, ed inoltre dà in dotazione ai lavoratori del gruppo un telefono fisso;
ma ciò è previsto dal contratto di appalto, come anche l'assegnazione ai dipendenti dell'appaltatrice di un account aziendale di posta elettronica. Sostiene che comunque, CP_1 lavora in un locale separato dalle stanze in cui opera il personale del ONsorzio.
Dal punto di vista dell'inquadramento richiesto dal ricorrente, il ONsorzio ha evidenziato che questi percepisce una retribuzione assai più elevata di quella che gli spetterebbe se fosse un quadro ai sensi del Ccnl aziende di credito;
il che conferma che si tratta di un appalto del tutto genuino, non di un caso di sfruttamento ad opera di un intermediario fittizio.
La causa è stata istruita con escussione di testi.
All'esito, il Tribunale con sentenza del 21 giugno 2024 n. 40 ha accolto la domanda di di accertamento del rapporto di lavoro diretto col ONsorzio, con inquadramento nel CP_1
2° livello Ccnl aziende di credito. Ha rigettato invece la sua pretesa al mantenimento del superminimo accordatogli dalle sue datrici di lavoro formali.
Propone appello la , che nel frattempo ha incorporato il Parte_1
. spiega a sua volta appello incidentale. ONtroparte_2 CP_1
Motivi della decisione
ON il primo motivo di appello, la lamenta che il Tribunale abbia trascurato Pt_1
l'aspetto della interconnessione tra l'attività oggetto dell'appalto GSNA ed il funzionamento dei server del ONsorzio e dei software;
tale situazione richiede inevitabilmente che dipendenti dell'appaltatrice e dipendenti del consorzio lavorino fianco a fianco, senza che ciò incida sulla legittimità dell'appalto. Ha trascurato anche che all'epoca dell'avvio dell'appalto in CP_1
ON questione, era già dipendente da dieci anni della (o meglio della sua controllata Sistemi
Informativi s.p.a.), quindi aveva già maturato uno specifico know how. Il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto la natura dell'appalto, che, come spesso avviene per l'affidamento all'esterno di attività informatiche, è a “bassa intensità organizzativa”: l'appaltatrice rende servizi immateriali, know how, quindi non utilizza attrezzature proprie, ma del committente, senza che ciò incida sulla genuinità dell'appalto. La giurisprudenza di legittimità consolidata ha affermato che, in questo settore, l'appalto è lecito anche se la committente dà in uso all'appaltatrice tutte le attrezzature, purchè quest'ultima fornisca da parte sua software, competenze e comunque di attività immateriali, che siano determinanti nell'economia dell'appalto.
ON il secondo motivo, la lamenta che il Tribunale abbia Parte_1 accolto la domanda di nche sotto il profilo dell'inquadramento preteso. Sostiene che, CP_1 in realtà, la figura del quadro di secondo livello richiede, oltre alla elevata specializzazione professionale, anche il coordinamento di altri lavoratori, oppure poteri di rappresentanza verso l'esterno: nelle mansioni di non sussiste né l'una né l'altra cosa. CP_1
L'appello principale non può essere accolto.
La dedotta, stretta contiguità del servizio dato in appalto con l'ordinaria attività del
ONsorzio, ora non vale a derogare agli ordinari criteri di Parte_1 valutazione della genuinità di un appalto di servizi. Tali criteri com'è noto sono la
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” e “l'assunzione del rischio di impresa”, ai sensi dell'art. 29 d.lgn. 276/2003. I due presupposti devono sussiste entrambi.
Riguardo al primo, la norma effettivamente consente in modo esplicito che i “mezzi necessari” siano costituiti solo da un gruppo di lavoratori, purchè siano in grado di rendere autonomamente uno specifico servizio, anche senza particolari attrezzature (nel caso in esame è pacifico che l'appaltatrice Sistemi informativi s.p.a., e poi la subentrata non forniscono alcuna ONtroparte_5 attrezzatura informatica né di altro tipo, tutto viene apprestato dal ONsorzio committente, compresa la postazione di lavoro, il badge, l'account di posta elettronica). Ma proprio in questi appalti “a bassa intensità organizzativa”, o labour intensive come pure sono chiamati in dottrina, deve emergere in maniera ancora più chiara che negli altri “l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori”, da parte dell'impresa appaltatrice, per evitare che l'assunzione del servizio in capo a questa si risolva nella messa a disposizione di personale in favore della committente, in quanto tale vietata, al di fuori dei modi e delle forme della somministrazione di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante non deroga alla necessaria regola dell'organizzazione e della direzione dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice, ma afferma un altro principio desunto dall'art. 29 del d.lg. 276/2003, per vero non contestato in causa, cioè che nel servizio appaltato possono essere presenti anche solo attrezzature e macchine di proprietà dell'appaltante, quando l'oggetto stesso dell'appalto consiste in un'attività da svolgere su tali beni da parte di personale qualificato (Cass. 11 maggio 1994 n.
