Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2097/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa da
1) nata a [...] il [...] Parte_1
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ester Iacobucci Forgione
contro
2) nato a [...] il [...] Parte_2
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Tecla Veronica Di Gaetano
VISTE le conclusioni del Pubblico Ministero (visto agli atti);
RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 17.3.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse del figlio minore, Per_1
nato a [...] il [...] da relazione more uxorio;
[...]
1. il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Quanto alle frequentazioni tra il padre ed il figlio minore, fatti salvi migliori accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni e delle esigenze del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì con rientro a scuola al lunedì mattina;
in caso di sospensione dell'attività scolastica, dal venerdì sera, prendendolo a casa della madre ed ivi riaccompagnandolo entro le 8.00-9.00 del mattino del lunedì successivo;
- nella settimana che termina con il w.e. materno, due pomeriggi infrasettimanali, coincidenti con il martedì
e il giovedì, prendendolo all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il mattino successivo o, in caso di sospensione dell'attività didattica, prendendolo alle 18,00 dalla casa della madre e ivi riaccompagnandolo entro le 8.00-9.00 del mattino successivo;
-nella settimana che termina con il w.e. paterno, un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, prendendolo all'uscita da scuola e ivi riaccompagnandolo il mattino successivo o, in caso di sospensione dell'attività didattica, prendendolo alle 18,00 a casa della madre e ivi riaccompagnandolo entro le 8.00-9.00 del mattino successivo;
- durante le festività natalizie il bambino trascorrerà con il papà, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Santo
Stefano con prelevamento alle 10,00 e riaccompagnamento il mattino successivo, oppure il 31 dicembre o il
1° gennaio con prelevamento alle 10,00 e con rientro presso l'abitazione materna al mattino successivo. Il minore trascorrerà il giorno dell'Epifania con il genitore con cui avrà trascorso il giorno di Natale;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la Domenica e il Lunedì di Pasqua consecutivi, con prelevamento presso l'abitazione materna al sabato pomeriggio e riaccompagnamento al martedì mattina;
- gli altri ponti e festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
Durante le vacanze estive, il bambino trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche consecutive, in un periodo da concordare entro il 31 marzo, avendo cura di non sottoporlo a lunghi viaggi in macchina. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, unitamente ad un recapito aggiuntivo.
3. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, entro fine mese per la mensilità di marzo
2025 e poi entro il giorno 15 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 400, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
4. la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per il figlio;
5. spese di lite compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa dunque essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
CONSIDERATO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori, per come rappresentata e documentata in atti e dagli stessi valutata;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATO che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto sul punto, che le spese di lite debbano essere compensate;
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28.3.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao