Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3195/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
17/10/1980 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Concetta Amore, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Giuseppe Nesi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1
Con ricorso ex art. 473 bis 47 e segg. c.c. Parte_1
ha esposto che aveva convissuto more uxorio con
[...] CP_1
e che da tale relazione, poi interrotta, era nato in
[...] Per_1
data 04/02/2011.
Ha quindi chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre,
di assegnare la casa familiare alla ricorrente quale genitore collocatario del minore e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento dell'importo di euro 400,00 mensili.
Si è costituito dichiarando che le parti sono Controparte_1
addivenute ad un accordo conciliativo.
Le parti hanno, pertanto, chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo stesso, sottoscritto personalmente dalle parti medesime nonché dai loro procuratori e depositato telematicamente, in virtù del quale è stato stabilito quanto segue:
“1) Il figlio minore verrà affidato ad Persona_2
entrambi i genitori con collocamento presso la madre.
2) Il SI. , il quale ha già lasciato l'abitazione CP_1
familiare il 6.4.2024, al momento della sottoscrizione del presente atto trasferirà altrove la propria residenza e domicilio.
3) Salvo diverso accordo tra gli istanti, il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
In ogni caso il padre potrà stare con il figlio il martedì e il giovedì pm dalle ore 17,00 alle ore 21,00.
trascorrerà inoltre con il padre il sabato e la domenica a Per_1
settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
Per le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre due settimane consecutive o non consecutive da comunicarsi alla madre entro fine Maggio di ogni anno. Le principali festività seguiranno il
2 criterio dell'alternanza tra genitori con una settimana per ciascun genitore. Le vacanze Pasquali, Natalizie, il compleanno di e ogni avvenimento SInificativo, secondo il criterio Per_1
dell'alternanza con ciascun genitore.
4) I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguarda il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà il figlio con sé.
5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla Controparte_1
SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per Pt_1 il mantenimento del figlio, la somma complessiva mensile di €
500,00 (Euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
si obbliga, altresì, a corrispondere al coniuge nella misura del 50%, le spese straordinarie scolastiche, sanitarie non coperte dal S.S.N., ludiche e sportive, previamente concordate, anticipate dal coniuge e documentate, da sostenere nell'interesse del figlio nel rispetto delle linee guida del 25/7/2018 dettate dal
Tribunale di Catania.
6) Qualora la SI.ra , per eSIenze di lavoro, dovesse Pt_1
trasferirsi a Roma presso il proprio fratello, il SI. CP_1
acconsente sin da ora a che anche il figlio segua la madre Per_1
presso la nuova residenza.
7) Il SI. dichiara di rinunciare in favore Controparte_1
della SI.ra alla quota parte allo stesso spettante Pt_1
dell'assegno unico universale versato dall'INPS per il minore
. Per_1
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
3 Per quanto esposto, va disposto che sia Persona_2
affidato ad entrambi i genitori alle condizioni concordate, in quanto non sono pregiudizievoli per il minore e sono conformi al suo interesse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa - in difetto di una parte soccombente in senso tecnico - dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3195/2024 R.G.;
Dispone che sia affidato ad entrambi i Persona_2
genitori alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di conSIlio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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