4585; Cass. 15 luglio 2009 n. 16488, ma vi si può aggiungere la più recente Cass. 27 novembre
2018 n. 30694, riferita a fattispecie realizzatasi nel vigore dell'art. 29 d.lg. n. 276/2003).
Nel caso in esame risulta invece, documentalmente, che il potere organizzativo e direttivo non è stato esercitato nei confronti di dalla Sistemi Informativi s.r.l. né dalla CP_1 subentrata Kyndryl, ma direttamente dal ONsorzio committente. Ne sono prova, prima ancora delle testimonianze assunte dal Tribunale, su cui si fonda la sentenza, le centinaia di mail prodotte da ON tali comunicazioni il ONsorzio, nella persona di o CP_1 Testimone_1 anche di altri ( responsabile dell' servizio Sistemi tecnologici, o , Persona_3 Persona_4 tc.), impartisce a isposizioni, compiti, incarichi Persona_5 Persona_6 CP_1
e richieste di spiegazioni (molto spesso semplicemente inoltrandogli segnalazioni e richieste varie provenienti da altri dipendenti del gruppo MP), senza alcun ruolo anche solo di intermediazione di o che secondo il ONsorzio odierno appellante Per_1 Per_2 sarebbero i “referenti” dell'appalto. Solo a titolo di esempio, si vedano le mail del 29 giugno
2010, del 13 dicembre 2010, dell'11 gennaio 2011, del 13 aprile 2011, del 4 maggio 2011, del
9 settembre 2011, del 13 dicembre 2011, del 9 marzo 2012, del 4 ottobre 2012, del 25 ottobre
2012, del 23 gennaio 2013, del 5 novembre 2013, del 3 settembre 2014, del 16 gennaio 2015, del 13 agosto 2015, del 7 maggio 2016, del 5 luglio 2018, del 17 febbraio 2020.
Tali mail sono dirette al solo altre invece sono dirette a lui insieme a CP_1 Tes_2 dipendente della MP e appartenente allo stesso settore Sistemi di rete (mail del 2
[...] febbraio 2011, del 30 settembre 2011, del 3 ottobre 2011, del 10 ottobre 2012, dell'8 febbraio
2018, del 9 aprile 2020); altre volte ancora destinatario o firmatario delle mail insieme CP_1
a tutto il settore Sistemi di rete, o parte di esso (mail del 2 aprile 2014, del 23 aprile 2014, del
5 maggio 2014, del 21 maggio 2014, del 24 giugno2014, del 4 agosto 2014, del 2 marzo 2015, del 23 giugno 2015, del 7 maggio 2016, del 7 marzo 2017, del 19 settembre 2019, del 4 dicembre 2019, del 15 gennaio 2021). Altre volte ancora, autorizza altri dipendenti Tes_1 del gruppo MP a rivolgersi a per richieste varie (mail del 25 maggio 2010, dell'8 CP_1 febbraio 2012, del 12 giugno 2012, del 10 dicembre 2019, del 26 agosto 2020).
Il capo settore del resto, nelle mail si esprime riguardo a come un Tes_1 CP_1 membro del suo gruppo di sottordinati, aventi obiettivi comuni (mail del 3 ottobre 2011, del 23 settembre 2014, del 5 maggio 2015, del 25 settembre 2020, del 10 ottobre 2020).
In definitiva, da tali documenti (la cui autenticità non è mai stata contestata) emerge con chiarezza che il lavoro di è diretto dal capo del settore Sistemi di rete, ossia appunto CP_1
dipendente come si è detto della banca MP, distaccato presso il ONsorzio;
Testimone_1 inoltre funge da intermediario delle richieste del ONsorzio a in alcuni casi Tes_1 CP_1 non vi è alcuna intermediazione. Ed emerge che è considerato dal personale del CP_1
ONsorzio, evidentemente, non un esterno ma appunto un componente del settore Sistemi di rete (la “squadra”, come la chiama ella mail del 25 settembre 2020). Altre mail (del Tes_1
18 aprile 2011, del 29 marzo 2012, del 26 luglio 2021) mostrano peraltro come ovesse CP_1 inserire le proprie richieste di ferie nello stesso piano ferie degli altri appartenenti al settore.
In tutte queste comunicazioni - indicate solo a titolo di esempio rispetto alle numerosissime altre - i pretesi referenti dell'appaltatrice, non compaiono Per_1 Per_2 mai;
né il ONsorzio ha prodotto alcuna documentazione del ruolo organizzativo che essi dovrebbero avere (e avere avuto) rispetto all'operato di documentazione che CP_1 dovrebbe pur esserci, se tale ruolo fosse effettivo, ed in particolare se fosse vero quanto ha riferito il teste che il ONsorzio rivolgerebbe a tali referenti le richieste di attività. Persona_3
Verosimilmente essi si occupano invece degli aspetti contabili dell'appalto, per esempio gli stati di avanzamento periodici e l'autorizzazione delle ore di straordinario su richiesta del ONsorzio, come pure riferito dallo stesso oltre che da Per_3 Tes_1
Al di là delle previsioni del contratto di appalto, quindi – o meglio della parte del capitolato prodotta in causa - di fatto l'esecuzione dello stesso si è concretato in un apporto quantitativo al lavoro del ONsorzio, e precisamente alla sua articolazione denominata, appunto, settore
Sistemi di rete.
Apporto quantitativo confermato, del resto, dalla circostanza riferita da Testimone_1 sentito come teste comune, secondo cui è stato a suo tempo inserito nell'appalto non CP_1 per necessità di personale dell'appaltatrice, ma del ONsorzio stesso (“… quando giunse
la struttura [cioè il settore Sistemi di rete] si occupava del seguimento delle CP_1 problematiche operative e della gestione operativa delle strutture di telecomunicazione e networking a livello sistemistico per tutto il Gruppo [MP]. Ci fu presentato dalla struttura di ON ON allora di , perché chi seguiva per il consorzio il contratto nel periodo aveva fatto richiesta di un supporto in questa attività prevalentemente di TLC e di networking, fino a quel ON momento non c'era in quell'ambito nel contratto questo servizio, ma fino a quel momento ON
aveva garantito altri servizi, quali Mainframe, Storage, DB, etc., collaborando con altre strutture del ONsorzio. A.d.r. Non ricordo onestamente come nacque la cosa, ma qualcuno del ON ONsorzio ritenne necessario estendere il perimetro dei servizi anche in questo diverso ambito. A.d.r. Ero io il preposto di settore di questa struttura relativamente piccola, 5.6 persone, me compreso. A.d.r. Sicuramente la richiesta non è nata da me, chiaramente ho appreso positivamente della novità, un aiuto ci faceva comodo.” Stando a questa testimonianza, poi, e a quella di u sottoposto dal settore Sistemi di rete – e non dalla società Testimone_2 CP_1 appaltatrice - ad una prova informale e ad un periodo di formazione, sia pur breve.
Il secondo motivo di appello è anch'esso infondato. Il Ccnl aziende di credito, nelle formulazioni avutesi nel periodo di causa, prevede che i “quadri direttivi” – nei quali pacificamente dovrebbe essere inquadrato come dipendente del ONsorzio – siano CP_1 suddivisi in quattro livelli retributivi. Non detta però una distinzione delle mansioni tra questi livelli, se non per i preposti a succursali. Pertanto nel caso in esame occorre rifarsi ad altri criteri, quale quello utilizzato dal Tribunale della similitudine delle mansioni svolte da CP_1
a quelle di altri lavoratori del settore Sistemi di rete, ed in particolare di del 2° Testimone_2 livello quadri. Secondo l'appellante, invece, tale similitudine sussisterebbe con Parte_4
dell'inferiore 1° livello quadri. Tale considerazione si basa però solo sulla testimonianza
[...] della stessa secondo cui “… Gli venivano [a chieste e dette di fare attività, da Pt_4 CP_1 noi o da seconda della esigenza, sia a voce che per iscritto, a volte in maniera Testimone_1 anche colloquiale. A.d.r. Anche perché a volte queste attività le svolgevamo anche insieme, o le suddividevamo o le svolgevamo insieme a seconda delle esigenze (…) Il responsabile dell'ufficio era anch'egli operativo, quindi per esperienza lavorativa veniva Tes_1 Tes_2 più operativo, ed io, sempre sul piano operativo, e come detto a venivano affidate CP_1 attività di configurazione, che svolgeva come detto sia in autonomia, sia con me, o Tes_2
a seconda del tipo di lavoro”. Tuttavia, anche sotto questo aspetto appare più Tes_1 significativa la prova documentale, ossia le mail prodotte, in molte delle quali l'incarico viene dato congiuntamente a e a considerati fungibili dai mittenti, evidentemente per CP_1 Tes_2 l'equivalenza professionale tra i due (oltre alle mail sopra citate, cfr. anche mail dell'8 febbraio
2012, del 21 febbraio 2012, dell'8 febbraio 2018, del 20 aprile 2018, del 15 ottobre 2019, del 9 aprile 2020, del 2 novembre 2020, del 24 novembre 2020). Sono molto rare, invece, le mail che hanno come destinataria insieme a Non appare evidente, insomma, Pt_4 CP_1
l'equivalenza professionale tra questi due. Sicchè anche sotto questo aspetto la sentenza va confermata.
Si ritiene fondata, invece, l'impugnazione incidentale di Secondo il Tribunale, CP_1 egli in ragione dell'individuazione del ONsorzio come suo datore di lavoro reale, non avrebbe diritto a mantenere la sua retribuzione, che è più elevata di quella prevista dal Ccnl aziende di credito per i quadri di secondo livello;
il ONsorzio avrebbe solo l'obbligo di retribuire il lavoratore secondo il Ccnl applicato, non anche di riconoscergli eventuali trattamenti di miglior favore. Tale assunto non è condivisibile. Si applicano ratione temporis l'art. 27 secondo comma d.lg. .n 2767/2003 e poi l'art. 38 terzo comma d.lg. n. 81/2015 di identico tenore: il secondo periodo di tali commi prevede che, in caso di fornitura abusiva di manodopera, “Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. La piana interpretazione della norma porta a ritenere che si debbano imputare all'utilizzatore tutte le decisioni adottate dal somministratore abusivo, comprese quelle relative alla retribuzione. Ed evidentemente l'utilizzatore, nel caso in esame il ONsorzio (ora Banca MP s.p.a.), non può ridurre la retribuzione del lavoratore, a parità di mansioni.
La difesa della Banca MP, nella discussione orale, ha sostenuto che la norma in realtà serve solo ad imputare all'utilizzatore i pagamenti delle retribuzioni e dei contributi previdenziali effettuati dal somministratore, così che i lavoratori e gli enti non possano pretenderli nuovamente. Ma, osserva la Corte, questo è il disposto del primo periodo dei commi citati, che appunto dispone in punto di pagamenti effettuati. Il secondo periodo ha un significato ulteriore, cioè appunto quello di “trasferire” il rapporto di lavoro al suo titolare effettivo, dalla parte datoriale, con tutte le sue caratteristiche, anche retributive. Potrebbe discutersi, casomai, se il superminimo che in tal modo iene ad avere sia riassorbibile o meno nei futuri aumenti CP_1 retributivi delle contrattazione collettiva, ma la questione non è stata sollevata in causa. Deve conclusivamente riformarsi la sentenza per questa parte, dichiarando il diritto di a mantenere la retribuzione riconosciutagli dalla formale datrice di lavoro, cioè euro CP_1
4.332,10 lordi al mese per tredici mensilità.
Data la soccombenza, l'appellante principale è tenuta alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della causa.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Siena in funzione di giudice del lavoro del 21 giugno 2024 n. 40; accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la stessa sentenza, e in ONtroparte_1 parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, dichiara il diritto di conservare CP_1 quantitativamente la retribuzione annua lorda di euro 56.317,24, pari ad una retribuzione mensile di euro 4.332,10; condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato, che liquida in euro 5.400, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.
Dichiara che sussiste, in capo all'appellante principale, il presupposto processuale richiesto dall'art 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 30 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait